GUIDA PRATICA PER L ISCRITTO
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- Viola Moretti
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1 Agenzia Generale di Torino F.A.S.I. RAI Fondo di Assistenza Sanitaria Interna per i Dipendenti RAI GUIDA PRATICA PER L ISCRITTO Convenzione
2 GUIDA PRATICA PER L ISCRITTO
3 Numeri di telefono per: RICOVERI IN GARANZIA DIRETTA (Numero Verde dall Italia) Operativo 24h / 24h INFORMAZIONI (Numero Verde dall Italia) Dal lunedì al giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 10,30 per informazioni dalle ore 10,30 alle ore 12,30 colloquio con ispettori dalle ore 13,30 alle ore 14,30 per informazioni dalle ore 14,30 alle ore 15,30 colloquio con ispettori dalle ore 15,30 alle ore 17,00 per informazioni Il venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 per informazioni DALL ESTERO (Per contattare la centrale operativa) Operativo 24h / 24h Indirizzo per: INVIARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE FASI RAI Via Col di Lana, ROMA oppure G.G.L. S.p.A. - C.L.I.M. Gestione Sinistri FASI RAI CASELLA POSTALE APERTA n ROMA CENTRO PIAZZA SAN SILVESTRO, ROMA Agenzia Generale di TORINO Via Roma, Torino Fax Telefoni /290/291/288/285 2
4 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: l iscritto al Contraente. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma infermieristico. Centrale operativa: la struttura che risponde al numero , costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno che, per conto dell Assitalia S.p.A., provvede alla gestione del circuito di Istituti di cura e medici convenzionati ed al contatto telefonico con l Assicurato che voglia accedere agli stessi. Contraente: il F.A.S.I. RAI - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTERNA PER I DIPENDENTI RAI. Day-hospital: la degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato, autorizzato e specializzato; è equiparata a day-hospital la permanenza presso l Istituto di cura pubblico, a seguito di malattia o infortunio, per almeno 5 ore continuative. Franchigia o scoperto: la parte delle spese sostenute, rientranti nelle garanzie di polizza, che rimane a carico dell Assicurato. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Intervento chirurgico ambulatoriale: intervento di chirurgia effettuato senza ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. Istituto di cura: l ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non derivante da infortunio. Nucleo familiare: il coniuge, i figli risultanti dallo stato di famiglia. È equiparato al coniuge il convivente more uxorio, e ai figli, i figli del convivente purché risultanti dallo stato di famiglia. Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: l impresa assicuratrice. Visita specialistica: la visita effettuata dal medico fornito di specializzazione. 3
5 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. PERSONE ASSICURATE DIPENDENTI POLIZZA 59/ VEDASI ALLEGATO A) CONTRATTISTI POLIZZA 59/ VEDASI ALLEGATO B) 2. GARANZIE PRESTATE La Società rimborsa fino alla concorrenza delle somme assicurate le spese sostenute nel caso di: A. Ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (dayhospital) con o senza intervento chirurgico, nonchè di intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un pronto soccorso, resi necessari per infortunio, malattia o parto cesareo; B. Prestazioni specialistiche extraospedaliere come meglio definite all art. 6 che segue; C. Prestazioni domiciliari e ambulatoriali come meglio definite all art. 7 che segue; D. Spese per acquisto di lenti a contatto e non, a seguito di usura e/o modifica di visus, escluse montature come da disciplina dell art. 9 che segue; E. Parto non cesareo, come da disciplina dell art. 10 che segue; F. Acquisto di apparecchi protesici e terapeutici, come da disciplina dell art. 11 che segue; G. Spese per diagnostica preventiva ginecologica come da disciplina dell art. 12 che segue. 3. SOMME ASSICURATE Le garanzie di cui sopra sono prestate fino alla concorrenza delle seguenti somme assicurate che costituiscono la massima disponibilità per anno assicurativo, per assicurato e per nucleo familiare (indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo stesso): 2.A Ricovero in istituto di cura B Prestazioni specialistiche extraospedaliere C Prestazioni domiciliari e ambulatoriali D Spese per acquisto lenti vedi art. 9 2.E Parto non cesareo F Apparecchi protesici e terapeutici G Diagnostica preventiva ginecologica vedi art SPESE RIMBORSABILI IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA, PUBBLICO O PRIVATO, ANCHE IN REGIME DI DEGENZA DIURNA (DAY-HOSPITAL) CON O SENZA INTERVENTO CHIRUR- GICO EFFETTUATO IN AMBULATORIO O PRESSO UN PRONTO SOCCORSO, RESI NECESSARI PER INFORTUNIO, MALATTIA O PARTO CESAREO - ART. 2.A 4
6 Nei 90 giorni precedenti il ricovero in istituto di cura o l intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio, la Società rimborsa le spese per: accertamenti diagnostici; prestazioni di laboratorio (analisi ed esami); onorari medici; trasporto all istituto di cura dell assicurato a seguito di malattia o infortunio con ogni mezzo sanitariamente attrezzato fino alla concorrenza di Durante il ricovero in istituto di cura, la Società rimborsa le spese per: onorari medici; rette di degenza fino alla concorrenza di 155 giornalieri, l eccedenza di tale somma verrà liquidata al 50%; accertamenti diagnostici (analisi ed esami); medicinali; cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi; assistenza infermieristica; rette di vitto e pernottamento, nell istituto di cura, dell accompagnatore, fino alla concorrenza di 78 giornalieri e per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo elevati a 130 in caso di ricovero e/o intervento all estero, in quest ultimo caso ove la struttura ospedaliera non preveda l alloggio per l accompagnatore saranno rimborsate le spese alberghiere purchè documentate; in caso di ricovero in ospedale pubblico italiano laddove il medico curante (o struttura sanitaria) attesti l esigenza della presenza di un accompagnatore ma non consenta il pernottamento, la garanzia sarà operante per le spese alberghiere, nel limite previsto, purchè il ricovero avvenga in Ospedale pubblico ubicato oltre 50 Km dal luogo di residenza dell accompagnatore. Nonché, in caso di intervento chirurgico (anche in ambulatorio e pronto soccorso) per: onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria; materiale di intervento, compresi endoprotesi e pace-maker applicati durante l intervento; ricovero del donatore dell organo trapiantato all Assicurato. Nei 90 giorni dopo la cessazione del ricovero in istituto di cura, o l intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un pronto soccorso (limitatamente alle spese sostenute in conseguenza diretta dell infortunio, della malattia o del parto cesareo che hanno dato luogo al ricovero e/o intervento chirurgico) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per: onorari dei medici; accertamenti diagnostici; prestazioni di laboratorio (analisi ed esami); trattamenti medico chirurgici, infermieristici, fisioterapici, rieducativi; medicinali; cure termali (escluse le spese di natura alberghiera). 5
