VADEMECUM IN MATERIA DI DOPING

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1 8 VADEMECUM IN MATERIA DI DOPING A cura della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C. Leonardo Vecchiet - Luca Gatteschi - Maria Grazia Rubenni

2 8 QUADERNI Premessa La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C, l Associazione Italiana Calciatori, l Associazione Italiana Allenatori di Calcio, la Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, l Associazione Italiana Preparatori Atletici del Calcio, riunitesi più volte a Milano presso la sede L.N.P. per esaminare la situazione doping nel calcio e per definire una comune strategia contro tale pratica, contraria ai valori e all etica dello sport e pericolosissima per la salute degli atleti, hanno approvato, fra altre iniziative, il presente Vademecum in materia di doping. Il testo è stato ampiamente tratto dal Quaderno n.7 del Settore Tecnico della F.I.G.C. su Tutela della salute dei calciatori: avvertenze in materia di doping e sull uso di farmaci e di integratori, pubblicato nel settembre L edizione di tale Quaderno è stata curata dal Prof. L.Vecchiet e dai Dott.ri L.Gatteschi e M.G.Rubenni, della Sezione Medica del S.T. Gli stessi Autori hanno provveduto alla stesura del testo del vademecum che, per quanto concerne le normative antidoping, è stato aggiornato a quanto emanato dalla FIGC per il periodo 1 settembre dicembre 2002, in base alla lista emessa dall Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), in collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico (IOC) in data 1 giugno È sembrato opportuno riportare integralmente, alla fine del vademecum, la legge n. 376 del 14/12/2000 su Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ed il codice di comportamento in materia di lotta al doping nell ambito della tutela della salute emanato dalla F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 49 del 12/09/2001. Innocenzo Mazzini Commissario Straordinario del Settore Tecnico 3

3 8 QUADERNI 8 QUADERNI 4 Introduzione L uomo ha sempre cercato di aumentare le proprie prestazioni psico-fisiche in modo artificiale: nei tempi antichi facendo uso di sostanze vegetali contenute in alcuni funghi o in piante particolari, attualmente ricorrendo ai mezzi proposti dalla moderna farmacologia che ha messo a punto sostanze estremamente attive per curare malattie talora gravi ma che in qualche circostanza hanno un effetto positivo sulle prestazioni fisiche dei soggetti sani. L elevato grado di specializzazione e di allenamento richiesto oggi in tutte le attività sportive ha portato molti a credere che l uso di sostanze farmacologiche o di altre procedure doping sia indispensabile per potere avere speranze di successo nelle competizioni. Deve essere ben noto a tutti che l assunzione di farmaci per aumentare la prestazione è un atto grave contro la morale sportiva, in quanto contravviene il principio che ciascuno deve gareggiare secondo le proprie capacità, acquisite attraverso i sacrifici imposti da un corretto allenamento e da un adatto stile di vita, e che l inosservanza di tali norme è punita con sanzioni molto severe sia sul piano sportivo che della giustizia penale. Deve essere però soprattutto noto che l uso indiscriminato di farmaci può determinare grave danno alla salute in tempi più o meno brevi. È per rendere ben conosciuto tale pericolo che la F.I.G.C. propone a tutti gli operatori del calcio questo vademecum, curato dalla Sezione Medica del Settore Tecnico, affinchè ciascuno possa prendere atto di quali sono le sostanze vietate e di quali rischi per la salute esse costituiscono. Nota: il presente Vademecum rappresenta una guida alle norme antidoping aggiornata al Per quanto concerne la normativa ufficiale si rimanda al Regolamento Federale Antidoping ed eventuali successivi ccomunicati emessi sulla specifica materia dalla F.I.G.C. Definizione di doping Un esaustiva definizione di doping risulta ardua per la complessità del problema. Di seguito vengono riportate le definizioni che sono state proposte nel tempo dal Consiglio d Europa, dalla Commissione Medica del CIO, dal Consiglio Federale della FIGC e dallo Stato italiano. Consiglio d Europa 1973 Il doping consiste nella somministrazione o assunzione, da parte di individui in buona salute, di sostanze di ogni genere che sono estranee alla costistuzione dell organismo, di sostanze fisiologiche non naturali o che sono utilizzate in maniera abnorme, al fine di migliorare artificialmente e scorrettamente la prestazione in un evento sportivo. Inoltre devono essere considerati doping anche un certo numero di interventi psicologici attuati per migliorare la prestazione Consiglio d Europa 1985 Il doping nello sport consiste nell impiego di sostanze o di categorie di sostanze che sono state bandite dalle organizzazioni sportive interessate Commissione Medica del CIO 1986 Il doping consiste nell impiegare sostanze comprese nel gruppo dei farmaci che non si devono usare, ma anche attuare altri interventi illeciti come l emotrasfusione Regolamento per il controllo del doping approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 7 dicembre 1996 e rivisto nella riunione del Comitato Esecutivo del 10 Dicembre Il doping è ciascun tentativo, da parte dell atleta stesso, o in seguito all istigazione da parte di qualsiasi altra persona quale manager, coach, trainer, doctor, physiotherapist o masseur volto ad incrementare le prestazione psico-fisica in modo non fisiologico o di trattare malattie o lesioni, quando non giustificato sul piano medico, per il solo scopo di prendere parte alla competizione. Ciò include l uso (assunzione orale o iniezione), la somministrazione o la prescrizione di sostanze proibite prima o durante la competizione. Queste norme sono applicabili al di fuori della competizione per gli steroidi anabolizzanti e gli ormoni peptidici così come per sostanze che producano effetti analoghi. Sono classificati come doping altri metodi proibiti 5

4 8 QUADERNI 8 QUADERNI (ad es. doping ematico) o manipolazioni dei campioni utilizzati per il controllo. Il doping contravviene all etica dello sport e rappresenta un pericolo acuto o cronico per la salute del giocatore, con possibili conseguenze fatali. Legge 14 Dicembre 2000 n. 376: Disciplina della Tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, G.U. n.294 del 18 Dicembre Costituiscono doping la somministrazione o l assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed i- donee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. Regolamento dell Attività Antidoping della F.I.G.C. (delibera 107 del ): Definizione di doping nello sport 1) Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende: la somministrazione, l assunzione e l uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell ordinamento sportivo; il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche; la presenza nell organismo dell atleta di sostanze proibite o l accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. PARTE GENERALE Qui di seguito viene pubblicato un elenco delle classi di sostanze e pratiche vietate, presentato sotto forma di schede strutturate in una prima parte che contiene le caratteristiche principali delle diverse categorie, ed alcuni esempi delle sostanze più utilizzate nell ambito delle stesse ed una seconda che elenca gli effetti ricercati e gli effetti avversi a breve, medio e lungo termine sugli organi bersaglio. Tali effetti vengono indicati nella figura. La presenza di un eventuale simbolo a fianco della parte generale segnala che tali sostanze presentano un particolare rischio per la vita, oppure che deve essere posta attenzione in quanto possono essere contenute anche in farmaci di comune impiego. Simboli utilizzati: Classi di sostanze e pratiche vietate Indica che l uso di tali sostanze comporta un rischio per la vita Indica la necessità di prestare attenzione, in quanto tali sostanze possono essere presenti in prodotti di uso comune 6 7

