Contratto: ACCONCIATURA ED ESTETICA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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1 Contratto: ACCONCIATURA ED ESTETICA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di estetica 21 LUGLIO 1980 (Decorrenza: 1 agosto Scadenza: 31 luglio 1983) Parti stipulanti Federazione nazionale autonoma parrucchieri per uomo, per signora, misti ed affini (FNAPUSMA-FIA) Associazione nazionale aziende dermoestetiche artigiane (ANADEA) Federazione italiana barbieri misti e acconciatori (FIBMA) Sindacato nazionale artigiani estetisti (SNAE) Federazione nazionale acconciatori Federazione nazionale acconciatori per signora e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL) Federazione italiana sindacati addetti a servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT- CISL) Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL) Testo del c.c.n.l. Premessa Il presente contratto che costituisce una regolamentazione unitaria e inscindibile nel suo complesso sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi. Le parti individuano la sede di contrattazione integrativa nel livello territoriale. In ogni caso vengono fatte salve le condizioni di miglior favore. - Regolamenti comunali - Attività di estetica - Formazione professionale Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e quella delle rispettive organizzazioni contraenti, le parti valutata l'importanza che lo sviluppo delle imprese artigiane del settore assume con la loro articolazione capillare, nella funzione di servizio alla società, ed il ruolo occupazionale che esse svolgono, concordano un sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti e confronti sulle materie di seguito elencate, approfondisca la conoscenza delle problematiche che investono il settore, allo scopo di avviare iniziative che nelle reciproche autonomie abbiano come fine lo sviluppo delle imprese artigiane ed il loro consolidamento per raggiungere più elevati livelli occupazionali e fornire un servizio sempre più qualificato e corrispondente alle esigenze della crescita economica e sociale del Paese. Gli impegni dovranno svolgersi a livello nazionale, regionale e provinciale sulle materie: 1) Regolamenti comunali L'incontro per questa materia avverrà di norma una volta l'anno a richiesta di una delle parti e dovrà tendere a promuovere iniziative idonee alla costituzione delle commissioni comunali ove a tutt'oggi non si è provveduto, alla loro operatività e alla realizzazione dei regolamenti previsti dalla L. n. 1142/1970 nonché ad eliminare situazioni anomale che oltre a danneggiare la categoria peggiorano le condizioni del servizio e non creano possibilità di sviluppo occupazionale. 2) Attività di estetica In considerazione che detta attività ha una propria peculiarità professionale di servizio, in quanto essa è relativa alla persona e dovrà essere regolata in rapporto alle qualificazioni

2 professionali e alle tecnologie necessarie per lo svolgimento dell'attività, gli incontri avverranno di norma una volta all'anno a livello nazionale, regionale e provinciale su richiesta di una delle parti, per esaminare la possibilità di avviare iniziative che nella reciproca autonomia tendono al raggiungimento della disciplina legislativa nazionale, in armonia con quanto previsto nei Paesi comunitari, indispensabile per far assumere a detta attività una dimensione imprenditoriale capace di esprimere la sua piena potenzialità occupazionale. 3) Formazione professionale Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sull'istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare. Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale. I predetti dovranno essere concordati con le Organizzazioni sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonchè la formazione dei giovani apprendisti. Art. 1 (Assunzione) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Art. 2 (Documenti) All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: a) carta di identità b) libretto di lavoro c) tessera relativa alle assicurazioni sociali d) certificato che dimostri la precedente occupazione e) libretto sanitario. Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la propria residenza ed i successivi cambiamenti. Art. 3 (Assunzione a termine o provvisoria) Si intende personale assunto a termine provvisorio quello assunto in sovrannumero, oppure in sostituzione di personale assente per ferie, permessi per non oltre due mesi consecutivi o di personale assente per malattia per non oltre 240 giorni consecutivi. Al momento dell'assunzione il lavoratore dovrà essere avvisato per iscritto della provvisorietà del rapporto di lavoro e della data presumibile della cessazione dello stesso. Al lavoratore assunto a termine o provvisorio deve essere garantito lo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato giusto il disposto della legge 18 aprile 1962, n Il personale in sovrannumero avrà diritto alla normale retribuzione contrattuale, maggiorata nella misura che sarà stabilita dai contratti integrativi territoriali. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di assunzione a termine, si fa riferimento alla normativa di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 allegata al presente contratto. Art. 4 (Periodo di prova) La durata massima dell'eventuale periodo di prova è di 10 giorni di effettivo lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento senza preavviso nè indennità, con il solo pagamento delle giornate compiute, in base alla retribuzione per la categoria nella quale il dipendente viene assunto. Il periodo di servizio prestato durante la prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.

