REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

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1 REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA Il presente regolamento disciplina l istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, o a seguito di convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. Art. 1 Obiettivi delle Scuole di Dottorato di Ricerca Le Scuole di Dottorato istituite presso l Università di Modena e Reggio Emilia sono aperte a giovani laureati italiani e stranieri e hanno l obiettivo generale di formare ricercatori di elevata qualificazione, da impiegare in strutture di ricerca sia di base che applicata, pubbliche o private. La realizzazione di tale obiettivo presuppone che le Scuole di Dottorato siano istituite sulla base dei seguenti requisiti: focalizzazione dell attività formativa e di ricerca su aree scientifiche e metodologiche estese, di grande rilevanza per la ricerca di base ed applicata; interdisciplinarità dell approccio scientifico allo svolgimento delle tematiche proposte; documentata attività scientifica sulle tematiche proposte da parte dei docenti coinvolti nell attività formativa; disponibilità di adeguati finanziamenti destinati alla ricerca; documentata collaborazione con istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, eventualmente disponibili ad accogliere i dottorandi nelle proprie strutture, per lo svolgimento di specifici aspetti dell attività formativa; organizzazione del percorso formativo in crediti formativi, da maturare nel periodo di svolgimento del dottorato. Art. 2 Istituzione 1. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, su proposta di un gruppo di almeno 20 docenti/ricercatori dell Ateneo appartenenti a più SSD, o di uno o più Dipartimenti o Centri Interdipartimentali di Ricerca. 2. Il numero di borse per l'attivazione della Scuola è fissato con delibera del Senato Accademico in misura non inferiore a 6 e pari al 50% dei posti disponibili. 3. La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni, salvo deroga in caso di accordi internazionali. 4. Le Scuole possono articolarsi in Indirizzi o Corsi di Dottorato tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi progetti formativi e di ricerca. 5. Ogni Scuola si doterà di un proprio regolamento, nel rispetto del presente regolamento generale. Art. 3 Rinnovo 1. Le Scuole già istituite sono rinnovabili su proposta motivata del Consiglio della Scuola, da presentare entro le scadenze fissate dal Senato Accademico. 2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, sulla base di una relazione consuntiva e programmatica, delibera sui rinnovi delle Scuole con sede amministrativa presso l'università di

2 Modena e Reggio Emilia e sull' sull'autorizzazione a far parte di Consorzi per le Scuole con sede amministrativa presso un altro Ateneo, entro le scadenze fissate dal Senato Accademico. Art. 4 Risorse Le risorse necessarie allo svolgimento dell attività formativa delle Scuole sono: 1. laboratori di ricerca, utenze tecnologiche e servizi messi a disposizione, mediante apposita delibera, dai Dipartimenti e/o altre strutture didattiche e scientifiche, all'atto di istituzione della Scuola; 2. borse di studio a carico del Bilancio Universitario ed eventuali borse assegnate da enti pubblici e privati, comprese le eventuali borse recuperate da rinunce, dimissioni, e simili, nonché eventuali borse aggiunte in un secondo momento. 3. finanziamenti assegnati a sostegno delle diverse attività formative promosse dalla Scuola. 4. La gestione contabile delle risorse aggiuntive diverse dalle borse verrà effettuata da uno dei Dipartimenti proponenti la Scuola di Dottorato, secondo modalità da definirsi, o altro Centro di Spesa dell'ateneo. Art.5 Organi delle Scuole 1. Sono organi della Scuola: a) il Direttore b) il Consiglio della Scuola c) eventuali altri organi temporanei o permanenti ritenuti utili all'espletamento dei compiti della Scuola. Art. 6 Il Direttore 1. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola (per la composizione si veda successivo Art. 7) tra i suoi componenti di 1^ o 2^ fascia a tempo pieno in servizio presso l'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L'incarico di Direttore della Scuola ha durata triennale e può essere rinnovato. 2. Il Direttore: a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni; b) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere; c) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, che inglobi quelle dei corsi, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione. 3. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. 4. La carica di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Centro di Eccellenza o Centro Interdipartimentale, di Preside di Facoltà e componente del Nucleo di Valutazione. Art. 7 Il Consiglio della Scuola 1. Il Consiglio è composto: a) dal Direttore della Scuola che lo presiede; b) da tutti i docenti/ricercatori proponenti l istituzione della Scuola; c) dai docenti/ricercatori afferenti alla Scuola, vedi comma 2; d) da eventuali rappresentanti degli enti pubblici o privati che sostengono la Scuola in numero complessivo inferiore alla metà dei membri accademici del Consiglio; e) da rappresentanti dei dottorandi in numero pari a quello degli Indirizzi/Corsi della Scuola, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Consiglio con voto limitato alle questioni riguardanti l'attività formativa, di tipo consultivo e non vincolante. 2. Il Consiglio della Scuola esamina e delibera sulle richieste di afferenza di docenti/ricercatori.