5 8 QUADERNI 8 QUADERNI SOSTANZE E PRATICHE VIETATE I. Classi di sostanze vietate A. Stimolanti B. Narcotici C. Agenti anabolizzanti D. Diuretici E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi II. Pratiche vietate A. Doping ematico B. Somministrazione di trasportatori artificiali dell ossigeno o di sostituti del plasma C. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche III. Classi di sostanze vietate in determinate condizioni A. Alcool B. Cannabinoidi C. Anestetici locali D. Glicocorticoidi E. Beta-bloccanti I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE Stimolanti Gli stimolanti comprendono vari tipi di farmaci che incrementano la vigilanza, riducono la fatica, il senso di fame e possono aumentare la competitività e l aggressività. Il loro u- so, peraltro, può produrre una diminuzione della capacità di autocontrollo che può risultare, in alcuni sport, lesiva sia per l atleta stesso che per gli altri. L amfetamina e le sostanze affini sono stati i farmaci più u- tilizzati di questa classe e quelli e che hanno prodotto i maggiori danni tra i praticanti attività sportive, essendo responsabili di vari casi di morte di atleti. Altre sostanze stimolanti sono rappresentate dall efedrina e sostanze affini e dalla caffeina. Questi composti, utilizzati in alte dosi, producono stimolazione psichica ed aumento della pressione arteriosa, con effetti secondari nocivi a carico del sistema nervoso centrale e di quello cardiocircolatorio. Rientrano tra gli stimolanti anche i farmaci beta2-agonisti (salbutamolo, salmeterolo, ecc.) farmaci antiasmatici utilizzati in ambito sportivo per il loro effetto di stimolo sulla ventilazione oltre che sull attività contrattile del cuore. Anche in questo caso il loro impiego in soggetti non affetti da specifiche patologie risulta inutile e pericoloso. Per alcuni beta2-agonisti viene consentito l uso, nel caso di affezioni respiratorie, con le modalità riportate nella Parte Speciale. L efedrina e derivati (pseudoefedrina, fenilpropanolamina), che fanno parte della stessa classe, sono spesso presenti nei preparati contro le malattie da raffreddamento, e sono acquistabili nelle farmacie senza bisogno di ricetta medica. Nonostante per alcune di queste sostanze si abbia positività solo per il superamento di una determinata soglia (vd. Parte Speciale), si ricorda che la quantità eliminata nelle urine è variabile non solo in funzione del dosaggio assunto ma anche della capacità di escrezione individuale. Quindi nessun prodotto contro le malattie da raffreddamento e l influenza deve essere utilizzato senza prima aver consultato un medico o un farmacista. La caffeina è contenuta in vari prodotti (caffè, the, bevande energizzanti e a base di cola, e prodotti di erboristeria quali ad esempio il guaranà), oltre che in vari analgesici ed alcuni farmaci per le malattie da raffreddamento, per cui si può avere un effetto di sommazione con altre assunzioni ed il conseguente superamento della soglia consentita. L amfetamina ed i farmaci amfetaminosimili sono presenti, per la loro capacità di ridurre il senso di fame, in alcuni preparati usati per il controllo del peso. Anche nell assunzione di questi prodotti va prestata quindi particolare attenzione. 8 9

6 8 QUADERNI 8 QUADERNI Stimolanti Amfetamina e suoi derivati Efedrina e simili Caffeina - spiccata azione stimolante sul sistema nervoso centrale (aumento dell attenzione della competitività, senso di benessere, euforia, riduzione del senso di fatica) - aumento della frequenza cardiaca - aumento della glicemia e degli acidi grassi liberi - riduzione del senso di fame (effetto anoressizzante) Sistema nervoso centrale - tremori, eccitazione, aggressività - perdita del senso critico - cefalea - insonnia - vomito, anoressia - iperpiressia (colpo di calore) - convulsioni - forte stato depressivo, psicosi - dipendenza, tossicomania Sistema cardiocircolatorio - ipertensione - tachicardia - disturbi del ritmo - vasocostrizione Riduzione fatica, euforia Aumento frequenza cardiaca Stimolo metabolismo energetico Colpo di calore Eccitazione, irrequietezza, insonnia, aggressività Tossicomania Rischio cardiovascolare Vomito 10 11

7 8 QUADERNI 8 QUADERNI Stimolanti Beta 2 agonisti - broncodilatazione - aumento dell'efficacia contrattile del miocardio - tremori, agitazione, irritabilita', insonnia - iperidrosi - scialorrea - ritenzione urinaria - anoressia - ipopotassiemia - alterazioni della pressione arteriosa (sia ipotensione che ipertensione) - tachicardia e disturbi del ritmo - dispnea Broncodilatazione Azione cardiostimolante Agitazione irritabilità insonnia Disturbi ritmo cardiaco Iperidrosi Ritenzione urinaria 12 13

8 8 QUADERNI 8 QUADERNI Narcotici Le sostanze che appartengono a questa classe, rappresentate dalla morfina e dai suoi analoghi chimici e farmacologici, vengono usate specificamente come analgesici per il trattamento del dolore di intensità da media a elevata o, alcune di esse, come antitussivi. Tali sostanze sono qualificate come narcotiche perché con l incremento della dose inducono depressione di alcune funzioni del SNC ed alterazione della coscienza. La loro assunzione cronica induce tolleranza, cioè perdita progressiva dell efficacia e dipendenza fisica, fino ad arrivare ad una vera e propria sindrome da astinenza alla sospensione del farmaco. Vi sono stati sufficienti rilievi in passato che dimostravano un abuso degli analgesici narcotici negli sportivi e per questo la Commissione Medica del C.I.O. ne ha bandito l impiego. Tale divieto appare anche giustificato dalle restrizioni internazionali sul trasporto di questi farmaci ed in linea con i regolamenti e le raccomandazioni dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Va ricordato, inoltre, che un efficace trattamento dei dolori che colpiscono frequentemente gli atleti e dipendono in generale da eventi traumatici può essere ottenuto usando farmaci diversi dai narcotici, come gli analgesici ad azione anti-infiammatoria per i quali non vi sono particolari restrizioni. La codeina, il destrometorfano, il destropropossifene, la diidrocodeina, il difenossilato, l etilmorfina, la folcodina, ed il propossifene, sostanze facenti parte di questa classe, possono essere contenute nei preparati contro la tosse e la diarrea, molti dei quali reperibili in farmacia senza necessità di ricetta medica. L uso di queste sostanze è consentito dalle norme vigenti (vd. Parte Speciale), tuttavia, vi è la possibilità che nella metabolizzazione nell organismo si formino molecole, ritrovabili poi nelle urine, comuni con le sostanze proibite. Pertanto nessun preparato di tale tipo va utilizzato senza precisa indicazione e controllo da parte del medico, anche alla luce del fatto che vi sono in commercio validi antitosse non narcotici

9 8 QUADERNI 8 QUADERNI Narcotici Morfina e analoghi - interferenza a livello del sistema nervoso centrale con la percezione e la reazione al dolore con aumento della tollerabilità allo stesso Aumento tollerabilità al dolore Alterazioni umore Nausea vomito - broncospasmo - depressione della funzione respiratoria - nausea - vomito - stipsi - riduzione del flusso urinario - aumento della sudorazione - scialorrea - cambiamento dell umore - assuefazione Depressione funzione respiratoria Broncospasmo Stipsi 16 17

