REGIONE MARCHE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 27/07/98

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1 REGIONE MARCHE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 27/07/98 OGGETTO D.L.vo 124/98 - ATTO DI COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE USL E OSPEDALIERE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI MASSIMI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DI DAY HOSPITAL DIAGNOSTICO

2 D.LGS ATTO DI COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE USL E DI QUELLE OSPEDALIERE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI MASSIMI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DI DAY-HOSPITAL DIAGNOSTICO. LA GIUNTA REGIONALE VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dai Servizio Sanità, da quale si rileva la necessità di emanare un atto di coordinamento nei confronti delle aziende usl e di quelle ospedaliere per la determinazione dei tempi di massimi di accesso alle prestazioni ambulatoriali e di dayhospital diagnostico ai sensi del decreto legislativo 124/98 ; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1992 n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Sanità VISTO l'art. 25/10 dello Statuto regionale; con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. D E L 1 B E R A 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, le Aziende unità sanitarie locali e Ospedaliere delle Marche, nel determinare i tempi massimi per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale, di laboratorio e di "day-hospital" diagnostico, debbano adottare le seguenti azioni: 2. Razionalizzare la domanda di prestazioni mediante il coinvolgimento del medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta anche attraverso l'attivazione delle procedure di rispetto dei livelli di spesa programmati cosi come definiti nell'accordo integrativo regionale approvato con deliberazione n del , in particolare evitando la inappropriata ripetizione di prestazioni ravvicinate, 3. Garantire il massimo utilizzo delle dotazioni strumentali prevedendo, ove possibile, l'attivazione di almeno due turni diurni, 4. Prevedere l'articolazione degli orari di presenza degli specialisti dipendenti e convenzionati ambulatoriali, in turni che garantiscano, per le prestazioni correlate, la possibilità di eseguire accertamenti e/o prestazioni di diagnosi e cura in successione immediata e quindi senza prevedere la necessità di ripetuti accessi da parte dell'assistito (es. medicina dello sport e cardiologia, ortopedia e radiologia, ecc.) 5. Assicurare in ogni caso, anche attraverso l'attivazione delle forme di remunerazione legate ai risultato, previste dai contratti di lavoro del personale dipendente o convenzionato, l'esecuzione in tempi adeguati alla gravità del caso, delle prestazioni di emergenza o comunque non differibili; 6. Sollecitare, anche attraverso l'adozione di progetti incentivanti, unitamente ad adeguati strumenti di controllo e di eventuale sanzionamento, la massima produttività dei presidi e dei singoli specialisti ;

3 7. Vigilare affinchè il regime della libera professione non interferisca in alcun modo con il corretto svolgimento dell'attività specialistica eseguita con onere a carico del Servizio sanitario nazionale; 8. Semplificare mediante la generalizzazione dei C.U.P., una più vasta distribuzione dei centri collegati, anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie convenzionate, e degli sportelli automatici delle anagrafi civili e del servizio interbancario bancomat, le procedure di prenotazione e accesso delle prestazioni specialistiche in modo da evitare che 1'utente debba sommare ai tempi di attesa per l'esecuzione delle prestazioni stesse, eccessivi disagi connessi alla prenotazione ed al pagamento, quando dovuto, delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; 9. La Giunta regionale è impegnata ad eseguire, in collaborazione con l'aqenzia sanitaria regionale, il monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed è di conseguenza impegnata ad adottare nei confronti delle aziende sanitarie, entro tre mesi dalla approvazione della presente deliberazione, atti di coordinamento tendenti ad ottenere la progressiva riduzione ed omogeneizzazione nel territorio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni, Direttori generali delle Amende Ospedaliere sono impegnati a ricercare con i colleghi delle Aziende UU.SS.LL. nel cui territorio insiste lo stabilimento ospedaliero, appositi accordi tendenti ad incentivare la produttività dei presidi ambulatoriali e delle dotazioni strumentali; 11. I processi di razionalizzazione dell'offerta di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, cosi come indicato nel progetto di Piano sanitario regionale per il triennio in corso di approvazione, dovrà a partire da una stima del bisognoidomanda nel bacino d'utenza di riferimento, tenere prioritariamente conto del criterio dell'appropriatezza delle indicazioni, con l'obiettivo di ridurre progressivamente la quota di prestazioni inappropriate quando non inefficaci. 12. In ogni caso le Aziende sanitarie, nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermi restando gli obiettivi già indicati nel D.P.R "Piano sanitario nazionale per il triennio 1994/96", che prevedevano, come linee di tendenza l'esecuzione delle indagini di laboratorio entro 48 ore; l'esecuzione delle indagini di diagnostica per immagini, salvo urgenze entro cinque giorni; e l'esecuzione delle visite specialsitiche e la diagnostica strumentale, salvo urgenze, entro sette giorni; dovranno adottare con la partecipazione dei Responsabili delle Unità operative di riferimento, misure atte a garantire, per le prestazioni considerate critiche, ove le attese risultano più lunghe, la riduzione degli stessi tempi d'attesa ; 13. Resta inteso che le prestazioni legate alla esecuzione di campagne di prevenzione di massa, approvate dalla Regione, dovranno essere eseguite su chiamata, secondo calendari prestabiliti o secondo modalità di accesso che evitino per l'utente la necessità di eseguire personalmente la relativa prenotazione. 14. Entro un mese dall'approvazione dei presente atto, le Aziende dovranno definire, per ciascuna delle prestazioni comprese nell'allegato n. 1, il tempo massimo che può intercorre tra la data della richiesta della prestazione, intesa questa come data nella quale la medesima richiesta perviene alla unità operativa incaricata del servizio di accettazione e l'erogazione della prestazione stessa. 15. Qualora la prestazione comporti la formulazione di un referto diagnostico successivo alla esecuzione della prestazione medesima o del prelievo, le Aziende dovranno definire anche il tempo massimo per la produzione del referto medesimo.

