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3 Sommario Prefazione...7 I. Cenni sull ordinamento giudiziario...11 II. Il Consiglio Direttivo della Cassazione Riferimenti normativi Composizione Durata e Funzionamento Competenze...13 III. Consiglio Giudiziario Riferimenti normativi Composizione Funzioni Articolazione Competenze in composizione ordinaria Competenze in composizione ristretta Competenze della Sezione Giudici di Pace Il Regolamento Le Deliberazioni...20 IV. Procedimento di formazione delle tabelle Il Documento Organizzativo Generale, D.O.G Le Tabelle Variazioni tabellari Ordinarie Urgenti Feriali Infradistrettuali Criteri di assegnazione degli affari ai G.O.T

4 V. La valutazione dei magistrati Magistrati ordinari Magistrati onorari Giudici di pace...28 VI. La commissione flussi...29 VII. Il ruolo dell avvocatura Il Consigliere giudiziario avvocato Il Consiglio dell Ordine Valutazione periodica sulla professionalità del magistrato Fonti delle segnalazioni Contenuto delle segnalazioni Materia tabellare Interlocuzione con i Consigli dell Ordine degli Avvocati Esiti delle interlocuzioni preliminari Deposito della proposta di tabella Osservazioni sulla proposta tabellare Altri pareri richiesti all Ordine Vigilanza sull andamento degli Uffici Giudiziari del distretto Gli Avvocati Il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) presso il Consiglio Giudiziario

5 Allegato 1 - Regio decreto n. 12 del Allegato 2 - Legge 25 luglio 2005, n Allegato 3 - D.lgs. 27 gennaio 2006, n Allegato 4 - D.lgs. 5 aprile 2006, n Allegato 5 - Legge 30 luglio 2007, n Allegato 6 - Legge 21 novembre 1991 n Allegato 7 - CNF, Linee guida per i regolamenti sul funzionamento dei Consigli giudiziari Allegato 8 - Delibera C. S. M. del 12 marzo Allegato 9 - Circolare C. S. M. P del 1 agosto 2008, (Delibera del 17 luglio 2008 e succ. mod. all 8 ottobre 2008) Allegato 10 - Risoluzione C. S. M. del 21 luglio Allegato 11 - Delibera del 16 luglio Allegato 12 - Delibera C. S. M. Plenum 10 agosto Allegato 13 - Delibera C. S. M. del 31 marzo Allegato 14 - Delibera C. S. M. del 7 aprile Allegato 15 - Art. 550 c.p.p Allegato 16 - Circolare C. S. M. del 14 novembre 2008 (Delibera del 13 novembre 2008) Allegato 17 - Delibera C. S. M. del 23 luglio Allegato 18 - Delibera C. S. M. del 5 maggio Allegato 19 - Circolare C. S. M. n dell 8 ottobre 2007 (Deliberazione del 4 ottobre) Allegato 20 - Art. 2 Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n Allegato 21 - Art. 12 preleggi Allegato 22 - Art. 132 disp. att. c.p.p Allegato 23 - Delibera C. S. M. del 1 luglio 2010) Allegato 24 - Art. 15 d.lgs. 28 luglio 1989 n Allegato 25 - Delibera C. S. M. del 9 aprile

