DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. di Francesca Re

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. di Francesca Re"

Transcript

1 DOTTRINA LA RILEVANZA PENALE DELLE NUOVE LINEE GUIDA NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA di Francesca Re 1. La recente modifica delle linee guida relative alla legge 40/2004, che detta norme in materia di procreazione medicalmente assistita, costituisce un accadimento di rilevante significato sia sotto il profilo politico che strettamente giuridico, anche se occorre rilevare, in limine, che il valore delle linee guida non può assolutamente essere equiparato a quello di un testo legislativo. Le linee guida, infatti, hanno origini ministeriali e svolgono la mera funzione di chiarire ed interpretare le relative disposizioni di legge, come risulta dall art. 7 comma 4 della legge 40/2004 (1). Come è noto, il clima accentuatamente confessionale in cui la legge sulla procreazione assistita ha visto la luce (2), ha determinato una forte spinta protezionistica dell inizio della vita umana che non trovando una totale realizzazione nel testo di legge, è «sconfinata» all interno delle linee guida di matrice ministeriale. Il risultato è stato quello di avere, accanto ad un testo normativo, di per sé assai poco rispettovo del principio di laicità e del pluralismo rispettoso, una sorta di ulteriore testo parallelo che prevedeva disposizioni addirittura più restrittive della legge stessa. Il recente intervento di revisione, invero, non ha fatto altro che ripristinare la legalità violata dalle precedenti disposizioni dettate dalle linee guida. Queste infatti, in alcuni punti, abusando del loro ruolo tipico, non si limitavano a fornire un interpretazione governativa del testo di legge, ma introducevano veri e propri ulteriori divieti, in netto contrasto con le norme di legge. Una volta preso atto di questa anomalia normativa anche e soprattutto su sollecitazione dei tribunali italiani il Ministero della sanità ha revisionato le vecchie linee guida per giungere alla loro parziale riformulazione, soprattutto laddove emergevano forti e gravi contraddizioni rispetto alla portata effettiva del testo normativo. 2. Il punto centrale della revisione delle linee guida riguarda l eliminazione della più visibile aporia derivante dalla legge 40/2004, ovvero quella in base alla quale si limitava l analisi degli embrioni ad un approccio meramente convenzionale, inibendo così qualsiasi pratica diagnostica o terapeutica sugli stessi. Il vecchio testo, prevedeva che «Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell articolo 14, comma quinto (3), dovrà essere di tipo osservazionale. Qualora dall indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell art. 14, comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi». Con questa disposizione, in contraddizione con quanto previsto dall art. 13 commi 1 e 2 della legge 40/2004 (4), e con quanto prevede lo stesso art. 14 comma 5, si introduceva un limite illegittimo ad una disposizione di legge, la quale, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, non può essere contraddetta da un atto secondario di natura amministrativa. La disposizione contenuta nelle linee guida ha avuto la forza cogente di una vera e propria norma giuridica, facendo sostanzialmente venir meno il dettato dell art. 13 L. 40/2004 (almeno fino all intervento decisivo delle sentenze di Cagliari, Firenze e del Tar Lazio). Dunque, in seguito all abrogazione della disposizione suddetta le nuove linee guida non contemplano più il vincolo osservazionale, pur mantenendo il divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto dall art. 13 della legge 40/2004, dove, per eugenetica deve intendersi quella «scienza che ha per fine il miglioramento genetico della specie umana» (5). La revisione delle linee guida, dunque, realizza il cambiamento più profondo con l abrogazione del testo ministeriale che nei fatti vietava la diagnosi preimpianto sugli embrioni prodotti. Questo cambiamento avrà forti riflessi in materia penale: infatti la norma di legge in relazione alla quale le disposizioni ora abrogate erano state emanate, è l art. 13 della legge 40/2004, ovvero una norma di natura penale, che al suo interno prevede, peraltro, sanzioni piuttosto severe (6). Le disposizioni delle linee guida, riferendosi ad una fattispecie di reato svolgevano i loro effetti su un terreno penale, tanto che il forte rifiuto proveniente dagli operatori del settore sanitario di procedere a diagnosi preimpianto si fondava proprio sulla portata di quel limite osservazione contenuto nelle linee guida. Il citato art. 13 commi 1 e 2 vieta sperimentazioni e ricerche su embrioni umani a meno che non si perseguano finalità diagnostiche o terapeutiche. Dunque risulta chiaro che l interpretazione fornita 857

