ALLEGATO N. 1 ALLA POLIZZA SANITARIA

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1 INDICE ESTRATTO CONDIZIONI SANITARIA BANCA DI CESENA La Banca di Cesena ha stipulato polizza convenzione con la Compagnia di assicurazione Bcc Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i propri Clienti assicurando il ricovero alle condizioni meglio descritte negli articoli che seguono. Nel testo, con la parola Società viene designata la Compagnia di Assicurazione, con la parola Istituto Contraente la Banca, con la parola Assicurato il cliente protetto dall assicurazione. Si precisa che per alcuni articoli non si è riportato il testo in quanto sono di competenza esclusiva della Banca. ALLEGATO N. 1 ALLA POLIZZA SANITARIA (Edizione 2011) DEFINIZIONI Pag. 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIE E INFORTUNI Pag. 5 NORME CHE, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PRECEDE, REGOLANO L ASSICURAZIONE CUMULATIVA Pag. 9 PRESTAZIONI Pag. 11 1

2 DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza infermieristica: l'assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Contraente: il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di cura: gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con l'assistenza Sanitaria Sociale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Società: l'impresa assicuratrice. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (v. anche art. 15) Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Assicurato e / o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Articolo 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il norme degli altri, ai sensi dell'art C.C. Articolo 3 - Pagamento del premio (v. anche art. 13) Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio deve essere pagato all agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento. Se il contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del codice civile Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 5 - Variazioni di rischio Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società tutte le variazioni nel numero delle persone assicurate o degli altri elementi di rischio. Nel caso di variazioni comportanti aumento di premio, il Contraente s'impegna a corrispondere il relativo importo entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'appendice che verrà emessa dalla Società, con l'applicazione, in difetto, dell'art C.C. Nel caso di variazione comportante diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 - Obblighi dell' Assicurato e / o Contraente in caso di sinistro (v. anche art. 7) In caso di sinistro, l'assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art C.C. 3

4 Articolo 7 - Recesso in caso di sinistro (v. anche art. 20) Dopo ogni avviso di sinistro denunciato a termine di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata a.r.. Il recesso ha effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società. La Società, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, rimborsa al contraente la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.. Articolo 8 - Proroga dell' Assicurazione In mancanza di disdetta, inviata all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di assicurazione è prorogato per un anno e così successivamente. Articolo 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Articolo 10 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIE E INFORTUNI Articolo 12 - Oggetto dell' Assicurazione Sono le prestazioni descritte nella sezione CONDIZIONI AGGIUNTIVE del presente allegato. Articolo 13 - Decorrenza della garanzia. Termini di aspettativa La garanzia decorre: per gli infortuni: - dal momento in cui, ai sensi dell'art. 3, ha effetto l'assicurazione; per le malattie: - dal 30 giorno successivo; per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto: - dal 180 giorno successivo; per l aborto terapeutico, per il parto, per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio: - dal 300 giorno successivo. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di polizza (anche di altra Compagnia) riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle 4

5 diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Articolo 14 - Esclusioni L'assicurazione non è operante per: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché malattie, malformazioni e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; b) l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell' Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); e) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni; f) l'interruzione volontaria della gravidanza; g) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); h) le protesi dentarie in ogni caso, le cure dentarie e le paradontiopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; i) i ricoveri e le degenze in regime di day hospital avvenute al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente; l) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. m) da rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA ); n) da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo; o) i ricoveri in istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza; p) i ricoveri per effettuare la fecondità assistita nonché per prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell impotenza; q) per infortuni derivanti da sport aerei (compreso deltaplani, ultraleggeri, parapendii ed assimilabili) e dalla partecipazione a gare motoristiche, relative prove ed allenamenti. Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione del contratto. Articolo 15 - Cessazione dell' Assicurazione La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossico dipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di cessazione di assicurazione. Articolo 16 - Obblighi in caso di sinistro La denuncia di cui all'art. 6 deve essere corredata di certificazione medica. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia della cartella clinica completa. Articolo 17 - Criteri di liquidazione Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali 5

