REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PRODUZIONE VEGETALE (DI.PRO.V.)
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- Margherita Gasparini
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1 REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PRODUZIONE VEGETALE (DI.PRO.V.) Art Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Produzione Vegetale dell Università degli Studi della Tuscia DI.PRO.V. (di seguito indicato come il Dipartimento). Art. 2 Attribuzioni del Dipartimento 1. In base alle disposizioni di cui all'art. 33 dello Statuto dell'università degli Studi della Tuscia, il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a più Facoltà o a più corsi di studio. 2. Il Dipartimento: a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca, anche se non partecipa a programmi di ricerca comune; b) svolge attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi; c) propone e concorda l attività didattica con le Facoltà e con i corsi di studio l'utilizzo delle proprie risorse umane e strutturali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica; d) organizza e supporta le attività didattiche e di ricerca relative ai dottorati di ricerca e ai master; e) avanza richieste alle Facoltà sui posti di ruolo per il personale docente per i settori scientifico- disciplinari in esso rappresentati o funzionali al suo sviluppo; f) esprime parere sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà limitatamente ai settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento stesso; g) avanza le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie agli organi competenti che, come previsto da Statuto, le valuteranno tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica; h) regolamenta l accesso alle attrezzature e agli altri beni nella disponibilità del Dipartimento. 3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti. Art. 3 Afferenze e strutture 1. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi, i borsisti e gli assegnisti attinenti ai settori di ricerca, agli insegnamenti ed alle attività connesse al Dipartimento stesso. 1
2 2. I componenti del Dipartimento possono accedere alle strutture, alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento nel rispetto di norme da definire che ne garantiscano l'uso corretto ed efficiente. 1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio di Dipartimento. Art. 4 Organi del Dipartimento Art. 5 Direttore 1. Il Direttore del Dipartimento è un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio. Il Direttore dura in carica tre anni solari e non può essere eletto più di due volte consecutivamente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. 2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove attivata, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dalla Giunta, ove istituita, esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione del personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica di cui all'art. 2, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione; b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa e/o di altra Università italiana e/o straniera e/o Enti pubblici e privati o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e/o con altre istituzioni scientifiche italiane e/o straniere nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra il Dipartimento e gli altri Enti interessati; c) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento; d) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione degli elaborati finali necessari per il conseguimento del titolo di studio; e) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento, e dispone coadiuvato dal Segretario amministrativo il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; 2
3 f) assume, nei rapporti con l'amministrazione universitaria, la responsabilità, in solido con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento; g) assume, nei rapporti con l'amministrazione universitaria, la responsabilità della consegna e della conservazione del patrimonio dei beni mobili del Dipartimento; h) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli; i) agisce nei confronti dei terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge. 4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 5. La convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore è effettuata dal decano dei professori di ruolo almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di 60 giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque motivo, la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di Direttore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo del Dipartimento. Art. 6 Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'università della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale. 2. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo. 3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca dura in carica tre anni solari. Se un membro del Consiglio cambia la categoria di appartenenza il posto viene considerato vacante e dà luogo all'elezione di un nuovo membro che rimane in carica fino al compimento del triennio in corso. 4. Il Consiglio di Dipartimento può decidere la partecipazione al Consiglio stesso, con parere consultivo, per specifici argomenti, di dottorandi, borsisti, personale tecnico-amministrativo ed esperti esterni. 5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato per iscritto dal Direttore almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Direttore deve convocare il Consiglio del Dipartimento qualora almeno un quarto dei componenti aventi diritto di voto o la maggioranza della Giunta ne facciano richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In ogni caso la convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data stabilita. 6. Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo del Dipartimento. 7. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: a) detta i criteri generali per: 3
