LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a cura di Massimo Conigliaro

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1 LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a cura di Massimo Conigliaro

2 LA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

3 Sovraindebitamento FINALITA NORMA PORRE RIMEDIO ALLE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO DI COLORO CHE NON SONO SOGGETTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI CONSUMATORI IMPRESE NON FALLIBILI, LAVORATORI AUTONOMI

4 Sovraindebitamento FINALITA NORMA La Legge n.3/2012 è così strutturata: Disposizioni generali (artt ) Accordo da sovraindebitamento (artt ) Piano del consumatore (artt.12-bis e 12-ter) Esecuzione e cessazione (artt bis) Liquidazione del patrimonio (artt.14-ter e seguenti) Organismo di composizione della crisi (art.15) Sanzioni (art.16)

5 Sovraindebitamento NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO Art. 6 L. 27 gennaio 2012 n. 3 PERDURANTE SQUILIBRIO TRA OBBLIGAZIONI ASSUNTE E PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE PER FARVI FRONTE RILEVANTE DIFFICOLTÀ DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI OVVERO LA DEFINITIVA INCAPACITÀ DI ADEMPIERLE REGOLARMENTE

6 Sovraindebitamento NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO La definizione ricomprende due situazioni distinte L imprenditore o professionista non fallibile che, proseguendo nella propria attività, si trova nell irreversibile impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte nei termini concordati con i creditori; La persona fisica con un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente a fronteggiare i debiti contratti in relazione alle proprie esigenze di vita.

7 Sovraindebitamento NOZIONE DI CONSUMATORE Uno studio della Banca d Italia (Quaderno n.149) delinea l identikit del sovraindebitato individuando le famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico, lavoratore autonomo con residenza in una grande città e con reddito medio basso. Nonché le seguenti 5 situazioni di sovraindebitamento: spesa mensile per prestiti erogati copre più del 30% del reddito lordo mensile; stato di povertà e di indebitamento; oltre il 25% delle entrate destinato a pagare debiti non garantiti; arretrati pari o superiori ai 3 mesi; oltre quattro prestiti.

8 Sovraindebitamento POSSONO AVERE ACCESSO ALLA PROCEDURA IMPRENDITORI SOTTO SOGLIA DI FALLIBILITA, EX ART. 1 L.F. IMPRENDITORI CESSATI DA OLTRE UN ANNO START UP INNOVATIVE EX ART. 31 L. 221 / 2012 IMPRENDITORI AGRICOLO ENTI COLLETTIVI NON COMMERCIALI (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Partiti, Sindacati) DEBITORI CIVILI E CONSUMATORI SOCI DI SOCIETA DI PERSONE PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

9 Sovraindebitamento SOGLIA FALLIBILITA EX ART. 1 L.F. (R.D. 267/42) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1. avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad ; 2. avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad ; 3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad PER TALI SOGGETTI E APPLICABILE IL SOVRAINDEBITAMENTO

10 Sovraindebitamento LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO TRE PROCEDURE CUI POSSONO RICORRERE I SOGGETTI NON FALLIBILI Accordo di composizione della crisi (occorre il voto favorevole del 60% dei crediti) Piano del consumatore (non occorre voto creditori, omologa vincolante per tutti) Procedura di liquidazione L ESDEBITAZIONE ED IL FRESH START

11 Sovraindebitamento I PROTAGONISTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO 1 IL CONSUMATORE 2 L IMPRENDITORE NON FALLIBILE 3 IL TRIBUNALE 4 L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

12 Sovraindebitamento Il regolamento di attuazione Il Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 Con il DM sopra indicato, entrato in vigore il 28 gennaio 2015, sono state fissate le regole per la costituzione degli organismi di composizione della crisi (OCC), individuando funzioni, obblighi, organi, requisiti del referente, criteri di formazione dell elenco dei gestori della crisi, requisiti dei gestori (professionalità, onorabilità, indipendenza), modalità di svolgimento dell incarico e compensi

13 Sovraindebitamento CONTENUTO DELL ACCORDO Ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012, il debitore può proporre ai creditori, con l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'accordo, che viene proposto ai creditori, deve contenere un piano, con un contenuto minimo, a pena di inammissibilità della proposta.

