L'AZIENDA TITOLO VIII DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE : art

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1 L'AZIENDA TITOLO VIII DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE : art Art L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa Non tutti i beni che fanno parte dell'azienda sono di proprietà dell'imprenditore. L'art. in questione identifica solo quei beni che sono utilizzati dall'imprenditore a qualsiasi titolo, reale (proprietà o usufrutto) o obbligatorio (locazione). Ancora l'azienda (che si ricorda essere un elemento non essenziale al concetto di impresa) come complesso di beni non va confusa con il concetto di universalità di beni ex. art. 816 del codice civile. Si tratta, è vero, in entrambi i casi di un complesso di beni aventi destinazione unitaria, tuttavia l'universalità di beni riguarda esclusivamente quelli mobili che appartengono ad un medesimo proprietario. Il codice prende in considerazione l'azienda soprattutto riguardo il suo trasferimento. In primis troviamo Art (Imprese soggette a registrazione). Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (1350 e 781). I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunciati per l'iscrizione nel registro delle imprese (2188) entro trenta giorni dalla conclusione. L'art. esclude evidentemente dalla sua considerazione le imprese non commerciali ex art. 2195, e dapprima richiede per i contratti riguardanti la circolazione dell'azienda la forma scritta ad probationem. Immediatamente però specifica che se determinati beni aziendali richiedono una determinata forma di trasferimento ex lege (per es. beni immobili ex 1350) oppure a richiedere una determinata forma ad substantiam è la natura del contratto, allora la circolazione aziendale avverrà in quelle forme. In altre parole il regime di circolazione dell'azienda non è diverso da quello dei singoli beni che la compongono. Per quanto riguarda il secondo comma, ai sensi dell'art. 100 delle leggi di attuazione del codice, u.c. esso rimane inefficacie. Infatti talvolta l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese si 1

2 traduce in obbligo di iscrizione presso la cancelleria del tribunale, altre volte (qui e all'art. 2559) non si applica. Qui il Galgano riporta la teoria non condivisa che considera l'azienda non come complesso di beni ma come bene immateriale a se stante al pari di un diritto assoluto sulla organizzazione e sulla clientela. L'errore sarebbe in una ipostasi di un termine (Cfr. Kelsen) che porta come conseguenza alla negazione della libertà di concorrenza stabilita dal nostro ordinamento. Nell'atto di trasferimento non occorre specificare analiticamente i beni compresi dall'azienda in quanto l'oggetto è comunque identificabile nell'appartenenza alla comune organizzazione. E' invece necessario specificare dettagliatamente quali beni si voglia dalle parti escludere dal trasferimento. Tuttavia tale facoltà di esclusione non può essere ammessa senza limiti. Il limite è costituito dalla possibilità di escludere dalla vicenda dei beni senza compromettere l'unità economica aziendale mantenendo l'idoneità del complesso stesso alla produzione. N.B. Si parla talvolta di successione nell'impresa. Impropriamente, perché solo i rapporti giuridici sono suscettibili di successione, non le attività o peggio il complesso dei beni. Si può invece parlare di successione nei contratti. Art (Successione nei contratti). Se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati dall'imprenditore nell'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. L'ultimo comma estende la disposizione nei riguardi dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata rispettivamente dell'usufrutto e dell'affitto Viene immediatamente in rilievo come la successione dei contratti sia un fenomeno più ampio del trasferimento dell'azienda non riguardando solo i contratti che hanno per oggetto il godimento dei beni aziendali. Essa è un effetto, peraltro non necessario (visto che può essere esclusa dalla volontà delle parti), che la legge collega al trasferimento dell'azienda. Si pensi ad esempio ai contratti di lavoro ex art c.civ. Essi continuano in caso di trasferimento dell'azienda. Norma dotata di duplice intento: la salvaguardia del lavoratore e la salvaguardia dell'unità economica dell'impresa in considerazione dell'importanza del fattore della produzione costituito dal lavoro umano. Ancora ex art la successione nel contratto di consorzio. 2