3 Art. 5 (Classificazione e qualificazione del personale) Il personale al quale si applica il presente contratto viene classificato come segue: Per le imprese di acconciatura maschile 1 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio normale o con mezzi meccanici, acconciatura a ferro, permanenti, colorazioni e decolorazioni. 2 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli ed il taglio della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione, la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale; cassiere. 3 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda; manicure e pedicure estetico. 4 livello - Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale legalmente riconosciuto. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello. La permanenza a detto livello non può superare i 12 mesi, alla scadenza dei quali il passaggio al terzo livello è automatico. Tale periodo non è computabile al fine dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Per le imprese di acconciatura femminile 1 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite su capelli lunghi e corti, acconciature da modello, disegno, stampe, fotografie, ondulazioni a ferro (Marcel) ed a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, taglio dei capelli moderno, applicazione di posticci in genere e pettinatura su manichini e posseggano cognizioni di acconciature storiche. 2 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro (Marcel) e all'acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, taglio e frizione; cassiere. 3 livello - Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capaci di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro (Marcel) ed all'acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, taglio e sfumatura dei capelli e frizione, che abbiano nozioni di carattere generale; manicure e pedicure estetico. 4 livello - Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale legalmente riconosciuto; essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello. La permanenza a detto livello non può superare i 12 mesi, alla scadenza dei quali il passaggio al terzo livello è automatico. Tale periodo non è computabile al fine dell'acquisizione della qualificazione professionale, per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Per le imprese di estetica 1 livello - Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature prodotte per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Detti lavoratori oltre ad avere capacità di svolgimento delle mansioni previste ai livelli inferiori debbono essere in grado di svolgere trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo a qualsiasi grado di difficoltà con l'utilizzo delle tecniche più avanzate. 2 livello - Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel livello superiore siano in grado di eseguire, oltre alle mansioni previste nel livello inferiore, la pulizia profonda, massaggio e trattamento completo del viso, applicazione di prodotti con massaggio, maschere, trucco da giorno e da sera, utilizzando anche apparecchiature idonee ad eseguire dette prestazioni; cassiere.

