IL NUOVO REGIME DEL RISPARMIO TRANSFRONTALIERO

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1 IL NUOVO REGIME DEL RISPARMIO TRANSFRONTALIERO Camozzi & Bonissoni Studio Legale e Tributario

2 IL NUOVO REGIME DEL RISPARMIO TRANSFRONTALIERO Camozzi & Bonissoni

3 MILANO, AGOSTO

4 Indice Premessa Il quadro normativo di riferimento L agente pagatore Il beneficiario effettivo Interessi oggetto della nuova normativa La procedura per l acquisizione degli elementi informativi La disciplina del periodo transitorio L eliminazione della doppia imposizione durante il periodo transitorio La decorrenza

5 4

6 Premessa Il 1 luglio 2005 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84, attuativo della direttiva 2003/48/CE emanata in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con l obiettivo finale di: consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest ultimo Stato membro. Al fine di conseguire l obiettivo sopra identificato, la direttiva ha introdotto un meccanismo che si basa sullo scambio automatico di informazioni sui pagamenti di interessi fra Stati membri. Con particolare riferimento ad Austria, Belgio e Lussemburgo, date le particolarità dei regimi fiscali di tali paesi, è stato introdotto un regime alternativo basato su una ritenuta alla fonte, che opererà per un periodo transitorio. Nell ambito del nuovo regime di tassazione del risparmio transfrontaliero, l agente pagatore, all atto del pagamento dei redditi da risparmio al beneficiario effettivo - persona fisica residente in altro stato comunitario - dovrà comunicare all Agenzia delle Entrate gli importi corrisposti. L Agenzia delle Entrate, successivamente, darà luogo allo scambio di informazioni con le competenti autorità fiscali degli paesi comunitari. 1. Il quadro normativo di riferimento La fattispecie in esame è disciplinata da: direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE (d ora innanzi la direttiva ); d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84 con i chiarimenti forniti dalla relativa relazione illustrativa (d ora innanzi la relazione ); Provvedimento dell Agenzia delle Entrate dell 8 luglio

7 2. L agente pagatore L agente pagatore svolge una funzione cardine all interno del meccanismo di tassazione in esame. Egli, infatti, in base al dettato normativo comunitario e nazionale, ha il compito di (i) acquisire le informazioni rilevanti ai fini dell applicazione della normativa e di (ii) trasmetterle all autorità fiscalmente competente. L art. 1 del d.lgs. 84/2005 individua quali agenti pagatori, i seguenti soggetti residenti in Italia: - banche; - società di intermediazione mobiliare; - Poste Italiane S.p.A.; - società di gestione del risparmio; - società finanziarie e società fiduciarie; - ogni altro soggetto, anche persona fisica, che per ragioni professionali o commerciali paga interessi o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro; - stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La norma, inoltre, precisa che i suddetti soggetti sono tenuti ad effettuare le comunicazioni quando agiscono sia come debitori effettivi del credito che produce interessi, sia come incaricati del debitore o del beneficiario effettivo. Nel caso in cui nell ambito del pagamento degli interessi si succedano diversi intermediari, incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo, la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto precisa - con una finalità di certezza giuridica - che: il ruolo di agente pagatore è assunto dall ultimo intermediario che paga o che attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Inoltre, la relazione precisa che non assumono il ruolo di agente pagatore le banche o le altre istituzioni autorizzate ad accettare depositi, quando eseguono operazioni di accredito di interessi sul conto dei propri clienti, a meno che tali soggetti: a) non si qualifichino come debitori effettivi degli interessi; b) abbiano ricevuto incarico, dal debitore o dal beneficiario effettivo, di pagare tali interessi. 6