3 A questo punto il Galgano distingue fra : 1. Contratti aziendali : quelli che hanno per oggetto da parte dell'imprenditore il godimento di beni aziendali non suoi. 2. Contratti di impresa : che non riguardano i beni aziendali bensì per es. i rapporti fra imprenditore e fornitori, ancora i contratti con gli utenti ( es. assicurazione), i contratti di appalto nonché quelli con gli agenti di commercio, commissionari e concessionari. La differenza è importante. Soprattutto in vista dell'analisi del contratto di locazione. Abbiamo infatti visto che l'esclusione di beni dal trasferimento dell'azienda incontra un limite nell'idoneità all'esercizio dell'impresa mentre l'esclusione dei contratti che non riguardano i beni aziendali ex art non incontra limiti di sorta. Per cui il limite dell'idoneità sussiste per i contratti aziendali, nessun limite all'esclusione dalla successione sussiste invece per i contratti di impresa. Infatti la successione dei contratti aziendali è parte integrante del trasferimento di azienda, mentre la successione dei contratti di impresa è una conseguenza del trasferimento stesso. Ora il contratto di locazione può talvolta considerarsi contratto aziendale, talaltra contratto di impresa. E' contratto aziendale quando riguarda un immobile che è da considerarsi come un immediato strumento produttivo (es. i locali dell'albergo rispetto all'impresa alberghiera o la sala di proiezione o il teatro di un impresa di pubblici spettacoli). E' contratto di impresa quando l'immobile è da considerarsi semplicemente come l'involucro dell'azienda. Il problema del consenso del contraente ceduto. Come specifica la dottrina (Bianca) la vicenda traslativa del rapporto contrattuale può essere oggetto : di un negozio - cessione negoziale - avere titolo nella legge - cessione legale - Nel primo caso la giurisprudenza e la prevalente dottrina ravvisano nel contratto di cessione un contratto plurilaterale che si perfeziona con la necessaria partecipazione di tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto. Il consenso del contraente ceduto è un elemento costitutivo della cessione e non una semplice adesione all'accordo già intervenuto fra cedente e cessionario. Ciò anche se la volontà delle parti non risulta da un unico atto. Art ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive...purché l'altra parte vi consenta. La cessione legale del contratto è quella cessione che ha titolo in determinati fatti previsti dalla legge come idonei a trasferire il rapporto contrattuale. In essi sono compresi appunto, oltre i contratti di assicurazione di un bene (che si trasferiscono automaticamente con l'alienazione del bene), anche i contratti relativi all'azienda locata o alienata. La cessione legale del contratto non richiede l'accordo delle parti né l'adesione del contraente ceduto. Il trasferimento del rapporto si determina pertanto quando si perfeziona la fattispecie traslativa legale. Per quanto riguarda la locazione in particolare dopo alcune contrarie sentenze della cassazione è intervenuta la legge n. 392 del 1978 che all'art. 36 dispone la superfluità del consenso del locatore nella locazione dell'immobile congiuntamente alla locazione dell'azienda (qualora appunto l'immobile non sia compreso nell'azienda e la locazione sia un 3

4 contratto di impresa). Vi è obbligo di comunicazione con raccomandata al locatore, il quale può opporsi entro 30 gg. Ancora sul primo comma dell'art :...che non abbiano carattere personale. In realtà, secondo il Galgano che qui riprende la dottrina del Vanzetti, non si tratta dei contratti c.d. intuitu personae ma di una categoria loro inclusa ancora più ristretta. Infatti per il Vanzetti tali contratti personalissimi sarebbero quelli dove : la prestazione è in concreto infungibile quelli in cui la persona della controparte è stata motivo determinante. Es. i contratti d'opera intellettuale e quello di non concorrenza o ancora l'adesione ad una associazione sindacale di datori di lavoro. Non quelli personali come i contratti di agenzia (art. 1742), di commissione (art. 1731), di spedizione (art. 1737). A proposito di intuitus personae questo vale dunque non come impedimento al trasferimento bensì come giusta causa ex secondo comma art I crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta. La successione nei contratti ex art riguarda quei contratti che non sono stati ancora interamente eseguiti né dall'imprenditore alienante né dal terzo contraente. Nel caso invece il contratto sia stato regolarmente eseguito solo dall'imprenditore alienante e non dal contraente avremo la cessione di credito regolata dall'art c.civ. Nel caso in cui il contratto sia stato eseguito interamente solo dal terzo contraente e non dall'imprenditore avremo l'accollo del debito regolato dall'art Tali art. si applicano anche per le obbligazioni extracontrattuali. Art (Crediti relativi all'azienda ceduta). La cessione dei crediti relativa all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. 4