7 Inoltre la Società rimborsa le spese sostenute: per cure dentarie rese necessarie da infortunio; per aborto terapeutico, aborto spontaneo o post-traumatico comportante il ricovero (anche in regime di day-hospital); per assistenza medica al neonato nei primi 180 giorni di vita praticata in regime di ricovero fino alla concorrenza di ed anche nei casi di parto non cesareo. 5. ASSICURAZIONE IN FORMA INTEGRATIVA Relativamente alla garanzia Ricovero art. 2.A della presente polizza l assicurazione è prestata per le garanzie operanti ad integrazione dell Assistenza Sanitaria Nazionale per la parte di spese sanitarie non sostenute dalla stessa. Qualora l Assicurato non si avvalga per qualsiasi motivo di detta assistenza, le spese sanitarie effettivamente sostenute, purchè sempre inerenti le predette garanzie, verranno rimborsate con una detrazione del 15% sull ammontare delle suddette spese liquidabili a termini di polizza. Tale limitazione non verrà applicata per le rette di degenza, per le quali vale la specifica pattuizione. 5 BIS. ASSISTENZA DIRETTA L assistenza diretta viene prestata nei casi di ricovero con intervento chirurgico, intervento chirurgico ambulatoriale e per le prestazioni extraospedaliere, presso le strutture sanitarie e/o medici convenzionati con la Società. In caso di ricovero con intervento chirurgico e per intervento chirurgico ambulatoriale effettuati presso Istituti di Cura e/o medici convenzionati con la Società, previa autorizzazione della Centrale Operativa, l Assitalia provvede a pagare direttamente all Istituto di cura e/o medici convenzionati quanto agli stessi dovuto a termini di polizza. Resterà a carico dell Assicurato e dovrà essere dallo stesso versato, all atto della dimissione dall Istituto di cura, il costo delle prestazione che non sono contemplate dalla polizza nonché le somme relative alle spese non sanitarie (telefono, bar etc.) e l eccedenza al 50% della retta di degenza qualora la stessa superi l importo garantito di 155 giornalieri. Altri titoli di spesa, non compresi nelle convenzioni, per i quali l Assicurato abbia diritto al rimborso ai sensi delle condizioni di assicurazione, dovranno essere inviati dall Assicurato stesso alla Società che provvederà alla relativa liquidazione secondo i criteri di cui all art. 22. In caso di prestazioni extraospedaliere (previste dal punto 6 Art. 2.B) effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con la Società, previa autorizzazione della Centrale Operativa, l Assitalia provvede a pagare direttamente alla Struttura convenzionata quanto alla stessa dovuto a termini di polizza. Resterà a carico dell Assicurato e dovrà essere dallo stesso versato, all atto della prestazione, lo scoperto del 20% calcolato sull ammontare del costo della prestazione, con il minimo di 52 per sinistro. 6
8 5 TER. RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE Nel caso in cui, per il ricovero e/o prestazioni in assistenza diretta, si dovesse accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni o elementi che determinano l inoperatività o l inefficacia dell assicurazione, le stesse saranno comunicate all Assicurato che dovrà restituire alla Società, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, tutte le somme dalla stessa indebitamente liquidate alle Strutture Sanitarie e/o medici convenzionati. In caso di mancata restituzione delle somme, nel termine previsto di 15 giorni, la Società si riserva il diritto di agire giudizialmente nei confronti dell Assicurato per ottenerne la restituzione in forza dell impegno assunto con le Strutture Sanitarie e/o medici convenzionati al momento del ricovero e/o della prestazione. 6. SPESE RIMBORSABILI IN CASO DI PRESTAZIONI EXTRAOSPEDA- LIERE - ART. 2.B La Società rimborsa le spese extraospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche conseguenti a malattia o infortunio: TAC ELETTROCARDIOGRAFIA DOPPLER ELETTROENCEFALOGRAFIA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE SCINTIGRAFIA COBALTOTERAPIA CHEMIOTERAPIA LASERTERAPIA TELECUORE DIALISI ENDOSCOPIA La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo, per assicurato e per nucleo familiare, con applicazione di uno scoperto per ogni sinistro nella misura del 20%, con il minimo di 52, delle spese effettivamente sostenute e documentate. 7. SPESE RIMBORSABILI IN CASO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI E AMBULATORIALI - ART. 2.C La Società rimborsa le spese sostenute per le seguenti prestazioni effettuate fuori dall Istituto di Cura conseguenti a malattia o infortunio: onorari medici specialistici (escluse visite pediatriche, odontoiatriche, ortodontiche); accertamenti diagnostici; esami ed analisi di laboratorio. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo e per nucleo familiare con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 26. 7
9 8. TICKET SANITARI E/O SPESE SANITARIE Nel caso in cui le prestazione di cui alle garanzie 2.B (prestazioni specialistiche extraospedaliere) e 2.C (prestazioni domiciliari e ambulatoriali) l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società, nei limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia rimborserà le spese sostenute senza applicazione di alcuna franchigia, semprechè la spesa sostenuta sia superiore a 26 anche se per più di una prestazione e per patologie diverse. 9. SPESE RIMBORSABILI PER L ACQUISTO DI LENTI - ART. 2.D La Società rimborsa le spese sostenute per l acquisto di lenti a contatto e non, a seguito di usura e/o modifica visus, con l esclusione delle montature. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali sottoindicati da intendersi come disponibilità massima per anno assicurativo e per nucleo familiare con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di 16 per sinistro. Nucleo di 1 persona 130 Nucleo di 2 persone 181 Nucleo di 3 persone 207 Nucleo di 4 persone 259 Il massimale annuo previsto per nucleo familiare può essere utilizzato anche da un sol componente del nucleo, fermo restando l applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di 16 per sinistro. 10. SPESE RIMBORSABILI NEL CASO DI PARTO NON CESAREO - ART. 2.E La Società rimborsa le spese sostenute in caso di ricovero per parto non cesareo per: onorari dei medici, dell ostetrico; rette di degenza; accertamenti diagnostici; assistenza infermieristica. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo, per assicurato e/o nucleo familiare con applicazione di uno scoperto del 20%. 11. SPESE RIMBORSABILI IN CASO DI ACQUISTO DI APPARECCHI PROTESICI E TERAPEUTICI - ART. 2.F La Società rimborsa le spese sostenute per l acquisto di apparecchi protesici e terapeutici a seguito di infortunio o malattia che abbiano reso necessario il ricovero o l intervento chirurgico. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo, per assicurato e/o nucleo familiare, con applicazione di uno scoperto del 25%. 8
10 12. DIAGNOSTICA PREVENTIVA GINECOLOGICA - ART. 2.G In un ottica di prevenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute per i seguenti accertamenti di diagnostica preventiva (check-up ginecologico): a) visita specialistica b) pap test c) colposcopia e striscio d) mammografia e) ecografia pelvica f) ecografia mammaria Il rimborso massimo previsto, per il periodo 31/12/ /12/2009, per i suddetti accertamenti diagnostici ammonta a 259. Resta inteso che la Società prenderà in considerazione solo n. 2 denunce di sinistro relative alle prestazioni di cui sopra anche se erogate in epoche diverse nel corso dell intera durata della polizza. 13. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL RIMBORSO Qualora il ricovero in Istituto di Cura sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponde per ciascuna giornata di degenza una indennità di 62, per la durata massima di 120 giorni per anno assicurativo. Nel caso di grande intervento chirurgico l importo della diaria si intende elevato a 104. Non danno diritto all indennità i ricoveri in Day Hospital. 14. RADDOPPIO PER GRANDE INTERVENTO Nel caso in cui l Assicurato subisca un intervento chirurgico rientrante tra quelli definiti Grande intervento chirurgico (come da elenco di cui all Allegato Uno alla polizza), la somma assicurata per la garanzia 2.A si intende raddoppiata, fermo restando che tale disponibilità è da considerarsi per anno assicurativo, per assicurato e per nucleo familiare, e tiene conto di eventuali sinistri già liquidati nel medesimo anno assicurativo. 15. ANTICIPO Nei casi di ricovero per il quale l Istituto di Cura richiede il pagamento di un anticipo, la Società corrisponde su richiesta documentata dell Assicurato entro il 20% della somma garantita, l importo richiesto a titolo di anticipo salvo conguaglio a cure ultimate. 16. TERMINI DI ASPETTATIVA E LIMITI DELLE PRESTAZIONI Le garanzie decorrono dalla data di effetto dell assicurazione. Esse comprendono anche le malattie che siano l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto o di una successiva appendice di inclusione di persone, nonché le malattie croniche recidivanti. 9