2 dalle vecchie linee guida si poneva in evidente contrasto con la ratio sottesa alla fattispecie prevista dalla legge. Lo stesso art. 14 comma a cui le vecchie linee guida facevano espresso riferimento prevede il diritto della coppia ad essere informato sullo stato di salute dell embrione che deve essere impiantato, ma lo stato di salute di un embrione non può certo desumersi da una sua semplice osservazione microscopica. Infatti l osservazione dell embrione permette solo di valutare la compattezza e lo stato di aggregazione delle cellule e non di individuare eventuali malattie genetiche. In base a questa disposizione delle vecchie linee guida si intendeva proprio delegittimare la pratica della diagnosi preimpianto, e cioè di un accertamento genetico che, attraverso la tecnica del prelievo di una o più cellule dell embrione, consente di accertare se l embrione stesso sia o meno portatore di determinate gravi malattie e quindi di conoscerne, prima dell impianto, lo stato di salute. La diagnosi prenatale, oltre a rientrare nel diritto ad essere informati sul proprio stato di salute, e dunque su quello del figlio che si porta in grembo, ha gli stessi identici scopi di una villocentesi o un amniocentesi, esami che si effettuano in uno stadio gestazionale successivo alla diagnosi preimpianto, ma che perseguono le stesse finalità conoscitive di quest ultima. Dunque, non se ne comprendeva il divieto, stante la assoluta liceità di interventi affini. 3. Proprio tali contraddizioni sono state oggetto di due importanti pronunce giurisprudenziali, in seguito accolte proprio dal decreto di revisione delle linee guida, il quale, nell abrogare la vecchia disposizione, che imponeva il vincolo osservazionale nell analisi degli embrioni, afferma che l abrogazione è stata «una conseguenza diretta» delle pronunce rispettivamente del Tribunale di Firenze e del Tar Lazio. Questi provvedimenti, temporalmente poco distanti l uno dall altro, hanno disapplicato le linee guida nella parte in cui prevedevano un limite osservazionale nell analisi degli embrioni prodotti con tecniche di PMA. Brevemente sembra opportuno ricordare che il Tribunale di Firenze si è espresso sulla legittimità della diagnosi preimpianto, la quale risultava interdetta dalla previsione delle linee guida attraverso il vincolo di un indagine osservazionale sull embrione prodotto in vitro. Secondo i principi che governano la normazione secondaria, tale regola creata ex novo con il regolamento ministeriale, ha nei fatti dato vita ad un divieto non previsto dalla legge 40/2004, in contrasto con i principi della legge stessa e con quelli costituzionali, e dunque da disattendere ex art. 5 L. 20 marzo 1865 n all. E (7). Le vecchie linee guida, emanate a ridosso dell approvazione della legge 40/2004, avevano dunque creato un altro divieto normativo «aggiungendo ulteriori commi all art. 13 con ciò violando il principio di legalità nonché le regole che presiedono alla gerarchia delle fonti, ai limiti del potere regolamentare ministeriale (art. 17 L. 400/1988), oltreché ledendo il principio di tassatività che sovrintende la creazione del precetto penale» (8). È dovere del giudice disapplicare regolamenti e atti amministrativi che si pongano contra jus, essendo egli soggetto esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.) e non anche agli atti regolamentari di natura non legislativa. Anzi, se non avesse fatto ciò sarebbe incorso in un provvedimento censurabile, poiché il testo normativo di riferimento, ovvero la legge 40/2004, consente l analisi terapeutica o diagnostica sugli embrioni non vietando affatto la diagnosi preimpianto, la quale rappresenta a tutti gli effetti un analisi con finalità diagnostiche. L ordinanza del Tribunale di Firenze, emanata nell ambito di un procedimento cautelare, quindi volta ad accertare l esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, nell evidenziare come la lettera della legge si esprima indubbiamente a favore della liceità della diagnosi preimpianto, ha ordinato al Centro di fecondazione assistita citato in giudizio, di procedere non solo alla diagnosi a favore della coppia richiedente, ma anche di crioconservare gli embrioni eventualmente malati, secondo le migliori tecniche della scienza in relazione alla salute della madre. Il giudice, dunque, è riuscito a fornire un effettiva tutela agli interessi sanitari della coppia: se si fosse limitato ad ordinare la diagnosi preimpianto, il rischio successivo sarebbe stato quello di non sapere giuridicamente come trattare gli embrioni risultati malati, vigendo il divieto di crioconservazione e soppressione (art. 14 comma 1). Infatti la legge 40/2004 prevede la possibilità di crioconservazione solo «qualora il trasferimento nell utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione». In realtà risulta piuttosto evidente che laddove si consenta di conoscere lo stato di salute dell embrione, deve anche prevedersi la possibilità, nel caso in cui risultino gravi patologie genetiche, di non procedere all impianto nell utero, ed eventualmente di destinare gli embrioni non impiantati alla sperimentazione e alla ricerca medica, interessi completamente ignorati dalla legge 40/2004 (9). Le motivazioni di carattere prettamente giuridico addotte dal giudice a quo (contrasto tra testo normativo e atto ministeriale con conseguente disapplicazione di quest ultimo), sono state poi rafforzate anche da una valutazione di buon senso, secondo la quale sarebbe «non solo irrazionale ma addirittura fuori dal senso morale semplicemente pensare che si debba procedere all impianto per poi, successivamente alla valutazione clinica del feto, procedere ad un aborto». 858

