I ncontri DISABILITÀ LAVORO. cosa prevede la legge. idee&fatti. n S P E C I A L E I N S E RT O. dicembre 2014 anno IV
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1 I ncontri idee&fatti 27 dicembre 2014 anno IV DISABILITÀ E LAVORO n S P E C I A L E I N S E RT O
2 n S P E C I A L E I N S E RT O DISABILITÀ E LAVORO 3 5 LEGGE 104/1992 CONGEDI PER CAUSE PARTICOLARI E GRAVI MOTIVI FAMILIARI 7 PERMESSI PER CURE MEDICHE PER INVALIDI SUPERIORI AL 50% MALATTIE ONCOLOGICHE Disabilità e lavoro è una guida contenente i principali aspetti legislativi che riguardano la materia della disabilità nel mondo del lavoro e vuole rappresentare un utile strumento a supporto del lavoratore il quale si trova, durante la propria vita lavorativa, a dover prestare assistenza a un familiare con disabilità o a esserne egli stesso affetto. Questo breve compendio illustra le tutele di legge, grazie alle quali è possibile conciliare, nel delicato universo dell inabilità, la sfera personale del lavoratore con la vita professionale. Testi a cura di DirCredito -Segreteria interprovinciale, Parma, Piacenza, Reggio Emilia II n dicembre Incontri
3 DISABILITÀ E LAVORO DISABILITÀ E LAVORO LEGGE 104/1992 (aggiornata alla Legge 4 novembre 2010 n.183) La Legge 104/1992 è la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap. Per persone portatrici di handicap si intendono coloro che hanno minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali che generano problemi di apprendimento, relazionali e di integrazione sociale e lavorativa che possono provocare anche emarginazione. Ai sensi dell art. 3, comma 3 della legge 104/92, l handicap è grave quando la menomazione rende indispensabile l assistenza permanente avendo ridotto la capacità di autonomia personale del soggetto. n Permessi retribuiti La legge 104 prevede la fruizione di permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, in questi casi e con le modalità indicate: m Lavoratori dipendenti cui è stata accertata la disabilità grave: 2 ore al giorno o 3 giorni al mese frazionabili in ore; m Lavoratori dipendenti con figli affetti da disabilità grave al di sotto dei 3 anni di età: prolungamento del congedo parentale retribuito (30% della retribuzione) per un periodo massimo complessivo di tre anni, fruibile in maniera continuativa o frazionata, a patto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno e salvo che tale ricovero sia presso istituti specializzati e sia richiesta la presenza del genitore; o in alternativa 2 ore al giorno oppure 3 giorni al mese frazionabili anche in ore; m Lavoratori dipendenti che sono coniugi, parenti o affini entro il 2 di persone affette da disabilità grave: 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Se il coniuge o i genitori della persona affetta da disabilità grave abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch essi affetti da disabilità o deceduti, il diritto di fruizione può essere esteso ai parenti o affini di 3 di persone affette da disabilità grave. I 3 giorni di permesso al mese possono essere fruiti dai genitori di minori di 3 anni con disabilità grave. Ai sensi del Msg 15995/07 se i permessi giornalieri sono utilizzati frazionandoli in ore, c è un limite orario mensile, che è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007). 1 esempio orario settimanale 37,5 ore/5 giorni lavorativi = 7,5 x 3 = ore mensili fruibili 22,5; 2 esempio orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi = 6 x 3 = ore mensili fruibili 18. In caso di part time verticale, il monte ore va riproporzionato, così come, nell eventualità di assistenza per periodo inferiore al mese intero, le 3 giornate sono riconosciute in 1/3 (una ogni 10 gg. di assistenza circ. Inps n. 128/2003). Incontri - dicembre 2014 n III
4 n S P E C I A L E I N S E RT O 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali ). A decorrere dal tali commissioni sono integrate da un medico dell Inps (Circ. 162/93, punto 1, Circ. 80/95, punto 1, circ. 32/2006, circ. 131/2009). m Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave, ad eccezione dei seguenti casi: q interruzione del ricovero a tempo pieno per esigenza del disabile di uscire dalla struttura che lo ospita per sottoporsi a visite/cure certificate; q ricovero a tempo pieno di disabile in stato vegetativo persistente e/o terminale; q ricovero a tempo pieno di minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti certificato dalla struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età. Si ricorda che la fruizione dei permessi spetta ad un solo beneficiario con l unica eccezione per i genitori di figli cui è riconosciuta la disabilità grave che possono fruire dei permessi alternativamente con il limite dei tre giorni al mese. n Requisiti ai sensi di legge I requisiti per diventare titolari dei permessi ex legge 104 sono i seguenti: m essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time); m la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi abbia un handicap grave ai sensi dell art. 3 comma 3 della legge 104/92 (... Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici ) riconosciuta dalla commissione della ASL (ex art. 4, comma 1 L. 104/92 4. Accertamento dell'handicap Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre Per usufruire dei permessi retribuiti ex legge 104/1992 ai fini dell assistenza di un familiare con disabilità grave residente in un comune distante più di 150 km rispetto al comune di residenza del dipendente, quest ultimo dovrà tutte le volte documentare l assistenza prestata a tale familiare consegnando al datore di lavoro il titolo di viaggio o altro documento idoneo. n Quanto spetta m I permessi presi a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; m I permessi a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; m Il prolungamento dell astensione facoltativa fino al 3 anno di vita del bambino sarà indennizzato al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta. n Permessi retribuiti e assegni nucleo familiare Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare. IV n dicembre Incontri