10 8 QUADERNI 8 QUADERNI Agenti Anabolizzanti Per sostanze anabolizzanti si intendono quelle sostanze che agiscono stimolando l attività anabolica dell organismo e cioè i processi costruttivi in genere ed il ricambio delle proteine in particolare. La loro azione a- nabolica si esplica aumentando la maturazione ossea e lo sviluppo delle masse muscolari. Rientrano tra gli a- genti anabolizzanti gli androgeni, ormoni sessuali maschili il cui prototipo è rappresentato dal testosterone, gli steroidi anabolizzanti e alcuni beta2-agonisti. Il testosterone è un ormone prodotto naturalmente dall organismo che agisce favorendo lo sviluppo sia degli organi genitali che dei caratteri sessuali secondari maschili (azione androgena o virilizzante). Il suo utilizzo in ambito medico trova indicazione nel trattamento degli ipogonadismi primari (insufficiente produzione di testosterone da parte dei testicoli) o della grave ipoatrofia muscolare. Gli steroidi anabolizzanti (nandrolone, stanozololo, ecc.) presentano, rispetto agli androgeni, maggiore effetto anabolico e minore attività mascolinizzante, tuttavia sempre presente. In ambito sportivo entrambi sono stati utilizzati nel tentativo sia di incrementare la massa e la forza muscolare in concomitanza con allenamenti specifici e con un aumento dell apporto proteico alimentare, sia di migliorare la competitività aumentando l aggressività. Gli androgeni e gli steroidi anabolizzanti presentano un vasto corollario di gravi effetti collaterali, soprattutto se assunti per periodi prolungati o a dosaggi elevati. Tali effetti interessano principalmente la sfera genitale, l apparato cardiovascolare, l apparato muscolare, il fegato. Essi possono inoltre avere effetto sulla personalità del soggetto fino a provocare depressione e/o psicosi. Gli effetti sull apparato genitale maschile sono rappresentati essenzialmente dalla riduzione di volume dei testicoli (ipotrofia testicolare) e dall aumento di volume della ghiandola prostatica (ipertrofia prostatica). L ipotrofia testicolare si accompagna ad una riduzione della produzione degli spermatozoi fino ad arrivare, per somministrazione di dosi elevate, al blocco totale con conseguente sterilità. L ipertrofia prostatica determina, per compressione sull ure- tra, la necessità frequente di urinare, la riduzione della forza del getto, fino alla ritenzione urinaria. Nella donna la somministrazione di anabolizzanti causa virilizzazione e inibizione della funzione ovarica, con alterazione del flusso mestruale fino all amenorrea. In entrambi i sessi l uso degli anabolizzanti determina un aumento del rischio di accidenti cardiovascolari, per aumento dei lipidi plasmatici, e danni a livello epatico, con possibilità di insorgenza di tumori maligni. La somministrazione di tali sostanze in età prepubere determina un arresto di crescita per precoce saldatura delle cartilagini epifisarie. Tra gli anabolizzanti vengono considerati anche i beta2-agonisti (salbutamolo, clembuterolo, ecc.), farmaci che possiedono a basse dosi un effetto rilassante sulla muscolatura liscia e vengono pertanto impiegati nell asma bronchiale, mentre a dosaggi più elevati sembrano avere un effetto di stimolo sulle fibre muscolari, soprattutto di tipo II. Utilizzati ad alti dosaggi i beta2 agonisti sono da considerare pericolosi ed anche potenzialmente letali per gli effetti che determinano sul sistema cardiovascolare, che sono rappresentati soprattutto da alterazioni della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco

11 8 QUADERNI 8 QUADERNI Agenti Anabolizzanti Androgeni - Steroidi anabolizzanti - sviluppo della massa dei muscoli scheletrici - stimolo sulla sintesi dei globuli rossi - stimolo sulla produzione della matrice ossea Stimolo produzione matrice ossea Blocco crescita ossa lunghe NEL MASCHIO in età pre-pubere - precoce saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco crescita ossa lunghe) - inibizione della spermatogenesi nell adulto - oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di spermatozoi) - atrofia testicolare - ipertrofia prostatica - alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori - aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi) NELLA FEMMINA - soppressione della funzione ovarica (amenorrea) - atrofia della ghiandola mammaria - virilizzazione (approfondimento del timbro di voce, crescita dei peli su volto, arti e torace, caduta dei capelli, cute untuosa e comparsa di acne) - alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori Stimolo produzione globuli rossi Sviluppo massa muscolare Virilizzazione Danni epatici (possibilità tumori) Danni funzione riproduttiva Aumento trigliceridi e colesterolo 20 21

12 8 QUADERNI 8 QUADERNI Agenti Anabolizzanti Beta 2 agonisti - ipertrofia delle fibre di tipo II - broncodilatazione - agitazione, irritabilità - insonnia - iperidrosi - scialorrea - ritenzione urinaria - tremori - ipopotassiemia - alterazioni della pressione arteriosa (sia ipotensione che ipertensione) - tachicardia e disturbi del ritmo Broncodilatazione Agitazione irritabilità insonnia Disturbi del ritmo cardiaco Iperidrosi Ipertrofia fibre muscolari tipo II Ritenzione urinaria 22 23

13 8 QUADERNI 8 QUADERNI Diuretici Si definiscono diuretici i farmaci che determinano, con meccanismi diversi, un aumento della produzione renale di urina. I diuretici (acetazolamide, furosemide, idroclorotiazide, ecc.) hanno importanti indicazioni terapeutiche per l eliminazione di liquidi dai tessuti in alcune condizioni patologiche quali l ipertensione e gli edemi. La loro sommini-strazione deve avvenire comunque sempre sotto uno stretto controllo medico per le notevoli ripercussioni che possono avere sull equilibrio idroelettrolitico. Gli sportivi utilizzano i diuretici, in assenza di indicazione medica, per due ragioni principali: 1) ridurre il peso rapidamente in quegli sport in cui viene u- tilizzato questo parametro ai fini della suddivisione in categorie; 2) aumentare la velocità di eliminazione delle sostanze dopanti assunte, o ridurre la loro concentrazione nelle urine mediante la maggiore escrezione di liquidi, nel tentativo di minimizzare le possibilità di rilevamento. In entrambi i casi si tratta di chiare manipolazioni, inaccettabili sul piano etico, che rappresentano un comportamento sleale nei confronti degli avversari, permettendo di competere con categorie inferiori alla propria e di utilizzare pratiche dopanti. Oltre all aspetto morale occorre comunque sottolineare che l uso dei diuretici senza indicazione medica comporta notevoli rischi per la salute per la possibilità di gravi effetti avversi. Questi sono rappresentati essenzialmente dalla eccessiva perdita di liquidi, e quindi disidratazione, dalla formazione di calcoli renali, dalle alterazioni di numerosi elettroliti, (principalmente sodio, potassio e magnesio) dalla ridotta tolleranza agli zuccheri e da reazioni da ipersensibilità. Anche senza arrivare a veri e propri quadri patologici come questi ultimi, va comunque osservato che nell atleta il solo incremento dell escrezione di acqua e sali può risultare in un danno importante, poiché la perdita di liquidi artificialmente provocata con i diuretici risulta ulteriormente aggravata dalle inevitabili perdite determinate dall attività fisica attraverso la sudorazione. Lo stato di disidratazione, anche se di modesta entità, è in grado di ripercuotersi negativamente sul corretto funzionamento di numerosi sistemi, tra i quali il cardio-circolatorio, il muscolo-scheletrico e il nervoso e quindi fondamentalmente sulle capacità di prestazione. Anche la dispersione del calore è compromessa. Appare evidente che la disidratazione rappresenta una situazione temibile per lo sportivo e che il maluso dei diuretici rappresenta non solo una frode, ma anche un importante rischio per l atleta

14 8 QUADERNI 8 QUADERNI Diuretici - aumento dell escrezione di urina - alterazione dell equilibrio idro-salino - disidratazione, collasso - crampi muscolari - senso di fatica - alterazione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi - aumento dell acido urico - formazione di calcoli renali, lesioni renali - reazioni da ipersensibilità Aumentata escrezione urina Alterazioni equilibrio idro-salino Disidratazione Collasso Lesioni renali Crampi muscolari Sensazione di fatica 26 27