4 16. Di questi termini andrà data comunicazione all'assistito ai momento della presentazione della richiesta della prestazione. Idonea pubblicità, sui tempi di attesa e refertazione dovrà essere inoltre garantita a cura delle Aziende U.S.L. e Ospedaliere. 17. Le Aziende sanitarie dovranno infine dar conto entro lo stesso termine previsto ai precedente punto 14) della effettiva adozione dei provvedimenti attuativi del sistema di risarcimento e sanzioni previsto dal D.P.C.M di approvazione dello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" con il quale si prevede in particolare la stipula di apposite polizze assicurative per far fronte al rilascio dei buoni che competono agli utenti per il risarcimento dei disagi connessi all'inosservanza da parte delle Aziende sanitarie dell'obbligo di effettuare la prestazione prenotata. 18. Analogo risarcimento e quindi analoga copertura assicurativa debbono essere previsti nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa predeterminati. 19. Per l'adozione delle misure da adottarsi nei confronti dei Direttori generali delle Aziende sanitarie in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni specialistiche si fa riferimento ai criteri già determinati ai fini della valutazione dell'attività dei medesimi. 20. Il Direttore generale ha l'obbligo di indagare sulle ragioni che provochino la mancata erogazione delle prestazioni entro i termini preindividuati e di attivare quindi le azioni disciplinari e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile il disservizio. 21. I Direttori generali delle Aziende sanitarie, nell'adozione degli atti di competenza, sono impegnati a coinvolgere preventivamente, le organizzazioni sindacali e degli organismi di tutela dell'utente, CRITERI PER IL MONITORAGGIO DELLE LISTE DI ATTESA Le liste di attesa per le diverse prestazioni assistenziali vanno misurate in base ai seguenti criteri: 1) La lista di attesa per una determinata prestazione à rappresentata dalla durata del periodo che passa dal giorno indice (Vedi punto 2)) in cui il cittadino fa richiesta alla struttura erogante e la data di effettuazione prevista della prestazione 2) Il giorno indice è, per definizione, il primo giorno feriale (dal lunedi al sabato) di ciascun mese. Per ciascuna prestazione quindi la durata della lista d'attesa va calcolata in base al tempo di attesa del primo paziente che richiede quella prestazione nel giorno indice. 3) La data prevista di effettuazione della prestazione è quella riportata nel registro ufficiale dell'unità Operativa e deve poter essere controllata in qualunque momento dagli organi deputati al controllo 4) Se l'unità Operativa ha un metodo per bloccare le prestazioni, questo va formalizzato e la durata della lista di attesa va, in caso di prenotazioni bloccate nel giorno indice, calcolata misurando la durata del periodo tra il giorno indice e la data prevista di effettuazione dell'ultima prestazione riportata nel registro