4 3 livello - Vi appartengono quei lavoratori che siano in grado di eseguire le seguenti mansioni: manicure, pedicure estetico, depilazione, pulizia del viso, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici. 4 livello - Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale legalmente riconosciuto; essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello. La permanenza in detto livello non può superare i 12 mesi, alla scadenza dei quali il passaggio al terzo livello è automatico. Tale periodo non è computabile al fine dell'acquisizione della qualificazione professionale, per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Per quanto non previsto dalle presenti classificazioni la materia è demandata agli accordi integrativi territoriali. Art. 6 (Orario di lavoro) A partire dal 1 agosto 1980 per tutti i lavoratori la durata normale dell'orario di lavoro è di 44 ore settimanali, di 43 ore settimanali dal 1 agosto 1982, di 42 ore settimanali dal 1 giugno Art. 7 (Lavoro straordinario) E' considerato lavoro straordinario quello eccedente l'orario normale di lavoro previsto dal precedente articolo. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarlo, salvo giustificato motivo di impedimento. Viene fissato un limite massimo annuale di 240 ore. Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la retribuzione oraria di fatto maggiorata del 20%. Art. 8 (Riposo settimanale) Il riposo settimanale deve aver luogo per i dipendenti da impresa di acconciatura per uomo e per signora nella giornata della domenica o del lunedì, per i dipendenti dalle imprese di estetica nella giornata di domenica o altro giorno infrasettimanale. Quanto sopra compatibilmente con le esigenze di carattere locale è da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali. Art. 9 (Giorni festivi) Per le festività nazionali ed infrasettimanali nonchè per il relativo trattamento si fa riferimento alle norme di legge. Art. 10 (Festività soppresse) A partire dal 1 gennaio 1981 le cinque giornate non più festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) saranno fruite dai lavoratori con altrettante giornate di permesso retribuito. Per le festività nazionali del 2 giugno e 4 novembre, la cui celebrazione ai sensi della legge 54/1977 è stata spostata alle domeniche successive, spetta al lavoratore oltre al trattamento economico mensile, un ventiseiesimo della retribuzione globale. Dichiarazione a verbale sulle festività soppresse Si precisa che il godimento delle 5 festività soppresse avviene mediante permessi giornalieri retribuiti, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore. Esse comunque non possono essere fruite in prolungamento del periodo feriale. Qualora le stesse non fossero godute nel corso dell'anno, verranno retribuite entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5 Art. 11 (Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività) In conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si impegnano ad avanzare proposte alle amministrazioni comunali per la determinazione ai sensi di legge, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e per la fissazione del calendario delle festività. Art. 12 (Malattia) In caso di malattia o di infortunio il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro nella mattinata del giorno d'inizio dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento. Durante la malattia o infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 240 giorni trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 17 del presente contratto. Per l'incremento di 60 giorni rispetto alla misura prevista dal c.c.n.l. 24 novembre 1975 decorre la sola indennità di anzianità di cui al citato art. 17. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere visite di controllo del dipendente assente per malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti. Il periodo di malattia o infortunio che precede immediatamente il licenziamento è considerato utile ai fini del computo dell'indennità di preavviso e di licenziamento. Durante il periodo di malattia o infortunio il lavoratore avrà diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche a carico degli istituti previdenziali ed assicurativi a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti suddetti i quali a lui si sostituiscono ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato nel precedente capoverso. Art. 13 Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) la retribuzione è a carico del datore di lavoro nella stessa misura pagata dall'inps e sempre che la malattia abbia superato la durata di 10 giorni e sia stata regolarmente denunciata all'istituto stesso. Il lavoratore, dichiarato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi in grado di riprendere servizio, dovrà farlo entro le 24 ore dall'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'istituto di malattia, richiedendo il giudizio di un collegio medico. Dichiarazione a verbale Qualora a livello interconfederale, giusto il disposto dell'accordo interconfederale 24 aprile 1975, venissero determinate per il settore artigiano soluzioni riguardanti l'integrazione malattia, le parti si incontreranno per esaminare criteri e modalità e contemperamenti di natura applicativa. Art. 14 (Gravidanza e puerperio) Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge. Art. 15 (Ferie) Con decorrenza dal 1 gennaio 1980 e dal 1 giorno di ferie dell'anno stesso le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie

6 prescelte, non concorreranno al computo del periodo feriale. Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva nè in giornata precedente alla stessa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancor compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo dal giugno al settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. Art. 16 (Preavviso) Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione dell'indennità relativa. Art. 17 (Indennità di anzianità) In caso di licenziamento o dimissioni, al lavoratore sarà corrisposta una indennità di anzianità pari a: - per l'anzianità maturata precedentemente al 1 gennaio 1967: quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno successivo, come stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1947; - per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1967 al 31 dicembre 1971: quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto; - per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974: sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto; - per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977: otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1 febbraio 1977; - per l'anzianità maturata dal 1 giugno 1977 al 31 dicembre 1979: nove giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1 febbraio 1977; - per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980: 15 giorni per ogni anno di servizio compiuto, calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1 febbraio Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese sarà considerata mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Art. 18 (Retribuzioni) Sono istituiti i minimi mensili di paga base tabellare per livello di cui all'all. 1, tabella "A" da valere per tutto il territorio nazionale, con le gradualità previste nelle tabelle "B" e "C". Tali minimi retributivi sono comprensivi di: a) paga base; b) punti di contingenza maturati al 31 gennaio 1977 per il livello corrispondente; c) aumento di lire , di cui all'accordo interconfederale del 24 aprile 1975; d) aumento di lire 5.000, di cui al c.c.n.l. del 24 novembre 1975.

