Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Riccardo Russu. Decreto N 2662 del 01 Luglio 2011

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1 REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, SERVIZI AGROAMBIENTALI DI VIGILANZA E CONTROLLO. Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Riccardo Russu Decreto N 2662 del 01 Luglio 2011 Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Allegati n : 6 Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione A Si Cartaceo+Digitale B Si Cartaceo+Digitale C Si Cartaceo+Digitale D Si Cartaceo+Digitale E Si Cartaceo+Digitale F Si Cartaceo+Digitale Oggetto: Precrizioni applicative al D.M. n del Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale. Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 Atto certificato il

2 IL DIRIGENTE Vista la L.R. n 65 del con la quale a decorrere dal 1 marzo 2011, le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale sono esercitate dalla Regione Toscana; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale ed in particolare l articolo 2 Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza, comma 4 e l articolo 9 Responsabile di Settore ; Vista la legge regionale n. 65 del 29 dicembre 2010 con la quale, a decorrere dal 1 marzo 2011, le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale sono esercitate dalla Regione Toscana; Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n del 31/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo ; Vista la L.R. n 57 del "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali"; Visto il D. Lgs, n 214/05 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n 2002/89/CE, stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto l art. 8 del D.Lgs 214/05 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale"; Visto l art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n 214/05 che fissa sanzioni amministrative, per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale; Considerato che con D. M. n del il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite; Tenuto conto di quanto è emerso dall attività di monitoraggio e controllo svolta dal SFR e dagli Enti di ricerca in Toscana negli anni dal 2000 ad oggi, e cioè che: nei territori dei comuni toscani di cui all allegato A) è stata rilevata la presenza di Scaphoideus titanus ; i focolai di Flavescenza dorata individuati nei comuni della provincia di Massa Carrara e, recentemente, in quella di Lucca, costituiscono una potenziale situazione di rischio fitosanitario in relazione sia al numero delle piante risultate positive nello stesso vigneto, che alla diversa età delle viti colpite; nelle altre province della Toscana, sono stati rilevati solo casi isolati di viti affette da Flavescenza dorata, generalmente rappresentati da piante vecchie, e che, dopo la loro estirpazione, nel vigneto focolaio non sono state osservate ulteriori manifestazioni della sintomatologia; Considerato che:

3 il rischio maggiore di diffusione epidemica della Flavescenza dorata si ha quando in una stessa zona vitata vi è compresenza del fitoplasma e del suo vettore, pertanto è necessario monitorare la presenza di entrambi i due organismi nei vigneti per valutarne il potenziale rischio fitosanitario, ad esclusione dei campi di riproduzione del materiale vivaistico viticolo, in coerenza con le finalità di salvaguardia ambientale e della salute umana, nell esecuzione degli interventi insetticidi di lotta allo Scaphoideus titanus è auspicabile si tenga conto dei principi di lotta integrata e agricoltura eco-sostenibile; a tal fine risulta indispensabile il rilevamento della presenza dell insetto nei vigneti con trappole cromotropiche gialle; DECRETA 1. di dichiarare "zona focolaio", cioè area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di Flavescenza dorata e nella quale è possibile l'eradicazione della malattia tramite estirpazione immediata di ogni pianta con sintomi sospetti, senza necessità di analisi di conferma, precisando che il provvedimento si applica anche ai vigneti abbandonati, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n del , i territori dei comuni della provincia di Massa Carrara di cui all allegato B); 2. di dichiarare zona focolaio, nelle altre province della Toscana, i vigneti, intesi come superficie vitata priva di discontinuità, in cui è stata accertata la presenza di Flavescenza dorata. Il Servizio Fitosanitario Regionale provvederà a definirne le superfici e a darne comunicazione alle aziende che li conducono o ai proprietari; 3. di vietare nelle suddette zone focolaio, il prelievo di materiale di propagazione della vite, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; 4. l obbligo per tutti i viticoltori operanti nelle zone focolaio di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di piante con sintomi di giallumi e pertanto sospetti di Flavescenza dorata, presenti nei propri vigneti prima della loro estirpazione, utilizzando la scheda di cui all allegato C), fatto salvo quanto disposto in materia di procedure per l estirpazione ed il reimpianto di superfici vitate dalla Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009 e successivo regolamento attuativo D.P.G.R. n. 52/R del 7 settembre 2009; 5. l obbligo di segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata e di provvedere al monitoraggio per la rilevazione dell insetto vettore Scaphoideus titanus, secondo le modalità indicate nell allegato D), comunicandone l eventuale ritrovamento al Servizio entro il 15 settembre di ogni anno attraverso la scheda di cui all allegato E), per: a) tutti i vivaisti che producono materiale di propagazione, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2005, nel territorio regionale, in tutti i campi di riproduzione del materiale vivaistico; b) tutti i conduttori agricoli nei vigneti ricadenti nei territori comunali di cui all allegato A). Qualora nei vigneti indicati alla lettera b) del presente comma, venga effettuato, per altri motivi, un intervento fitosanitario nei tempi e nei modi da essere efficace anche nei confronti dello Scaphoideus titanus, tale monitoraggio non è obbligatorio, ma consigliato;