15 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Nel 1989 la commissione medica del CIO ha introdotto una nuova serie di sostanze proibite: gli ormoni peptidici, e glicoproteici, cioè la gonadotropina corionica (hcg), l ormone adrenocorticotropo o corticotropina (ACTH), l ormone della crescita o somatotropo (GH o STH). Nel 1990 è stata inserita nella lista l eritropoiteina (EPO), nel 1999 la gonadotropina sintetica ed ipofisaria (LH- FSH), il fattore di crescita insulino simile (IGF-1) e l insulina. È altresì vietata la somministrazione dei rispettivi fattori di rilascio, mimetici ed analoghi (composti sintetici dotati della stessa attività) di questi ormoni. La gonadotropina corionica, prodotta a livello placentare, risultra necessaria per il normale sviluppo della gravidanza. Viene utilizzata nella donna per il trattamento della sterilità e nel bambino nei casi di mancata discesa del testicolo (criptorchidismo). La somministrazione nell uomo adulto determina un incremento della produzione di testosterone, che è l effetto ricercato a scopo dopante. Il suo uso comporta pertanto gli stessi rilevanti effetti collaterali della somministrazione degli anabolizzanti. La corticotropina ipofisaria ha come bersaglio le cellule della corteccia delle ghiandole surrenali, strutture poste sul polo superiore di ognuno dei due reni. Lo stimolo della corticotropina determina una aumentata liberazione di ormoni glicorticoidi ed androgeni. Può essere utilizzata in ambito terapeutico nei casi di insufficienza surrenalica secondaria. L azione ricercata a scopo dopante è essenzialmente quella legata alla iperproduzione di corticosteroidi, gravata però da seri effetti collaterali, come ripostato nella scheda. L ormone della crescita, prodotto dall ipofisi, è fondamentale per i normali processi di accrescimento nel bambino in via di sviluppo, nel quale un deficit determina nanismo ed un eccesso gigantismo, e trova indicazione terapeutica nel trattamento del nanismo ipofisario. In ambito sportivo viene utilizzato prevalentemente per il suo effetto di stimolo sulla sintesi proteica. Tale utilizzo determina gravi effetti collaterali tra cui l acromegalia, cioè l eecessivo ingrossamento delle estremità (mani e piedi) e delle ossa facciali, ed alterazioni del metabolismo degli zuccheri e dei grassi. L eritropoietina è un ormone, prodotto dal rene, che esplica la sua azione a livello del midollo osseo promuovendo la produzione dei globuli rossi. Viene utilizzata per la cura dell anemia da insufficienza renale cronica o di altre forme di anemia grave. Il suo utilizzo al di fuori di precise indicazioni cliniche determina un eccesso di globuli rossi del sangue, che è l effetto dopante ricercato in quanto aumenta il trasporto di ossigeno e quindi le doti di resistenza, ma provoca quale effetto avverso il rischio di trombosi. Le gonadotropine ipofisarie e di sintesi sono necessarie per il processo di ovulazione nella donna e di spermatogenesi e sintesi degli ormoni androgeni nel maschio. Viene impiegata, insieme alla gonadotropina corionica, nella terapia della sterilità femminile. Nel maschio, la gonadotropina ipofisaria stimola principalmente la sintesi di testosterone. Gli effetti cercati e gli effetti avversi sono gli stessi legati all uso del testosterone. Il fattore di crescita insulino simile (così chiamato per l analogia molecolare con l insulina) viene prodotto in vari tessuti sotto l azione dell ormone della crescita e rappresenta il principale mediatore della sua azione. Gli effetti cercati e quelli avversi sono pertanto gli stessi dell uso dell ormone della crescita. L insulina, ormone prodotto dal pancreas, è il principale regolatore della quota di glucosio del sangue (glicemia), promuovendo la captazione del glucosio stesso da parte delle cellule del fegato e del muscolo. La carenza di insulina determina l insorgenza del diabete di tipo 1, nel cui trattamento viene quindi utilizzata. Dal momento che l insulina stimola anche il trasporto di aminoacidi all interno del muscolo, aumentando le sintesi proteiche, la sua somministrazione dopo un carico di lavoro porta, oltre che a una migliore utilizzazione dei carboidrati, e pertanto a un più rapido ripristino delle scorte energetiche, anche ad una più rapida sintesi proteica. Il suo uso al di fuori di quella che è la sua specifica indicazione, e cioè il diabete, è tuttavia pericoloso per la possibilità di brusche variazioni della glicemia (ipoglicemia). Ne viene consentito l uso, perché indispensabile alla vita, esclusivamente nell atleta affetto da diabete mellito insulinodipendente

16 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Gonadotropina corionica (hcg) Gonadotropina ipofisaria e di sintesi (LH) - nei soggetti di sesso maschile promuove la produzione di testosterone da parte dei testicoli Sono gli stessi della somministrazione di testosterone: in età pre-pubere - precoce saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco crescita ossa lunghe) - inibizione della spermatogenesi nell'adulto - oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di spermatozoi) - atrofia testicolare - ipertrofia prostatica - alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori - aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi) Si hanno inoltre alcuni effetti specifici: - alternanza di stati di euforia e depressione - ginecomastia - puberta' precoce negli adolescenti Stimolo produzione di testosterone Euforia, depressione Blocco crescita ossa lunghe Danni epatici (possibilità tumori) Danni funzione riproduttiva Aumento trigliceridi e colesterolo 30 31

17 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Corticotropina (ACTH) - aumentata capacità di sopportare lo stress - azione antidolorifica Azione antidolorifica Vertigini, cefalea, euforia, insonnia - ipertrofia del corticosurrene - osteoporosi (fragilità ossea) - miopatie - danni gastro-intestinali fino all ulcera peptica - fragilità della cute - vertigini - cefalea - ridotta tolleranza ai glucidi - euforia, insonnia - obesità Aumentata liberazione ormoni dello stress Gastrite Ulcera Ipertrofia corticosurrene Ridotta tolleranza ai glucidi (tendenza diabete) Disturbi muscolari Fragilità ossea 32 33

18 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Ormone della crescita (GH) Fattore di crescita insulino simile (IGF-1) - stimolo sulla sintesi delle proteine muscolari - stimolo sulla crescita ossea nel giovane - aumento della lipolisi - aumento della glicemia - aumento delle capacità di riparazione delle ferite Stimolo crescita ossea (nel giovane) Aumentata immissione in circolo delle sostanze energetiche Stimolo sintesi proteine muscolari Cardiopatia ipertensione Diabete - acromegalia se assunto nel soggetto adulto - ingrandimento degli organi interni - debolezza muscolare ed articolare - cardiomiopatia - ipertensione - intolleranza al glucosio - diabete Aumentata capacità riparazione ferite Aumento dimensioni organi interni Danni muscolari ed articolari Aumento dimensioni estremità (acromegalia) 34 35

19 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Eritropoietina (EPO) - stimolo sulla produzione dei globuli rossi - poliglobulia - aumento della viscosità del sangue - insufficienza cardiaca da sovraccarico - trombosi Stimolo produzione globuli rossi Poliglobulia Trombosi Insufficienza cardiaca 36 37

20 8 QUADERNI 8 QUADERNI Ormoni, sostanze ad azione mimetica e analoghi Insulina - facilitazione della captazione di glucosio da parte dei tessuti (principalmente muscolo e fegato) - stimolo della sintesi proteica Ipoglicemia - crisi ipoglicemiche - inibizione della produzione endogena Stimolo sintesi proteica Aumento captazione tissutale di glucosio Inibizione sintesi endogena? 38 39