14 Sovraindebitamento PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA : contenuto necessario dell accordo regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (alimenti, sussidi, stipendi oltre 1/5, pensioni) integrale pagamento crediti tributari per IVA e ritenute (sorte capitale), salva la possibilità di prevedere una dilazione di pagamento modalità soddisfazione crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca; nell ipotesi di pagamento parziale, raffronto con ricavato liquidazione Indicazione scadenze e modalità pagamento creditori

15 Sovraindebitamento Contenuto eventuale dell accordo 1 Suddivisione in classi dei creditori 2 Garanzie 3 4 Finanza di terzi Affidamento di liquidazione e amministrazione ad un gestore della crisi

16 Sovraindebitamento MODALITA SODDISFACIMENTO CREDITORI Massima autonomia circa le modalità di soddisfacimento dei creditori: in denaro con decurtazione valore nominale obbligazione originaria termini di pagamento dilazionati cessione di crediti futuri (art. 8). Non vige la regola del concorso. Il piano può prevedere condizioni differenziate per ciascun creditore, salvi i limiti stabiliti per i crediti impignorabili ed i crediti tributari. Nel caso di suddivisione dei creditori in classi, non è previsto che esse raggruppino crediti con natura giuridica ed interessi economici omogenei.

17 Sovraindebitamento DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI PREVISIONE GENERICA ART. 7 L. 3/2012 dilazione per risorse proprie unione europea: iva e ritenute operate e non versate sanzioni e interessi falcidiabili nessun richiamo alla normativa in materia di transazione fiscale nessuna indicazione su contributi previdenziali e assistenziali

18 Sovraindebitamento L INTERVENTO DEL TERZO Nell'ipotesi di insufficienza del patrimonio del debitore a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi, che divengono parti dell'accordo consentendo il conferimento di redditi o beni sufficienti ad assicurarne l attuabilità. L'apporto del terzo si pone, in questo caso, come condizione di ammissibilità della proposta. Per effetto della sottoscrizione, pertanto, il terzo si obbliga a porre nella disponibilità dei creditori i beni e/o i diritti indicati nella proposta stessa e con le modalità ivi descritte.

19 Sovraindebitamento CAUSE DI INAMMISSIBILITA L'art. 7 stabilisce che la proposta non è ammissibile se il debitore, anche consumatore: è soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; ha già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio; ha subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14 della L. 3/2012; ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

20 Deposito IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA TRIBUNALE COMPETENTE: - Debitore residenza o sede principale - Consumatore residenza IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA AVVIENE NELLA FORMA DEL RICORSO dal contenuto minimo previsto dall art. 125 cpc e deve indicare - tribunale competente - generalità ricorrente, elezione domicilio nel foro competente - presupposti di fatto e di diritto - oggetto della domanda

21 Contenuto accordo IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA SEGUE CONTENUTO PROPOSTA - ricostruzione posizione fiscale contribuente, con indicazione eventuali contenziosi tributari pendenti - elenco creditori, con indicazione somme dovute - elenco beni e utilità del debitore - elenco beni e crediti conferiti da terzi - elenco eventuali atti di disposizione nei 5 anni precedenti - dichiarazioni redditi ultimi 3 anni - attestazione fattibilità dell OCC - elenco spese correnti per sostentamento familiare - certificato stato di famiglia - scritture contabili ultimi 3 anni, se esercente attività d impresa

22 Contenuto accordo IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA ENTRO I TRE GIORNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO IN TRIBUNALE la proposta deve essere presentata, a cura dell organismo di composizione della crisi, all agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore EFFETTI -sospensione decorso interessi convenzionali o legali, ai soli effetti del concorso Nessun effetto sostanziale: NO spossessamento debitore

23 Contenuto accordo PATROCINIO LEGALE DIFESA TECNICA OBBLIGATORIA (Trib. Vicenza, decreto del ) in quanto: - si tratta di domanda giudiziale - si avvia la procedura con ricorso - si svolge innanzi al Tribunale - è giurisdizione contenziosa Non è necessaria soltanto se nell OCC è presente un legale, che si faccia carico di curare gli aspetti tecnici della procedura.

24 Sovraindebitamento LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL O.C.C. L'art. 9, comma 3-bis, prevede che alla proposta di piano del consumatore è allegata una relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi. E obbligatoria? In realtà, nell esperienza attuale, sovente il ricorrente presenta la mera istanza di nomina ovvero dei piani generici accompagnati dalla richiesta di nomina di un professionista per la predisposizione della proposta di un accordo di ristrutturazione

25 Sovraindebitamento CONTENUTO RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA La relazione dell OCC Deve contenere: cause indebitamento e diligenza prestata nell assumere volontariamente le obbligazioni ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata dal debitore giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria

26 Sovraindebitamento ACCORDO Imprenditore non fallibile o professionista Attestazione fattibilità voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti relazione su consensi e raggiungimento quorum PIANO Consumatore Attestazione fattibilità relazione particolareggiata OCC NON previsto consenso creditori

27 L ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

28 L accordo di composizione della crisi L ACCORDO: PROCEDIMENTO VERIFICHE PRELIMINARI Il Giudice accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, e 9. Ove necessario, il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per eventuali integrazioni. Se non sussistono i requisiti, rigetta con decreto (reclamabile ex art. 739 cpc). Se l accertamento sui presupposti di legge si conclude positivamente, il Giudice fissa immediatamente con decreto l udienza di omologazione dell accordo.