3 4. Alle stesse conclusioni, anche se di natura più tecnica, stante la specifica competenza del tribunale amministrativo, è arrivata la sentenza del Tar Lazio, chiamato ad esprimersi sull eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità, e violazione dei principi comuni in materia di tutela della salute, della disposizione contenuta nelle linee guida in cui si prevedeva che «ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni dovrà essere di tipo osservazionale». In base ad una analitica comparazione tra il testo di legge (art. 13 commi 1 e 2 e art. 14 comma 5) e le disposizioni delle linee guida ad esso riferite, il Tar precisa che l atto impugnato è atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza ministeriale, le cui finalità sono quelle stabilite nell art. 7 della legge 40/2004 e consistente nel potere di dettare la disciplina delle procedure e delle tecniche di PMA. «Si tratta di disposizione che riconosce all autorità amministrativa, ministeriale, il potere di adottare regole di alto contenuto tecnico e di natura eminentemente procedurale e non quello di intervenire, positivamente, sull oggetto della procreazione medicalmente assistita che rimane consegnata alla legge» (10). Da questo momento, ovvero dopo la recente emanazione del decreto di revisione delle linee guida, in linea con le decisioni giurisprudenziali, sarà possibile effettuare una diagnosi preimpianto sugli embrioni prodotti con tecniche di procreazione assistita. È stata così eliminata la contraddizione in base alla quale era vietato effettuare una volta impiantato nell utero della madre (tramite villocentesi ed amniocentesi), con la naturale conseguenza che se si fossero riscontrate anomalie genetiche, la donna, anche oltre i novanta giorni di gravidanza, avrebbe potuto ricorrere all aborto terapeutico (11). Allora la revisione delle linee guida, arrivata dopo lunghe e forti sollecitazioni, sia da parte della giurisprudenza, che da parte della comunità scientifica e politica, non ha fatto altro che ripristinare una legalità violata proprio dall eccessivo potere che le disposizioni delle linee guida avevano esercitato fino a questo momento. 5. La riforma delle linee guida non si è limitata ad abbattere il suddetto vincolo osservazionale, ma ha inciso profondamente anche su altri aspetti relativi alle pratiche di procreazione assistita, come la c.d. «certificazione dell infertilità o sterilità»: il vecchio testo si limitava a prevedere che l accertamento medico relativo allo stato di infertilità della coppia fosse eseguito da un medico ginecologo, urologo o andrologo. Ora, oltre ad allargare la possibilità anche agli specialisti in genetica medica, e comunque a tutti quelli che vengano di volta in volta autorizzati dal CSS (12), si introduce una importantissima novità. Si prevede infatti di «tener conto di particolari condizioni in presenza delle quali essendo l uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV l elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa, da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004». Le nuove linee guida dunque, equiparano i virus HIV, HBV, HCV da cui sia affetto l uomo, ad una causa effettiva di sterilità maschile. Infatti il rischio di contagio costringe la coppia a rapporti protetti, e dunque impedisce la possibilità di procreare naturalmente. L accesso alle tecniche di procreazione assistita fa sì che la coppia possa concepire un figlio sano evitando il rischio del contagio sia per lui che per la madre. Sembra apprezzabile, dunque, un intervento del genere, perché consente a molte coppie di poter realizzare un desiderio di genitorialità che in prima istanza sembrava essere negato da un interpretazione restrittiva del termine «sterilità» (oltretutto usato come sinonimo di infertilità all interno della legge) (13) fornita dalle vecchie linee guida della legge 40/2004. In questo senso le linee guida hanno perfettamente adempiuto alla loro funzione interpretativa, estendendo ragionevolmente la nozione di sterilità anche ai casi in cui questa non abbia una causa fisiologica diretta bensì indotta. In questo modo si accolgono parzialmente le istanze provenienti soprattutto dalle comunità scientifiche in base alle quali si chiedeva di abbattere quella norma di sbarramento costituita dall art. 4 comma 1 (14) che permetteva l accesso alle sole coppie documentalmente sterili o infertili, escludendo di fatto le coppie portatrici di malattie genetiche o a rischio di contagio per malattie del partner (15). I riflessi penalistici di questa modifica sono sicuramente meno evidenti dell abbattimento del vincolo osservazionale, ma non meno importanti. Infatti, l interpretazione estensiva del termine «sterilità», permettendo l accesso alle tecniche procreative anche a coppie non sterili, ma portatrici di malattie infettive sessualmente trasmissibili, fa sì che queste possano effettuare tutti gli accertamenti diagnostici e terapeutici sugli embrioni prodotti, sempre nei limiti previsti dalla legge 40/2004 (16). Le ultime due modifiche apportate dalla revisione delle linee guida sono relative alla c.d. gradualità delle tecniche al supporto psicologico da fornire alla coppia. Si prevede, infatti, di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l età della donna, le problematiche della coppia, le presumibili cause di infertilità o sterilità della coppia, e i rischi inerenti le singole tecniche sia per la donna che per il concepito. Successivamente si prescrive che ogni centro dovrà prevedere 859

