E l a b o r a t o T e c n i c o R. I. R. RELAZIONE TECNICA

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1 E l a b o r a t o T e c n i c o R. I. R. COMUNE DI MELFI RE GIONE BASILICATA PROVINCIA DI POTE NZA OGGETTO: Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 (SEVESO III) e del D.M.LL.P. 9 maggio 2001 RELAZIONE TECNICA APPROVATO CON D.C.C. N. 8 DEL /01/2017 Prima emissione Antonio Tartaglia REV. DATA DESCRIZIONE TECNICO INCARICATO A N T O N I O T A R T A G L I A I N G E G N E R E A M B I E N T A L E V i a l e S a v o i a, n M e l f i ( P Z ) T e l i n g. t a r t a g l i g m a i l. c o m a n t o n i o. t a r t a g l i a i n g p e c. e u

2 INDICE PREMESSA INTRODUZIONE Normative di riferimento Campo di applicazione del D.M. 9 maggio Scopo del decreto Modalità di applicazione Definizioni SISTEMA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE PER L ORIENTAMENTO DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI Fasi di lavoro Individuazione degli elementi territoriali e ambienti vulnerabili Elementi territoriali vulnerabili Elementi ambientali vulnerabili Determinazione delle aree di danno Valori di soglia Aree di danno Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale Compatibilità territoriale Compatibilità con le infrastrutture Compatibilità con gli elementi ambientali Informazioni relative al controllo dell urbanizzazione Informazioni fornite dal Gestore Valutazioni fornite dall'autorità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 105/2015 (CTR) RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) NEL COMUNE DI MELFI Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Commer TGS SpA Documentazione di riferimento Descrizione dello stabilimento Descrizione delle attività svolte Mezzi di segnalazione di emergenza interna Elementi territoriali e ambientali vulnerabili Scenari incidentali Determinazione delle zone di danno Giudizio di compatibilità territoriale Giudizio di compatibilità ambientale CONCLUSIONI ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 2 31

3 Premessa Il D.M. 09/05/2001 attualmente in vigore, fornisce alle autorità competenti, al momento, gli strumenti per la pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 105/2015. L'adozione del D.Lgs 105/2015, ha parzialmente riformato la normativa precedente, e nello specifico, all articolo 22 comma 3, il decreto sancisce che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (26 luglio 2015), il Ministero delle Infrastrutture dovrà emettere un decreto con la realizzazione di linee guida, ad uso degli enti territoriali, per la gestione dell assetto del territorio e la pianificazione e gestione del suolo e la realizzazione delle infrastrutture nelle vicinanze delle aziende di cui agli articoli citati in precedenza. In attesa dell emissione del decreto, scopo del documento, quindi è quello di ottemperare, al dettato dell art. 22 comma 7 ed 8, i quali recitano: 7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza. 8. Per l espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale. Il comma 4 dell articolo 22 recita che in assenza dell emanazione del decreto richiamato in precedenza, valgono, in quanto applicabili, le norme attualmente contenute nel decreto del ministero dei LL.PP del 9 maggio 2001, a cui da questo punto in poi si farà riferimento. In particolare, tale decreto, riferendosi alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, stabilisce la necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Le norme sono finalizzate a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio. Si applicano, inoltre, ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 3 31

4 Alle Regioni è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 105/2015 e, attualmente, dal D.M. 09/05/2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal D.Lgs 105/2015 Seveso III e dal decreto che verrà emanato, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati, come recitato dal comma 5 dell art. 22 Del D.Lgs 105/2015 Attualmente, fino a variazione, la disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n Al comma 6 invece si definisce che Gli enti territoriali di area vasta, di cui all articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell elaborato tecnico di cui al comma 7. Alle Amministrazioni comunali, sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, spetta il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso. ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 4 31

5 1 INTRODUZIONE Il Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (vigente all epoca dell emissione del D.M. del 2001), stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali dell area. Attraverso questa progettazione vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n Ovvero, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si stabilisce di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali stabilendo delle classi di compatibilità. 1.1 Normative di riferimento Il Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, stabilisce con il decreto ministeriale 09/05/2001, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, in ottemperanza a quanto stabilito da: la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150; il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale ; la legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997, n.59, di cui al decreto attuativo 31 marzo 1998, n.112; il Decreto del Presidente della Repubblica n 447 del 20/10/1998 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; il Decreto Legislativo del Governo n 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ; il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in particolare all art. 14 Controllo dell'urbanizzazione, ora sostituito dal D.Lgs 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE, che contiene anche le linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, precedentemente contenuti nel D.M. 9 agosto Campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 Il Decreto interessa i Comuni sul cui territorio sono presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (vigente all epoca dell emissione del D.M.), ora sostituito integralmente dal D.Lgs 105/2015, che mantiene i medesimi principi. ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 5 31

6 Risultano essere interessati anche: le Province (e le città metropolitane, ora Enti Territoriali di Area Vasta), alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio, le Regioni, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art.117 Cost. e dei successivi decreti del Presidente della repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia. L applicazione del D.M. 09/05/2001 è prevista nei casi di: I. insediamenti di stabilimenti nuovi; II. modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attualmente tali modifiche sono regolamentate dall art. 18 comma 1 e dall allegato D del D.Lgs 105/2015); III. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. IV. variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Le prime due tipologie hanno origine da una proposta o comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso, l'amministrazione comunale deve: verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel decreto del 2001 e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente; promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione. La terza tipologia, viceversa, presuppone un processo inverso. In tal caso, infatti, l'amministrazione comunale deve: conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti nel decreto del 2001 e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la situazione di rischio dello stabilimento esistente; considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1 dell'art.14 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile la predetta iniziativa. Per quanto riguarda le prime due tipologie, è applicabile il procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico, mentre nel terzo caso, previa valutazione delle previsioni vigenti dello strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della eventuale variazione al medesimo, ricade nella situazione generale, variamente normata dalle leggi regionali. 1.3 Scopo del decreto Il decreto, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 6 31

7 Quanto sopra risponde ad una precisa indicazione della Comunità Europea che richiede esplicitamente alle Autorità competenti dei diversi Stati europei di adottare politiche in materia di controllo dell urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. 1.4 Modalità di applicazione L allegato al Decreto del 2001 prevede l introduzione di un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti urbanistici e redatto secondo quanto previsto al punto 3.1 L Elaborato tecnico si deve collegare al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio. Le informazioni contenute nell'elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti. Nel D.Lgs 105/2015, all articolo 22 comma 10 è specificato che: Qualora non sia stato adottato l elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3. Nei casi previsti dal D.M. 09/05/2001, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza. 1.5 Definizioni Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle metodologie indicate nel decreto ministeriale 09/05/2001 si riporta, di seguito, un glossario dei termini utilizzati: ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI: Elementi del territorio che per la presenza di popolazione e infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente - sono individuati come specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente rilevante. AREE DI DANNO: Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni. AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: Aree individuate e regolamentate dai piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno. COMPATIBILITA' TERRITORIALE E AMBIENTALE: Situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza. ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 7 31

8 Per un'agevole lettura del documento, si riportano altresì le definizioni contenute e rubricate dall art. 3 del decreto legislativo 105/2015: a) «stabilimento»: tutta l area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore; b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell allegato 1; c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell allegato 1; d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; e) «nuovo stabilimento»: 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 2) un sito di attività che rientra nell ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose; f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1 giugno 2015, rientra nell ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) ; h) «impianto»: un unità tecnica all interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggite o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto; i) «gestore»: qualsiasi persona fi sica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l esercizio tecnico dello stabilimento o dell impianto stesso; l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell allegato 1; ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 8 31

9 o) «incidente rilevante»: un evento quale un emissione, un incendio o un esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifi chino durante l attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l ambiente, all interno o all esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; p) «pericolo»: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fi sica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l ambiente; q) «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche; r) «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffi co o ai fi ni del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non fi nalizzato al trattamento e allo stoccaggio; t) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fi ni della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse; v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti. 2 SISTEMA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE PER L ORIENTAMENTO DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI 2.1 Fasi di lavoro La sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica da seguire è rappresentata dai seguenti punti: 1) Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili; 2) Determinazione delle aree di danno; 3) Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale. 2.2 Individuazione degli elementi territoriali e ambienti vulnerabili Elementi territoriali vulnerabili La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella Tabella 1, ripresa integralmente dall allegato al D.M. del 2001, al punto tabella 1. Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da ERIR - rev. 00 gen/17 pg. 9 31

10 stabilire di volta in volta, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio quale protezione efficace potrebbe essere richiesta l elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, o un efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. La categorizzazione del territorio esposta nella Tabella 1 tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri: la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste; la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili nel muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi; la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza; la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate; la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso. Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa. Le Regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale attuativa del decreto del 2001, potranno integrare i contenuti della Tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia urbanistica e ambientale. Il Territorio viene suddiviso in Categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i confini dello stabilimento) in funzione dell indice di edificazione esistente, della presenza di luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli. Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove applicabili. Tali articoli, attualmente sono sostituiti dall art. 19 del D.Lgs 105/2015 Effetto Domino. CATEGORIA A CATEGORIA B Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m 3 /m 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario ERIR - rev. 00 gen/17 pg

11 di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m 3 /m 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre1000 al chiuso). Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m 3 /m 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti). Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m 3 /m 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m 3 /m 2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. Area entro i confini dello stabilimento. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone Tabella 1 - Categorie territoriali ERIR - rev. 00 gen/17 pg

12 2.2.2 Elementi ambientali vulnerabili Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente: Beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative); Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; Corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino; Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera; Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate). La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio. In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verrà effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore. Le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente. 2.3 Determinazione delle aree di danno Valori di soglia Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere (ma non è detto che lo faccia). In particolare, per le valutazioni oggetto del presente documento, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente Tabella 2. Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il Gestore degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante esprime, nel Rapporto di Sicurezza, redatto ai sensi dell art. 8 del D.Lgs 334/99 e ss.mm.ii., le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di Tabella 2. In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture; in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

13 Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati al precedente punto è invece correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono più difficilmente determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilità. Scenario incidentale Incendio (radiazione termica stazionaria) Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili Danni alle strutture Effetti domino ,5 kw/m 2 7 kw/m 2 5 kw/m 2 3 kw/m 2 12,5 kw/m 2 BLEVE/Fireball termica variabile) (radiazione Raggio fireball 350 kj/m kj/m m 125 kj/m (*) Flash-fire (radiazione termica istantanea) VCE (sovrapressione di picco) Rilascio tossico (dose assorbita) LFL 0,3 bar (0,6 spazi aperti) LC50 (30min,hmn) 1/2 LFL 0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar IDLH Tabella 2 - Valori di soglia (*) secondo la tipologia del serbatoio Aree di danno Le aree di danno vengono determinate sulla base dei livelli di soglia indicati nella Tabella 2. Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza, la determinazione delle aree di danno viene effettuata nei termini analitici richiesti per la stesura del documento. Tali conclusioni possono essere eventualmente rivalutate e modificate a seguito delle conclusioni dell'istruttoria condotta dal Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico regionale, che si occupa della sua valutazione. Per gli altri stabilimenti, vengono prese in considerazione le informazioni e gli elementi tecnici forniti dai gestori in riferimento al Sistema di Gestione Sicurezza di cui agli Allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015, conformemente alle definizioni ed alle soglie indicate in Tabella 2. Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali significative individuate, la classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle seguenti tabelle 3 e 4 La definizione delle aree di danno è stata effettuata secondo i seguenti criteri: incidenti di tipo puntuale sono stati rappresentati come cerchi nell'intorno del punto di rilascio; incidenti di tipo lineare sono stati rappresentati come inviluppi di cerchi aventi origine nei diversi punti della linea in oggetto; ERIR - rev. 00 gen/17 pg

14 incidenti di tipo areale sono stati rappresentati come inviluppi di cerchi aventi origine nei diversi punti dell area in oggetto. 2.4 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale Compatibilità territoriale Per la formulazione dell Elaborato Tecnico si utilizza una metodologia standardizzata. L approccio è quello che parte dalla valutazione del rischio. Considerata l analisi sulla base del rischio associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame, vengono effettuate delle valutazioni di compatibilità tra gli eventi incidentali dichiarati dallo lo stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente presenti. Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti per le quali potrebbe essere possibile un effetto domino tra le installazioni, ora trattato nell art. 19 del D.Lgs 105/2015 causa della possibile interazione tra stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali, si renderà necessario, fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti. Non è comunque il caso delle installazioni presenti nel territorio del Comune di Melfi, in quanto ricade nei limiti comunali un solo Stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante. La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere quindi formulata sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione presentata dai Gestori degli Stabilimenti RIR e validate dal Comitato Tecnico Regionale, anche con opportune rielaborazioni ed integrazioni. Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione. Tale processo deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio. Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale richiesta al Gestore da parte degli enti territoriali di adottare misure tecniche complementari, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 lettera c) del D.Lgs 105/2015. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di pianificazione interessate dalle aree di danno. In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in Tabella 1, con l'inviluppo delle aree di danno, come evidenziato dalle successive Tabelle 3 e 4. Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

15 Tabella 3 - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti Classe probabilità eventi di degli Categoria degli effetti Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili < 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF EF DEF CDEF BCDEF F EF DEF CDEF > 10-3 F F EF DEF Tabella 4 - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in assenza di variante urbanistica) Classe di probabilità degli eventi Categoria degli effetti Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili < 10-6 EF DEF CDEF BCDEF F EF DEF CDEF F F EF DEF > 10-3 F F F EF Le lettere indicate nelle caselle delle Tabelle 3 e 4 sono riferite alle categorie territoriali della Tabella 1, mentre le categorie di effetti sono quelle derivanti dalla Tabella 2, partendo dagli effetti considerati dalle valutazioni del Gestore validati dal lavoro del Gruppo di Lavoro ed approvati dal CTR. Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla Tabella 3. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la Tabella 4. Le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono anche tenere conto della presenza o della previsione di realizzazione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico- architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento considerato sia interessato dagli eventi incidentali ipotizzati. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

16 In particolare in Tabella 2, nella colonna Danni a strutture ed effetto domino, sono definite le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture. Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti tali elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la protezione dell'elemento. Nel caso di depositi di GPL soggetti all'articolo 15 del D.Lgs 105/2015 ci si avvale tutt ora dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente, ovvero il D.M. Ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto G.P.L. L approccio in questo caso è prettamente deterministico, si basa sulla definizione della migliore tecnologia costruttiva dei depositi (quattro classi da I a IV in modo decrescente dal punto di vista dello standard tecnologico), e viene calcolato con un metodo indicizzato definito negli specifici decreti Compatibilità con le infrastrutture Con riferimento alle infrastrutture, ovvero reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, ecc., il DM 9 maggio 2001 tende ad escludere un incompatibilità in assenza di luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, ecc.). Si ritiene pertanto che eventuali interazioni delle aree di danno relative agli scenari incidentali con eventuali infrastrutture di trasporto (strade statali o regionali, autostrade, tangenziali, ecc..) o reti tecnologiche (elettrodotti, antenne di telefonia mobile, ecc..) debbano essere prese in considerazione nell ambito della pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante Compatibilità con gli elementi ambientali Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, si dovrà tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. 2.5 Informazioni relative al controllo dell urbanizzazione Informazioni fornite dal Gestore Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 105/2015 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti fornisce le seguenti informazioni: Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 2.3.1, ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate; per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento; per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

17 Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi stabiliti dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs 105/2015, il gestore trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni, inserite nella notifica di cui all allegato 5 del medesimo decreto, nel solo caso in cui siano individuate aree di danno esterne all'area dello stabilimento. Per i nuovi stabilimenti sono trasmesse alle medesime autorità dal gestore le stesse informazioni all'atto della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza all'autorità competente per il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 16 del D.Lgs 105/2015 o, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dei soli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, all'atto della richiesta di concessioni e autorizzazioni edilizie Valutazioni fornite dall'autorità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 105/2015 (CTR) Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, il CTR trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie il proprio parere, come sancito dal comma 4 dell art. 17 del D.Lgs 105/2015. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