8 Inoltre, nella definizione dell ambito applicativo della direttiva, esulano dal campo di applicazione del meccanismo di tassazione in esame le tematiche relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche (fondi pensione) ed assicurative. Infine, la definizione di agente pagatore disposta dalla direttiva e ripresa dal decreto legislativo in esame, è estesa ad una categoria residuale costituita dalle: entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo. In base al dettato normativo, non rientrano fra le entità sopra citate: a) le persone giuridiche; b) i soggetti i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito d impresa; c) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Al riguardo, la relazione precisa che, ai sensi dell ordinamento interno, ricadono nella categoria delle entità sopra citate: (i) le società semplici ed i soggetti ad esse equiparati, ai sensi dell art. 5 del d.p.r. 917/86 (d ora innanzi TUIR); (ii) i soggetti aventi natura di enti non commerciali che siano privi di personalità giuridica 1. E importante evidenziare che, qualora la qualifica di agente pagatore sia assunta da un entità, come sopra definite, essa deve dare luogo allo scambio di informazioni già all atto della riscossione degli interessi a vantaggio del beneficiario effettivo e non all atto della successiva materiale erogazione di tali interessi a quest ultimo soggetto, come avviene in tutti gli altri casi. Infine, l art. 1 del d.lgs. 84/2005 in esame, consente a tali entità la facoltà di essere trattate, ai fini della disciplina in esame, alla stregua di un organismo di investimento collettivo. L esercizio di tale opzione costituisce oggetto di apposita istanza da presentare all Agenzia delle Entrate, che in caso di riconoscimento, rilascerà un apposito certificato. 1 Per completezza di esposizione, si precisa che secondo il dibattito dottrinale in corso 1, all interno delle entità residuali può essere ricondotto anche il trust (Si veda: A. RAIMONDO: La tassazione dei redditi da risparmio in forma di interessi. In Tributi on line Giugno 2005). 7

9 3. Il beneficiario effettivo La disciplina in esame si articola su due soggetti, da un lato l agente pagatore, le cui caratteristiche ed i cui compiti sono stati illustrati nel paragrafo precedente, dall altro il beneficiario effettivo. Quest ultimo, assume duplice rilevanza nell ambito del meccanismo di tassazione in esame (i) sia come soggetto nei cui confronti avviene il pagamento e in rapporto al quale devono essere acquisiti gli elementi necessari per il successivo scambio di informazioni, (ii) sia come soggetto che subisce l applicazione della ritenuta fiscale da parte degli Stati membri autorizzati ad applicarla e che ha diritto a richiedere al proprio Stato di residenza l eliminazione della doppia imposizione. L art. 1 del d.lgs. 84/2005, individua il beneficiario effettivo nella persona fisica, residente in altro Stato membro UE, che percepisce un pagamento di interessi: in qualità di beneficiario finale, salvo prova contraria. A tale riguardo, la relazione precisa che per beneficiario effettivo si debba intendere qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi a proprio vantaggi. Pertanto, il beneficiario effettivo è individuabile nel soggetto creditore della componente reddituale. Gli obblighi della nuova norma non scattano se il percettore di interessi dimostra di non aver percepito il pagamento a proprio vantaggio (prova contraria), ossia di agire alternativamente: a) anch egli come agente pagatore; b) per conto di una persona giuridica titolare di reddito d impresa, di un OICVM autorizzato. In tale ultimo caso egli ha l obbligo di comunicare all agente pagatore i dati dell OICVM per conto del quale opera; c) per conto di un altra persona fisica, beneficiaria definitiva della transazione. In tale caso, è fatto obbligo agli agenti pagatori di acquisire una preventiva dichiarazione della persona fisica interessata in quanto percettrice destinataria del pagamento degli interessi oggetto della disciplina in esame. Resta fermo, comunque che, se un agente pagatore dispone di informazioni idonee ad escludere che la persona fisica percettrice degli interessi o a favore della quale è attribuito il pagamento possa non essere il beneficiario effettivo, egli deve: adoperarsi in modo adeguato per 8

10 determinare l identità del beneficiario effettivo, come disposto dall art. 2 della direttiva. 4. Interessi oggetto della nuova normativa La nuova norma non ha ad oggetto qualsiasi forma di interessi maturati a seguito delle varie forme di investimento del capitale, ma solo quelli rivenienti dal risparmio e corrisposti a fronte di crediti. Infatti, a norma dell art. 2 del d.lgs. 84/2005, sono oggetto di comunicazione: 1. gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno da una clausola di partecipazione agli utili del debitore. In particolare, la norma individua i redditi derivanti dai titoli del debito pubblico ed i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni 2. Inoltre, sempre la relazione precisa che le obbligazioni corredate di una clausola di partecipazione agli utili del debitore si devono considerare produttive di interessi, e non di dividendi, a meno che i fondi prestati non partecipino effettivamente ai rischi sostenuti dal debitore. Pertanto, rientrano nell ambito della suddetta definizione le operazioni di accredito periodico di interessi su deposito o conti correnti, i pagamenti a scadenza di cedole su titoli obbligazionari ed assimilati, nonché i pagamenti di cedole di titoli obbligazionari immessi in gestioni individuali di portafoglio per i quali si applica il regime previsto dall articolo 7 del d.lgs. 461/97. Inoltre, con riferimento alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti i limiti di cui all articolo 98 del TUIR (thin capitalization) direttamente erogati da un socio qualificato, o da sue parti correlate, la relazione precisa che al momento del loro pagamento essi si configurano come interessi di finanziamenti: assumendo, eventualmente, solo successivamente la riqualificazione come utili da partecipazione e come tali rientrano nel campo di applicazione della normativa. Tale precisazione evidenzia che l impostazione sottostante alla normativa è quella di semplificare gli oneri posti a carico degli agenti pagatori. Di converso, questo indirizzo comporta un ampliamento del campo di applicazione della normativa 2 A tale riguardo, la relazione ha precisato che tale definizione è stata mutuata da quella adottata nel modello di convenzione contro la doppia imposizione sui redditi elaborato in sede OCSE. 9