4 la possibilità di un adeguato supporto psicologico da fornire alla coppia in caso di necessità (17). 6. Dopo l abolizione di quel limite osservazionale precedentemente vigente, ancora rimane irrisolta un altra importante questione e cioè l impossibilità di sottoporre a diagnosi preimpianto embrioni di coppie «solamente» portatrici di malattie genetiche, a causa della suddetta norma di sbarramento contenuta nella legge 40/2004, che consente l accesso alle tecniche di procreazione assistita solo a coppie che abbiano documentati problemi di sterilità (e da ora anche a coppie in cui l uomo sia portatore dei virus HIV, HBV e HCV) (18). Ne sono esclusi, dunque, tutti coloro che pur essendo fertili e potenzialmente in grado di procreare naturalmente, sono portatori di malattie genetiche (19). Allora, paradossalmente, proprio le coppie che avrebbero la necessità maggiore di conoscere lo stato di salute dei propri embrioni, stante il rischio che questi siano portatori delle stesse malattie da cui sono affetti i genitori (o uno dei due), non sono autorizzate ad effettuare una diagnosi preimpianto agli embrioni prodotti. Sicuramente si auspica che sul punto la legge venga riformata, in modo da prevedere, tra i requisiti di accesso, anche la presenza di malattie genetiche. Ciò consentirebbe di conoscere lo stato di salute dell embrione prima di intraprendere una gravidanza, che potrebbe anche rivelarsi rischiosa per la salute psico-fisica della madre. Ci si chiede se questo tipo di modifica necessiti di una riforma legislativa vera e propria, oppure possa essere oggetto di una «semplice» revisione delle linee guida. Ed invero, se con la recente revisione si è esteso l accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle coppie in cui l uomo sia portatore del virus HIV o delle epatiti B e C, non si capisce in base a quale motivo discriminante siano escluse tutte le altre malattie genetiche che, sostanzialmente, inducono la coppia ad una c.d. «sterilità responsabile». Forse si sarebbe potuto ampliare, in via interpretativa, il concetto di sterilità di cui all art. 4, comma 1 della legge 40/2004, fino a farvi comprendere anche un tipo di sterilità dovuta alla scelta responsabile di non procreare figli gravemente malati. Ma la via maestra consiste sempre nel prevedere giuridicamente l accesso alle tecniche di procreazione assistita e da qui la possibilità di effettuare diagnosi preimpianto anche per le coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche. (1) In questo articolo si prevede che le stesse linee guida siano aggiornate ogni tre anni in relazione agli sviluppi tecnico-scientifici, e proprio in attuazione di questa norma il Ministero della salute, coadiuvato dall Istituto superiore di sanità, ha provveduto ad aggiornare le linee guida attraverso il relativo decreto del 30 aprile (2) (Ci permettiamo di citare) RE, Profili penali della procreazione medicalmente assistita, in Riv. pen. 4/2008, p (3) L art. 14 comma 5 della legge 40/2004 prevede che «I soggetti di cui all articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero». (4) Art. 13 comma 1 «è vietato qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano» art. 13 comma 2: «la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative». (5) Su questo punto si rinvia ad HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di un eugenetica liberale, a cura di L. CEPPA, Torino, Einaudi In questo saggio l autore distingue tra un eugenetica negativa, laddove «si tratti di prevenire mali estremi e universalmente riconosciuti come tali» e un eugenetica positiva finalizzata invece a migliorare la specie umana. Per HABERMAS l unica eugenetica accettabile è quella negativa, ovvero quella che ha lo scopo di individuare malattie o anomalie genetiche del concepito. (6) RE, Profili, cit., p (7) «(...) Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi». (8) Trib. Firenze, ord. 17 dicembre (9) A questo proposito notiamo come la legge 40, nel vietare categoricamente la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni umani (a meno che non abbiano finalità diagnostiche o terapeutiche) non prende neppure in considerazione la possibilità di destinare alla sperimentazione gli embrioni crioconservati prima dell entrata in vigore della legge, condannandoli così ad un irragionevole deperimento. (10) Così Tar Lazio, sez. III, sent. 21 gennaio 2008, n (11) Così come prevede la legge 194/1978. (12) Il Consiglio Superiore di Sanità è l organo consultivo tecnico-scientifico del Ministero della salute. (13) Secondo una prima teoria il concetto di sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinto da quello di infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino al parto. Nell uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla patologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi. Secondo un altra teoria invece una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine «sterilità» si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di «infertilità» riguardante la coppia e non il singolo membro di essa. Nelle linee guida della legge 40/2004 invece, i due termini vengono considerati sinonimi. (14) L art. 4 comma 1 prescrive che «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». (15) In realtà, come avremo modo di osservare più avanti, l intervento riformatore delle linee guida ha esteso la nozione di sterilità (per l accesso alle tecniche di PMA) solo per quelle coppie in cui l uomo sia affetto da virus 860

