Detrazioni e deduzioni nel 730/2016: i chiarimenti
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1 Numero 52/2016 Pagina 1 di 11 Detrazioni e deduzioni nel 730/2016: i chiarimenti Numero : 52/2016 Gruppo : DICHIARAZIONE Oggetto : 730/2016: CHIARIMENTI SU ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI Norme e prassi : CIRCOLARE N. 3/E DEL Sintesi Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF e da associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti gli oneri detraibili e deducibili. In particolare, ha chiarito alcuni aspetti della detrazione relativa alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, della detrazione per le spese di frequenza scolastica e della detrazione come spesa sanitaria di alcune particolari tipologie di prestazioni per la cura alla persona. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. SPESE DI CHIROPRATICA, MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E GROTTE DI SALE 3. SPESE PEDAGOGISTA 4. STATUS DI SORDO 5. PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE IN COMPROPRIETÀ 6. SOSTITUZIONE CALDAIA E ACCESSO AL BONUS MOBILI 7. SOSTITUZIONE SANITARI E DETRAZIONE 36%/50% 8. DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO NEL CASO DI CONDOMINIO MINIMO 9. DETRAZIONE SPESE RESTAURO BENI VINCOLISTICI 10. CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO 11. DETRAZIONE SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
2 Numero 52/2016 Pagina 2 di 11 Premessa Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF e da associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti gli oneri detraibili e deducibili. Spese di chiropratica, mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale Alle Entrate è stato chiesto se è possibile beneficiare della detrazione riservata alle spese sanitarie anche nel caso in cui si riferiscano ad attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. prestazioni del chiropratico, mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma che sono svolte comunque da personale medico (o sotto la sua supervisione). L'Agenzia delle Entrate risponde affermando che, in linea generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria 1. Ad esempio, non sono mai detraibili, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione, le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma finalizzate semplicemente a rendere più gradevole l aspetto personale 2, quali quelle per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite. Con specifico riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico, si specifica che il termine "chiropratica" è riferito allo studio, alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e dei loro effetti sullo stato generale di salute. Rientra nell'alveo delle medicine alternative. In Italia, la Legge finanziaria ha previsto l'istituzione di un albo dei dottori in chiropratica, senza però specificarne i requisiti di ingresso, né l'area o la modalità di competenza. La norma, tuttavia, è rimasta senza conseguenze concrete, dal momento che l'albo non è stato ancora istituito. Al riguardo, nella Circolare n. 3/E/2016, le Entrate affermano che, sebbene si tratti di una figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, la detrazione è ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute), con la circolare n. 66/1984, in cui si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui 1 Circolare n. 17/E/ Circolare n. 14/E/ Art. 2, comma 355, Legge n. 244/2007.
3 Numero 52/2016 Pagina 3 di 11 direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Per quanto riguarda, invece, le altre spese descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia 4, ozonoterapia 5 e haloterapia 6 (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dalle Entrate, ha precisato che le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale. Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Al contrario, ad oggi la detrazione non è ammessa per i trattamenti di haloterapia o grotte di sale, in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all ambito delle procedure sanitarie. TIPO DI SPESA SOSTENUTA PER LA CURA ALLA PERSONA CHIRURGIA ESTETICA O MEDICINA ESTETICA (non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite) DETRAIBILITA' COME SPESA SANITARIA NO (anche se la prestazione è effettuata da personale medico o sotto la sua supervisione) SI' (se la prestazione è eseguita presso CHIROTERAPIA idonea struttura debitamente autorizzata la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia) 4 Tra le medicine alternative, la mesoterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci per via intraepidermica, intradermica superficiale e profonda, e sottocutanea o ipodermica. Il vantaggio di tale tecnica consiste nel poter utilizzare ridotte dosi di principio attivo, che diffondono nei tessuti sottostanti l'inoculazione e persistono per più tempo rispetto alla via di somministrazione intramuscolare, con vantaggi quali un effetto prolungato nel tempo, un ridotto coinvolgimento di altri organi e riduzione del rischio di eventi avversi o effetti collaterali. 5 L'ozonoterapia consiste nell'uso di una miscela di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici. Esistono diverse modalità di somministrazione dell'ozono a seconda della patologia da trattare. La stessa Federazione Italiana di Ossigeno- Ozonoterapia fa rientrare tale pratica nell'alveo delle medicine non convenzionali. 6 La terapia del sale, o haloterapia, è l'assorbimento di particelle saline attraverso l'esposizione a microclimi quali spiagge in località di mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale (speleoterapia e antroterapia) o altri microclimi simili naturali o realizzati artificialmente, con vari metodi in locali confinati, nell'intento di ottenere un beneficio per la salute umana.