4 6. l obbligo di eseguire, a scopo preventivo, interventi fitosanitari contro Scafoideus titanus secondo le modalità indicate nell allegato F) per: a) tutti i vivaisti che producono materiale di propagazione della vite, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2005, e che operano nei territori comunali di cui all allegato A); b) tutti i conduttori agricoli dei vigneti ubicati nelle zone focolaio ; c) tutti i conduttori agricoli dei vigneti nei quali sia stata rilevata la presenza di Scaphoideus titanus negli ultimi due anni o venga rilevata la presenza delle forme giovanili dell insetto nell anno in corso, entro il 15 luglio; 7. l obbligo, per chiunque ne sia a conoscenza, di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale: a) gli esiti delle analisi di laboratorio effettuate su campioni di viti prelevati nel territorio regionale della Toscana e risultati positivi al fitoplasma della Flavescenza dorata, completi dei dati identificativi delle piante campionate: vigneto (comune, foglio e particelle catastali), filare, posto pianta; b) la presenza dell insetto Scaphoideus titanus nei vigneti ubicati nel territorio regionale della Toscana e i dati identificativi dei vigneti stessi: azienda, vigneto (comune, foglio e particelle catastali); 8. di approvare gli allegati lett. A), B), C), D), E), F) che fanno parte integrante del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda al D.M. n del e al D.Lgs. 214/2005; In caso di inadempienza al divieto di cui al punto 3 e agli obblighi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni ci cui all art. 54 del D. Lgs. n. 214/05; Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli Atti Amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. IL DIRIGENTE Dr. Riccardo Russu

5 ALLEGATO A) Comuni toscani nei quali è stata accertata la presenza di Scaphoideus titanus: Provincia Comune Provincia Comune Arezzo Bucine Massa Carrara Aulla Cavriglia Carrara Laterina Casola Loro Ciuffenna Comano Montevarchi Fivizzano Pergine Valdarno Fosdinovo Terranuova Bracciolini Licciana Nardi Massa Firenze Bagno a Ripoli Montignoso Barberino Val d Elsa Podenzana Borgo S.Lorenzo Pontremoli Cerreto Guidi Tresana Certaldo Empoli Greve in Chianti Pisa San Giuliano Terme Montespertoli Lari Pelago Pontassieve Siena Castellina in Chianti San Casciano Val di Pesa Castelnuovo Berardenga Scandicci Colle val d Elsa Tavarnelle Val di Pesa Gaiole Vinci Montalcino Montepulciano Lucca Altopascio Monteriggioni Camporgiano Poggibonsi Capannori Radda in Chianti Castelnuovo di Garfagnana San Gimignano Lucca Siena Massarosa Montecarlo Piazza al Serchio Seravezza

6 ALLEGATO B) Comuni toscani riconosciuti zona focolaio per Flavescenza dorata della vite: Provincia Massa Carrara Comune Aulla Carrara Casola Comano Fivizzano Fosdinovo Licciana Nardi Massa Montignoso Podenzana Pontremoli Tresana

7 ALLEGATO C) SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI PIANTE CON SINTOMI SOSPETTI DI FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE Il/La sottoscritto/a nato/a a residente nel comune di via in qualità di conduttore/proprietario dell azienda agricola con sede in via tel. fax indirizzo con riferimento alla comunicazione di zona focolaio per Flavescenza dorata della vite, ricevuta in data dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana e alle Misure fitosanitarie di cui all art. 4 del D.M del 31/05/2000 sotto la propria personale responsabilità, COMUNICA che nei vigneti dell azienda di cui sopra, posti in sono state individuate piante di vite con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, come di seguito indicato ( 1 ): Comune Foglio Mappali Vitigno Anno di impianto Piante sparse colpite n. S.A.U. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell obbligo di estirpazione, nell area focolaio, delle piante di vite con sintomi riferibili a Flavescenza dorata, così come prescritto dal comma 1 art. 4 del D.M del 31/05/2000. DATA FIRMA 1 Per i dati da inserire in tabella fare riferimento alle risultanze del Catasto viticolo