29 L accordo di composizione della crisi L ACCORDO: PROCEDIMENTO FISSAZIONE UDIENZA Nel decreto di fissazione d udienza, il Giudice dispone: - la trasmissione della proposta ai creditori almeno 30 giorni prima; - le forme idonee di pubblicità (anche siti web o quotidiani locali); - la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è imprenditore - la trascrizione, a cura dell OCC, presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili o mobili registrati; - l impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sino all omologa (la sospensione non opera per i crediti impignorabili e per quelli sorti per atti o fatti verificatisi dopo il decreto);

30 L accordo di composizione della crisi L ACCORDO: PROCEDIMENTO EFFETTI A decorrere dalla data di efficacia del decreto e sino all omologazione dell accordo è prevista : - l inefficacia degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l autorizzazione del giudice, rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 10, co. 3-bis) - la sospensione della prescrizione e la salvezza delle decadenze; - il divieto di disporre dei beni del debitore, al pari di quanto avviene in seguito al pignoramento

31 L accordo di composizione della crisi REVOCA DEL DECRETO IN CASO DI INIZIATIVE O ATTI IN FRODE AI CREDITORI (quali occultamento o dissimulazione attivo, dolosa omissione di crediti, esposizione passività insussistenti), all udienza il giudice dispone REVOCA DEL DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEL DECRETO CESSAZIONE DI OGNI ALTRA FORMA DI PUBBLICITA

32 L accordo di composizione della crisi RAGGIUNGIMENTO DELL ACCORDO: MODALITA ADESIONE ACCORDO Creditori comunicano adesione con dichiarazione sottoscritta inviata all OCC : - Telegramma - Fax - Pec almeno 10 giorni prima dell udienza. In mancanza, si ritiene abbiano aderito alla proposta. SILENZIO = ASSENSO

33 Maggioranze per l accordo OMOLOGAZIONE: QUORUM Ai fini dell omologazione è necessario che l accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti crediti per almeno il 60% Ai fini del voto, non si computano: - creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui si prevede l integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; - coniuge del debitore, parenti e affini entro il 4 grado; - cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno

34 Maggioranze per l accordo OMOLOGAZIONE: QUORUM In pratica, la maggioranza viene calcolata: -sull ammontare dei crediti chirografari, in caso di pagamento integrale dei privilegiati - sull ammontare di crediti chirografari più la quota di privilegiati non soddisfatti, nel caso di pagamento parziale di questi ultimi, analogamente a quanto avviene nel concordato (ex art. 177 L.F.)

35 Effetti dell accordo EFFETTI DELL ACCORDO L ACCORDO NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI CREDITORI NEI CONFRONTI DI: - coobbligati - fideiussori del debitore; - obbligati in via di regresso L accordo ha natura negoziale e non comporta la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito

36 Effetti dell accordo EFFETTI DELL ACCORDO L ACCORDO CESSA DI DIRITTO DI PRODURRE EFFETTI SE IL DEBITORE NON ESEGUE ENTRO 90 GIORNI DALLE SCADENZE PREVISTE I PAGAMENTI DOVUTI A: - pubbliche amministrazioni - enti previdenziali e assistenziali

37 Accordo raggiunto OMOLOGAZIONE ACCORDO SE L ACCORDO E RAGGIUNTO, L OCC: - trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale; - allega il testo dell accordo; NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. DECORSO TALE TERMINE, l OCC trasmette al giudice: - relazione - contestazioni ricevute - attestazione definitiva sulla fattibilità del piano

38 Accordo raggiunto OMOLOGAZIONE ACCORDO LE CONTESTAZIONI DEI CREDITORI POSSONO RIGUARDARE - validità adesioni - computo maggioranza - fattibilità del piano - capacità del debitore di adempiere Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso, o qualunque altro interessato, contesta la convenienza dell accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall esecuzione dello stesso in misura non inferiore all alternativa liquidatoria.

