DOTTRINA GIURISPRUDENZA CASSAZIONE PENALE MASSIMARIO

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1 Indice DOTTRINA LEONARDO DEGL INNOCENTI La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato con la direttiva rimpatri STEFANO DI PINTO Il delitto di impedimento del controllo ambientale PATRIZIA MAZZA Il divieto di uccellagione tra tutela della fauna selvatica e salvaguardia dell ambiente GIURISPRUDENZA CASSAZIONE PENALE MASSIMARIO Atti persecutori Termine per la proposizione della querela Decorrenza Individuazione Causalità (rapporto di) Omicidio colposo Responsabilità medica Tardiva diagnosi Prova del rapporto causale tra condotta omissiva ed evento Coefficiente probabilistico delle misure doverose appropriate e contingenze concrete Fattispecie di esclusione di responsabilità. (con nota di PROCOLO ASCOLESE, Causalità omissiva e colpa medica) i

2 ii Indice Concussione Timore riverenziale del destinatario di una richiesta illegittima Posizione di sopraordinazione dell autore della richiesta illegittima Reato Configurabilità Esclusione Ragioni Fattispecie: richiesta scorretta formulata da alta carica dello Stato non accompagnata da positivi comportamenti Inosservanza dei provvedimenti di polizia Rifiuto di fornire le proprie generalità Presupposti Esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale richiedente le informazioni Richiesta formulata da un appartenente alla Polizia di Stato Sufficienza Esclusione Ragioni Fattispecie: mancanza di specifiche contestazioni Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli Reato di cui all art. 707 cod. pen. Strumenti atti ad aprire o a forzare serrature Possesso ingiustificato di martelletto frangivetro Reato Sussistenza Ragioni Querela Termine Lesioni personali colpose Colpa medica Decorrenza del termine per proporre querela Individuazione Sicurezza pubblica Stranieri Reato di cui all art. 12, comma 5 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 come sostituito dal d.l. n. 92 del 2008 convertito in legge n. 125 del 2008 Locazione di alloggio a stranieri privi di titolo di soggiorno Ingiusto profitto Nozione Reato di cui all art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriormente vigente Differenze. 951 Stupefacenti Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti Prova dell esistenza del sodalizio Ripetuta commissione di reati di spaccio Sufficienza Esclusione Rilevanza Limiti Stupefacenti Attenuante di cui all art. 73, comma settimo, d.p.r. n. 309 del 1990 Condizioni di applicabilità Indicazione Fattispecie di esclusione Stupefacenti Attività di cosiddetto piccolo spaccio Reato di lieve entità Configurabilità Condizioni Stupefacenti Detenzione di sostanze di natura diversa Fatto di lieve entità Esclusione Ratio Fattispecie: tipi di sostanze

3 Indice iii Violenza sessuale Atti sessuali con minorenne Attenuante della minore gravità Condotte realizzate mediante comunicazione telematica Applicabilità in ogni caso dell attenuante per l assenza di contatto fisico Esclusione Fattispecie: collegamento via webcam NOTE A SENTENZA PROCOLO ASCOLESE Causalità omissiva e colpa medica QUESTIONI E COMMENTI ANGELO VICARI Motivi ostativi al rilascio delle licenze di porto d armi. Il Consiglio di Stato ci ripensa I LIBRI ANTOLOGIA DI RIVISTE Archivio Penale, rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale, speciale europea e comparata, fasc. n. 2, maggio agosto Cassazione Penale, anno LV, n. 7 8, luglio agosto La Giustizia Penale, rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, fasc. 3, marzo 2015, fasc. 5, aprile Rivista trimestrale della scuola di perfezionamento per le forze di polizia, periodico trimestrale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, anno 2015, n Sicurezza urbana, n. 3, maggio giugno RECENSIONI STEFANO DI PINTO, Le lesioni estetiche. Interferenze tra diritto penale e diritto civile, Aracne, Roma, 2015, pagg. 384, C