4 l utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività didattiche e di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; l'impiego coordinato del personale, sentiti i rappresentanti del personale stesso; l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione; b) approva le proposte formulate dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ove istituita, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5; c) dà parere sui singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; d) dà pareri sui programmi scientifici dei ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché sull'attività da essi svolta; e) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline afferenti al Dipartimento; f) dà pareri, inoltre, sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza; g) collabora, con gli organi di governo dell'università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di formazione permanente. 8. Il Consiglio di Dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. 9. Il Direttore ed i componenti il Consiglio di Dipartimento che hanno approvato la spesa in eccedenza ai fondi disponibili ne sono personalmente responsabili. 10. Il Consiglio di Dipartimento, su iniziativa del Direttore, formula norme interne per disciplinare l'accesso al Dipartimento e ai singoli laboratori e attribuisce compiti specifici in materia di prevenzione e sicurezza. 11. Se un membro elettivo del Consiglio presenta le dimissioni o è permanentemente impossibilitato o cambia la categoria di appartenenza, il posto viene considerato vacante e si dà luogo all'elezione di un nuovo membro che rimane in carica fino al compimento del triennio in corso. 12. Ai sensi dell art. 34 dello Statuto la Giunta può essere attivata con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne stabilisce la durata, le funzioni e la composizione nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell Ateneo. Art. 7 Validità delle adunanze 1. Per la validità delle adunanze del Consiglio e della Giunta è necessario che intervenga la metà più uno degli aventi diritto con voto deliberativo. 2. Sulle materie di cui alle lettere a)-f) dell'art. 6 relativo alle attribuzioni del Consiglio di Dipartimento e per tutte le decisioni adottate nelle riunioni della Giunta, vengono votate le relative delibere. 4
5 3. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti con voto deliberativo (in caso di parità prevale il voto del Direttore). Il Segretario amministrativo partecipa con voto consultivo. 4. Delle adunanze del Consiglio del Dipartimento e della Giunta vengono redatti appositi verbali. 5. Ogni verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 6. I verbali vengono conservati dal Direttore e sono consultabili da parte di tutti i componenti il Dipartimento, dietro richiesta. Art. 8 Gestione dei fondi 1. Le modalità di gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i relativi limiti di spesa sono regolati dal Regolamento per l'amministrazione la Finanza e la Contabilità vigente all'università degli Studi della Tuscia. 2. L'autorizzazione da parte del Direttore di missioni dei componenti il Dipartimento è regolato dalla normativa in vigore nell'ateneo. 3. Per i fondi che vengono assegnati con destinazione specifica (contratti e contributi CNR, U.E., ecc.) l'utilizzazione compete all'assegnatario dei medesimi, con l'obbligo di sottoporre al Direttore del Dipartimento i documenti di rito. 4. Analogo obbligo sussiste per la gestione dei fondi provenienti da contratti e/o convenzioni. 5. Tutto il materiale inventariabile apportato al Dipartimento attraverso fondi di ricerca del MiUR, del CNR o di altri Enti, verrà inventariato secondo le normative degli Enti erogatori di finanziamenti. La possibilità dei professori e dei ricercatori trasferiti di portare con sé materiale inventariato è regolata dalle disposizioni generali dell'università degli Studi della Tuscia, e/o da autorizzazioni particolari degli Enti erogatori. Art. 9 Ammissione al Dipartimento di professori e ricercatori 1. L'ammissione di nuovi professori e ricercatori al Dipartimento avverrà, nel caso di passaggio da un Dipartimento ad un altro, con decorrenza 1 gennaio di ogni anno. 2. Le domande di afferenza dei docenti che assumono servizio presso l'ateneo devono essere presentate entro 30 giorni dalla presa di servizio. 3. Le richieste di afferenza al Dipartimento dovranno essere inoltrate al Direttore del Dipartimento, corredate del curriculum didattico e scientifico. I professori e i ricercatori di nuova nomina dovranno presentare le domande di afferenza entro tre mesi dalla nomina. 4. Il Consiglio di Dipartimento delibererà in merito alla domanda di afferenza. Art. 10 Sezioni 1. Il Dipartimento di Produzione Vegetale può essere articolato in sezioni. 2. Le Sezioni comprendono aree affini di ricerca. I docenti afferenti alla Sezione eleggono un coordinatore, che rimane in carica per 3 anni solari. Le sezioni non hanno autonomia di bilancio. 3. Attualmente sono attive le seguenti sezioni come da atto istitutivo: 1. sezione di Agroecosistemi; 2. sezione di Arboricoltura. 5
6 Art. 11 Modifiche al Regolamento 1. Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento aventi diritto di voto. Art. 12 Altre norme 1. Per quanto non specificato nel Regolamento valgono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 6
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