11 17. ESTENSIONE TERRITORIALE La presente assicurazione è valida in tutto il mondo. 18. ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione: i trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali e medicinali, tranne quelli già espressamente previsti per la garanzia 2.A; le malattie mentali e i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico per i quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese inerenti l intervento stesso; le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; l acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto nella garanzia 2.F; il rimborso delle spese relative ad infortuni sofferti in conseguenza di stato di ubriachezza o in conseguenza di proprie azioni delittuose; le cure o gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici, menomazioni o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l Assicurato sia portatore inconscio; le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento chirurgico demolitivo conseguente a neoplasia; le cure dentarie e delle parodontopatie non rese necessarie da infortunio ed in ogni caso le protesi dentarie e le cure e protesi ortodontiche; le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30/06/65 n. 1124; le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti violenti o aggressioni cui l Assicurato abbia preso parte attiva e volontaria, che abbiano movente politico o sociale, da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. 19. PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili con il presente contratto, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organico cerebrali. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, in caso di insorgenza successiva alla data di effetto della presente polizza, il sinistro riguardante le infermità mentali elencate nel precedente primo comma, sarà ammesso al beneficio delle prestazioni assicurative, limitatamente al primo ricovero. Non sono altresì assicurabili le persone che al momento della stipulazione del contratto abbiano compiuto il 65 anno di età. 10
12 20. LIMITE DI ETÀ L assicurazione vale per i dipendenti di età non superiore a 65 anni e relativi nuclei familiari indipendentemente dall età degli stessi e cessa alla successiva scadenza annuale del premio per quelli che raggiungano tale limite di età nel corso di validità della polizza, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta della Contraente. Nel caso in cui il dipendente resti in servizio oltre il 65 anno di età, l assicurazione resta operante, anche per il nucleo familiare, fino alla scadenza annua successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 70 anno di età. 21. DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 15 giorni dalla data di dimissione dall Istituto di cura o da quando l Assicurato ne sia obiettivamente in condizione. L Assicurato autorizza la Società a prendere visione ed a chiedere copia dei certificati medici, delle cartelle cliniche e di ogni altro documento attinente al caso denunciato nonché ad assumere qualsiasi informazione relativa. 22. LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato o ai suoi eredi su presentazione, in originale, delle notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, in relazione alle quali viene chiesto il rimborso. Gli originali presentati dall Assicurato sono acquisiti dalla Società, e verranno restituiti con l attestazione dell avvenuto rimborso. Qualora l Assicurato non sia in possesso delle notule, distinte e ricevute in originale, avendole presentate a terzi per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della polizza semprechè l Assicurato dia dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazione dell Ufficio Italiano dei Cambi. Il termine di risarcimento viene fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data in cui perviene alla Società la documentazione completa. Nel caso in cui il pagamento dell indennizzo non venga effettuato entro 45 giorni dalla data di consegna alla Società della documentazione completa, la Società corrisponde, su richiesta dell Assicurato, una penale per ogni giorno di ritardato pagamento. L importo che verrà corrisposto, a titolo di penale, sarà pari all ammontare degli interessi legali calcolati sull indennizzo pagato con il minimo di 10. Per data di pagamento si intende la data di emissione dell assegno o la data di valuta del bonifico. 11
13 23. CONTROVERSIE In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo Medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 24. RINUNCIA ALL AZIONE DI RIVALSA La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili degli infortuni. 25. IMPOSTE Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto. 26. RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge. 27. FORO COMPETENTE Foro Competente è, a scelta della Parte attrice, esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. 28. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto potranno essere effettuate mediante raccomandata, telex o telefax. 12
14 PAGAMENTO DEL PREMIO E DURATA 29. PAGAMENTO DEL PREMIO DIPENDENTI POLIZZA 59/ VEDASI ALLEGATO A) CONTRATTISTI POLIZZA 59/ VEDASI ALLEGATO B) 30. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DI ASSICURATI DIPENDENTI VEDASI ALLEGATO A) CONTRATTISTI VEDASI ALLEGATO B) 31. EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA - PROROGA TACITA La presente polizza ha durata di anni 3 ed avrà effetto dalle ore 24 del 31/12/2006 purchè venga pagato il premio ai sensi dell art. 29. In caso di mancata disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata, la polizza si intenderà rinnovata per la durata di anni UNO e così successivamente. 32. VERIFICA ANDAMENTO TECNICO Entro il 31/10/2008 le Parti si impegnano a verificare l andamento tecnico e ad accordarsi per le eventuali modifiche delle prestazioni e/o aumenti di premio. In caso di mancato accordo su tali modifiche le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto con effetto dalle ore del 31/12/
15 ALLEGATO A) POLIZZA 59/ DIPENDENTI 1. PERSONE ASSICURATE L assicurazione è prestata a favore dei Dipendenti RAI in servizio, assunti a tempo indeterminato, risultanti iscritti al F.A.S.I. RAI alla data di effetto del contratto. Possono essere assicurati anche i nuclei familiari dei predetti Dipendenti, nei termini previsti dall Allegato Due della polizza. Per i Dipendenti nuovi assunti e relativi nuclei familiari l inclusione in garanzia è regolata dal successivo art. 30. L assicurazione cesserà, anche per il nucleo familiare, alla scadenza annuale successiva alla data di pensionamento o cessazione del servizio del Dipendente. 29. PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio annuo pro-capite per Dipendente si intende stabilito in 641 di cui 486 a carico del Contraente che lo stesso corrisponderà, entro il 1 febbraio di ogni annualità assicurativa, sulla base del numero effettivo degli Iscritti ed 155 a carico del Dipendente, che verrà conguagliato a fine annualità in sede di regolamento del premio. Il premio annuo pro-capite per ogni familiare viene definito nella tabella premi dei Nuclei Familiari e verrà corrisposto mensilmente dal Contraente in misura pari a 1/12 degli importi annuali indicati. Il pagamento del premio relativo ad inclusioni ed esclusioni di assicurati nel corso dell annualità assicurativa viene regolato dal successivo art INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DI ASSICURATI Si da e prende atto che: 1. per i Dipendenti già in servizio e relativi nuclei familiari che aderiscono al F.A.S.I. RAI, previa sottoscrizione dell adesione, la garanzia decorrerà dalle ore 24 del 30/06 e 31/12 di ciascun anno rispettivamente per le adesioni pervenute nei sei mesi precedenti. Il premio dovuto per ciascun dipendente è pari a 486 a carico del Contraente ed è da corrispondere entro 30 gg. dalla data di decorrenza della garanzia e di 12,91 mensili a carico dell Iscritto per l effettivo periodo di garanzia che verrà conguagliato come previsto dall art. 29. Per i familiari i premi sono quelli previsti nella tabella premi dei Nuclei Familiari, divisi in dodicesimi e pagabili mensilmente alla Società per l effettivo periodo di copertura. 2. per i Neo-assunti e relativi nuclei familiari la garanzia decorrerà dalle ore 24 della data effettiva di iscrizione al F.A.S.I. RAI purchè l iscrizione avvenga entro i 30 giorni dalla data di assunzione del Dipendente. 14
