Diversificazione colturale. e r. i i. INSERTO Il greening per l agricoltore a cura di ANGELO FRASCARELLI. Foto Concorso Fata 2003 di Claudio Marcozzi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diversificazione colturale. e r. i i. INSERTO Il greening per l agricoltore a cura di ANGELO FRASCARELLI. Foto Concorso Fata 2003 di Claudio Marcozzi"

Transcript

1 Foto Concorso Fata 2011 di Milko Marchetti Fata 2005 di Cla se s e r e t n i i d e e r A ecologico Foto Concorso udio Calosi Foto Concorso Fata 2007 di Etto re Marzocchi Foto Concorso Fata 2003 di Claudio Marcozzi INSERTO Il greening per l agricoltore a cura di ANGELO FRASCARELLI Diversificazione colturale Mantenimento dei prati perman enti

2 2 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 Per il clima e per l ambiente DI ANGELO FRASCARELLI Agricoltura diversificata che rispetta il greening. Il pagamento verde o ecologico o greening è una delle sette componenti del nuovo sostegno della Pac (vedi tab. 1 e box). Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde è la seconda componente in ordine di importanza dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie, uguale per tutti gli Stati membri. Il pagamento verde è previsto dagli art del Reg. 1307/2013 che lo definisce pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente, e rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all agricoltura. Il sostegno al greening si pone come una remunerazione per la produzione di beni pubblici (ambiente, paesaggio, biodiversità), in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il pagamento verde è una vera novità della Pac, una nuova forma di aiuto che porterà importanti cambiamenti nel comportamento degli agricoltori, soprattutto nelle aziende agricole intensive di pianura. Durante il negoziato sulla riforma, il greening ha innescato una forte polemica (vedi box). La Commissione europea aveva formulato una proposta di greening molto rigida e vincolistica; il Parla- L a proposta di greening così come era stata presentata dalla Commissione ha generato un forte dibattito sia nelle sedi istituzionali che fra i portatori di interesse. I rappresentanti dei produttori agricoli (Copa-Cogeca) ritengono che il greening sia completamente contrario alle due principali sfide che attendono l agricoltura europea: la sicurezza alimentare e il suo contributo alla crescita economica. Gli agricoltori non vedono di buon occhio questa politica, considerata una delle cause dell appesantimento degli oneri burocratici, che con la nuova programmazione potrebbe contribuire a complicare le procedure di accesso al pagamento degli aiuti europei. Sul fronte opposto i movimenti ambientalisti giudicano le proposte di greening troppo modeste rispetto agli obiettivi da raggiungere POLEMICA Bene i principi Male i requisiti in termini di biodiversità e cambiamenti climatici. Più in generale molti accademici, insieme a esperti del settore, hanno mostrato un giudizio positivo sui principi generali del greening criticando, tuttavia, i requisiti ambientali proposti. Tra questi emerge la volontà di rendere maggiormente sostenibile il pacchetto di aiuti diretti concessi dal primo pilastro. Alcuni autori si sono inoltre interrogati sull opportunità di concentrare le misure di greening esclusivamente sul primo pilastro. Se così fosse tale metodo assomiglierebbe a tutti gli effetti ad una super-condizionalità con un livello vincolistico molto più problematico da raggiungere. Il serrato dibattito istituzionale che è scaturito a seguito della proposta della Commissione europea sull inverdimento dei pagamenti diretti ha portato a un accordo finale che indubbiamente ha indebolito la portata ambientale dello strumento. A.F.

3 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 3 I l Reg. 1307/2013 prevede un articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri. L Italia doveva decidere le tipologie di pagamenti da attivare e le percentuali da destinare ad esse. L unica componente definita in percentuale fissa e uguale tra tutti gli Stati membri (30%) è quella relativa al greening. Le altre tipologie di pagamenti diretti vengono attivate in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale per gli Stati membri. Le scelte italiane sono definite nel modo seguente (tab. 1): - pagamento di base: 58% del massimale nazionale; - pagamento verde (greening): 30%; - pagamento per i giovani agricoltori: 1%; - pagamento per le zone con vincoli naturali: non attivato, per evitare sovrapposizioni con il secondo pilastro (Psr); - pagamento riditributivo: non attivato; - pagamento accoppiato: 11%; AIUTI DIRETTI Le sette tipologie - pagamento per i piccoli agricoltori: attivato per ragioni di semplificazione. A.F. TAB.1-LESETTETIPOLOGIE DI PAGAMENTI DIRETTI TIPOLOGIA MIN-MAX DEL MASSIMALE NAZIONALE Pagamenti obbligatori per gli Stati membri SCELTA DELL ITALIA 1) pagamento di base max 69% 58% 2) pagamento verde (greening) 30% 30% 3) pagamento giovani agricoltori fino al 2% 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri 4) pagamento ridistributivo per i primi ettari 5) pagamento alle aree svantaggiate fino al 30% fino al 5% Non attivato Non attivato 6) pagamento accoppiato fino al 15% 11% 7) pagamento piccoli agricoltori fino al 10% (*) (*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti. Esempio di agricoltura non diversificata che difficilmente rispetta il greening. CONTRASTI Tra produttività e sostenibilità I l greening è l unica componente dei pagamenti diretti definita in misura fissa e uguale per tutti i paesi membri; lo scopo di questa novità della Pac è di remunerare un livello minimo di beni pubblici europei, in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile della Strategia Europa Una Pac così impostata fa emergere più prepotentemente il contrasto tra gli obiettivi della sicurezza alimentare e della competitività, anch essi previsti dalla Strategia Europa 2020, con il processo di inverdimento. I decisori pubblici hanno accertato che non si possono perseguire obiettivi ambientali senza consapevoli rinunce economiche. Tuttavia l obiettivo della produttività/competitività deve conciliare con l obiettivo della sostenibilità; i due obiettivi sono inscindibili negli interessi della collettività e l agricoltore deve tenerne conto. Accertato che non si farà un passo indietro sulla sostenibilità e che il greening è ormai un dato acquisito, l agricoltore è costretto a svolgere un attenta valutazione sulla convenienza o meno ad aderire ai nuovi pagamenti ecologici. Gli orientamenti dell Ue sono abbastanza chiari: è previsto un graduale ma costante intervento per aumentare gli standard ambientali. A.F. mento europeo e il Consiglio hanno profondamente modificato la proposta della Commissione, proponendo un greening molto più leggero e gestibile. Tuttavia il greening rimane un impegno stringente che gli agricoltori dovranno imparare a conoscere e ad applicare a partire dal 1 gennaio 2015, primo anno di applicazione del nuovo sistema di pagamenti diretti.

