Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, come modificata dal D.L. 179/2012 conv. con mofic. dalla L. 221/2012)

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1 Gennaio 2013 Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, come modificata dal D.L. 179/2012 conv. con mofic. dalla L. 221/2012) Dott. Marcello Pollio Commercialista Revisore legale dei conti in Genova 1

2 Legge n. 3 Meccanismo negoziale di estinzione controllata in sede giudiziale delle obbligazioni del soggetto non fallibile Modificata dall art. 18, D.L. 179/2012, conv. con modific. dalla L. 221/2012 Con applicazione ai procedimenti instaurati a partire dal

3 Disciplinate 3 procedure ad hoc Imprenditore non fallibile Consumatore persona fisica 1. (solo) Accordo di ristrutturazione (anche in continuità) 2. (in alternativa) Piano di ristrutturazione (senza accordo) 3. (alternativa o conversione di 1 e 2 in) Liquidazione del patrimonio 1, 2 e 3 sono qualificate come «procedure concorsuali» 3

4 La struttura della legge SEZIONE I - Procedura di composizione della crisi 1 Disposizioni generali (artt. 6 9) 2 Accordo di composizione della crisi (artt ) 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis 12 ter) 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano (artt bis) SEZIONE II - Liquidazione del patrimonio Artt. 14 ter 14 terdecies SEZIONE III Disposizioni comuni Artt. 15 ter 16 4

5 CONSULENTE DEL DEBITORE ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PROF.STA (MEDIATORE) DELLA CRISI TRIBUNALE GIUDICE (DESIGNATO) LIQUIDATORE DEI BENI 5

6 SOGGETTIVO Imprenditore commerciale «sotto soglia» Lavoratori autonomi Imprenditore agricolo Start up innovative (art. 31 d.l. 179) «Consumatore» debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta 6

7 OGGETTIVO (art. 2, lett. a) Stato di «sovraindebitamento» : perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO LIQUIDABILE per farvi fronte tale da comportare (alternativamente): 1. RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni 2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere Concetto «allargato» di insolvenza (crisi irreversibili conclamata) 7

8 Principali indicatori di CRISI IRREVERSIBILE revocazione affidamenti e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro immediato decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione) Il debitore deve dare prova di una di una condizione obiettiva: interna (squilibrio tra patrimonio e debiti), esterna (incapacità di adempiere ai debiti) 8

9 La proposta non è ammissibile quando il debitore è soggetto ad altre procedure concorsuali ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012 ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca dell accordo ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale 9

10 «ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI» 10

11 «Accordo di ristrutturazione di debiti» (Soddisfazione creditori in base a PIANO) Piano econimico-finanziario sempre necessario con contenuti: MINIMI - OBBLIGATORI FACOLTATIVI Previsione SCADENZE e MODALITA pagamenti REGOLARE/integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e ritenute fiscale (possibile solo dilazione) Ricostruzione POSIZIONE FISCALE e indicazione CONTENZIOSI FISCALI pendenti CLASSI di creditori Indicazioni EVENTUALI GARANZIE e modalità LIQUIDAZIONE beni FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI (limiti del valore dei beni oggetti di garanzia attestato da OCC) Affidamento patrimonio a GESTORE della liquidazione (professionista nominato dal giudice) Cessione di crediti futuri Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista continuità) 11

12 Creditori impignorabili crediti alimentari crediti di mantenimento per cause di separazione o divorzio* crediti derivanti da omissioni contributive crediti per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni 12

13 L intervento del TERZO GARANTE (art. 8, co. 2) (in caso di beni e redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta) La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che «consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne la fattibilità» garanzia per l adempimento dell accordo 13

14 Tribunale del luogo di residenza o sede principale attività d impresa + (entro 3 gg) trasmissione proposta ad Equitalia, AE ed Enti impositori locali Documentazione OBBLIGATORIA da depositare: Proposta di accordo Piano Elenco creditori con indicazione somme dovute Elenco beni del debitore Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni Attestazione di fattibilità del Piano Elenco spese correnti per il sostentamento (proprio e della famiglia) Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia (per imprenditore comm.le) scritture contabili ultimi 3 esercizi + propria dichiarazione di attestazione di conformità all originale 14