21 8 QUADERNI 8 QUADERNI II. PRATICHE VIETATE Doping ematico Per doping ematico si intende la somministrazione ad un atleta di sangue o di prodotti affini per uno scopo diverso dal trattamento medico legittimo rappresentato dalla grave anemizzazione. In ambito sportivo l obiettivo diventa quello di incrementare l apporto di ossigeno ai tessuti. La pratica è contraria all etica e comporta, inoltre, nel caso di utilizzo di sangue altrui (eterotrasfusione) rischi di manifestazioni allergiche (eruzione, febbre, ecc.) ed emolitiche a- cute con possibile danno renale, come pure una reazione trasfusionale ritardata consistente in febbre o ittero, trasmissione di malattie infettive (epatite virale e AIDS), sovraccarico circolatorio e shock metabolico. Nel caso, più frequente, di utilizzo di sangue proprio (autoemotrasfusione) la procedura è preceduta dal prelievo di sangue dall atleta che si allena quindi per un certo periodo in condizioni di anemizzazione. In tutti casi, un aumento eccessivo del numero di globuli rossi fa aumentare i rischi di ipertensione, insufficienza cardiaca da sovraccarico, trombosi. Per tutte queste ragioni la pratica dell emotrasfusione per fini agonistici è assolutamente proibita. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche Il CIO ha bandito l uso di sostanze e metodi che possono alterare l integrità e quindi validità dei campioni di urine. Rientrano fra questi la cateterizzazione, la sostituzione o alterazione delle urine, l inibizione dell escrezione renale attraverso l uso del probenecid e dei suoi derivati, e l uso dell epitestosterone o bromantan per modificare il rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E). Somministrazione di trasportatori artificiali dell ossigeno o di sostituti del plasma È stata identificata piuttosto recentemente una serie di sostanze e sostituti del plasma che intervengono sui meccanismi di trasporto e dissociazione dell ossigeno. Tali prodotti, incrementando artificialmente la disponibilità tissutale di ossigeno hanno effetti similari a quelli ricercati con l autoemotrasfusione o l eritropoietina

22 8 QUADERNI 8 QUADERNI III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN DETERMINATE CONDIZIONI Per alcune sostanze non vi è un divieto specifico o assoluto, ma queste possono essere ricercate su richiesta di una Federazione Internazionale, come nel caso dell alcool e dei cannabinoidi, o il loro uso essere consentito in particolari condizioni, come nel caso degli anestetici locali, i corticosteroidi ed i beta-bloccanti. Alcool - rimozione di ansia e tensione nervosa - aumento della sicurezza di sé Riduzione ansia e tensione nervosa Depressione attività riflesse Alterata coordinazione - depressione dell attività del sistema nervoso - alterazione della coordinazione 42 43

23 8 QUADERNI 8 QUADERNI Cannabinoidi I cannabinoidi comprendono una serie di sostanze, circa 60, ottenute dalla canapa indiana. Gli effetti psichici sembrano principalmente dovuti ad uno di questi principi: il delta-9-idrotetraidrocannabinolo. Le due principali forme di canapa indiana utilizzate sono la marijuana e l hashish. La prima si ottiene dalla pianta tagliata, essiccata e trinciata, mentre la seconda, molto più potente, rappresenta la resina estratta dalle sommità fiorite della pianta. L utilizzo di tali sostanze è gravato da effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale, cardiocircolatorio e respiratorio. La brusca sospensione determina la comparsa di una sindrome da astinenza. Euforia Sensazione di benessere Ridotta capacità coordinazione Alterata percezione tempo - aumento del senso di benessere - euforia Alterazioni personalità Alterazioni equilibrio - ansia - euforia - sonnolenza - apatia - tachicardia - ipotensione ortostatica - dipendenza 44 45

24 8 QUADERNI 8 QUADERNI Anestetici locali Gli anestetici locali sono presenti in numerosi composti iniettabili. Il loro uso è consentito solo se impiegati per via topica, iniezione locale o intra-articolare, con le modalità riportate nella Parte Speciale. - blocco della generazione e conduzione dell impulso nervoso e quindi del dolore Blocco generazione e conduzione impulso dolore Irrequietezza Tremori Convulsioni - possibilità di reazioni anafilattiche - possibilità di collasso cardiovascolare, morte (per iniezione accidentale intravascolare) - irrequietezza, tremori, convulsioni (per dosi elevate) Collasso cardiovascolare Reazioni allergiche gravi Anafilassi 46 47

25 8 QUADERNI 8 QUADERNI Glicocorticoidi I glicocorticoidi naturali o di sintesi sono prevalentemente usati come farmaci antiinfiammatori che hanno anche attività analgesica. Tali molecole si trovano anche nella composizione di molti prodotti da banco (pomate, colliri, ecc.). Il loro uso è consentito solo per inalazione, iniezione locale e intra-articolare e per uso locale con le modalità riportate nella Parte Speciale. - potente azione anti-infiammatoria - effetto euforizzante - aumento della capacità di resistere a stimoli nocivi per uso protratto o dosi elevate - alterazione del bilancio elettrolitico - ipertensione - iperglicemia - iperlipidemia - iperuricemia - aumento della suscettibilità alle infezioni - ulcera peptica - osteoporosi Euforia Aumentata resistenza stimoli nocivi Azione anti-infiammatoria Alterazioni idroelettrolitiche Ipertensione Iperglicemia Osteoporosi Aumentata suscettibilità infezioni Ulcera Gastroduodenale 48 49

26 8 QUADERNI 8 QUADERNI Beta-bloccanti I beta bloccanti vengono utilizzati nel trattamento dell iper-tensione, dell angina pectoris, di alcune turbe del ritmo, e in qualche caso della cefalea. Poiché agiscono riducendo l attività cardiaca, la pressione arteriosa e il consumo di ossigeno, è ovvio che non vengono utilizzati dagli atleti come aiuto ergogenico. Vi è tuttavia un abuso di tali farmaci in quelle attività, come i tiri, nelle quali è importante ridurre fenomeni quali il tremore della mano o la frequenza cardiaca. - riduzione della pressione arteriosa - riduzione della frequenza cardiaca - riduzione della contrattilità del cuore - riduzione del consumo di ossigeno - riduzione del tremore - riduzione dell ansia - ridotta capacità di prestazione - sensazione di debolezza - senso di fatica accentuata allo sforzo - broncospasmo nei soggetti con asma - bradicardia - ipoglicemia nei soggetti diabetici riduzione ansia Riduzione attività cardiovascolare Sensazione di testa vuota Riduzione capacità prestazione aerobica Possibilità: arresto cardiaco broncospasmo crisi ipoglicemica Accentuazione senso di fatica 50 51

27 8 QUADERNI PARTE SPECIALE In questa seconda parte vengono riportati i testi integrali della normativa in tema di doping della F.I.G.C., della legge 14 dicembre 2000, n.376 in tema di disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e del codice di comportamento in materia di lotta al doping nell ambito della tutela della salute emanato dalla F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 49 del 12/09/2001. L elenco delle classi di sostanze e metodi proibiti è stato approvato dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. con delibera 678 del 31 luglio 2001 e diramato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 34 del 21 agosto Tale elenco è adeguato a quello diramato dalla Commissione Medica del C.I.O. d intesa con l Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) in data 29 maggio LISTA DI SOSTANZE E METODI PROIBITI I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE A. Stimolanti Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi: amineptina amifenazolo amfetamina bromantan caffeina*...e sostanze affini carfedon cocaina efedrina** formoterolo*** fencamfamina mesocarbo pentetrazolo pipradolo salbutamolo*** terbutalina*** * Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro. ** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per l efedrina e la metilefedrina un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro. 53