4 4 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 Tre impegni vincolanti Veduta aerea di agricoltura diversificata. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente (greening)o, in alternativa, le pratiche equivalenti. Quindi beneficiano del pagamento verde solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base; se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento verde. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente (tab. 2): 1) diversificazione delle colture; 2) mantenimento dei prati permanenti; 3) presenza un area di interesse ecologico. Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente. Queste tre pratiche sono state fissate dal Reg. 1307/2013 (art ) e sono uguali per tutti gli agricoltori dell Unione europea, senza possibilità per gli Stati membri di modificare i loro vincoli. Il Reg. 1307/2013 prevede che alcune categorie di soggetti sono esentati dagli impegni del greening ovvero hanno diritto al pagamento verde senza ulteriori impegni: - gli agricoltori biologici, relativamente alla parte di azienda sulla quale si pratica l agricoltura biologica; - gli agricoltori che aderiscono al regime semplificato per i piccoli agricoltori; - gli agricoltori che, a seguito dell adesione a misure agro-climatico-ambientali dei Psr o ad alcune tipologie di certificazione, adottano pratiche benefiche per l ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o maggiori rispetto a quelli del greening. Di seguito illustriamo nel dettaglio gli aspetti tecnici dei tre impegni del greening, le esclusioni e le modalità di attuazione da parte degli agricoltori, allo scopo di fornire suggerimenti per percepire il relativo pagamento e applicare correttamente le norme, senza provocare una riduzione della produzione agricola e senza aumentare i costi di produzione. A.F. TAB. 2 - GLI IMPEGNI DEL GREENING AZIENDE PRATICHE AGRICOLE DEROGHE E ESENZIONI EQUIVALENZA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE MANTENIMENTO PRATI PASCOLI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO Aziende con superfici a seminativo > 10 ha Aziende con prati permanenti e pascoli Aziende con superfici a seminativo > 15 ha - Seminativi tra ha: presenza di almeno 2 colture, con la principale fino al 75% della superficie; - Seminativi > 30 ha: almeno 3 colture con la principale <75% e le due principali fino al 95% Il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% a livello aziendale o nazionale Il 5% della superficie a seminativo dev essere destinata a fini ecologici (7% dal 2017) Escluse superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell anno Il mantenimento è obbligatorio in aree, designate dagli Stati membri, considerate ecologicamente sensibili ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla conservazione degli uccelli Escluse superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell anno; escluse superfici con più del 75% con foraggi, coltivazioni di leguminose Agricoltura biologica e pratiche equivalenti degli impegni agroclimatico-ambientali e dei sistemi nazionali o regionale di certificazione ambientale (se danno un equivalente o maggiore beneficio per il clima e l ambiente)

5 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 5 Uno, diversificare le colture Il primo impegno del greening èladiversificazione delle colture che si applica solamente i seminativi, mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate. Questo impegno prevede la presenza di: - almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo; - almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%. Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l agricoltore non ha obblighi di diversificazione (tab. 3). Alcuni importanti elementi: 1) la diversificazione si applica solamente alle colture a seminativo (vedi definizione di seminativo in tabella 4); non si applica alle colture permanenti legnose e ai prati e pascoli permanenti; 2) si applica alle aziende che superano i 10 ettari a seminativo. Una puntualizzazione: la diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione. Si parla di diversificazione ovvero della presenza contemporanea di tre colture nell azienda, non di rotazione o avvicendamento delle colture. In altre parole, l agricoltore deve dimostrare la presenza annualmente di due-tre colture nella propria azienda, mentre non deve dimostrare l avvicendamento delle colture nelle parcelle agricole. Le due-tre colture possono essere posizionate anche in corpi aziendali distinti e lontani. Puglia: esempio di agricoltura non diversificata che difficilmente rispetta il greening. LE ESENZIONI Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre nelle aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari, nei seguenti casi: - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; - se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari; - se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall agricoltore nella propria domanda di aiuto dell anno precedente e quando, in esito a un raffronto delle domande d aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell anno civile precedente. TAB.3-LADIVERSIFICAZIONE COLTURALE SUPERFICIE AZIENDALE A SEMINATIVO COLTURE DIMENSIONE MINIMA Fino a 10 ettari esenzione - Da 10 a 30 ettari minimo 2 Maggiore di 30 ettari minimo 3 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. LA DEFINIZIONE DI COLTURA Le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica o a diverse specie in caso di cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e brassicacee (cavoli,

6 6 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 broccoli, colza, ecc.). Ad esempio: - il grano duro e il grano tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum; - il grano (genere Triticum) e l orzo (genere Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono a generi diversi. Anche la terra lasciata a riposo (set aside) o inerbita o dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è considerata una coltura. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. ALTRI DETTAGLI SULLA DIVERSIFICAZIONE Il Reg. 639/2014 (regolamento delegato sui pagamenti diretti) precisa che, per il calcolo delle quote riferite alle diverse colture, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale. I paesi membri devono comunicare in tempo utile tale periodo agli agricoltori. Le rispettive quote delle diverse colture sono poi calcolate considerando che ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda. Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale. Su tali superfici, inoltre, coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della superficie complessiva. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della TAB.4 LEDEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZO DEI TERRENI UTILIZZO DEI TERRENI SUPERFICIE AGRICOLA SEMINATIVO Colture permanenti Prato permanente e pascolo permanente Erba o altre piante erbacee da foraggio Vivai Bosco ceduo a rotazione rapida DEFINIZIONI Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti. Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili. Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei e pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida. Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell avvicendamento delle colture dell azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. Le seguenti superfici investite a piantine legnose all aperto, destinate al trapianto: - vivai viticoli e viti madri di portainnesti, - vivai di alberi da frutto e piante da bacche, - vivai ornamentali, Fonte: art. 4, Reg. 1307/2013 e decreto ministeriale. - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell azienda, - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle. Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC , costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Il decreto ministeriale ha stabilito che si intende per bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un attività agricola. superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su di essa. Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, opportunamente denominata coltura mista. A.F.

7 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 7 Due, mantenere prati e pascoli Il rapporto tra prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve scendere oltre il 5%. Prati alpini in provincia di Trento. Non si possono convertire o arare prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili. Gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non diminuisca in misura superiore al 5%. Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente. Per il calcolo della diminuzione della percentuale si prende in considerazione una superficie di riferimento, costituita da: - superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012; - superficie agricola dichiarata nel L obbligo si applica a livello nazionale; quindi l agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno. Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Al fine di verificare il controllo sulle superfici a prati e pascoli permanenti, in Italia il decreto ministeriale sull applicazione della Pac impone che gli agricoltori possano convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l autorizzazione di Agea. L autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni. Inoltre gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale contemplate nelle zone Natura 2000 (zone sensibili contemplate nelle direttive 92/43/Cee o 2009/147/Ce), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Gli Stati membri possono designare i prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministeriale assegna questa possibilità alle Regioni. Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili. L impegno del mantenimento dei prati e pascoli permanenti è stato creato per salvaguardare tutti i prati e pascoli permanenti considerati estremamente sensibili da un punto di vista ambientale. In sostanza la situazione non cambia molto dal precedente obbligo di condizionalità che riguardava il mantenimento dei prati e dei pascoli a livello di paese membro. In sintesi, gli agricoltori: - nelle zone ecologicamente sensibili, non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; - nelle altre zone, possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l autorizzazione di Agea. A.F.

