Osservazioni ANEA alla Deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012

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1 Osservazioni ANEA alla Deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 Regolazione dei Servizi Idrici: approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e /01/2013 Il documento contiene le osservazioni Anea alla deliberazione AEEG 28 dicembre /2012/R/IDR. Le considerazioni dell Associazione sono state distinte tra (quattro) temi di carattere generale (la bancabilità degli interventi, lo sviluppo tariffario e la revisione del Piano Economico Finanziario per l intero periodo della concessione, l adeguamento delle clausole contrattuali, il perimetro delle attività con particolare riferimento alle acque meteoriche e di drenaggio urbano) e l elencazione analitica di tutte le criticità. Nell Appendice A sono segnalate alcune imprecisioni riscontrate nel testo dell Allegato A della deliberazione AEEG 28 dicembre /2012/R/IDR e nell Appendice B alcuni quesiti posti dagli Enti Ambito relativi a situazioni specifiche. Il documento è organizzato come segue: 1. Introduzione (p.1) 2. Temi di carattere generale (p.1) 3. Elementi critici (p.6) Appendice A Imprecisioni riscontrate nel testo (p.14) Appendice B Quesiti legati alle specificità dei vari Enti di Ambito (p.17)

2 1. INTRODUZIONE Come noto l AEEG, con la Deliberazione 74/2012/R/idr del 1 marzo 2012, ha avviato un procedimento per l adozione di provvedimenti tariffari e per l avvio di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici. Successivamente, con i documenti di consultazione DCO 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012 e DCO 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012, l AEEG ha enunciato, seppur genericamente, alcuni principi metodologici sottostanti la nuova metodologia tariffaria, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle componenti tariffarie relative ai costi operativi e agli investimenti. Con la Deliberazione 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012, l AEEG ha invece avviato il procedimento di raccolta dati sul Servizio Idrico Integrato secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione contenute all Allegato 3 della Determinazione 2/2012-TQI, successivamente aggiornate all 11 ottobre 2012 e secondo i chiarimenti contenuti nelle domande e risposte frequenti aggiornate al 24 ottobre Infine, con la Deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012 (di seguito Deliberazione), l AEEG ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio (MTT). Tale Metodo deve essere adottato da tutti i soggetti Gestori, conformi e non conformi ai sensi della l. 36/94 e del d.lgs. 152/2006, che applicano un metodo tariffario diverso dal Metodo Tariffario CIPE. Per i Gestori che invece applicano il Metodo Tariffario CIPE, l AEEG sta procedendo alla definizione di un provvedimento tariffario specifico. Con il presente documento l ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) intende fornire un contributo ed alcune riflessioni riguardo a temi di carattere generale e sottoporre all'autorità alcuni specifici quesiti riguardanti la Deliberazione. Dopo la trattazione dei temi di carattere generale, il documento riporta in maniera puntuale, sul testo della Deliberazione e sul relativo allegato A, i quesiti e, in appendice, le imprecisioni riscontrate nel testo. 2. TEMI DI CARATTERE GENERALE Gli aspetti trattati nella presente sezione del documento vengono ripresi anche nella sezione successiva, riferita ai quesiti posti sui singoli punti della Deliberazione e dell'allegato A. Tuttavia, si è inteso sottolineare questi aspetti di carattere generale per la loro particolare rilevanza ai fini dell'assetto regolatorio ed industriale del servizio idrico integrato. Tema 1. La bancabilità degli interventi Avviato il procedimento con la Deliberazione 74/2012/R/idr del 1 marzo 2012, l AEEG ha redatto un primo documento di consultazione (DCO 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012), nel quale, attraverso una lucida disamina, ha fotografato lo stato del Servizio Idrico Integrato, inquadrando con puntualità le problematiche del settore. In particolare ha fatto emergere, da un punto di vista tecnico, l inadeguatezza delle infrastrutture esistenti al raggiungimento degli standard di servizio e ambientali e, da un punto di vista finanziario, la difficoltà di accesso al credito bancario da parte dei Gestori a causa della bassa capitalizzazione delle Società e, non per ultimo, la mancanza di certezza regolatoria, che spesso ha impedito agli operatori del ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 1/19