39 Accordo raggiunto OMOLOGAZIONE ACCORDO ALL UDIENZA, ALL ESITO DEL CONTRADDITTORIO TRA DEBITORE E CREDITORI EVENTUALMENTE COMPARSI, IL GIUDICE VERIFICA PRESUPPOSTI E CON DECRETO MOTIVATO DISPONE L OMOLOGAZIONE O IL RIGETTO DEL RICORSO In caso di rigetto, può essere proposto reclamo dinnanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. DURATA PROCEDIMENTO: NON OLTRE SEI MESI + SOSP. FERIALE

40 Mancato accordo OMOLOGAZIONE ACCORDO SE L ACCORDO NON E RAGGIUNTO, L OCC comunica al giudice il mancato raggiungimento della maggioranza e IL GIUDICE DICHIARA L IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA

41 Mancato accordo EFFETTI DELL ACCORDO SE L ACCORDO E RAGGIUNTO è obbligatorio per tutti i creditori aventi titolo e causa anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità è obbligatorio, dunque, anche per i creditori dissenzienti è fatto divieto per i creditori aventi titolo o causa posteriori instaurare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto del piano

42 IL PIANO DEL CONSUMATORE

43 Piano del consumatore OMOLOGAZIONE DEL PIANO IL PIANO DEL CONSUMATORE è istituto previsto solo per i debitori consumatori Tali sono i debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, L. 3/12) Nel caso di consumatore-imprenditore occorrerà distinguere i debiti d impresa da quelli contratti per altri scopi. Al giudice il compito di valutare caso per caso.

44 Piano del consumatore PIANO DEL CONSUMATORE CARATTERISTICHE LEGITTIMAZIONE solo consumatore Documentazione speciale Attestazione cause indebitamento CREDITORI Non votano Possono contestare convenienza GIUDICE Omologa se accerta convenienza e meritevolezza debitore

45 Piano del consumatore PIANO DEL CONSUMATORE La proposta del piano deve essere accompagnata dalla relazione particolareggiata dell OCC che deve contenere: cause indebitamento e diligenza prestata dal consumatore nell assumere volontariamente le obbligazioni ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata dal debitore giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria (art. 9, c. 3-bis L. 3/12)

46 Piano del consumatore DECRETO APERTURA Depositata la proposta da parte del consumatore, il Tribunale emette un decreto con cui fissa l'udienza di discussione, previa verifica: - dei requisiti di ammissibilità del procedimento - del contenuto proposta - del deposito della relazione dell'organismo di composizione della crisi - dell'assenza di atti in frode ai creditori. L'udienza non può essere fissata oltre sessanta giorni dal deposito della proposta.

47 Piano del consumatore DECRETO APERTURA Il decreto del giudice, inoltre, dispone la comunicazione della proposta e del decreto a favore di tutti i creditori, a cura dell OCC che dovrà effettuare tale comunicazione almeno trenta giorni dalla data fissata per l'udienza. È facoltà del giudice sospendere i procedimenti esecutivi contro il consumatore, laddove ciò sia strettamente funzionale alla concreta fattibilità del piano presentato dal consumatore.

48 Contestazioni al piano CONTESTAZIONI DEI CREDITORI NEL PIANO DEL CONSUMATORE NON E PREVISTO IL VOTO NE UNA MAGGIORANZA DA RAGGIUNGERE Tuttavia, al pari dell'omologazione dell'accordo, è prevista l'operatività del meccanismo del c.d. cram down, ed i creditori dissenzienti possono imporre al giudice il raffronto dell effettivo soddisfacimento con l'alternativa liquidatoria prevista dagli artt. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012.

49 Piano del consumatore OMOLOGAZIONE Il giudice valuta fattibilità del piano Idoneità ad assicurare pagamento crediti impignorabili, tributi risorse proprie UE, iva e ritenute operate e non versate Risolve preliminarmente ogni contestazione anche in ordine all effettivo ammontare dei crediti meritevolezza del consumatore

50 Piano del consumatore MERITEVOLEZZA Ai fini della meritevolezza, occorre poter escludere che il debitore abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovra indebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il Tribunale di Pistoia, con decreto del , ha ravvisato la suddetta meritevolezza dal momento che il consumatore aveva cercato di ripianare i propri debiti con l'obiettivo di mantenere attiva l'impresa di famiglia e di percepirne, prima o poi, gli utili.