15 Documentazione FACOLTATIVA da depositare: Certificato attestante pendenza o meno di esecuzioni Certificato attestante l assenza di procedure concorsuali in corso Certificato attestante l assenza di accertamenti fiscali o previdenziali in corso Certificazione della cancelleria del tribunale che il debitore non abbia fatto ricorso (negli ultimi 5 anni) a tale procedura 15

16 Steps procedura 1. Deposito proposta di Accordo (Debitore) 2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice) 3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (Giudice) 4. Comunicazione ai creditori entro 40 gg da udienza (OCC) 5. Votazione dei creditori entro 10 gg da udienza (Creditori) 6. Trasmissione ai creditori di Relazione su consensi e su maggioranza + copia accordo (OCC) 7. Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione (Creditori) 8. Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute + DEFINITIVA attestazione di fattibilità (OCC) 9. Omologazione accordo (e pubblicazione) ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta (Giudice) 10. (eventuale) nomina liquidatore in fase esecutiva (Giudice) 16

17 Apertura procedimento DECRETO DEL GIUDICE per fissazione UDIENZA creditori (art. 10) Contenuto: Pubblicità (proposta e decreto): pubblicazione in R.I. in caso di imprenditore Trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove necessario) Disposizione AUTOMATIC STAY Il decreto è equiparato all atto di pignoramento 17

18 Avvio procedura EFFETTI (1) ed apertura SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del concorso per crediti chirografari (dal deposito della proposta) AUTOMATIC STAY (sino alla definitività dell omologa) Blocco AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI, ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI (data deposito accordo o pubblicazione decreto??) Non opera verso i titolari di crediti impignorabili INEFFICACIA STRAORDINARIA NON AUTORIZZATI Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione, verso i creditori ANTERIORI «al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto» SOSPENSIONE/NON VERIFICA PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alla definitività dell omologa) 18

19 Avvio procedura EFFETTI (2) ed apertura EFFICACIA ERGA OMNES ACCORDO OMOLOGATO (creditori anteriori alla data di pubblicità dell accordo + creditori posteriori che non possono agire in esecuzione) L accordo non «esdebita» coobbligati, fideiussori del debitori ed obbligati in via di regresso L accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito Efficacia erga omnes cessa se in caso di risoluzione dell accordo, mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali (necessaria richiesta di «accertamento» di mancato al tribunale) 19

20 Avvio Formazione procedura Accordo ed apertura I creditori esprimo dichiarazione di consenso che «trasmettono» all OCC «Silenzio assenso» se non rispondono nei 10 gg precedenti l Udienza Per approvazione occorre maggioranza «qualificata»: 60% dei crediti Non votano: - I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione) - Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV grado - Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta 20

21 1. OCC trasmette: Avvio procedura Omologazione ed apertura relazione ai creditori per consentire eventuali contestazioni nei successivi 10 gg decorso il termine, relazione ed attestazione definitiva di fattibilità al giudice 2. Il giudice omologa l accordo e ne dispone la pubblicazione..previa : 1.VERIFICA MAGIORANZE di legge 2.VERIFICA IDONEITA PIANO AD ASSICURARE INTEGRALE PAGAMENTO CREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI (Tributi UE, Iva, e Ritenute omesse) 3. (eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di creditore escluso e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato) 3. Il decreto di omologa è reclamabile 21

22 La fase esecutiva avviene sotto vigilanza di OCC Necessaria nomina di un liquidatore professionale da parte del giudice, su indicazione di OCC, se l accordo prevede utilizzo di beni sottoposti a pignoramento - Il liquidatore compie atti «dispositivi» previa verifica (conformità atto al piano) ed autorizzazione del giudice - Il giudice può sempre «sospendere» gli atti esecutivi se ricorrono gravi e giustificati motivi Sono inefficaci (rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di apertura) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell accordo 22

23 Modifica dell Accordo Possibile modifica della proposta, con ausilio di OCC In caso di impossibilità ad eseguire l accordo per cause non imputabili al debitore (art. 13, co. 4 bis) La modifica equivale a «nuova» proposta, con conseguente instaurazione di nuova procedimento 23