3 settore Autorità di Ambito, Gestore e Enti Finanziatori di agire in un contesto normativo stabile. Già nel primo documento di consultazione, l AEEG si è dunque posta, come obiettivo prioritario, il tema del finanziamento degli interventi, individuando nella nuova metodologia tariffaria la risposta adeguata all istanza di realizzare con urgenza l ingente mole degli investimenti programmati per recuperare il ritardo infrastrutturale in cui versa il Servizio Idrico Integrato, in particolare il servizio di depurazione. L ANEA ha da sempre considerato la finanziabilità degli interventi il tema cruciale del settore idrico, da cui dipende il successo o il fallimento del processo di riforma avviato con la legge 36/1994. Non poteva pertanto che convenire fin da subito con le problematiche evidenziate e la visione strategica descritte dall AEEG nel primo documento di consultazione. Tuttavia l ANEA, non poteva, allo stesso tempo, esimersi dall esprimere alcune perplessità e preoccupazioni circa le modalità con la quale l AEEG ha inteso fin dall inizio raggiungere l obiettivo della finanziabilità degli interventi. I cambiamenti proposti nella nuova metodologia tariffaria, in particolare l introduzione delle aliquote tecniche di ammortamento in luogo di quelle fiscali con allungamento della vita utile dei cespiti e la conseguente riduzione delle quote di ammortamento annuali da riconoscere in tariffa, potrebbero comportare, per molti gestori, lo stravolgimento dei pilastri su cui fino ad oggi si sono fondati i Piani Economico-Finanziari, e minare seriamente la capacità, per alcuni Gestori, di onorare il rimborso dei finanziamenti già contratti e in corso di erogazione; per altri Gestori, può definitivamente inibire la possibilità di attivare nuove linee di finanziamento. Il successo di un operazione di finanziamento poggia infatti su una serie di regole e condizioni che devono essere rigorosamente rispettate per consentirne il completo rimborso prima della scadenza della concessione (due o tre anni prima). Fino ad oggi i piani di ammortamento inseriti nei Piani di Ambito, agganciati ad operazioni di finanziamento, sono stati determinati, per una parte degli investimenti, con l obiettivo di far coincidere il tempo di ritorno degli investimenti con la durata della concessione, avvalendosi della tecnica degli ammortamenti accelerati (finanziari); solo così è stato possibile generare flussi di cassa tariffari compatibili con le rate di rimborso del finanziamento. Appare sicuramente apprezzabile che l AEEG, nella Deliberazione, pur non affrontando esplicitamente il tema del finanziamento degli interventi, si sia preoccupata di non stravolgere la programmazione del Piano d Ambito per il periodo transitorio 2012 e L introduzione della componente FNI (Finanziamento dei Nuovi Investimenti) ne è la testimonianza. Tale componente, che è a destinazione vincolata e non può partecipare alla formazione degli utili, si attiva infatti in caso di vincolo ai ricavi (VRG) inferiore al Vincolo dei Ricavi di Piano d Ambito (VRP) calcolato con i criteri del Metodo Tariffario Normalizzato. L obiettivo di questa componente è chiaro, annullare, per gli operatori del settore, il rischio della riduzione dei flussi di cassa legata al cambiamento dei criteri di calcolo delle componenti tariffarie e salvaguardare quindi almeno temporaneamente, l equilibrio finanziario dei Piani d Ambito, anche in presenza di ammortamenti accelerati (finanziari). Come si evince dalla Deliberazione, si tratta comunque di una misura del tutto parziale non certamente a sostegno della finanziabilità degli investimenti sull intero periodo di concessione, dato che tale misura potrà venir meno già a partire dal 2014, lasciando così incertezza sulla capacità di rimborso dei finanziamenti in essere e sulla possibilità di attivare nuovi finanziamenti. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 2/19

4 Tema 2. Lo sviluppo tariffario e la revisione del Piano Economico Finanziario per l intero periodo della concessione Ancorché la Delibera definisca il Metodo Tariffario Transitorio espressamente per gli anni 2012 e 2013, l AEEG dispone comunque nei confronti delle Autorità di Ambito l'obbligo dell aggiornamento o, se non ancora esistente, della prima redazione del Piano Economico Finanziario (all art. 5, comma 1 della Deliberazione). Tale disposizione comporta per le Autorità di Ambito non solo l aggiornamento dello sviluppo tariffario per l intero periodo della concessione con i criteri del MTT, ma anche del Piano Economico Finanziario, inteso nella definizione di cui all art. 149 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. (predisposizione dei prospetti del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario). Oltre ad apparire una disposizione di per sé contraddittoria con la finalità stessa del MTT che si limita a disciplinare i criteri per la determinazione del VRG e del teta (ϑ ) per i soli anni 2012 e 2013, tale obbligo in capo alle Autorità di Ambito sembra sottovalutare la portata e la complessità delle attività sottostanti la prima redazione o l aggiornamento del Piano Economico Finanziario. Tali attività prevedono una procedura, partecipata dal Gestore e dagli Enti Finanziatori che spesso si rivela dispendiosa in termini di tempo e che difficilmente potrà concludersi entro il 31 marzo 2013 assieme alle altre attività, di validazione dei dati, di calcolo dello sviluppo tariffario e di adeguamento delle clausole contrattuali. Inoltre, si deve considerare che l AEEG si è limitata ad enunciare il principio nel corpo della Deliberazione, senza definire all allegato A le modalità di predisposizione, né prevedere uno schema di riferimento da cui poter evincere il dettaglio delle voci da inserire in ciascun prospetto, né distinguere le componenti tariffarie che transitano a conto economico da quelle che hanno solo natura finanziaria. Vista anche la ristrettezza dei tempi e l intensità delle attività attribuite alle Autorità di Ambito da svolgere entro il 31 marzo 2013, l ANEA invita l'aeeg a riconsiderare l'opportunità di aggiornare o predisporre il Piano Economico Finanziario senza aver prima definito un modello standard e aver considerato i relativi impatti con tutti i soggetti interessanti, in primo luogo gli Enti Finanziari. Tema 3. L adeguamento delle clausole contrattuali La Deliberazione prevede di adeguare, ove incompatibili, le clausole contrattuali delle Convenzioni di affidamento pena la loro inefficacia (5.3 della DeliberazioneTtale attività appare di per sé complessa e al tempo stesso delicata perché può alterare la distribuzione dei rischi contrattuali già concordati tra le parti, in alcuni casi, anche a seguito di specifica attività di due diligence legale, propedeutica all erogazione del finanziamento. La variazione delle clausole contrattuali può inoltre comportare problemi di legittimità nei casi in cui le Convenzioni siano state oggetto del bando di gara per l affidamento del Servizio. Dato anche il riferimento ad un Metodo Tariffario che attualmente risulta transitorio (anni ) l ANEA propone la sospensione (e non la modifica ), fino alla definizione del Metodo Tariffario Definitivo, delle clausole contrattuali incompatibili, non solo per congelare gli effetti dell adeguamento che potrebbero minare la distribuzione dei rischi contrattuali ma anche per non dover nuovamente ripetere, a distanza di pochi mesi dalla sua conclusione, la stessa attività a seguito dell entrata in vigore del Metodo Tariffario Definitivo nel corso del Tema 4. Il perimetro delle attività con particolare riferimento alle acque meteoriche e di drenaggio urbano ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 3/19