51 Piano del consumatore OMOLOGAZIONE DEL PIANO In caso di omologazione del piano, il Giudice dispone adeguate forme di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell organismo di composizione della crisi. L omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta. Il decreto di omologazione è equiparato al pignoramento.

52 Piano del consumatore OMOLOGAZIONE: EFFETTI Al pari che nell accordo, l'omologazione del piano produce effetti immediati di tutela nei confronti del consumatore, quali: - divieto, a carico dei creditori, di intraprendere o proseguire azioni esecutive - divieto di azioni di natura cautelare - divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale divieto viene meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo (tributi risorse proprie UE, Iva e ritenute).

53 Piano del consumatore OMOLOGAZIONE: EFFETTI Dal momento in cui il piano omologato è reso pubblico (art., 12-bis, comma 33 Legge n. 3/2012), esso diventa obbligatorio per tutti i creditori il cui credito sia sorto anteriormente ed i creditori invece che siano diventati tali solo successivamente alla data di iscrizione dell'omologa non potranno procedere esecutivamente sui beni presi in considerazione dal piano. Vengono fatti salvi, comunque, i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

54 Effetti del piano CESSAZIONE EFFETTI PIANO Il Tribunale dichiara cessati gli effetti dell'omologa: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore (art. 14-bis, comma 2 Legge 3/2012).

55 Contestazioni al piano TRATTAMENTO CREDITORI: PAR CONDICIO? IL PIANO E PROCEDURA CONCORSUALE come tale, in difetto di norma speciale legittimante diversa disciplina, non dovrebbe ammettersi trattamento differenziato dei creditori, aventi lo stesso rango, a meno che non si operi una diversa regolamentazione mediante l'istituzione di classi. Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del , nonostante esplicita contestazione, ha ritenuto ammissibile una proposta di piano del consumatore contemplante soddisfazioni differenziate dei crediti di due banche, sulla base della tesi secondo cui non vi è illegittimità, nel caso in cui il trattamento riservato al creditore - per cui sia previsto un trattamento deteriore - non sia comunque peggiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

56 ESECUZIONE ACCORDO O PIANO

57 Esecuzione dell accordo o piano ESECUZIONE DELL ACCORDO O PIANO Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell OCC, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Quanto ai requisiti per la nomina si Fallimentare. applica l art. 28 della Legge

58 Esecuzione dell accordo o piano ESECUZIONE DELL ACCORDO O PIANO L OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell esecuzione dell accordo e vigila sull esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. In caso di contestazioni attinenti a diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

59 Esecuzione dell accordo o piano ESECUZIONE DELL ACCORDO O PIANO Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12- bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

60 Esecuzione dell accordo o piano ESECUZIONE DELL ACCORDO O PIANO Pagamenti e atti dispositivi dei beni in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta.

61 Annullameno dell accordo L ANNULLAMENTO DELL ACCORDO L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

62 Revoca e cessazione del piano REVOCA E CESSAZIONE DEL PIANO Revoca e cessazione di diritto dell'efficacia del piano del consumatore hanno luogo se il debitore non esegue, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alla P.A. ed agli enti previdenziali e assistenziali. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano: - quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; - se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

63 Revoca e cessazione del piano REVOCA E CESSAZIONE DEL PIANO TERMINI PER RICORRERE 6 MESI dalla scoperta (e in ogni caso non oltre 2 anni dalla scadenza fissata per l ultimo adempimento) nei casi aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave ovvero di dissimulazione dell attivo o simulazione di attività inesistenti 6 MESI dalla scoperta (e in ogni caso non oltre 1 anno dalla scadenza fissata per l ultimo adempimento) nei casi di mancato adempimento degli obblighi del piano, mancata concessione delle garanzie promesse o il piano diventa irrealizzabile per ragioni non imputabili al debitore.

64 LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

65 Liquidazione patrimonio LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IN ALTERNATIVA ALLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, IL DEBITORE IN SOVRAINDEBITAMENTO PUO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DI TUTTI I SUOI BENI Il D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 ha introdotto (artt. 14-ter e ss.), in alternativa all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, una terza procedura applicabile al debitore in stato di sovraindebitamento, diretta alla liquidazione di tutti i suoi beni. Si tratta di procedura assimilabile alla liquidazione fallimentare seppure non perfettamente coincidente con quest'ultima.

66 Liquidazione patrimonio LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali, in quanto: 1. è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore; 2. il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni; 3. accertamento delle passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori.

