OPZIONE IRAP: Determinazione del valore della produzione netta -Regime opzionale dell art. 5-bis, comma 2, del decreto IRAP

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "OPZIONE IRAP: Determinazione del valore della produzione netta -Regime opzionale dell art. 5-bis, comma 2, del decreto IRAP"

Transcript

1 OPZIONE IRAP: Determinazione del valore della produzione netta -Regime opzionale dell art. 5-bis, comma 2, del decreto IRAP di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 24 aprile 2008 Le società di persone e le imprese individuali qualora adottino la contabilità ordinaria, possono accedere in via opzionale al regime di determinazione della base imponibile di cui dall art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) valevole per le società di capitali e gli enti commerciali; regime che si basa direttamente sull assunzione, ai fini impositivi, delle poste di bilancio. Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008, è stato approvato il modello, e le relative istruzioni, con cui tali enti possono, ai fini IRAP, esercitare l opzione. (clicca qui per scaricare direttamente il modulo e le istruzioni) La circolare ASSONIME 14 aprile 2008, numero 26 analizza il contenuto del decreto, soffermandosi su alcune questioni di carattere generale concernenti l individuazione delle imprese rientranti nel regime in parola e il coordinamento di tale regime con l obbligo del riallineamento delle cosiddette deduzioni extracontabili operate in passato. 1

2 Note introduttive Con la Legge finanziaria è stata attuata una profonda revisione della disciplina dell IRAP i cui effetti, in linea generale, decorrono dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in particolar modo, delle regole di determinazione della sua base imponibile. L intervento del legislatore in questa materia si caratterizza per l introduzione di un nuovo principio sistematico in base al quale in un ottica, evidentemente, di semplificazione del sistema e di accentuazione del carattere regionale del tributo i componenti positivi e negativi del valore della produzione che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, sono assunti direttamente dal bilancio e nella misura risultante dal conto economico dell esercizio, senza più tener conto delle variazioni richieste per la determinazione del reddito d impresa ai fini dei tributi personali (IRES). A tale risultato il legislatore è pervenuto attraverso la riformulazione dell articolo 5 del decreto n. 446 il quale ora sancisce la rilevanza dei componenti del valore della produzione così come risultano dal conto economico dell esercizio e l abrogazione dell art. 11-bis del medesimo decreto che, come noto, estendeva al tributo regionale le regole dettate dal TUIR in materia di determinazione del reddito d impresa. 2

3 Le descritte regole che fanno derivare direttamente dal bilancio la base imponibile dell IRAP (anche se con alcune limitazioni di cui tratteremo nella preannunciata circolare) non si applicano all intera platea dei soggetti passivi dell imposta. In particolare, ricadono nel loro alveo applicativo le società di capitali e gli enti ad esse equiparate, mentre ne sono esclusi non solo i soggetti che non si qualificano come imprenditori commerciali (quali gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche, relativamente alle attività istituzionali da essi svolte, e gli esercenti arti e professioni), ma anche le imprese commerciali individuali, nonché quelle costituite in forma di società di persone. Per queste imprese, il nuovo articolo 5-bis del decreto n. 446, mantiene un sistema di determinazione della base imponibile IRAP sostanzialmente simile a quello previgente in base al quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione continuano ad essere assunti nell imponibile IRAP in aderenza alle regole di determinazione del reddito d impresa contenute nel TUIR. Il mantenimento del precedente sistema nei confronti delle imprese costituite in forma di società personali o individuale nasce da esigenze di semplificazione e si spiega osserva ASSONIME evidentemente, anche in considerazione del fatto che esse, ricorrendone le condizioni, sono dispensate dalla tenuta di scritture contabili ordinarie e, quindi, di un bilancio da cui trarre i componenti positivi e negativi del valore della produzione da assumere ai fini IRAP. 3