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7 Prefazione Uno degli aspetti positivi della riforma dell Ordinamento giudiziario, avviata con il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, ed integrata con la legge 30 luglio 2007 n. 111, è consistito nel coinvolgimento dell Avvocatura nell amministrazione efficiente e corretta della giustizia, e nella valutazione della competenza dei magistrati, premessa necessaria al loro avanzamento in carriera e alle decisioni relative alle loro funzioni nonché alla assegnazione alle sedi. Si è così aggiunto un tassello al disegno di cooperazione tra Avvocatura e Magistratura, che trova il suo perno nella Carta costituzionale, non solo là dove (artt. 24, 111) la difesa e l accesso alla giustizia implicano un riconoscimento del ruolo costituzionale dell Avvocatura nel sistema di amministrazione della giustizia, ma, anche nella disposizione che consente l accesso di avvocati alla Corte di Cassazione (art. 106), nella disposizione che include gli avvocati tra i possibili componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104) e della Corte costituzionale (art. 135), nella disposizione che ammette la designazione di giudici onorari allo svolgimento di attività giudiziarie (art. 106). A queste fondamentali disposizioni si aggiungono poi quelle di non minore rilevanza previste dalla legislazione ordinaria, nell ambito della quale si possono registrare, tra l altro, la presenza di magistrati nell ambito delle commissioni per l esame di abilitazione alla professione forense e di avvocati nell ambito delle commissioni di concorso per l accesso alla magistratura, la inclusione della relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense nella cerimonia di apertura dell anno giudiziario presso la Corte di Cassazione, e così via. Nella prassi, si possono annoverare i programmi di collaborazione comune per l aggiornamento culturale e professionale, i convegni e i seminari svolti in ogni sede, la interlocuzione istituzionale tra Ordini e Uffici giudiziari, così come quella tra il Consiglio Nazionale Forense e i Ministeri competenti (in primis il Ministero della Giustizia), tra il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Superiore della Magistratura, la presentazione di documenti e relazioni al Parlamento, le audizioni parlamentari ed altro ancora. La istituzione dei Consigli giudiziari ha però un significato particolare. Qui non si tratta solo di cooperare, si tratta, in un certo senso, di cogestire gli uffici giudiziari, da un lato, e di esprimere valutazioni sulla professionalità dei giudici, dall altro. Compiti affidati a soggetti formalmente estranei all organico dei magistrati togati, e quindi a membri laici, che hanno tuttavia una speciale qualificazione, in quanto avvocati e in quanto rispondenti ai requisiti prescritti per poter svolgere quelle funzioni. Si tratta di funzioni molteplici e complesse, che richiedono, dunque, esperienza ed equilibrio, uniti all assunzione di responsabilità, dal momento che riguardano le tabelle degli uffici giudicanti e quelle infradistrettuali, riguardano l attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, delle capacità tecnico-professionali, della laboriosità, della diligenza, dell equilibrio nell esercizio delle funzioni, implicano la vigilanza sul comportamento dei magistrati 7

8 in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e sull andamento degli uffici giudiziari del distretto. I Consigli giudiziari formulano, altresì, pareri e proposte sull organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi; formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo; formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite. Per parte sua il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione formula i pareri sulle tabelle della Cassazione (e relative variazioni, criteri di assegnazione, etc.); i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione, ed, infine, i pareri, su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura e le proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura Dicevo che si tratta, innanzitutto, di una grande innovazione di natura simbolica, perché implica la trasparenza delle attività di gestione degli uffici e di valutazione dei magistrati, ampliando, quindi, ad una categoria professionale che condivide con quella dei magistrati la funzione essenziale della giustizia, la conoscenza e la valutazione di una serie di attività che, altrimenti, avrebbero potuto presentare una nota per così dire chiusa in se stessa e, quindi, corporativa. Ma si tratta di una innovazione di grande momento anche dal punto di vista dell efficienza della macchina della giustizia, poiché finalmente, in modo formale strutturale, si può esprimere la voce dell Avvocatura, e dare, quindi, un fattivo contributo all intero sistema. Quel disegno non è tuttavia completo. Certamente il ruolo dell Avvocatura deve essere maggiormente rafforzato, e perciò si confida nel positivo e celere cammino di recenti proposte di legge che vanno in tale direzione. Peraltro si tratta di una materia di notevole complessità, sì che il Consiglio si è preoccupato di offrire una sorta di guida raccogliendo materiali ed esperienze dei Consigli giudiziari, anche alla luce di riunioni e discussioni nella sua sede e nelle sedi periferiche ai Colleghi che assolvono o assolveranno in futuro queste funzioni, conscio dell importanza che riveste una presenza attiva e competente degli Avvocati nelle dinamiche di valutazione dei magistrati e nella organizzazione tabellare degli Uffici giudiziari. Questo testo, risultato del lavoro di colleghi per lo più componenti i Consigli giudiziari, ha lo scopo di tracciare alcune linee orientative, di semplice lettura, anche a beneficio dei Consigli dell Ordine, essendo indubbio che, per essere esercitata in maniera proficua, l attività dei Consiglieri giudiziari richiede una forte sinergia con i Consigli dell Ordine di riferimento, e tale sinergia deve basarsi sulla conoscenza della materia. 8

