Opzioni in Modello IRAP/2016

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1 Opzioni in Modello IRAP/2016 N Le opzioni Il rigo IS33 Il rigo IS34 Il rigo IS35 0

2 Sommario Opzioni in IRAP Attività di agriturismo e Attività agricola 3 2. Produttore agricolo e revoca in Modello IRAP/ Scelta tra metodo da bilancio e metodo fiscale Rigo IS34 ed esonero dalla dichiarazione IVA Rigo IS35 e decorrenza opzione Rinnovo tacito dell opzione Opzione esercitata nel 2014 e revoca nel Revoca dell opzione e vincolo triennale Soggetto che ha iniziato l attività nel Ditta in contabilità semplificata Professionista in contabilità ordinaria Il vincolo è anche per il regime contabile Da società di capitali a s.n.c Da s.n.c. a società di capitali Attività iniziata dopo il 30/09/

3 Opzioni in IRAP La scelta nel Modello IRAP/2016 Il Legislatore, nel tempo ha via via eliminato i modelli con cui i contribuenti erano chiamati a comunicare all Amministrazione Finanziaria l opzione per eventuali regimi diversi da quelli ordinari, come ad esempio la scelta prevista ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, ai sensi del quale le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. Oggi, infatti, la predetta opzione (così come l eventuale revoca) è comunicata, direttamente all Agenzia delle Entrate, in sede di Modello dichiarativo IRAP. L opzione è comunicata nel Modello di dichiarazione presentato nell anno stesso di decorrenza della scelta. Quindi, ciò sta significando che ad esempio nel Modello IRAP/2016 è comunicata la scelta con decorrenza dallo stesso periodo d imposta 2016 (e non 2015 oggetto della dichiarazione dei redditi). In particolare, nel Modello IRAP/2016, tre sono i righi interessati dall esercizio di eventuali opzioni, ossia: IS33 - Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446); IS34 - Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446); IS35 - Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446). I predetti righi si compongono di due caselle (che vanno barrate a seconda della scelta da effettuare): Opzione; Revoca. 1

4 Rigo IS33 - Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446); I seguenti soggetti: soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell art. 32 del TUIR; le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 secondo le regole dell art. 56, comma 5; le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991; possono optare, ai sensi dell art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali. La scelta deve essere fatta, barrando la relativa casella al rigo IS33 del Modello IRAP/2016. La scelta eseguita nel Modello IRAP/2016 avrà decorrenza dal periodo d imposta 2016 e vincola il contribuente per almeno un triennio, al termine del quale può essere esercitata la revoca (barrando la relativa casella). Rigo IS34 - Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446); Le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono optare, ai sensi del comma 2 dell art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 5 dello stesso D.Lgs. Alla predetta opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997. La casella opzione va barrata solo qualora, non è stato possibile esercitare l opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA (perché ad esempio esonerati). La casella revoca deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell opzione precedentemente esercitata. Rigo IS35 - Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446). Ai sensi dell articolo 5-bis, comma 2, le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell articolo 55 del TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed 2

5 equiparate ai sensi dell articolo 5 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. L opzione è irrevocabile per tre periodi d imposta e, deve essere comunicata, in base all articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. 1. Attività di agriturismo e Attività agricola Svolgo sia attività di agriturismo (per la quale mi avvalgo del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991) che attività agricola (nei limiti dell art. 32 TUIR). È possibile optare per la determinazione della base imponibile IRAP nella modalità ordinaria prevista per le imprese commerciali? Dalle istruzioni ministeriali al Modello IRAP/2016 sezione IV quadro IE Modello IRAP, si legge che la predetta sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all articolo 32 del TUIR, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso articolo 32 secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, del TUIR nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n Le istruzioni continuano affermando che nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l attività agricola e quella di agriturismo per la quale ci si avvale del regime forfetario, è consentito compilare la predetta sezione, riepilogando i dati delle due attività. I suindicati soggetti possono optare compilando la sezione II per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, per l esercizio dell opzione si rinvia alla sezione VII del quadro IS, rigo IS33. Dunque, ne scaturisce, che il soggetto in esame può optare per la determinazione della base imponibile, secondo i criteri ordinari, comunicando la scelta nel Modello IRAP/2016. Tale scelta decorre dal periodo d imposta 2016 (pertanto troverà la sua prima applicazione nel Modello IRAP/2017) e sarà vincolante per almeno un triennio. 2. Produttore agricolo e revoca in Modello IRAP/2016 Sono un produttore agricolo che ha esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità previste per le imprese commerciali. In particolare, ho effettuato la scelta nel Modello IRAP/2015 con decorrenza, quindi, dal periodo d imposta Posso revocarla nel Modello IRAP/2016? I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell art. 32 del TUIR, possono optare, ai sensi dell art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali. La scelta deve essere fatta, barrando la relativa casella al rigo IS33 del Modello IRAP ed ha decorrenza dal periodo d imposta in cui la scelta è effettuata. Inoltre, vincola il contribuente per almeno un triennio, al termine del quale può essere esercitata la revoca (barrando la relativa casella devono barrare la casella). Dunque, la scelta dell opzione eseguita nel Modello IRAP/2015 (presentato nel 2015 con riferimento 3