5 L art 38, comma 1 Allegato A della Deliberazione prevede che, nell anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII. Su tale questione, si intende segnalare il rischio di introdurre, mediante disposizioni regolamentari concernenti la tariffa, e quindi in modo improprio e legittimamente incerto, una diversa definizione di servizio idrico integrato, contrastante con quanto previsto dalle norme di settore. Infatti, dalla lettura combinata degli artt. 74 e 141 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue domestiche, industriali e urbane. Per la lettera i) dell art. 74 sono acque reflue urbane il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Ne consegue che risultano fuori dal Servizio Idrico Integrato le infrastrutture esclusivamente dedicate, ovvero le cosiddette fognature bianche, le cui acque non si miscelano con i reflui domestici e industriali. Se è corretto escludere le fognature bianche, a maggior ragione devono escludersi le caditoie stradali, considerato che sono manufatti a servizio delle strade e del regolare transito dei veicoli. Inoltre, vi è da considerare che l art. 38 comma 1 sembra non lasciare discrezionalità sul riconoscimento dei costi di tali attività all interno del Servizio Idrico Integrato, indipendentemente dal fatto che il Gestore svolga o meno tali attività. Ad oggi, non è infatti scontato che sia lo stesso Gestore a svolgerle, anzi è spesso vero il contrario, ovvero che tali attività siano affidate dal Comune ad altri soggetti (quali ad esempio le aziende di igeine urbana). Tema 5. Le attività di vendita all ingrosso Dalla lettura degli atti dell AEEG sembra che le Società che svolgano attività di vendita di acqua all ingrosso e di trattamento delle acque reflue industriali, unitamente alla fatturazione agli utenti industriali debbano essere trattati al pari dei Gestori del SII ai fini del calcolo del ϑ e ciò a prescindere dal titolo autorizzatorio e dalla proprietà, pubblica o privata, degli impianti gestiti. Tale assimilazione appare come una semplificazione di un tema molto complesso. Spesso gli impianti gestiti da Società diverse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sono realizzati da privati (le aziende recapitanti) e gestiti in forma di consorzio a servizio delle aziende medesime. In altri casi, la proprietà degli impianti è pubblica (comunale), in virtù del fatto che la loro realizzazione è avvenuta grazie ad ingenti finanziamenti pubblici, mentre la gestione è affidata a consorzi o società private che rappresentano le aziende i cui scarichi recapitano agli impianti. Lo svolgimento di un attività residuale per conto del Gestore del Servizio Idrico Integrato avviene dunque solo nella logica di ottimizzazione delle risorse in ottemperanza dei principi di efficacia ed efficienza, dato che in questo modo si possono conseguire importanti economie di scala e di scopo in virtù degli elevati costi fissi sottostanti la realizzazione di un nuovo impianto. Per il Gestore e gli utenti del Servizio Idrico Integrato sarebbe infatti più costoso realizzare un altro impianto per di più vicino ad un impianto già esistente. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 4/19

6 Inoltre, è da non sottovalutare che spesso tali attività sono disciplinate da disposizioni contenute in leggi regionali che non possono che prevalere, ove incompatibili, sui criteri indicati nella Deliberazione. Per tutto quanto sopra considerato, l ANEA propone di non trattare le suddette Società alla stregua dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, bensì di sottoporle esclusivamente alla rendicontazione dei dati attinenti le attività svolte per conto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, utilizzando eventualmente come drivers di ripartizione i metri cubi trattati, il carico inquinante o un mix di entrambi. L ANEA propone altresì di trattare tali dati esclusivamente per il calcolo del VRG (non quindi anche per il ϑ ), conguagliando eventuali scostamenti legati alla variazione dei volumi. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 5/19

7 3. ELEMENTI CRITICI Quesito 1. (Art. 5.1 Delibera) Aggiornamento del PEF e revisioni tariffarie programmate L art. 5 comma 1 della delibera prevede che entro il 31 marzo gli Enti di Ambito aggiornino o redigano, sulla base del Metodo Tariffario Transitorio il Piano Economico Finanziario contenuto nei Piano di Ambito. Le questioni che si pongono su questo tema sono varie, le principali sono riassumibili in due punti: 1) Orizzonte temporale. Pare improprio che si preveda l aggiornamento di un documento che ha un orizzonte temporale pari a quelle del periodo concessorio con una metodologia che ha carattere transitorio e nella quale non vengono elencate le formule per le annualità post ) Prospetti da aggiornare. Il D.lgs. 152/2006 identifica nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel rendiconto finanziario nonché nello sviluppo tariffario i prospetti che costituiscono il Piano Economico Finanziario (PEF). Ci si chiede se l art. 5 comma 1 della delibera richieda l aggiornamento entro il 31 marzo di tutti i prospetti o del solo sviluppo tariffario intendendo con ciò la determinazione del VRG e del. Sempre in tema di aggiornamento del Piano di Ambito, si fa presente inoltre la difficoltà nel comprendere che cosa si debba intendere per aggiornamento di un "Piano old" e con quali modalità questo possa essere fatto. Questione simile, perché riguarda sempre l aggiornamento dei costi programmati di Piano (OP), e a alla quale non troviamo risposta, è se e come effettuare le revisioni triennali previste in Convenzione qualora queste cadano nell anno Per l aggiornamento si applicano i criteri della Convenzione di affidamento e del Metodo Normalizzato, oppure i nuovi criteri? Nel caso in cui si applicassero i criteri della delibera 585/2012/R/idr, i casi definiti all art. 4 dell allegato darebbero per l anno 2013 Op=COeff e Cp=Ctt. Quesito 2. (Art. 5.3 Delibera) Aggiornamento clausole contrattuali L art.5 comma 3 della delibera prevede che Entro il 31 marzo devono essere aggiornate le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento, pena la loro inefficacia. Non sono chiare le aspettative dell AEEG per vari motivi: 1) pare prematuro modificare le clausole contrattuali in base ad un Metodo, definito dall AEEG stessa, Transitorio; 2) anche qualora ci si avventurasse in una modifica della Convenzione, l individuazione delle norme/aspetti incompatibili non pare di facile realizzazione dato che permangono ancora molti dubbi interpretativi sulla delibera 585/2012/R/IDR. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 6/19

