L intervento. ADR: le novità in vigore dal 1 luglio 2013

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1 L intervento Premessa Attraverso l emanazione del Dm 21 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gu n. 61 del 13 marzo 2013) è stata recepita la direttiva 2012/45/ Ue della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso tecnico e scientifico gli allegati alla direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto di merci pericolose rendendo così l edizione 2013 dell Accordo ADR applicabile, in campo nazionale, a partire dal 1 luglio Scopo di questo intervento è riassumere le principali novità introdotte e ritenute di maggior interesse per i rifiuti più comunemente trasportati, tralasciando quindi le novità relative ai rifiuti esplosivi e a quelli radioattivi o ai rifiuti allo stato di gas. Stante le dimensioni dell articolo, la trattazione è stato suddivisa in due parti: la prima illustra le novità delle parti da 1 a 3 dell ADR 2013 la seconda tratterà le novità relative alle parti da 4 a 9 e sarà pubblicata sul prossimo numero della Rivista. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) 8 ADR: le novità in vigore dal 1 luglio 2013 di Roberto Montali Chimico Premettendo che le figure dei Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Dgsa) sono giocoforza coinvolti praticamente in tutto il testo dell ADR, allo scopo di riassumere in breve ed in maniera puntuale le novità 2013 di interesse per il trasporto dei rifiuti soggetti all ADR, vengono di seguito ricordate in sintesi le parti in cui questo è suddiviso assieme ad una descrizione degli operatori potenzialmente coinvolti o direttamente interessati. (si veda Tabella 1) Viene inoltre fornita a scopo informativo una descrizione sommaria delle definizioni, ai sensi dell ADR, delle figure ritenute maggiormente coinvolte nelle fasi più comuni del trasporto dei rifiuti (trasporto, carico, scarico, riempimento). Di tali definizioni vengono illustrate, in linea con quanto detto sopra, solo le parti a cui si ritiene sia interessata la maggior parte di coloro che operano nel trasporto dei rifiuti rimandando, per le definizioni complete, al testo dell ADR. Le definizioni Rifiuti: materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati come tali, ma che vengono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con un altro metodo. Trasporto: il cambiamento di luogo dei rifiuti pericolosi, comprese le eventuali soste che si rendano necessarie in virtù delle condizioni di trasporto nonché la permanenza dei rifiuti pericolosi nei veicoli, (omissis) causata dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. Tale definizione comprende altresì la sosta temporanea intermedia dei rifiuti in vista del mutamento del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo) purché i documenti di trasporto, dai quali risultino luogo di spedizione e di ricezione, siano presentati su richiesta e purché i colli (omissis) non vengano mai aperti durante dette soste a meno di operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti. Speditore: l impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Se il trasporto è eseguito in base ad un contratto di trasporto, è identificato come speditore lo speditore secondo detto contratto. Trasportatore: l impresa che effettui un trasporto (come di seguito definito) attraverso o anche senza un contratto di trasporto. Caricatore: l impresa che: carica rifiuti pericolosi imballati, carica piccoli container o (omissis) in o su un veicolo (omissis); o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, (omissis). Riempitore: l impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (omissis) un container-cisterna o (omissis) o un veicolo, un grande o piccolo container per il trasporto alla rinfusa.