11 stessa ricomprendendo componenti reddituali che in via di principio ne dovrebbero risultare escluse; 2. gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla precedente categoria. La relazione chiarisce che, al fine di evitare che la normativa si presti a facili comportamenti elusivi, attraverso operazioni di cessione di titoli con cedola in corso di maturazione (coupon washing), sono compresi in questa fattispecie anche gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle obbligazioni a tasso zero, di obbligazioni sotto la pari e di crediti similari; 3. i redditi rivenienti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo ed in particolare, sono attratti nel campo di applicazione della direttiva : o i redditi derivanti da pagamenti di interessi che vengono distribuiti: (i) da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE; (ii) da entità che hanno esercitato la facoltà di essere trattate come i suddetti organismi; (iii) da organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell Unione europea. Tutto ciò, indipendentemente dalla struttura dell attivo del fondo; o i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in: (i) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE; (ii) in entità che hanno scelto di essere trattate come i suddetti organismi; (iii) in organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dell unione europea. Tale meccanismo opera se il patrimoni di tali organismi o entità è investito, direttamente o indirettamente tramite altri organismi o entità, per oltre il 40% (25% a decorrere dal 1 gennaio 2011) in crediti. Ai fini di tale quantificazione, la relazione suggerisce di far riferimento ai dati forniti dagli stessi organismi o a quelli forniti dagli informations providers. Conseguentemente, all atto del raggiungimento di tale soglia, l intero reddito si considera un pagamento di interessi. Infine, la relazione precisa che la soglia del 40% è stata estesa ai fondi di fondi, per evitare applicazioni elusive della normativa e che qualora gli agenti pagatori non dispongano di informazioni in merito alla suddetta percentuale, si assume che essa sia superiore al 40 per cento. 10

12 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la disciplina contenuta nel decreto legislativo si estenderà anche ad alcune componenti reddituali, quali ad esempio plusvalenze e dividendi, che per la loro natura dovrebbero essere esclusi dall ambito applicativo della norma, quando prodotte attraverso forme di investimento collettivo. Sono, infine, esclusi dagli interessi in esame: a) redditi derivanti da organismi di investimento collettivo ed entità il cui investimento in crediti non sia stato superiore al 15% del loro attivo; b) interessi delle obbligazioni nazionali e internazionali e degli altri titoli negoziabili emessi anteriormente al 1 marzo Questa esclusione, che ha durata limitata al solo periodo transitorio, deriva da una clausola di salvaguardia presente nella direttiva volta ad evitare turbative di mercato alle quali potrebbe dal luogo l applicazione di clausole di lordizzazione o gross-up e di rimborso anticipato da parte degli investitori che si trovassero soggetti alla ritenuta fiscale applicata da alcuni Stati membri (Austria, Belgio e Lussemburgo) 3 su titoli già circolanti sul mercato delle obbligazioni internazionali. Con la clausola di grossup l investitore ha diritto al rimborso di qualsiasi ritenuta fiscale prelevata dallo Stato di residenza fiscale dell emittente. Invece, la clausola di rimborso anticipato conferisce all emittente la facoltà di rimborsare (o riscattare) i titoli originariamente emessi al loro valore nominale. In attuazione di tale esigenza, il decreto legislativo stabilisce che durante il periodo transitorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 non sono ricompresi tra i crediti gli interessi delle obbligazioni nazionali e internazionali e degli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1 marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1 marzo Il termine titoli negoziabili comprende tutti i tipi di titoli che possono essere negoziati liberamente sul mercato secondario o che possono essere trasferiti dal detentore senza previo consenso dell emittente. Esso comprende, in particolare, come specifica la relazione, tutte le obbligazioni nazionali e 3 Vedi infra paragrafo 6. 11