8 8 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 Tre, aree ecologiche Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell azienda ad aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA) secondo la terminologia inglese. Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell azienda. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio. Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall obbligo delle aree di interesse ecologico. I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle Soia (sin.) ed erba medica (ds) sono colture azotofissatrici. - I terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per costituire un area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. - Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7*. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali - Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2 *o 3*, nonché i seguenti elementi: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; alberi isolati con chioma del diametro minimo di quattro metri; alberi in filari con chioma del diametro minimo di quattro metri (lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri); gruppi di alberi le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ettari in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza compresa tra 1e20metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha (non sono considerati Efa i serbatoi di cemento o di plastica); fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio (non sono considerati Efa i canali con pareti di cemento); muretti di pietra tradizionali. -Lefasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 ALTRI CRITERI Efa, le definizioni più corrette metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo corra parallelo alla riva di un corso d acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. - Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie (titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/ Per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri. - Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall elenco di cui all art. 4, paragrafo 2,

9 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 9 superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è stata una novità del negoziato, in quanto la proposta originaria della Commissione prevedeva l obbligo delle EFA anche per le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). LE ESENZIONI DALLE EFA Sono esclusi dal rispettare l obbligo di EFA le aziende: - con una superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari; - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari; - se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non sia superiore a 30 ettari. TIPOLOGIE DI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO Gli Stati membri decidono cosa può essere considerato come area di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2): a) terreni lasciati a riposo; b) terrazze; c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati. - Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1* e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sotto semina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1 ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. - Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. - L agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all area di interesse ecologico. A.F. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del , pag. 7). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7) *BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua; Le fasce tampone nell ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all interno che all esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell art.3, par.2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d acqua previste nell allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell art.5, par.4 della direttiva 91/676/CEE. *CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del , pag. 1) *CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1). Fonte: Reg. 639/2014

10 10 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 TAB. 5 - SUPERFICI CONSIDERATE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA) EFA Terreni lasciati a riposo Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture intercalari (1) Superfici con colture azotofissatrici DESCRIZIONE Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* (alleg. II, regolamento (UE) n.1306/2013) e altre terrazze Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali. Comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente. L arboricoltura forestale è associata all agricoltura sulla stessa superficie. Vengono considerate le superfici che ricevono, o hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie. Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC , da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Nelle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. In Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Superfici cui è stato accordato un sostegno per l imboschimento che comprende un premio annuale per un periodo non superiore ai 5 anni per coprire i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro per compensare le perdite di reddito provocate dall imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l impianto o la germinazione di sementi. Colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l Italia, vedi tab. 7) (1) EFA non utilizzabile dall Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. *BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive *CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del ). *CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del ). Fonte: Reg. 639/2014.

11 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 11 TAB.6-LESPECIEAZOTOFISSATRICI Arachide (Arachis hypogaea L.) Cece (Cicer arietinum L.) Cicerchia (Lathyrus sativus L.) Erba medica e luppolina (Medicago sp) Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) Fagiolo dall occhio (Vigna unguicolata L.) Fagiolo d Egitto (Dolichos lablab L.) Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) Fava, favino e favetta (Vicia faba L.) Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) Ginestrino (Lotus corniculatus L.) Lenticchia (Lens culinaris Medik.) Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) Lupino (Lupinus sp.) Moco (Lathyrus cicera L.) Pisello (Pisum sativum L.) Sulla (Hedysarum coronarium L.) Trifogli (Trifolium sp.) Soia (Glycine max L.) Veccia (Vicia sativa L.) Veccia villosa (Vicia villosa Roth) Fonte: emanando decreto ministeriale. del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile; d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai Psr; f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari; h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei Psr; i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l impianto o la germinazione di sementi. j) superfici con colture azotofissatrici. Il significato tecnico e la descrizione delle suddette tipologie di aree di interesse ecologico è riportata nella tabella 5. Il decreto ministeriale sull applicazione della Pac in Italia ha stabilito che sono considerate come EFA tutte quelle elencate dal TAB. 7 - CALCOLO DELLE EFA FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE ELEMENTI CARATTERISTICI Terreni lasciati a riposo (per m²) U.M. FATTORE DI CONVERSIONE (M/ALBERO/M²) FATTORE DI PONDERAZIONE EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI) m 2 n.p. 1 1 m 2 Terrazze m m 2 Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate ml m 2 b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m 2 c) Alberi in filari ml m 2 d) Gruppi di alberi/ boschetti m 2 n.p. 1,5 1,5 m 2 e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9 m 2 f) Stagni m 2 n.p. 1,5 1,5 m 2 g) Fossati ml m 2 h) Muretti di pietra tradizionali ml m 2 i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell azienda m 2 n.p. 1 1 m 2 Fasce tampone ml 6 1,5 9 m 2 Ettari agroforestali m 2 n.p. 1 1 m 2 Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: Senza produzione ml 6 1,5 9 m 2 Con produzione ml 6 0,3 1,8 m 2 Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture intercalari o manto vegetale (1) Superfici con colture azotofissatrici ml m 2 n.p 0,3 0,3 m 2 m 2 n.p. 1 1 m 2 m 2 n.p. 0,3 0,3 m 2 m 2 n.p. 0,7 0,7 m 2 (1) EFA non utilizzabile dall Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014.

12 12 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 TAB.8-UNESEMPIO DI CALCOLO DELLE EFA MEDIANTE I FATTORI DI CONVERSIONE E/O DI PONDERAZIONE ELEMENTI CARATTERISTICI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO RILEVATE IN AZIENDA FATTORE DI CONVERSIONE (M/ALBERO/M 2 ) FATTORE DI PONDERAZIONE EFA (SE SI APPLICANO ENTRAMBI I FATTORI) SUPERFICIE EFA CONVERTITA (M 2 ) Superfici con colture azotofissatrici (m 2 ) n.p. 0,7 0,7 m Siepi/fasce alberate (per metro lineare) m Alberi isolati (per albero) ,5 30 m Fossati (per metro lineare) m TOTALE ettari art. 46, par. 2 del Reg. 1307/2013 (tab. 5), ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le colture azotofissatrici, utilizzabili come aree di interesse ecologico (tab. 6). L area di interesse ecologico (EFA) è situata sui seminativi dell azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono EFA anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti. Nel caso in cui gli elementi caratteristici del paesaggio elefasce tampone sono considerate EFA, esse devono essere adiacenti ai seminativi dell azienda. I FATTORI DI CONVERSIONE E PONDERAZIONE I tipi di aree di interesse ecologico, elencate nella tabella 5, sono molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi di misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a quello di ettaro una coltura azotofissatrice). Per semplificare l amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nella tabella 5, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, Il bordo campo è elemento caratteristico del paesaggio. I pioppi rientrano tra le aree di interesse ecologico. quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall area di interesse ecologico dell azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell allegato X del Reg. 1307/2013 (tab. 7). Un fattore di conversione è finalizzato a trasformare la misurazione delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di conversione delle siepi (m/m²) è pari a 5, quindi metri lineari di siepe corrisponde a m² di EFA. FATTORI DI PONDERAZIONE Un fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare il valore ecologico delle EFA in ettari; ad esempio il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari di soia o favino o erba medica corrispondono a 7 ettari di EFA. Gli agricoltori devono rilevare le aree di interesse ecologico presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fissati, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici oggetto di imboschimento, colture azotofissatrici, terreni lasciati a risposo, ecc.) per poi trasformarli in EFA, utilizzando i fattori di conversione e/o di ponderazione. Un esempio è riportato nella tabella 8. Se gli elementi ecologici già presenti non sono sufficienti, dovrà introdurre qualche nuova area ecologica (ad esempio una coltura azotofissatrice o terreni lasciati a riposo) per soddisfare il 5% di EFA. A.F.