4 Numero 52/2016 Pagina 4 di 11 MESOTERAPIA OZONOTERAPIA HALOTERAPIA (GROTTE DI SALE) SI' dietro prescrizione medica SI' dietro prescrizione medica NO Spese pedagogista Le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili come spese sanitarie. E' quanto ha affermato l'agenzia delle Entrate al punto 1.2 della Circolare n. 3/E/2016. A sostegno della sua conclusione, l'agenzia spiega come, con la precedente Circolare n. 19/E/2012, al par. 2.2, era stato precisato che rientrano, tra le spese detraibili come spese sanitarie, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, il quale. all'art. 3, elenca, tra le "professioni sanitarie riabilitative", l educatore professionale", la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del Le Entrate precisano che l educatore professionale è una figura ben diversa da quella del pedagogista esercente l attività di educatore. Secondo quanto affermato dallo stesso Ministero della Salute, infatti, esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore: nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell educazione; nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell educazione si consegue la laurea di educatore professionale, che è quello individuato nel Decreto n. 520/1998. Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico del Ministero della Salute, è un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e sociosanitario (solo per le prestazioni sociali). L esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l Educatore professionale classe L/SNT2 è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria. Alla luce di quanto sopra, le Entrate precisano che si deve ritenere che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano
5 Numero 52/2016 Pagina 5 di 11 detraibili. SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI PEDAGOGISTA NO DETRAIBILITA' COME SPESA SANITARIA (Il pedagogista NON è un professionista sanitario) Status di sordo L Ente Nazionale Sordi Onlus ha chiesto all'agenzia delle Entrate se, per l individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, occorra fare riferimento alla Legge n. 381/1970, anziché alla Legge n. 68/1999 alla quale fa riferimento, invece, la Circolare n. 72/E del In effetti, con la Circolare n. 72/E/2001, dopo aver acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), le Entrate avevano precisato che, per l esatta individuazione dei soggetti definiti "sordi" destinatari delle agevolazioni fiscali per l acquisto di veicoli, occorreva fare riferimento all art. 1 della Legge n. 68/1999. Successivamente, però, con la Legge Finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001), è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell (ex)art. 13-bis del TUIR (attualmente art. 15), la quale prevede la detrazione d imposta per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n Di conseguenza, è a quest'ultima legge che si deve fare riferimento ai fini del riconoscimento dello status di sordo, come precisato anche dall'inps, mentre la Legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui "anche" le persone affette da sordità in base alla definizione della Legge n. 381/1970. SPESE SOSTENUTE DAI "SORDOMUTI" PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO SI' DETRAIBILITA' per i soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 Pertinenza abitazione principale in comproprietà Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di cui al comma 3-bis dell articolo 10 del Tuir, il quale stabilisce che:
6 Numero 52/2016 Pagina 6 di 11 "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata." Pertanto, per determinare l importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso. E' PERTINENZA GARAGE POSSEDUTO IN COMPROPRIETA' dai proprietari di 2 abitazioni distinte (adibite ad abitazione principale) DELLE 2 ABITAZIONI PRINCIPALI Ai fini della deducibilità delle imposte sui redditi, è deducibile, per ciascun proprietario, la quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso Con riguardo, poi, alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), la Circolare n. 3/E/2016 delle Entrate precisa che il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all abitazione. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile, ma rientrano nel limite massimo di spesa previsto per l unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio ( per ciascuna unità abitativa). In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Sostituzione caldaia e accesso al bonus mobili E' stato chiesto all'agenzia delle Entrate se possa dare diritto all'agevolazione fiscale per l acquisto dell arredo (bonus mobili) anche la sostituzione della caldaia per le quali si opta per la detrazione del 50% prevista per gli interventi
7 Numero 52/2016 Pagina 7 di 11 di recupero del patrimonio edilizio. Le Entrate, rispondendo al quesito, ricordano che, con la Circolare n. 29/E/2013 (par. 3.2), è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l accesso al c.d. bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Inoltre, nella successiva Circolare n. 11/E/2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380/2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.. Sulla base di tali premesse, le Entrate hanno, pertanto, affermato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva, a tal fine, il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis del TUIR. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON UN'ALTRA CHE GARANTISCE MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO Qualificabile come "MANUTENZIONE STRAORDINARIA" e DA' DIRITTO AL BONUS MOBILI Sostituzione sanitari e detrazione 36%/50% Uno dei quesiti a cui le Entrate hanno risposto nella Circolare n. 3/E/2016 riguarda l'intervento di sostituzione dei sanitari. E' stato chiesto, infatti, se è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche.