67 Liquidazione patrimonio LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO La procedura di liquidazione del patrimonio è disposta altresì quale conversione dei casi patologici delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nelle ipotesi di annullamento dell accordo, di cessazione degli effetti dell omologazione, revoca o risoluzione. Le ipotesi disciplinate dalla legge sono: - una prima aperta su richiesta del debitore stesso (art. 14-ter); - una seconda aperta su istanza del debitore o di uno dei creditori nel caso di annullamento dell accordo o di cessazione degli effetti dell omologazione del piano (Art. 14-quater) ovvero di risoluzione dell accordo o cessazione degli effetti per cause imputabili al debitore.

68 Liquidazione patrimonio LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali ed è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore; il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni. Si svolge secondo il seguente iter: apertura della procedura con formazione dell inventario e dell elenco dei creditori (art. 14 quinquies-sexies della L. n. 3/2012); l accertamento del passivo (art. 14-septies della L. n. 3/2012); la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n. 3/2012); la liquidazione dell attivo (art. 14-novies della L. n. 3/2012).

69 Liquidazione patrimonio PROCEDURA TRIBUNALE COMPETENTE La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ex art. 9, co. 1, in base a: residenza o sede principale del debitore residenza del consumatore DIFESA TECNICA: non necessaria COSTI: contributo unificato 98,00 + diritti 27 + compenso OCC ALLEGATI: - inventario di tutti i beni del debitore - relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi

70 Liquidazione patrimonio PROCEDURA PRESUPPOSTI AMMISSIBILITA - debitore non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - mancato ricorso, nei precedenti cinque anni ad alcuna di dette procedure

71 Liquidazione patrimonio EFFETTI PRESENTAZIONE DOMANDA Con il deposito della domanda di liquidazione il corso degli interessi, convenzionali ovvero legali, si sospende anche se ai soli effetti del concorso. La sospensione perdura fino alla chiusura della liquidazione. In caso di crediti garantiti da privilegio, questo si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso e per quelli dell'anno precedente. La prelazione conseguente a pegno ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso nonché, nella misura legale, per gli interessi successivamente maturati. Gli interessi del credito garantito da ipoteca la cui misura sia enunciata nell'iscrizione, sono collocati nello stesso grado dell'ipoteca limitatamente ai due anni anteriori e a quello in corso; assumono il medesimo grado anche gli interessi maturati successivamente a quello del deposito della domanda, ma sempre nella misura legale.

72 Liquidazione CONTENUTO RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA La relazione dell OCC deve contenere, così come quella relativa al piano del consumatore, le seguenti indicazioni: a) cause indebitamento e diligenza prestata nell assumere volontariamente le obbligazioni b) ragioni incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte c) resoconto solvibilità consumatore negli ultimi 5 anni d) indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e) giudizio su completezza e attendibilità documentazione depositata

73 Liquidazione DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale (nel solo caso in cui il debitore svolga attività d'impresa); inventario di tutti i beni, immobili e mobili, del debitore contenente specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi.

74 Liquidazione LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO La liquidazione del patrimonio del debitore non comprende: i crediti impignorabili ai sensi e nei limiti dell' art. 545 c.p.c.; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti salvo quanto disposto dall art. 170 c.c.; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

75 Liquidazione LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Ammissibile la procedura di liquidazione senza la messa a disposizione dell'intero patrimonio? La natura di strumento residuale, cui può farsi ricorso quando non sia possibile accedere ad accordo di ristrutturazione o piano del consumatore e la possibilità di usufruire del beneficio dell'esdebitazione, impongono al debitore di porre a disposizione dei creditori la totalità del suo patrimonio, con l'eccezione dei soli beni strettamente personali (crediti impignorabili; crediti alimentari e di mantenimento e retribuzione, nei limiti di quanto occorra per il mantenimento del debitore e della famiglia; cose assolutamente impignorabili). A differenza, dunque, della disciplina delle altre due procedure, non è ammissibile conservare la proprietà di singoli beni (ad es. la casa di abitazione; l'autovettura necessaria per recarsi al lavoro; ecc.) Tribunale di Pistoia, decreto del

76 Liquidazione APERTURA PROCEDURA Se la domanda risulta completa e conforme alla legge, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione e: nomina, ove ciò non sia già avvenuto ai sensi dell'art. 13, comma 1, un liquidatore il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ; la funzione di liquidatore può essere anche assunta dall'organismo di composizione della crisi; dispone che sino al momento in cui il provvedimento di "omologazione" diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

77 Liquidazione APERTURA PROCEDURA Il Giudice con il decreto di apertura : stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; dispone la trascrizione del decreto a cura del liquidatore se il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati ; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, salvo che per gravi e specifiche ragioni ritenga di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi; stabilisce i limiti entro cui i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, restano esclusi dalla liquidazione.

