La capitalizzazione degli oneri finanziari: condizioni, limiti ed implicazioni con le disposizioni dello IAS 23
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1 La capitalizzazione degli oneri finanziari: condizioni, limiti ed implicazioni con le disposizioni dello IAS 23 di Giuseppe Demauro Pubblicato il 2 gennaio 2009 la rilevazione contabile degli oneri finanziari è disciplinata dal principio contabile internazionale n. 23 che definisce gli oneri finanziari come gli interessi ed altri oneri che un impresa sostiene nel momento in cui si avvale di una qualsiasi forma di finanziamento, includendo in tale voce non solo i tipici e più comuni interessi passivi ma anche un insieme di altri oneri La rilevazione contabile degli oneri finanziari è disciplinata dal principio contabile internazionale n. 23 che definisce gli oneri finanziari come gli interessi ed altri oneri che un impresa sostiene nel momento in cui si avvale di una qualsiasi forma di finanziamento, includendo in tale voce non solo i tipici e più comuni interessi passivi ma anche un insieme di altri oneri che qui di seguito elenchiamo: interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve ed a lungo termine; 1
2 l ammortamento di aggi e disagi relativi al finanziamento; l ammortamento dei costi accessori sostenuti per ottenere il finanziamento; gli oneri finanziari relativi ai leasing finanziari rilevati in base a quanto previsto dallo IAS 17; le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi. L iscrizione degli oneri finanziari nel bilancio di un impresa può essere effettuata in base al: trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment) trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment) (1). Secondo il trattamento contabile di riferimento, gli oneri 2
3 finanziari devono essere iscritti tra i costi del conto economico per cui indipendentemente dal come sono strutturati i finanziamenti, gli oneri finanziari concorreranno alla formazione del risultato economico di esercizio in base al principio di competenza. Lo IAS 23 tuttavia consente un trattamento contabile alternativo degli oneri finanziari poiché permette di capitalizzare tutti gli oneri che sono direttamente imputabili all acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene. Ne deriva che tali oneri sono da capitalizzare come parte del costo dello stesso bene nel caso in cui con attendibile probabilità saranno in grado di generare benefici futuri per l impresa e se è possibile quantificarli in modo attendibile. Più nello specifico lo IAS 23 nel ricondurre la sua applicabilità alle operazioni di acquisizione, costruzione e produzione individua in esse le c.d. attività qualificate ossia beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l uso previsto o la vendita. Si evidenzia che nell ambito dello IAS 23 confluiscono: 3
4 le rimanenze che necessitano di un importante lasso di tempo per poter essere rese idonee per la vendita; impianti, immobili e macchinari utilizzati nell ambito di cicli produttivi complessi come quelli della produzione di energia elettrica e gli immobili posseduti a titolo di investimento; commesse a lungo termine; attività immateriali sviluppate internamente. Non sono invece compresi (per cui non si applica la capitalizzazione) tutti quei beni che già in fase di acquisizione sono idonei ed utilizzabili per la vendita, gli investimenti e le rimanenze nonché i beni che l impresa realizza ciclicamente in grandi quantità ed in archi temporali brevi. Le condizioni quindi per cui la capitalizzazione degli oneri finanziari può essere attuata possono essere di seguito schematizzate: 4
5 esistenza di costi attribuibili all acquisto, alla produzione e alla costruzione di un attività; l attività deve essere un attività qualificata. Scrupolosamente si osserva che come sostenuto nel SIC 2, in caso di utilizzo del trattamento contabile alternativo, l utilizzo del criterio varrà per tutti gli oneri finanziari relativi all acquisto, alla costruzione ed alla produzione di beni evitando quindi l applicazione del metodo solo ad alcuni a discapito di altri violando, di conseguenza, il principio di comparabilità. Timing della capitalizzazione La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene ha inizio quando si verificano le seguenti condizioni: 5