5 Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima. Per quanto riguarda l'art nella parte in cui prevede l'efficacia della successione nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, esso rimane inapplicato in virtù dell'art. 100 d.a.l. (come il II c. dell'art. 2556). Vigono allora i principi di diritto comune con la notificazione al debitore ceduto ex art Art (Debiti relativi all'azienda ceduta). L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2114). L'articolo è conforme ai principi generali sullo accollo ex art Da notare come a nulla rilevi che l'acquirente fosse a conoscenza di debiti non risultanti dai libri contabili. 5

6 L'AVVIAMENTO E IL DIVIETO DI CONCORRENZA. Art (Divieto di concorrenza). Chi aliena una azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, da iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione, o altre circostanze sia idonea a sviare clientela dall'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività commerciale dell'alienante. Di seguito il legislatore precisa come il limite di 5 anni non costituisca una norma dispositiva destinata solo ad integrare eventuali lacune del regolamento negoziale privato, bensì una disposizione imperativa destinata anche ed eventualmente a sostituirsi agli accordi negoziali difformi. Ancora si precisa che in caso di usufrutto o di affitto il divieto di concorrenza perdura per la durata rispettivamente dell'usufrutto e dell'affitto. All'ultimo comma si dice che le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento della clientela. Avviamento: componente soggettiva e oggettiva. La norma al I comma assicura all'acquirente dell'azienda od al suo usufruttuario o affittuario il godimento di ciò che è definito l'avviamento, con particolare riferimento alla sua componente soggettiva. L'avviamento è in generale l'attitudine, la capacità del complesso aziendale a produrre profitto, reddito. Tale capacità di profitto dipende da una parte dalla organizzazione aziendale approntata, capacità di profitto che si consegue automaticamente con il trasferimento dell'azienda stessa (componente oggettiva). Dall'altra parte la capacità di profitto dipende anche dalle doti personali dell'imprenditore (componente soggettiva), Tale componente soggettiva non è evidentemente trasmissibile con l'azienda. L'acquirente è così tutelato dal divieto di concorrenza per un certo periodo...pur non essendo l'avviamento un bene a sé stante dal punto di vista giuridico esso ha economicamente un proprio valore corrispondente alla capitalizzazione del profitto che chi acquista una azienda paga separatamente e congiuntamente al cosiddetto valore patrimoniale netto (il valore dell'avviamento - precisa Auletta - non si aggiunge al valore aziendale ma al valore dei suoi elementi singolarmente presi). All'avviamento commerciale fa riferimento anche la legge sulla locazione 27 luglio '78 n. 392 laddove a proposito dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività industriali, commerciali od artigiane, che abbiano rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori, è stabilito che il locatore debba 6

7 compensare il conduttore uscente per la perdita di avviamento subita dall'azienda nella misura di 18 mensilità del canone d'affitto, somma che si raddoppia se l'immobile viene nuovamente adibito all'esercizio della medesima attività (tutto ciò a meno che il contratto non sia stato rinnovato per volontà del conduttore. G. Ferri : "...progressivo svuotamento e progressiva svalutazione della proprietà fondiaria, rurale ed urbana, ed il suo continuo sacrificio di fronte alle esigenze delle attività professionali." AZIENDA COMMERCIALE E AZIENDA AGRICOLA Le norme che abbiamo visto a proposito dell'azienda attengono allo statuto dell'imprenditore in genere, con la dovuta attenzione ovviamente a quei commi specifici riguardanti le imprese commerciali (art e 2560) od esclusivamente le imprese agricole (u.c. art. 2557). Tuttavia, nota il Galgano, il concetto di azienda in riferimento alle imprese agricole perde molto del suo valore. Infatti il D.L. 5 aprile 1945 n. 156 vieta, a pena di nullità, "ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione di fondi rustici". Ed è evidente come se non è cedibile l'affitto del fondo non lo è neppure l'azienda. Gli atti di disposizione della azienda agricola diventano ammissibili quando a disporre dell'azienda sia il proprietario del fondo che in quanto tale potrà : 1. vendere il fondo o darlo in usufrutto o affitto 2. vendere il fondo o darlo in usufrutto o affitto insieme alle pertinenze (art ), ossia con i beni da lui destinati al servizio del fondo (macchine agricole, bestiame etc.) che siano di sua proprietà 3. vendere, dare il usufrutto o affitto l'azienda agricola con la conseguenza che l'avente causa subentrerà nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa (es. nei contratti di affitto delle macchine agricole). In ultima analisi, nota il Galgano, il concetto di azienda in agricoltura giova solo al proprietario del fondo accrescendo il valore di scambio della proprietà fondiaria. 7

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