6 all anno 2014) avrà decorrenza dal periodo d imposta 2015 (e non 2014) e vincola il contribuente per un triennio ossia Ne consegue, che la revoca potrà essere esercitata solo nel 2018 (nel Modello IRAP/2018) con decorrenza dal periodo d imposta 2018 stesso. 3. Scelta tra metodo da bilancio e metodo fiscale Sono titolare di agriturismo che si avvale del regime forfettario di determinazione del reddito di cui all art. 5 L. 413/1991, e nel Modello IRAP/2015 ho optato per la determinazione della base imponibile nelle modalità ordinarie. Poiché, la disciplina per la predetta opzione fa rinvio al solo art. 5 D.Lgs. 446/1997, è possibile, comunque, determinare la base imponibile seconde le regole previste, invece, per le imprese commerciali esercitate in forma di società di persone (art. 5- bis D.Lgs. 446/1997)? L esercizio dell opzione di determinare la base imponibile IRAP nella modalità ordinaria prevista per le imprese commerciali, prevede che questa sia poi determinata secondo le regole previste dall art. 5 D.Lgs. 446/1997 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). Tuttavia, in base ai chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3 del 9 gennaio 2012, per i soggetti IRPEF il rinvio operato nel comma 2 dell articolo 9 all articolo 5 D.Lgs. 446/1997, deve essere esteso anche all articolo 5-bis dello stesso decreto (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). Pertanto, si può procedere a determinare la base imponibile IRAP secondo le regole dettate dal predetto art. 5-bis (c.d. metodo fiscale). 4. Rigo IS34 ed esonero dalla dichiarazione IVA Le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono optare, ai sensi del comma 2 dell articolo 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 5. Come esercitare l opzione in caso di esonero dalla presentazione del Modello IVA? Come si legge dalle istruzioni ministeriali al Modello IRAP/2016, nell ipotesi in cui il soggetto sia esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e dei redditi (e quindi non abbia potuto comunicare l opzione nel quadro VO), al fine di comunicare l esercizio dell opzione va barrata l apposita casella opzione del rigo IS34 e compilata anche la sezione II del quadro IK. 5. Rigo IS35 e decorrenza opzione Siamo una società di persone (s.n.c.) che opera in regime di contabilità ordinaria. Vorremmo optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Esercitando l opzione nel Modello IRAP/2016 al rigo IS35, possiamo già determinare nella stessa dichiarazione la base imponibile con il predetto metodo? Ai sensi dell art. 5-bis, c. 2, D.Lgs. 446/1997, le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). L opzione deve essere comunicata, in base all articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. Dunque, se l opzione è 4