6 delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate ed eventualmente di dichiarazione rilasciata dall'istituto di Cura attestante la durata del ricovero. Tale documentazione deve essere accompagnata da certificato del medico curante attestante l'alterazione dello stato di salute accertata o presunta. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi. Articolo 18 - Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, eseguita la valutazione del danno, ricevuta la necessaria documentazione e concordato con l'assicurato l'importo dell'indennizzo da corrispondere a termine di polizza, la Società s'impegna a provvedere al pagamento entro 15 giorni. Articolo 19 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Malattia, sulla natura della malattia o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di liquidazione di cui all'art. 17, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il Terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà del Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Articolo 20 - Recesso in caso di sinistro Per il recesso in caso di sinistro, valgono le modalità previste all'art. 7, tuttavia il recesso non può essere esercitato decorsi due anni dalla data di stipulazione dell'assicurazione. Articolo 21 - Altre assicurazioni Fermo quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze - escluse quelle in forma collettiva non stipulate dallo stesso Assicurato - superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. Articolo 22 - Rinuncia all'azione di rivalsa Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio si conviene che nel caso l'evento sia 6

7 imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art C.C. Articolo 23 - Anticipi di indennizzo Nel caso di avvenuto ricovero in istituto di cura è in facoltà dell'assicurato e/o Contraente di richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 60% delle stesse, previa contestuale presentazione alla Società di certificazione provvisoria dell'istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell'infortunio, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L'anticipazione delle spese può avere luogo nell'ipotesi che l'ammontare previsto delle stesse non sia inferiore a 1.033,00 Euro. Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule, distinte e ricevute di spesa, si procede al conguaglio attivo o passivo. Articolo 24 - Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Articolo 25 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. NORME CHE, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PRECEDE, REGOLANO L'ASSICURAZIONE CUMULATIVA Articolo 26 Identificazione delle persone assicurate La società esonera l Istituto Contraente dall obbligo di denunciare preventivamente le generalità degli assicurati. Articolo 27 - Variazioni nella persona del Contraente Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede e con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, suoi eredi, od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. 7

8 Art Trattamento dei dati personali La Società s impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi al Contraente e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. La Società raccoglie e registra tali dati personali riguardanti il Contraente e/o gli Assicurati. Essa è inoltre tenuta, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n 196 (e successive modificazioni), ad utilizzare tali dati esclusivamente in termini compatibili con lo scopo di conclusione e gestione del contratto suddetto e a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. La Società s impegna altresì, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n 196 (e successive modificazioni), a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi di accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Art Trattamento dei dati sensibili Il Contraente e/o l Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte della Società, in particolare dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n 196 (e successive modificazioni). Art.30 - Obbligo di consegna dell informativa agli assicurandi e raccolta del relativo consenso Il Contraente si obbliga a consegnare all Assicurando/i l informativa sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili predisposta dalla Società ed, al fine di consentire a quest ultima di poter prestare la garanzia assicurativa di cui al presente contratto, a raccoglierne il consenso facendo sottoscrivere la relativa modulistica predisposta dalla Società ed a conservarla presso di sé rendendola disponibile dietro richiesta della Società stessa CONDIZIONI AGGIUNTIVE D accordo tra le parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni contrattuali si conviene quanto segue: Art 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Da parte della Società sono assicurabili, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, le persone fisiche, titolati di un rapporto bancario presso la Contraente e i loro familiari. Agli assicurati, come sopra definiti, la Società corrisponderà, in caso di ricovero in istituto di cura, reso necessario da infortunio o malattia, la diaria giornaliera pattuita, per un periodo massimo di 100 (cento) giorni per anno assicurativo, ma con il limite di 30 (trenta) giorni per evento e con franchigia fissa per ogni ricovero di: (per i titolari del rapporto bancario) 5 giorni per il primo ricovero 7 giorni per i ricoveri successivi (per i familiari del titolare del rapporto bancario) 8 giorni Si conviene, inoltre, di considerare coperti dalle garanzie di polizza anche i ricoveri conseguenti a "parto cesareo" e ad "aborto spontaneo ; tuttavia per tali ricoveri, la decorrenza delle garanzie, di cui al successivo art 3), si intende a partire dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di inserimento in polizza. 8