2 Tabella 1: parti in cui è suddiviso l ADR e descrizione degli operatori coinvolti 1. Disposizioni generali (Definizioni, esenzioni, eccetera) Parte Adr N Scaricatore: l impresa che toglie un container, o un container per trasporto alla rinfusa, (omissis) un container-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo, o scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container, o scarica merci pericolose da (omissis) o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa. Le novità Di seguito vengono riassunte le principali novità introdotte dall ADR 2013 di maggior interesse per i rifiuti, tralasciando quelle relative agli esplosivi e alle materie radioattive o ai gas non essendo queste a nostro modesto avviso di interesse per il trasporto della maggior parte dei comuni rifiuti. Parte 1 Disposizioni generali È stato ampliato il campo del regime di esenzione parziale contemplato che, nello specifico, prevede ora nove casi indicati nelle sottosezioni da a È stata in particolare modificata la tabella relativa al regime di esenzione parziale per unità di trasporto, essenzialmente in relazione alla introduzione delle nuove rubriche relative ai prodotti chimici sotto pressione della classe 2. Sono state semplificate le condizioni alle quali possono essere utilizzate le cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi prevedendo che queste possano continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2013 a condizione che rispettino le disposizioni in materia di prove e controlli periodici previsti dal Codice Imo (emendamento 35/10) e le disposizioni di cui alle istruzioni delle colonne (10) e (11) della tabella A del capitolo 3.2 e di cui alle istruzioni del capitolo 4.2 dell ADR. È stata introdotta una nuova sezione che prevede espressamente che Quando è richiesta l applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa e le disposizioni dell ADR, queste ultime prevalgono. In tal modo sembrerebbe essere avallato, anche per il trasporto di materie pericolose, il pensiero espresso nella storica sentenza n del 14 ottobre 2004, depositata il 5 novembre 2004 dal Tribunale di Ravenna (disponibile su reteambiente.it, Osservatorio di normativa ambientale), in materia Tutti 2. Classificazione delle materie Speditore 3. Elenco delle materie pericolose; disposizioni speciali, esenzioni Tutti Operatori coinvolti 4. Utilizzo imballaggi e cisterne Speditore; trasportatore; imballatore; riempitore; gestore di cisterne 5. Procedure di spedizione 6. Prescrizioni per la costruzione e le prove di imballaggi, contenitori intermedi (ibc), cisterne e container cisterna per trasporto alla rinfusa Speditore; trasportatore; caricatore; imballatore; riempitore; gestore di cisterne Costruttore ed autorità competenti per le verifiche e le omologazioni 7. Condizioni per il trasporto, il carico/scarico e la movimentazione Speditore; caricatore; scaricatore; riempitore 8. Prescrizioni relative all equipaggio, all equipaggiamento di trasporto e al trasporto Trasportatore 9. Prescrizioni relative alla costruzione e approvazione dei veicoli Costruttore di sicurezza durante il trasporto di merci pericolose, e relativa al caso di un incidente avvenuto durante la fase di carico di una cisterna e con la quale fu condannato penalmente lo speditore/caricatore per lesioni aggravate colpose in danno di un addetto che non aveva ricevuto la debita formazione (espressamente prevista dall ADR) e che si era infortunato gravemente durante la fase di carico. Sanzione penale venne applicata anche al datore di lavoro e al Rspp dell azienda in cui era avvenuto l infortunio sul lavoro, nonché al datore di lavoro dell azienda a cui erano state date in appalto le operazioni di carico e trasporto. In particolare fu affermato che le norme sull ADR e sul Consulente-Dgsa devono essere considerate come norme speciali complementari alle disposizioni generali vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (Dlgs 81/2008). A tale sentenza ne erano peraltro seguite altre simili, tra le quali: sentenza 330/2006 del 14 luglio 2006 depositata presso il Tribunale di Gallarate con la quale venne condannato lo speditore al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte per aver spedito una soluzione di acido peracetico, sottoposta al regime ADR, come merce non pericolosa e, durante la fase di consegna, la rottura dell imballaggio non conforme aveva provocato danni a terzi; sentenza del 5 maggio 2005 con cui il Tribunale di Roma ha condannato alla ammenda di euro l imputato giudicato colpevole dei reati previsti e puniti dagli articoli 21, 22 e 89 Dlgs 626/1994 (oggi Dlgs 81/2008) in quanto: quale Amministratore unico della (omissis) S.p.a aveva omesso di informare adeguatamente il lavoratore, dipendente ADR, sui rischi per la sicurezza e la salute, e di fornire al medesimo una adeguata formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro, relativamente alle sue mansioni e al suo posto di lavoro, in particolare sull uso delle scale ; In merito agli obblighi dello speditore è stato sottolineato che questi deve fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i ddt e i documenti di accompagnamento richiesti con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3. In merito agli obblighi del Dgsa nella sottosezione viene specificato che la trasmissione all autorità competente della Re- L intervento ADR 2013 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) 9