16 Il premio per ciascun neo-assunto è pari a 486 a carico del Contraente ed è da corrispondersi entro 30 gg. dalla data di decorrenza della garanzia e di 12,91 mensili a carico dell Iscritto per l effettivo periodo di garanzia che verrà conguagliato come previsto dall art. 29. Per i familiari i premi sono quelli previsti dall Allegato Due, divisi in dodicesimi e pagabili mensilmente alla Società per l effettivo periodo di copertura. 3. i Neonati devono essere inclusi entro 180 giorni dalla data di nascita, con decorrenza dalle ore 00 del 1 giorno del mese successivo alla data di adesione; se ciò non avviene entro tale termine non possono successivamente essere inclusi in garanzia per la durata originaria del presente contratto. Il premio è quello previsto nella tabella premi dei Nuclei Familiari, diviso in dodicesimi e pagabili mensilmente per l effettivo periodo di copertura. 4. i Dipendenti che abbiano dato disdetta ed in seguito intendano aderire nuovamente verranno accettati con un periodo di carenza, per le malattie ed il parto, di 360 giorni. 5. per l Assicurato che cesserà il rapporto di lavoro nel corso dell anno assicurativo la garanzia si intenderà prestata per il Dipendente e relativo nucleo fino alla scadenza annuale successiva alla cessazione. Il Contraente si impegna a trattenere ed a versare alla Società tutte le rate di premio mensili per il completamento dell annualità. ASSICURAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI È data facoltà ad ogni Dipendente iscritto di includere in garanzia il nucleo familiare come di seguito definito, mediante compilazione e sottoscrizione dell apposita adesione nei termini previsti dal contratto. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Per nucleo familiare deve intendersi: il coniuge, i figli risultanti dallo stato di famiglia. I figli, fino al 26 anno di età, di coniugi separati legalmente e/o divorziati. È equiparato al coniuge il convivente more uxorio, e ai figli, i figli del convivente purchè risultanti dallo stato di famiglia. Il nucleo familiare, nella eccezione soprariportata, deve essere interamente assicurato salvo il caso in cui i componenti del nucleo siano assicurati con altre polizze similari, in questo caso l obbligo di assicurarli decorrerà dalla scadenza di dette altre polizze. MASSIMALE UNICO PER NUCLEO FAMILIARE Le somme assicurate di cui alla presente polizza si intendono come massima disponibilità per l intero nucleo familiare assicurato, ivi incluso il dipendente iscritto, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo fermo quanto stabilito dall art. 9 per l acquisto di lenti. 15
17 PREMI Nella tabella che segue sono indicati i premi in funzione dei componenti dei singoli nuclei escluso il dipendente iscritto. TABELLA PREMI COMPOSIZIONE NUCLEO PREMIO ANNUO 1 FAMILIARE FAMILIARI FAMILIARI 671 OGNI FAMILIARE IN PIÙ
18 ALLEGATO B) POLIZZA 59/ CONTRATTISTI 1. PERSONE ASSICURATE L assicurazione è prestata a favore dei Dipendenti RAI in servizio, assunti a tempo determinato, facenti parte dei bacini di reperimento di cui all accordo Aziendale del 28/06/2005 e iscritti al F.A.S.I. RAI alla data di effetto del contratto. Il predetto Accordo prevede che a tali dipendenti viene garantito l impiego per un minimo di 44 mesi nell arco di 5 anni, nonché l assunzione a tempo indeterminato entro l anno Possono essere assicurati anche i nuclei familiari dei predetti Dipendenti, nei termini previsti dall Allegato Due della polizza. Le modalità di adesione, la decorrenza e la cessazione della copertura assicurativa sono disciplinati dal successivo Art PAGAMENTO DEL PREMIO - CONTRATTISTI Il premio annuo pro-capite per Dipendente si intende stabilito in 641,00 che il Contraente dovrà corrispondere, limitatamente alla prima annualità assicurativa, entro il 15/03/2006 e, per gli anni successivi, entro il 10 gennaio di ogni annualità assicurativa, sulla base del numero effettivo degli Iscritti. Il premio pro-capite per ogni familiare viene definito nella tabella dei premi dei Nuclei Familiari e verrà versato dal Contraente alla Società alla fine di ciascuna annualità assicurativa in sede di regolamento del premio. Il pagamento del premio relativo ad inclusioni ed esclusioni di assicurati nel corso dell annualità assicurativa viene regolato dal successivo art MODALITÀ DI ADESIONE - INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DI ASSI- CURATI - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSI- CURATIVA - CONTRATTISTI Per i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento successivamente al 31/12/2006 ed i relativi familiari, la garanzia decorrerà dalle ore 24 del 30/06 e 31/12 di ciascun anno rispettivamente per le adesioni pervenute al Fasi RAI, nei sei mesi precedenti. Il premio dovuto per ciascun dipendente è pari a 482 qualora la garanzia decorra dal 30/06. Per le adesioni con effetto copertura all 1/1 il premio dovuto è quello previsto all art. 29. Per quelle con effetto copertura all 1/7 il premio dovuto per dipendente viene ridotto a 482,00 e dovrà essere corrisposto entro il 15/7 di ciascuna annualità assicurativa. Il premio dovuto per ciascun familiare viene definito dalla tabella premi dei Nuclei Familiari. 17
19 I dipendenti già nei bacini di reperimento potranno aderire solo all 1/1 di ogni annualità assicurativa, con applicazione di una carenza di 180 giorni per le malattie pregresse e le malattie in genere e di gg. 300 per il parto, l aborto (spontaneo, terapeutico e post traumatico) e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. I Neonati devono essere inclusi entro 180 giorni dalla data di nascita, con decorrenza dalle ore 00 del 1 giorno del mese successivo alla data di adesione; se ciò non avviene entro tale termine non possono successivamente essere inclusi in garanzia per la durata originaria del presente contratto. Il premio è quello previsto nella tabella premi dei Nuclei Familiari. I Dipendenti, e relativi familiari, che abbiano dato disdetta ed in seguito intendano aderire nuovamente verranno accettati con un periodo di carenza, per le malattie ed il parto, di 360 giorni. Per l Assicurato che cesserà il rapporto di lavoro nel corso dell anno assicurativo la garanzia si intenderà prestata per il Dipendente e relativo nucleo fino alla scadenza annuale successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Contraente si impegna a versare alla Società l intero premio annuo per il dipendente e relativo nucleo familiare assicurato. ASSICURAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI È data facoltà ad ogni Dipendente iscritto di includere in garanzia il nucleo familiare come di seguito definito, mediante compilazione e sottoscrizione dell apposita adesione nei termini previsti dal contratto (Art. 30). DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Per nucleo familiare deve intendersi: il coniuge, i figli risultanti dallo stato di famiglia. I figli, fino al 26 anno di età, di coniugi separati legalmente e/o divorziati. È equiparato al coniuge il convivente more uxorio, e ai figli, i figli del convivente purchè risultanti dallo stato di famiglia. Il nucleo familiare, nella eccezione soprariportata, deve essere interamente assicurato salvo il caso in cui i componenti del nucleo siano assicurati con altre polizze similari, in questo caso l obbligo di assicurarli decorrerà dalla scadenza di dette altre polizze. MASSIMALE UNICO PER NUCLEO FAMILIARE Le somme assicurate di cui alla presente polizza si intendono come massima disponibilità per l intero nucleo familiare assicurato, ivi incluso il dipendente iscritto, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo fermo quanto stabilito dall art. 9 per l acquisto di lenti. PREMI Nella tabella che segue sono indicati i premi in funzione dei componenti dei singoli nuclei escluso il dipendente iscritto, e della data di decorrenza della copertura assicurativa nei termini previsti dall Art. 30: 18