9 E fatto obbligo alla Contraente di annotare in apposito stampato le generalità complete di ogni nuovo assicurato con la data di inserimento in garanzia e l'importo della diaria giornaliera pattuita, da scegliersi fra le quattro combinazioni di seguito indicate: Massimali per diaria da ricovero da infortuni e malattia Gesso Età 7,75 7, ,49 15, ,82 25, ,65 51,65 75 La combinazione più alta di 51,65.= è, peraltro, riservata ai soli titolari del rapporto bancario e non anche ai loro familiari. Mensilmente, la Contraente, provvederà a consegnare alla Società, un tabulato riassuntivo dei dati annotati nei singoli stampati, impegnandosi a fornire, in ogni momento e dietro richiesta della Società, i singoli stampati a riprova della copertura assicurativa. Art 2) DIARIA PER GESSATURA Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato abbia riportato frattura e gli sia stato applicato apparecchio di contenzione (apparecchio gessato, bendaggio rigido, fissatori esterni), anche senza ricovero, la Società corrisponde la Diaria per apparecchio di contenzione assicurata in polizza. Tale indennità viene corrisposta fino alla rimozione dell apparecchio e comunque per un massimo di 30 giorni, sempre ché l assicurato si sia trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni. Il diritto all'indennità decorre: - Dal sesto giorno dell'applicazione dell'apparecchio di contenzione. Resta inteso che la diaria per gessatura non sarà cumulabile con la diaria per ricovero. L erogazione della indennità avrà luogo previa presentazione alla Società della certificazione in originale indicante il giorno di applicazione dell'apparecchio e quello della rimozione. Art 3) DECORRENZA DELLE GARANZIE Ad ogni rinnovo annuale della polizza, si intendono in copertura tutti i soggetti già assicurati alla data del 31/12 dell'anno precedente; la Contraente, peraltro provvederà a comunicare entro il 28/2 di ciascun anno, le generalità complete dei soggetti che sono usciti dalla copertura assicurativa con effetto 31/12 scorso. Per i nuovi assicurati, come pure per gli assicurati che in corso d'anno intendono richiedere una diaria diversa da quella già in corso, la copertura o la variazione di copertura, decorre: - Dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello risultante dallo stampato redatto dalla Contraente di cui all art 1), se titolare del rapporto bancario presso la Contraente; - Dalle ore 24 del 60 giorno successivo a quello risultante dallo stampato redatto dalla Contraente di cui all art 1), se familiare del titolare del rapporto bancario presso la Contraente. Art 4) DELIMITAZIONI L assicurazione non comprende: I ricoveri già in atto al momento della decorrenza delle garanzie; I ricoveri conseguenti a malattie mentali, tuttavia l'esclusione non opera per i casi comportanti intervento chirurgico; 9

10 ricoveri conseguenti ad abuso di alcolici o di psicofarmaci o ad uso non terapeutico, di stupefacenti ed allucinogeni; I ricoveri per infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei in genere; I ricoveri per infortuni derivanti da azioni delittuose dell'assicurato, l'assicurazione si intende tuttavia estesa agli infortuni determinati da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; I ricoveri per le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente all'atto della decorrenza delle garanzie, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della decorrenza delle garanzie; I ricoveri per le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari, da malattia o infortunio), per le cure e le protesi odontoiatriche ed ortodontiche; I ricoveri conseguenti a fatti di guerra e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate, artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; I ricoveri conseguenti a contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. Art 5) LIMITI DI ETA L assicurazione è prestata senza limiti di età; tuttavia per gli assicurati che al 31/12 hanno superato gli anni 75, il ricovero viene consentito solo per la diaria di Euro 7,75 e con una franchigia fissa dei primi 8 (otto) giorni per ciascun ricovero; inoltre verrà riconosciuto, per anno assicurativo, ferme le altre condizioni previste in polizza, il solo primo ricovero in caso di successivi ricoveri resi necessari per la stessa patologia. Per l inclusione in garanzia dei correntisti di età superiore agli 75 anni la Contraente si impegna di comunicare i relativi dati anagrafici. Art 6) ESTENSIONE TERRITORIARE L assicurazione vale in tutto il mondo. Art 7) DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del ricovero, corredata di copia della cartella clinica, deve essere presentata, per il tramite della Contraente, entro 60 giorni dalla data dimissione dell'assicurato dall'istituto di cura. 10

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