4 iv Indice LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI LEGGI E DECRETI Diritti dell uomo Sparizioni forzate Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre Legge 29 luglio 2015, n. 131 (in Gazz. Uff. n. 131 del 29 luglio 2015). 979 CIRCOLARI Armi Esplosivi Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante Attuazione della Direttiva 20 13/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione). Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Circolare n. 557/PAS/U/012274/XV. H.MASS(77)BIS del 19 agosto

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7 Rivista di Polizia ottobre 2015 fascicolo X anno LXVIII ISBN DOI / pag La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato con la direttiva rimpatri Leonardo Degl Innocenti Magistrato SOMMARIO: 1. Il disposto dell art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Il disposto degli artt. 235 e 312 cod. pen., Le precedenti decisioni della corte di giustizia, Le modifiche legislative conseguentemente apportate al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, La giurisprudenza della corte di cassazione in tema di art. 13 d.lgs. d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, La decisione della corte di giustizia emessa in data 1 ottobre 2015 nella causa n. c 290/14, Celaj, Osservazioni critiche, Il disposto dell art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 L art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d ora in avanti, anche t.u.i.m.m.) punisce con la reclusione da uno a quattro anni la condotta del cittadino straniero che, lasciato il territorio nazionale a seguito di un provvedimento legittimo di espulsione, vi faccia rientro senza essere in possesso di una speciale autorizzazione del Ministro dell Interno ( 1 ). Ancora, deve essere evidenziato come l art. 3, comma 1, lett. c), n. 9), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, nella l. 2 agosto 2011, n. 129, normativa di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, abbia modificato il comma 14 del citato art. 13 t.u.i.m.m. prevedendo che il 1. Per espressa previsione normativa la descritta disposizione non si applica nei confronti dello straniero espulso ai sensi dell art. 13, comma 2, lett. a) e b), t.u.i.m.m. per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento ai sensi dell art. 29 stesso decreto. 863

8 864 Leonardo Degl Innocenti ricordato divieto di reingresso operi per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ( 2 ), la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Lo straniero che abbia fatto illecito reingresso nel territorio dello Stato viene nuovamente espulso. con accompagnamento immediato alla frontiera. Per completezza, deve essere ricordato che il comma 13 bis, prima parte, dello stesso art. 13 t.u.i.m.m. punisce, con lo stesso trattamento sanzionatorio, la trasgressione al divieto di reingresso conseguente all espulsione disposta dal Giudice. Si applica, infine, la pena della reclusione da uno a cinque anni allo straniero che, già denunciato per il reato di cui all art. 13, comma 13, t.u.i.m.m. ed effettivamente espulso abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato. Per concludere questa breve disamina, va evidenziato come il comma 14 dell art. 13 t.u.i.m.m. preveda che l autore di uno dei descritti reati sia arrestato anche fuori dei casi di flagranza e si proceda con rito direttissimo ( 3 ). 2. Il disposto degli artt. 235 e 312 cod. pen. L art. 235 cod. pen. ( 4 ) prevede che il Giudice ordini l espulsione dello straniero ovvero l allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell Unione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando i medesimi siano condannati alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. 2. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lett. c), dello stesso art. 13 t.u.i.m.m. nonché nell ipotesi contemplata dall art. 3, comma 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella l. 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine, determinato sempre tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, superiore a cinque anni 3. In merito alle varie figure di reato connesse all espulsione dello straniero cfr. CORDÌ, La disciplina penale connessa all espulsione amministrativa o giudiziale del cittadino extracomunitario o apolide, in Stranieri irregolari e diritto penale, (a cura di DEGL INNOCENTI), Milano, 2013, pagg. 134 e segg. 4. In ordine all art. 235 cod. pen. cfr. CALLAIOLI, BRANCACCIO, Sub art. 235 cod. pen., in PADOVANI, Codice Penale, Tomo I, Milano, 2014, pagg e segg.