4 L articolo 5-bis consente, tuttavia, a queste imprese anche di esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile dell imposta in parola secondo le stesse regole delle società di capitali a patto che per obbligo o per scelta adottino un regime di contabilità ordinaria. Avvalendosi dunque dello strumento dell opzione di cui alla norma in commento, le società di persone e le imprese individuali, se in regime di contabilità ordinaria, hanno la possibilità di scegliere, tra i due alternativi criteri di determinazione della base imponibile IRAP, quello per esse più conveniente. Il regime dell articolo 5, previsto per le società di capitali ed enti equiparati, infatti, potrebbe risultare, per certi aspetti, più vantaggioso in ragione del fatto che esso consente, ad esempio, di assumere componenti negativi del valore della produzione imputati al conto economico dell esercizio in misura anche superiore a quella ammessa dalla disciplina fiscale del TUIR; per converso, sotto altri aspetti ad esempio riguardo alle plusvalenze realizzate su immobili non strumentali all esercizio dell impresa potrebbe essere il regime dell articolo 5-bis ad offrire maggiori vantaggi. Termini e modalità di presentazione della comunicazione dell opzione Le istruzioni al modello di comunicazione di cui al citato articolo 5-bis del 4

5 decreto legislativo n. 446, approvate con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 31 marzo 2008, prevedono che la comunicazione dell opzione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica all Agenzia delle entrate entro 60 giorni dall inizio del periodo di imposta per il quale si intende applicare la disciplina di determinazione del valore della produzione ai sensi dell articolo 5 del predetto decreto legislativo. Al riguardo, considerato che per il primo esercizio per il quale l opzione è esercitabile, il previsto termine di sessanta giorni è, nella generalità dei casi in particolare per le imprese con periodo di imposta coincidente con l anno solare già trascorso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le istruzioni opportunamente avvertono che per Il periodo di imposta 2008 la comunicazione va inviata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente modello. L opzione, come previsto dal citato articolo 5-bis, è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali essa si intende salvo espressa revoca che deve essere comunicata con le modalità e nei termini fissati dal provvedimento in esame tacitamente rinnovata per un altro triennio. In senso speculare all esercizio dell opzione, anche la revoca deve essere 5

6 comunicata, con il medesimo modello, entro lo stesso termine di 60 giorni dall inizio del periodo d imposta e, anche in questo caso, l impresa resta vincolata al nuovo regime di determinazione del valore della produzione ai sensi dell articolo 5-bis, per un intero triennio tacitamente rinnovabile. Abilitati all esercizio dell opzione sono tutti i soggetti in contabilità ordinaria, a prescindere dalla circostanza che tale regime contabile sia stato adottato per obbligo, ovvero per propria scelta, ai sensi dell art. 18, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n Pertanto, stante l irrevocabilità dell opzione in parola per almeno un triennio, i soggetti che vi accedono sono obbligati a mantenere il regime contabile ordinario per l intero periodo di validità dell opzione; verrebbe, altrimenti, meno una condizione imprescindibile per l applicazione del regime opzionale di determinazione dell imponibile IRAP con le regole dell articolo 5 del citato decreto n Ambito applicativo e rapporti con il regime del recupero delle eccedenze pregresse (art. 1, comma 51, legge 24 dicembre 2007, n. 244) Soggetti ammessi Le disposizioni dell articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 sono 6

7 testualmente riferite ai soggetti indicati nell articolo 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto e, cioè, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società ad esse equiparate ed alle imprese individuali. Solo a questi soggetti sembra, quindi, riservata l opzione per l accesso al regime di determinazione della base imponibile ai sensi dell articolo 5, con le stesse regole, cioè, delle società di capitali. In questi termini si esprime, quindi, anche il provvedimento in esame. In realtà, in una posizione, per certi aspetti, analoga a quella delle società di persone e delle imprese individuali, possono trovarsi anche altri soggetti che esercitano attività d impresa e che, ricorrendone le condizioni, possono egualmente essere dispensati dalla tenuta della contabilità ordinaria. Ci riferiamo, in particolare, agli enti non commerciali e alle amministrazioni pubbliche che, relativamente alle attività commerciali da essi eventualmente esercitate, devono determinare l IRAP con le stesse regole delle imprese commerciali. Per questi soggetti, gli articoli 10 e 10-bis del decreto n. 446, continuano come nel previgente testo normativo a fare rinvio, per la determinazione del valore della 7