13 internazionali, ma anche altri tipi di titoli negoziabili quali gli Euro commercial papers e le Euro medium term notes ed i bons de caisse. Qualora la sottoscrizione dei titoli abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1 marzo 2002, rientra tra i crediti ai cui interessi è applicabile la direttiva : - l intera emissione, costituita dalla prima emissione e da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o da enti collegati che agiscono in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale; - le emissioni effettuate in occasione della riapertura di emissione dei titoli, per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente. 5. La procedura per l acquisizione degli elementi informativi L articolo 3 del decreto in esame individua i criteri in base ai quali gli agenti pagatori devono acquisire i dati necessari per la determinazione dell identità e della residenza del beneficiario effettivo. La disciplina si articola differentemente a seconda che le relazioni contrattuale siano state avviate anteriormente al 1 gennaio 2004, oppure siano state aperte a tale data o successivamente. Nel primo caso, l identificazione dei beneficiari effettivi e la determinazione della relativa residenza viene effettuata sulla base delle informazioni che sono già in possesso degli agenti pagatori, in quanto acquisite in attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 413 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, contenente norme per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nel secondo caso, gli agenti pagatori dovranno rilevare i dati identificativi e la residenza del beneficiario effettivo sulla base del passaporto o della carte di identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. In relazione a queste disposizioni è da evidenziare che la norma di recepimento, in linea con il legislatore comunitario, afferma che la residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello Stato in cui si trova l indirizzo permanente del beneficiario medesimo; l istituto è chiaramente di derivazione civilistica e non è necessariamente coincidente con quello di residenza fiscale. La scelta operata dal legislatore riflette l esigenza di semplificazione, imputabile alla considerevole 12

14 difficoltà di esplicitare in modo unitario le diverse definizioni di residenza fiscale previste dai singoli ordinamenti tributari interni dei diversi paesi membri dell Unione. Inoltre, il provvedimento normativo contiene una particolare norma volta a disciplinare i casi in cui una persona fisica titolare di un passaporto rilasciato da uno Stato membro o di un documento ufficiale analogo si dichiari residente in un paese terzo. In tale caso, la residenza deve essere determinata sulla base di un certificato di residenza fiscale rilasciato dall autorità competente del paese terzo in cui la persona afferma di essere residente. Tale meccanismo è stato disposto con l evidente finalità di impedire che persone fisiche aventi rapporti con uno Stato membro evitino l applicazione della normativa in esame mediante una falsa dichiarazione di residenza in un paese terzo. Il decreto legislativo indica, poi, le informazioni che gli agenti pagatori sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate e che riguardano: (i) la denominazione e l indirizzo dell agente pagatore che effettua la comunicazione; (ii) l identità e la residenza del beneficiario effettivo, nonché il numero di conto del beneficiario stesso. Per le (iii) informazioni relative al pagamento degli interessi, la direttiva offriva originariamente agli Stati membri la possibilità di chiedere ai propri agenti pagatori di comunicare l intero importo degli interessi e l intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso, senza che fosse necessario specificare l appartenenza delle somme oggetto di segnalazione ad una delle categorie identificate dalla direttiva medesima. Con riferimento a tale opzione, il legislatore nazionale, al fine di semplificare gli adempimenti dell agente pagatore ed in considerazione del fatto che la comunicazione trasmessa all autorità fiscale estera assume sostanzialmente il ruolo di informazione quale strumento di accertamento e non di base imponibile, ha aderito alla tesi a favore di una segnalazione di un dato complessivo. Pertanto, gli elementi informativi relativi al pagamento degli interessi sono determinati come segue modo: - per gli interessi pagati o accreditati in relazione a crediti, deve essere oggetto di segnalazione l intero ammontare degli interessi pagati o accreditati; - per gli interessi o i redditi corrisposti in occasione di operazioni di cessione, rimborso o riscatto di titoli obbligazionari ed altri crediti, deve essere oggetto di 13