9 La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero [... ] 865 L art. 312 cod. pen. ( 5 ) prevede, poi, che il Giudice adotti i ricordati provvedimenti di espulsione dello straniero o di allontanamento del cittadino comunitario anche nel caso di condanna degli stessi ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti contro la personalità dello Stato contemplati dal Titolo I del Libro II del codice penale. In entrambe le ipotesi in esame il trasgressore all ordine di espulsione o di allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni, è previsto il suo arresto come obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza e si procede con giudizio direttissimo. 3. Le precedenti decisioni della corte di giustizia a) Con la sentenza El Dridi emessa in data 28 aprile 2011 nella causa C 61/11 PPU, la Corte di Giustizia dell Unione Europea ha dichiarato che «La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo». Ne consegue che il Giudice nazionale, «incaricato di applicare, nell ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell Unione e di assicurarne piena efficacia» deve disapplicare ogni disposizione del d.lgs. 286/1998 contraria a quelle della Direttiva 2008/115 e, segnatamente, l art. 14 comma 5 ter e 5 quater, t.u.i.m.m. nella formulazione all epoca vigente. 5. Con riferimento all art. 312 cod. pen. cfr. NOTARO, Sub art. 312 cod. pen., in PADOVANI, Codice Penale, Tomo I, Milano 2014, pagg e segg.

10 866 Leonardo Degl Innocenti b) Con la sentenza Achughbabian emessa in data 6 dicembre 2011 nella causa C 329/11 (avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale con il quale la Corte di Appello di Parigi aveva sollevato la questione della compatibilità con la direttiva rimpatri dell art. 2 l del codice francese dell ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, norma che prevede la pena di un anno di reclusione nei confronti dello straniero che sia entrato o che soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato francese) la Corte di Giustizia ha precisato come la direttiva in esame debba essere interpretata nel senso che essa: osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all art.8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio. c) Con la sentenza Sagor emessa in data 6 dicembre 2012 nella causa C 430/11, in ordine alla compatibilità dell art. 10 bis t.u.i.m.m. con la direttiva rimpatri la Corte di Giustizia ha affermato che mentre la menzionata direttiva non osta alla normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con quella dell espulsione, l obbligo di permanenza domiciliare, previsto dal citato art. 10 bis t.u.i.m.m., risulta, invece, di ostacolo all esecuzione del rimpatrio con conseguente contrasto con la direttiva, ove la normativa interna non preveda che detto obbligo debba

11 La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero [... ] 867 avere fine a partire dal momento in cui sia possibile realizzare l allontanamento dell interessato dallo Stato membro. Ha, pertanto, affermato la Corte di Giustizia che spetta al Giudice del rinvio esaminare se esista, nella normativa nazionale, una disposizione che faccia prevalere l allontanamento sull obbligo di permanenza domiciliare. 4. Le modifiche legislative conseguentemente apportate al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 L art. 3, comma 1, lett. d), nn. 5) e 6), del d.l. 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, nella l. 2 agosto 2011, n. 129 ha, al fine appunto di adeguare le fattispecie alla direttiva rimpatri, modificato l art. 14, commi 5 ter e 5 quater, t.u.i.m.m. La novella legislativa ha, infatti, riscritto il procedimento amministrativo d espulsione dello straniero irregolare e ha, appunto, rimodulato le norme penali allo stesso riconnesse. Per quello che interessa in questa sede deve essere ricordato come lo straniero che violi l ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato nel termine di sette giorni è ora punito, salvo che sussista giustificato motivo, con la multa da a euro (art. 14, comma 5 ter). Qualora, invece, lo straniero, senza giustificato motivo, violi il nuovo provvedimento di espulsione adottato dal Questore per la violazione del primo ordine di allontanamento, la pena sarà quella della multa da a euro (art. 14, comma 5 quater). Il ricordato intervento legislativo non ha, invece, e fatta eccezione per quanto attiene alla durata del divieto di reingresso (v. retro sub par. 1), toccato le fattispecie delittuose previste dall art. 13, commi 13 e 13 bis, t.u.i.m.m. La lettera c) dell art. 3 della Legge 30 dicembre 2014, n. 161, legge europea 2013 bis, emanata al fine di adeguare l ordinamento italiano a quello europeo, ha, poi, introdotto il comma 3 septies dell art. 13 t.u.i.m.m., stabilendo che nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità irrogate per la contravvenzione di cui all art. 10 bis t.u.i.m.m. o per i delitti di cui all art. 14, commi 5 ter e 5 quater t.u.i.m.m., l espulsione