13 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 13 Pratiche equivalenti e sanzioni Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 3) prevede un sistema di equivalenza d inverdimento in base al quale si considera che le prassi favorevoli all ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti sono elencate nell allegato IX del Reg. 1307/2013 e sono contemplate da: -iregimi agroambientali dei Psr (Reg. 1698/2005 o Reg. Ce 1305/013) che adottano misure equivalenti; -isistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali. In tali casi, il Reg. Reg. 1307/3013 (art. 43, par. 4) prescrive che bisogna evitare il doppio finanziamento di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal pagamento verde che dal PSR. A tal fine, i pagamenti nell ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d inverdimento di base. In altre parole, i PSR non potranno remunerare ai singoli agricoltori gli impegni del greening, già remunerati dal relativo pagamento verde. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le pratiche equivalenti che intendono utilizzare. La Commissione valuta se le pratiche equivalenti sono contemplate nell allegato IX del Reg. 1307/3013. Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli sono titolate a beneficiare del pagamento verde purché rispettino gli impegni del greening, a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi della direttiva in questione. In altre parole, le aziende situazione aree coperte dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli TAB.9 SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL GREENING ANNI perdita del pagamento verde 2017 dal 2018 Esempi di agricoltura non diversificata dalla Sicilia (a sin) alla Lombardia (ds). SANZIONI perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento verde perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento verde devono comunque rispettare gli impegni del greening, ma sono esentate da tali impegni se non sono compatibili con tali direttive. CHI NON RISPETTA IL GREENING PERDE GLI AIUTI Il mancato rispetto del greening comporta l applicazione di sanzioni amministrative che assumono la forma di una riduzione dell importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013). Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del greening generano un riduzione dell importo del pagamento verde, fino ad arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto. Quindi l agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale sono per il 2015 eil2016. Dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e pari al 25% dal 2018) che va ad intaccare anche gli altri pagamenti. In altre parole, dal 2017, l agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 9). A.F.

14 14 Terra e Vita [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] n /2014 Impatto a effetto variabile Per valutare gli effetti, occorre fare alcune puntualizzazioni. Molte aziende agricole sono esentate dal greening, quindi percepiranno il pagamento verde senza dover cambiare nulla: - aziende con colture permanenti legnose agrarie; - piccole aziende a seminativi, inferiori a 10 ettari a seminativo per la diversificazione e inferiori a 15 ettari a seminativo per le aree ecologiche. Di fatto, il greening colpisce solamente i seminativi; infatti tutte le colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.) sono esentate ovvero sono greening per definizione (by definition), quindi percepiranno il pagamento ecologico senza dover cambiare nulla. PRATI E PASCOLI PERMANENTI, NESSUNA DIFFICOLTÀ Il rispetto dei vincoli sui prati e pascoli permanenti non desta particolari difficoltà per gli agricoltori italiani, anche se va applicata con la debita attenzione. Infatti, gli agricoltori italiani hanno un basso interesse a trasformare i pascoli in seminativi e, comunque, non è vietato (ad eccezione delle aree sensibili), basta farne comunicazione ad Agea. In molti areali agricoli italiani, gli impegni del greening sono già applicati dagli agricoltori o possono essere applicati con facilità e, quindi, non richiedono particolari adattamenti da parte degli agricoltori. Basti pensare a molte zone di collina e montagna, dove la diversificazione fa parte dell ordinaria tecnica agronomica e dove le aree di interesse ecologico sono già applicate. L Italia è un paese ricco di aree di interesse ecologico: elementi caratteristici del paesaggio, terrazze fasce tampone, ettari agroforestali, colture azotofissatrici, ecc. (tab. 5). Nella maggior parte degli areali italiani, l impegno maggiore di ogni agricoltore è quello di rilevare le aree di interesse ecologico già presenti in azienda e di trasformarle in EFA, utilizzando i fattori di conversione e di ponderazione (tab. 7). I maggiori cambiamenti sono richiesti nelle aree ad agricoltura intensiva, soprattutto di pianura, dove viene praticata la monocoltura e dove non ci sono elementi caratteristici del paesaggio. DIVERSIFICAZIONE, MONOCOLTURE AL BIVIO La diversificazione delle colture richiede un cambiamento da parte delle aziende monocolturali o specializzate a mais, grano duro, pomodoro, tabacco, ecc.. Dovranno introdurre nuove colture oppure rinunciare al pagamento verde. Difficile è il rispetto della diversificazione nelle aziende a monocoltura di mais in Friuli, Veneto o Lombardia, ove le colture alternative non consentono una redditività paragonabile al mais. In queste situazioni l agricoltore deve fare una valutazione economica per tra due scenari: la rinuncia al pagamento verde o la modifica dell ordinamento colturale. Un altro caso aziendale che dovrà apportare dei cambiamenti è quello di un azienda di ettari che pratica la monocoltura annuale, coltivando interamente l azienda a grano, facendo poi la rotazione l anno successivo con girasole o mais. Questa azienda dovrà modificare l ordinamento produttivo, coltivando annualmente due colture. Come illustrato negli studi di impatto che accompagnano la riforma della Pac, l obiettivo della diversificazione è ambientale e la misura è stata preferita alla rotazione, che darebbe benefici ambientali maggiori, ma non è facilmente applicabile. In effetti, la rotazione avrebbe richiesto un controllo delle parcelle agricole negli anni e la gestione sarebbe stata ancora più complessa. AREE ECOLOGICHE, SONO INCLUSE LE AZOTOFISSATRICI I maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 15 ettari a seminativo, riguardano il vincolo delle aree ecologiche. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà a destinare il 5% dei seminativi ad aree di interesse ecologico, in quanto possono facilmente trovare delle superfici marginali che possono efficacemente essere destinate a terreni a riposo o dove sono presenti elementi caratteristici del paesaggio. Invece, l obbligo di aree di interesse ecologico (EFA) è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. l agricoltura della pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. l agricoltura del Tavoliere delle Puglie). Un azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 5% della superficie per aree di interesse ecologico. In tali casi, l agricoltore non ha la convenienza ad introdurre il set-aside ecologico (terreni lasciati a riposo), ma potrà valutare l introduzione di un area di aree di interesse ecologico, tra quelle della tab. 5. Ad esempio, potrà introdurre una coltura azotofissatrice, come la soia che, oltretutto, beneficia del pagamento accoppiato. PREPARARSI PER TEMPO, SI APPLICA DAL 2015 La sottrazione di superficie agricola per le aree di interesse ecologico desta molte perplessità; è vero che tale norma persegue l obiettivo della sostenibilità, ma sicuramente contrasta con l obiettivo della crescita, soprattutto della produzione di cibo. Comunque, la versione di greening, approvata con il Reg. 1307/2013, è di gran lunga più accettabile della proposta rigida che la Commissione aveva presentato nel Gli agricoltori dovranno prepararsi all applicazione degli impegni del greening, tenendo conto che la norma si applica dal 1 gennaio 2015, individuando le prassi più efficienti per assolvere a questo impegno, senza diminuire la produzione e senza aumentare i costi di produzione. Potranno trovare soluzioni efficienti con la destinazione ad EFA dei bordi dei campi, colture azoto-fissatrici, ecc.; i tecnici agrari dovranno valutare e individuare le soluzioni più idonee per ogni areale e per ogni agricoltore. A.F.