7 esercitata nel Modello IRAP/2016 (barrando la casella presenta al rigo IS35) da presentarsi entro il prossimo 30 settembre 2016, essa avrà effetto dal periodo d imposta 2016 e non dal periodo d imposta 2015 (oggetto del Modello IRAP/2016). Ne consegue che il metodo da bilancio troverà la sua prima applicazione nel Modello IRAP/2017 (riferito al periodo d imposta 2016). 6. Rinnovo tacito dell opzione Sono titolare di una ditta individuale che opera in regime di contabilità ordinaria ed il mio consulente mi ha prospettato la possibilità di optare, in sede di Modello IRAP/2016, per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per le società di capitali. Se dovessi eseguire tale scelta, sarò sempre vincolato o il prossimo anno potrò scegliere per un eventuale revoca? 7. Opzione esercitata nel 2014 e revoca nel 2017 Nel 2014, ho esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). L esercizio dell opzione fu esercitato con la presentazione dell apposito modello predisposto dall Agenzia delle Entrate, non essendo all epoca previsto nel Modello IRAP il rigo IS35. Sono a conoscenza che l opzione mi vincola per tre anni (l ultimo anno è il 2016) e a decorrere dal 2017 vorrei eseguire la revoca. Sono a chiedere se per l esercizio della revoca dovrà riutilizzare lo stesso modello con cui ho esercitato l opzione, oppure posso farlo nel Modello IRAP/2017 da presentare il prossimo anno? Il rigo IS35 è un nuovo rigo che trova la sua prima applicazione dal Modello IRAP/2015. Esso Come anticipato, in risposta al quesito va barrato da parte delle persone fisiche esercenti precedente, la possibilità, per le ditte che operano attività commerciali ai sensi dell art. 55, TUIR e in contabilità ordinaria, di optare per la dalle società in nome collettivo e in accomandita determinazione della base imponibile IRAP semplice ed equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR, in secondo il metodo previsto per le società di capitali regime di contabilità ordinaria, che decidono di (c.d. metodo di bilancio) è espressamente previsto optare, ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. dal comma 2 dell art. 5-bis D.Lgs. 446/ /1197, per la determinazione del valore della La scelta è eseguita nel Modello IRAP (barrando la produzione (base imponibile IRAP) secondo le casella al rigo IS35) ed avrà effetto dal periodo regole dettate per le società di capitali e per gli enti d imposta in cui il modello è presentato. commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). L opzione è irrevocabile per tre periodi d imposta. Barrando la casella opzione, il contribuente, Dunque, barrando la casella Opzione presente al comunica la scelta con efficacia a decorre dal rigo IS35 del Modello IRAP/2016, la scelta avrà periodo d imposta in cui la dichiarazione IRAP è effetto dal periodo d imposta 2016 e vincolerà il presentata. Quindi, barrando la casella, nel Modello contribuente fino al periodo d imposta IRAP/2016, l opzione decorrerà dal periodo Al termine del triennio l opzione si intende d imposta 2016 (e non 2015). tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno In precedenza, l opzione andava comunicata con che l impresa non eserciti la revoca dell opzione apposito modello predisposto dall Agenzia delle precedentemente comunicata. Dunque, la ditta Entrate. In ogni caso, la scelta, vincola il individuale in questione, non potrà revocare la contribuente per almeno un triennio, al termine del scelta prima del Modello IRAP/2019, in cui potrà quale, si intende tacitamente rinnovata, salvo la esercitare l eventuale revoca con decorrenza dallo scelta di revoca. Dunque, nel caso in esame, la stesso anno scelta fu comunicata con l apposito modello nel 2014 e vincola il contribuente fino al periodo d imposta 2016 (incluso). Egli può revocare la 5