9 Sono grato ai Colleghi sopra richiamati di aver avvertito l esigenza di riservare attenzione a questi organismi e ai loro rappresentanti, ed ai Colleghi del Consiglio Nazionale Forense di aver curato le riunioni dei consiglieri e di aver promosso la pubblicazione di questo testo, segno dell opera di sussidio e di servizio che il Consiglio Nazionale Forense svolge a favore degli Ordini e degli Avvocati, opera che mi auguro possa essere ulteriormente rafforzata in futuro. Prof. Avv. Piero Guido Alpa 9

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11 I. CENNI SULL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Quando si parla di ordinamento giudiziario si fa riferimento ad una materia delimitata dal Regio Decreto n. 12 del , il cd. Ordinamento Giudiziario o ordinamento Grandi (dal nome del Ministro della Giustizia che ne fu artefice), che individua le autorità alle quali è affidata l amministrazione della giustizia (Titolo I), ne disciplina la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento (Titoli I, II, III, IV), detta norme concernenti i magistrati, istituisce e regolamenta i Consigli Giudiziari ed il Consiglio Superiore della Magistratura. Su tale fonte hanno operato oltre 700 interventi normativi, sentenze della Corte Costituzionale, nonché incisivi interventi del C.S.M., mediante delibere, risoluzioni e circolari. In particolare la legge 25 luglio 2005, n , contenente delega al Governo per la riforma dell ordinamento giudiziario di cui al RD 30 gennaio1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza, della Corte dei Conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché l emanazione di un testo unico, è intervenuta su un assetto della magistratura profondamente cambiato rispetto a quello delineato dall ordinamento Grandi. Ricordiamo alcuni tra gli interventi in materia: D.lgs. n. 20 del 16 gennaio in materia di conferimento di incarichi direttivi; D.lgs. n. 25 del 27 gennaio nuova disciplina in materia di Consigli Giudiziari; D.lgs. n. 30 del 2 febbraio istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; D.lgs. n. 35 del 2 febbraio pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, ed in materia di elezione dei Consigli Giudiziari; D.lgs. n. 106 del 20 febbraio disposizioni in materia di riorganizzazione dell Ufficio del PM; D.lgs. n. 109 del 23 febbraio disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e relative sanzioni, procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di uffici dei magistrati; 1 Allegato 1 - Regio decreto n. 12 del 1941, cd. Ordinamento Giudiziario 2 Allegato 2 - legge 25 luglio 2005, n Allegato 3 - d.lgs. 27 gennaio 2006, n

12 D.lgs. n. 160 del 5 aprile nuova disciplina sulle valutazioni di professionalità, dell accesso in magistratura c.d. Riforma Castelli ; D.lgs. n. 240 del 25 luglio in materia di competenze dei magistrati capi e dirigenti amministrativi; decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministro della Giustizia; Legge n. 269 del 24 ottobre 2006 sospensione dell efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario ; Legge n. 111 del 30 luglio modifiche alle norme sull Ordinamento giudiziario c.d. Legge Mastella. 4 Allegato 4 - d.lgs. 5 aprile 2006, n Allegato 5 - legge 30 luglio 2007, n

13 II. IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE 2.1 Riferimenti normativi Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione sono disciplinati dagli artt. 1-8 del d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 3, modificati dai comma 1-7 dell art. 4, legge 30 luglio 2007 n Composizione Del Consiglio direttivo della Cassazione fanno parte, di diritto, il Primo Presidente della Suprema Corte ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Lo compongono, inoltre, sei giudici cassazionisti e due requirenti di Cassazione, due docenti universitari e due avvocati, per un plenum di quattordici Consiglieri. i Giudici ed i Pubblici ministeri - eliminata ogni distinzione tra effettivi e supplenti - sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte, in cui ciascun magistrato in servizio in Cassazione - ivi compresi i magistrati del massimario - vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista. I docenti universitari in materie giuridiche sono nominati dal Consiglio universitario nazionale. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale forense tra coloro che posseggano i requisiti del ventennio di anzianità nella professione e di almeno cinque di iscrizione all albo dei patrocinanti in Cassazione. I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 2.3 Durata e Funzionamento Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Primo Presidente della Cassazione, resta in carica quattro anni. Il Segretario è eletto tra i togati. Le deliberazioni, valide con il quorum della metà più uno dei componenti (otto), sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 2.4 Competenze a) formulazione dei pareri sulle tabelle della Cassazione (e relative variazio- 13

14 ni, criteri di assegnazione, etc.); b) formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione; c) formulazione dei pareri, su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura; d) formulazione delle proposte al Comitato Direttivo della Scuola superiore della magistratura. I componenti non togati partecipano solo alle deliberazioni sulla formulazione dei pareri sulle tabelle della Cassazione (e relative variazioni, criteri, assegnazione etc.). 14

15 III. CONSIGLIO GIUDIZIARIO 3.1 Riferimenti normativi Composizione e funzionamento dei C.G. sono oggi disciplinati dagli artt del d.lgs. 27 Gennaio 2006 n. 25 3, modificati dai comma 8-15 dell art. 4, legge 30 Luglio 2007 n Composizione È istituito presso ogni Corte d Appello e costituito da: membri di diritto: Presidente della Corte di Appello e Procuratore Generale presso la Corte di Appello; membri elettivi: magistrati eletti fra i magistrati che esercitano nel distretto, membri di nomina: - professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto; - avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dell ordine degli avvocati del distretto. In caso di mancanza o impedimento, solo i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. Il numero dei componenti elettivi e di nomina varia in relazione alle dimensioni del distretto ed è descritto dai comma 2, 3 e 3-bis dell art. 9 d.lgs 27 gennaio 2006 n : a) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati, il consiglio giudiziario è integrato da nove membri: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche, e due avvocati. (comma 2) b) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, il consiglio giudiziario è integrato da quattordici membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti; e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche, e tre avvocati. (comma 3) 15

16 c) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, il consiglio giudiziario è integrato da venti altri membri: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche, e quattro avvocati. (comma 3-bis). La durata in carica é di quattro anni ed i componenti non sono immediatamente rieleggibili. 3.3 Funzioni Il C.G. ha, nel suo complesso, le funzioni di organo periferico decentrato del C.S.M. con compiti di formulare pareri (rivolti allo stesso C.S.M.) in materia di valutazione di professionalità dei magistrati, valutazione di idoneità dei magistrati alle funzioni semidirettive e direttive, ed in materia tabellare; svolge, altresì - autonomamente - compiti di vigilanza sull andamento ed organizzazione degli uffici del distretto. 3.4 Articolazione Il C.G. si articola essenzialmente in tre composizioni: ordinaria, cui partecipano magistrati, avvocati e professori universitari; ristretta, cui partecipano soltanto i magistrati; sezione autonoma giudici di pace, formata (ex art. 10 d.lgs 25/ ) in misura variabile e crescente in rapporto all organico complessivo dei magistrati del distretto. (cfr. 3.2). Essa di volta in volta è composta, oltre che dai membri di diritto del Consiglio giudiziario, ovvero Presidente della Corte di Appello e Procuratore generale presso la Corte d Appello, anche da: a) nei distretti in cui sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati: due magistrati e un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto; b) nei distretti in cui sono presenti uffici con organico compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati: tre magistrati, un avvocato e tre giudici di pace, eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a); c) nei distretti in cui sono presenti uffici con organico superiore ai seicento magistrati: cinque magistrati, due avvocati e quattro giudici di pace. 16