5 DISABILITÀ E LAVORO n Congedo straordinario per assistenza di familiare con disabilità grave Il dipendente con familiare affetto da disabilità grave ex legge 104/1992 ha diritto, entro sessanta giorni dalla richiesta, a fruire del congedo retribuito, continuativo o frazionato, ai fini della sua assistenza per la durata massima di due anni (nell arco della vita lavorativa), purché il familiare stesso non sia ricoverato a tempo pieno, oppure lo sia ma i suoi medici richiedano la presenza di chi lo assiste. Il congedo può essere fruito con la seguente priorità da: a) coniuge convivente della persona gravemente disabile; Per mancanza, o decesso, o in presenza di patologie invalidanti (patologie aventi il carattere della permanenza e definite nell art. 2, comma 1 lettera d) numeri 1,2,e 3 del DM n. 278/00) del coniuge convivente ha diritto al congedo: b) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del portatore di handicap grave. Il congedo è riconosciuto al genitore richiedente: - anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (ad es. è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo); - anche se l altro genitore, nello stesso periodo, fruisce del congedo di maternità/paternità -anche per adozioneo del congedo parentale -anche per adozione per il medesimo figlio. Qualora ci sia mancanza o decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente e di entrambi i genitori ha diritto a fruire del congedo: c) un figlio convivente con la persona affetta da disabilità grave. In caso di mancanza, o decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, di entrambi i genitori e dei figli conviventi ha diritto al congedo: d) un fratello o una sorella convivente con il portatore di handicap grave. CONGEDI PER CAUSE PARTICOLARI E GRAVI MOTIVI FAMILIARI (Legge 53/2000) La Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede, all'articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari. Il Decreto 278 del 21 luglio 2000 emanato dal Ministero della Solidarietà, ha indicato le modalità di accesso e fruizione di questi congedi. Esistono due forme di flessibilità: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermità di un familiare; i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari. I tre giorni di permesso retribuito all'anno sono concessi per decesso o grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, del parente entro il secondo grado, anche non convivente. Sono altresì previsti nel caso in cui il decesso riguardi un componente della famiglia anagrafica, quindi anche nell'ipotesi della famiglia di fatto. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). L'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. In caso di mancanza, o decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, di entrambi i genitori, dei figli conviventi e dei fratelli o delle sorelle conviventi ha diritto a fruire del congedo: e) un parente o un affine entro il 3 grado convivente con il soggetto portatore di handicap grave. n Quanto spetta Il congedo di cui sopra sarà indennizzato sulla base dell ultima retribuzione, la contribuzione è figurativa. Incontri - dicembre 2014 n V
6 n S P E C I A L E I N S E RT O È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo continuato o frazionato e, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell'orario lavorativo. Tale riduzione dell'orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici ed è necessario presentare la documentazione relativa alla grave infermità rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Per il decesso, va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. I tre giorni l'anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso. Se nel corso dello stesso anno un lavoratore si imbatte in due situazioni di grave infermità di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso. Potrà comunque ricorrere, in modo frazionato, al congedo non retribuito per gravi motivi familiari. Tale congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela, ammettendo quindi anche la famiglia di fatto. Il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti dalle seguenti cause: a) necessità derivanti dal decesso di un familiare; b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari; c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo. Sono considerate "gravi motivi" le seguenti patologie, che non colpiscano direttamente il lavoratore richiedente: 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Il congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di un familiare nel caso in cui il lavoratore per esempio perché ha già usufruito dei tre giorni di permesso l anno. La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. Il diniego, o il rinvio a un periodo successivo o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in base alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. VI n dicembre Incontri