3 3. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni. 4. Il Consiglio è convocato dal Direttore e si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei membri del Consiglio. 5. Il Consiglio della Scuola organizza e cura lo svolgimento dell'attività formativa e delle relative verifiche in itinere e finale. In particolare delibera riguardo a: a) programmazione e valutazione dell attività formativa; b) modalità di ammissione dei dottorandi alla Scuola e criteri per la valutazione e ponderazione dei titoli; c) modalità di conferimento del titolo; d) impiego delle risorse di cui all'art. 4. e) eventuale articolazione della Scuola in Indirizzi o Corsi di Dottorato. 6. Inoltre il Consiglio della Scuola: a) predispone il calendario delle attività formative; b) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione alla Scuola di Dottorato. Nel caso in cui la Scuola si articoli in Indirizzi o Corsi di Dottorato la Commissione di ammissione può essere distinta per ciascun Indirizzo; c) propone al Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale; d) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla Scuola stessa; e) individua fra i membri del Consiglio della Scuola un tutor per ciascun dottorando; f) approva il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando; g) verifica le attività dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi; h) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca; i) approva la partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri; j) autorizza il dottorando a svolgere attività didattica e attività di ricerca extra-curriculare; k) approva, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una valutazione dell attività svolta; l) presenta alla Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando; m) accorda le sospensioni nei casi previsti dall'art. 13; n) autorizza il trasferimento di studenti da altre Scuole di Dottorato, vedi Art. 21. Art. 8 Articolazione in Indirizzi o Corsi di Dottorato della Scuola 1. La Scuola di dottorato può articolarsi in Indirizzi o Corsi di Dottorato. L istituzione di un Indirizzo o Corso di Dottorato, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Consiglio della Scuola. 2. Il Consiglio della Scuola può articolarsi in Collegi di Indirizzo o Corso di Dottorato che devono avere al loro interno un congruo numero di docenti dei settori scientifici di pertinenza dell indirizzo o Corso di Dottorato. Tale numero non può essere comunque inferiore a dieci; ciascun docente può afferire ad un unico indirizzo o Corso di Dottorato, anche di altri Atenei. 3. Ai Collegi di Indirizzo o Corso di Dottorato possono essere delegate le funzioni di cui al comma 6 dell art. 7, fatta eccezione per quelle di cui ai punti a), b) e c). 4. Ogni Collegio di Indirizzo o Corso di Dottorato elegge il Coordinatore tra i suoi componenti in servizio presso l'università di Modena e Reggio Emilia. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio di Indirizzo o Corso di Dottorato. 5. Il Coordinatore predispone annualmente una dettagliata relazione sull'andamento del Corso che dovrà essere approvata dal Direttore, che la sottoporrà al preventivo esame del Nucleo di Valutazione. 6. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione.

4 Art. 9 Percorso formativo 1. Il Consiglio della Scuola predispone il percorso formativo ed i relativi insegnamenti, contenuti, durata e crediti corrispondenti. Il percorso di formazione dei dottorandi utilizzerà lo schema dei crediti formativi. I crediti formativi che devono essere maturati nel triennio sono 180. La loro suddivisione tra le attività previste è disposta dai singoli Consigli di Scuola o collegi di Indirizzo o di Corso di Dottorato. Un massimo di 60 crediti, prevalentemente collocati nel primo biennio, potrà essere assegnato sulla base della frequenza ai corsi di didattica frontale, cicli di seminari, e del superamento delle relative prove di verifica. 2. L attività didattica può essere organizzata congiuntamente ad altre Scuole di Dottorato attivate in altri Atenei Italiani o stranieri, qualora le tematiche di ricerca siano affini (Reti di Scuole di Dottorato). Art. 10 Norme relative ai docenti della Scuola 1. I docenti/ricercatori dell Università di Modena e Reggio Emilia possono far parte di una sola Scuola di Dottorato, sia che abbia sede nell Ateneo di Modena e Reggio Emilia, sia che abbia sede in altro Ateneo. 2. La partecipazione alle attività didattiche di una Scuola di Dottorato dell Ateneo di Modena e Reggio Emilia fa parte del carico didattico dovuto dal docente/ricercatore nei modi indicati dal Regolamento Didattico di Ateneo, purché non superi il 20% del carico didattico fissato dal predetto regolamento. Art. 11 Ammissione alla Scuola 1. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea ante D. M. 509/1999 o di Laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente dal Consiglio della Scuola, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola. 2. L'esame di ammissione é volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 3. Le procedure di ammissione saranno definite dal Consiglio della Scuola, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità: a) per titoli e prova scritta ed orale; b) per esami (prova scritta ed orale) c) per titoli e prova scritta; d) per titoli e prova orale; e) per soli titoli. La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando. In ogni caso le prove di ammissione alla Scuola dovranno essere uguali per tutti gli Indirizzi o Corsi di Dottorato, salvo esigenze di carattere particolare. 4. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni. 5. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