8 ALLEGATO D) PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS IN TOSCANA Le seguenti procedure, definite dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana, devono essere adottate per il monitoraggio di Scafoideus titanus nelle zone focolaio, così come individuate ai punti 1 e 2 del presente decreto, nei territori dei comuni, di cui all allegato A, in cui è stata segnalata la presenza dell insetto, e in tutti gli altri vigneti in cui si ritiene necessario verificarne l eventuale presenza al fine di ampliare la rete di monitoraggio regionale. Il monitoraggio dello Scaphoideus titanus deve essere effettuato in ogni vigneto aziendale, inteso come superficie vitata priva di discontinuità, mediante l esposizione di trappole cromotropiche di colore giallo, collate, di dimensione minima di cm. 20 x 25; In ogni vigneto vanno collocate almeno 2 trappole, distanti minimo 50 m l una dall altra, preferibilmente nelle zone più ombreggiate e più fresche del vigneto in prossimità di borri, fossi e/o alberature, disponendole nella fascia vegetante medio- bassa del filare (tra il primo e il secondo filo) in modo che sia ben visibile; in superfici vitate molto ampie e contigue deve essere collocata almeno 1 trappola ogni tre ettari. I filari in cui vengono esposte le cartelle devono essere contrassegnati in testata con un segnale ben visibile, anche da lontano, e non confondibile, in modo da poter individuare facilmente, al momento del recupero, il punto in cui sono state collocate. Il periodo di esposizione è quello di sicura presenza degli adulti, cioè tra il 20 luglio e il 30 agosto circa (per conoscerlo con certezza si consiglia di consultare il bollettino relativo al monitoraggio del ciclo di sviluppo dello Scafoideo pubblicato dal Servizio Fitosanitario Regionale sul suo sito internet), per 2 turni di esposizione di gg. ciascuno. Al ritiro dal campo le trappole devono essere avvolte con un foglio di carta/plastica trasparente (ideale quella utilizzata dai fiorai) ben distesa su entrambi i lati della cartella, in modo da consentire un facile riconoscimento degli insetti catturati. Per essere conservate le cartelle vanno collocate in frigorifero o, meglio, in congelatore o in altro luogo fresco, ma asciutto. La cattiva conservazione delle trappole provoca il deterioramento degli esemplari catturati, che facilmente diventano irriconoscibili; In un angolo della cartella, sulla carta/plastica avvolgente, deve essere collocata un etichetta con indicato il nome del comune, dell azienda, e del vigneto dove è stata collocata la trappola e il periodo di esposizione. Le cartelle, al termine periodo di esposizione, devono essere controllate da un tecnico esperto, per la lettura e il riconoscimento degl insetti. IMPORTANTE: Ad ogni vigneto monitorato deve corrispondere una scheda (allegato E al decreto) per la raccolta dei dati; tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata, al termine del rilevamento, per posta o via fax, al Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso nelle cartelle si rilevi la presenza anche di un solo esemplare di Scaphoideus titanus, l azienda agricola dovrà comunicarlo prontamente al Servizio Fitosanitario Regionale, e comunque entro e non oltre il 15 di settembre. In ogni caso le cartelle cromotropiche dovranno essere conservate integre, insieme alla copia delle schede di monitoraggio, a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale fino al 31 Maggio dell anno successivo a quello del monitoraggio.

9 ALLEGATO E) SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS (Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario Regionale n. del ) DATI RELATIVI ALL AZIENDA NOMINATIVO AZIENDA INDIRIZZO COMUNE INDIRIZZO TEL. PROV. REFERENTE DATI RELATIVI AL VIGNETO COMUNE FOGLIO PART. PROV. FOGLIO PART. SUPERFICIE HA ANNO DI IMPIANTO COORDINATE GPS VARIETA PREVALENTI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO N CARTELLE ESPOSTE (1 TURNO) DAL GIORNO AL GIORNO PRESENZA DI ESEMPLARI DI SCAPHOIDEUS TITANUS SI N NO N CARTELLE ESPOSTE (2 TURNO) DAL GIORNO AL GIORNO PRESENZA DI ESEMPLARI DI SCAPHOIDEUS TITANUS SI N NO TECNICO ESPERTO CHE HA CONTROLLATO LE CARTELLE NOME DATA COGNOME FIRMA