6 si è in fase di sostentamento delle spese per l acquisto, la produzione o la costruzione del bene; ne faranno parte solo i costi relativi a pagamenti in contanti o a trasferimenti di altri beni a seguito di cessioni o permute o all assunzione di passività fruttifere. Tutti questi costi devono essere depurati di ogni anticipo ricevuto o da contributi assegnati relativi a quel bene. si stanno sostenendo gli oneri finanziari. sono poste in essere quelle attività indispensabili per rendere idoneo il bene al suo utilizzo o alla vendita per cui sono incluse tutte quelle attività che vanno oltre la semplice produzione del bene (es. costi tecnici ed amministrativi per l ottenimento di autorizzazioni). Gli oneri finanziari sostenuti durante la fase di produzione del bene possono essere quindi capitalizzati. Tuttavia nel caso in cui l impresa sospende la propria attività necessaria per l ultimazione e la destinazione del bene, anche la capitalizzazione degli oneri finanziari sarò sospesa nonostante gli stessi continueranno a prodursi. Tale regola non trova applicazione nel caso in cui le interruzioni risultano necessarie e fisiologiche per la produzione di quel bene in particolare. 6
7 La capitalizzazione sarà interrotta nel momento in cui la produzione di un bene risulta completata e lo stesso è idoneo per essere utilizzato o venduto; tuttavia nel caso di produzione di un bene composto da più elementi e/o parti ognuna delle quali può essere autonomamente utilizzata, anche se non vengono completate le restanti parti gli oneri finanziari sono capitalizzabili fino a che la specifica parte non è pronta per l uso o la vendita. Quanto alla corretta imputazione degli oneri finanziari si distingue tra finanziamenti specifici e finanziamenti generici. Finanziamenti specifici Per tale fattispecie non si ravvisano particolari problemi laddove ci si trova dinnanzi a finanziamenti specificatamente sostenuti per un certo bene, poiché nella capitalizzazione rientrano gli oneri effettivamente sostenuti per quel finanziamento nel corso dell esercizio. In tale ambito tuttavia occorre considerare che i fondi reperiti e destinabili alla produzione dei beni in questione può essere preceduta 7
8 da un certo lasso di tempo nel quale l impresa può optare per l impiego in investimenti a breve scadenza dei fondi tale da generare proventi finanziari. In questo caso per l esatta determinazione degli oneri capitalizzabili si dovrà sottrarre dagli oneri generati i proventi in precedenza così ottenuti dal temporaneo investimento delle somme prese a prestito. Finanziamenti generici Nel caso dei finanziamenti generici (2), ipotesi peraltro assai più frequente, la determinazione degli oneri capitalizzabili può essere più complessa poiché è necessario individuare un rapporto diretto tra il bene prodotto ed il finanziamento non stipulato appositamente per lo scopo. L ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare si otterrà applicando alle spese sostenute per l acquisto del bene un tasso di capitalizzazione pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere nell esercizio, diversi dai finanziamenti specifici. 8
9 Ma qual è il valore su cui applicare il tasso di capitalizzazione ai fini del calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili? Lo IAS 23 prevede che il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato. Naturalmente l ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nel periodo non potrà mai eccedere il totale degli oneri finanziari sostenuti durante l esercizio; può accadere infatti che utilizzando un tasso di capitalizzazione delle spese sostenute per determinare l ammontare degli oneri finanziari da capitalizzare si ottenga un valore che è superiore a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel periodo medesimo; evidentemente in questo caso sarà capitalizzabile il solo valore degli oneri finanziari effettivamente sostenuto. Ma vediamo con un pratico esempio (3) la determinazione degli oneri finanziari in base a finanziamenti generici ricevuti. Si consideri una società che nel corso dell esercizio ha ricevuto tre finanziamenti: 9