24 Fattispecie di «revoca» / «cessazione» All udienza dei creditori, il giudice può «revocare» il decreto di apertura se accerta presenza di iniziative o atti in frode ai creditori L accordo «cessa» di diritto se il debitore non paga integralmente entro 90 gg dalle scadenze previste i pagamenti secondo il Piano - dovuti all Erario e agli enti previdenziali L accordo è «revocato» d ufficio se il debitore ha compiuto durante la procedura atti in frode ai creditori 24

25 Fattispecie di «annullamento» L Accordo è annullabile dal tribunale (su istanza di ogni creditore in contraddittorio con il debitore) quando il debitore ha: dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo, ovvero dolosamente simulato attività inesistenti Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento Il ricorso deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta, o comunque non oltre 2 anni dall ultimo termine per l adempimento 25

26 Fattispecie di «risoluzione» il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall accordo non vengono costituite le garanzie promesse l esecuzione diviene impossibile il debitore viene dichiarato fallito La risoluzione è promossa dal creditore con ricorso, a pena di decadenza entro 1 anno dalla scadenza del termine per l ultimo adempimento dell accordo 26

27 Preferenza (art. 13, co. 4 bis) I crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di cui alla legge 3/2012 sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti Prededuzione (art. 13, co. 4 bis) A seguito del fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell accordo omologato sono prededucibili ai sensi dell art. 111, l.f. 27

28 Art. 217 bis, l.f. In caso di fallimento, i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice non si applicano (anche) ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell art. 12 della legge 3/

29 «PIANO DEL CONSUMATORE» 29

30 Il consumatore sovraindebitato (ha facoltà di proporre alternativamente ad un accordo di composizione della crisi un..) PIANO di composizione della crisi «con l ausilio degli OCC» medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per l accordo di composizione della crisi 30

31 può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione) alla proposta deve essere allegata Relazione particolareggiata dell OCC produce i medesimi «effetti» protettivi previsti per l Accordo + possibilità di sospensione (Giudice) le procedure esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per integrare proposta e produrre nuovi documenti Non è prevista votazione dei creditori ma direttamente omologa del Giudice (previo eventuale cram down) Medesime fattispecie di «cessazione» e «revoca» previste in caso di Accordo 31

32 Alla proposta di PIANO del consumatore deve essere allegata (oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo anche una) RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL OCC - Indicazione cause dell indebitamento e diligenza consumatore in assunzione debiti - Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti - Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni - Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su probabile convenienza del piano rispetto ad alternativa liquidatoria 32

33 Steps procedura 1. Deposito proposta di Piano (Debitore) 2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice) 3. Fissazione udienza entro 60 gg da deposito (Giudice) (possibilità, nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso) 4. Verifica fattibilità Piano e «meritevolezza»(giudice) (Cram down in caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori) 6. Omologazione Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta (Giudice) e pubblicazione/trascrizione (OCC) 33

34 «LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO» 34

35 Liquidazione atomistica dei beni Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO e PIANO del consumatore Domanda giudiziale che «apre», con l intervento dell OCC, una liquidazione giudiziale di tutti i beni del debitore Può derivare anche da «conversione» di procedura di composizione della crisi (Accordo o Piano del consumatore) 35

36 Disposta con «decreto» del giudice In caso di: annullamento Accordo o cessazione effetti omologazione Piano «cessazione» di diritto degli effetti dell Accordo o del Piano (mancato o ritardato pagamento erario) «risoluzione» Accordo o Piano per cause imputabili al debitore La «conversione» non può avvenire d ufficio (necessaria istanza del debitore o di creditori) 36

37 Non sono compresi nella liquidazione I crediti impignorabili I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento Stipendi, pensioni e salari che il debitore guadagna con le sue attività, nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso (non estrai a bisogni della famiglia) Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge RIENTRANO NEL PATRIMONIO DI LIQUIDAZIONE anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore 37