3 L intervento ADR 2013 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) lazione di incidente, deve avvenire al più tardi entro un mese dall evento (1). Parte 2 Classificazione delle materie In merito alla Classe 3 materie liquide infiammabili con la modifica della Nota 1 alla sezione è stato previsto espressamente che: Le materie con un punto d infiammabilità > 35 C, che non mantengono la combustione conformemente ai criteri della sottosez della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; tuttavia se queste materie sono presentate al trasporto e trasportate a caldo a una temperatura > al loro punto d infiammabilità, sono materie della classe 3. Nella lista delle rubriche collettive è stato introdotto il nuovo Codice di classificazione F3 che identifica gli oggetti contenenti liquidi infiammabili e comprende: le confezioni di resina poliestere (prima f1) n. Onu 3269 le cartucce per pile a combustibile n. Onu 3473 le cartucce per pile a combustibile contenute in un dispositivo n. Onu 3473 le cartucce per pile a combustibile imballate in un dispositivo n. Onu In merito alla classe 6.2 (materie infettanti) che comprende quindi anche i rifiuti a rischio infettivo: la introdotta nota alla sottosezione sottolinea che il materiale medico da cui sia stato eliminato ogni liquido libero può ritenersi in linea con le prescrizioni del paragrafo (2) e non è pertanto soggetto alle disposizioni dell ADR. Gruppo di imballaggio Tempo di esposizione Periodo di osservazione Nonostante il regime di esenzione previsto dalla nuova sottosezione per i materiali e le attrezzature mediche, potenzialmente contaminate che vengano trasportate allo scopo di essere disinfettate, pulite, sterilizzate, riparate o valutate, a condizione che siano imballate in imballaggi progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non possano né rompersi, né bucarsi, né lasciare fuoriuscire il loro contenuto e che gli imballaggi siano tali da soddisfare le prescrizioni relative alla loro costruzione e le prescrizioni generali relative all imballaggio e siano in grado di trattenere il materiale e le attrezzature mediche in caso di caduta da un altezza di 1,20 m, la stessa sottosezione specifica che: l esenzione non si applica ai rifiuti medicali (n Onu 3291), al materiale ed alle attrezzature mediche contenenti o contaminate da materie infettanti di categoria A (n Onu 2814 o n Onu 2900) e, ovviamente, ai materiali contenenti o contaminati da materie pericolose appartenenti ad altre classi di pericolo. Gli imballaggi devono in ogni caso riportare la dicitura materiale medico usato o attrezzature mediche usate ed anche gli eventuali sovrimballaggi dovranno essere marcati allo stesso modo, salvo il caso in cui la dicitura di cui sopra sia ben visibile. In merito alle materie corrosive (appartenenti alla classe 8) è stata inserita nel testo 2013 una tabella riepilogativa, e quindi più chiara, dei criteri da utilizzare per la corretta attribuzione del gruppo di imballaggio (I, II o III); questa è riportata di seguito per comodità di consultazione. Effetto I 3 min. 60 min Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo spessore II > 3 min. 1 hr. 14 giorni Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo spessore III > 1 hr. 4 hr. 14 giorni Distruzione di tessuto cutaneo intatto per tutto il suo spessore III Per quanto concerne la Classe 9 Materie pericolose diverse: particolare attenzione è stata posta alle pile al litio specificando che Le pile e le batterie, le pile e le batterie contenute in un dispositivo o le pile e le batterie imballate con un dispositivo, contenenti litio in qualsiasi forma devono essere assegnate ai n. Onu 3090, 3091, 3480 o 3481, come appropriato e possono essere trasportate sotto queste rubriche solo se soddisfano le prescrizioni di ogni prova contemplata nel Manuale delle prove e dei criteri, pt. III, sottosez ; alla lista delle materie cosiddette che non corrispondono alle definizioni di nessun altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9 è stata aggiunta la nuova rubrica: Condensatori elettrici a doppio strato (con capacità di stoccaggio di energia > 0,3 Wh) n Onu 3499; in merito alle materie pericolose per l ambiente le disposizioni Velocità di corrosione su superfici sia in acciaio sia in alluminio superiore a 6,25 mm all anno alla temperatura di prova di 55 C quando le prove vengono effettuate su entrambi i materiali dell ADR 2011 relative ai criteri di classificazione non sono state modificate ma sembra opportuno rammentare, stante l importanza che essa assume per molti rifiuti, che in base alla disposizione transitoria , confermata nel testo 2013, l obbligo di adottare, per detta classificazione, i criteri della sottosezione scatterà a decorrere dal 1 gennaio 2014 Parte 3 Elenco delle materie pericolose; disposizioni speciali; esenzioni Nuove materie sono state aggiunte alla lista delle materie ammesse al trasporto e tra queste: il mono cloruro di iodio, materia già esistente ma per la quale vengono ad essere previste due rubriche distinte quali: UN 1792 monocloruro di iodio, solido 8 C2 UN 3498 monocloruro di iodio, liquido 8 C1 10 (1) Il Dlgs 35/ 2010 aveva fissato un termine di 45 giorni. (2) Le materie in una forma nella quale agenti patogeni eventualmente presenti sono stati neutralizzati o disattivati in modo tale da non presentare più un rischio per la salute, non sono sottoposte all ADR, salvo che non rispondano ai criteri di inclusione in un altra classe.