5 Art. 12 Contributi e borse 1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno indicati annualmente: a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza alle Scuole, nonché il numero di dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche; b) il numero delle borse di studio assegnate alla Scuola nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione anche nel caso di soggiorno all estero. 2. In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria, senza borsa, regolarmente iscritto al corso di dottorato di ricerca. Art. 13 Sospensione dal corso 1. E' prevista la sospensione dal corso per maternità. 2. Le assenze per grave e documentata malattia o per altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola. 3. In caso di sospensione della frequenza per maternità o grave malattia, i periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del Consiglio della Scuola. 4. Norme di dettaglio relative alle sospensioni, ai recuperi ed alle modalità di erogazione delle borse sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico. Art. 14 Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano formativo approvato e a presentare al Consiglio della Scuola, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte nonché, alla fine del percorso, la tesi di dottorato con contributi scientifici originali. 2. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Consiglio della Scuola delibera l'ammissione del dottorando stesso all'anno successivo. Con motivata deliberazione il Consiglio della Scuola può altresì proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del percorso. 3. Il dottorando potrà svolgere attività lavorative esterne o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione alla Scuola previa autorizzazione del Consiglio della Scuola, subordinatamente alla verifica della compatibilità di tali attività con il progetto formativo. Art. 15 Attività didattica dei dottorandi 1. I dottorandi svolgeranno nell'ambito del proprio piano formativo attività volte all accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle capacità espositive dei dottorandi stessi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola. 2. Inoltre ai dottorandi può essere affidata, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola e con il loro consenso, un'attività didattica di supporto o integrativa secondo gli indirizzi degli organi accademici. Tale attività non può superare il numero complessivo di trenta ore per ciascun anno di dottorato. Art. 16 Incompatibilità 1. L'iscrizione ad una Scuola di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, ad altra Scuola di Dottorato, a corsi di Laurea e di diploma, a Scuole di Specializzazione dell'università di Modena e Reggio Emilia o di altri Atenei. Colui che è risultato

6 vincitore di un corso di dottorato appartenente alla scuola di dottorato, qualora risulti già immatricolato ad altro corso di studio universitario, dovrà pena la decadenza del diritto all immatricolazione al dottorato, rinunciare all iscrizione all altro corso universitario al quale già è iscritto. Il dottorando già iscritto al corso di dottorato che risulti successivamente idoneo ad immatricolarsi ad altro corso di studio universitario, potrà presentare richiesta di sospensione del dottorato, allegando il parere favorevole del Collegio dei docenti. Art. 17 Presentazione della tesi o istanza di proroga 1. Alla conclusione dell ultimo anno del corso il Consiglio della scuola dovrà esprimere il proprio giudizio sull attività complessiva di ogni dottorando e deliberare l ammissione all esame finale. 2. La tesi finale potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Consiglio della Scuola. Essa dovrà comunque contenere una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o in altra lingua straniera indicata dal Consiglio della Scuola. 3. Entro la data stabilita per la conclusione del percorso, i dottorandi ammessi all esame finale dovranno inoltrare al Rettore tre copie di cui una su supporto magnetico (cd-rom) della tesi, relative al deposito presso l'archivio dell'ateneo e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, unitamente al giudizio del Consiglio della Scuola sull'attività complessiva svolta. I dottorandi dovranno inoltre inviare, non appena sarà stata loro resa nota la composizione della commissione esaminatrice, una copia della tesi corredata dal giudizio del Consiglio della Scuola, a ciascuno dei componenti della Commissione. Le tesi dovranno essere firmate dal tutor del dottorando e dal Direttore della Scuola. 4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, previa istanza del dottorando interessato, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. La proroga può essere concessa sino al massimo di un anno. Art. 18 Esame finale 1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi. 2. L'eventuale domanda di proroga all'esame finale deve essere inoltrata al Rettore dal candidato almeno un mese prima della data stabilita per l'inoltro della tesi. 3. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'università. 4. In caso di mancato superamento l'esame può essere ripetuto per una sola volta, di norma entro la sessione ordinaria successiva. 5. Al candidato che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura della Scuola di Dottorato nonché dell Indirizzo o Corso di Dottorato frequentato. Art. 19 Commissioni giudicatrici 1. La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del percorso formativo, con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della Scuola, che dovrà essere fatta pervenire al Rettore entro la data definita da apposito decreto rettorale. 2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni agli Atenei partecipanti al dottorato. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario. 3. Il Consiglio della Scuola, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