10 il primo pari ad euro che prevede un tasso di interesse del 15% il secondo pari ad euro con tasso di interesse pari al 10% il terzo pari ad euro con tasso di interesse pari al 8% Tutti vengono destinati alla realizzazione di un attività qualificata per la quale l impresa ha sostenuto nel corso dell esercizio le seguenti spese: euro dal 1 gennaio euro dal 31 maggio euro dal 1 dicembre 10
11 Tasso di capitalizzazione ( x 15%) + ( x 10%) + ( x 8%) / ( ) = = ( ) / = 0, ,9% Valore medio del bene nel corso dell esercizio ( x 12/12) + ( x 7/12) + ( x 1/12) = ,33 Oneri capitalizzabili ,33 x 10,9% = 3.905,83 11
12 Informative sugli oneri finanziari In caso di rilevazione degli oneri finanziari con utilizzo del trattamento contabile di riferimento (imputazione a conto economico), l impresa, secondo lo IAS 23, dovrà evidenziare nella nota integrativa il principio contabile adottato per gli oneri finanziari. Qualora invece abbia adottato il trattamento contabile alternativo consentito (capitalizzazione degli oneri nel costo del bene) l impresa dovrà: illustrare il principio contabile adottato per gli oneri finanziari illustrare l ammontare degli oneri finanziari capitalizzati 12
13 durante l esercizio illustrare il tasso di capitalizzazione utilizzato per determinare gli oneri finanziari capitalizzati. Profili fiscali Premesso che sempre più il reddito dell impresa deriva dall utile di esercizio conseguito (c.d. principio di derivazione), soprattutto dopo le modifiche apportate dalla precedente finanziaria (L. 24 dicembre 2007 n. 244) al Tuir, l art. 110 contiene le disposizioni che disciplinano le valutazioni del caso. Al primo periodo della lett. b), co. 1 del predetto articolo, si stabilisce che nel costo dei beni vanno compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. L art. 110 del Tuir sempre alla lett. b) co. 1 prosegue stabilendo che per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali strumentali, gli interessi passivi possono essere portati in aumento del costo purchè ciò 13
14 derivi da un atteggiamento conforme assunto da un punto di vista civilistico. Nel successivo terzo periodo e con riferimento agli interessi passivi derivanti da prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l attività dell impresa, il Tuir sembrerebbe porre in capo all impresa un sorta di obbligo alla capitalizzazione degli interessi passivi. Tale obbligo non appare invece nel codice civile (4), lì dove il criterio della prudenza vede possibile la capitalizzazione ma effettuata con obiettività e non utilizzata come strumento di arbitraggio in tema di politica di bilancio. Il principio di derivazione trova maggior riscontro anche nella R.M. 14 febbario 2008 n. 3/DPF dell Agenzia delle Entrate, lì dove proprio in tema di interessi passivi compresi nel costo dei beni, afferma che si tratta in particolare, degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali strumentali per l esercizio dell impresa e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l attività d impresa. La risoluzione in questione prende in considerazione anche le 14
15 rimanenze sostenendo che il trattamento della capitalizzazione degli interessi, si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, secondo i corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell attività d impresa diversi dagli immobili. In conclusione si evidenzia che la formulazione del nuovo art. 96 del Tuir, inserito dalla L. del 24 dicembre 2007 n. 244, prevede una non deducibilità, nell esercizio, della quota parte degli interessi passivi al netto di quelli attivi, che eccede il 30% del ROL prodotto dall impresa nell esercizio di riferimento. Nella normativa appena citata tuttavia non rientrano gli interessi passivi capitalizzati nel costo del bene, quelli relativi ai finanziamenti stipulati per l acquisto di immobili diversi da quelli strumentali nonché quelli derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Matera, Dott. Giuseppe Demauro 15
16 NOTE (1) Fondazione Luca Pacioli Oneri Finanziari IAS 23 doc. n. 16 del 2 luglio 2007 (2) Paolo Moretti Capitalizzazione degli oneri finanziari Corriere Tributario 2/2005 (3) Antonio Bove Doppio trattamento per gli oneri finanziari (4) Paolo Moretti op. citata 16
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