7 Tali minimi assorbiranno fino a concorrenza i minimi retributivi, anch'essi conglobati con la contingenza al 31 gennaio 1977, previsti dai contratti provinciali. Nella realtà ove i minimi retributivi conglobati con la contingenza al 31 gennaio 1977 previsti dai contratti provinciali sono superiori a quelli stabiliti nazionalmente e riportati nella tabella "A" allegata, le relative eccedenze saranno trasformate in quote collettive valevoli a tutti gli effetti contrattuali e dovranno essere corrisposte anche ai lavoratori neo-assunti. Laddove esistano, in aggiunta ai minimi retributivi provinciali, forme di trattamento economico in percentuale, i relativi importi concorrono al raggiungimento del minimo salariale nazionale di cui alla tabella "A". Le eventuali eccedenze costituiranno "assegno ad personam" non assorbibile. Nei contratti integrativi territoriali saranno stabilite le condizioni in base alle quali sarà effettuato il lavoro a domicilio del cliente. I reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente debbono essere fatti immediatamente all'atto della riscossione della paga. Contrattazione integrativa territoriale Negli accordi integrativi, a fronte degli eventuali aumenti salariali che verranno pattuiti, devono essere pure prese in esame le situazioni relative a forme di retribuzione percentuale, al fine di pervenire al loro effettivo superamento e ad una diversa sistemazione dei relativi importi all'interno dei nuovi livelli salariali. In ogni caso vanno salvaguardate le situazioni e i trattamenti retributivi in atto, che costituiscano condizioni di miglior favore. Art. 19 (Indennità di contingenza) In riferimento all'accordo interconfederale del 24 aprile 1975, che fa parte integrante del presente contratto, è istituito nel settore il meccanismo della scala mobile e la regolamentazione dell'indennità di contingenza. Al riguardo i valori del punto di contingenza per le singole categorie sono quelli riportati nella tabella allegata all'accordo interconfederale che pure si unisce, e riferite rispettivamente alla prima, seconda e terza categoria operai. Per quanto riguarda gli apprendisti i valori del punto sono anche essi riportati nella tabella citata. Art. 20 (Indennità di cassa) Oltre alla normale retribuzione al "cassiere" verrà corrisposta un'indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale. Art. 21 (Vendita della profumeria) Nei contratti integrativi sarà fissata una percentuale sulla vendita della profumeria eseguita direttamente da ciascun lavorante. Art. 22 (Gratifica natalizia) Dal 1 gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Norma transitoria agli artt. 15, 17, 22 Laddove alla data di entrata in vigore del presente contratto sussistano forme di retribuzione a percentuale derivanti da precedenti accordi integrativi o da situazioni già in atto, l'ammontare della retribuzione per le ferie e la gratifica natalizia sarà calcolata in base all'ultimo mese di

8 retribuzione globale di fatto; per quanto concerne l'indennità di anzianità sarà calcolata in base agli ultimi 2 mesi di retribuzione globale di fatto. Comunque la retribuzione presa quale base di riferimento per i calcoli su indicati non potrà essere inferiore a quella prevista dalle tabelle retributive nazionali. Art. 23 (Disciplina del personale) Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi correttamente verso i clienti, i superiori ed i colleghi. E' vietato esercitare fuori orario e fuori bottega l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro. Art. 24 (Norme e provvedimenti disciplinari) 1) Nei confronti dei lavoratori potranno essere presi i seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale; b) multa fino a mezz'ora di salario; c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; d) licenziamento in tronco. 2) Previa contestazione della mancanza all'interessato, il datore di lavoro potrà infliggere il richiamo verbale in caso di mancanze lievi; la multa in caso di: a) allontanamento o assenza arbitraria dal lavoro; b) ritardo nell'inizio del lavoro - conforme all'orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro; c) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonchè al regolare andamento del lavoro. Potrà infliggere la sospensione del lavoro in caso di comportamento recidivo nelle mancanze di cui sopra e in caso di deterioramento volontario di attrezzature e strumenti di lavoro. Il lavoratore potrà essere licenziato senza preavviso in caso di: a) grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o chi per esso ne esercita le funzioni; b) furti di materiale o altro di proprietà dell'azienda o dei clienti; c) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro; d) risse nell'azienda; e) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del lavoro; ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; f) esercizio dell'attività attinente al servizio dell'azienda fuori orario e fuori bottega senza autorizzazione del datore di lavoro; g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti. I proventi delle multe, che non rappresentino comunque risarcimenti di danni, dovranno essere versati, non oltre i sette giorni dalla trattenuta, alla cassa previdenziale INPS. Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo non possono essere adottati nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Nota a verbale Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi. I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore. Art. 25 (Lavoro accessorio)