15 n /2014 [ IL GREENING PER L AGRICOLTORE ] Terra e Vita 15 Il premio dipende dai titoli Ilpagamento verde sarà erogato annualmente per ettaro ammissibile di superficie agricola. Il plafond annuale sarà calcolato dall applicazione del 30% del massimale nazionale per il numero di ettari ammissibili a livello nazionale o regionale. Tenendo conto che in Italia il massimale nazionale annuo è variabile tra 3,95 miliardi di euro nel 2015 a 3,71 miliardi di euro nel 2019, il massimale del pagamento verde si attesta sui 1,15 miliardi di euro (tab. 10). La superficie ammissibile è difficile da conoscere, finché non avverrà l assegnazione dei nuovi titoli nel 2015; si può comunque ipotizzare un calcolo. Tenendo conto che la SAU rilevata dal 6 censimento dell agricoltura è di 12,85 milioni di ettari, considerando che non tutta la SAU sarà utilizzata nella Domanda Unica, si può ragionevolmente ipotizzare che la superficie ammissibile sarà di 12 milioni di ettari. Alla luce di questi dati si può calcolare il pagamento verde medio in un importo tra 93 e 99 /ha (tab. 10). C è un eccezione al pagamento verde uniforme: gli Stati membri che applicano la convergenza interna (sia quella basata sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro valore iniziale che la convergenza interna modello irlandese ) possono calcolare il pagamento verde come una percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. L Italia ha scelto il modello irlandese e il pagamento verde a livello individuale; di conseguenza, il pagamento verde sarà diverso da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore dei pagamenti di base (figg. 1,2e3). Questa situazione porterà notevoli squilibri che, tuttavia, andranno ad assottigliarsi progressivamente dal 2015 al 2019, man mano che prosegue il processo di convergenza. In poche parole il greening appena entrerà in vigore andrà a premiare gli agricoltori con un valore elevato dei titoli rispetto a quelli con un ANNI TAB. 10-ITALIA, MASSIMALI DEGLI AIUTI DIRETTI MASSIMALE NAZIONALE (MLN ) GREENING (%) MASSIMALE GREENING (MLN ) SUPERFICIE AMMISSIBILE STIMATA (000) HA PAGAMENTO MEDIO ( /HA) , , , , , , , , , , , FIG. 1 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE ELEVATO Pagamento verde Pagamento di base FIG. 2 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE MEDIO Pagamento verde Pagamento di base FIG. 3 - ESEMPIO, TITOLI DI VALORE BASSO Pagamento verde Pagamento di base valore minore. La percentuale da applicare al pagamento di base, infatti, sarà fissa e uguale per tutti gli agricoltori che pur rispettando i medesimi impegni previsti dal greening vedranno ricevere compensi ineguali. A.F.

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore con titoli di valore alto (esempio: zootecnia da carne)

Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore con titoli di valore alto (esempio: zootecnia da carne) Guadagno insperato In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva

Dettagli

Vercelli ARCA 2 luglio 2015 Nutrirsi di paesaggio TERRITORIO AGRARIO E NUOVA PAC, LE STRATEGIE EUROPEE

Vercelli ARCA 2 luglio 2015 Nutrirsi di paesaggio TERRITORIO AGRARIO E NUOVA PAC, LE STRATEGIE EUROPEE Vercelli ARCA 2 luglio 2015 Nutrirsi di paesaggio TERRITORIO AGRARIO E NUOVA PAC, LE STRATEGIE EUROPEE LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA PRIMO PILASTRO (pagamenti diretti) PAGAMENTO UNICO AZIENDALE GREENING

Dettagli

I pagamenti diretti 2015 2020 UN CANTIERE APERTO

I pagamenti diretti 2015 2020 UN CANTIERE APERTO I pagamenti diretti 2015 2020 2020 UN CANTIERE APERTO Gli Obiettivi della Nuova PAC Gli Obiettivi della Nuova PAC La strategia Europa 2020 ha indicato la mission generale della nuova Pac, che si propone

Dettagli

La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti

La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti DENIS PANTINI Responsabile Area Agricoltura e Industria Alimentare 5 aprile 2013 I temi di approfondimento Il percorso

Dettagli

La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti

La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti La riforma della PAC per il post 2013: principali cambiamenti e possibili impatti Università di Bologna 17 maggio, 2013 I temi di approfondimento Il percorso di riforma Gli obiettivi e lo scenario economico

Dettagli

Il Regime di Pagamento Unico. Simone Severini DAFNE Facoltà di Agraria Viterbo

Il Regime di Pagamento Unico. Simone Severini DAFNE Facoltà di Agraria Viterbo Il Regime di Pagamento Unico Simone Severini DAFNE Facoltà di Agraria Viterbo Riforma Fischler (2003) Motivazioni della riforma Allargamento dell UE del 2004 (15 25 Stati Membri): Nuovi SM: rapporto abitanti/agricoltori;

Dettagli

Consorzio Italiano Biogas

Consorzio Italiano Biogas Consorzio Italiano Biogas Rimini, 12 febbraio 2015 La Riforma della Pac: colture di integrazione e PSR Angelo Frascarelli Docente di Economia e Politica Agraria all Università di Perugia. Direttore del

Dettagli

Gabriele Chiodini La nuova Pac: le principali novità e la regola dei pagamenti accoppiati

Gabriele Chiodini La nuova Pac: le principali novità e la regola dei pagamenti accoppiati Gabriele Chiodini La nuova Pac: le principali novità e la regola dei pagamenti accoppiati Le riforme della PAC 1962-1968: periodo transitorio; 1968-1984: funzionamento delle OCM; 1984-1988: prima riforma

Dettagli

PSR e agricoltura conservativa: quali opportunità per le aziende agricole?