15 segnalazione l intero ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto; - per gli interessi percepiti dalle entità residuali, deve essere oggetto di segnalazione l ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell entità per i quali sussista l obbligo di comunicazione; - per i pagamenti di interessi ad entità situate in un altro Stato membro, l ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all entità. Al riguardo si evidenzia che, a norma dell art. 6 del d.lgs. 84/2005, l omessa comunicazione dei dati sopra evidenziati, comporta una sanzione che va da un minimo di ad La disciplina del periodo transitorio L art. 11 della direttiva accorda nei confronti di Austria, Belgio e Lussemburgo un periodo transitorio in cui tali paesi membri, in luogo dello scambio di informazioni, possono optare per l applicazione di una ritenuta alla fonte con l aliquota del: (i) 15% per i primi tre anni del periodo transitorio; (ii) 20% per i successivi tre anni; (iii) del 35% per gli anni a seguire. L art. 12 della direttiva, inoltre, prevede che il 75 per cento del gettito fiscale riveniente dall applicazione di tale ritenuta sia trasferito allo Stati membri di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. Il periodo transitorio troverà applicazione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiranno uno scambio effettivo di informazioni e finché il Consiglio europeo non converrà all unanimità sull impegno degli Stati Uniti d America a procedere allo scambio di informazioni su richiesta. Al riguardo la relazione precisa che, durante il periodo transitorio, gli Stati membri diversi dai tre stati comunitari sopra individuati che applicheranno la ritenuta fiscale e trasmetteranno automaticamente informazioni ai paesi membri sopra individuati, senza esigere condizioni di reciprocità. 14

16 Infine, l articolo 11 del d.lgs. 84/2005 dispone che la disciplina del risparmio transfrontaliero si applica anche nei confronti dei territori o associati, in conformità alle disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati con i suddetti territori, a condizione che il meccanismo venga applicato dalla controparte. Al riguardo la relazione nel formulare un quadro descrittivo della situazione, precisa che: gli accordi conclusi con Cayman, Montserrat, Anguilla e Aruba prevedono lo scambio automatico di informazioni da parte dei suddetti territori. L Italia, procederà, invece, allo scambio di informazioni solo nei confronti di Monterrat e di Aruba. I territori di Jersey, Isle of Man, Antille Olandesi, British Virgin Islands e Turks and Caicos applicheranno invece la ritenuta fiscale, mentre l Italia effettuerà lo scambio automatico di informazioni, ad eccezione che con Turks and Caicos. 7. L eliminazione della doppia imposizione durante il periodo transitorio La direttiva, con l intento di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall applicazione della ritenuta alla fonte da parte di Austria, Belgio e Lussemburgo in capo al beneficiario effettivo, ha previsto che il legislatore nazionale attribuisca un credito d imposta, da accordarsi in misura pari all importo della ritenuta prelevata e fino a concorrenza dell importo dell imposta dovuta su tali interessi nel suo territorio. Qualora, l importo della ritenuta prelevata superi l importo dell imposta dovuta, è previsto che lo Stato di residenza del beneficiario effettivo provveda a rimborsare al medesimo l importo della ritenuta subita in eccesso. La direttiva prevede, inoltre, la possibilità di sostituire il meccanismo del credito di imposta con una procedura di rimborso della ritenuta alla fonte. A fronte di tali disposizioni, il legislatore italiano ha optato per l attribuzione del credito di imposta determinato secondo le regole ordinarie stabilite dall articolo 165 del TUIR. Tuttavia, sono state introdotte disposizioni specifiche ed aggiuntive volte a disciplinare la particolare fattispecie in aderenza alla volontà del legislatore comunitario. In particolare, è stato riconosciuto che se l ammontare del credito d imposta, determinato ai sensi del citato articolo 165 TUIR, risulti inferiore all importo della ritenuta operata, il beneficiario effettivo potrà chiedere il rimborso di tale differenza o, in alternativa, 15

17 utilizzare tale credito in compensazione con le altre imposte, secondo il meccanismo individuato dall articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n La decorrenza Il decreto legislativo stabilisce che il meccanismo sopra individuato si applica ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal 1 luglio A questo riguardo, è importante evidenziare che il Consiglio Ecofin del 12 aprile 2005 ha deciso che la normativa comunitaria non si applicherà agli interessi che sono maturati prima del 1 luglio 2005, anche se vengono pagati a decorrere da tale data. 16

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