VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC VIGENTE

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1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL ART. 17 L.R. 56/77 E S.M.I. ASSE CORSO ROMANIA ALLEGATO 6 VERIFICA DI COMPATIBILITA ACUSTICA FASE DI VALUTAZIONE Proponenti S.P.A MICHELIN ITALIANA, Corso Romania 546, TORINO ROMANIA UNO S.R.L, Via Pio VII n 97, TORINO AGGIORNAMENTO AGOSTO

2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLEGATO 6 VERIFICA DI COMPATIBILITA ACUSTICA VARIANTE PARZIALE N. 322 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL ART. 17 L.R. 56/77 ASSE CORSO ROMANIA COMPENDI MICHELIN S.P.A. - ROMANIA UNO S.R.L. Gruppo di lavoro Coordinamento scientifico: Prof. Arch. Giulio Mondini Arch. Elisa Lucia Zanetta Ing. Cristina Marocco Tecnico competente in acustica ambientale D.D. Piemonte n. 6 del 15 gennaio 2009 Ing. Enrico Natalini Microbel s.a.s Corso Primo Levi 23/B RIVOLI (TO) Tecnico competente in acustica ambientale d.g.r. n del 25/11/1996 2

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4 1. PREMESSA Quadro normativo di riferimento Competenze dei comuni Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti La normativa a livello regionale per il Piemonte Le linee guida regionali per la classificazione del territorio Note sul DPR 30/3/2004 n.142 e sulle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino e di Settimo Torinese PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Ambito 3.1 Michelin: proposta di revisione del piano di classificazione acustica Ambito 3.2 Cebrosa: proposta di revisione del piano di classificazione acustica Conclusioni

5 1. Premessa Il presente studio vuole analizzare lo stato acustico dei luoghi di un area posta al confine tra il Comune di Torino e quello di Settimo Torinese, al fine di valutare la compatibilità di un intervento che prevede la localizzazione di strutture commerciali extralimentari e di pubblico esercizio, relativamente alla procedura di Variante ex art. 17 della LR 56/77 e smi n. 322 al PRGC riguardante gli ambiti di trasformazione 3.1 e 3.2 localizzati nel Quadrante Nord Est della Città di Torino. L intervento si pone accanto a una frazione residenziale del Comune di Settimo Torinese denominato Villaggio Olimpia. Il presente studio è stato effettuato allo scopo di giustificare la richiesta di modifica della proposta di zonizzazione del Comune di Torino la quale prevede per le aree in oggetto la CLASSE VI (aree esclusivamente industriali, come definita dall allegato del DPCM 14/11/1997 Tabella A Classificazione del Territorio Comunale ), mentre le aree limitrofe ai territori interessati, site nel comune di Settimo T.se sono poste in CLASSE I (aree particolarmente protette) e CLASSE II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale). Attualmente l accostamento tra i due comuni costituisce un elemento critico. Nasce alla luce di quanto sopra esposto la necessità di passaggio da una destinazione monofunzionale a carattere industriale, ad una polifunzionale a carattere commerciale e di pubblico esercizio. 5

6 1.1. Quadro normativo di riferimento La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi aggiornamenti successivi sono regolamentati da una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la tutela dall inquinamento acustico. La normativa nazionale è composta dalle seguenti leggi e decreti che vengono di seguito indicati, vengono inoltre analizzati quelli contenenti articoli di interesse in merito alla zonizzazione acustica e alle competenze degli enti locali. DPCM 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno. Il decreto è in parte superato da legislazione più recente. Legge 26/10/95 n 447 Legge Quadro sull inquinamento acustico. La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore. La legge è in parte superata da legislazione più recente DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n Decreto Ministeriale 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. DPCM 18/09/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. Decreto Ministeriale 31/10/97 Metodologia di misura del rumore aeroportuale. DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore DPCM 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 11/12/97 Regolamento recante norme per la riduzione dell inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili Decreto Ministeriale 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico 6