8 produzione riferibile alle predette attività commerciali, alle disposizioni di cui all articolo 5 dello stesso decreto. Probabilmente, il mantenimento del rinvio al predetto articolo 5 da parte delle richiamate norme è da attribuire a un difetto di coordinamento delle disposizioni modificative introdotte dalla citata legge n. 244 del 2007; difetto imputabile, verosimilmente, al fatto che l art. 5-bis è frutto di un emendamento al disegno di legge finanziaria introdotto nell iter parlamentare del provvedimento. Può, infatti, osservarsi come nel previgente testo normativo il rinvio all articolo 5 si giustificasse per il fatto che in questo articolo trovavano collocazione, oltre che le imprese tenute alla contabilità ordinaria, anche quelle ammesse a regimi contabili semplificati. Nel nuovo sistema derivante dalle modifiche apportate dalla Legge finanziaria, l articolo 5, come abbiamo già detto, è applicabile esclusivamente alle imprese che operano in regime di contabilità ordinaria: le previsioni in esso contenute non appaiono oggettivamente estensibili a soggetti che, ai fini della determinazione del reddito, si avvalgono di regimi contabili semplificati; regimi, cioè, che prescindono dalla tenuta di una contabilità ordinaria e, quindi, dalla stessa redazione del bilancio. 8

9 In quest ottica, ad ASSONIME, ed invia interpretativa parrebbe logico riconoscere anche agli enti non commerciali e alle amministrazioni pubbliche, relativamente alle attività commerciali da essi eventualmente esercitate, lo stesso sistema di determinazione della base imponibile IRAP previsto per le società di persone e le imprese individuali, considerata la identità di situazioni ai fini contabili. A conclusioni analoghe sembra debba pervenirsi anche riguardo alle imprese agricole, di allevamento e a quelle che svolgono attività di agriturismo, alle quali l articolo 9, comma 2, del decreto n. 446, dà facoltà di determinare la base imponibile IRAP con le regole delle imprese commerciali in luogo del regime forfettario cui esse sono, in via generale, ammesse ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Anche per queste imprese, per le ragioni innanzi evidenziate, sarebbe parso più appropriato il rinvio all articolo 5-bis in luogo di quello che la norma fa all articolo 5 del decreto n Tassazioni eccedenze pregresse Altro argomento trattato dall Associazione italiana tra le società azioni concerne il coordinamento della disciplina con il regime di recupero delle eccedenze pregresse. 9

10 Riguardo alle imprese che mantengono il regime di determinazione della base imponibile IRAP con le regole dell articolo 5-bis, le disposizioni contenute nella Legge finanziaria per il 2008 in materia di IRAP alimentano qualche incertezza nella parte in cui dispongono la ripresa a tassazione delle eccedenze pregresse risultanti dal Quadro EC in sei quote costanti a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Questa norma contenuta nell articolo 1, comma 51, della più volte citata Legge finanziaria per il 2008 sembrerebbe rivolta indistintamente alla generalità delle imprese, e, tuttavia, ragioni di coordinamento logico-sistematico delle disposizioni in commento porterebbero ad escluderne la riferibilità alle imprese che si collocano nel regime dell art. 5-bis del decreto n Il recupero per sesti delle predette eccedenze è, infatti, strumentale al riallineamento immediato dei valori fiscali e civili ed è stato previsto per consentire alle imprese, che d ora in avanti determinano la base imponibile IRAP con il sistema della presa diretta dal bilancio, di assumere i componenti del valore della produzione così come risultano dal conto economico dell esercizio senza dover apportare ad essi alcuna correzione, neppure nella fase di transito dal vecchio al nuovo regime. Questo riallineamento non sembrerebbe avere alcuna giustificazione, invece, per le imprese soggette al regime di cui all articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446, visto che esse continuano ad applicare regole sostanzialmente analoghe a quelle previgenti: continuano, cioè, ad assumere i componenti positivi e negativi del valore della produzione nella entità fiscalmente rilevante secondo le disposizioni dettate dal 10