8 A monte degli aspetti sopra citati, si pone comunque la questione di carattere più generale se sia possibile modificare i contenuti di Convenzioni, redatte sulla base di Convenzioni Tipo contenute in Leggi Regionali e che, talvolta, sono state anche poste alla base di gare ad evidenza pubblica, senza esporsi a ricorsi da parte dei Gestori del SII. Quesito 3. (Art. 5.1 e 6.2 Delibera) Tempi per la realizzazione attività richieste agli Enti di Ambito Gli Enti di Ambito sono fortemente preoccupati per la mole di attività che la delibera 585/2012/R/IDR pone a loro carico fissando scadenze estremamente ravvicinate. Si tratta, infatti, di: attività nuove, con diversi aspetti innovativi, relativi, sia alla validazione dati, che predisposizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013; attività con elementi di incertezza, in quanto alcuni aspetti contenuti nelle deliberazioni 347/2012 e 585/2012 non sono di facile interpretazione, necessitando di chiarimenti e di possibili errata-corrige o di linee guida da parte dell AEEG; attività problematiche e complesse con molte variabili da definire, come ad esempio, l aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF) e la determinazione dei prezzi per i gestori grossisti. A ciò si aggiunge che gli uffici tecnici degli Enti di Ambito, per rispettare la scadenza del 31 marzo 2013 nei confronti dell AEEG, si troveranno a dover fissare delle scadenze interne, per la predisposizione dei provvedimenti ancora più ravvicinate, in considerazione del periodo di tempo che poi sarà necessario per l approvazione da parte degli organi decisionali (conferenze dei sindaci, assemblee elettive, etc.) degli Enti di Ambito. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario individuare un tempo congruo per consentire a tutti gli Enti d Ambito nelle varie forme costituiti di adempiere allo svolgimento delle attività richieste. Sarebbe pertanto opportuno che la scadenza del 31 marzo 2013 fosse rinviata di almeno due mesi. Si ritiene, inoltre, che, almeno in questo primo anno di applicazione della nuova regolazione del settore, il disposto previsto all art. 6.8 della Delibera, secondo cui non sono riconosciute in tariffa le spese di funzionamento degli Enti di Ambito, qualora questi inviino le proprie determinazioni oltre il 31 marzo 2013 e l Autorità eserciti il proprio potere sostitutivo, sia sospeso. Nel caso in cui l AEEG volesse mantenere ferma l ipotesi di voler incentivare l efficacia dell operato degli Enti di Ambito con il mancato riconoscimento in tariffa dei costi di funzionamento dell ente, la stessa dovrebbe indicare quale soggetto si dovrà fare carico della relativa spesa. Considerato, infine, che gli Enti d Ambito presentano a livello nazionale una certa variabilità nelle forme di costituzione (Conferenza, Consorzio, azienda speciale, ecc.) si ritiene opportuno ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 7/19

9 non introdurre un elencazione tassativa delle voci di costo per la copertura delle spese delle strutture. Quesito 4. Finanziabilità degli investimenti L AEEG ha redatto un primo documento di consultazione (DCO 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012), nel quale ha fotografato lo stato del Servizio Idrico Integrato, inquadrando con puntualità le problematiche del settore, soprattutto quella della finanziabilità del piano di ambito Nella delibera 585/2012 pare che questo tema passi in secondo piano, se non addirittura venga dimenticato. Nella delibera si cita solamente la soluzione temporanea del problema per i finanziamenti già contratti, individuata nel FNI (Delibera pag. 13) le problematiche dell allungamento della vita utile dei cespiti ai fini del calcolo dell ammortamento e dell eventuale incapienza dei costi di capitale calcolati con il nuovo metodo rispetto al costo totale di finanziamenti già stipulati possano essere risolte efficacemente nell ambito di un percorso di gradualità rispetto ai costi delle immobilizzazioni previsti nei piani d ambito già approvati In presenza di un metodo che i) abbatte la principale «risorsa» dei flussi di cassa destinati al rientro dei finanziamenti ovvero l ammortamento finanziario e che ii) riduce le aliquote di ammortamento allineandole alle vite utili, la delibera né affronta né individua una risposta alla questione fondamentale della modalità di finanziamento degli investimenti del Piano di Ambito. Quesito 5. (Art. 38, allegato A) Attività di gestione delle acque meteoriche, drenaggio urbano e caditoie Dalla lettura dell articolo 38 sembra di capire che dal 2013 i costi relativi alla gestione delle acque meteoriche e caditoie sono inseriti nella tariffa del SII, qualora il gestore svolga tali attività. Se quest ultime, in particolare le caditoie, sono svolte da altri soggetti gestori (es. gestori servizi igiene urbana, Comuni) non si pone l obbligo di trasferire in tariffa i costi sostenuti da questi gestori. Si chiede conferma di questa interpretazione. Sul tema delle acque meteoriche e di drenaggio urbano si deve porre, poi, l attenzione sul pericolo che tale tipo di impostazione possa generare la mancanza del sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio. Nello specifico ciò avviene qualora il gestore non esplichi il servizio per tutti i comuni facenti parte dello stesso ambito tariffario. Pertanto, si potrebbe generare un effetto analogo a quanto rilevato con la sentenza 335/2008 della corte costituzionale, poiché si applica in tariffa un corrispettivo pagato anche da chi non usufruisce di tale servizio, in quanto magari il Comune già provvede a tale attività non affidandosi al gestore del SII. Nel caso in cui i piani d ambito vigenti non prevedano tali costi, si chiede, infine, di chiarire se debbano comunque essere integrati. Quesito 6. Ambito di applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (grossisti) ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 8/19