28 8 QUADERNI 8 QUADERNI *** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l asma e l asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. la presenza di asma e/o asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia. Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina e fenilefrina sono consentiti. B. Narcotici Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi: buprenorfina destromaramide diamorfina (eroina)...e sostanze affini Nota: È consentito l impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo. C. Agenti anabolizzanti Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi: 1. Steroidi anabolizzanti androgeni a) clostebol fluossimesterone metandienone metenolone nandrolone...e sostanze affini metadone morfina pentazocina petidina 19-norandrostenediolo 19-norandrostenedione ossandrolone stanozololo b) androstenediolo androstenedione deidroepiandrosterone (DHEA)...e sostanze affini Le informazioni risultanti dall esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive. La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della FIGC. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 le autorità competenti hanno l obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l atleta interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione alla esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo. bambuterolo clenbuterolo fenoterolo...e sostanze affini 2. Beta-2 agonisti formoterolo* reproterolo salbutamolo* diidrotestosterone testosterone* salmeterolo terbutalina* *Uso consentito per via inalatoria, come descritto al punto (I.A). Per quanto riguarda il salbutamolo, considerato nella categoria degli agenti a- nabolizzanti, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell urina risulta superiore a 1000 nanogrammi per millilitro

29 8 QUADERNI 8 QUADERNI D. Diuretici Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi: La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diaacetazolamide acido etacrinico bumetanide clortalidone...e sostanze affini *Uso vietato per iniezione endovenosa. E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e analoghi Le sostanze vietate della classe (E) includono gli esempi seguenti ed i relativi analoghi, nonché le sostanze ad azione mimetica: 1. Gonadotropina Corionica (hcg) esclusivamente per gli uomini; 2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi esclusivamente per gli uomini; 3. Corticotropina (ACTH, tetracosactide); 4. Ormone della crescita (hgh) 5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) e tutti i rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi 6. Eritropoietina (EPO) 7. Insulina: furosemide idroclorotiazide mannitolo* mersalil spironolattone triamterene uso consentito soltanto per il trattamento di atleti affetti da forme, dichiarate, di diabete insulino-dipendente. È necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente. Tale comunicazione deve essere inviata, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia. gnostici nelle urine di un atleta costituisce un infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno e dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica. II. PRATICHE VIETATE I seguenti metodi sono proibiti: 1. Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi e/o emoderivati all atleta, procedura che può essere preceduta da un prelievo di sangue sull atleta che continua l allenamento in uno stato di insufficienza e- matica. 2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma. 3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche III CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN DETERMINATE CONDIZIONI A. Alcool I controlli per il rilevamento dell etanolo nei campioni di urina non saranno effettuati. B. Cannabinoidi Saranno condotte analisi per l individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei Giochi Olimpici saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La concentrazione nelle urine di 11-nor-delta-9-tetraidrocan-nabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-thc), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, configura un caso di doping. C. Anestetici locali L uso di anestetici locali tramite iniezioni è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: 56 57

30 8 QUADERNI 8 QUADERNI a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non cocaina. Gli a- genti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere u- tilizzati unitamente ad anestetici locali; b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali o intra-articolari; c) soltanto quando esista una giustificazione medica. Prima dell inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all Ispettore Medico la giustificazione medica dell avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell articolo 9 punto 12 lettere b) c) e d) del Regolamento dell Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall Ufficio di Procura Antidoping del CONI. D. Glicocorticoidi L uso sistemico di glicocorticoidi è vietato nei casi in cui questi ultimi vengano somministrati per via orale, rettale o attraverso iniezione endovenosa o intramuscolare. In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di glicocorticoidi. Prima dell inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all Ispettore Medico la giustificazione medica dell avvenuta somministrazione di glicocorticoidi nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell articolo 9 punto 12 lettere b) c) e d) del Regolamento dell Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall Ufficio di Procura Antidoping del CONI. E. Beta-bloccanti Le sostanze vietate nella classe E includono i seguenti esempi: acebutololo alprenololo atenololo...e sostanze affini labetalolo metoprololo, nadololo oxprenololo propranololo sotalolo L uso dei beta bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso. Concentrazioni urinarie al di sopra delle quali i la boratori accreditati dal C.I.O. sono tenuti a comunicare i riscontri relativi a specifiche sostanze Caffeina > 12 microgrammi / millilitro Carbossi-THC > 15 nanogrammi / millilitro Catina > 5 microgrammi / millilitro Efedrina > 10 microgrammi / millilitro Epitestosterone > 200 nanogrammi / millilitro Metilefedrina > 10 microgrammi / millilitro Morfina > 1 microgrammo / millilitro 19-norandrosterone per gli uomini > 2 nanogrammi / millilitro 19-norandrosterone per le donne > 5 nanogrammi / millilitro Fenilpropanolamina > 25 microgrammi / millilitro Pseudoefedrina > 25 microgrammi / millilitro Salbutamolo (come stimolante) > 100 nanogrammi / millilitro (come agente anabolizzante) >1000 nanogrammi / millilitro Rapporto T/E > 6 IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI I controlli effettuati al di fuori delle competizioni hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze proibite appartenenti alle classi I.C (agenti anabolizzanti), I.D (diuretici), I.E (ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi) ed alla classe II (metodi proibiti)

31 8 QUADERNI 8 QUADERNI ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE Agenti anabolizzanti Attenzione: Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell elenco, sono da considerarsi comunque vietate in quanto rientranti nella definizione.. e sostanze affini. Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni vendute liberamente, nonché tutte le altre sostanze utilizzate non contengano alcuna sostanza compresa tra quelle vietate. androstenediolo androstenedione bambuterolo boldenone clenbuterolo clostebol danazolo deidroclormetiltestosterone deidroepiandrosterone (DHEA) diidrotestosterone drostanolone fenoterolo fluossimesterone formebolone formoterolo gestrinone mesterolone metandienone metenolone metandriolo metiltestosterone mibolerone nandrolone 19-norandrostenediolo 19-naroandrostenedione noretandrolone ossandrolone ossimetolone ossimesterone reproterolo salbutamolo salmeterolo stanozololo terbutalina testosterone trenbolone amfepramone amfetamina amifenazolo amineptina bambuterolo bromantan bupropione caffeina carfedon catina cocaina cropropamide crotetamide efedrina eptaminolo etamivan etilamfetamina etilefrina Stimolanti fencamfamina fenetillina fenfluramina fendimeprazina fentermina fenilefrina fenilpropanolamina foledrina formoterolo mefenorex mefentermina mesocarbo metamfetamina metilenediossiamfetamina metilefedrina metilfenilato metossifenamina niketamide fenfluramina paraidrossiamfentamina pemolina pentetrazolo pipradolo prolintano propilesedrina pseudoefedrina reproterolo salbutamolo salmeterolo selegilina stricnina terbutalina acetazolamide acido etacrinico bendroflumetiazide bumetamide canrenone bromantan diuretici (vedi sopra) Diuretici Agenti mascheranti Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi Eritropoietina (EPO) ACTH hcg* clortalidone furosemide idroclorotiazide indapamide mersalile hgh insulina LH* clomifene* * sostanze vietate esclusivamente negli uomini. Beta-bloccanti epitestosterone probenecid mannitolo (per iniezione endovenosa) spironolattone triamterene ciclofenil* tamossifene* inibitori dell aromatasi* buprenorfina destromoramide diamorfina (eroina) Narcotici idrocodone metadone morfina pentazocina petidina acebutololo alprenololo atenololo betassololo bisoprololo bunololo carteololo celiprololo esmololo labetalolo levobunololo metipranololo metoprololo nadololo oxprenololo pindololo propranololo sotalolo timololo 60 61