12 868 Leonardo Degl Innocenti prevista dall art. 13 stesso decreto debba essere eseguita in ogni caso ed i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria, secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell art. 55 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ( 6 ). Sul punto, deve essere evidenziato che il nuovo comma 3 septies dell art. 13 t.u.i.m.m. ha, dunque e come espressamente riportato nella rubrica dell art. 3 della legge europea 2013 bis, l evidente fine di scongiurare il possibile contrasto con la direttiva rimpatri evidenziato con la sentenza Sagor, contrasto ovviamente ipotizzabile anche qualora l obbligo di permanenza domiciliare (od il lavoro sostitutivo) sia stato applicato per uno dei nuovi delitti di cui all art. 14 t.u.i.m.m.. In proposito deve, però, essere evidenziato un probabile refuso del legislatore posto che il lavoro di pubblica utilità, cui fa riferimento la normativa da ultimo citata, è contemplato dall art. 54 del d.lgs. 274/2000 ed è una delle pene applicabili dal Giudice di Pace soltanto su richiesta dell imputato mentre il lavoro sostitutivo, contemplato dall art. 55 dello stesso d.lgs., è una delle modalità di conversione sempre applicabile su richiesta del condannato della pena pecuniaria in caso di insolvenza. Appare, pertanto, probabile che il legislatore si sia, in realtà, voluto riferire al lavoro sostitutivo in quanto le ipotesi di sottoposizione dello straniero all obbligo di permanenza domiciliare riguardano, con tutta evidenza, i casi di mancato pagamento, da parte dello stesso, delle elevate pene pecuniarie previste per i reati di cui agli art. 10 bis e 14, commi 5 ter e 5 quater, t.u.i.m.m. 5. La giurisprudenza della corte di cassazione in tema di art. 13 d.lgs. d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato la compatibilità del disposto dell art. 13, comma 13, t.u.i.m.m. con la direttiva rimpatri 6. In argomento cfr. DEGL INNOCENTI, Prime osservazioni sulle modifiche al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in materia di espulsioni e trattenimenti degli stranieri introdotte dalla legge 30 dicembre 2014 n. 161, in questa Rivista, 2014, pagg e segg.

13 La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero [... ] 869 A questo proposito deve, innanzitutto, essere ricordata Cass., I,26 marzo 2013(dep. 12 aprile 2013), n , Kajmaku, a tenore della quale, appunto, la condizione del cittadino straniero che, una volta rimpatriato, faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell ordine di rimpatrio non può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell ordine di allontanamento. Ancora deve essere ricordata Cass., I, 25 maggio 2012 (dep. 19 settembre 2012), n , Mejdi, giusta la quale la descritta condotta del cittadino extracomunitario ha mantenuto rilevanza penale anche dopo l emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, in quanto i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione. Per completezza occorre evidenziare che Cass., I, 23 ottobre 2013 (dep. 6 febbraio 2014), n. 5878, Doku, ha ritenuto integrare il menzionato reato la condotta del cittadino straniero che sia rientrato, senza la prescritta autorizzazione, nel territorio dello Stato prima del decorso di cinque anni dal suo allontanamento forzato, anche ove nel provvedimento di espulsione era indicato un termine superiore ai cinque anni in violazione di quanto indicato all art. 11 par. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo. Da ultimo si evidenzia come Cass., I, 21 marzo 2012 (dep. 4 aprile 2012, n , Xeka, abbia affermato che anche la fattispecie delittuosa prevista dal comma 13 bis dell art. 13 t.u.i.m.m. non contrasta con la direttiva rimpatri poiché l art. 2, paragrafo 2, lett. b) della medesima consente agli stati membri di non applicarla quando il rimpatrio abbia natura di sanzione penale o consegua ad una sanzione penale. 6. La decisione della corte di giustizia emessa in data 1 ottobre 2015 nella causa n. c 290/14, Celaj In data 17 aprile 2012, il cittadino albanese Skerdjan Celaj era stato destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Firenze e di un