10 (Art. 1 e 2 Deliberazione) Sul tema dei grossisti sono individuate diverse questioni di seguito elencate: Prima di arrivare al calcolo del VRG per i soggetti gestori è necessario definire preventivamente il ϑ dei grossisti e questo potrebbe allungare i tempi per la definizione del VRG per il gestore del servizio idrico integrato. Normative regionali o convenzioni già definite tra gestore e grossista possono avere già disciplinato il prezzo di scambio della transazione tra gestore e grossista. Può una delibera dell AEEG modificare i dispositivi contenuti in leggi regionali od in convenzioni già sottoscritte, prima dell entrata in vigore del provvedimento 585? Un ambito (ATO X) potrebbe non essere sempre in grado di calcolare il ϑ del grossista perché, ad esempio, il gestore k dell ATO Y che vende acqua all ingrosso al gestore j dell ATO X ha inviato la propria documentazione prevista ai sensi della deliberazione 347/2012 all ATO di appartenenza (ATO Y). Nel calcolo del moltiplicatore tariffario (ϑ j) che ogni grossista j dovrà applicare in ciascun anno a, in applicazione del MTT, qualora ci si trovi nel caso di due gestori del SII che sono anche grossisti a vicenda di un determinato servizio, per determinare il costo all ingrosso ognuno ha bisogno di conoscere il ϑ j dell altro. Tuttavia, ad ogni passaggio dell informazione sul ϑ j da un soggetto all altro, si determina una modifica del ϑ j creando un loop che è difficile sciogliere. Si chiede, pertanto, all Autorità di chiarire questo meccanismo di calcolo relativo agli acquisti all ingrosso. Un privato che dispone di pozzi privati, che utilizza ad es. a scopo irriguo e che vende l acqua anche al gestore del SII è tenuto alla compilazione del File Grossista? In altri termini l Autorità di Ambito deve determinare il ϑ anche per il privato? Nel caso di un gestore grossista che svolge anche altre attività, oltre all erogazione del servizio all ingrosso per il gestore del SII, come deve inviare i dati previsti dalla delibera 347/2012? In altre parole li deve inviare già separati dalle altre attività, oppure con la fotografia di tutta quanta la società? Nel primo caso non sono definite regole di unbundling e nel secondo caso la formula di cui all art dell Allegato A per il calcolo del ϑ non sarebbe facilmente applicabile, necessitandosi di opportune integrazioni (la formula deve essere quantomeno interpretata, essendo confrontati, al numeratore e al denominatore, grandezze diverse). Un gestore che tratta reflui industriali erogando direttamente il servizio agli industriali stessi e che tratta anche in minima parte reflui civili portati dal gestore del SII, deve compilare il FileATO.xls o il FileGrossista.xls? Con il primo caso, che sarebbe quello coerente con il dispositivo contenuto nella delibera 347/2012 e successive determinazioni, avremmo come conseguenza di definire un ϑ per utenti privati industriali, che hanno deciso di costruirsi in proprio un impianto consortile di depurazione per lo smaltimento dei propri reflui. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 9/19

11 Quesito 7. (Art. 35.2, Allegato A) Ambito di applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (Altre Attività) L incremento ϑ 2013 sulle altre attività idriche, se da un lato può essere applicato a quelle attività eseguite in regime di monopolio (es. prestazioni e servizi accessori, attività di gestione della morosità, ecc.), dall altro lato appare problematico applicarlo a quelle attività effettuate in regime quasi concorrenziale (es. trattamento di percolati da discarica, trattamento di rifiuti liquidi o bottini, esecuzione di lavori conto terzi). In quest ultimo caso il rischio è di regolare prezzi di mercato e di portare il gestore ad avere prezzi più alti del mercato (scrematura del mercato) o prezzi più bassi (penetrazione del mercato). Quesito 8. (Art. 9, Delibera) Tariffa per i non depurati L art. 9, c. 1 stabilisce che ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti. Dalla lettura di tale comma sembra di capire di porre pari a 0 la tariffa per gli utenti non serviti da impianti di trattamento delle acque reflue. Tale comma contrasta in parte con quanto previsto dalla legge 13/2009. L art. 8 sexies della legge 13/2009 stabilisce il principio in base al quale gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è, pertanto, dovuta al gestore dall'utenza non depurata per la quale è previsto un programma di connessione al sistema di depurazione. In applicazione di quanto previsto molte Autorità di Ambito hanno stabilito una tariffa di depurazione a carico degli utenti non serviti, per i quali è previsto il collegamento al servizio di depurazione. Quesito 9. (Art.5, Allegato A) Criteri per l aggiornamento dei dati di pianificazione L art. 5 in oggetto indica due differenti criteri a cui attenersi per aggiornare, in un caso, le poste rettificative e i costi esogeni e, nell altro, le altre attività idriche. Con riferimento alla prima casistica, criteri per l aggiornamento dei dati di pianificazione, si fa presente che la modalità indicata può presentare in taluni casi problemi applicativi; le principali difficoltà sono legate a: 1. componenti tariffarie dei piani di ambito redatte attraverso calcoli computo metrici, in questo caso non esistono dati contabili a cui far riferimento; ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 10/19

12 2. mancanza di dettagli sui dati contabili per alcune voci. Stante queste, e altre difficoltà non sopra menzionate, si chiede di prevedere che nei casi in cui non siano disponibili i dati contabili alla base della redazione del Piano di Ambito per l aggiornamento delle poste rettificative e dei costi esogeni, si possa procedere ad una loro stima, applicando lo stesso criterio indicato all art.5 per le altre attività. Quesito 10. (Art. 46.3, Allegato A) Conguagli tariffari Entro il 30 giugno di ciascun anno, il gestore del SII rende disponibile all Autorità ed all Ente d ambito responsabile i dati necessari al calcolo del conguaglio maturato, relativi all anno precedente. La data del 30 giugno per l invio dei dati necessari al calcolo dei conguagli maturati nell anno precedente appare troppo serrata. A quella data, infatti, non sono ancora disponibili tutti i dati di fatturato dell esercizio n-1, essendo il processo di fatturazione in corso di chiusura. Quesito 11. (Art. 35.1, Allegato) Aggiornamento della struttura tariffaria In ciascun anno a = {2012; 2013} il Gestore del SII applica la medesima struttura tariffaria in vigore al 31 luglio 2012, moltiplicando le relative quote fisse e variabili per il coefficiente tariffario (ϑ a ), pari a ( ) Chi ha cambiato la struttura tariffaria dopo il 31 luglio 2012, deve quindi tornare ad applicare la vecchia struttura tariffaria? Potrebbe essere più ragionevole togliere il riferimento al 31 luglio 2012 e prendere la struttura tariffaria 2012 più aggiornata prima dell entrata in vigore della Deliberazione AEEG 585/2012. In alcuni casi prendere il valore delle tariffe meno aggiornate (prima del 1 agosto 2012) senza tener conto del reale gettito tariffario dell intero anno 2012, porta a calcolare un teta più elevato di quello effettivo, con il rischio di far scattare le disposizioni di cui all art. 7.1 (attivazione dell istruttoria). Quesito 12. (Art. 5.1, Delibera) Criteri di sviluppo tariffario L art. 5, c. 1 prevede che entro il 31 marzo 2013, gli Enti d Ambito, come definiti nell Allegato A al presente provvedimento, aggiornano o redigono, se non ancora esistente, il piano economico finanziario di ciascun piano d ambito sulla base delle metodologia di cui al precedente comma 4.2. Fatte salve le considerazioni svolte in premessa e al quesito 1 del presente documento, si ritiene che l'aeeg debba fornire specifiche indicazioni sulle modalità di aggiornamento del PEF, o meglio, dello sviluppo tariffario. Se ritenuto d'interesse, l ANEA può formulare proposte ed ipotesi su come procedere all'aggiornamento dello sviluppo tariffario fino alla scadenza dell affidamento. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 11/19

13 Quesito 13. (Art. 1.1, Allegato A) Lavori c/terzi Nell art. 1, comma 1.1 i lavori c/terzi sono nelle altre attività idriche. Si chiede conferma che queste attività non sono più nel servizio idrico integrato, come invece riportato nell allegato alla delibera 347/2012 sul sistema informativo. Quesito 14. Allacciamenti (Art. 12, commi 1 e 2 Allegato A) Non è chiaro il testo su come devono essere trattati i contributi a fondo perduto relativamente agli allacciamenti, anche alla luce della Faq sul sistema informativo (pag. 16). (Art Allegato A) L incremento ϑ 2013 non è applicato agli allacciamenti. Il prezziario sugli allacciamenti è dunque regolato dalle Autorità di Ambito, che spesso nella Convenzione di affidamento o suoi allegati ne disciplinano il prezzo e il suo incremento negli anni. Nel sistema tariffario a regime l AEEG regolerà tali prezzi? Quesito 15. (Art. 41, Art. 42, Allegato A) Differenziale fra canone di concessione e valorizzazione cespiti dei proprietari Da una lettura attenta del provvedimento sembra di capire, diversamente da quanto indicato dall AEEG nei seminari di settembre 2012, che la componente tariffaria a titolo di eccedenza del costo per l uso delle infrastrutture degli Enti Locali resti nella disponibilità del gestore, come terza componente del FoNI di cui all art dell allegato. All art. 7, punto 7.3 della delibera si stabilisce inoltre che il gestore del servizio idrico integrato può proporre istanza motivata per modificare la destinazione d uso della quota ΔCUIT FoNI di cui all art. 41 dell Allegato A alla presente deliberazione. L istanza deve essere trasmessa all Ente d Ambito competente e all Autorità, che decide su di essa, previo parere dell Ente d Ambito medesimo. Quest ultimo comma dà inoltre la possibilità al soggetto gestore di chiedere all Ente di Ambito la modifica della destinazione di uso del ΔCUIT FoNI. Non è chiaro quali sono le modifiche della destinazione d uso da prendere in considerazione. Quesito 16. FONI (Art. 42, Allegato A) Fondo Nuovi Investimenti (FoNI): la composizione di tale fondo è costituita anche da una componente ΔCUIT EELL, ovvero il costo delle immobilizzazioni di proprietà degli enti locali in uso al gestore calcolato per la parte eccedente il valore complessivo del rimborso dei mutui MT p ed il valore complessivo degli altri corrispettivi AC p. Tale componente si potrebbe generare solamente se gli enti locali hanno provveduto alla stratificazione dei dati nel fileproprietario ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 12/19