32 8 QUADERNI 8 QUADERNI 62 Integratori* Lo svolgimento di un intensa attività fisica comporta un notevole dispendio di acqua, sostanze energetiche, vitamine, minerali, ed altri principi quali aminoacidi essenziali, proteine e grassi. Questo ha portato negli ultimi anni ad una grande diffusione dell uso di integratori talora di singoli principi, ma in generale di più sostanze variamente combinate tra loro, progettati con lo scopo di permettere un reintegro delle perdite indipendentemente dall introito alimentare. L assunzione indiscriminata e generalizzata di tali integratori è tuttavia assolutamente ingiustificata, in quanto l attenzione primaria deve essere rivolta a garantire un alimentazione adeguata, sia sotto l aspetto quantitativo che qualitativo, che nella maggioranza dei casi risulta in grado di soddisfare le necessità. L uso degli integratori rappresenta, quindi, una reale necessità solo in presenza di situazioni eccezionali, quali elevati carichi di lavoro, condizioni ambientali particolari (ad es. temperatura ed umidità elevate), difficoltà ad ottenere un alimentazione adeguata. Va precisato che l uso di tali sostanze è lecito: occorre però considerare la possibilità di effetti dannosi per l uso di dosaggi eccessivi e protratti nel tempo. L uso degli integratori deve essere quindi effettuato sotto stretto controllo del medico, cui spetta il compito di valutare le specifiche necessità, le dosi ed i tempi di somministrazione, in base alle caratteristiche dell atleta, dei carichi a cui è sottoposto e alle condizioni climatiche in cui opera. Prodotti omeopatici, fitoterapici e galenici* I prodotti omeopatici, fitoterapici e galenici possono contenere alcune delle sostanze vietate. Estrema cautela va posta quindi nella loro assunzione, ed in particolare laddove non siano riportate precise indicazioni sui contenuti e sul dosaggio delle sostanze presenti. L utilizzazione di questi prodotti, come peraltro di qualsiasi altro farmaco, va sottoposta preventivamente al vaglio del medico sociale. Le stesse precauzioni vanno usate per i prodotti galenici. * Nota degli AA. LEGGE 14 dicembre 2000, n.376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping 1. L attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarita delle gare e non può essere svolta con l ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l integrità psicofisica degli atleti. 2. Costituiscono doping la somministrazione o l assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma In presenza di condizioni patologiche dell atleta documentate e certificate dal medico, all atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l atleta ha l obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel 63

33 8 QUADERNI 8 QUADERNI rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica. Art. 2. Classi delle sostanze dopanti 1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanita, d intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all articolo La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. 3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti attività: a) predispone le classi di cui all articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita di cui all articolo 2, comma 3; b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le atti- vità sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione. 3. La Commissione è composta da: a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali; c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; d un rappresentante dell Istituto superiore di sanità; e) due rappresentanti del CONI; f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori; g) un rappresentante degli atleti; h) un tossicologo forense; i) due medici specialisti di medicina dello sport; l) un pediatra; m)un patologo clinico; n) un biochimico clinico; o) un farmacologo clinico; 64 65

34 8 QUADERNI 8 QUADERNI p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva; q) un esperto in legislazione farmaceutica. 4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile. 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue. Art. 4. Laboratori per il controllo sanitario sull attività sportiva 1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b); b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. 3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi o- perante presso il Comitato medesimo. Art. 5. Competenze delle regioni 1. Le regioni, nell ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all articolo 4, comma 3. Art. 6. Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi 1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. 2. Le federazioni sportive nazionali, nell ambito dell autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed i- donee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all articolo 66 67

35 8 QUADERNI 8 QUADERNI 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell ambito dell ordinamento internazionale vigente. 3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge. 4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute. 5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell attività sportiva curano altresì l aggiornamento e l informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7. Farmaci contenenti sostanze dopanti 1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica. 2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell apposito paragrafo Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva. 3. Il Ministero della sanità controlla l osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale. 4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l originale della ricetta per sei mesi. Art. 8. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull attività svolta dalla Commissione. Art. 9. Disposizioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell organismo, al fine di alterare le prestazioni a- gonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l interdizione temporanea dall esercizio della professione. 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI

36 8 QUADERNI 8 QUADERNI 6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. 7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni. Art. 10. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall anno 2000, sono posti a carico del CONI. L importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L importo versato all entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unita previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Fassino 70 71

37 8 QUADERNI 8 QUADERNI CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING NELL AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE Art. 1 Soggetti impegnati Le norme contenute nel presente Codice di Comportamento, fermo restando il pieno rispetto delle norme costituzionali e delle leggi italiane dello Stato, si applicano a calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari 1, responsabili medici sociali e medici sociali 2. Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono obbligati ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse. Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono tenuti al rispetto del presente codice di autodisciplina. Art. 2 Soggetto responsabile Il responsabile medico sociale e i medici sociali sono personalmente responsabili per le sostanze e i trattamenti sanitari che prescrivono al calciatore. Prescrizioni e somministrazioni devono essere documentate e conservate ai sensi dell art. 4. Le società sono responsabili delle eventuali violazioni delle norme del presente Codice imputabili ai medici sociali. Gli altri soggetti di cui all art. 1 devono riconoscere la competenza e- sclusiva del medico sociale nelle materie sanitarie, e in particolare nella prescrizione e somministrazione di trattamenti farmacologici, e attenersi alle sue decisioni. 1 Con tale definizione s intendono specificare le figure professionali sanitarie dei fisioterapisti e di altri operatori sanitari, la cui professionalità deve essere garantita dal possesso di titoli specifici riconosciuti 2 Con tale definizione s intendono specificare le figure professionali del medico responsabile come inteso all art. 2. Art. 3 Obblighi di informazione e consenso Il responsabile medico sociale ha l obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura. Il responsabile medico sociale ha altresì l obbligo di raccogliere il consenso esplicito dei singoli calciatori ai trattamenti sanitari prescritti. Art. 4 Raccolta di dati Il responsabile medico sociale, in conformità alla prescrizione del Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995 deve indicare nel Diario Clinico per ogni calciatore i prodotti somministrati, ivi inclusi quelli o- meopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura e le terapie prescritte. Tale documentazione individuale deve essere conservata dal responsabile medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla Legge 675 del Tale documentazione individuale deve essere costantemente aggiornata per l intera durata del rapporto tra il calciatore e la società. Al momento della cessazione del rapporto tra calciatore e società copia della Cartella sanitaria contenente il Diario Clinico deve essere consegnata, su richiesta, all interessato. Art. 5 Obbligo di sottoporsi alle analisi. Oltre ai controlli previsti dalle vigenti leggi, il calciatore si sottopone alle analisi eventualmente prescritte dal responsabile medico sociale per fini preventivi nella lotta al doping. Il rifiuto immotivato del calciatore di sottoporsi ad analisi e controlli che il responsabile medico sociale illustri come opportuni a tali fini, può comportare la segnalazione da parte del responsabile medico sociale stesso alla Società, che avrà pertanto titolo per richiedere l applicazione delle sanzioni previste dall art