14 870 Leonardo Degl Innocenti ordine di allontanamento del Questore della stessa città, corredati da un divieto di reingresso nel territorio dello Stato per un periodo di tre anni. Il Celaj, effettivamente allontanatosi dal territorio italiano in data 4 settembre.2012, era successivamente rientrato nello stesso senza essere munito della prescritta autorizzazione ed in data 14 febbraio 2014 era stato identificato presso la stazione ferroviaria di San Piero a Sieve (FI) e conseguentemente tratto in arresto dalle Forze dell ordine per il reato di cui all art. 13, comma 13, t.u.i.m.m. Il P.M. aveva, quindi, tratto il cittadino straniero a giudizio, con rito direttissimo, innanzi al Tribunale di Firense, in composizione monocratica, chiedendone la condanna, per il menzionato reato, alla pena di mesi otto di reclusione. La difesa aveva, a propria volta, chiesto l assoluzione del Celaj sostenendo che la più volte menzionata direttiva rimpatri osta all esistenza dell art. 13, comma 13, t.u.i.m.m. e che il fatto, di conseguenza, non costituisce più reato. Il Tribunale di Firenze aveva deciso di sospendere il procedimento penale e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni della direttiva 2008/115 ostino all esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della reclusione sino a quattro anni per un cittadino di un paese terzo che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato preventivamente sottoposto alle misure coercitive previste dall art. 8 della direttiva 2008/115 ai fini del sui pronto ed efficace allontanamento». Tanto premesso, deve essere osservato come, innanzitutto, la Corte ricordi, richiamando per analogia le citate sentenze Achughbabian e Sagor, che la direttiva 2008/115 disciplina unicamente il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e, pertanto, non si prefigge l obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri. Ne consegue, pertanto, che la direttiva «non vieta, in linea di principio, che il diritto di uno Stato membro qualifichi come reato il reingresso illegale di un cittadino di un paese terzo in violazione di

15 La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero [... ] 871 un divieto di ingresso e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione». Evidenzia, poi, la Corte, richiamando nuovamente la sentenza Sagor, che uno Stato membro non può applicare una disciplina penale idonea a compromettere il conseguimento delle finalità perseguite dalla suddetta direttiva, privando così quest ultima del suo effetto utile. Ciò rilevato la Corte ricorda che l attuazione di una politica in materia di rimpatri è parte integrante dello sviluppo, da parte dell Unione europea, di una politica comune dell immigrazione intesa ad assicurare, in particolare, la prevenzione ed il contrasto rafforzato dell immigrazione illegale aggiungendo che l articolo 11, paragrafo 1, della direttiva rimpatri prevede la possibilità ed in determinate ipotesi l obbligo per le Autorità competenti degli Stati membri di corredare le decisioni di rimpatrio di un divieto d ingresso al fine di conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio. Ribadito, quindi, che la direttiva non osta, in linea di principio, alla facoltà, per gli Stati membri, di adottare una normativa che sanzioni penalmente il nuovo ingresso illegale di un cittadino di un paese terzo, aggiunge la Corte, richiamando oltre alle sentenze Achughbabian e Sagor anche la decisione El Dridi, che sebbene «[... ] le norme e le procedure comuni sancite dalla direttiva 2008/115 sarebbero compromesse se lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo, anteponesse all esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatrio, in quanto tale modo di procedere rischierebbe di ritardare l allontanamento», nella fattispecie il procedimento penale dinanzi al giudice del rinvio riguarda la situazione di un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale erano state adottate, per mettere fine al suo primo soggiorno irregolare nel territorio dello Stato italiano, le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva rimpatri e che era nuovamente entrato, in violazione del divieto d ingresso, in tale territorio. Ne discende, di conseguenza ed a giudizio della Corte, che il caso in esame si distingue nettamente da quelli oggetto delle cause conclusesi con le più volte ricordate sentenze El Dridi e Achughbabian, nelle quali tali cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia era irregolare,