9 Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio. Art. 26 (Trapasso di azienda) Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo conserverà il diritto all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto. Art. 27 (Controversie individuali o collettive) Nelle controversie individuali o collettive di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica nominata da parte delle rispettive associazioni di categoria. Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge in vigore. Le parti si incontreranno per la determinazione dei compiti e delle modalità di funzionamento delle Commissioni paritetiche di categoria. Art. 28 (Tutela dirigenti sindacali) Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei comitati direttivi nazionali o provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro ed alle competenti associazioni artigiane di categoria, entro 15 giorni dall'avvenuta nomina, a cura dell'organizzazione sindacale del lavoratore interessato. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del sindacato cui gli stessi appartengono. Tali permessi saranno retribuiti nella misura di due ore per ogni dipendente dell'azienda di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore annue. La somma suddetta, relativa alla concessione di permessi sindacali, non trova applicazione nelle aziende che occupino un solo dipendente qualificato. Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere giustificato e non può comunque avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. Eventuale ricorso al provvedimento di licenziamento o trasferimento del dirigente sindacale sarà presentato entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dall'interessato, tramite la propria organizzazione sindacale alla commissione paritetica di cui all'art. 39 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Qualora trattasi di un dirigente sindacale che ricopra soltanto cariche nazionali, competenti alla procedura conciliativa di cui sopra sono le stesse commissioni paritetiche territoriali di cui al comma precedente, con facoltà per le stesse di richiedere l'intervento delle rispettive associazioni nazionali sindacali. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile alla legge 20 maggio 1970 n. 300, sullo statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 29 (Congedo matrimoniale) Il lavoratore, uomo o donna, che contrae matrimonio, e che abbia superato il periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi. L'assegno relativo, nella misura della normale retribuzione, sarà corrisposto ai lavoratori interessati da parte delle rispettive aziende, per conto dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che ne rimborserà l'importo secondo le vigenti disposizioni e con le modalità prescritte dall'istituto medesimo. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo il regolare certificato dell'avvenuto matrimonio. Art. 30

10 (Disciplina dell'apprendistato) La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di apprendistato per le attività artigiane di acconciature per uomo e per signora ed estetica sono regolati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706, e dal D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, che approva il Regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato. Art. 31 Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni, secondo la legge 29 novembre 1961, n. 1325, e non superiore a 20, ferma restando l'eccezione prevista dall'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n Art. 32 La durata dell'apprendistato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 7 della surricordata legge 19 gennaio 1955, n. 25, è fissata come segue, in relazione all'età dell'apprendista: - Apprendista Acconciatore maschile - Apprendista Estetista Durata dell'apprendistato e percentuali retributive Età 15 anni: durata massima 3 anni 1 anno 40% 2 anno 70% 3 anno 80% Età 16 anni: durata massima 3 anni 1 anno 40% 2 anno 70% 3 anno 80% Età 17 anni: durata massima 2 anni e 6 mesi 1 anno 40% 2 anno 70% ultimi 6 mesi 80% Età 18 anni ed oltre: durata massima 2 anni 1 anno 60% 2 anno 80% - Apprendista Acconciatore femminile Età 15 anni: durata massima 4 anni 1 anno 40% 2 anno 60% 3 anno 70% 4 anno 80% Età 16 anni: durata massima 4 anni 1 anno 40% 2 anno 60% 3 anno 70% 4 anno 80% Età 17 anni: durata massima 3 anni e 6 mesi 1 anno 40% 2 anno 60% 3 anno 70% ultimi 6 mesi 80%