7 D.P.R. 18/11/98 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario D.P:R 30/3/2004 n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447. Considerando che la tollerabilità al rumore dipende dalla natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) risulta comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti di riferimento. Tale suddivisione del territorio in classi di destinazione d uso fa riferimento alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna di esse vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi vengono riportate nei paragrafi seguenti Competenze dei comuni Il contenimento dell inquinamento acustico viene affidato per legge agli enti locali dando loro specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni sono: la zonizzazione acustica del territorio il risanamento delle aree interessate dal rumore Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all Art.2 comma 1: Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I. Successivamente, l art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n 447 cita: Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti: La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall Art. 4 comma 1 lettera a) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) L adozione dei Piani di Risanamento di cui all Art. 7. 7

8 Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5. Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, l art. 7 al comma 3 precisa quanto segue: In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall uscita della legge i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi. Ogni regione ha quindi il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale. Inoltre l art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni: Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto. Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all art.14 comma 2 della legge n 447 compete: Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; 8

9 c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge. L art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere: Nell ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 e successive modificazioni; c) discoteche d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 viene precisato quanto segue: 3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole ed asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 9

10 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n 447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno. Lo stesso DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore definisce all art. 1 il proprio campo di applicazione: Il presente decreto in attuazione dell Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell Art.4 comma 1 lettera a) e dell Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n 447. Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d uso del territorio. Essa è dunque l elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell inquinamento da rumore. 10

11 CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO E LIMITI DI IMMISSIONE-EMISSIONE SONORA CLASSE I Diurno db(a) Notturno db(a) CLASSE II Diurno db(a) Notturno db(a) Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc... Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. CLASSE III Diurno db(a) Notturno db(a) Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici CLASSE IV Diurno db(a) Notturno db(a) CLASSE V Diurno db(a) Notturno db(a) Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 11

12 CLASSE VI Diurno db(a) Notturno db(a) Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi La normativa a livello regionale per il Piemonte Nell ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull inquinamento acustico n 447/1995, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n 52 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico. Tale legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione. In particolare essa regolamenta, all art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono: Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per: a) il controllo, il contenimento e l abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare b) il controllo, il contenimento e l abbattimento dell inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell art.9 Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose. 12

13 Scopo del presente studio è quindi l adempimento del punto 1) dell elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC). All art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da: a) Ricomprendere l intero territorio comunale b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d uso al fine di evitare un eccessiva frammentazione c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all aperto d) considerare la vocazione intrinseca e l evoluzione storica dello sviluppo del territorio e) attenersi alle linee guida regionali di cui all art.3, comma 3 lettera a) f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95. All art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all aperto, etc Le linee guida regionali per la classificazione del territorio A seguito dell approvazione della citata legge regionale n 52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri. Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative: Fase 1 Fase 2 Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C. Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate. 13

14 Fase 3 Fase 4 Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio. Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all iter di approvazione. Al termine della fase 4 si ha l elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all iter di approvazione Note sul DPR 30/3/2004 n.142 e sulle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali Il DPR 30/3/2004 n.142 definisce le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ed i limiti massimi di immissione sonora per il rumore da traffico nell'ambito delle fasce stesse. Il piano di zonizzazione del comune è già dotato per le sue infrastrutture stradali di fasce di pertinenza che verranno mantenute nel presente studio Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino e di Settimo Torinese Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Torino è stato approvato, ai sensi dell art.6, 1 comma, della legge quadro sull inquinamento acustico N. 447/1995 e dell art.5, 2 comma lett. a, della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, N. 52, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre La classificazione acustica è costituita dalla suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee, secondo 6 classi acustiche. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole e ospedali) a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive). Le classi di destinazione d uso del territorio sono sei a partire dalle aree più protette sino alle aree industriali (Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)) CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate 14

15 al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali CLASSE III- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi I valori ammessi sono suddivisi in periodo diurno che va dalle alle e un periodo notturno tra le e le 06.00, per i due periodi vengono dati i valori massimi dei seguenti valori: valori limite emissione (2, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) definito come: valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; valori limiti assoluti di immissione (all'art. 2, comma 3, lettera a) definito come: valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori valori di qualità (all'art. 2, comma 1, lettera h) definito come: valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.), medi del periodo: 15

16 Tabella 1: valori limite emissione - Leq in db (A) (art.2 DPCM 14/11/1997) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno ( ) notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in db (A) (art.3 DPCM 14/11/1997) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno ( ) notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali Tabella 3: valori di qualità - Leq in db (A) (art.7 DPCM 14/11/1997) classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno ( ) notturno ( ) I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto

17 IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali Per i valori limite assoluti di immissione il DPCM 14/11/1997 precisa nell art.3 comma 2. DPCM: Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. I limiti di emissione e le fasce di pertinenza stradali sono definiti nel art 3 comma 1 del DPR n n 142 Tipo di strada (secondo il Codice della Strada) Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) Scuole, ospedali, case di cura e di Altri ricettori riposo Diurno Notturno Diurno Notturno A autostrada B extraurbana principale C extraurbana secondaria D urbana di scorrimento E urbana di quartiere 30 Conforme alla zonizzazione acustica del F locale 30 Comune Dal piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Torino, l area in oggetto risulta appartenere alla CLASSE VI aree esclusivamente industriali. Le aree limitrofe appartenenti al Comune di Torino a nord, a ovest e a sud risultano altresì inserite nella CLASSE VI. Le aree limitrofe appartenenti al Comune di Settimo Torinese, poste a nord-est dei territori in oggetto risultano invece poste in CLASSE I aree particolarmente protette per la presenza di una scuola elementare e materna e CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Le aree in oggetto non rientrano nella fascia di pertinenza ferroviaria che dista più di 250 mt, ma sono interamente inseriti nelle aree di pertinenza di Strada vicinale di Cebrosa (UMCP 1-2), della Strada Statale 11 (UMCP 2), di corso Romania (UMCP 1). 17

18 I limiti di emissione e le fasce di pertinenza ferroviari sono definiti nel art.5, comma 1 e comma 2 DPR n 459 Infrastruttura ferroviaria Infrastruttura nuova con velocita > 200 km/h Infrastruttura nuova o esistente con velocita < 200 km/h Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) da 0 a 250 m Fascia A da 0 a 100 m Fascia B da 100 a 250 m ospedali, case di cura e di riposo Altri ricettori Diurno Notturno Diurno Notturno ** 35** ** 35** indicati con 2 apici ** sono i valori di rumore rilevati a centro stanza a finestre chiuse a 1,5 m dal pavimento da conseguire sul ricettore qualora in cui i valori limite a 1 m dalla facciata non siano rispettati All interno dell area vasta si individuano diversi contesti così sintetizzati: contesto commerciale: l area all incrocio tra Corso Giulio Cesare, Corso Romania e Strada delle Cascinette, corrispondente all ambito di PRGC vigente 2.8 Corso Romania. Attualmente l area è già sede di attività commerciali e dei relativi parcheggi; contesto produttivo: l area oggetto di variante è prevalentemente caratterizzata da vocazione industriale, nel quale il fenomeno dell abbandono degli immobili nel tempo ha generato problemi di uso improprio e di degrado. contesto urbanizzato: la porzione di territorio oltre corso Giulio Cesare. L area è caratterizzata da una bassissima naturalità per la presenza di un tessuto urbano consolidato costituito prevalentemente da residenza. contesto agricolo: porzione a nord di Corso Romania con caratteri di naturalità residua. Aree agricole con classe di capacità d uso del suolo I e II 18

19 Figura 1: Comune di Torino: Estratto del Piano di Classificazione vigente 19

20 Figura 2: Comune di Settimo Torinese Piano di Classificazione Acustica vigente 20

21 2. Proposta di revisione del piano di classificazione acustica Vengono di seguito esaminate le modifiche proposte dalla Variante al P.R.G. con specifico riferimento al piano di classificazione acustica vigente. Dal punto di vista acustico la trasformazione è rilevante, l area attualmente a destinazione esclusivamente industriale assume, in seno ad una riqualificazione più complessiva di tutto il comparto, caratteristiche differenti con presenza di edifici a destinazione d uso commerciale, di somministrazione e servizi. Dal punto di vista acustico, la perdita delle caratteristiche esclusivamente produttive fa decadere la necessità di assegnare all area una classificazione elevata. Le nuove destinazioni d uso delle aree oggetto di variante sono definibili quali aree ad intensa attività umana sia per la tipologia sia per l attrattività in termini di persone e mezzi. Inoltre l area costeggia corso Romania e strada Cebrosa che rappresentano due infrastrutture stradali di rilievo e che confermano la connotazione acustica individuata. Occorre prestare la massima attenzione ai confini del lotto verso nord sud ed est che mantengono le attuali caratteristiche produttive. La zonizzazione acustica deve quindi recepire tali modifiche al fine di rendersi adeguata alle previsioni dello studio. L area è attualmente posta in classe VI e si propone quanto segue per tenere in considerazione le previsioni della variante : Il processo proposto per la revisione del piano di classificazione acustica secondo i dettami ella DGR e s.m.i. dell area Romania Uno individua i seguenti passaggi per i due ambiti di variante. 21

22 2.1. Ambito 3.1 Michelin: proposta di revisione del piano di classificazione acustica Per quel che concerna l area Michelin, la variante in oggetto riguarda un area localizzata a nord del comune di Torino, compresa tra Corso Romania e Strada Vicinale delle Cascinette, sede dell azienda Michelin S.p.A. Italia. Attualmente l intera zona ha caratteristiche di area esclusivamente industriale, alla quale è appunto assegnata la classe VI. Si riporta di seguito una vista area con la collocazione dell area in esame. Figura 3: Collocazione area oggetto di variante La variante prevede la riorganizzazione dell area destinata alla logistica, l inserimento di due grandi fabbricati a destinazione di commercio e intrattenimento, la realizzazione di una nuova sede uffici Michelin e di un albergo (questi ultimi due entrambi su Corso Romania) e la conservazione di un fabbricato produttivo al centro del lotto (attualmente esistente). Di seguito si riporta una planimetria indicante le principali destinazioni d uso del lotto a seguito della variante: 22

23 Sede Michelin (uffici) Area produttiva esistente Albergo Commercio e intrattenimento Nuova Logistica (non compresa nell area di variante) Figura 4: Individuazione dell area oggetto di variante e proposta localizzazione nuove funzioni La variante, punto base di partenza per la verifica di compatibilità acustica, prevede essenzialmente che l area in esame sia suddivisa con la seguente poligonatura in funzione delle destinazioni d uso proposte. 23

24 Figura 5: Individuazione delle destinazioni d uso e codifica aree A seguire si procede all analisi acustica delle modifiche apportate dalla variante. Il piano di classificazione acustica attualmente prevede per l area in esame la seguente situazione a seguito dall approvazioni di alcune varianti e delle rispettive verifiche di compatibilità acustica FASE I La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. in variante e della zonizzazione vigente, descritta nei paragrafi precedenti. FASE II 24

25 Assegnazione classi acustiche in relazione alle nuove destinazioni d uso come descritto in precedenza, individuate con lettera della figura 2.3 Area A: destinazione d uso produttiva ed assenza di insediamenti abitativi - Classe VI (ref. 3.7 DGR ) Area B destinazione d uso produttiva ed assenza di insediamenti abitativi Classe VI (ref. 3.7 DGR ) Area C destinazione d uso commerciale Classe IV (ref. 3.5 DGR ) Area D destinazione d uso commerciale Classe IV (ref. 3.5 DGR ) Area E destinazione d uso terziario con previsione di centro direzionale Classe IV (ref. 3.5 DGR ) Area F Destinazione d uso ricettiva con previsione di albergo assimilabile a residenza in area di tipo misto Classe III (ref. 3.5 DGR ) Figura 6: Fase II 25

26 FASE III La fase di omogeneizzazione, come indicato al punto 2.5 delle linee guida coinvolge le aree oggetto con superficie inferiore a m 2 all interno di unità territoriale di riferimento, che è considerato in ambito urbano essere l isolato. Nel caso specifico la definizione dell isolato non è di facile identificazione, ma dato l ambito di trasformazione possiamo considerare l intero lotto quale area territoriale di riferimento all interno della quale operare il processo di omogeneizzazione. Le aree produttive (A e B) e le aree commerciali (C e D) presentano tutte superfici territoriali molto superiori a m 2. Le aree terziaria (E) e ricettiva (F) hanno invece superfici territoriali pari a circa m 2 e 8.800m 2 rispettivamente e quindi assoggettabili al processo di omogeneizzazione. Data la distribuzione territoriale delle aree e la forma geometrica delle stesse, al fine di mantenere una compattezza territoriale ed evitare compenetrazione tra aree che permetterebbero una difficile gestione del fenomeno fisico della propagazione acustica, si procede alla fase di omogeneizzazione prendendo in considerazione il blocco centrale delle aree del lotto interessato ossia l area produttiva B, l area terziaria E e l area ricettiva F. Considerato che le aree presentano una differenza di classe superiore a 1 applicando il disposto del punto delle linee guida la classe risultante al processo di omogeneizzazione dovrà essere una miscela delle caratteristiche delle aree secondo le definizioni del DPCM 14/11/1997. Nel caso specifico si ritiene che la classe acustica che permetta la convivenza delle varie destinazioni d uso sia la classe V. Questo in primo luogo perché si ritiene che il peso della superficie territoriale dell area produttiva debba essere tenuto in considerazione: l area produttiva occupa circa il 75% dell area complessiva. Inoltre la classe V permette una relativamente agevole gestione dell area produttiva ad oggi in classe VI e al contempo compatibilità con l area terziaria (in qualche modo legata all attività produttiva) e all insediamento ricettivo, che comunque potrà essere in qualche modo anch esso a servizio delle molteplici realtà produttive dell area ed inoltre è posto in prossimità di strade di rilevante importanza. Ne consegue che il risultato della fase III è il seguente 26

27 Figura 7: Fase III FASE IV Sul fronte sud-est del lotto si ha presenza di un breve tratto dell area commerciale (D) in classe IV confinante con area produttiva lungo strada della Cebrosa in classe VI, che crea una potenziale criticità. Risulta quindi necessario procedere all inserimento di una fascia cuscinetto di 50m, in classe V che va a completare l analoga azione svolta dai progettisti del lotto Romania Uno nei confronti della stessa area produttiva. La fascia cuscinetto viene inserita a cavallo dell area in esame e dell area adiacente, raccordandosi alla proposta progettuale del lotto Romania Uno. La superficie della fascia cuscinetto rispetta i requisiti previsti dal punto 2.6 delle linee guida regionali emesse on DGR In tal modo si va a risolvere completamente la criticità. Una seconda criticità è presente sul fronte di Corso Romania dove la classe V derivante dal processo di omogeneizzazione sul lotto in esame fronteggia l area in classe III posta sul lato opposto del corso. La fascia cuscinetto va inserita nell area in classe V utilizzando anche la superficie stradale di corso Romania. Partendo dal filo sagoma edificato delle aree E ed F si inserisce una fascia di 50m che occupa la 27

28 parte rimanente lato strada delle aree in esame e l intera sede stradale, senza interferire con l area in classe III. A seguire si riportano le superfici delle varie aree interessate dalla fase IV Area Superficie area m 2 Superficie interessata da fascia cuscinetto m 2 B C D E F

29 Il risultato della fase IV è il seguente: Figura 8: Fase IV 29

30 2.1. Ambito 3.2 Cebrosa: proposta di revisione del piano di classificazione acustica L area Romania Uno S.r.l., la variante in oggetto riguarda un area localizzata a nord del comune di Torino, compresa tra Corso Romania, Strada Cebrosa e l area denominata Michelin. Attualmente l intera zona ha caratteristiche di area esclusivamente industriale, alla quale è assegnata la classe VI. Si riporta di seguito una vista dell area con la collocazione del lotto in esame. Figura 9: Collocazione area oggetto di variante 30

31 La variante prevede la riorganizzazione dell area attualmente priva di edifici con l inserimento di tre nuove strutture n. 2 commerciali extralimentari e un esercizio di somministrazione. Di seguito si riporta una planimetria indicante le principali destinazioni d uso del lotto a seguito della variante: esercizio di somministrazione esercizio commerciale extralimentare esercizio commerciale extralimentare Figura 10: Planimetri proposta di attuazione Ambito 3.2 Cebrosa FASE I La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. in variante e della zonizzazione vigente, descritta nei paragrafi precedenti. FASE II Assegnazione classi acustiche come descritto in precedenza 31

32 Aree commerciali e ricettive Classe IV Figura 11: Fase II FASE III La fase di omogeneizzazione, come indicato al punto 2.5, delle linee guida non coinvolge le aree oggetto di indagine in quanto il lotto viene posto interamente in classe IV. Ne consegue che il processo di classificazione in fase III non subisce modifiche. 32

33 Figura 12: Fase III Fase IV Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici. Sulla base si quanto esposto si è proceduto nell inserimento delle fasce cuscinetto verso i lotti circostanti posti in classe VI, escludendo dal conteggio la porzione di area che si affaccia verso il villaggio olimpia in quanto già posta in classe IV. 33

34 Non sono state poste fasce cuscinetto verso l area denominata Michelin in quanto anch essa oggetto della presente variante con una proposta di zonizzazione in classe IV, come di evince dagli elaborati grafici allegati. Le fasce cuscinetto sono state poste a partire dal confine dei lotti limitrofi in classe VI per 50 come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il confine a Sud nel quale si è proceduto con l accavallamento della fascia sul lotto industriale esistente. Si segnala inoltre che la porzione di terreno indicata a catasto con il numero 101 della larghezza di circa 6 metri costituisce una servitù di passaggio inedificabile per dare accesso all immobile di cui alla particella 88 più interna al lotto. 34

35 Per la verifica della densità urbanistica si sono calcolati tutti i parametri necessari riportati nelle tabelle seguenti: Denominazione lotto Superficie totale SLP complessiva del lotto mq Superficie di SLP ricadente in area cuscinetto mq Lotto Lotto Lotto Totale 1891 Per il calcolo delle superfici si è provveduto a considerare la superficie lorda degli edifici escludendo come da normativa i parcheggi, le pensiline aperte e i locali tecnici che non producono SLP. Vengono riportati per ogni singolo lotto i locali non conteggiati: Lotto 1: locale trasformazione utente locale misura cabina reti locale ups locali quadri elettrici; Lotto 2: locale pompe antincendio; locale quadri; locale cabina MT/BT locale utente; locale di misura; locale enel; 35

36 scala di sicurezza del parcheggio in copertura. CONTEGGI AREE CUSCINETTO Superficie nord Superficie verso strada Cebrosa e lotto industriale a sud Totale superfici aree cuscinetto Densità urbanistica ammissibile in area cuscinetto Densità urbanistica effettiva 1746 mq mq mq 1904 mq 1891 mq 36

37 Figura 13: Fase IV 37

38 2.2. Conclusioni Si ritiene che le modifiche apportate alla variante al PRG per l Area Romania Uno possano essere rese compatibili con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino, a fronte delle modifiche proposte nel seguente documento conformi alla normativa vigente e alle linee guida regionali per la redazione dei piani di classificazione acustica. Figura 14: Proposta Revisione Piano di Classificazione Acustica Fasa IV Ambiti 3.1 Michelin e 3.2 Cebrosa 38

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