PSR e agricoltura conservativa: quali opportunità per le aziende agricole? PSR e agricoltura conservativa: quali opportunità per le aziende agricole? Convegno «Agricoltura conservativa dalla teoria alla pratica Cover crop e fertilità del suolo» Chiara Carasi Regione Lombardia

Dettagli

Possibilità e convenienza della coltivazione di biomasse legnose

Possibilità e convenienza della coltivazione di biomasse legnose Possibilità e convenienza della coltivazione di biomasse legnose Dagli incentivi del prossimo P.S.R. al greening della nuova PAC Relatore: Dott. Alessandro Pasini Una nuova agricoltura compatibile con

Dettagli

LA PAC 2014-2020 Speciale Vinitaly 2015

LA PAC 2014-2020 Speciale Vinitaly 2015 LA PAC 2014-2020 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti

Dettagli

Syngenta Foggia, 22 ottobre 2014 La nuova Pac 2015-2020. Le scelte definitive

Syngenta Foggia, 22 ottobre 2014 La nuova Pac 2015-2020. Le scelte definitive Syngenta Foggia, 22 ottobre 2014 La nuova Pac 2015-2020. Le scelte definitive Angelo Frascarelli è docente di Economia e Politica Agraria nella Facoltà di Agraria dell Università di Perugia. Direttore

Dettagli

EVOLUZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI E INTERAZIONI CON LA GESTIONE FAUNISTICA NEL CONTESTO DELLA NUOVA PAC

EVOLUZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI E INTERAZIONI CON LA GESTIONE FAUNISTICA NEL CONTESTO DELLA NUOVA PAC VENEZIA, 19 MAGGIO 2014 EVOLUZIONE DELLE TECNICHE COLTURALI E INTERAZIONI CON LA GESTIONE FAUNISTICA NEL CONTESTO DELLA NUOVA PAC MANUEL BENINCA (COLDIRETTI VENETO) 1 QUALI SONO LE NORME CHE REGOLANO LE

Dettagli

La riforma della PAC nelle proposte della Commissione europea. Andrea Comacchio Commissario allo sviluppo rurale

La riforma della PAC nelle proposte della Commissione europea. Andrea Comacchio Commissario allo sviluppo rurale La riforma della PAC nelle proposte della Commissione europea Andrea Comacchio Commissario allo sviluppo rurale La PAC nel nuovo bilancio Ue Congelamento della spesa in valori correnti per entrambi i pilastri

Dettagli

PAC 2014-2020: L applicazione dei pagamenti diretti.

PAC 2014-2020: L applicazione dei pagamenti diretti. PAC 2014-2020: L applicazione dei pagamenti diretti. Roma, 28 ottobre 2014 Francesco Tropea Esperto agricoltura Presidenza italiana del Consiglio europeo *(NB: le slides hanno meramente scopo didattico,

Dettagli

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 Misura 10 Pagamenti agro climatico ambientali Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali Tipo di operazione 10.1.5 Coltivazione delle varietà

Dettagli

Mauro De Osti Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori Regione del Veneto

Mauro De Osti Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori Regione del Veneto Aree Natura 2000 nella Regione del Veneto Mauro De Osti Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori Regione del Veneto Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE FONTI RINNOVABILI IN AGRICOLTURA

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE FONTI RINNOVABILI IN AGRICOLTURA Rovato, 13 novembre 2013 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE FONTI RINNOVABILI IN AGRICOLTURA Michele Donati Dipartimento di Bioscienze Università degli Studi di Parma Il nuovo imprenditore agricolo L agricoltore

Dettagli

FAQ: Condizionalità. Cosa si intende per condizionalità?

FAQ: Condizionalità. Cosa si intende per condizionalità? FAQ: Condizionalità Cosa si intende per condizionalità? La condizionalità è una delle maggiori novità introdotte dalla Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Rappresenta l insieme delle norme

Dettagli

Riforma della PAC Aiuti Diretti. CIA di Treviso - Working Progress - Ultimo Aggiornamento Fine Ottobre Riproduzione Vietata

Riforma della PAC Aiuti Diretti. CIA di Treviso - Working Progress - Ultimo Aggiornamento Fine Ottobre Riproduzione Vietata Riforma della PAC Aiuti Diretti Europa 2020 Aiuti diretti Quadro finanziario Pluriennale (QFP) per l Italia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 3953,3 3902,0 3850,8 3799,5 3751,9 3704,3 3704,3 26.666,38

Dettagli

Agroforestry e PAC in Italia

Agroforestry e PAC in Italia Agroforestry e PAC in Italia Andrea Pisanelli andrea.pisanelli@ibaf.cnr.it Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale Adolfo Rosati adolfo.rosati@entecra.it Consiglio

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 CHIARIMENTI SULLE

Dettagli

5.3.1.1.4 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

5.3.1.1.4 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 5.3.1.1.4 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 1. Denominazione della Misura: Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Dettagli

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 45 del 05 aprile 2016 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

I PAGAMENTI DIRETTI NELLA NUOVA PAC. CAMBIAMENTI E IMPATTI

I PAGAMENTI DIRETTI NELLA NUOVA PAC. CAMBIAMENTI E IMPATTI I PAGAMENTI DIRETTI NELLA NUOVA PAC. CAMBIAMENTI E IMPATTI SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare Prof. Felice ADINOLFI Università degli Studi di Bologna Roma 22 Gennaio

Dettagli

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 39 del 16 aprile 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 11.3.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 11.3.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2014 C(2014) 1476 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 11.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

FAQ. La formazione è obbligatoria anche per il subentrante? Si.

FAQ. La formazione è obbligatoria anche per il subentrante? Si. FAQ Le risposte di seguito riportate hanno carattere indicativo e non vincolante. Eventuali approfondimenti specifici potranno essere richiesti agli uffici referenti delle singole misure. INFORMAZIONI

Dettagli

PAC 2014-2020 I GIOVANI AGRICOLTORI

PAC 2014-2020 I GIOVANI AGRICOLTORI Speciale n.5 PAC 2014-2020 I GIOVANI AGRICOLTORI Nell'ambito del nuovo sistema dei pagamenti diretti, che entrerà in vigore nel corso del 2015, è previsto un pagamento rivolto ai giovani agricoltori. Si

Dettagli

Documento di lavoro. ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura. (Versione 1.0)

Documento di lavoro. ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura. (Versione 1.0) ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura R Documento di lavoro T Sintesi Gestione dei terreni ritirati dalla produzione (Versione 1.0) Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di... Organismo prestatore del servizio:. Beneficiario :..... Tipologia

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA

RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di.. Organismo prestatore del servizio:. Azienda :.... Tipologia di servizio

Dettagli

La Pac, criticità e punti da migliorare

La Pac, criticità e punti da migliorare La Pac, criticità e punti da migliorare Roberto Pretolani Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi Università degli Studi di Milano Cremona, 22 aprile 2016 Situazione attuale della PAC