20 TABELLA PREMI Decorrenza copertura assicurativa 1/1 COMPOSIZIONE NUCLEO 1 FAMILIARE 2 FAMILIARI 3 FAMILIARI OGNI FAMILIARE IN PIÙ PREMIO Decorrenza copertura assicurativa 1/7 COMPOSIZIONE NUCLEO 1 FAMILIARE 2 FAMILIARI 3 FAMILIARI OGNI FAMILIARE IN PIÙ PREMIO 170,40 309,60 402,60 93,00 19
21 POLIZZE 59/ ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (riferimento Tabella a) del D.P.R. 17/02/1992 per onorari pari o superiori a 1.032,92 COLLO Gozzo retrosternale con mediastinotomia Resezione dell esofago cervicale Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna ADDOME (parete addominale) Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione Laparatomia con sutura viscerale PERITONEO Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale ESOFAGO lnterventi per patologia maligna dell esofago toracico Interventi con esofagoplastica STOMACO - DUODENO Resezione gastrica Gastrectomia totale Gastrectomia se allargata Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria Intervento per fistola gastro-digiunocolica Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche Mega-esofago ed esofagite da reflusso Cardioplastica INTESTINO Colectomie parziali Colectomia totale RETTO E ANO Interventi per neoplasie del retto-ano Se per via addominoperineale Operazione per megacolon Proctocolectomia totale 20
22 FEGATO Drenaggio di ascesso epatico Interventi per echinococcosi Resezioni epatiche Derivazioni biliodigestive Interventi sulla papilla di Water Reinterventi sulle vie biliari Interventi chirurgici per ipertensione portale PANCREAS Interventi per pancreatite acuta lnterventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche Interventi per pancreatite cronica Interventi per neoplasie pancreatiche INTERVENTI SUL MEDIASTINO Interventi per tumori INTERVENTI SUL POLMONE Interventi per fistole bronchiali Interventi per echinococco Resezioni segm. e lobectomia Pneumectomia Tumori della trachea CARDIOCHIRURGIA Correzione difetto del setto interatriale Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare Mitralica Valvolare aortica Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma Sostituzione valvola singola: aortica-mitralica-tricuspidale Anuloplastica valvola singola By-pass aorto-coronarico singolo Embolectomia della polmonare Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale Correzione impianto anomalo coronarie Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica Correzione canale atrioventricolare completo Finestra aorto-polmonare Correzione di ventricolo unico 21
23 Correzione di ventricolo destro a doppia uscita Correzione di "truncus arteriosus" Correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale Correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese Correzione di stenosi aortiche infundibulari Correzione di stenosi aortiche sopravalvolari Correzione di trilogia di Fallot Correzione di tetralogia di Fallot Correzione di atresia della tricuspide Correzione di pervietà interventricolare ipertesa Correzione di pervietà interventricolare con "debanding" Correzione di pervietà interventricolare con insufficienza aortica Sostituzioni valvolari multiple By-pass aortocoronarici multipli Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico Aneurismi aorta toracica Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici Asportazione di tumori intercardiaci Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale NEUROCHIRURGIA Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Intervento per encefalomeningocele Intervento per craniostenosi Interventi per traumi cranio cerebrali Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici Anastomosi endocranica dei nervi cranici Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale Asportazione tumori dell'orbita Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc.) Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche Psicochirurgia Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica 22
24 Intervento per epilessia focale e callosotomia Emisferectomia Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto Anastomosi dei vasi extra-intracranici Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo Endarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario Asportazione di processi espansivi del rachide extra intradurali extramidollari Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.) Interventi per traumi vertebro midollari Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore Somatotomia vertebrale Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica Asportazione di ernia del disco lombare Spondilolistesi Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningo-midollari (mielocele, mielomeningocele, ecc.) Cordotomia e mieolotomia percutanea Cordotomia e mielotomia percutanea NERVI PERIFERICI Interventi sul plesso brachiale CHIRURGIA VASCOLARE Operazioni sulla aorta toracica e sulla aorta addominale CHIRURGIA PEDIATRICA Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) Atresia congenita dell'esofago Fistola congenita dell'esofago Trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino Occlusione intestinale del neonato: atresie con necessità di anastomosi Ileo meconiale: resezione secondo Mickulicz Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale Mega uretere: resezione con reimpianto Mega uretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 23
25 Mega colon: resezione anteriore Mega colon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale Osteosintesi di omero Interventi per costola cervicale Scapulopessi Trapianti ossei o protesi diafisarie Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti Resezioni del sacro Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi) Disarticolazione interscapolo toracica Resezioni complete di spalla (omero - scapulo - claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custom-made" Resezioni del radio distale con trapianto articolare perone-proradio Emipelvectomia Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o no, modulari o no) Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più infibulo femore-tibiale) Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: sostituzioni con protesi modulari o "custom-made" Ricostruzione dei legamenti articolati Artroprotesi di anca Protesi totale di displasia di anca Intervento di rimozione di protesi di anca Intervento di rimozione e reimpianto di protesi di anca Artroprotesi di ginocchio Protesi cefalica di spalla Vertebrotomia Discectomia per via anteriore per ernia cervicale Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi Uncoforaminotomia Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale Osteosintesi vertebrale 24
