MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
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1 9 Amt für Gemeinden Graubünden Uffizzi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 1 Panoramica sul modello contabile armonizzato 2 Versione del 1 luglio 2018
2 Indice 1. Aspetti generali Basi legali Raccomandazioni per la prassi Presentazione dei conti Piano contabile Beni patrimoniali Beni amministrativi Finanziamenti speciali Ammortamenti supplementari Prefinanziamenti Redniconto annuale Bilancio Conto economico Conto degli investimenti Allegato al conto annuale Conto dei flussi monetari Controllo dei crediti d'impegno Statistica finanziaria, indicatori finanziari Gestione, controlling Preventivo Piano finanziario Sistema di controllo interno Diritto in materia creditizia Aspetti generali Credito d'impegno Credito loro e credito netto Credito aggiuntivo Credito suppletivo
3 Editore Ufficio per i comuni dei Grigioni Grabenstrasse Coira 3
4 1. Aspetti generali 1.1 Basi legali Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sui seguenti atti normativi: Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC ) Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom, CSC ). Gli atti normativi cantonali vincolanti (LGF) valgono per i comuni politici per quanto non valgono disposizioni cantonali divergenti (cfr. art 1 cpv. 3 LGF). I comuni possono emanare o mantenere anche in futuro proprie disposizioni in materia di diritto della gestione finanziaria. Tuttavia, queste non devono essere in contrasto con il diritto cantonale. Un atto normativo comunale può contenere le seguenti disposizioni: Esenzione dalla richiesta di crediti suppletivi (cfr. art. 20 LGF); Competenze per l'autorizzazione di uscite supplementari rispetto a crediti d'impegno e di preventivo autorizzati (cfr. art. 8 OGFC); Definire l allestimento di un sistema di controllo interno (cfr. art. 31 LGF; art. 28 OGFC); Rinuncia ad ulteriori ammortamenti (cfr. art. 28 LGF); Periodo superiore di tre anni per il piano finanziario (cfr. art. 3 OGFC); Limite essenziale per la costituzione di accantonamenti (cfr. art. 14 OGFC); Definire i principi per le compensazioni interne (cfr. art. 16 OGFC); Valutazione dei terreni e dei fabbricati a intervalli inferiori a dieci anni (cfr. art. 20 OGFC); Definire il metodo per il calcolo del valore di mercato per i beni patrimoniali (cfr. art. 26 OGFC). 4
5 Non è possibile rispondere in modo univoco a quale organo comunale si possa estendere questo campo d'applicazione e in quale forma. In alcuni casi ciò è determinato dalla legislazione cantonale. Qui di seguito alcuni esempi: - I comuni disciplinano nello statuto comunale i tratti essenziali della loro organizzazione e le competenze dei loro organi, tra le quali rientrano tra l'altro anche le competenze finanziarie (cfr. articolo 5 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni [LCom CSC ]). Spesso, il comune consente all'autorità esecutiva di approvare il prestito suppletivo nell'ambito delle sue competenze finanziare. Per le competenze finanziarie generali contemplate dallo statuto comunale, i comuni potrebbero stabilire per esempio in una legge comunale per la gestione amministrativa, delle norme più differenziate a proposito dell'20, cpv. 3, lett. e LGF. - L'art. 8 dell'ogfcom prevede che il comune a complemento della legge cantonale sulla gestione finanziaria, può disciplinare in una legge le competenze per l'autorizzazione di uscite supplementari rispetto a crediti d'impegno e di preventivo autorizzati. L'articolo 8 dell'ogfcom pretende quindi esplicitamente la forma giuridica di legge per le disposizioni derogatorie, la cui emanazione è di competenza del legislativo comunale. - Il sistema di controllo interno è di competenza dell'esecutivo (ovvero del municipio) che è tra l'altro responsabile per l'emanazione delle necessarie istruzioni (le cosiddette istruzioni di servizio o norme amministrative; cfr. art. 31 LGF in combinazione con l'art. 28 OGFcom). - L'esecutivo è responsabile per la presentazione dei conti e la gestione dei beni comunali. Questa competenza, di solito è espressamente attribuita al municipio dallo statuto comunale o sulla base della competenza generale sussidiaria (cfr. art. 37, cpv. 1, della LCom). In questi settori il margine di manovra vigente (cfr. art. 28 LGF, art. 3 cpv. 1, 14 cpv. 1 lett. d, 16, 20 cpv. 1 lett. h OGFCom) - anche in assenza di un'armonizzazione a livello comunale può essere eseguito dal municipio. I comuni, d'altra parte, sono liberi di standardizzare questi settori normativi sulla base di proprie disposizioni di gestione finanziaria. 5
6 1.2 Raccomandazioni per la prassi A complemento dei principi giuridici (LGF, OGFCom), sono state finora pubblicate le seguenti raccomandazioni per la prassi sul MCA2 (RP): RP Tema 1 Panoramica sul MCA2 2 Distinzione tra beni patrimoniali e beni amministrativi 3 4 Valutazione dei beni patrimoniali Valutazioni / ammortamenti dei beni amministrativi Principi della gestione gestione finanziaria, allestimento del preventivo, presentazione dei conti e contabilità 6 Preventivo 7 Contabilità delle immobilizzazioni, conto degli investimenti 8 Finanziamenti speciali, prefinanziamenti, legati, fondazioni, fondi 9 Approvvigionamento energia elettrica 10 Affari straordinari 11 Limitazione del periodo, principio della scadenza, accantonamenti, delimitazioni contabili, impegni eventuali 12 Rendiconto annuale 13 Allegato al rendiconto 14 Conto dei flussi monetari 15 Terreni e edifici (immobili) nei beni patrimoniali e nei beni amministrativi 16 Mutui, partecipazioni, contributi per investimenti 20 Statistica finanziaria, indicatori finanziari 25 Presentazine dei conti del Comune patriziale 6
7 2. Presentazione dei conti 2.1 Piano contabile Il piano contabile grigionese MCA2 prescrive la struttura per l'allestimento del bilancio, del conto economico e del conto degli investimenti per i beni amministrativi (cfr. art. 9 OGFCom). Il piano dei conti specifico per i singoli comuni deve essere allestito in base a questo piano contabile. È importante che i comuni si attengano al piano contabile grigionese MCA2 già sperimentato, siccome questo è direttamente legato alla statistica finanziaria cantonale. 2.2 Beni patrimoniali I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 1 LGF). I beni patrimoniali vengono valutati nel giorno di riferimento secondo principi commerciali, tranne i terreni e gli edifici che vengono valutati almeno ogni 10 anni (cfr. art. 26 LGF, art. 20 OGFC). 2.3 Beni amministrativi I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 LGF). I beni amministrativi vengono ammortizzati in via ordinaria secondo le categorie d'investimento in base alla durata di utilizzo (cfr. art. 22 e 23 OGFCom). Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Gli impianti in costruzione non vanno ammortizzati (cfr. Art. 22 OGFCom). 7
8 2.4 Finanziamenti speciali Sono possibili finanziamenti speciali se dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici (cfr. art. 22 LGF). I finanziamenti speciali vanno creati solo nei casi in cui tra il compito svolto e il compenso diretto versato dai beneficiari vi è un nesso causale. Non possono essere utilizzati per un altro compito. La destinazione di imposte principali non può essere vincolata. I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio. Gli anticipi e gli impegni dei finanziamenti speciali vanno assoggettati a interessi calcolatori. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni (cfr. art. 17 OGFCom). 2.5 Ammortamenti supplementari I comuni possono impiegare le eccedenze dei ricavi nel conto economico per effettuare ulteriori ammortamenti (cfr. art. 28 LGF). Questi ammortamenti motivati da ragioni politiche finanziarie sono possibili fino a un importo che non generi un'eccedenza di spesa o un deficit di bilancio. (cfr. art. 24 OGFCom). Gli ammortamenti supplementari sono considerati spese straordinarie (cfr. art. 12 cpv. 2 LGF). 2.6 Prefinanziamenti I prefinanziamenti sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento non ancora decisi. In tal modo, l'onere finanziario rappresentato da grandi progetti d'investimento viene distribuito su più anni. I prefinanziamenti possono essere costituiti soltanto se gli ammortamenti prescritti secondo la durata di utilizzo sono coperti, se un eventuale disavanzo di bilancio è stato estinto e se essi non portano a un'eccedenza di spesa nel conto economico (cfr. art. 18 cpv. 2 OGFCom). I prefinanziamenti sono considerati spese straordinarie (cfr. art. 12 cpv. 2 LGF). 8
9 3. Rendiconto annuale 3.1 Bilancio Il bilancio va tenuto con numeri di conto a cinque cifre, nonché all'occorrenza con livelli di sottoconto a due cifre (cfr. art. 9 cpv. 2 OGFCom). Nel bilancio vengono contrapposti gli attivi e i passivi (cfr. art. 10 OGFCom). Gli attivi vengono suddivisi in beni patrimoniali e amministrativi, i passivi in capitale di terzi e proprio. Se il bilancio presenta un disavanzo di bilancio, questo va ammortizzato annualmente di almeno il 20 percento del valore residuo. I relativi importi devono essere considerati nel preventivo (cfr. art. 7 LGF). 3.2 Conto economico Il conto economico presenta le spese e i ricavi per il periodo contabile (cfr. art. 11 OGFCom). A medio termine il risultato del conto economico deve essere equilibrato (cfr. art. 6 LGF). Il conto economico va tenuto con quattro posizioni per le funzioni e quattro posizioni per i tipi di conto, nonché all'occorrenza con livelli di sottoconto a due cifre (cfr. art. 9 cpv. 3 OGFCom). 3.3 Conto degli investimenti Il conto degli investimenti contiene le uscite per i beni amministrativi nonché le entrate ad esse correlate (cfr. art. 12 cpv. 1 OGFCom). Queste vanno contabilizzate tramite il conto degli investimenti se l'importo lordo supera la seguente soglia di iscrizione all'attivo: comuni fino a 1'000 abitanti CHF 25'000 comuni da 1'000 a 5'000 abitanti CHF 50'000 comuni da 5'000 a 10'000 abitanti CHF 75'000 comuni di oltre 10'000 abitanti CHF 100'000 9
10 A differenza dei beni amministrativi che servono all'adempimento di compiti pubblici e rappresentano un'uscita, per i beni patrimoniali non viene predisposto un conto degli investimenti. L'acquisto e l'alienazione di proprietà fondiaria nei beni patrimoniali nonché relativi investimenti incrementanti il valore (ad es. risanamenti, modifiche edilizie, ecc.) vengono iscritti direttamente a bilancio e non inseriti nel preventivo. 3.4 Allegato al conto annuale L'allegato (cfr. art. 13 LGF) contiene: a. i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali per l'iscrizione a bilancio e la valutazione b. la documentazione del capitale proprio c. lo specchietto degli accantonamenti d. lo specchietto delle partecipazioni e delle garanzie, nonché un elenco dei grandi beneficiari di sussidi e. lo specchietto degli investimenti f. ulteriori indicazioni importanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi, degli impegni e dei rischi finanziari. Nello specchietto delle partecipazioni vanno elencati tutti gli istituti di diritto pubblico il cui ente responsabile è l'ente pubblico. Vanno inoltre indicate tutte le organizzazioni nelle quali esiste una partecipazione determinante o che possono essere influenzate in modo determinante. Nello specchietto delle garanzie vanno indicate tutte le organizzazioni nei confronti delle quali vi sono considerevoli impegni dell'ente pubblico. 10
11 3.5 Conto dei flussi monetari Il conto dei flussi monetari (cfr. art. 13 OGFCom) mostra la variazione subita da liquidità e investimenti di denaro a breve termine (fondo "disponibilità liquide") a seguito di versamenti in entrata e in uscita nel periodo di riferimento. Il conto dei flussi monetari viene presentato in tre parti. La prima parte rappresenta il flusso monetario da attività di esercizio. La seconda parte rappresenta il flusso monetario da attività di investimento e da attività di immobilizzazione. In questa parte si distingue espressamente tra il flusso monetario da attività di investimento nei beni amministrativi da un lato e quello da attività di immobilizzazione nei beni patrimoniali dall'altro. La terza parte rappresenta il flusso monetario da attività di finanziamento. La variazione del saldo complessivo del conto dei flussi monetari evidenzia la variazione del fondo "disponibilità liquide". 3.6 Controllo dei crediti d'impegno Devono essere effettuati controlli sugli impegni contratti, sull'impiego dei crediti, sui pagamenti avvenuti, nonché sulla ripartizione di crediti quadro tra i singoli progetti (cfr. art. 7 OGFCom). Il controllo dei crediti d'impegno deve essere pubblicato nell'allegato al conto annuale. 11
12 3.7 Statistica finanziaria, indicatori finanziari Il conto annuale contiene i risultati della statistica finanziaria. Essi rappresentano il confronto di una serie temporale e devono essere coordinati alle prescrizioni della statistica finanziaria federale. I comuni sono tenuti a fornire al Cantone i dati necessari per allestire una statistica finanziaria adeguata (cfr. art. 32 LGF). Vengono calcolati i seguenti indicatori (cfr. art. 30 OGFCom). grado di autofinanziamento quota degli interessi debito netto in franchi per abitante quota di autofinanziamento quota degli oneri finanziari quota del debito lordo quota degli investimenti 12
13 4. Gestione, controlling 4.1 Preventivo Il preventivo costituisce la base per la determinazione del tasso fiscale e per l'autorizzazione di uscite. L'esecutivo deve elaborare ogni anno un preventivo e sottoporlo per approvazione all'organo competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente (cfr. art. 10 LGF). Il preventivo è in primo luogo una rappresentazione chiara di tutte le spese e di tutti i ricavi nel conto economico, nonché delle uscite e delle entrate nel conto degli investimenti (cfr. art. 4 OGFCom). Il principio della legalità (cfr. art. 5 cpv. 1 LGF) richiede che vengano inserite nel preventivo tutte le uscite che il comune è tenuto per legge a effettuare nel periodo contabile in questione. Il preventivo comprende dunque sempre da un lato le uscite vincolate e dall'altro le uscite liberamente determinabili per cui l'organo comunale competente ha stanziato un credito d'impegno (cfr. art. 5 cpv. 1 OGFCom). Spese o uscite prevedibili per le quali al momento della deliberazione sul preventivo manca ancora l'approvazione giuridicamente vincolante, vanno inserite nel preventivo con un blocco temporaneo (cfr. art. 19 LGF). Esse rimangono bloccate fino al momento dell'entrata in vigore della base giuridica. L'approvazione giuridicamente vincolante (base giuridica) può avvenire in occasione dell'assemblea per l'approvazione del preventivo aggiungendo una trattanda separata. Con il credito di preventivo risp. con l'approvazione del preventivo il municipio viene autorizzato dall'organo competente di addebitare il conto annuale per lo scopo dichiarato fino all'importo prestabilito. I crediti di preventivo non utilizzati decadono alla fine dell'anno d'esercizio (cfr. art. 18 cpv. 3 LGF). 13
14 4.2 Piano finanziario I comuni devono allestire un piano finanziario da rielaborare ogni anno nel senso di una pianificazione continua. Esso serve alla pianificazione e alla gestione a medio termine di prestazioni e finanze (cfr. art. 9 LGF). Il piano finanziario va allestito in modo tale da permettere di individuare precocemente l'evoluzione futura della gestione finanziaria e da contribuire a evitare un'involuzione. Il piano finanziario comprende almeno tre anni successivi al preventivo (cfr. art.3 cpv. 1 LGF). Il piano finanziario va posto a conoscenza dell'assemblea comunale o del consiglio comunale (cfr. art. 3 cpv. 3 OGFCom). 4.3 Sistema di controllo interno L'esecutivo provvede a un sistema di controllo interno adeguato e ponderato in base ai rischi. Esso adotta le misure necessarie a tutelare i beni, ad assicurare l'utilizzo adeguato dei mezzi, a evitare o individuare errori e irregolarità nella gestione contabile, nonché a garantire la regolarità della presentazione dei conti e l'affidabilità dei rapporti (cfr. art. 28 OGFCom). Il sistema di controllo interno comprende misure regolatore, organizzative e tecniche (cfr. art. 31 LGF). 14
15 5. Diritto in materia creditizia 5.1 Aspetti generali Il principio della procedura di autorizzazione a più livelli significa che per ogni uscita liberamente determinabile è necessario sia un credito d'impegno, sia un credito di preventivo. Il credito d'impegno è la vera e propria autorizzazione centrale dell'uscita. Approvando il preventivo, l'organo incaricato di allestire il preventivo autorizza anche l'uscita liberamente determinabile stanziata precedentemente con il credito d'impegno e per questa uscita liberamente determinabile stanzia il credito di preventivo. 5.2 Credito d'impegno Il credito d'impegno comprende tutte le spese e i ricavi (conto economico) oppure tutte le uscite e le entrate (conto degli investimenti) correlati secondo il principio dell'unità della materia, che devono essere registrati nella contabilità finanziaria e che sono necessari per la realizzazione del progetto una volta ottenuta l'approvazione (cfr. art. 5 cpv. 1 OGFCom). Con il credito d'impegno, l'esecutivo viene autorizzato a contrarre impegni, ma non a effettuare pagamenti. Il fabbisogno annuale di mezzi da crediti d'impegno va perciò inserito quale spesa o uscita per investimenti nel corrispondente preventivo (conto economico o degli investimenti; cfr. art. 5 cpv. 5 OGFCom). 5.3 Credito loro e credito netto Un credito d'impegno deve di regola essere deciso sotto forma di importo lordo. Può essere deciso un importo netto, se l'ammontare dei contributi di terzi è stato garantito in modo giuridicamente valido oppure se il credito viene deciso con riserva di determinate prestazioni da parte di terzi (cfr. art. 16 LGF). 15
16 5.4 Credito aggiuntivo Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno non sufficiente (cfr. art. 17 cpv. 1 LGF). Se prima oppure durante l'esecuzione di un progetto risulta che il credito d'impegno deciso non è sufficiente, prima di contrarre nuovi impegni va richiesto senza indugio un credito aggiuntivo. 5.5 Credito suppletivo Il credito suppletivo è il complemento di un credito di preventivo non sufficiente (cfr. art. 20 LGF). Se un compito deve essere svolto ancora nell'anno in corso, ma manca un credito di preventivo oppure esso non è sufficiente, prima di contrarre ogni nuovo impegno deve essere richiesto un credito suppletivo. 16
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