Dettagli

L agricoltura dopo la riforma della Pac 2014-2020. Riunioni di zona 2014. Slides di Vincenzo Lenucci e Massimo Chiarelli

L agricoltura dopo la riforma della Pac 2014-2020. Riunioni di zona 2014. Slides di Vincenzo Lenucci e Massimo Chiarelli L agricoltura dopo la riforma della Pac 2014-2020 Riunioni di zona 2014 Slides di Vincenzo Lenucci e Massimo Chiarelli Argomenti della presentazione 1. I nuovi pagamenti diretti 2. Approfondimenti su:

Dettagli

ALLEGATO 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell 11 luglio 2008

ALLEGATO 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell 11 luglio 2008 ALLEGATO 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell 11 luglio 2008 MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 1) OBIETTIVI

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI Ufficio Monocratico Via Palestro, 81 00185 Roma Tel. 06.494991 Fax 06.4453940 Prot. N.UMU.2016.191 del 29.02.2016 (CITARE NELLA RISPOSTA) ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6 Ai Produttori interessati Al Ministero

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Quale futuro per i servizi di consulenza a supporto delle aziende agricole

Quale futuro per i servizi di consulenza a supporto delle aziende agricole Quale futuro per i servizi di consulenza a supporto delle aziende agricole Consiglio dell'ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Alberto Giuliani Coordinatore dipartimento Sviluppo Rurale

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

L utilizzazione dell art. 68 e la gestione del rischio nella nuova Pac

L utilizzazione dell art. 68 e la gestione del rischio nella nuova Pac Workshop Gli strumenti per l assicurazione del rischio di impresa nello scenario della nuova Pac L utilizzazione dell art. 68 e la gestione del rischio nella nuova Pac Roma, 3 marzo 2009 Angelo Frascarelli

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014 Oggetto: D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna

Dettagli

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento IT PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento 1. TASSI DI RIFERIMTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE Nell ambito del

Dettagli

Il modello generale di commercio internazionale

Il modello generale di commercio internazionale Capitolo 6 Il modello generale di commercio internazionale adattamento italiano di Novella Bottini 1 Struttura della presentazione Domanda e offerta relative Benessere e ragioni di scambio Effetti della

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

ALLEGATO N. 1 MODALITA PER L APERTURA CONDIZIONATA DELLA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA DEL PSR 2014-2020 ANNO 2015

ALLEGATO N. 1 MODALITA PER L APERTURA CONDIZIONATA DELLA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA DEL PSR 2014-2020 ANNO 2015 ALLEGATO N. 1 MODALITA PER L APERTURA CONDIZIONATA DELLA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA DEL PSR 2014-2020 ANNO 2015 In attesa che la Commissione Europea approvi il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Dettagli

Non hai il conto corrente? L Agea non può pagarti.

Non hai il conto corrente? L Agea non può pagarti. POLITICA AGRICOLA COMUNE DOMANDA UNICA 2007 Non hai il conto corrente? L Agea non può pagarti. Da quest anno, per effetto delle norme contenute nella Finanziaria 2007, i premi PAC non verranno più pagati

Dettagli

Il modello generale di commercio internazionale

Il modello generale di commercio internazionale Capitolo 6 Il modello generale di commercio internazionale [a.a. 2013/14] adattamento italiano di Novella Bottini (ulteriore adattamento di Giovanni Anania) 6-1 Struttura della presentazione Domanda e

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

La nuova Pac il greening

La nuova Pac il greening La nuova Pac il greening Obiettivi della Pac: due parole chiave Competitività (capacità di stare sul mercato) Beni pubblici (remunerazione ai beni non pagati dal mercato) La ridefinizione dei pagamenti

Dettagli

3 miliardi di euro l anno) per finanziare le misure del. mercato) di circa 4 miliardi di euro (per l OCM non vi

3 miliardi di euro l anno) per finanziare le misure del. mercato) di circa 4 miliardi di euro (per l OCM non vi PAC 2014-20202020 L agricoltura italiana verso il futuro I NUMERI La dotazione assegnata all Italia è di circa 52 miliardi di euro, in 7 anni. Circa 27 miliardi di euro totali (circa 4 miliardi di euro

Dettagli

A relazione dell'assessore Sacchetto:

A relazione dell'assessore Sacchetto: REGIONE PIEMONTE BU13 28/03/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 11-5559 Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti

Dettagli

La Politica Agricola Comune, i Programmi di Sviluppo Rurale e la Rete Natura 2000 Stato attuale e quadro post 2013

La Politica Agricola Comune, i Programmi di Sviluppo Rurale e la Rete Natura 2000 Stato attuale e quadro post 2013 La Politica Agricola Comune, i Programmi di Sviluppo Rurale e la Rete Natura 2000 Stato attuale e quadro post 2013 Luigi Servadei Ministero Luogo e delle datapolitiche Agricole, D.G. Sviluppo Rurale Rete

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

ALLEGATOB alla Dgr n. 608 del 21 aprile 2015 pag. 1/18

ALLEGATOB alla Dgr n. 608 del 21 aprile 2015 pag. 1/18 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 608 del 21 aprile 2015 pag. 1/18 PROPOSTE DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 5.3.2.1.3 Misura 214/a - Pagamenti agroambientali Sottomisura

Dettagli

Il modello generale di commercio internazionale

Il modello generale di commercio internazionale Capitolo 6 Il modello generale di commercio internazionale [a.a. 2015/16 ] adattamento italiano di Novella Bottini (ulteriore adattamento di Giovanni Anania, Margherita Scoppola e Francesco Aiello) 6-1

Dettagli

VITICOLTURA BIOLOGICA Expo Milano 2015 27 ottobre Paolo Di Francesco Agronomo Studio SATA

VITICOLTURA BIOLOGICA Expo Milano 2015 27 ottobre Paolo Di Francesco Agronomo Studio SATA VITICOLTURA BIOLOGICA Expo Milano 2015 27 ottobre Paolo Di Francesco Agronomo Studio SATA di cosa parliamo Alcuni dati I regolamenti europei I decreti italiani Un paio di citazioni Le sensazioni Il futuro

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3

AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3 AVVISO PUBBLICO P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A 2 0 0 7-2 0 1 3 A S S E 2 : M I G L I O R A M E N T O D E L L A M B I E N T E E D E L L O S P A

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 20.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE dell 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 32 31 marzo 2015 Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Dettagli

ALLEGATO _C_ Dgr n. 440 del 31/03/2015 pag. 53/74

ALLEGATO _C_ Dgr n. 440 del 31/03/2015 pag. 53/74 ALLEGATO _C_ Dgr n. 440 del 31/03/2015 pag. 53/74 REGIONE DEL VENETO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 BANDO PUBBLICO REG UE 1305/2013, Art. 29 Priorità dello sviluppo rurale Focus area

Dettagli

La nuova PAC per la Sardegna

La nuova PAC per la Sardegna Università di Sassari Associazione Studenti di Agraria La nuova PAC per la Sardegna Vincenzo Lenucci Area Economica e Centro Studi - Confagricoltura Aula Magna Dipartimento di Agraria Sassari, venerdì