5 HIV, HBV e HCV escludendo tutti gli altri casi in cui la coppia sia portatrice di malattie genetiche. (16) In realtà il rischio di contagio tra uomo e donna (per quanto riguarda malattie infettive come l HIV, e l epatite) si presenta solo durante il rapporto sessuale e conseguentemente tra la madre e il feto durante il parto, dunque tale rischio può essere evitato attraverso il ricorso alle più elementari tecniche di PMA, essendo sufficiente che il gamete maschile venga impiantato nel corpo della donna (attraverso semplici pratiche di inseminazione), e dunque occorre il ricorso a tecniche più invasive come la FIVET (fecondazione in vitro ed embrio-transfer). (17) Prima della revisione delle linee guida non si prevedeva la presenza di sostegni psicologici di alcun tipo. La legge 40/2004, tramite le linee guida (nella parte relativa all art. 6 sul consenso informato) si limitava a stabilire che «Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184». In questo passaggio emergeva la banalizzazione sia dell adozione che dell infertilità, impropriamente presentate come alternative perfettamente fungibili. Oggi, nonostante questa disposizione sia rimasta immutata, le linee guida prevedono che in ogni centro di fecondazione assistita siano presenti figure specializzate per fornire un sostegno psicologico alla coppia. (18) L art. 4 comma 1 prescrive che «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». (19) Infatti la prima sentenza in materia di diagnosi preimpianto, emessa dal Tribunale di Cagliari il 24 settembre 2007, nonostante la positività espressa a favore della pratica diagnostica in questione, lasciava aperto il dubbio relativo alla praticabilità della diagnosi a embrioni di coppie non sterili ma portatrici di malattie genetiche. Infatti la coppia che aveva presentato il ricorso era legittimata ad accedere alle tecniche di PMA non in quanto portatrice di una malattia genetica ma in quanto sterile. 861

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2337 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia

Dettagli

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I Il Giudice, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l 1 luglio 2008 e di cui al n. 11489/2008, rileva: B.G. e B.B. hanno esposto: di essere coniugati

Dettagli

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Legge 19 Febbraio 2004 n 40 Finalità Art. 1: Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla fertilità umana è consentito