4 la materia Farina di krill (3) (n Onu 3497) per la quale è prevista la disposizione speciale 300, che stabilisce che questa non può essere trasportata se la sua T, al momento del carico, è > 35 C, oppure supera di 5 C il valore della temperatura ambiente, tenendo conto sempre del valore più elevato la materia Condensatori elettrici a doppio strato (con capacità di stoccaggio di energia > 0,3 Wh (n Onu 3499) per la quale la nuova disposizione speciale 361 indica le prescrizioni in materia di condizioni per il trasporto, progettazione, costruzione e marcatura. la rubrica Mercurio contenuto in manufatti (n Onu 3506) per la quale è prevista la disposizione speciale 366 in base alla quale gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti all ADR. Per inciso, la stessa classificazione ed etichettatura è prevista per la rubrica Mercurio (n Onu 2809). Viceversa sono state depennate le rubriche: estratti aromatici liquidi (gr.di imb.i) (n. Onu 1169) estratti liquidi per aromatizzare (gr.di imb.i) (n. Onu 1197) prodotti per profumeria (gr.di imb.i) (n. Onu 1266) olio di colofonia (gr.di imb.i) (n. Onu 1286) gomma in soluzione (gr.di imb.i) (n. Onu 1287). Per la materia Un 2590 Amianto bianco (antofillite, crisotilo, attinolite, tremolite), è stata prevista la possibilità di trasporto in regime di quantità limitata per una quantità massima di 5 kg per imballaggio interno. Per la materia Un 3256, liquido trasportato a caldo, infiammabile, n.a.s., con punto di infiammabilità > 60 C, a seconda che la temperatura alla quale viene trasportata (uguale o superiore al suo punto di infiammabilità) sia < 100 C oppure 100 C, è stato disposto che solo nel secondo caso vi è l obbligo di marcatura prevista per le materie trasportate a caldo. È stata aggiornata la classificazione del disolfuro di metile (n. Onu 2381) ora riclassificata FT1 vale a dire classe 3, etichetta con conseguente modifica delle condizioni di trasporto. Sono state introdotte le seguenti disposizioni speciali: la disposizione 363 che consente che i carburanti aventi n Onu 1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475, e che siano contenuti in contenitori che sono parte integrante di un macchinario o dispositivo, possono essere trasportati in completa esenzione dall ADR, purché siano rispettate specifiche norme (in essa elencate) di: costruzione ed equipaggiamento stivaggio e fissaggio del macchinario o dispositivo etichettatura e placcatura documentazione la disposizione 658 che prevede che gli accendini e le ricariche per accendini (N Onu 1057), possano essere trasportati in regime di esenzione parziale per quantità limitate purché: la massa lorda totale di ogni collo non superi i 10 kg non più di 100 kg di massa lorda di questi colli vengano trasportati in un veicolo ogni imballaggio esterno sia marcato in modo chiaro e durevole con UN 1057 accendini oppure UN 1057 ricariche per accendini (a seconda del caso). Parte 4 Utilizzo imballaggi e cisterne Tralasciando alcune novità sulle cisterne (che non si ritiene siano di particolare interesse per i rifiuti) va detto invece che sono state aggiornate diverse istruzioni di imballaggio, e per alcune di esse sono state meglio dettagliate le caratteristiche che gli imballaggi (sia interni che esterni) ammessi devono possedere, passando dalle precedenti indicazioni generiche a prescrizioni più specifiche in termini di caratteristiche; le istruzioni di imballaggio maggiormente interessate sono quelle di seguito indicate. P302 P401 P402 P407 P408 P411 P500 P620 P621 P901 P902 P903 Parte 5 Procedure di spedizione In merito alle disposizioni relative alle procedure di spedizione le novità riguardano: i sovrimballaggi la marcatura e l etichettatura dei colli la marcatura, la placcatura e la segnalazione dei container o delle unità di trasporto i documenti di trasporto (Ddt) il trasporto intermodale. In particolare: con una modifica della sezione viene previsto che anche i sovrimballaggi (4), oltre a quanto già richiesto in precedenza riportino, ove richiesto, il marchio di materia pericolosa per l ambiente, a meno che detto marchio, impresso sui colli, risulti ben visibile; con la revisione della sezione è stata introdotta una importante nuova disposizione in merito alle dimensioni minime che deve possedere la marcatura dei colli e delle bombole (numero Onu e lettere UN). Tali dimensioni variano in funzione della capacità e della massa netta dei colli o della capacità in acqua delle bombole e sono riassunte nella tabella seguente: Caratteristiche colli o bombole Capacità > 30 