11 TUIR in materia di determinazione del reddito d impresa. Questa interpretazione sembra condivisa, per altro, anche dai competenti organi dell Amministrazione finanziaria, interpellati nelle vie brevi. Non può sottacersi, sotto altro profilo, che l esigenza del riallineamento dei valori civili e fiscali per questi soggetti può, in effetti, porsi qualora essi optino per il regime di determinazione della base imponibile IRAP di cui al più volte citato art. 5. Tuttavia, conclude la circolare n. 26 dell aprile scorso, in relazione a tale evenienza, si pongono questioni di carattere anche più generale che dovranno essere chiarite dai competenti organi. In particolare, dovranno essere individuate le opportune misure per evitare che nel passaggio alle diverse regole di determinazione della base imponibile IRAP si producano duplicazioni o salti d imposta. Antonino Romano 24 Aprile

12 12

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte

Dettagli

Informativa n. 9. dell 8 febbraio 2012

Informativa n. 9. dell 8 febbraio 2012 Informativa n. 9 dell 8 febbraio 2012 Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria - Determinazione dell IRAP relativa al triennio 2012-2014 in base al bilancio - Opzione entro

Dettagli

Roma, 09 novembre 2006

Roma, 09 novembre 2006 RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese

Dettagli

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della

Dettagli

Opzioni in Modello IRAP/2016

Opzioni in Modello IRAP/2016 Opzioni in Modello IRAP/2016 N.24 21.06.2016 Le opzioni Il rigo IS33 Il rigo IS34 Il rigo IS35 0 Sommario Opzioni in IRAP... 1 1. Attività di agriturismo e Attività agricola 3 2. Produttore agricolo e

Dettagli

Risposta n. 39 QUESITO

Risposta n. 39 QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 39 OGGETTO: Credito d imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare NOVITA IN MATERIA DI IRAP 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP ALIQUOTA RIDOTTA PER AGRICOLTURA RIPARAMETRAZIONE VALORI CORRELATI ALL ALIQUOTA IRAP RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

I termini di presentazione di Unico 2010

I termini di presentazione di Unico 2010 I termini di presentazione di Unico 2010 di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 8 luglio 2010 un riassunto ragionato delle scadenze per la presentazione del modello Unico 2010 In vista della scadenza

Dettagli

Roma, 14/02/2014 INDICE

Roma, 14/02/2014 INDICE Roma, 14/02/2014 Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria - Determinazione dell IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al bilancio - Opzione entro il 3.3.2014 INDICE

Dettagli

IRAP 2010: la determinazione della base imponibile

IRAP 2010: la determinazione della base imponibile IRAP 2010: la determinazione della base imponibile di Paola Mazza (*) L ADEMPIMENTO " IRAP 2010: quadri IQ, IP e IC I soggetti che esercitano abitualmente, nel territorio delle Regioni, attivita` autonomamente

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA. Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative. Torino, 9 aprile 2018

FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA. Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative. Torino, 9 aprile 2018 1 FOCUS MENSILE FISCALITA SEMPLIFICATI PER CASSA Esame approfondito delle problematiche contabili e dichiarative Torino, 9 aprile Relatore: Andrea Gippone - Commercialista 2 Novità della legge 232/2016

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali 1 Società di persone Le società di persone (e gli imprenditori individuali) determinano

Dettagli

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell articolo 8, al fine di permettere, a regime,

La seconda modifica interviene sul comma 3 dell articolo 8, al fine di permettere, a regime, Condividi Modificato l articolo 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR) per riconoscere ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato

Dettagli

RISOLUZIONE 93/E DEL 18 LUGLIO 2017

RISOLUZIONE 93/E DEL 18 LUGLIO 2017 RISOLUZIONE 93/E DEL 18 LUGLIO 2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP

Dettagli

LEGGE DI BILANCIO 2017

LEGGE DI BILANCIO 2017 LEGGE DI BILANCIO 2017 Schede di lettura A.C. 4127-bis SEZIONE I - NORMATIVA novembre 2016 I Articolo 5 (Regime di cassa) L articolo 5 modifica la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate

Dettagli

Anno 2016 RF266 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA E NUOVO REGIME PER CASSA

Anno 2016 RF266 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ CONTRIBUENTI IN SEMPLIFICATA E NUOVO REGIME PER CASSA Anno 2016 RF266 REDAZIONE FISCALE www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO DDL FINANZIARIA 2017 CONTABILITA SEMPLIFICATE E REGIME DI CASSA RIFERIMENTI Art. 5 D.L. 193/2016, IN G.U. DEL 24/10/2016 CIRCOLARE