26 Pulizia focolai osteici Artrodesi per via anteriore Interventi per via posteriore: senza impianti Interventi per via posteriore: con impianti Interventi per via anteriore: senza impianti Interventi per via anteriore: con impianti UROLOGIA ESWL (litotrissia extracorporea con onde d'urto) Nefrectomia allargata per tumore Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia Resezione renale con clampaggio vascolare Nefroureterectomia totale Surrenalectomia Ileo bladder Cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolare GINECOLOGIA Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale Vulvectomia allargata con linfoadenectomia Intervento radicale per carcinoma ovarico OCULISTICA Odontocheratoprotesi OTORINOLARINGOIATRIA Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari TRAPIANTI Tutti, esclusi i trapianti di cornea 25
27 MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO NORME DA SEGUIRE IN CASO DI PRESTAZIONI IN ASSISTENZA INDI- RETTA Le denunce di danno devono essere inoltrate a G.G.L. S.p.a - CLIM, Gestione Sinistri FASI RAI, Casella Postale Aperta n ROMA CENTRO - piazza S. Silvestro 19, ROMA, con l apposito modello A - Richiesta di rimborso - unitamente ai modelli B, C e D. Per informazioni sulla pratica inviata a G.G.L. S.p.a. - CLIM presso l indirizzo suddetto, l Assicurato potrà contattare l operatrice al seguente numero: Dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 per informazioni dalle ore 10,30 alle ore 12,30 colloquio con ispettori dalle ore 13,30 alle ore 14,30 per informazioni dalle ore 14,30 alle ore 15,30 colloquio con ispettori dalle ore 15,30 alle ore 17,00 per informazioni Il venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 per informazioni I moduli sono a disposizione presso le Sedi RAI. Ai modelli suddetti deve essere allegata la documentazione specificata del modello C. In particolare in caso di ricovero presso una struttura pubblica del S.S.N. sono da osservare le seguenti norme: a) prima del ricovero richiesta del medico curante ASL per il ricovero b) dopo il ricovero (Procedura in caso di integrazione delle spese da parte della ASL) consegna alla ASL, entro 30 gg. dalla data di dimissione, di tutti i documenti inerenti il ricovero (fatture in originale regolarmente quietanzate e fotocopia della cartella clinica autenticata in originale); richiesta alla ASL di dichiarazione sulla quale l ASL stessa riporta l entità di rimborso; dichiarazione ASL in originale; la Compagnia rimborserà la differenza (totale spese sostenute, fatta eccezione per le rette di degenza per le quali vale la specifica pattuizione, meno rimborso ASL). c) La non osservanza della procedura succitata comporterà un rimborso con lo scoperto del 15% così come è previsto dalle condizioni di polizza. Da inviare in qualunque caso fotocopia della cartella clinica autenticata in originale insieme alla domanda di rimborso consegnare a GGL S.p.A. - CLIM tutta la documentazione inerente e non al ricovero (in fotocopia se l originale risulta consegnato alla ASL, altrimenti l originale). 26
28 NORME DA SEGUIRE IN CASO DI PRESTAZIONI IN ASSISTENZA DIRETTA In caso di ricovero con intervento chirurgico ed intervento chirurgico ambulatoriale od infortunio ed in caso di prestazioni extraospedaliere di cui all art. 8 presso strutture Convenzionate, è previsto il pagamento diretto ed in forma completa delle spese sostenute secondo le modalità di seguito esposte fatto salvo quanto previsto dall art.4 relativamente alla retta di degenza: preventivamente al ricovero della prestazione extraospedaliera l Assicurato deve prendere contatti con la Centrale Operativa per l autorizzazione alla prestazione al numero ; l Assicurato deve autorizzare per iscritto la Casa di Cura od il Centro diagnostico ad inviare alla Centrale Operativa tutta la documentazione sanitaria inerente il ricovero o la prestazione extraospedaliere, con particolare riguardo alla copia della cartella clinica; l Assicurato deve, altresì, consentire che la certificazione probatoria del costo della degenza, delle prestazioni sanitarie e degli onorari professionali relativi al ricovero sia trasmessa dalla Casa di Cura o dal Centro Diagnostico alla Centrale Operativa affinché quest ultima possa provvedere ad autorizzare la liquidazione diretta delle somme dovute; altri titoli di spesa, per i quali l Assicurato abbia diritto al rimborso ai sensi delle Condizioni di assicurazione, dovranno essere inviati dall Assicurato stesso a G.G.L. S.p.a. - CLIM, Gestione Sinistri FASI RAI, Casella postale aperta n ROMA CENTRO - Piazza S. Silvestro 19, ROMA, che provvederà alla relativa gestione; tutta la documentazione di spesa sarà restituita all Assicurato a cura del G.G.L. S.p.a. - CLIM, dopo la liquidazione o la reiezione del sinistro, previa apposizione di un timbro di presa visione unitamente ad una lettera di accompagnamento con quanto eventualmente rimborsato. Per poter attivare il pagamento diretto da parte della Compagnia delle prestazioni sanitarie eseguite presso una struttura convenzionata, è necessario che l Assicurato si attenga alle seguenti istruzioni: a) contattare telefonicamente la Centrale Operativa al numero verde (operativa 24 ore su 24) se l Assicurato chiama dall Italia, per: b) contattare la Centrale Operativa al numero dedicato (operativo 24 ore su 24) se chiama dall Estero per: avere informazioni relativamente alle strutture convenzionate; prenotare la prestazione; avere conferma sull appuntamento. All occorrenza la Centrale operativa potrà chiedere l invio di certificazione medica. 27
29 ESEMPI RIMBORSO 1) INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL RIMBORSO PER RICOVERO (ART. 13) 62 massimo 120 giorni (pari a 7.440) L iscritto presenta cartella clinica: se ricovero pari a 30 gg se ricovero pari a 130 gg ) SPESE PER PRESTAZIONI EXTRA OSPEDALIERE (ART. 6) Massimo rimborso scoperto 20% minimo 52 L iscritto presenta fattura/e: a) di 52 nessun rimborso b) di 104 rimborso di 52 c) di 500 rimborso di 400 d) di rimborso di ) PRESTAZIONI DOMICILIARI E AMBULATORIALI (ART. 7) Massimo rimborso scoperto 20% minimo 26 L iscritto presenta fattura/e: a) di 26 nessun rimborso b) di 52 rimborso di 26 c) di 104 rimborso di 78 d) di rimborso di Per tutte le altre prestazioni contemplate dal contratto per le quali siano previsti degli scoperti si procederà in analogia agli esempi soprariportati. 4) TICKETS SANITARI (ART. 8) Tale garanzia sarà indennizzata qualora la spesa di uno o più tickets sia superiore a 26. L iscritto presenta: a) un solo ticket di 5 nessun rimborso b) uno o più tickets per un importo complessivo di 27 rimborso 27 5) SPESE RIMBORSABILI PER L ACQUISTO DI LENTI (ART. 9) 130 per persona e anno assicurativo 181 per 2 persone e anno assicurativo 207 per 3 persone e anno assicurativo 259 per 4 persone e anno assicurativo scoperto 25% minimo 16 per persona 28
30 L iscritto presenta fatture nel corso dell anno: a) 1 persona fattura per un importo di 52 rimborso di 36 fattura per un importo di 104 rimborso di 78 fattura per un importo di 181 rimborso di 130 (raggiunto il max esborso) b) 4 persone 1ª fattura 104 rimborso di 78 2ª fattura 150 rimborso di 112,50 3ª fattura 104 rimborso di 68,50 (raggiunto il max esborso) 4ª fattura 52 rimborso di 0,00 29
31 30
32 FASI RAI ORGANI SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE CONSIGLIERI Bruno Fusco Ottavio Bulletti Roberto Lotti Flavio Tomei Bruno Cosenz COLLEGIO DEI REVISORI REVISORI Fabrizio Cresti Stefano Lucchetto Michele Paggi Ernesto Espsosito Enzo Serra SUPPLENTI Massimo Castori Giancarlo Vianello 31
33 32