Dettagli

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno 2015. Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno 2015. Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante RASSEGNA STAMPA Sabato, 06 giugno 2015 Il Sole 24 Ore 1 Procreazione assistita: generare figli sani è un diritto inviolabile 2 Niente doppia sanzione sugli incarichi Il Secolo XIX - Ed. Levante 1 La Cassazione:

Dettagli

3. Tribunale Cagliari 16 luglio 2005. Viene sollevata la questione di

3. Tribunale Cagliari 16 luglio 2005. Viene sollevata la questione di Indice delle pronunce sulla legge 40 del 2004 (aggiornato al 15 febbraio 2013 a cura dell Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica) 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 725 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PALERMI, SILVESTRI e TIBALDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2006 Modifiche alla legge 19 febbraio

Dettagli

Requisiti soggettivi

Requisiti soggettivi Legge 40 e diritti della donna un'analisi critica della disciplina sulla PMA A. Schuster Requisiti soggettivi Italia - coppie maggiorenni - di sesso diverso - coniugate o conviventi - in età fertile -

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005. (dal n. 45 al n. 61 ) C 10-1-2005 DE SIERVO. sent. 45. Relatore: BILE. (inamm.) ref.

Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005. (dal n. 45 al n. 61 ) C 10-1-2005 DE SIERVO. sent. 45. Relatore: BILE. (inamm.) ref. Elenco delle decisioni depositate in data 28-01-2005 deciso 13-1-2005 (dal n. 45 al n. 61 ) 1) C 10-1-2005 DE SIERVO Relatore: BILE Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante Norme in materia di procreazione

Dettagli

LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti

LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. di Saverio Linguanti LA CONFORMAZIONE DELL ATTIVITA NELLA SCIA COME IPOTESI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE O DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE di Saverio Linguanti E sempre più importante chiarire cosa significhi conformare l attività

Dettagli

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Sandra Santucci Medico Genetista Dipartimento di Cure Primarie Azienda Usl Modena Embrioni crioconservati Presente e futuro Modena 11 maggio 20013 Nel febbraio

Dettagli

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C.

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C. SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C. con gli Avv.ti Filomena Gallo e Angioletto Calandrini

Dettagli

Diagnosi e intervento su embrioni. Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org

Diagnosi e intervento su embrioni. Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org 1 Diagnosi e intervento su embrioni Ramón Lucas Lucas lucas@unigre.it www.ramonlucas.org Diagnosi prenatale 2 3 4 DIAGNOSI PRENATALE É l insieme di esami compiuti sull embrione stesso, per accertare se

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

LA LEGGE 1514 E LE SCELTE RIPRODUTTIVE DELLE COPPIE DI PORTATORI FC, DEI SOGGETTI MASCHI E FEMMINE AFFETTI DA FC.

LA LEGGE 1514 E LE SCELTE RIPRODUTTIVE DELLE COPPIE DI PORTATORI FC, DEI SOGGETTI MASCHI E FEMMINE AFFETTI DA FC. LA LEGGE 1514 E LE SCELTE RIPRODUTTIVE DELLE COPPIE DI PORTATORI FC, DEI SOGGETTI MASCHI E FEMMINE AFFETTI DA FC. Per necessità l esposizione è schematica. Si rimanda alla consultazione del genetista il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF Pag. 1/6 Noi sottoscritti: DICHIARAZIONE DI PER LA TECNICA FIVET-ICSI (FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE) TECNICA DI PROCREAZIONE ASSISTITA DI II LIVELLO Ai sensi della Legge 19 febbraio

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

FORUM ETICO ANNO 2004

FORUM ETICO ANNO 2004 GRUPPO MINISTERIALE CENTRO CRISTIANO IL BUON SAMARITANO FORUM ETICO ANNO 2004 1. Premessa 2. Patologie e Tecniche della PMA 3. Quadro della nuova legge 4. Opinioni della stampa e della cultura 5. Spunti

Dettagli

TRIBUNALE DI SALERNO. proc. n. 12474/09 R.G. proc. spec. Ordinanza depositata il 13/01/2010. Il Giudice designato dott.

TRIBUNALE DI SALERNO. proc. n. 12474/09 R.G. proc. spec. Ordinanza depositata il 13/01/2010. Il Giudice designato dott. TRIBUNALE DI SALERNO proc. n. 12474/09 R.G. proc. spec. Ordinanza depositata il 13/01/2010 Il Giudice designato dott. ANTONIO SCARPA; letto il ricorso per provvedimenti d urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto

Dettagli

E Monica Soldano, presidente di una delle associazioni promotrici del ricorso, Madre Provetta, a darne notizia.