Dettagli

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani REGIME DI CASSA il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell art. 18, D.P.R. 600/1973

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 295 13.11.2015 Forfettari: nuovo tetto ai ricavi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Il regime

Dettagli

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 3 del 18 gennaio 2008 Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione

Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione Deducibilita' delle minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese a tassazione Vincenzo D'Andò in Non sono deducibili le minusvalenze su azioni Pex realizzate nel biennio transitorio,

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

Circolare n 6 del Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il. sistema di registrazione contabile appropriato

Circolare n 6 del Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il. sistema di registrazione contabile appropriato Circolare n 6 del 24.01.2017 Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il Premessa sistema di registrazione contabile appropriato L art. 1, co. 17 23, della L. 11.12.2016 n. 232 (c.d. legge

Dettagli

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017, entro il prossimo 30.6.2017 ovvero

Dettagli

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.

Dettagli

La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati. Condividi

La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati. Condividi Condividi L articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituisce la previgente l agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell articolo

Dettagli

NEW S LETT ER NOVITÀ F ISCA LI Marzo 2017

NEW S LETT ER NOVITÀ F ISCA LI Marzo 2017 Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel

Dettagli

INDICE. Capitolo I LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI

INDICE. Capitolo I LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI INDICE Introduzione... xv Capitolo I LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI 1. IlavoridellaCommissioneBiasco... 1 2. Icaratteriprincipalidell interventosugliinteressipassivi... 2 3. La disciplina

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali di Francesco Buetto Pubblicato il 13 dicembre 2011 analisi dell interpretazione dell Agenzia delle Entrate sul nuovo regime: i nuovi limiti all utilizzo

Dettagli

CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE IL REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE IL REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE N.5 9 febbraio 2017 IL REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI DA SAPERE La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una nuova modalità di determinazione

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 27/E QUESITO RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 7 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie

Dettagli

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze Professionisti Decorrenza delle plusvalenze - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - L articolo 54 del Tuir che disciplina il reddito di lavoro autonomo, è stato modificato da recenti interventi

Dettagli

Circolare N.22 del 15 febbraio 2012

Circolare N.22 del 15 febbraio 2012 Circolare N.22 del 15 febbraio 2012 IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012

Dettagli

Chiarimenti ministeriali sulle società agricole

Chiarimenti ministeriali sulle società agricole Chiarimenti ministeriali sulle società agricole di Federico Gavioli E certamente di rilievo la circolare n.50/e del 1 ottobre, con cui l Agenzia delle Entrate effettua una panoramica sulle disposizioni

Dettagli

Riportabili le perdite maturate in caso di fuoriuscita dal regime dei "contribuenti minimi"

Riportabili le perdite maturate in caso di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi Riportabili le perdite maturate in caso di fuoriuscita dal regime dei "contribuenti minimi" di Roberto Pasquini Pubblicato il 1 dicembre 2010 un importantissimo chiarimento, molto atteso: il contribuente

Dettagli

Risposta n. 23 QUESITO

Risposta n. 23 QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 23 OGGETTO: Interpello articolo 11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212 IRAP Attività

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

REGIME DELLE PERDITE FISCALI

REGIME DELLE PERDITE FISCALI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONVEGNO LA FISCALITA DEL SALVA ITALIA REGIME DELLE PERDITE FISCALI DOTT. PAOLO BIFULCO 9 Febbraio 2012 Sala Orlando, Corso Venezia 47 Milano 1. INTRODUZIONE

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa 1) Uno dei principali interventi attuati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di reddito d impresa, ha riguardato la disciplina delle c.d. deduzioni

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24 contribuenti minimi - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore Contabi L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 48 19.02.2016 Opzione regimi speciali senza presentazione di Unico Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Con il Provvedimento

Dettagli

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa CIRCOLARE A.F. N.9 del 20 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Premessa Con la legge di Bilancio per il 2017 è stato introdotto un nuovo regime

Dettagli

Liquidazione Iva per il 2014

Liquidazione Iva per il 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 24 24.01.2014 Liquidazione Iva per il 2014 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva,

Dettagli

Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi

Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 gennaio 2006 Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES. L Agenzia

Dettagli

IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per società di persone in contabilità ordinaria

IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per società di persone in contabilità ordinaria CIRCOLARE A.F. N. 22 del 15 Febbraio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi IRAP: opzione entro il 29 febbraio 2012 per gli imprenditori individuali e per società di persone in contabilità ordinaria Gentile

Dettagli

passaggio è in Senato (2)

passaggio è in Senato (2) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Le misure fiscali del Ddl passaggio è in Senato (2) stabilità. Il primo beni d impresa, 28 Ottobre 2013 Nel secondo intervento, fari puntati

Dettagli

Fisco Report 03/17 Il nuovo regime per cassa delle imprese minori A cura di Antonio Sanges Aprile 2017

Fisco Report 03/17 Il nuovo regime per cassa delle imprese minori A cura di Antonio Sanges Aprile 2017 Il nuovo regime per cassa delle imprese minori A cura di Antonio Sanges Aprile 2017 Il nuovo regime per cassa delle imprese minori di cui alla Legge n 232/16 rappresenta il regime naturale delle imprese

Dettagli

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 28 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 60/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 ottobre 2008 OGGETTO: Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive per

Dettagli

Opzione Irap entro il 03.03

Opzione Irap entro il 03.03 Periodico informativo n. 29/2014 Opzione Irap entro il 03.03 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che, entro il 03.03.2014, le società

Dettagli

Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva

Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva Circolare informativa n. 15 Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del 17.11.2014 per il versamento dell imposta sostitutiva 1 PREMESSA Con l art. 3 co. 15-18 del DL 24.4.2014 n.

Dettagli

STUDIO ZAMBELLO CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

STUDIO ZAMBELLO CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA Via Faustino Tanara n. 5 43121 Parma Giuseppe Zambello Paolo Cuccu Monica Ortalli Matteo Poli Alessandro Zambello LEGGE DI BILANCIO 2019 Corsa al rush finale per l approvazione nei tempi della Legge di

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una

Dettagli

Estromissione agevolata: per il perfezionamento dell operazione c è tempo fino al

Estromissione agevolata: per il perfezionamento dell operazione c è tempo fino al CIRCOLARE A.F. N. 70 del 16 Maggio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Estromissione agevolata: per il perfezionamento dell operazione c è tempo fino al 31.05.2017 Premessa Con la legge n. 232 del 11.12.2016

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 20 N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche 1 Verifica dell assoggettamento ad IRAP Riguardo agli esercenti arti e professioni e ai piccoli imprenditori, rileva

Dettagli

L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO

L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 12 18 febbraio 2014 ABSTRACT L OPZIONE IRAP E LA SCADENZA DEL 3 MARZO Entro il prossimo 3.3.2014, gli imprenditori individuali e le società di persone in

Dettagli

DEL FIUME & ASSOCIATI

DEL FIUME & ASSOCIATI Circolare n. 2 /14 Roma, Marzo 2014 A decorrere dal 1 gennaio 2014, con l approvazione della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, (cosiddetta Legge di Stabilità 2014 ), sono state introdotte alcune novità di

Dettagli

Fatturazione differita agli enti pubblici

Fatturazione differita agli enti pubblici Fatturazione differita agli enti pubblici di Giovanni Mocci Pubblicato il 2 novembre 2011 come predisporre le fatture correttamente, dopo l aumento dell aliquota IVA ed i chiarimenti dell Agenzia in caso

Dettagli

Modalità di utilizzo delle perdite pregresse e di periodo nei Modelli Unico 2014

Modalità di utilizzo delle perdite pregresse e di periodo nei Modelli Unico 2014 n. 18/2014 Pag. 1273 Modalità di utilizzo delle perdite pregresse e di periodo nei Modelli Unico 2014 di Debora Ricco SOMMARIO 1. Premessa 1273 2. Perdite d impresa in contabilità semplificata 1274 3.