5 5) Vanno chiarite eventuali situazioni particolari, quali: 5.1 Esistenza di più liste di attesa per la stessa prestazione: se per la stessa prestazione vi sono più liste di attesa a seconda delle caratteristiche del paziente o della patologia questo va specificato e va data indicazione della durata di ciascuna delle liste di attesa; 5.2 Modalità di gestione (se prevista) dei casi ritenuti urgenti, con prestazioni da eseguirsi con una durata minore dell'atteso vanno definiti i criteri di identificazione (chi identifica che cosa e come) e di gestione; 5.3 Esistenza di tempi di attesa diversi in più servizi eroganti la stessa prestazione nell'ambito della stessa Azienda. Criteri per la definizione della durata massima del tempo di attesa: 1) rilevanza clinica del problema, ed a questo scopo vanno di regola previsti i tempi di erogazione nelle seguenti situazioni: prestazione urgente prestazione urgente differibile prestazione programmata 2) efficacia presumibile della prestazione, da valutarsi con gli specialisti interessati. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Mario Conti) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Dott. Vito D'Ambrosio)

6 DOCUMENTO ISTRUTTORIO L'art. 8 del decreto legislativo 502/92, cosi come modificato dai decreto legislativo 517/93 stabilisce che l'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali ed allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle Aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, private e dei professionisti accreditati. Il comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 stabilisce che: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e per i ricoveri diurni finalizzati ad accertamenti diagnostici, con esclusione quindi di quelli individuati dall'allegato 1 dello stesso decreto, e l'erogazione delle stesse. Di tale termine, dice ancora Io stesso decreto, deve essere data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda di prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere. In caso di mancata diffusione da parte delle regioni dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente, il Ministro della sanità vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro 30 giorni dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministero cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri regionali. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell'erogazione delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi : a) assicurare all'assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione dei sanitari dipendenti e convenzionati; b) prevedere anche sulla scorta dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10 ; c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria aile risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato ;

7 d) prevedere correzioni ai regime di partecipazione al costo come'definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13. Il successivo comma 13 stabilisce che fino alla entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito puà chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura uguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono in misura uguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dai ricorso alla erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi con onere a carico dei fondi ordinari della Regione con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato. La norma si conclude, ai comma 14, prevedendo che il direttore generale vigili sui rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione disciplinaire e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputata la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito. La disposizione sopra riportata fa seguito alla legge 724/94 che, all'art. 3, comma 8, già obbliga i Presidi sanitari pubblici alla adozione, sotto la responsabilità del Direttore sanitario, di un registro delle prenotazioni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari che, con la salvaguardia della riservatezza delle persone, doveva essere fonte di notizia per tutti i cittadini dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni medesime. Il d.p.c.m di approvazione dello schema generale di riferimento per la "Carta dei servizi pubblici sanitari" indicava i criteri per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche (strumentali e di laboratorio) specificando : a) Come richiedere la visita specialistica o la prestazione diagnostica; b) Dove richiedere la prestazione c) Come prenotare la prestazione d) Come individuare i tempi di attesa e) Come effettuare il pagamento della prestazione o dei relativi tickets f) Quali siano i diritti e i doveri delle parti interessate e quindi le misure dei risarcimenti e delle sanzioni. Sulla base di tale normativa e con la collaborazione della Agenzia regionale sanitaria, tenuto dell'iniziale attività di monitoraggio che è conseguente all'adozione della Carta dei servizi sanitari e quindi con riserva di ulteriori interventi,

8 si propone che: 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, le Aziende unità sanitarie locali e Ospedaliere delle Marche, nel determinare i tempi massimi per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale, di laboratorio e di "day-hospital" diagnostico, debbono adottare le seguenti azioni : 2. Razionalizzare la domanda di prestazioni mediante il coinvolgimento del medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta anche attraverso l'attivazione delle procedure di rispetto dei livelli di spesa programmati cosi come definiti nell'accordo integrativo regionale approvato con deliberazione n del , in particolare evitando la inappropriata ripetizione di prestazioni ravvicinate; 3. Garantire il massimo utilizzo delle dotazioni strumentali prevedendo, ove possibile, l'attivazione di almeno due turni diurni 1 4. Prevedere l'articolazione degli orari di presenza degli specialisti dipendenti e convenzionati ambulatoriali, in turni che garantiscano, per le prestazioni correlate, la possibilità di eseguire accertamenti e/o prestazioni di diagnosi e cura in successione immediata e quindi senza prevedere la necessità di ripetuti accessi da parte dell'assistito (es. medicina dello sport e cardiologia, ortopedia e radiologia, ecc.) 5. Assicurare in ogni caso, anche attraverso l'attivazione delle forme di remunerazione legate ai risultato, previste dai contratti di lavoro del personale dipendente o convenzionato, l'esecuzione in tempi adeguati alla gravità del caso, delle prestazioni di emergenza o comunque non differibili; 6. Sollecitare, anche attraverso l'adozione di progetti incentivanti, unitamente ad adeguati strumenti di controllo e di eventuale sanzionamento, la massima produttività dei presidi e dei singoli specialisti; 7. Vigilare affinchè il regime della libera professione non interferisca in alcun modo con il corretto svolgimento dell'attività specialistica eseguita con onere a carico del Servizio sanitario nazionale; 8. Semplificare mediante la generalizzazione dei C.U.P., una più vasta distribuzione dei centri collegati, anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie convenzionate, e degli sportelli automatici delle anagrafi civili e del servizio interbancario bancomat, le procedure di prenotazione e accesso delle prestazioni specialistiche in modo da evitare che l'utente debba sommare ai tempi di attesa per l'esecuzione delle prestazioni stesse, eccessivi disagi connessi alla prenotazione ed al pagamento, quando dovuto, delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; 9. La Giunta regionale è impegnata ad eseguire, in collaborazione con l'agenzia sanitaria regionale, il monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed è di conseguenza impegnata ad adottare nei confronti delle aziende sanitarie, entro tre mesi dalla approvazione della presente deliberazione, atti di coordinamento tendenti ad ottenere la progressiva riduzione ed omogeneizzazione nel territorio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni ; 10. I Direttori generali delle Aziende Ospedaliere sono impegnati a ricercare con i colleghi delle Aziende UU.SS.LL. nel cui territorio insiste lo stabilimento ospedaliero, appositi accordi tendenti ad incentivare la produttività dei presidi ambulatoriali e delle dotazioni strumentali;

9 11. I processi di razionalizzazione dell'offerta di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, cosi come indicato nel progetto di Piano sanitario regionale per il triennio in corso di approvazione, dovrà partire da una stima del bisogno/domanda nel bacino d'utenza di riferimento, tenere prioritariamente conto del criterio dell'appropriatezza delle indicazioni, con l'obiettivo di ridurre progressivamente la quota di prestazioni inappropriate quando non inefficaci 12. In ogni caso le Aziende sanitarie, nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermi restando gli obiettivi già indicati nel D.P.R "Piano sanitario nazionale per il triennio 1994/96", che prevedevano, come linee di tendenza l'esecuzione delle indagini di laboratorio entro 48 ore, l'esecuzione delle indagini di diagnostica per immagini, salvo urgenze entro cinque giorni, e l'esecuzione delle visite specialsitiche e la diagnostica strumentale, salvo urgenze, entro sette giorni; dovranno adottare con la partecipazione dei Responsabili delle Unità operative di riferimento, misure atte a garantire, per le prestazioni considerate critiche, ove le attese risultano più lunghe, la riduzione degli stessi tempi d'attesa; 13. Resta inteso che le prestazioni legate alla esecuzione di campagne di prevenzione di massa, approvate dalla Regione, dovranno essere eseguite su chiamata, secondo calendari prestabiliti o secondo modalità di accesso che evitino per 1'utente la necessità di eseguire personalmente la relativa prenotazione. 14. Entro un mese dall'approvazione del presente atto, le Aziende dovranno definire, per ciascuna delle prestazioni, comprese nell'allegato n. 1, il tempo massimo che può intercorre tra la data della richiesta della prestazione, intesa questa come data nella quale la medesima richiesta perviene alla unità operativa incaricata del servizio di accettazione e l'erogazione della prestazione stessa. 15. Qualora la prestazione comporti la formulazione di un referto diagnostico successivo alla esecuzione della prestazione medesima o del prelievo, le Aziende dovranno definire anche il tempo massimo per la produzione del referto medesimo. 16. Di questi termini andrà data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della richiesta della prestazione, idonea pubblicità,' sui tempi di attesa e refertazione dovrà essere inoltre garantita a cura delle Aziende U.S.L. e Ospedaliere. 17. Le Aziende sanitarie dovranno infine dar conto entro Io stesso termine previsto al precedente punto 14 della effettiva adozione dei provvedimenti attuativi del sistema di risarcimento e sanzioni previsto dal D.P.C.M di approvazione dello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" con il quale si prevede in particolare la stipula di apposite polizze assicurative per far fronte al rilascio dei buoni che competono agli utenti per il risarcimento dei disagi connessi all'inosservanza da parte delle Aziende sanitarie dell'obbligo di effettuare la prestazione prenotata. 18. Analogo risarcimento e quindi analoga copertura assicurativa debbono essere previsti nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa predeterminati. 19. Per l'adozione delle misure da adottarsi nei confronti dei Direttori generali delle Aziende sanitarie in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni specialistiche si fa riferimento ai criteri già determinati ai fini della valutazione dell'attività dei medesimi. 20. Il Direttore generale ha l'obbligo di indagare sulle ragioni che provochino la mancata erogazione delle prestazioni entro i termini preindividuati e di attivare quindi le azioni disciplinari e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile i disservizio. 21. I Direttori generali delle Aziende sanitarie, nell'adozione degli atti di competenza, sono impegnati a coinvolgere preventivamente, le organizzazioni sindacali e degli organismi di tutela dell'utente.