10 ALLEGATO F) MODALITA TECNICHE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLO SCAPHOIDEUS TITANUS, DI CUI AL PUNTO 3 DEL PRESENTE DECRETO METODI AGRONOMICI 1. Eliminazione, mediante bruciatura, dei residui di potatura sia invernali che primaverili per eliminare le uova svernanti nelle anfrattosità delle corteccia. 2. Rimozione precoce dei polloni e dei getti basali della vite, dove albergano di preferenza le forme giovanili. LOTTA INSETTICIDA Effettuare almeno un trattamento insetticida specifico con uno dei prodotti sottoindicati, preferibilmente quando la popolazione dell insetto è costituita prevalentemente da forme giovanili. Ai fini della determinazione dell epoca più opportuna per il trattamento, gli operatori possono fare riferimento alle indicazioni fornite dal bollettino redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana sul proprio sito internet. Sostanze attive contro lo Scaphoideus titanus ammesse dai disciplinari di produzione integrata della Regione Toscana PSR 2007/13 e L.R. 25/99 Schede tecniche difesa e diserbo della vite: CATEGORIA Regolatori di crescita Organici di sintesi ad azione neurotossica Autorizzati in agricoltura biologica SOSTANZE ATTIVE Flufenoxuron** Clorpirifos-Metile Clorpirifos Thiamethoxam Etofenprox Indoxacarb Olio paraffinico Piretro + Olio paraffinico Piretro + Piperonil butossido Piretro + Piperonil butossido + Olio paraffinico Azadiractina** della giornata, aceto o acido citrico. ** prodotti autorizzati fino al 31/12/2012 perché in attesa di revisione europea. MODALITA DI INTERVENTO Sostanza attiva efficace esclusivamente sulle forme giovanili. Da applicare quando la popolazione è costituita prevalentemente da neanidi. Si raccomanda di seguire il ciclo dell'insetto dalle prime fasi del suo sviluppo. Principi attivi efficaci contro le forme giovanili ma anche contro gli adulti, da applicare alla prima comparsa di questultimi. Evitare possibilmente l impiego di formulati sottoforma di granuli o microcapsule come: CS=sospensione di capsule o microcapsule, WG=granuli o microgranuli idrodispersibili, MG=microgranuli, perché altamente pericolosi per le api e altri insetti pronubi. Sostanze attive maggiormente efficaci sulle forme giovanili, devono essere impiegate quando la popolazione è costituita prevalentemente da neanidi. I formulati sono caratterizzati da bassa persistenza, pertanto si consiglia di ripetere il trattamento dopo circa una settimana. I fitofarmaci a base di Piretro conservano più a lungo la loro efficacia se se vengono distribuiti durante le ore più fresche acidificando la miscela con

11 PRECAUZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLE API E DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI Gli insetti impollinatori, come le api, i bombi e gli altri pronubi selvatici, sono importantissimi oltre che per la "biodiversità" dell ecosistema, anche dal punto di vista economico, in quanto garantiscono l'impollinazione delle colture agrarie. Al fine di salvaguardare questi utili insetti dalle frequenti e importanti morie causate dall uso improprio dei prodotti fitosanitari, si raccomanda agli operatori agricoli, di osservare attentamente alcune regole fondamentali nell esecuzione dei trattamenti fitosanitari, che ne diminuiscono l'impatto: 1. Evitare, se non è assolutamente necessario, di trattare nel periodo di fioritura della vite, accertandosi bene che tutte le varietà presenti nel vigneto abbiano sicuramente concluso tale fase fenologica. 2. Prima di eseguire il trattamento bisognerà porre particolare attenzione che non ci siano nelle vicinanze specie botaniche appetibili alle api (coltivate o spontanee) in fioritura e sfalciare accuratamente le piante spontane nel vigneto (sui filari e negl interfilari) e nelle aree circostanti. 3. Trattare alle dosi consigliate, dirigendo i getti soltanto verso la fascia occupata dalla vegetazione allo scopo di ridurre in ogni modo l effetto deriva. Non trattare assolutamente in giornate o in ore della giornata molto ventilate, perché il vento, per effetto deriva, trasporta i prodotti fitosanitari anche sulle erbe e i fiori nelle aree circostanti il vigneto, dove le api e i pronubi selvatici vanno a bottinare, avvelenandoli. 4. Nella scelta dei prodotti fitosanitari escludere i formulati microgranulari (WG) o microincapsulati (CS), in quanto i microgranuli e le microcapsule, a causa delle loro dimensioni, sono scambiati dai pronubi per granuli di polline e sono bottinati al loro posto. Queste sostanze, nel caso delle api, non sono tossiche solo per il singolo insetto, ma vengono trasportate all interno delle arnie dove provocano gravi danni alle famiglie, fino alla moria degli alveari. Nell eventualità che si debba comunque effettuare un trattamento con detti formulati, oltre alle norme generali di attenzione, avvertire per tempo gli apicoltori della zona in modo che provvedano a proteggere adeguatamente gli alveari. 5. Trattare in un momento della giornata in cui le api non sono a bottinare: preferibilmente la sera dopo il tramonto o eventualmente molto presto la mattina; escludere assolutamente le ore più calde della giornata; non trattare mai in vicinanza di un apiario. 6. Controllare sull'etichetta che il prodotto utilizzato non sia segnalato "tossico per le api". 7. Preferire l'utilizzo dei prodotti con minore effetto residuale (bassa persistenza nell'ambiente). 8. Non trattare in corrispondenza di una sensibile diminuzione della temperatura (maggiore persistenza dei prodotti chimici).

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