E Monica Soldano, presidente di una delle associazioni promotrici del ricorso, Madre Provetta, a darne notizia. {mosimage}il TAR del Lazio ha giudicato illegittime le linee guida della Legge 40, la legge che regolamenta in Italia la fecondazione artificiale. La parte contestata sulla quale si è pronunciato il Tar

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

PraenaTest. Esame non invasivo delle trisomie nel feto. Qualità dall Europa ORA NUOVO. Brochure informativa per gestanti

PraenaTest. Esame non invasivo delle trisomie nel feto. Qualità dall Europa ORA NUOVO. Brochure informativa per gestanti ORA NUOVO PraenaTest express Esito in 1 settimana PraenaTest Qualità dall Europa Esame non invasivo delle trisomie nel feto Brochure informativa per gestanti Care gestanti, Tutti i futuri genitori si chiedono

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2058 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Disposizioni per consentire

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio 2004 Negato il diritto ad eseguire la

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA *

LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA * LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA * * Avv. Natale Callipari Nell ambito della responsabilità medica,

Dettagli

GUIDA ALLE SELEZIONI DEI VOLONTARI 2010 1 CONSIGLIO 2 CONSIGLIO 3 CONSIGLIO

GUIDA ALLE SELEZIONI DEI VOLONTARI 2010 1 CONSIGLIO 2 CONSIGLIO 3 CONSIGLIO GUIDA ALLE SELEZIONI DEI VOLONTARI 2010 N essuno sa com è, eppure si sa che c è. Come funziona insomma la selezione al servizio civile? Innanzitutto diciamo che ogni ente si regola in maniera diversa sui

Dettagli

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà La Dignità L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà Essa pone la persona al centro delle sue azioni istituendo la cittadinanza dell Unione e

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

ITALIA NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003

ITALIA NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003 727 NUOVE NORME SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA: VIETATA LA FECONDAZIONE ETEROLOGA DI 2003 (Progetto di legge, definitivamente approvato il 10.02.2004 num. 47). Nella seduta del 10 febbraio la Camera dei

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 5 A G O S T O 2015 La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni La fissazione dei criteri soggettivi d accesso

Dettagli

PERCORSO DIDATTICO FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI

PERCORSO DIDATTICO FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Strumenti didattici innovativi per la formazione di dirigenti e preposti (cod. 300.35) DIMOSTRATIVO PERCORSO DIDATTICO FORMAZIONE

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Legga le informazioni che seguono e poi risponda alla domanda:

Legga le informazioni che seguono e poi risponda alla domanda: La scoperta del gene responsabile della fibrosi cistica ha permesso la messa a punto di un test genetico per identificare il portatore sano del gene della malattia. Si è aperto quindi un importante dibattito

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto

Dettagli

Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di www.dottorlex.it

Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di www.dottorlex.it Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di www.dottorlex.it Nel corso dell ultimo anno, le agevolazioni lavorative e gli incentivi per favorire l assistenza alle persone disabili sono stati

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE L art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute

Dettagli

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE?

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? 13 Salone della qualità e sicurezza sul lavoro REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? Dott. Ing. Massimo

Dettagli

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE Visto il ricorso ex art.700 c.p.c., iscritto al RG 43568/2013, proposto dai coniugi nei confronti della Azienda USL Roma A e del Centro per la Tutela

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1. 1. Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio 2004 Negato il diritto ad eseguire la

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 31 marzo 2010 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici

Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici In passato, nel codice civile del 1865, non si conosceva la parola «sicurezza» nei luoghi di lavoro, ma si puniva il datore di lavoro che cagionava danno ai

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALBERTA DE SIMONE Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole Presentata

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

OGGETTO: parere in merito al regime autorizzativo di impianti fotovoltaici collocati su serre

OGGETTO: parere in merito al regime autorizzativo di impianti fotovoltaici collocati su serre DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

PRIME OSSERVAZIONI AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE

PRIME OSSERVAZIONI AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE PRIME OSSERVAZIONI AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE DICHIARA L ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA LEGGE N. 40/2004 IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI per e-mail: consob@consob.it Torino, 23 luglio 2010 CONSOB Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, 3 00198 - Roma Documento di consultazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l applicazione

Dettagli