10 CRITERI PER IL MONITORAGGIO DELLE LISTE DI ATTESA Le liste di attesa per le diverse prestazioni assistenziali vanno misurate in base ai seguenti criteri: 1) La lista di attesa per una determinata prestazione è rappresentata dalla durata del periodo che passa dal giorno indice (Vedi punto 2)) in cui il cittadino fa richiesta alla struttura erogante e la data di effettuazione prevista della prestazione 2) Il giorno indice è, per definizione, il primo giorno feriale (dal lunedi al sabato) di ciascun mese. Per ciascuna prestazione quindi la durata della lista d'attesa va calcolata in base al tempo di attesa del primo paziente che richiede quella prestazione nel giorno indice. 3) La data prevista di effettuazione della prestazione è quella riportata nel registro ufficiale dell'unità Operativa e deve poter essere controllata in qualunque momento dagli organi deputati al controllo 4) Se l'unità Operativa ha un metodo per bloccare le prestazioni, questo va formalizzato e la durata della lista di attesa va, in caso di prenotazioni bloccate nel giorno indice, calcolata misurando la durata del periodo tra il giorno indice e la data prevista di effettuazione dell'ultima prestazione riportata nel registro 5) Vanno chiarite eventuali situazioni particolari, quali: 5.1 Esistenza di più liste di attesa per la stessa prestazione, se per la stessa prestazione vi sono più liste di attesa a seconda delle caratteristiche del paziente o della patologia questo va specificato e va data indicazione della durata di clascuna delle liste di attesa, 5.2 Modalità di gestione (se prevista) dei casi ritenuti urgenti, con prestazioni da eseguirsi con una durata minore dell'atteso: vanno definiti i criteri di identificazione (chi identifica che cosa e come) e di gestione; 5.3 Esistenza di tempi di attesa diversi in più servizi eroganti la stessa prestazione nell'ambito della stessa Azienda. Criteri per la definizione della durata massima del tempo di attesa: 1) rilevanza clinica del problema, ed a questo scopo vanno di regola previsti i tempi di erogazione nelle seguenti situazioni: prestazione urgente prestazione urgente differibile prestazione programmata

11 2) efficacia presumibile della prestazione, da valutarsi con gli specialisti interessati. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Vincenzo Cardoni) PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' Il sottoscritto, considerate le motivazioni indicate nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che il presente atto non è soggetto a controllo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dr.ssa M.Rita Materazzi) La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. di allegati. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Mario Conti)

12 ALLEGATO 1 DELIBERA N. DEL PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE PER LE QUALI VANNO PREDISPOSTE LE LISTE DI ATTESA (ELENCO MINIMO) Visita specialistica di: Allergologia Cardiologia Chirurgia generale Dermatologia Diabetologia Fisiatria Ginecologia Neurologia ORL Oculistica Odontoiatria Ortopedia Ostetrica Pneumologia Radioterapia Urologia Prestazioni specialistiche: Campo visivo Cistoscopia ECOdoppler vasi periferici ECG ECG con prova da sforzo Ecografla internistica Ecocardiografia Ecocardiocolordoppler Ecografia ostetrica Ecografia urologica Elettroencefalografia Elettromiografia Gastroscopia Holter Ionoforesi Laserterapia Magnetoterapia Mammografia Medicina nucleare

13 MOC Radiologia digestiva Rettosigmoidoscopia Spirometria Ultrasuoni-Tens Urodinaminca Risonanza Magnetica Nucleare TAC

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