16 872 Leonardo Degl Innocenti erano stati oggetto di un primo procedimento di rimpatrio nello Stato membro interessato. Precisato come con la sentenza Achughbabian fosse già stato statuito che la direttiva non osta all irrogazione di sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali di procedura penale, a cittadini di paesi terzi i quali, sebbene sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva, soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro in mancanza di un giustificato motivo preclusivo del rimpatrio, conclude la Corte che «Si deve dunque considerare, a fortiori, che la direttiva 2008/115 non preclude la facoltà per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali a carico dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno sia irregolare, per i quali l applicazione della procedura istituita da tale direttiva ha condotto al rimpatrio e che entrano nuovamente nel territorio di uno Stato membro trasgredendo un divieto di ingresso» a condizione che il divieto di ingresso dettato nei confronti del cittadino straniero sia conforme all articolo 11 della direttiva rimpatri circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Conclude la Corte che «l irrogazione di una sanzione penale siffatta è soggetta altresì al pieno rispetto tanto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in questo senso, sentenza Achughbabian, C 329/11, EU:C:2011:807, punto 49), quanto, eventualmente, della Convenzione di Ginevra, e in particolare del suo articolo 31, paragrafo 1». Quanto, infine, alla necessità che il giudice penale verifichi la conformità del divieto di reingresso a quanto prescritto dalla direttiva all art. 11 appare, in questa sede, sufficiente osservare come l attuale normativa italiana sul divieto di reingresso non presenti profili di contrasto con il diritto europeo e come, pertanto, ove il divieto sia stato emanato in conformità alla normativa interna non sussistano profili di illegittimità comunitaria. 7. Osservazioni critiche Per completezza, occorre evidenziare come i primi commentatori abbiano espresso un giudizio negativo in merito alla decisione della

17 La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero [... ] 873 Corte europea Celaj evidenziando come tanto il Tribunale di Firenze nella ricordata ordinanza di rinvio pregiudiziale quanto l Avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni avessero ritenuto che i principi affermati dalla Corte nelle citate sentenze El Dridi ed Achughbabian in relazione ai reati di ingresso e soggiorno irregolare fossero applicabili nella diversa ipotesi del reingresso nel territorio dello Stato da parte del cittadino straniero legittimamente espulso in quanto «[... ] il principio dell effetto utile, che nel caso di primo ingresso irregolare aveva condotto la Corte a ritenere contraria alla direttiva l applicazione di una pena detentiva che potesse ostacolare la celerità del rimpatrio, dovesse anche nel caso di secondo ingresso irregolare condurre al medesimo risultato di ritenere illegittima la pena detentiva applicata prima che in via amministrativa si fosse provato ad eseguire immediatamente il rimpatrio dello straniero» ( 7 ). Al riguardo è stato, inoltre, evidenziato come i predetti argomenti siano stati letteralmente ignorati dalla Corte di Giustizia che ha, sia pure implicitamente, limitato l applicabilità della direttiva rimpatri al primo procedimento amministrativo di espulsione e di rimpatrio mentre «Dal tenore della direttiva non emerge alcun elemento da cui possa ricavarsi la limitazione del suo ambito di applicabilità solo agli stranieri che per la prima volta sono sottoposti ad un rimpatrio, e non dunque a coloro che tornano nello Stato dopo il primo rimpatrio; anzi, le finalità di armonizzazione e di efficienza (oltre che di tutela dei diritti fondamentali) che stanno alla base della direttiva spingono esattamente nel senso opposto, di ritenere la direttiva applicabile ogniqualvolta si tratti di eseguire il rimpatrio di uno straniero irregolarmente soggiornante» ( 8 ). 7. Cfr. MASERA, La Corte di giustizia UE dichiara il delitto di illecito reingresso dello straniero espulso (art. 13 co. 13 t.u.i.m.m.) conforme alla direttiva rimpatri (2008/115/CE), Nota a Corte di giustizia UE, IV Sez., sent. 1 ottobre 2015, Celaj, causa n. C 290/14, pag. 3, in penalecontemporaneo.it 5 Ottobre 2015, il quale afferma come la Corte abbia, con la pronuncia in esame, concluso un processo di progressivo ridimensionamento della portata dei principi della sentenza El Dridi, cui ha proceduto in tutte le decisioni successive e sinteticamente descritte al paragrafo 3 della presente opera. 8. Cfr. MASERA, op. cit., pag. 3.