34 STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTERNA PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO RAI Articolo 1 È costituita l Associazione non riconosciuta non avente fino di lucro denominata Fondo Assistenza Sanitaria Interna per dipendenti delle Società del Gruppo RAI e per gli ex dipendenti delle Società del Gruppo RAI in pensione, che in appresso sarà chiamata semplicemente Fondo. Articolo 2 Il Fondo ha sede in Roma presso la Sede legale della RAI. La durata dell Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con delibera dell Assemblea. Articolo 3 Il Fondo ha lo scopo di erogare agli aventi titolo, nell ambito di un sistema di mutualità, prestazioni sanitarie (secondo le modalità pattuite dagli accordi assicurativi che potranno interessare i familiari dei Soci ai quali sarà richiesta specifica contribuzione). Tali prestazioni potranno essere anche integrative dell assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Fondo, inoltre, sempre ispirandosi a rigorosi criteri di indipendenza, autonomia, giustizia ed equità, studia ed attua varie forme di intervento in materia assistenziale utili alla migliore tutela sociale e psico-fisica del socio. Il Fondo non può avere altri scopi, non ha fini di lucro, non può esercitare attività commerciali neppure parziali e/o occasionali. Articolo 4 Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e da quanto disposto, per quanto di ragione, dall Accordo Sindacale che trovasi allegato sub 1) allo statuto approvato con l atto costitutivo del Fondo del 7 maggio 1991 e dai successivi accordi in materia, i quali si applicano ai dipendenti in servizio e non si estendono ai pensionati che verranno ammessi. Articolo 5 Hanno diritto ad iscriversi al Fondo, con decorrenza dalla sua costituzione, tutti i dipendenti a tempo indeterminato della RAI con qualifica di quadro, impiegato ed operaio, di professore d orchestra, ed artista del coro in servizio alla stessa data, nonché, dalla data di assunzione, quelli assunti successivamente alla predetta data; ed infine tutti i pensionati che abbiano svolto l ultima loro attività lavorativa presso la RAI. 33
35 Hanno, inoltre, diritto di iscriversi al Fondo, a decorrere dal 1 gennaio 2006, tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato della RAI - Radiotelevisione italiana Spa e delle Società del Gruppo Rai alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dalle polizze assicurative e/o dagli accordi sindacali già sottoscritti in materia. Hanno, altresì, diritto ad iscriversi al Fondo, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Statuto, o dalla successiva data di assunzione, tutti i dipendenti a tempo indeterminato delle altre Società del Gruppo Rai, con esclusione di coloro il cui rapporto sia regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico o dal Contratto Nazionale per i Dirigenti di Aziende Industriali; nonché, tutti i pensionati che abbiano svolto l ultima loro attività lavorativa presso le altre Società del Gruppo RAI. L iscrizione è aperta a ciascun avente diritto per sua libera elezione e tramite presentazione, per quanto riguarda i lavoratori in servizio attualmente non iscritti, di una apposita domanda al Fondo da inoltrare entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente Statuto o dalla data della successiva assunzione; e per quanto riguarda i pensionati entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente Statuto ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L associato in servizio assume il titolo a godere dei benefici indicati negli accordi citati all art. 4, per quanto di ragione, secondo le modalità previste dalla polizza assicurativa; mentre l associato pensionato ha tutti i benefici derivanti dalla partecipazione al Fondo ed alle prestazioni previste dalla specifica polizza assicurativa, però non può avvalersi del contributo RAI o delle altre Società del Gruppo Rai, né può partecipare agli organismi sociali elettivi del Fondo. L iscrizione al Fondo comporta, per i soci l accettazione integrale del presente Statuto e per quanto di ragione, degli Accordi sindacali sopra richiamati. Se non iscritto entro i termini suddetti, il dipendente ed il pensionato potrà richiedere l iscrizione successivamente secondo le modalità previste dalla polizza assicurativa. Articolo 6 La qualità di socio per i dipendenti a tempo indeterminato in servizio si perde: a) per cessazione del rapporto di lavoro con la RAI o con altra Società del Gruppo Rai, b) per dimissioni dal Fondo. Le dimissioni devono essere presentate almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto di assicurazione stipulato dal Fondo ed avranno efficacia dalla data di scadenza del predetto contratto, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione; c) per radiazione. La qualità di socio per i dipendenti in servizio a tempo determinato si perde: a) per rinuncia all applicazione delle condizioni di cui all articolo 5, secondo capoverso; b) per dimissioni dal Fondo. Le dimissioni devono essere presentate almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto di assicurazione stipulato dal Fondo ed avranno efficacia alla data di scadenza del predetto contratto, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione; 34
36 c) per radiazione. La qualità di socio per i pensionati si perde: a) per radiazione. Inoltre, per tutti, la qualità di socio si perde allorchè cessi il proprio diritto, secondo quanto verrà previsto dal contratto di assicurazione stipulato dal Fondo. Articolo 7 Le entrate del Fondo, necessarie per l adempimento dei suoi scopi, sono costituite: a) da un contributo annuale pro-capite a carico della RAI o di altra Società del Gruppo Rai, come da accordi sindacali, b) da un contributo annuale a carico di ciascun associato dipendente come da Accordi sindacali; c) dai versamenti annuali dei pensionati e dai versamenti dei lavoratori a tempo determinato; d) da ogni altro provento derivante dalla sua attività istituzionale, nonché dai proventi straordinari ad essa connessi. Le Aziende provvederanno d ufficio alle trattenute sugli emolumenti dei dipendenti in servizio ed ai corrispettivi stanziamenti di competenza aziendale, comunicando al Fondo l importo complessivo di dette contribuzioni, che vengono imputate secondo quanto stabilito dall accordo intercorso tra la Rai e le Organizzazioni Sindacali in data 8 giugno 1987 all apposito conto e bilancio intestato alla previdenza aziendale e dagli altri accordi di analogo contenuto intercorsi tra ciascuna ulteriore Azienda del Gruppo Rai e le Organizzazioni Sindacali stesse. Articolo 8 Le disponibilità del Fondo debbono essere impiegate integralmente con norme di oculata prudenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con la stipulazione di convenzioni con una o più Compagnie di Assicurazione. I mezzi del Fondo non potranno essere destinati per titoli diversi da quelli dell assistenza sanitaria ai soci. I prelievi delle somme del Fondo potranno essere effettuati soltanto in base ai mandati di pagamento firmati dal Presidente del Fondo o dal Consigliere da esso formalmente delegato ai prelievi. Articolo 9 Sono organi del Fondo: a) l Assemblea dei soci (dipendenti in servizio); b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti. Articolo 10 L Assemblea rappresenta l Universalità degli iscritti. 35