11 Età 18 anni ed oltre: durata massima 3 anni 1 anno 60% 2 anno 70% 3 anno 80% - Apprendista manicure Età da 15 a 20 anni: durata 6 mesi 40% - Apprendista manicure-pedicure estetico Età da 15 a 20 anni: durata 1 anno 60% Le nuove misure della durata del periodo di apprendistato e le relative percentuali retributive riferite al minimo retributivo nazionale del terzo livello sono quelle di cui sopra. Le parti si danno atto che in ogni caso la retribuzione di fatto degli apprendisti non può superare la retribuzione di fatto del lavoratore di 3 livello, al netto delle trattenute previdenziali. Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato in qualità di apprendista presso altre aziende della stessa attività, purchè l'interruzione non abbia superato un anno (art. 8 legge n. 25). I giovani che hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un regolare corso di addestramento professionale per una delle categorie di lavoratori per le quali è previsto un periodo di apprendistato, e che tale corso sia gestito direttamente da Enti di diritto pubblico, hanno diritto ad una riduzione del periodo di apprendistato per tanti mezzi mesi quanti sono quelli corrispondenti alla durata effettiva del corso. Le parti contraenti si impegnano di partecipare direttamente con gli Enti pubblici interessati, alla formulazione dei programmi dei corsi di addestramento professionale e dei corsi di insegnamento complementare. Art. 33 Il periodo di prova è stabilito in giorni 15 lavorativi per gli apprendisti. Art. 34 La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere. Art. 35 Il numero massimo degli apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di un apprendista per il titolare e di un apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipino effettivamente al lavoro. Nel computo suddetto non viene considerato l'apprendista che abbia raggiunto la metà del periodo di apprendistato e l'apprendista figlio del datore di lavoro. Art. 36 Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attribuisce al dipendente apprendista la qualifica professionale per cui ha svolto il tirocinio. Per la categoria acconciatori per uomo e per signora ed estetista, all'apprendista verrà assegnata la qualifica professionale di lavorante di 3ª categoria di cui all'art. 5 del presente contratto. L'apprendista al quale non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale può richiedere di essere ammesso a sostenere prove finali di idoneità, secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sul Regolamento della disciplina dell'apprendistato. Analoga richiesta potrà fare l'apprendista ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 25/1955, che abbia compiuto 18 anni di età e due anni di addestramento pratico. Art. 37

12 Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge n. 25/1955 saranno stabilite in n. 3 settimanali per gli apprendisti acconciatori per uomo, manicure e pedicure estetico ed in n. 4 settimanali per gli apprendisti acconciatori per signora, estetiste, e possono essere effettuate quando vi ricorrano particolari esigenze da accertarsi in sede provinciale, in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'articolo 38 del regolamento della legge sull'apprendistato; in tal caso l'apprendista non dovrà ugualmente superare l'orario di lavoro di cui all'art. 6. Art. 38 Il periodo di ferie retribuite, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 25/1955 è fissato in 30 giorni per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni ed in giorni 20 per gli apprendisti che abbiano superato il 16 anno di età. A decorrere dal 1 gennaio 1983 per gli apprendisti di età superiore ai 16 anni, il periodo di ferie è fissato in giorni 28. E' facoltà del datore di lavoro di concessioni frazionate in non più di due periodi. Art. 39 (Commissione paritetica e di qualifica) Negli accordi integrativi territoriali potrà essere prevista la costituzione di una Commissione paritetica e di qualifica che oltre ai compiti fissati dall'art. 27 del presente contratto potrà avere competenza su altre materie da indicarsi negli stessi accordi integrativi territoriali. Art. 40 Negli accordi integrativi territoriali potrà essere prevista la costituzione di un Fondo di accantonamento per l'indennità di anzianità, ferie e gratifica natalizia. Art. 41 (Decorrenza e durata) Salve diverse decorrenze previste nei singoli istituti la decorrenza del contratto viene fissata nel 1 agosto 1990 e la scadenza al 31 luglio Si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non ne sia stata disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza e così di seguito per scadenze successive. In ogni caso il contratto rimane in vigore fino al suo rinnovo. ALLEGATO Tabelle salariali nazionali (*) Vedi articolo 18 del c.c.n.l. Ai suddetti importi vanno aggiunti i valori relativi ai punti di contingenza maturati al 1 febbraio Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la contingenza maturata a partire dal 1 febbraio 1977 risulta al 31 luglio 1980 pari a

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