78 Liquidazione EFFETTI APERTURA PROCEDURA Il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione ha natura di titolo esecutivo per il recupero dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, recupero al quale provvede il liquidatore. Il decreto è equiparato dalla legge all'atto di pignoramento e quindi non avranno effetto in pregiudizio della massa gli atti di alienazione dei beni sottoposti del debitore, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri (art c.c.). Gli effetti di protezione del patrimonio del debitore si producono dal momento dell'annotazione nel registro delle imprese qualora il debitore svolga attività di impresa, ovvero da quello della trascrizione del decreto nei pubblici registri nel caso in cui nel patrimonio da liquidare siano compresi beni immobili o mobili registrati.

79 Liquidazione DURATA PROCEDURA DURATA PROCEDURA sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda La durata minima della procedura potrà essere anche più lunga allorché, prima della scadenza del quarto anno, non sia stata completata l'esecuzione del programma come eventualmente modificato in ragione della sopravvenienza di ulteriori beni.

80 Liquidazione L ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Il liquidatore, ai sensi dell'art. 14 sexies della L. 3/2012, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione presentata dal debitore forma l'inventario dei beni da liquidare invia una comunicazione ai creditori ed ai titolari dei diritti reali, personali, mobiliari e immobiliari su immobili in possesso o nella disponibilità del debitore

81 Liquidazione L ACCERTAMENTO DEL PASSIVO In tale comunicazione, il liquidatore informa della possibilità di partecipare alla liquidazione, mediante deposito o trasmissione della domanda di partecipazione, anche a mezzo pec o con altro mezzo che offra la prova della ricezione; della data entro cui le domande devono essere presentate; della data entro cui verrà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra informazione utile. Domande tardive?

82 Liquidazione CONTENUTO ISTANZA AMMISSIONE AL PASSIVO La domanda di partecipazione alla liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalità del creditore; la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; l'indicazione di pec, di fax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale competente. Vanno inoltre allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

83 Liquidazione PIANO DEL CONSUMATORE Art octies LIQUIDATORE Redige progetto stato passivo con elenco titolari diritti e lo comunica agli interessati CREDITORI Eventuali osservazioni entro 15 giorni In mancanza, assenso LIQUIDATORE se accoglie osservazioni, elabora nuovo stato passivo entro 15 giorni In caso di opposizioni non superabili, rimette atti al giudice

84 Liquidazione ACCERTAMENTO PASSIVO: CARATTERISTICHE NON PREVISTA UN UDIENZA DI VERIFICA Scambio di atti tra liquidatore e creditori Solo in caso di contestazioni non superabili, la formazione del passivo compete al giudice. Diversamente non deve essere approvato né dal giudice né dai creditori, ma soltanto comunicato e depositato in cancelleria. Nell'udienza per l'esame dello stato passivo, il giudice si pronuncia sulle stesse e forma lo stato passivo rendendolo esecutivo.

85 Liquidazione LIQUIDAZIONE La liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario il liquidatore elabora un programma di liquidazione che deve essere comunicato al debitore e ai creditori nonché depositato in cancelleria che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. che deve avere ad oggetto i beni che compongono il patrimonio del sovra indebitato L'attività del liquidatore amministrazione del patrimonio oggetto di liquidazione

86 Liquidazione LIQUIDAZIONE L'informativa sulla liquidazione prima che le operazioni di vendita siano concluse, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice Legittimazione attiva del liquidatore legittimazione straordinaria del liquidatore, avente carattere surrogatorio, con la conseguenza che il debitore dovrà necessariamente partecipare al giudizio. L'apertura della procedura non determina il venir meno della legittimazione processuale del debitore e l'interruzione dei procedimenti pendenti. L' art. 14-novies si limita a prendere in considerazione il caso in cui alla data dell'apertura della procedura di liquidazione risultino pendenti procedure esecutive (attive) stabilendo che in tale ipotesi il liquidatore può subentrarvi.