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 881

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Dettagli

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità

Dettagli

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " SOCIETÀ Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 162 02.05.2017 Regime di cassa: modalità di determinazione del reddito A cura di Micaela Chiruzzi Categoria: Regime speciali Sottocategoria: Contribuenti

Dettagli

Modello IRAP 2014: le principali novità Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

Modello IRAP 2014: le principali novità Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners Modello IRAP 2014: le principali novità Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Modello IRAP 2014 è utilizzato per

Dettagli

I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente

I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente I.R.A.P.: opzione per il metodo più conveniente di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 10 febbraio 2011 attenzione, si avvicina la scadenza per l opzione IRAP: entro il prossimo 1 marzo si potrà scegliere il

Dettagli

Acconti tra vecchie e nuove regole (1)

Acconti tra vecchie e nuove regole (1) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Acconti tra vecchie e nuove regole (1) 8 Giugno 2007 18 giugno, prima scadenza utile per le società con esercizio coincidente con l'anno

Dettagli

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA a cura di Antonio Gigliotti La manovra anticrisi ha introdotto la possibilità di dedurre parzialmente (10%), a partire dal periodo

Dettagli

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea. Dott. Simone Mariott

Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea. Dott. Simone Mariott Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea Dott. Simone Mariott La normativa fiscale della trasformazione Il D.Lgs. n. 344/2003 ha inserito nel D.P.R. 917/86 (TUIR) gli art. 170-173 in

Dettagli

L IRAP A TUTTO CAMPO

L IRAP A TUTTO CAMPO L IRAP A TUTTO CAMPO a cura di Roberta De Marchi Con circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 l Agenzia delle entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti, in ordine alle modifiche alla determinazione

Dettagli

Pubblicato il 24 maggio di Vincenzo D'Andò. Premessa

Pubblicato il 24 maggio di Vincenzo D'Andò. Premessa Società di persone: soggetti obbligati alla presentazione del modello unico 2006 - riepilogo dei termini di presentazione e di versamento dei vari modelli unico 2006 recesso del socio criteri di tassazione

Dettagli

LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA 1. Quadro normativo 2. Soggetti passivi 3. Funzionamento del regime 4. Disciplina delle perdite 5. S.r.l. a ristretta base sociale L art. 1, co.

Dettagli

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE INDICE Premessa... pag. 11 Caratteristiche dell imposta...» 11 Compatibilità dell IRAP con l ordinamento UE...» 12 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI Presupposti impositivi... pag. 16 Abitualità...» 17 Autonoma

Dettagli

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I Como, 23.3.2017 INFORMATIVA N. 10/2017 NOVITA IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL IRES E DELL IRAP E PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Coordinamento della

Dettagli

OGGETTO: Imprese minori in contabilità semplificata - Regime di cassa dal 1 gennaio 2017

OGGETTO: Imprese minori in contabilità semplificata - Regime di cassa dal 1 gennaio 2017 Circolare CONTABILITA n 012/2017 Rif. COMUNICAZIONE A tutti i Signori C L I E N T I Loro Sedi OGGETTO: Imprese minori in contabilità semplificata - Regime di cassa dal 1 gennaio 2017 Il regime di contabilità

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/6 OGGETTO DETERMINAZIONE IRAP RELATIVA AL TRIENNIO 2014 2016 IN BASE AL BILANCIO PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA TERMINE PER OPZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI ART.

Dettagli

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Divisione Contribuenti Risposta n. 330 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Proroga dei versamenti - Imprenditori

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone 1 Rilevanza delle regole IRPEF Le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali determinano

Dettagli

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa

IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Ai gentili clienti Loro sedi IRI: debutta la nuova tassazione del reddito d impresa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto un nuovo

Dettagli

IRAP 2011: determinazione della base imponibile

IRAP 2011: determinazione della base imponibile IRAP 2011: determinazione della base imponibile di Gianluca Dan e Angelo Francioso (*) L ADEMPIMENTO I contribuenti soggetti all Imposta regionale sulle attivita` produttive ovvero coloro che abitualmente

Dettagli

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti (a cura di Marina Mottura) 27 giugno 2017 1 NORMATIVA

Dettagli

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 38 30.05.2017 IRAP 2017: le principali novità del modello Le novità che trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 Categoria: Dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA RISOLUZIONE N.68/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 ottobre 2013 OGGETTO: Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 Disciplina delle società

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale. Oggetto

Studio Tributario - Commerciale. Oggetto Roma, 11/01/2017 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 14/L alla G.U. 28.2.2017, n. 49, la Legge n. 19/2017, di conversione del DL n. 244/2016,

Dettagli