litri (colli) Massa netta > 30 kg (colli) Capacità in acqua > 60 litri (bombole) Capacità < 30 litri (colli) Massa netta < 30 Kg (colli) Capacità in acqua < 60 litri (bombole) Capacità < 5 litri (colli) Massa netta < 5 kg (colli) 12 mm 6 mm Dimensioni minime Dimensioni appropriate Purtuttavia, i colli ed i sovrimballaggi marcati con un numero Onu conformemente alle disposizioni dell ADR 2011, e che non so- L intervento ADR 2013 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) (3) Alimento per pesci costituito da crostacei antartici ridotti in polvere. (4) L ADR definisce: Sovrimballaggio un involucro utilizzato per contenere uno o più colli e farne un unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrimballaggio sono: un vassoio di carico, come un pallet sul quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, o una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia. 11

5 L intervento ADR 2013 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) no pertanto conformi alle nuove norme applicabili a livello nazionale a partire dal 1 luglio 2013, potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013, e, per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, fino al loro prossimo controllo periodico ma non oltre il 30 giugno 2018 (disposizione transitoria ); altra novità di rilievo riguarda la Placcatura e il pannello arancio: è stato infatti stabilito che per le cisterne di capacità < 3 m³ e per i piccoli container (5), le placche possono essere sostituite da etichette conformi, ma tuttavia, quando dette etichette non sono visibili all esterno del veicolo, su quest ultimo devono essere apposte delle placche sia sulle due fiancate laterali che dietro al veicolo. Inoltre è stato precisato che anche nel caso in cui, nella fase di trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose venga staccato dal veicolo, un pannello arancio deve rimanere fissato sul retro del rimorchio stesso; in merito alla documentazione la novità è la piccola modifica della sottosez relativa alle disposizioni speciali previste nei casi di trasporto di materie pericolose per l ambiente. Questa cosi come modificata prescrive ora che nel documento di trasporto (Ddt) la dicitura supplementare possa essere PERICOLOSO PER L AMBIENTE o INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER kg max Grande imballaggio che è possibile impilare L AMBIENTE fermo restando che tale obbligo non si applica alle materie appartenenti ai numeri Onu 3077 o Parte 6 Prescrizioni per la costruzione e le prove di imballaggi, contenitori intermedi (ibc), cisterne e container cisterna per trasporto alla rinfusa Tra le novità di maggiore interesse giova segnalare, in breve, che: è stato previsto un nuovo tipo di imballaggio, codificato con la sigla 4N Casse di metallo diverso dall acciaio e dall alluminio nella sottosez sono state specificate, nella figura già presente nella precedente edizione dell ADR, le dimensioni minime del pittogramma relativo al carico di massimo impilamento autorizzato per i contenitori intermedi utilizzati per il trasporto alla rinfusa (IBC) nella sezione , sono state definite le misure della marcatura dei grandi imballaggi imponendo che detta marcatura, che peraltro deve essere apposta in posizione ben visibile e in modo durevole e leggibile, deve essere costituita da lettere, cifre e simboli pari ad almeno 12 mm di altezza; in particolare la sezione prescrive che il carico di impilamento massimo autorizzato debba essere espresso per mezzo di pittogramma quale quello di seguito indicato Grande imballaggio che non è possibile impilare è stata aggiornata la sezione , relativa alla marcatura delle cisterne smontabili (6) stabilendo che detta marcatura (impressa sulla cisterna stessa o su delle targhe) deve comprendere le seguenti indicazioni: nome del proprietario o esercente l indicazione cisterna smontabile tara della cisterna massa lorda massima autorizzata per le materie espressamente indicate nella sottosez , la designazione ufficiale di trasporto della/e materia/e ammessa/e al trasporto il codice cisterna per le materie diverse da quelle indicate nella sottosez , i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali TC e TE (colonna (13) della tab. A del capitolo 3.2) previste per le materie da trasportare nella cisterna. Parte 7 Condizioni per il trasporto, il carico/scarico e la movimentazione La novità di rilievo riguarda i criteri da seguire per la movimentazione e lo stivaggio di colli contenenti merci pericolose: è stato stabilito che le prescrizioni imposte dalla