8 scelta solo a decorrere dal periodo d imposta Per la revoca, egli può tranquillamente barrare la relativa casella revoca presente allo stesso rigo IS35. Ovviamente, la scelta va fatta nel Modello IRAP/2017 con decorrenza della revoca dallo stesso periodo d imposta 2017 (presumendo che il rigo di riferimento rimanga sempre IS35). 8. Revoca dell opzione e vincolo triennale Sono un imprenditore individuale e nel 2014, ho esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997. L esercizio dell opzione fu esercitato con la presentazione dell apposito modello predisposto dall Agenzia delle Entrate, non essendo all epoca previsto nel Modello IRAP il rigo IS35. Poiché, il 2016, rappresenta l ultimo anno di vincolo, nel 2017 vorrei esercitare la revoca e valutare se mi conviene riesercitare l opzione a decorre dal Sono a chiedere se ciò è possibile o anche l esercizio della revoca mi vincola per un triennio? Comunicando l opzione nel 2014, l imprenditore si è vincolato per la scelta fino al periodo d imposta Dunque, fino al periodo d imposta 2016 (Modello IRAP/2017), egli dovrà determinare la base imponibile IRAP, secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali dall art. 5 D.Lgs. 446/1997. Al termine del triennio, e quindi dal periodo d imposta 2017, l opzione si intende tacitamente rinnovata, salvo il caso in cui l imprenditore effettui la scelta di revocarla. La revoca va comunicata con il Modello IRAP/2017 (barrando la relativa casella presente al rigo IS35 presumendo che il rigo di riferimento resti tale anche il prossimo anno) ed avrà efficacia a decorrere dallo stesso anno Tuttavia, l imprenditore deve tener presente che la scelta di revoca, così come la scelta per l opzione, lo vincola per almeno un triennio ( ). Dunque, effettuando la revoca nel 2017, la base imponibile IRAP dovrà essere determinata, di nuovo, secondo le regole del comma 1 dell articolo 5-bis (c.d. metodo fiscale) per almeno un triennio (quindi, fino al 2019), al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall articolo 5. Pertanto, in caso di revoca esercitata nel Modello IRAP/2017, l imprenditore potrà riesercitare l opzione solo nel Modello IRAP/2020 con decorrenza dallo stesso Soggetto che ha iniziato l attività nel 2016 Ho iniziato l attività nel 2016 come ditta individuale in regime di contabilità ordinaria, e sono intenzionato ad esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste dall art. 5 D.Lgs. per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio). Poiché l esercizio dell opzione va comunicato in dichiarazione IRAP con decorrenza dallo stesso periodo in cui la dichiarazione è presentata e siccome per me il 2016 è il primo anno di attività (quindi la prima dichiarazione IRAP la presenterà solo nel 2017) come devo agire per l esercizio dell opzione già a decorrere da quest anno? Come più volte messo in evidenza nelle risposte ai quesiti precedenti, ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). A tal fine è necessario l esercizio esplicito dell opzione attraverso la compilazione dell apposito rigo presente nel Modello IRAP. Con riferimento al modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015) occorre, dunque, barrare la casella opzione presente al rigo IS35. In questo modo, l opzione avrà efficacia a decorrere dal 2016 e vincola il contribuente per 3 6

9 anni ( ). Ovviamente, il soggetto che inizia l attività nel 2016 non presenterà nessun Modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015), ma il suo primo Modello IRAP sarà il Modello IRAP/2017 (periodo d imposta 2016) che però presenterà solo il prossimo anno. Pertanto, nel caso in esame, se il contribuente vuole che l opzione abbia effetto già a decorrere dal 2016, potrà eseguire la scelta presentando, l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. In particolare si tratta del modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, nelle cui istruzioni, si legge che con riferimento ai contribuenti che si costituiscono nel 2016, e che vogliono già optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97 possono esercitare la predetta opzione utilizzando il modello citato. Dunque, il contribuente in esame può esercitare l opzione barrando l apposita casella presente nel modello. Il modello di comunicazione dell opzione, è da inviarsi telematicamente all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ossia entro il 30/09/ Ditta in contabilità semplificata Una ditta individuale operante in contabilità semplificata, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo di bilancio previsto per le società di capitali? Al quesito, occorre dare risposta negativa, poiché ai sensi dell art. 5-bis comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, solo le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). 11. Professionista in contabilità ordinaria Un professionista operante in contabilità ordinaria, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo di bilancio previsto per le società di capitali? Anche in tal caso, come al quesito n. 10, occorre dare risposta negativa, ribadendo che ai sensi dell art. 5-bis comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, solo le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). Ne sono, quindi, espressamente esclusi gli esercenti arti e professioni. 12. Il vincolo è anche per il regime contabile Una ditta individuale in contabilità ordinaria che nel Modello IRAP/2015 ha optato per la determinazione della base imponibile secondo il metodo da bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e che dunque è vincolata a mantenere tale criterio per tre anni (fino al periodo d imposta 2018) può in questo triennio passare in contabilità semplificata oppure è vincolata a mantenere per lo stesso periodo la contabilità ordinaria? Premesso che l opzione per il metodo da bilancio può essere esercitata solo da impresa individuale, snc, società semplici e società ad esse equiparate, a condizione che tali soggetti operano in contabilità ordinaria, la scelta vincola il contribuente per un triennio. Dunque, egli per tre periodi d imposta è vincolato a determinare la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio. Poiché, come detto, l opzione è possibile solo per l impresa individuale operante in contabilità ordinaria, conseguenza logica è che l imprenditore è vincolato anche al regime contabile. Questi per 7