37 Gli iscritti, dipendenti in servizio, saranno rappresentati nell assemblea da loro delegati, uno ogni duecento iscritti o minore numero di iscritti per le Società del Gruppo Rai che abbiano un numero di soci inferiore a duecento. La individuazione dei delegati che comporterà l attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare avverrà mediante votazione da parte degli iscritti, ciascuno presso la propria Società od il proprio settore di appartenenza. Il regolamento delle predette elezioni è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. La qualità di delegato è incompatibile con le cariche previste dalle lettere b, c e d dell art. 9. Chiunque si trovasse a rivestire una doppia carica dovrà entro quindici giorni dalla seconda nomina indicare l incarico prescelto. Ogni delegato ha diritto ad un voto. I delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; i delegati cessati, a seguito della perdita della qualità di socio, ai sensi del precedente articolo 6, verranno sostituiti dai primi non eletti, nelle liste a cui risultano rispettivamente assegnati i delegati uscenti, nell ultima votazione effettuatasi, fino ad esaurimento; nella ipotesi di esaurimento dei nominativi risultanti dall ultima elezione, dovrà effettuarsi un altra votazione con le modalità sopra citate. Alle Assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla RAI e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, anche non iscritti al Fondo, e senza, comunque facoltà di voto. Anche i revisori, qualora non fossero iscritti al Fondo, potranno intervenire alle Assemblee, sempre senza facoltà di voto. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l intervento del 50% più uno dei delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo per quanto previsto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento del Fondo. Nel caso di modifiche statutarie le deliberazioni dell Assemblea saranno comunicate ad Soci pensionati. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua mancanza, l Assemblea nomina il proprio Presidente. Nomina altresì un segretario a meno che il verbale sia, o debba essere ai sensi di legge, redatto da un Notaio. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. L Assemblea ordinaria nomina i Revisori, delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive dell Associazione, nonché sulle altre questioni di volta in volta proposte all ordine del giorno. L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento 36
38 del Fondo; in tali casi l Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei delegati e le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 50% più uno del numero totale dei delegati. L Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche fuori dalla sede legale, negli uffici che saranno di volta in volta indicati nell avviso. Questo deve essere inviato ai delegati come sopra nominati almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l elenco degli argomenti in discussione; potrà contenere anche la data per l eventuale seconda convocazione. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno per l esame e l approvazione, entro il 30 giugno, del bilancio di esercizio. Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio, o il Collegio dei revisori, o il 35% dei delegati. Articolo 11 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che si compone di 5 membri di cui 4 designati e nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell accordo istitutivo del Fondo e 1 dalla RAI; essi possono essere anche non soci. Articolo 12 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati e nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell accordo istitutivo del Fondo. Egli ha la rappresentanza legale del Fondo e può, per determinati atti, delegare i suoi poteri ad altri membri del Consiglio stesso. Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della attuazione dei programmi, dell assoluto rispetto degli scopi e delle finalità del Fondo, è pure responsabile dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Fondo, firma la corrispondenza dispositiva, provvede ai movimenti contabili. In caso di assenza od inadempimento, il Presidente è sostituito dal più anziano degli altri 3 membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali. Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario del Consiglio che può anche non essere membro del Consiglio stesso. Il Segretario provvede alla contabilizzazione delle entrate e delle spese, tiene aggiornato il libro dei soci ed i libri e i documenti contabili, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel disbrigo della corrispondenza ordinaria. Il segretario infine tiene aggiornati i libri degli inventari. Articolo 14 La gestione del Fondo è controllata da un Collegio di revisori, composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti; esso nomina al proprio interno il Presidente. 37
39 I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall assemblea del Fondo. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale; potranno accertare l eventuale consistenza di cassa e l esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. I revisori potranno anche non essere iscritti al Fondo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Articolo 15 I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori durano in carica quattro anni. Il mandato può essere rinnovato. Quando durante tale periodo uno dei membri del Consiglio di Amministrazione viene a cessare per ragione dall incarico, deve provvedere alla sostituzione chi ha provveduto alla sua nomina. Nessuna carica è retribuita. Per il membro designato dalla RAI, che sia dipendente dell Azienda, costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione la risoluzione del rapporto di lavoro con la RAI. L assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può costituire, per i membri del Consiglio e per i Revisori, causa di decadenza. Articolo 16 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinari e straordinaria del Fondo con i poteri più ampi consentiti dalla legge e da questo Statuto. In particolare spetta al Consiglio: a) redigere il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all assemblea dei delegati entro il 30 giugno; b) applicare norme e stabilire modalità per gli impieghi del Fondo in armonia con quanto disposto dallo Statuto e dagli accordi contrattuali, vincolanti in materia; c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi dei contributi versati dalla RAI e dalle altre Società del Gruppo Rai nonché dei contributi e versamenti fatti dai soci del Fondo, conferendo i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all anno con non oltre sette mesi di intervallo tra una riunione e l altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori. La convocazione sarà effettuata dal Presidente per iscritto, con almeno tre giorni di preavviso, salvo casi di particolare urgenza indicando la data, l ora, il luogo della seduta e gli argomenti all ordine del giorno. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. 38
40 Il Collegio dei revisori deve essere invitato a partecipavi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le delibere del Consiglio sono inappellabili. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate su un apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Articolo 17 Le modifiche a questo Statuto potranno essere apportate solamente con delibera dell Assemblea Straordinaria, secondo quanto stabilito dall articolo 10 di questo Statuto. Articolo 18 La liquidazione del Fondo potrà essere deliberata dall assemblea che fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. Articolo 19 Tutte le eventuali controversie fra gli iscritti e il Fondo saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri dei quali due da nominarsi uno ciascuno dalla parte attrice e dalla convenuta; essi nomineranno un terzo arbitro che svolgerà le funzioni di Presidente: in caso di disaccordo sul nome, l arbitro dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità. Resta salva l impugnativa ai sensi dell articolo 827 c.p.c. Articolo 20 Le spese per la gestione del Fondo sono a carico della RAI e delle altre Società del Gruppo Rai. Articolo 21 L esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all approvazione dell Assemblea ordinaria ed inoltre la relazione di cui all articolo 16. Articolo 22 Ogni delibera di modifica di questo statuto e/o di scioglimento del Fondo avrà efficacia solo se approvata dalla RAI e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell accordo istitutivo del Fondo nei limiti e nel rispetto delle norme concordate con gli accordi sindacali menzionati all articolo 4 del presente Statuto. 39
41 Articolo 23 Per tutto quanto non fosse previsto in questo Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia. F.to Fusco Bruno F.to Francesco Maria Ragnisco notaio 40
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