sez sono soddisfatte laddove il carico sia stato stivato conformemente alla norma En :2010 (7). Questa disposizione si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container-cisterna, cisterne mobili e Cgem verso, da e sopra i veicoli. E poiché e noto che molti degli incidenti stradali sono spesso attribuibili ad un inadeguato ancoraggio del 12 (5) L ADR definisce Piccolo container, un container le cui dimensioni esterne fuori tutto (lunghezza, larghezza o altezza) sono inferiori a 1,5 m o il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m ³. (6) Una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, una cisterna mobile, un container-cisterna o un elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota. (7) La norma tecnica EN :2010 fornisce istruzioni circa i dispositivi di ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa totale maggiore di 3500 kg, indicando, le modalità di fissaggio del carico, il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare e le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.

6 carico è fondamentale, a nostro modesto avviso, che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate da personale dotato di adeguata formazione nonché edotto sui rischi derivanti da scorrette modalità di carico/scarico. Parte 8 Prescrizioni relative all equipaggio, all equipaggiamento di trasporto e al trasporto Massa massima ammissibile dell unità di trasporto (tonnellate) Numero minimo di estintori Capacità minima totale per unità di trasporto Probabilmente la più importante novità è quella inerente la dotazione minima degli estintori a bordo delle unità di trasporto. La relativa sezione , che non si applica ai trasporti effettuati in regime di esenzione parziale, è stata infatti riassunta in forma di tabella che illustra le caratteristiche minime degli estintori portatili adatti alle classi d infiammabilità A, B e C, come di seguito indicato: Estintore adatto ad un incendio del motore o della cabina. Almeno uno con capacità minima di Prescrizione relativa all estintore (agli estintori) supplementare(i) Almeno uno con capacità minima di < 3,5 2 4 kg 2 kg 2 kg > 3,5 < 7,5 2 8 kg 2 kg 6 kg > 7, kg 2 kg 6 kg La capacità si intende per dispositivi a polvere (nel caso di altro agente estinguente adatto, la capacità deve essere equivalente). Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e approvazione dei veicoli A meno di una piccola revisione alla sottosezione , relativa alle connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi dei veicoli di tipo EX/III ed FL, e nella quale sono stati aggiornati gli standard tecnici di riferimento stabilendo che queste debbano essere conformi al grado di protezione IP54 secondo la norma CEI ed essere progettate in modo da impedire ogni sconnessione accidentale. mentre le connessioni devono essere conformi alle norme Iso 12098:2004 4, Iso 7638:2003 e En 15207:2006, la parte 9 può ritenersi praticamente invariata rispetto all edizione precedente. Giova da ultimo indicare in sintesi le più significative disposizioni transitorie (indicate nel capitolo 1.6): potranno ancora essere utilizzati i grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del e non conformi alle nuove disposizioni in materia di dimensioni dei caratteri e dei simboli per la loro marcatura (disposizioni previste dalla sez ) è stata confermata la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per effettuare trasporti di materie pericolose imballate in quantità limitate, conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4 applicabili fino al 31 dicembre 2010 è consentito utilizzare fino alla scadenza della loro validità i Cfp (patentini ADR) conformi al modello valido fino al e rilasciati fino alla data del Normativa di riferimento European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, ADR applicable as from 1 January 2013, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Dlgs n 35 del 27 gennaio 2010 Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose (Gu n 58 dell 11 marzo 2010). Direttiva 2012/45/Ue Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Guue L332 del 4 dicembre 2012). Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2013 Recepimento della direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Gu n 61 del 13 marzo 2013). Dlgs n 81 del 09 aprile 2008 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (So alla Gu n 101 del 30 aprile 2008). L intervento ADR 2013 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 207 (06/13) 13

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