DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO 3 Giugno 2003 tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

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1 DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO 3 Giugno 2003 tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. in G.U.C.E L.157/38 Recepimento - Il Periodo Transitorio Recepimento Entro il 1 gennaio 2004 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati, a decorrere dal 1 gennaio 2005, applicano concretamente le disposizioni della direttiva a condizione che: e la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data, misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva (ritenuta o scambio automatico di informazioni), conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni o, nel periodo transitorio, di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte sugli interessi negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12. Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1 gennaio 2005, se le condizione sono soddisfatte; in caso contrario, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data di entrata in vigore. Dunque, entro la fine di giugno del 2004 il Consiglio dovrà siglare accordi con questi Paesi affinché siano adottate, come sopra esposto, misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva (scambio di informazioni o ritenuta su interessi e ripartizione della stessa, come vedremo, a favore degli altri Stati membri della Comunità). Infatti, fintantoché gli Stati Uniti d'america, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutti misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. (24 considerando). Allo stato attuale, la Commissione ha avanzato una proposta di decisione (COM def. del 10/2/2004), relativamente agli accordi in corso di definizione con la Svizzera. Dr. Alessandro Savorana. Convegno La Direttiva 2003/48/CE. Milano 19 maggio

2 Periodo Transitorio - Stati membri esonerati Gli articoli dal 10 al 13 compreso, dispongono in merito alle disposizioni transitorie, che sono a beneficio di tre Stati Membri e precisamente l'austria, il Belgio e il Lussemburgo. Per cui questi tre Stati non sono tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni: prima che la Confederazione Svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni su richiesta sui pagamenti di interessi come definito dal modello di accordo dell OCSE del 18 aprile 2002; nonché alla data in cui il Consiglio conviene all unanimità che gli Stati Uniti d America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta dei pagamenti di interessi, come definito dal modello di accordo dell OCSE del 18 aprile 2002 Più precisamente, il periodo transitorio: 1. inizia il 1 gennaio 2005 o alla data successiva, verificata dal Consiglio UE, in cui gli Stati che abbiamo menzionato prima adottano o applicano le misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva; 2. termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all ultima delle seguenti date: la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione Svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti, ad un'aliquota definitiva, e per i periodi corrispondenti, che varia dal 15% al 35%, la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'america si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva. Durante il periodo transitorio, dunque, Austria, Belgio e Lussemburgo (salvo decidano diversamente), non sono tenuti allo scambio automatico di informazioni (mentre i loro agenti pagatori saranno comunque tenuti a trasmettere le informazioni sui beneficiari effettivi alle autorità competenti per la ripartizione del gettito fiscale), ma le riceveranno dagli altri Stati. Per garantire un imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio e quale contropartita all esenzione sullo scambio d informazioni, durante il periodo transitorio, Austria, Belgio e Lussemburgo, dovranno: Dr. Alessandro Savorana. Convegno La Direttiva 2003/48/CE. Milano 19 maggio

3 1. prelevare una ritenuta alla fonte (art. 11) ad una aliquota del: 15% nei primi tre anni; 20% nei tre anni successivi; 35% a partire dal 7 anno e fino a che, nella sostanza, Svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Stati Uniti, non siglino l accordo sullo scambio di informazioni a richiesta con il Consiglio UE. 2. ripartire il gettito derivante dall applicazione della ritenuta: trattenendo il 25%; trasferendo il 75% agli Stati membri di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La ritenuta sarà prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da cui scaturiscono gli interessi da parte del beneficiario effettivo. Se però l agente pagatore, in base alle informazioni in suo possesso, non é in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, considererà che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che quest ultimo fornisca prova della data di acquisizione. Durante il periodo transitorio, questi tre Stati membri possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi ad un intermediario stabilito in un altro Stato membro che successivamente li corrisponda a vantaggio del beneficiario effettivo, sia considerato agente pagatore al posto dell intermediario, con obbligo di prelevare la ritenuta alla fonte, a meno che l intermediario residente in un altro Stato UE non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano formalmente comunicati alla propria autorità competente. In tal caso la ritenuta non può essere applicata. I trasferimenti del gettito, dovranno essere effettuati al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell anno fiscale di Austria, Belgio e Lussemburgo. L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce, comunque, allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato. Sono però disposte delle precise deroghe dall art. 13, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata la ritenuta, e precisamente: a) allorché il beneficiario effettivo autorizzi espressamente l'agente pagatore a comunicare le proprie generalità al suo Stato di residenza; l'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore, ed in tal caso Austria, Belgio e Lussemburgo dovranno provvedere ad inoltrare questa informazione allo Stato di residenza del beneficiario; Dr. Alessandro Savorana. Convegno La Direttiva 2003/48/CE. Milano 19 maggio

4 b) quando il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale che contenga: nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo; denominazione e indirizzo dell'agente pagatore; numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito. Questo certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni, e viene rilasciato entro due mesi dalla richiesta da parte del beneficiario effettivo. L eliminazione della doppia imposizione Discorso a parte merita l art. 14 in ordine all eliminazione delle doppie imposizioni. L art. 14 dispone che gli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari devono assicurare l eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi dell art. 11, quindi da parte di agenti pagatori domiciliati nei tre Stati che adottano questo sistema, in alternativa allo scambio d informazioni. In sostanza l art. 14 disciplina due ipotesi che si applicano qualora il beneficiario non abbia potuto sottrarsi alla ritenuta attivando per tempo la procedura di cui all art. 13, ovvero qualora decida di includere questi proventi nella sua dichiarazione dei redditi. Le ipotesi previste dalla direttiva sono le seguenti: 1. se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la propria legislazione nazionale. Se questo importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. Ad esempio, se l'importo della ritenuta prelevata è 10 e l'importo dell'imposta dovuta nello Stato membro di residenza è 15, lo Stato membro di residenza accorda un credito di imposta pari all'intero importo della ritenuta (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è pari a = 5); se l'importo della ritenuta prelevata è 15 e l'importo dell'imposta dovuta è 10, lo Stato membro di residenza accorda un credito di imposta pari a 10 (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è pari a = 0) e rimborsa al beneficiario effettivo 5, ossia la parte di ritenuta eccedente l'importo dell'imposta dovuta. 2. Se, oltre alla ritenuta alla fonte, gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la (propria) legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, ha rilievo, preliminarmente, la seconda ritenuta. Dr. Alessandro Savorana. Convegno La Direttiva 2003/48/CE. Milano 19 maggio

5 Questa disposizione è specificamente intesa a disciplinare le situazioni nelle quali gli interessi sono stati assoggettati a una ritenuta fiscale di tipo "prelievo del debitore" in un altro Stato membro o in un paese terzo. Il paragrafo 3 dell art. 14 stabilisce che, in primo luogo, deve essere accordato il credito d'imposta per questi altri tipi di ritenute. Ad esempio: un agente pagatore di uno Stato membro A paga gli interessi ad un beneficiario effettivo nello Stato membro B su un credito il cui debitore si trova nello Stato membro C. Lo Stato membro C preleva una ritenuta fiscale del tipo "prelievo del debitore" pari a 15. Lo Stato membro A preleva una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 pari a 20. L'imposta dovuta nello Stato membro B è 25. A norma del paragrafo 3, lo Stato membro B deve prima imputare la ritenuta di tipo "prelievo del debitore" pari a 15 effettuata nello Stato membro C (l'imposta residua dovuta nello Stato membro B è = 10). Lo Stato membro B deve poi eliminare la doppia imposizione che potrebbe risultare dall'applicazione della ritenuta fiscale da parte dello Stato membro A. A norma del paragrafo 2 dell art. 14, lo Stato membro B accorda un credito di imposta ulteriore pari a 10 (l'imposta residua dovuta nello Stato membro di residenza è = 0) e rimborsa al beneficiario effettivo 10, ossia la parte di ritenuta eccedente l'importo dell'imposta dovuta. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11. Altre ritenute alla fonte Il legislatore comunitario all art. 16, prevede che la Direttiva non osta a che ciascuno Stato membro prelevi ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11 (cioè di quella trattenuta da Austria, Belgio e Lussemburgo), in conformità alla propria legislazione nazionale o ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni. Dr. Alessandro Savorana. Convegno La Direttiva 2003/48/CE. Milano 19 maggio

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