8 Numero 52/2016 Pagina 8 di 11 Ai sensi dell art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR, infatti, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% (attualmente 50%) per le spese sostenute, tra l altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti anche su parti comuni. Secondo le Entrate, però, le spese sostenute per la mera sostituzione dei sanitari (es.: sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria, così come inquadrati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato dalle Entrate al riguardo. Tale Ministero ha precisato, nello specifico, che gli interventi di mera sostituzione dei sanitari si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici come stabilito dall art. 3 del DPR n. 380/2001. Sempre a parere delle Entrate, poi, l intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dal Ministero interpellato non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236/1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57/E/1998 e 13/E/2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989), disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236/1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili. Perché sia ammessa la detrazione d'imposta, occorre che la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione stessa, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
9 Numero 52/2016 Pagina 9 di 11 INTERVENTO DI MERA SOSTITUZIONE DEI SANITARI (non correlato ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione 36%/50%) NO DETRAZIONE 36%/50% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Detrazione ristrutturazione e risparmio energetico nel caso di condominio minimo Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni, la fruizione della relativa detrazione è stata subordinata alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale. In presenza di un condominio minimo, cioè di un edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio (ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell amministratore e l obbligo da parte di quest ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio, e il regolamento di condominio necessario in caso di più di 10 condomini). Tuttavia, secondo le Entrate, nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del D.L. n. 78/2010 all atto dell accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i condòmini, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con precedenti
10 Numero 52/2016 Pagina 10 di 11 documenti di prassi (Circolare n. 11/E/2014 e Risoluzione n. 74/E/2015), salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi. CONDOMINIO MINIMO (= fino a 8 condòmini) e DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI NON NECESSARIO IL CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO se: non c'è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento; in sede di controllo, viene comunque dimostrato che l'intervento è stato eseguito su parti comuni; in caso di assistenza fiscale, autocertificazione sulla natura dei lavori effettuati e con i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. I contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Detrazione spese restauro beni vincolistici L'Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione del 19% delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico prevista dall art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR sia cumulabile con la detrazione del 36%/50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del medesimo TUIR. In tale ipotesi, l'agevolazione per gli immobili oggetto di vincolo è ridotta del 50%. Credito d imposta per le imposte pagate all estero Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le imposte pagate all estero, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell adempimento è previsto. In caso contrario, ai fini della corretta apposizione del visto di conformità in merito soprattutto alla definitività d imposta pagata all estero, il contribuente potrà attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e conservando la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.
11 Numero 52/2016 Pagina 11 di 11 Detrazione spese per la frequenza scolastica Infine, nella Circolare n. 3/E/2016, l'agenzia delle Entrate individua i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, dalle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo. In particolare, precisa che: i contributi volontari finalizzati all innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all ampliamento dell offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche) rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili al 19% senza limite di importo (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir). invece, le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lettera i-octies del Tuir (ad esempio, il servizio di mensa scolastica) rientrano tra le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Per queste ultime è previsto, a partire dal 1 gennaio 2015, una detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. DETRAZIONE 19% PER EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI (senza limite di importo) (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir) contributi volontari finalizzati: all innovazione tecnologica all edilizia scolastica all ampliamento dell offerta formativa DETRAZIONE 19% PER SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA (con limite di importo di 400/alunno) (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir) tasse (di iscrizione e di frequenza); contributi obbligatori; contributi volontari e altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica per finalità diverse da quelle ex lett. i-octies) Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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