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19 Rivista di Polizia ottobre 2015 fascicolo X anno LXVIII ISBN DOI / pag Il delitto di impedimento del controllo ambientale ( ) Stefano Di Pinto Professore a contratto di diritto penale Sapienza Università di Roma SOMMARIO: 1. Nota introduttiva: la legge 22 maggio 2015 n. 68, Le attività interessate dalla riforma: la vigilanza ed il controllo ambientale e la sicurezza e l igiene del lavoro, Le modalità alternative della condotta descritte nell art. 452 septies: unità o pluralità di reati?, La clausola di sussidiarietà e la natura del delitto di impedimento del controllo, L elemento soggettivo, Misure di sicurezza e pene accessorie, Gli istituti processuali e l incidenza della nuova normativa sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, Nota introduttiva: la legge 22 maggio 2015 n. 68 L esigenza di far fronte in modo più incisivo ad un fenomeno criminale di grave allarme sociale (sia per le conseguenze sull incolumità fisica dei cittadini, sia per i sempre più netti collegamenti fra tali tipologie criminose e gli interessi economici della criminalità organizzata nazionale ed internazionale, ormai quasi prevalenti rispetto a quelli derivanti dal traffico di stupefacenti) ha indotto il legislatore ad operare un sostanziale giro di vite, di tipo preventivo e repressivo, alla disciplina dei c.d. reati ambientali. Se infatti, fino ad oggi, il quadro normativo penale in materia era prevalentemente contenuto nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 c.d. Testo Unico dell Ambiente strutturato essenzialmente su reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale, la legge 22 maggio 2015, n. 68 aggiunge a protezione dell ambiente quattro nuove (e severamente Relazione svolta al Convegno I nuovi delitti contro l ambiente, organizzato dall Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana e dall Ordine degli Avvocati del Tribunale di Grosseto, tenutosi a Grosseto il 23 settembre

20 876 Stefano Di Pinto sanzionate) fattispecie cardine delittuose, che vengono inserite nel Titolo VI bis del libro II del Codice penale, affiancate da altre due di carattere complementare, pur se assolutamente rilevanti per gli scopi di tutela perseguiti. Dapprima è infatti prevista l ipotesi di impedimento del controllo (art. 452 septies), diretta a sanzionare condotte impeditivo elusive dei pubblici controlli, finalizzati proprio ad evitare il prodursi di danni ambientali ed i conseguenti pericoli per l incolumità pubblica (anche se, come vedremo, non riguarda solo la materia ambientale ma anche quella della salute e della sicurezza sul lavoro). Di poi è contemplato il delitto di omessa bonifica, che potenzia l ordine di ripristino, destinato ad avere, quali reati presupposto, proprio le nuove figure criminose (l inquinamento ambientale, art. 452 bis, la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, art. 452 ter, il disastro ambientale, art. 452 quater, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452 sexies) e sanzionante il mancato rispetto degli obblighi di bonifica e ripristino imposti dal giudice, dalla legge o dalla pubblica autorità (art. 452 terdecies). Rispetto al primo delitto sono da evidenziare i problemi di sovrapposizione che sorgono con le figure delittuose preesistenti del favoreggiamento personale e della frode processuale di cui agli artt. 378 e 374 cod. pen. e, rispetto al secondo, quelli di sovrapposizione con la già vigente fattispecie contravvenzionale concernente la bonifica dei siti, contestualmente modificata dalla novella del 2015, di cui all art. 257 Testo Unico dell Ambiente. 2. Le attività interessate dalla riforma: la vigilanza ed il controllo ambientale e la sicurezza e l igiene del lavoro Secondo il nuovo art. 452 septies cod. pen., rubricato Impedimento del controllo, in vigore dal 29 maggio 2015, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

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