10 tre periodi d imposta è vincolato a mantenere anche il regime di contabilità ordinaria. 13. Da società di capitali a s.n.c. La nostra attuale s.n.c. è frutto di una trasformazione di una precedente società di capitali. Nel 2015 eravamo una s.r.l. mentre dal 2016 siamo divenuti una s.n.c. in contabilità ordinaria. Siamo intenzionati a mantenere il criterio di determinazione della base imponibile IRAP secondo quanto previsto per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Siamo a chiedere se, provenendo da una trasformazione da società di capitali a società di persona (s.n.c.) occorre comunque esercitare l opzione. Inoltre, nel caso in cui occorre esercitare l opzione, come dobbiamo agire in tal senso, per far si che essa abbia efficacia sin dal periodo d imposta 2016? determinazione della base imponibile IRAP previsto per le società di persone (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997). Qualora la s.n.c. voglia mantenere il metodo da bilancio, deve esercitare l apposita opzione. Tuttavia, poiché la sua prima dichiarazione IRAP da presentare in qualità di s.n.c. sarà il Modello IRAP/2017 dovrebbe attendere il prossimo anno per esercitare l opzione. Ma esercitando l opzione nel Modello IRAP/2017 questa avrà efficacia solo a decorrere dal 2017 e non dal Ne consegue, che, come nel caso di una ditta individuale che ha iniziato l attività nel 2016 (quesito n. 9), anche in caso di trasformazione societaria, è possibile esercitare l opzione attraverso il modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, da presentare entro il 30/09/2016 per far si che l opzione abbia efficacia sin dal periodo d imposta Ai sensi del comma 2 art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (metodo di bilancio previsto dall art. 5 D.Lgs. 446/1997). La regola prevede che è necessario esercitare apposita opzione attraverso la compilazione dell apposito rigo presente nel Modello IRAP. Con riferimento al modello IRAP/2016 (periodo d imposta 2015) occorre, dunque, barrare la casella opzione presente al rigo IS35. In questo modo, l opzione avrà efficacia a decorrere dal 2016 e vincola il contribuente per 3 anni ( ). Nel caso in esame, la s.n.c. è frutto di una trasformazione di una società che fino al 2015 era società di capitali la quale determinava la base imponibile IRAP secondo il metodo da bilancio. Dal 2016, invece, essendo diventata s.n.c. (società di persona) in maniera automatica, dal periodo d imposta 2016, si renderà applicabile in metodo di 14. Da s.n.c. a società di capitali La nostra attuale s.r.l. è frutto di una trasformazione di una precedente s.n.c. in contabilità ordinaria. La trasformazione è avvenuta con decorrenza Nel 2014 abbiamo esercitato l opzione per la determinazione della base imponibile secondo il metodo da bilancio previsto per le società di capitali, inviando l apposito modello. Sappiamo che l opzione ci vincolava per tre anni ( ) salvo poi successiva revoca al termine del triennio. Dunque, nel Modello IRAP/2017 avremmo dovuto comunicare l eventuale revoca. Siccome è avvenuta nel frattempo la trasformazione, divenendo una società di capitali, siamo a chiedere se nel Modello IRAP/2016, da presentare quest anno, occorre comunicare la revoca e quindi barrare la relativa casella presente al rigo IS35. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, non è necessaria alcuna comunicazione (né di revoca né di opzione), poiché queste ultime determinano la base imponibile, esclusivamente, in base all art. 5 del 8

11 Decreto IRAP (metodo da bilancio), a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile, in precedenza applicate dalla società trasformanda. 15. Attività iniziata dopo il 30/09/2016 Una ditta individuale che inizia, ad esempio, l attività il 1 novembre 2016, e che opererà in contabilità ordinaria, in che modo potrà esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP, secondo il metodo da bilancio, visto che è già decorso il termine del 30/09/2016? Come già detto in risposta al quesito n. 9, nel caso di ditta neocostituita se si vuole esercitare l opzione con effetto già a decorrere dal 2016, occorrerà eseguire la scelta presentando, l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. In particolare si tratta del modello Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, nelle cui istruzioni, si legge che con riferimento ai contribuenti che si costituiscono nel 2016, e che vogliono già optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, questi possono esercitare la predetta opzione utilizzando il modello citato e inviandolo telematicamente all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ossia entro il 30/09/2016. Tuttavia, nel caso in esame, il termine del 30/09/2016 è già trascorso. In tal caso si renderebbe applicabile la vecchia regola, secondo cui il modello per l esercizio dell opzione deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di inizio attività. 9

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