14 di cui alla richiesta dati disposta con deliberazione 347/2012/R/IDR. Poiché molti enti locali non hanno provveduto alla compilazione di tale file, confermando solo il dato del rimborso dei mutui, si chiede di chiarire se c è l obbligo da parte dell Ente d ambito, nel processo descritto dall art. 6.1, di verifica della validità delle informazioni ricevute, di effettuare un ulteriore richiesta all ente locale di integrazione e compilazione dei dati, qualora nulla sia pervenuto con la richiesta 347/2012/R/IDR. Un ulteriore aspetto riguarda il fatto che non è chiaro se sia il Gestore o l Ente di Ambito a decidere se destinare il FoNI alla realizzazione di nuovi investimenti od al finanziamento di agevolazioni tariffarie. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 13/19

15 Appendice A - Imprecisioni riscontrate nel testo Imprecisione 1. (Art. 1, Allegato A) Costi operativi programmati Nella definizione dei costi operativi programmati (Op) essi sono definiti senza includere i costi per le spese di funzionamento, allo stesso tempo si esplicita che i costi di Piano devono essere al netto delle altre componenti di costo di cui all art.34, che comprendono le spese di funzionamento dell Ente di Ambito. Inoltre si pone il problema di sottrarre dai costi operativi efficientati del Piano di Ambito i conguagli, le penalizzazioni e i rimborsi della 335 non sempre compresi nei suddetti costi di Piano d Ambito, ma spesso considerate come componenti tariffarie. Imprecisione 2. (Art. 4, Allegato A) Definizione dei cluster della tabella per il percorso di gradualità Nella Tabella, nella descrizione delle righe e delle colonne mancano la specifica dei segni di disequazione (>=). Imprecisione 3. (Art. 6, Allegato A) Componente FNI del VRG Nella descrizione delle componenti che formano il VRG si riporta erroneamente la componente FNI anziché la componente FNI FoNI. Come spiegato all art. 40.1, l Ente d Ambito può infatti determinare anche una quota inferiore di FNI da destinare a VRG, il FNI FoNI appunto. Imprecisione 4. Immobilizzazioni Nette (Art. 9 comma 9.2, Allegato A) Nella formula esplicata a pag. 16 in cui è definito l IMN per l anno 2013 manca l inflazione sull AMM Imprecisione 5. (Art. 11, Allegato A) Fondi di accantonamento Dal sistema informativo previsto dalla delibera 347/2012 dell AEEG non sono rintracciabili i fondi accantonamento in eccesso rispetto all applicazione di norme tributarie. Da una lettura attenta dell art sembra tuttavia di cogliere, che, per rettificare i fondi, sia sufficiente utilizzare gli accantonamenti in eccesso rispetto alle norme tributarie, desumibili nel foglio ModCo. Si chiede conferma di questa interpretazione. Sul tema si osserva, inoltre, che non si trova indicazione sulla modalità di aggiornamento dei fondi accantonamento, per cui si chiede conferma del loro mantenimento, per l anno 2013, allo stesso importo ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 14/19

16 Infine non è chiaro se debba essere applicato il deflatore ai Fondi accantonamento per renderli omogenei agli investimenti. Imprecisione 6. Capitale circolante netto (CCN) (Art. 11, c.2, Allegato A) Tutte le componenti sono calibrate sulle attività di cui alla lettere a e b mentre il CCN è calibrato solo sulle attività alla lettera a. Si noti che il CCN fa riferimento alla lettera a che non è mai definita nel documento. La lettera a è invece definita nell allegato A alla deliberazione 347/2012 relativa al sistema informativo ed individua le attività del SII. Imprecisione 7. Infrastrutture di altri (Art. 27, comma 4, Allegato A) Si chiedono chiarimenti su quale sia la fattispecie a cui si fa riferimento con la definizione CUIT altri. Imprecisione 8. IRAP (Art. 32 e Art. 5, Allegato A) Ai costi operativi del Piano di Ambito dobbiamo aggiungere anche l IRAP, per rendere omogenei i Coeff e gli Op? Imprecisione 9. Costi esogeni (Art. 32 e Art. 34, Allegato A) Dai costi operativi sono sottratte le altre componenti di costo, esplicitate nell art. 34: spese funzionamento Ente di Ambito, saldo conguagli e penalizzazioni approvati entro aprile 2012, canoni di derivazione, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni di restituzione acque, oneri per la gestione delle aree di salvaguardia, oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU, contributi in c/esercizio, contributi all AEEG e la quota annuale, anche accantonata, per il rimborso ex d.m Le sottrazioni proposte non sono corrette in quanto in molti bilanci non tutte le componenti sono nei costi della produzione (es. conguagli e penalità, rimborsi ex d.m ). Anziché altre componenti di costo potevano essere definite altre componenti tariffarie. Imprecisione 10. (Art. 35 Allegato A) Moltiplicatore tariffario Sul moltiplicatore sono presenti più questioni: Nella formula del moltiplicatore non si prevede un aggiornamento dei Cb per l anno L adeguamento sembrerebbe opportuno dato che i Cb si sottraggono dal VRG che contiene i Cb inflazionati; Non si capisce se la somma delle tariffe per volumi debba tener conto anche della vendita all ingrosso e dei lavori conto terzi. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 15/19

17 La componente Rimb335 sembra essere duplicata perché inserita, sia nel VRG che nel ϑ aggiuntivo per i depurati; inoltre, anche per il ϑ aggiuntivo per i depurati dovrebbe essere chiarito se la tariff2012*vscal2011 debba tener conto anche della vendita all ingrosso. Imprecisione 11. ϑ sul 2012 (Art e Art. 35.2, Allegato A) Dalla lettura dei due commi sembra di capire che il teta è applicato, sia per il 2012, che per il 2013 all articolazione tariffaria ed ai corrispettivi relativi alle altre attività idriche. Da un punto di visto operativo l ANEA ha interpretato i due commi nel seguente modo: l incremento ϑ a non si applica all anno 2012, essendo un anno già concluso. Il ϑ 2012 serve a fare la valutazione di cui all art. 7, comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/idr che stabilisce: Nei casi in cui l applicazione del metodo tariffario transitorio, come definito nell allegato A alla presente deliberazione, determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d Ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell allegato A. ( ). ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 16/19