7 4. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore. 5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Art. 20 Istituzione sito WEB Scuole di Dottorato L istituzione di una Scuola di Dottorato comporta l attivazione di un sito WEB che consenta: 1. la pubblicazione dei bandi e l accesso alla relativa modulistica per l ammissione e l iscrizione alla Scuola; 2. l accessibilità della modulistica per la richiesta di istituzione e rinnovo delle Scuole di Dottorato; 3. di evidenziare l organizzazione delle Scuole di Dottorato (regolamenti, norme specifiche, tematiche di ricerca, laboratori coinvolti...); 4. il monitoraggio dell attività svolta dai dottorandi; 5. l accessibilità delle informazioni rilevanti per il Nucleo di Valutazione; 6. la divulgazione dei documenti rilevanti (normative, graduatorie, convenzioni, attività didattica, relazioni annuali sull andamento della Scuola ecc.). Art. 21 Trasferimenti da altre Università 1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno una Scuola o un Dottorato di Ricerca presso questa o altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nullaosta preventivo all iscrizione al secondo anno presso questo Ateneo alle seguenti condizioni: a. che esistano affinità di tematiche di ricerca con analoghi obiettivi formativi e di ricerca con la Scuola di Dottorato dell Università corrispondente; b. che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto nella Università di provenienza e che tali corsi vengano riconosciuti dal Consiglio della Scuola, come equivalenti a quelli richiesti dalla Scuola di questo Ateneo per l accesso al secondo anno; c. che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Consiglio della Scuola. 2. Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui ai commi precedenti, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l Università di provenienza, con l iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati. 3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Consiglio della Scuola individuerà il docente tutore. Art. 22 Internazionalizzazione 1. Per quanto riguarda le tipologie di accordi con università straniere, l Università di Modena e Reggio Emilia promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell ambito delle Scuole di Dottorato. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in cotutela, l istituzione di Scuole di Dottorato internazionali con l eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di Dottore Europeo. Art. 23 Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi 1. L Università di Modena e Reggio Emilia stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'università di

8 Modena e Reggio Emilia e di un docente dell Università o di un rappresentante dell Ente partecipante. 2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell accordo. Art. 24 Scuole di Dottorato internazionali e/o europee Le Scuole di Dottorato possono proporre la conclusione di accordi di cooperazione presentando il progetto istitutivo di una nuova Scuola di Dottorato o di internazionalizzazione di una Scuola di Dottorato già esistente. Art. 25 Conseguimento del titolo di dottorato Europeo 1. Il Consiglio della Scuola può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta Dottorato Europeo aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca. 2. Per la finalità di cui al precedente comma, il Consiglio della Scuola invia al Senato Accademico dell Ateneo una propria delibera nella quale attesta che per il riconoscimento del titolo di Dottore Europeo, viene garantito il rispetto delle quattro condizioni sottospecificate relative alla co-tutela, alla valutazione di una commissione internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando: a. la discussione della tesi di dottorato sarà accordata se almeno due professori provenienti da due Università di due Paesi europei diversi da quello in cui la tesi di dottorato sarà difesa, hanno dato il loro giudizio circa il manoscritto; b. almeno uno dei membri della giuria deve provenire da un'università di un Paese europeo diverso da quello in cui la tesi di dottorato sarà difesa; c. parte della difesa deve avvenire in una lingua ufficiale europea diversa da quella/e del Paese in cui la tesi di dottorato sarà difesa; d. ai fini della tesi di dottorato, è necessario aver trascorso un periodo di ricerca di almeno un trimestre in un altro Paese europeo; e. la richiesta da parte del Consiglio della Scuola può essere effettuata con riguardo all intera Scuola di Dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi. 3. Qualora la richiesta avanzata dal Consiglio della Scuola riguardi l intera Scuola di Dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il suo percorso formativo, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall Università di Modena e Reggio Emilia. 4. Il Consiglio della Scuola, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, presenta le singole richieste al Senato Accademico dell Ateneo, il quale si pronuncia circa l opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo. 5. Ai dottorandi iscritti alla Scuola di Dottorato Europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata una certificazione congiunta Dottorato Europeo aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca, e sulla pergamena verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo della Unione Europea. Art. 26 Stipula delle convenzioni 1. Le convenzioni di cui ai precedenti Artt. 23, 24, 25, vengono sottoscritte dai Rettori delle Università partecipanti. Art. 27 Norma finale 1. Restano ferme le disposizioni previste negli accordi intergovernativi e/o nelle convenzioni stipulate con l Ateneo, senza oneri obbligatori, che ne costituiscono attuazione.

9 Art. 28 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della Sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d Ateneo.

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