38 Steps procedura 1. Richiesta liquidazione beni (Debitore) + allegazione doc + relazione OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali (OCC) 2. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza (Giudice) 3. Decreto apertura liquidazione (Giudice) + nomina liquidatore professionale (la procedura rimane aperta sino a completa esecuzione programma di liquidazione, e comunque per 4 anni successivi al deposito della domanda ) 4. Verifica elenco creditori, forma inventario, comunica ai creditori la «partecipazione» alla liquidazione, predispone, comunica e approva lo stato passivo (liquidatore) 5. Elaborazione programma di liquidazione ed effettuazione liquidazione (liquidatore), sotto il controllo del Giudice 6. Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione e chiusura procedura (Giudice) 7. Possibilità esdebitazione per il debitore persona fisica (debitore) 38

39 Organo «propulsivo» della liquidazione giudiziale «simile» alla figura del curatore Verifica elenco creditori e dispone le comunicazioni per la partecipazione al concorso Esamina (e contesta) le domanda di ammissione dei creditori ai fini della formazione dello stato passivo Predispone il programma di liquidazione e lo pone in esecuzione Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare Può esercitare le azioni di recupero dei crediti compresi nella liquidazione 39

40 Stessi requisiti di quella operante nel fallimento ma più «stringente» in termini di «meritevolezza» Il debitore (tra l altro ) deve: - aver svolto nei 4 anni di durata della procedura, un attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato - Aver cercato un occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego l istituto NON OPERA PER I DEBITI FISCALI che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alla legge 3/2012, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi 40

41 «ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI» 41

42 ruolo propulsivo e centrale nella composizione della crisi figura a metà tra il Commissario Giudiziale (nel concordato preventivo) ed il Mediatore professionale (nella mediazione civile) istituzione e funzionamento demandate ad appositi decreti/regolamenti ministeriali Nelle more della regolamentazione ministeriale: 1. funzioni ed attribuzioni possono essere svolte da professionisti (anche in forma associata) in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore, nonché da notai, nominati dal tribunale 2. Compensi determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali (in caso di Accordo o Piano), ovvero previsti per i curatori fallimentari (in caso di Liquidazione), ridotti del 40% 42

43 Costituiti presso enti pubblici e dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità Devono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia Operatività subordinata ad emanazione entro 90 gg da entrata in vigore del d.l. di appositi decreti Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di conciliazione presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai 43

44 «attivati» dal debitore che (nel periodo transitorio) richiede la nomina al tribunale verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati attesta la fattibilità del piano intervengono nella fase di raggiungimento dell accordo, interagendo con i creditori se il piano prevede l utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, propongono al giudice la nomina di un liquidatore professionista si rapportano ed interagiscono col giudice nella fase pre omologazione dell accordo risolvono eventuali difficoltà insorte nell esecuzione del piano e vigilano sull esatto adempimento comunicano ai creditori ogni eventuale irregolarità L OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all esecuzione dello stesso 44

45 Il giudice e gli OCC (previa autorizzazione del primo) possono accedere a: ANAGRAFE TRIBUTARIA SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA CENTRALE RISCHI altre BANCHE DATI PUBBLICI I dati acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione Comunicazione di avvenuta distruzione al titolare di dati (raccomandata ar o pec) non oltre 15 gg dalla distruzione 45

46 «SANZIONI PENALI» 46

47 UTILIZZO FRAUDOLENTO procedura di composizione crisi Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da a euro in caso di: aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell attivo, o dolosa simulazione di attività inesistenti produzione documentazione alterata o contraffatta, ovvero sottrazione, occultamento e distruzione documentazione attestante i debiti o contabile omissioni indicazioni di beni dell inventario (in caso di Liquidazione) effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti in violazione dell Accordo o del Piano Aggravamento posizione debitoria, dopo deposito Accordo o Piano Violazione intenzionale contenuti Accordo o Piano 47

48 FALSITA IN ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI Reclusione da 1 a 3 anni e multa da a euro in caso di false attestazioni in ordine a: veridicità dei dati contenuti in proposta o documenti allegati fattibilità piano relazioni previste dalla legge La medesima pena si applica a chi cagione danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio 48

49 Uffici di Genova Uffici di Milano Via XII ottobre 28 R (Torre S. Camillo) Via P. Sottocorno 52 sc. B t f Uffici di Torino Via Brecherasio 7 Grazie per l attenzione Dott. Marcello Pollio m.pollio@pollioeassociati.it 49

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