Dettagli

EX DEPOSITO ATAC VITTORIA DI PIAZZA BAINSIZZA (E ZONE ADIACENTI) GRAFO DEL REPERTORIO DI UN CENTRO IN NUCE E SUA INTERPRETAZIONE: la piazza verde

EX DEPOSITO ATAC VITTORIA DI PIAZZA BAINSIZZA (E ZONE ADIACENTI) GRAFO DEL REPERTORIO DI UN CENTRO IN NUCE E SUA INTERPRETAZIONE: la piazza verde EX DEPOSITO ATAC VITTORIA DI PIAZZA BAINSIZZA (E ZONE ADIACENTI) GRAFO DEL REPERTORIO DI UN CENTRO IN NUCE E SUA INTERPRETAZIONE: la piazza verde CENTRO LA PIAZZA VERDE : GRAFO DEL REPERTORIO DEI PATTERN

Dettagli

!!!!! ! " # $!! %! $! & "! '! %! $ % $ #

!!!!! !  # $!! %! $! & ! '! %! $ % $ # " # $ % $ & " ' % $ % $ # ( ) $ * + ( 1 La definizione di tipo richiama a: possesso di caratteri qualitativi che consentono di accomunare ad un modello. Nel caso dell applicazione della definizione al

Dettagli

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2015

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2015 Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2013-2015. Aggiornamento annuale per il 2015. Sezione I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. N. 7103 del 31 marzo 2015 Avviso pubblico Presentazione di manifestazioni di interesse per l accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei Rischi,

Dettagli

STATISTICHE AGRONOMICHE DI SUPERFICIE, RESA E PRODUZIONE

STATISTICHE AGRONOMICHE DI SUPERFICIE, RESA E PRODUZIONE Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale STATISTICHE AGRONOMICHE DI SUPERFICIE, RESA E PRODUZIONE Bollettino

Dettagli

La rotazione delle colture

La rotazione delle colture La rotazione delle colture Ultimi aggiornamenti: 2011 La rotazione delle colture è una tecnica colturale le cui origini si perdono nella notte dei tempi; trattasi sostanzialmente di una tecnica basata

Dettagli

La Valutazione della Convenienza Economica della Filiera del biodiesel a Scala Regionale

La Valutazione della Convenienza Economica della Filiera del biodiesel a Scala Regionale La Valutazione della Convenienza Economica della Filiera del biodiesel a Scala Regionale Filippo Arfini, Michele Donati(Uniparma) Annalisa Zezza (INEA) U.O Economia ANCONA, 26-27 SETTEMBRE 2013 Unità Operativa

Dettagli

Allegato parte integrante Allegato A

Allegato parte integrante Allegato A Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI

Dettagli

Gestione del rischio

Gestione del rischio FORUM INTERNAZIONALE DELL AGRICOLTURA E DELL ALIMENTAZIONE POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI Gestione del rischio Roberto D Auria Workshop su La nuova Pac - Un analisi dell accordo del 26

Dettagli

All. All. All. ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA. All

All. All. All. ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA. All AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Palestro, 81 00185 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2015.306 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 02.07.2015 A.G.R.E.A Largo Caduti del

Dettagli

All interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Settore Zootecnico: Carni Bovine

All interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Settore Zootecnico: Carni Bovine Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. (CE) 1698/2005 Regione Toscana Bando Misura 121 Ammodernamento aziende agricole All interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Settore Zootecnico: Carni

Dettagli

VERSO LA RIFORMA DELLA PAC. Roma 19 maggio 2010 Graziella Romito

VERSO LA RIFORMA DELLA PAC. Roma 19 maggio 2010 Graziella Romito VERSO LA RIFORMA DELLA PAC Roma 19 maggio 2010 Graziella Romito Indice Perché riformare la PAC La nuova architettura della PAC: un ipotesi L agricoltura biologica Conclusioni Perché riformare la PAC? 1)

Dettagli

Aggiornamento e proposte

Aggiornamento e proposte La riforma della Pac verso il 2020 Aggiornamento e proposte Comitato Direttivo confederale Roma, 10 maggio 2012 Argomenti della presentazione Novità Tempistica Proposte di modifica richieste di Confagricoltura

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Dettagli

BIODIVERSITÀ NELL AGROECOSISTEMA

BIODIVERSITÀ NELL AGROECOSISTEMA BIODIVERSITÀ NELL AGROECOSISTEMA po p i l i F ri Alleg Zurla G ia Barbi er i nluca Luca 2^C a.s. 2013/2014 COS È LA BIODIVERSITÀ È LA VARIETÀ DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NELLA BIOSFERA PERCHÉ

Dettagli

A) Produttori primari (agricoltori)

A) Produttori primari (agricoltori) Parte III.12.J SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Provincia di Bologna Workshop di approfondimento sui PRA e interventi edilizi in territorio

Provincia di Bologna Workshop di approfondimento sui PRA e interventi edilizi in territorio Impiego del PRA e della Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in definiti significativi dagli strumenti urbanistici

Dettagli

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra ALLEGATO SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC tra l Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, con sede in Roma, via Palestro 81, codice fiscale P.I.: 06234661004 - Codice fiscale:

Dettagli

Decreto N 2100 del 15 Maggio 2012. Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Decreto N 2100 del 15 Maggio 2012. Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA - FORESTALE. Il

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,

Dettagli

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

COMUNE DI SOLBIATE ARNO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi

Dettagli

"La condizionalità in agricoltura: principi, norme e applicazione

La condizionalità in agricoltura: principi, norme e applicazione "La condizionalità in agricoltura: principi, norme e applicazione Laboratorio di consulenza partecipata Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari Regione Puglia Servizi di Sviluppo Agricolo

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

FAQ IMU AGRICOLA. Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente

FAQ IMU AGRICOLA. Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente FAQ IMU AGRICOLA Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria

Dettagli

PAC 2014-2020 L agricoltura italiana verso il futuro

PAC 2014-2020 L agricoltura italiana verso il futuro PAC 2014-2020 L agricoltura italiana verso il futuro LE RISORSE FINANZIARIE La dotazione assegnata all Italia è di circa 52 miliardi di euro, in 7 anni. Circa 27 miliardi di euro totali (circa 4 miliardi

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SBROLLINI, SCUVERA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SBROLLINI, SCUVERA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1479 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SBROLLINI, SCUVERA Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di

Dettagli

Sostegno alla pioppicoltura

Sostegno alla pioppicoltura La pioppicoltura lombarda nel programma di sviluppo rurale 2007-2013 Cremona, martedì 14 ottobre 2008 Roberto Tonetti foreste@regione.lombardia.it Sostegno alla pioppicoltura Grazie ai fondi europei, negli

Dettagli

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MARCHI COLLETTIVI : AMBITI DI PROTEZIONE E RAPPORTI RECIPROCI Avv. Nicoletta Amadei COS E UN MARCHIO Art. 7. dlgs.30/2005 Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli