Associazioni sportive dilettantistiche modifiche in vista in materia di sanzioni per mancata tracciabilità degli incassi

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1 N. 228 del La Memory A cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca Associazioni sportive dilettantistiche modifiche in vista in materia di sanzioni per mancata tracciabilità degli incassi Le associazioni sportive dilettantistiche, a norma dell art. 25 comma 5 della L. 13 maggio 1999, n. 133 così come da ultimo modificato dalla L. n.190 del , in vigore dal , devono necessariamente aprire uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore ad 1.000,00. L obbligatorietà di utilizzo dei conti correnti bancari o postali riguarda tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche anche costituiti in forma societaria o cooperativa, a prescindere dal regime contabile adottato. La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000) comporta, a norma dell art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999: i) l applicazione delle sanzioni previste dall art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (la sanzione amministrativa disciplinata dal citato articolo può variare da un importo minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.065,00) ii) la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n La conseguenza di maggior rilievo, in termini di esborso monetario, è rappresentata, senza dubbio, dalla decadenza dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. Il regime sanzionatorio appena descritto, sarà comunque destinato radicalmente a cambiare. Lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 183), all art. 19, propone, infatti, di abrogare la parte dell art. 25 co. 5 della L. 133/99, ove prevede la decadenza dalle agevolazioni sancite dalla L. 398/91, nel caso in cui venga violato l obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore a euro. 1

2 Premessa L'art. 25 co. 5 della L. 133/99, come modificato dall art. 4 del D.M. 26 novembre 1999, n. 473 e dall art. 37, comma 5, della L. 21 novembre 2000, n.342, in vigore sino al , stabiliva che i pagamenti eseguiti nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche nonché i versamenti da queste effettuati di importo superiore a 516,00 euro si sarebbero dovuti eseguire tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999 I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire , tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n L inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. La volontà del legislatore, con l introduzione della suddetta disposizione, è stata sostanzialmente quella di scoraggiare, nell ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, la regolazione di ogni operazione, relativa sia all attività commerciale sia istituzionale, fuori dai rapporti di conto corrente; ovverosia con modalità, quali l utilizzo del contante, che eludono qualsivoglia controllo e si prestano facilmente a forme di evasione fiscale. R.M n. 102 del Sul punto, vale la pena precisare che l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione ministeriale n. 102 del ha avuto modo di specificare che l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, prescritto dal citato art. 25 co. 5 della L. 133/99, si sarebbe dovuto applicare a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. 2

3 Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, il citato art. 25, co. 5, della L. 133/99 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo (società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici), ma a tutti i soggetti destinatari del regime fiscale di cui alla L. 398/91, quali, ad esempio, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Novità legge di stabilità 2015 Su tale impianto normativo è intervenuta, di recente, la legge di stabilità per il 2015 che, modificando il suddetto art. 25 comma 5 della L. 133/1999, ha incrementato ad 1.000,00 (in luogo del previgente importo di 516,00) il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi previsto per i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, ovvero: società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici ; associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi previsto per i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 Limite in vigore sino al Limite in vigore dal , ,00 Con la modifica in esame, che decorre dal (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015) il limite di tracciabilità di cui trattasi è stato sostanzialmente allineato a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall art. 49 del DLgs. 231/2007. La tracciabilità dei pagamenti e versamenti nelle associazioni sportive Così come previsto dall art. 25, co. 5, della L. 133/1999 (come recentemente modificato dalla legge di stabilità per il 2015), per l associazione sportiva dilettantistica ogni pagamento o versamento di ammontare pari o superiore ad euro 1.000,00 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all associazione. 3

4 Sul punto, vale la pena precisare che l accezione pagamenti e versamenti non riguarda unicamente le transazioni commerciali, bensì anche quanto afferente l attività istituzionale, comprese le quote associative. Il transito delle somme di importo superiore ad Euro 1.000,00 si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l erogante ed il percipiente e, pertanto, quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito (in tal senso, il Ministero delle Finanze, nella Guida del contribuente n. 8 del febbraio 2000). Sono, quindi, esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. In altri termini, non sono utilizzabili gli assegni bancari intestati all associazione sportiva sui quali non è stata apposta la clausola non trasferibile, in quanto la destinazione finale non è certa e trasparente. Si ricorda, peraltro, che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, l apposizione sull assegno della clausola non trasferibile è comunque obbligatoria se l assegno è di importo superiore a 999,99 euro. Le conseguenze per il mancato rispetto del predetto limite La non ottemperanza dei predetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti (di ammontare superiore ad euro 1.000,00) comporta, a norma dell art. 25 comma 5, della L. n. 133/1999: l applicazione delle sanzioni previste dall art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n La sanzione amministrativa prevista dal citato articolo può variare da un importo minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.065,00. 4

5 la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398; Ad ogni modo, la conseguenza di maggior rilievo, in termini di esborso monetario, è rappresentata, senza dubbio, dalla decadenza dal regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991. In buona sostanza, quindi, la non ottemperanza, degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e versamenti eccedenti l ammontare di 1.000,00, comporta che l ente passerebbe dalla formazione della base imponibile, da sottoporre a tassazione diretta, pari al 3% dei ricavi commerciali, al regime ordinario, con conseguente formazione della base imponibile secondo i principi previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e assoggettamento a tutti i relativi obblighi contabili, ma non solo. Anche ai fini dell imposta sul valore aggiunto gli effetti non sarebbero da meno: dalla detrazione forfetaria generalmente pari al 50% dell Iva a debito, al calcolo ordinario della differenza tra l imposta a debito e quella a credito. Tenuto conto che i soggetti in regime ex L. n. 398/1991 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e dalla tenuta del Registro Iva acquisti e, contestualmente, dai relativi obblighi di registrazione delle fatture d acquisto e liquidazione del tributo a credito il risultato sarebbe il versamento dell intera imposta dovuta, senza alcuna detrazione dell eventuale Iva assolta sugli acquisti. NOVITA schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario Il regime sanzionatorio appena descritto, sarà comunque destinato radicalmente a cambiare. Infatti, lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 183), all art. 19, propone di abrogare la parte dell art. 25, comma 5 della L. 133/99, ove prevede, appunto, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91, contenente norme di favore per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nel caso di violazione dell obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti di importo pari o superiore a euro. Come osservato dai primi commentatori della dottrina sulle colonne di Eutekne.info Di fatto, se si abrogasse tale disposizione, la violazione della norma suddetta 5