38 8 QUADERNI 8 QUADERNI Art. 6 Responsabilità del calciatore Il calciatore non può assumere farmaci o sostanze attive, neppure con u- so esterno, senza il controllo di un medico. Il calciatore è tenuto a comunicare al responsabile medico sociale l intenzione di avvalersi di altro specialista o di altre figure sanitarie a scopi diagnostici e/o terapeutici. Il calciatore in questo caso deve produrre un idonea liberatoria al responsabile medico sociale per i trattamenti che esegue autonomamente. Se lo specialista prescrive cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicarlo al responsabile medico sociale consegnando la prescrizione dello specialista e segnalare tutti i prodotti che assume, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura. Il responsabile medico sociale valuta se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping e in caso positivo deve segnalare il fatto al calciatore. Il responsabile medico sociale deve altresì fare presente al calciatore che tali aspetti hanno rilevanza anche nei confronti della società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa del calciatore. Art. 7 Sanzioni L inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei calciatori, e delle società a sensi dell art. 2, comporta l applicazione delle norme relative alla disciplina antidoping nell ambito della tutela della salute di cui all accordo collettivo di lavoro tra Calciatori professionisti e Società sportive e pertanto può essere sottomessa dalla parte lesa al Collegio Arbitrale previsto dall Accordo medesimo. Si applica analoga procedura per tutti gli altri Accordi di lavoro, ove esistenti, tra le parti di cui al presente Codice. Art. 8 Coordinamento federale In occasione di ogni convocazione in nazionale, la FIGC si impegna a dare disposizioni a che i medici responsabili redigano per ogni calciatore una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanıtarı e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto nell intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve essere tra- smessa immediatamente al medico della società di appartenenza con il quale il medico federale deve intrattenere uno stretto rapporto di collaborazione. Analogo impegno assumono le Leghe per le convocazioni nelle proprie rappresentative. In occasione di convocazioni in nazionali straniere, il calciatore, prima di riaccedere alla propria società, deve farsi rilasciare dai medici responsabili una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui è stato sottoposto nell intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve sempre essere consegnata dal calciatore al medico della società di appartenenza. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti Serie C Stagione Sportiva Sezione I - Dati di identificazione Società, staff medico-sanitario, atleta 1.1 Federazione sportiva 1.2 Società sportiva 2.1 Medico sociale 2.2 Altro medico responsabile 2.3 Altro medico responsabile 2.4 Altro medico responsabile 2.5 Altro medico responsabile 2.6 Altro medico responsabile 3.1 Preparatore atletico 3.2 Fisioterapista 3.3 Fisioterapista 3.4 Fisioterapista/massofisioterapista 3.5 Fisioterapista/massofisioterapista 3.6 Fisioterapista/massofisioterapista 3.7 Fisioterapista/massofisioterapista Il sottoscritto medico federale/sociale attesta che i dati sopra riportati corrispondono alla struttura medico-sanitaria della Federazione/Società sportiva. Variazioni dello staff medico o dei collaboratori verranno annotati nella sezione 4, con indicata la data di variazione. In fede...(firma del medico federale/sociale) data.../.../

39 8 QUADERNI 8 QUADERNI 4. Variazioni 4.0 Qualifica Cognome/Nome Data variazione Firma Medico (Medico, (c = cessazione; federale/sociale Fisiot., ecc.) i = incarico) Dati relativi all atleta 5.1 Cognome/Nome 5.2 Nato a/il a... il... Patologie croniche a conoscenza dell atleta e per le quali ha in atto anche saltuariamente cicli di cura Patologia Farmaci normalmente assunti (nome commerciale - quantità) Il sottoscritto atleta attesta che i dati sopra riportati corrispondono a verità e si impegna a comunicare oggni variazione o sopravvenienza. data.../.../... firma dell atleta... Sezione II - Integratori utilizzabili da parte dello staff-medico (Circolare Min. Sanità 7 giuggno 1999 n. 8 - GU p ) * data/firma (barrare con se la dichiarazione si riferisce all inizio della stagione agonistica - mettere data e firma del medico federale/sociale se interviene una variazione durante la stagione) A. Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma B. Prodotti con sali minerali Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma D. Prodotti finalizzati all integrazione di amino-acidi e derivati Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma E. Altri prodotti con valenza nutrizionale Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma F. Combinazioni dei suddetti prodotti A-E Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma G. Il sottoscritto Medico federale/medico sociale dr.... attesta che all atleta saranno somministrati integratori solamente tra quelli sopra indicati. Il sottoscritto atleta dichiara di essere stato edotto del proprio diritto di rifiutarsi di assumere prodotti commerciali diversi da quelli sopra indicati. H. Il sottoscritto Medico federale/medico sociale dr.... attesta che é stata richiesta alla Società produttrice una dichiarazione di conformità dei prodotti alla composizione dichiarata e l assenza di qualsivoglia sostanza indicata dal Comitato Olimpico Internazionale come sostanza vietata comunque in grado di dare direttamente o indirettamente positività ai controlli anti-doping. In alternativa o aggiunta: I. Il sottoscritto Medico sociale dichiara che per i prodotti sotto-elencati non è stata richiesta o non è stata ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma H: Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma C. Prodotti finalizzati all integrazione di proteine Codice Nome commerciale, Ditta Composizione dichiarata Data/firma Caselle riempite (barrare con quelle riempite, con X quelle non riempite) A B C D E F G H I Il medico responsabile per conferma di quanto di sua attinenza... (firma) 76 L atleta, per presa visione e conferma per quanto di sua attinenza... (firma) 77

40 8 QUADERNI 8 QUADERNI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGHE PROFESSIONISTICHE SOCIETÀ... Scheda sanitaria settimanale di somministrazione di prodotti diversi da quelli indicati nelle sezioni A-I della scheda approvata dalla F.I.G.C. e sottoscritta dal Medico societario/responsabile e dell Atleta in data... Barrare con X per indicare la settimana, facendo riferimento al Lunedì (riempire la scheda in duplice copia, delle quali una va consegnata all Atleta al termine della settimana) mese Settimana del mese Atleta (Cognome/Nome) Medico Federale/Sociale Medico Responsabile Settimana Dal (giorno/mese) Al (giorno/mese) Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Prodotto (nome commerciale, ditta) Quantità Osservazioni (patologia, diagnosi, ecc.) Firma del Medico responsabile... Ricevuta dall Atleta il giorno... del mese di... dell anno... L Atleta (per presa visione e ricevuta di copia della Scheda)... Registrata al protocollo registro n. del 20 al n. La presente scheda deve essere conservata dalla Società/Servizio Medico sportivo/sociale o analoga struttura. La Società registrerà le schede con numeri di protocollo progressivi settimana per settimana in un unico registro per tutti gli atleti tesserati. La Società garantisce la tutela dei dati personali dell Atleta. L Atleta è tenuto alla conservazione delle schede per almeno 1 anno solare dalla consegna da parte del Medico responsabile. INDICE Premessa. 3 Introduzione. 4 Definizione di doping. 5 PARTE GENERALE Classi di sostanze e pratiche vietate. 7 I Classi di sostanze vietate. 9 Stimolanti. 9 Narcotici. 14 Agenti anabolizzanti. 18 Diuretici. 24 Ormoni, sostanze ad azione mimetica ed analoghi. 28 II Pratiche vietate. 40 Doping ematico. 40 Somministrazione di trasportatori artificiali dell ossigeno o di sostituti del plasma. 40 Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche. 41 III Classi di sostanze vietate in determinate condizioni. 42 Alcool. 42 Cannabinoidi. 44 Anestetici locali. 46 Glicocorticoidi. 48 Beta-bloccanti. 50 PARTE SPECIALE Lista di sostanze e metodi proibiti (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 34 del ) Integratori. 62 Prodotti fitoterapici, omeopatici e galenici. 62 LEGGE 14 dicembre 2000, n.376: 63 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. Codice di Comportamento in Materia di Lotta al Doping Nell Ambito della Tutela della Salute

41 Finito di stampare il 09/10/2001 Stampa: STILGRAFICA s.r.l. Via Ignazio Pettinengo, 31/ ROMA I.P.

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