7 DISABILITÀ E LAVORO n Cumulabilità dei congedi m il congedo straordinario ex legge 104/1992 è cumulabile con permessi orari o giornalieri per l assistenza del familiare portatore di handicap, a condizione che il lavoratore che ne fruisca sia l unico beneficiario del congedo e dei permessi e l utilizzo del congedo avvenga in giorni diversi da quelli in cui si utilizzano tali permessi, ad eccezione dei genitori che assistono lo stesso figlio con handicap grave, laddove congedo e permessi possono essere fruiti alternativamente tra i genitori, anche adottivi o affidatari, solo se nello stesso giorno in cui uno dei genitori fruisca del congedo l altro non fruisca dei permessi; m il congedo straordinario è cumulabile con il congedo per gravi motivi, di cui all art. 4, comma 2, della L. n. 53/00, nel limite massimo complessivo, tra le due tipologie di congedo, di 2 anni durante tutta la vita lavorativa del dipendente che dà assistenza al portatore di handicap. Riportando come esempio quello di un genitore che utilizza 6 mesi di congedo straordinario per assistere un figlio portatore di handicap, potrà fruire di 1 anno e 6 mesi di congedo per gravi motivi. Tenendo presente che il portatore di handicap ha diritto ad essere assistito per congedo straordinario per 2 anni al massimo, in questo caso (genitore che ha fruito di 1 anno e 6 mesi di congedo per gravi motivi e i rimanenti 6 mesi di congedo straordinario) il periodo residuo al raggiungimento dei 2 anni potrà essere fruito dall altro genitore (purché questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre 6 mesi). PERMESSI PER CURE MEDICHE PER INVALIDI SUPERIORI AL 50% Alla luce del combinato disposto dell'art. 26 della legge 118/71 e dell'art. 10 del d.lgs. 509/88, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche. Ogni anno va fatta richiesta al datore di lavoro dell apertura del relativo plafond di ore e dopo l utilizzo va presentata idonea documentazione delle avvenute cure da parte della struttura sanitaria presso cui sono state svolte. MALATTIE ONCOLOGICHE Per i soggetti con patologie oncologiche la legge 80/2006, art. 6, ha introdotto un iter accelerato di accertamento da parte della commissione medica dell Asl appositamente adibita. In questi casi l accertamento deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell interessato e gli esiti dell accertamento hanno un efficacia immediata. Le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali, istituite presso l Inps per la verifica dei verbali di riconoscimento emanati dalle Asl, dovranno concludere l iter entro 30 giorni dalla consegna degli stessi dalle Asl. Il criterio medico di valutazione della patologia oncologica dovrà considerare la prognosi, con la distinzione di due ipotesi: prognosi favorevole e prognosi infausta o probabilmente sfavorevole. Nell ipotesi di prognosi favorevole, la percentuale potrà variare dall 11% al 70%; nella seconda ipotesi, l invalidità è attribuita al 100%. Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 74%, il portatore di patologia oncologica, potrà beneficiare della pensione di invalidità civile; la prestazione è di carattere assistenziale, prescinde da eventuale contribuzione versata e viene concessa solo in presenza di determinati requisiti reddituali. Anche l accertamento dell handicap grave ai sensi della legge 104/92 deve avvenire entro i termini disposti dalla legge 80/2006. Anche per le patologie oncologiche si fa necessariamente riferimento alla legge 104/92. Incontri - dicembre 2014 n VII
8 n S P E C I A L E I N S E RT O n Indennità di accompagnamento Le persone affette da patologie oncologiche e debilitate dalla chemioterapia o radioterapia possono ottenere l indennità di accompagnamento (Corte di Cassazione, sentenza 10212/2004). Il malato può beneficiarne se, debilitato dal trattamento, non è in grado autonomamente di raggiungere l ospedale e necessita di un accompagnatore; per poter beneficiare di tale indennità quindi, oltre a essere sottoposti al trattamento di chemioterapia occorre contestualmente l impossibilità di deambulare autonomamente. n Amministratore di sostegno Per le persone affette da patologie oncologiche, soprattutto nella fase terminale della malattia, potrebbe essere necessario ricorrere ad una forma di tutela nei confronti di quei soggetti che presentino una limitata autonomia d agire. tempo pieno a tempo parziale, ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l'espletamento di mansioni analoghe o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. I familiari del malato di tumore hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del congiunto. n Permessi per cure mediche per invalidi superiori al 50% (malattia oncologica) Anche Il lavoratore malato di cancro cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. L amministrazione di sostegno ex legge 6/2004, non priva completamente il soggetto della capacità d agire. Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno (che può anche essere designato dalla stesso interessato) per assicurare alla persona una migliore tutela dei propri interessi ed interverrà solo nelle situazioni che potrebbero maggiormente compromettere l integrità del patrimonio coinvolto. n Part-time Il malato di cancro dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) gode di specifica tutela, giacché gli è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro (art.12bis del Dlgs 61/2000 come modificato dall art.46 D.Lgs 276/2003). Quindi può richiedere il passaggio al tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa. Inoltre, una volta trasformato il rapporto di lavoro da VIII n dicembre Incontri
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