6 comporterebbe soltanto l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 11 del DLgs. 471/97 (da 258 a euro), visto che la recente risoluzione n. 45/2015 ha chiarito che tale violazione non comporta più il disconoscimento della deducibilità dei costi in capo all erogante, né la perdita del regime di esenzione IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte dalle ASD. La proposta di modifica normativa in questione salverebbe il pieno godimento delle agevolazioni previste dalla citata L. 398/91 e porrebbe fine agli svariati contenziosi che in questi anni si sono accumulati, visto che Fisco e SIAE hanno tra gli obiettivi principali il controllo in questione. Quanto sopra, comunque, non avrà alcun impatto nei confronti delle norme che prevedono l obbligo di tracciabilità per godere delle detrazioni d imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti sportivi dilettantistici (ex artt. 15 del TUIR): dette erogazioni, infatti, a prescindere dal relativo ammontare (superiore od inferiore ad 1.000,00) dovranno sempre essere effettuate in modalità tracciata Sul Punto, si ricorda che, l art. 15 co. 1 lett. i-ter) del TUIR, come sostituita dall art. 90 co. 9 lett. a) della L n. 289 (Finanziaria 2003), disciplina la detrazione IRPEF del 19% in relazione alle erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, effettuate da persone fisiche. Per effetto del rinvio contenuto nell art. 78 del TUIR, la disciplina dell art. 15 co. 1 lett. i-ter) si applica anche ai soggetti IRES. La detrazione spetta su un importo complessivo delle erogazioni liberali non superiore a 1.500,00 euro per ciascun periodo d imposta. La detrazione massima ottenibile è quindi pari a 285,00 euro. Soggetti destinatari delle elargizioni liberali Enti sportivi dilettantistici Limite di detraibilità 19% delle erogazioni effettuate con il limite massimo di euro 1.500,00 Importo massimo detraibile 285 = 19% * 1.500,00 Modalità operativa per effettuare le elargizioni Per quanto concerne, invece, le modalità operative per effettuare le predette erogazioni, si precisa che la detrazione in argomento è consentita a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito esclusivamente con modalità tracciata (R.M. n. 441/E del 17 novembre 2008). Modalità operativa per effettuare le elargizioni a favore delle ONLUS Tramite banca (es. bonifico) o ufficio postale (es. versamento su conto corrente 6

7 intestato al beneficiario Attraverso carte di debito Carte di credito Carte prepagate Assegni bancari e circolari Secondo ulteriori modalità idonee a consentire all amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell economia e delle Finanze. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Negli altri casi (es. assegni, bancomat), invece, il soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta. La previsione delle tracciabilità delle elargizioni trova la propria ratio nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi: non sono detraibili, per le citate argomentazioni, le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie. Il contribuente deve conservare, come documento giustificativo dell erogazione, la ricevuta del bonifico bancario o l attestazione del versamento sul conto corrente postale. I predetti documenti devono contenere: i dati identificativi del soggetto erogante; i dati identificativi del soggetto beneficiario della liberalità; la causale di versamento. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la conservazione dell estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Negli altri casi (es. assegni, bancomat), il soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta Associazione sportiva XXXXXXXXX Corso Nomentana, Bergamo C.F RICEVUTA EROGAZIONE LIBERALE N 01 del 15 luglio

8 Il Sottoscritto: Paolo Rossi in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione: Associazione Abeti Onlus Con sede in: Corso Nomentana, 16 Bergamo C.F. Associazione: DICHIARA DI AVER RICEVUTO DA Nominativo: Luca Bianchi Indirizzo: Corso Petrucci, 22 - Torino C.F. BNC LCU 66B21 L727U Contributo di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di: erogazione liberale per il sostegno delle attività della suddetta Associazione Versamento effettuato a mezzo: Bonifico Bancario Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 15 co. 1.1 del TUIR, per le persone fisiche. La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalle leggi vigenti. Il Presidente... Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72 Si segnala, inoltre, accanto alla detrazione citata e per le stesse finalità sociali la detrazione prevista dalla lett. i-quinquies) dell art. 15 sopra citato, che prevede una detrazione pari al 19% dell importo versato alle associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti per l iscrizione annuale e l abbonamento a favore di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni per la pratica sportiva dilettantistica, con un importo massimo di 210 euro per ogni ragazzo, e può essere ripartita tra i genitori indicando sul documento di spesa la percentuale di detrazione di ciascuno di essi. Per questa detrazione la norma non prevede la tracciabilità del versamento; è obbligatorio, però, che risulti da idonea documentazione (quietanza, fattura, bollettino postale/bancario) da cui si evincano: i dati anagrafici e fiscali del soggetto erogante; i dati anagrafici e fiscali del soggetto beneficiario; la causale, il tipo di sport praticato ed i dati del ragazzo. Copyright La Lente sul Fisco 8

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