18 Appendice B Quesiti legati alle specificità dei vari Enti di Ambito 1. Tempi per l aggiornamento della tariffa e del PEF (Art. 5.1 e 6.2 Delibera) Ambiti della Regione Lombardia Si osserva che il termine del 31/03/2013 di presentazione della tariffa, della modifica di PEF del Piano d Ambito e di adeguamento dei contratti di servizio (peraltro regolati da una convenzione tipo regionale), appare incongruo in relazione alle modalità di approvazione di tariffa e modifica di PEF previste per tutti gli ATO della Regione Lombardia strutturati in forma di azienda speciale. Tale forma societaria comporta che la validazione dati e definizione della tariffa per diventare provvedimento deve essere adottato in consiglio di amministrazione dell ente, deve avere un parere obbligatorio e vincolante della conferenza dei comuni, un parere della commissione provinciale competente, e l approvazione del consiglio provinciale. Si consideri, inoltre che la Legge Regionale Lombardia L.R 26/2003 e successive modifiche, richiede prima dell approvazione della varianti del piano d Ambito la trasmissione dello stesso per parere preventivo con tempo sessanta giorni per esprimere osservazioni in merito. 2. Ambito soggettivo di applicazione (Art. 2.1 Delibera) ATO Como L art. 2 comma 1 della delibera dispone l applicazione del provvedimento alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, risultano conformi alla legge 36/94 e al d.lgs 152/06 e quelle che pur non conformi applicavano una specifica tipologia di metodo tariffario riportata nei successivi punti a), b), e c). Il comma 2 precisa che il provvedimento si applica altresì ai soggetti che a qualunque titolo svolgono esclusivamente uno o più servizi tra quelli di cui all art. 1, comma 1.1. e che applicano un metodo tariffario difforme dal metodo tariffario CIPE. Alla luce di quanto sopra si chiede di precisare se sono soggetti al provvedimento i piani d ambito che ancora non sono stati oggetto di affidamento, e nel cui ambito territoriale i gestori applicano ancora le tariffe CIPE. 3. Definizione delle tariffe transitorie (Art. 4.2, Delibera) ATO Como Fatte salve le considerazioni svolte relative ai tempi di realizzazione delle attività richieste (si veda quesito 3), si ritiene che l'aeeg debba chiarire se tale tempistica debba essere ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 17/19

19 rispettata da tutti quegli Enti d Ambito, che hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato escludendo, pertanto, dall adeguamento quei piani d ambito che pur vigenti non sono di fatto operativi perché ancora non si è provveduto all affidamento del servizio idrico integrato. Infatti in tali realtà vigono ancora le tariffe ex CIPE. Inoltre laddove si è in presenza di un piano d ambito, ma non dell affidamento del servizio si chiede se si debbano utilizzare i dati forniti dai gestori esistenti sulla base dei file predisposti dall AEEG con deliberazione 347/2012. Si chiede se sia possibile, in presenza di un elevato numero di gestioni in economia (superiore a 100), poter sopperire ai dati mancanti attraverso elaborazioni dei dati con riferimento a quanto già riportato nel piano d ambito vigente. Infine chi non ha ancora provveduto ad articolare la TRM a quale struttura tariffaria deve fare riferimento? Potrebbe essere ragionevole consentire in questo caso una articolazione tariffaria elaborata ex novo. 4. Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore (Art. 6.2, Allegato A) ATO Mantova Si chiede se la procedura ex art. 6, paragrafo 6.2 dell allegato A del MTT Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, sia applicabile anche ai casi in cui, pur in presenza di un piano d Ambito approvato, sia oggettivamente impossibile applicare la tabella di gradualità di cui all art. 4 dell Allegato, nonché aggiornare i dati di pianificazione con le modalità previste dell art. 5 Aggiornamento dei dati di pianificazione. 5. Spese funzionamento Autorità Idrica Toscana (AIT) (Art. 6.7, Delibera) Nell AIT ci sono due conferenze territoriali (Conferenza 1 e Conferenza 4), che non hanno inserito in tariffa le spese di funzionamento dell Ambito e che, quindi, risultano completamente a carico degli enti locali. Dato che la legge regionale 69/2011 ha previsto una riorganizzazione delle Autorità di Ambito a partire dal 2012 e che, quindi, non è stato possibile approvare la modifica dei Piani di Ambito, si chiede di poter riconoscere in tariffa i costi di funzionamento delle Conferenze Territoriali n. 1 e n. 4, già con il provvedimento dell AIT che dovrà essere approvato entro il 31 marzo Soggetto competente alla predisposizione della tariffa nel caso di gestori di cui all articolo2.2 (Artt. 2.2 e 5, Delibera) Autorità Idrica Toscana Secondo quanto stabilito all articolo 2.2 della Delibera, il provvedimento si applica ai gestori che, a qualunque titolo, svolgono uno più servizi idrici applicando un metodo tariffario difforme dal metodo tariffario CIPE; la lettura combinata di questo articolo con l articolo 6 ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 18/19

20 ed in generale con il provvedimento, individua esclusivamente negli Enti d Ambito i soggetti preposti alla definizione della tariffa in conformità al MTT. Nel caso però in cui i gestori operino in virtù di Convenzioni sottoscritte con soggetti diversi dagli Enti d Ambito (es. in virtù di gestioni salvaguardate con contratti stipulati con una o più Amministrazioni comunali), si chiede se devono essere gli stessi soggetti e non gli Enti d Ambito, a dover applicare il provvedimento. ANEA, Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito 19/19

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