87 Liquidazione L ATTIVITA DEL LIQUIDATORE Il liquidatore: ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. effettua le vendite e gli altri atti di liquidazione tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

88 Liquidazione L ATTIVITA DEL LIQUIDATORE Il liquidatore: prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice; in ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

89 Liquidazione ESECUZIONE DEL PROGRAMMA Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

90 Liquidazione LIQUIDAZIONE I beni sopravvenuti S redditi da lavoro o d'impresa beni pervenuti per successione ereditaria, donazione altri attivi sopravvenuti al netto delle spese di acquisto e conservazione, sono acquisiti all'attivo della procedura I crediti posteriori non possono essere soddisfatti sui beni oggetto della liquidazione se, peraltro, sono sorti in ragione o in funzione della procedura vanno in prededuzione - salvo quanto necessario al pagamento dei crediti con prelazione speciale (pegno ed ipoteca)

91 Liquidazione LIQUIDAZIONE CREDITORI POSTERIORI I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

92 L ESDEBITAZIONE

93 Esdebitazione ESDEBITAZIONE BENEFICIO PER IL DEBITORE PERSONA FISICA CONSISTENTE NELLA LIBERAZIONE DEI DEBITI RESIDUI CONDIZIONI PER L AMMISSIONE AL BENEFICIO CHE NON SI TRATTI DI STRUMENTALE SOTTRAZIONE ALLE ESECUZIONI INDIVIDUALI CHE CONSENTA L EFFETTIVO FRESH START DEL DEBITORE

94 Esdebitazione PROCEDURA Il beneficio dell'esdebitazione può essere richiesto dal debitore mediante presentazione di un ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione ed è disposto dal giudice con decreto (reclamabile), sentiti i creditori non integralmente soddisfatti. L esdebitazione può essere richiesta al ricorrere di precise condizioni.

95 Esdebitazione CONDIZIONI ESDEBITAZIONE CONDIZIONI PER L AMMISSIONE AL BENEFICIO Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura (fornito informazioni e documentazione utile) abbia agevolato e non ritardato la procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;

96 Esdebitazione CONDIZIONI ESDEBITAZIONE SEGUE abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di ammissione alla procedura, un'attività produttiva di reddito adeguata o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; vi sia stata la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

97 Esdebitazione ESCLUSIONE ESDEBITAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO NON PUO AVERSI L ESDEBITAZIONE QUANDO il sovraindebitamento del debitore è riconducibile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione ovvero, nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio o ha simulato titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

98 Esdebitazione ESCLUSIONE ESDEBITAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO SONO ESCLUSI DALL ESDEBITAZIONE i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti derivanti da risarcimento dei danni da fatto illecito nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

99 L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

100 L organismo di composizione della crisi Art. 15 L. 3/2012 e D.M N. 202 RUOLO E FUNZIONI DELL OCC L art. 15 detta le regole per la costituzione dell OCC. Il d.m. 24 settembre 2014 n. 202 introduce il regolamento per gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In tali procedure (c.d. paraconcorsuali) disciplinate dalla legge 3/2012, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

101 Sovraindebitamento I RUOLI NELL OCC 1 OCC- ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 2 REFERENTE 3 GESTORE DELLA CRISI 4 EVENTUALI AUSILIARI

102 L organismo di composizione della crisi Art. 15 L. 3/2012 e D.M ORGANISMO (OCC) articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che, anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento REFERENTE persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell organismo, indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi

103 L organismo di composizione della crisi Art. 15 L. 3/2012 e D.M GESTORE DELLA CRISI persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. AUSILIARI i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

104 L organismo di composizione della crisi RUOLO OCC Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall art. 15 della L. 3/2012 Il Decreto del Ministero della Giustizia n 202 del 2014 ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l iscrizione, la formazione e la gestione dell elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. L art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità.

105 L organismo di composizione della crisi RUOLO OCC Unitamente alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura. In particolare, gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all art. 22, comma 4, lettera a), della Legge n 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa presentazione di una domanda.

106 L organismo di composizione della crisi RUOLO OCC Sono iscritti di diritto nel Registro, sezione A, tenuto presso il Ministero della giustizia: 1) Gli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai 2) Gli organismi di conciliazione costituti presso la CCIAA 3) Il segretariato sociale 4) I gestori della crisi ossia le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti:

107 L organismo di composizione della crisi RUOLO OCC I gestori della crisi ossia le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti: Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche Specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore aver effettuato un tirocinio non inferiore a 6 mesi.

108 L organismo di composizione della crisi FUNZIONI OCC L Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzioni diverse, con l obiettivo di garantire il corretto funzionamento ed il buon esito della procedura da composizione della crisi da sovraindebitamento. Il gestore della crisi designato dal referente dell OCC deve eseguire personalmente la sua prestazione. In sintesi, le funzioni sono: a) ausilio al debitore nella elaborazione del piano; b) organo liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione; c) ausiliario del giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell attestazione di fattibilità del piano.

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