18 3 RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) NEL COMUNE DI MELFI 3.1 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Come già anticipato, gli stabilimenti ricadenti nell ambito di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 sono quelli soggetti ai disposti degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs 105/2015. Nel Comune di Melfi, sulla base delle notifiche pervenute al Sindaco, risultano insediati i seguenti stabilimenti: Commer TGS SpA. Allo stato non risultano altre attività di questo genere, sia insediate all interno del territorio comunale, sia all esterno, ma con effetti ricadenti nel territorio. 3.2 Commer TGS SpA Documentazione di riferimento La documentazione di riferimento valutata per la redazione del presente documento è la seguente: Notifica Commer TGS SpA N.217 con codice univoco NS003 conforme all'allegato 5 del D.lgs 105/2015. Piano di Emergenza Esterna Commer TGS SpA 2 Aggiornamento di cui al Decreto Prefettizio n del 22/02/ Descrizione dello stabilimento Dati generali dell azienda Ragione Sociale: COMMER TGS S.p.A. Sede legale: Via Cavalieri di Vittorio Veneto n Robbio (PV) Dati generali dell impianto Denominazione: COMMER TGS Indirizzo: Zona Industriale S. Nicola di Melfi (PZ) Numero massimo di addetti contemporaneamente presenti: 67 Dati relativi agli adempimenti di legge Lo Stabilimento è soggetto a notifica di cui all'art.13 del D.lgs 105/2015 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia. La Società ha presentato Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Dati relativi alle sostanze presenti La sostanza presente nel deposito e rientrante nel campo di applicazione della legislazione sui rischi di incidente rilevante è il TDI (toluendiisocianato) classificato come molto tossico in quantità superiore alla soglia indicata in allegato I, parte 2, colonna 3, del D.lgs 105/2015. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

19 La quantità effettiva massima prevista nel deposito per la sostanza TDI è di circa 180 mc in stoccaggio; l hold up nella linea di trasferimento è di circa t.. ID Sostanza pericolosa Numero CAS Stato fisico Categoria di pericolo di cui allegato 1, parte 1 Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) 26. 2,4 Diisocianato di toluene 2,6 Diisocianato Liquido H1 220 Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione del: s Sostanza pericolosa Numero CAS Requisito di soglia inferiore Requisito di soglia superiore Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) 26. 2,4 Diisocianato di toluene 2,6 Diisocianato Tabella 5 - Sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ERIR - rev. 00 gen/17 pg

20 Figura 1 - Inquadramento su ortofoto dello Stabilimento Commer TGS Le sostanze presenti nello stabilimento sono le seguenti: Sostanza quantità max (t) caratteristiche di pericolo Miscela di toluendiisocianato (TDI) 220 T+ (tossico) Poliolo in dispersione di copolimero 50 nessuna Poliolo polietere 150 nessuna Diazobiciclottano 0.4 Xn (nocivo) NIAX CATALIST A1 0.4 T (tossico) Dietanolamina 4 Xn (nocivo) Polveri fluorurate in poliolo polietere 4 Nessuna Organo modificato polisilossano 1 Nessuna Emulsione di tensioattivi e cera in acqua 8 nessuna Il TDI è detenuto in n. 6 serbatoi metallici (da 30 mc cadauno) posti all interno di un locale ad uso esclusivo. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

21 L'MDI è stoccato, in alternativa al TDI, in due serbatoi di stoccaggio TDI non essendovi alcun problema di incompatibilità chimica Le altre sostanze, che vengono utilizzate nel processo produttivo, in particolare nella fase di polimerizzazione, sono contenute in fusti e stoccate in un area esterna dedicata, dotata di bacino di contenimento Descrizione delle attività svolte L impianto Commer TGS produce imbottiture di poliuretano espanso per sedili di autovetture. Il poliuretano espanso si ottiene tramite reazione tra poliolo polietere ed una miscela di TDI (2,4-TDI, 2,6-TDI) ed eventualmente di MDI (metiledifenilisocianato). L attività soggetta alle disposizioni del D.lgs. 105/2015 è rappresentata dallo stoccaggio del Toluene Diisocianato. Lo stoccaggio del TDI, proveniente dall esterno a mezzo di autobotti, avviene in 6 serbatoi verticali, ciascuno della capacità di 30 mc (Φ = 2.5 m; H = 6 m) ubicati all interno del capannone B. Il TDI viene trasferito in tubazioni di acciaio al carbonio da 1 ½ mediante pompe volumetriche dal deposito alle linee di produzione situate nel capannone A. Le linee di produzione fra loro identiche dal punto di vista processistico sono denominate, rispettivamente, Nuovo Polyfreddo 1 e Nuovo Polyfreddo 2. Questi impianti, detti caroselli sono di forma ovale e di dimensioni 31.5 m per 7.5 m circa, montati su piste a livello del pavimento. La sequenza del processo tecnologico è la seguente: ceratura degli stampi; iniezione della mescola; schiumatura-polimerizzazione; manganatura; estrazione del manufatto Mezzi di segnalazione di emergenza interna I serbatoi di TDI, come si evince dal rapporto di sicurezza, sono dotati di bacino di contenimento, di indicatori di livello, di indicatori a quadro locale di livello - con allarmi di alto e di basso - e di blocco di livello, con azione sulla pompa di trasferimento ai serbatoi e con allarme di altissimo livello segnalato acusticamente nel capannone di produzione, dove è ubicata la sala controllo. Il locale ove sono installati i serbatoi di TDI è dotato di impianto automatico di estinzione a schiuma e di un sistema di rivelazione perdite di TDI con allarme in sala controllo. I sistemi di comunicazione dell emergenza consistono in: pulsanti di allarme generico telefoni in campo Elementi territoriali e ambientali vulnerabili Lo Stabilimento della Commer TGS è localizzato nella Zona Industriale ASI di San Nicola di Melfi. La Zona Industriale di San Nicola ricade nel fondovalle del fiume Ofanto, all estremità settentrionale del territorio comunale di Melfi. Essa è caratterizzata da una morfologia essenzialmente pianeggiante, con piccole incisioni idrografiche, segnalate da una limitata vegetazione di ripa. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

22 Nelle seguenti tabelle vengono individuati e descritti schematicamente gli edifici e le attività esterne allo stabilimento che ricadono all interno della zona di attenzione (Zona III) e che quindi potrebbero essere interessati da un incidente rilevante. ZONA DENOMINAZIONE Distanza (m) Direzione III Yangfeng Italy Automotive 116 N III Lear Corporation Italia Sud srl 113 S III Gir Sud srl 138 O III Mubea Italia S.p.A. 192 E III B Cube 130 NO III Proma 100 SE III Login srl (Incomes) 146 SO Tabella 6 - Riepilogo attività ed elementi antropici ricadenti nella zona di attenzione Tipo Denominazione Distanza (m) Direzione Strada consortile Strada consortile ASI 200 N Strada Provinciale SP 48 Basso Melfese 300 N Strada Statale Strada Statale S Linea ferroviaria Linea Rocchetta San'Antonio - Gioa del Colle 800 S Fiume Fiume Ofanto 1400 N Tabella 7 - Riepilogo elementi infrastrutturali e territoriali vulnerabili Al fine di valutare la compatibilità dello stabilimento, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico. Al riguardo va detto che lo stabilimento della Commer TGS non ricade in aree a rischio idraulico-idrologico, mentre per il rischio sismico, il comune di Melfi ricade nella classe sismica 1. Dalla Notifica di cui all'art.13 del D.lgs 105/2015 si evincono i seguenti parametri sismici dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite: ERIR - rev. 00 gen/17 pg

23 Periodo di riferimento (Vr) 200 anni Stati limite SLE SLU SLO SLD SLV SLC PVR 81% 63% 10% 5% Tr (anni) Ag [g] 0,0870 0,1120 0,3310 0,4260 Fo 2,4260 2,4580 2,3520 2,3090 Tc* [s] 0,3340 0,3510 0,4250 0, Scenari incidentali Tabella 8 - Stati limite (PVr) Gli eventi incidentali e i valori di riferimento per la valutazione degli effetti desunti dal Rapporto di Sicurezza (RdS) valutato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) e richiamati nel Piano di Emergenza Esterna (PDE) del 22/02/2012, sono riportati nella tabella seguente: Ipotesi incidentale Rottura netta della manichetta flessibile scarico autobotte Rottura a ghigliottina della tubazione di adduzione ai serbatoi Rottura grave di un serbatoio Frequenza di accadimento (occ/anno) 8,2 E-5 1,0 E-6 9,85 E-7 Scenario Rilascio tossico Elevata letalità LC m (F2) Pool fire a. p. Rilascio tossico Pool fire Rilascio tossico LC 50 9m (F2) 5m LC 50 15m (F2) Distanze di danno [m] Inizio Lesioni letalità irreversibili - Non calcolato - Non calcolato IDLH 30 m (F2) 6m IDLH 18 m (F2) 15m IDLH <40 m (F2) (1) (2) 0,5 ppm 55m F2) 0,5 ppm 40 m (F2) 0,5 ppm 60m (F2) 0,05 ppm 135 m(f2) Non calcolato 0,05 ppm 90 m (F2) Non calcolato 0,05 ppm 160m (F2) Note: (1) valori di concentrazione che danno luogo a effetti acuti sulle vie aeree di gravità tale da richiedere l ospedalizzazione delle persone colpite (2) valori di concentrazione ove sono avvertibili i primi segni di disagio (3) a.p.: adiacente pozza (4) D5 F2 (classi di stabilità atmosferica) ERIR - rev. 00 gen/17 pg

24 Per quanto riguarda il rilascio tossico, sono state prese in considerazione le seguenti soglie: elevata letalità: lesioni irreversibili: valori di concentrazione che danno luogo a effetti acuti sulle vie aeree di gravità tale da richiedere l ospedalizzazione delle persone colpite valori di concentrazione che danno luogo ai primi segni di disagio LC50 = 10 ppm IDLH = 2,5 ppm 0,5 ppm 0,05 ppm Dove: LC50: concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti. IDLH: concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l esecuzione delle appropriate azioni protettive LOC (generalmente si assume pari a 1/10 dell IDLH): Concentrazione in aria di una sostanza pericolosa in presenza dalla quale un generico individuo disponga di un tempo massimo di 30 minuti, senza che si producano effetti gravi e irreversibili per la salute o il decesso. Si riportano di seguito e per completezza di informazione i limiti di esposizione professionale desunti dalla letteratura tecnica: TLV-STEL e TLV-C: concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti con continuità per un breve periodo di tempo senza soffrire di irritazione, danni tissutali cronici od irreversibili, narcosi di grado sufficiente ad incrementare il rischio di infortuni, impedire l autosoccorso o ridurre l efficienza lavorativa (0.02 ppm) TLV-TWA: concentrazione mediata nel tempo per una normale giornata lavorativa di otto ore ed una settimana lavorativa di 40 ore, per una vita lavorativa (40 anni), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti avversi (0.005 ppm) SOGLIA OLFATTIVA: varia da persona a persona, da un minimo di 0.05 ppm fino a 0.4 pm Determinazione delle zone di danno In relazione al rischio sono state individuate tre zone: Prima Zona di sicuro impatto : (soglia di elevata letalità) caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone. In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste nel rifugio al chiuso. Solo in caso estremo (rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione assistita della popolazione. Seconda zona di danno : (soglia di lesioni irreversibili) esterna alla prima caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per i più vulnerabili, come bambini e anziani. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

25 In tale zona, l'intervento di protezione principale consiste nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d impatto (concentrazione) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro una misura efficace. Terza zona di attenzione : caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili, oppure di reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. L estensione di tale zona è stata determinata sulla scorta delle informazioni desunte dal RdS valutato dal CTR; in questa zona sono consigliabili il rifugio al chiuso e azioni di controllo del traffico. Secondo quanto riportato nel rapporto di sicurezza, l unico scenario incidentale con conseguenze all esterno del perimetro dello stabilimento è quello costituito dalla rottura di un serbatoio e dal conseguente rilascio di TDI e dispersione di vapori tossici. In base alle stime di calcolo riportate nel rapporto di sicurezza le zone di impatto (aree di forma semicircolare con centro sul punto di emissione orientata in direzione del vento), valutate in classe di stabilità atmosferica F/2, hanno l estensione di seguito indicata : ZONA DI SICURO IMPATTO (area di elevata probabilità di letalità): 15 m; ZONA DI DANNO (area con danni gravi a popolazione sana): inferiore a 40 m ZONA DI ATTENZIONE (area con danni generalmente non gravi a soggetti particolarmente vulnerabili): 160 m. Per la valutazione dell estensione della terza zona di impatto (zona di attenzione = area con danni generalmente non gravi a soggetti particolarmente vulnerabili), sulla base di quanto riportato nel rapporto di sicurezza, si è fatto riferimento, a scopo cautelativo, alla distanza in cui si raggiungono valori di concentrazione di vapori di TDI pari a 0,05 ppm, cui corrispondono i primi segni di disagio; quindi, l estensione dell area interessata dalla pianificazione di emergenza corrisponderà ad un area di forma circolare con raggio pari a 160 m, fino ad interessare le aree esterne di pertinenza degli insediamenti industriali riportati nella Tabella 5. Per completezza di informazione si precisa, sulla scorta di quanto riportato nel RdS, che in caso di incendio del TDI la dispersione dei fumi tossici derivanti dalla combustione comporterebbe una ricaduta a grande distanza ma con concentrazioni trascurabili di gran lunga inferiori ai limiti di esposizione professionale TLV per i principali inquinanti che potrebbero essere presenti nei fumi di combustione. ERIR - rev. 00 gen/17 pg

26 3.2.8 Giudizio di compatibilità territoriale Figura 2 - Identificazione delle zone di danno Per stabilire la compatibilità territoriale dello stabilimento Commer TGS SpA., è necessario considerare le risultanze dell approccio previsto dal DM 09/05/2001. Innanzitutto le categorie territoriali identificate sono le seguenti: CATEGORIA E CATEGORIA F Insediamenti industriali confinanti con la Commer TGS Area entro i confini dello stabilimento della Commer TGS ERIR - rev. 00 gen/17 pg

27 Tali categorie territoriali ai sensi delle tabelle 3 e 4, tenuto conto dell'inviluppo delle aree di danno e della frequenza cumulata degli scenari incidentali coinvolgenti ciascun punto del territorio, risultano pienamente compatibili con la presenza dello stabilimento della Commer TGS, senza la necessità di specifiche prescrizioni o limitazioni rispetto alle vigenti norme tecniche stabile nel Piano Particolareggiato della Zona Industriale ASI di San Nicola di Melfi. A riprova del buon esito della verifica, a seguire si riporta lo stralcio cartografico dell'area con la sovrapposizione tra le categorie territoriali (E - F) e le zone di danno: Giudizio di compatibilità ambientale Figura 3 - Categorie territoriali e zone di danno della Commer TGS Con riferimento alle infrastrutture, ovvero reti tecnologiche ed infrastrutture di trasporto, il DM 9 maggio 2001 tende ad escludere un incompatibilità in assenza di luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, ecc.). ERIR - rev. 00 gen/17 pg

28 Accertato che che eventuali interazioni delle aree di danno relative agli scenari incidentali con le infrastrutture di trasporto sono state prese in considerazione nell ambito della pianificazione di emergenza esterna allo stabilimento Commer TGS, e visto il contesto ambientale di riferimento ed i presidi ambientali adottati dalla Commer TGS, si ritiene non sussistano condizioni di incompatibilità ambientale tra lo stabilimento e gli elementi circostanti. Figura 4 - Elementi territoriali ed ambientali vulnerabili ERIR - rev. 00 gen/17 pg

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