17 Alcuni Consigli Giudiziari assumono una quarta articolazione definita plenum - composizione ordinaria, più la sezione autonoma giudici di pace con compiti quali l approvazione del Regolamento o l elezione del segretario. Il segretario, eletto all interno dei componenti il C.G., è unico per tutte le composizioni, eccetto per la sezione autonoma giudici di pace, che ha la possibilità di eleggere un segretario diverso. 3.5 Competenze in composizione ordinaria Le competenze della composizione ordinaria sono definite nell art. 16 d.lgs. 27 gennaio 2006 n e riguardano esclusivamente le competenze di cui all art. 15 comma 1 lett. a) e d), ovvero: formulazione dei pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (ad eccezione degli Uffici del giudice di pace, riservati all apposita sezione) e sulle tabelle infradistrettuali, sui criteri per l assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, verificando che siano rispettati i criteri di trasparenza, oggettività e non predeterminabilità; esercizio della vigilanza sull andamento degli uffici giudiziari del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia; la norma summenzionata cita anche la lettera e) dell art.15, per il cui approfondimento si rimanda al Competenze in composizione ristretta Ai Consigli Giudiziari in composizione ristretta sono riservate le seguenti competenze: la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e d idoneità alle funzioni direttive e semidirettive; la formulazione dei pareri sull adozione di provvedimenti inerenti collocazione a riposo, dimissioni, decadenze dall impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissione in servizio; la formulazione dei pareri, a richiesta del C.S.M., su materie di competenza di essa; la possibilità di formulazione delle proposte in materia di programmazione dell attività didattica della Scuola Superiore della Magistratura. In questo ambito, i componenti c.d. non togati non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione, ma possono - qualora sia previsto dai 17

18 Regolamenti di cui si sono dotati i singoli Consigli Giudiziari - comunque assistere alla relazione, chiedere chiarimenti, ed essere presenti alla discussione (cd. diritto di tribuna). In materia di valutazione di professionalità, sono ammesse segnalazioni, purché circostanziate e documentate, da parte dei C.O.A. e degli avvocati singolarmente. Le segnalazioni devono essere tenute in conto nella formulazione del parere e devono essere trasmesse, con l altra documentazione esaminata, al C.S.M.. (cfr. 3.9) Si segnalano altresì altre importanti competenze, non espressamente richiamate dal d.lgs. 25 del 27 gennaio , ma attribuite ai Consigli Giudiziari da precedenti norme e trattate in composizione ristretta oppure ordinaria secondo le previsioni dei singoli Regolamenti, quali quelle in materia di magistratura onoraria, di incompatibilità dei magistrati, di autorizzazione a risiedere fuori dal comune ove ha sede l ufficio, di applicazione e supplenza dei magistrati, di incarichi extragiudiziari dei magistrati. 3.7 Competenze della Sezione Giudici di Pace Le competenze della sezione dei giudici di pace sono definite nell art. 10 d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 3, e riguardano le competenze di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 comma 2-bis e 9 comma quarto della Legge 21 novembre 1991 n e succ. mod. (istituzione del giudice di pace) e art. 15 comma 1 lett. e) del d.lgs. 25 del 27 gennaio e quindi la Sezione: formula i pareri relativi all ammissione al tirocinio dei giudici di pace (Art. 4); formula un giudizio di idoneità sui giudici di pace tirocinanti e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace (Art. 4 bis); esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio (Art. 7 comma 2 bis); svolge la funzione disciplinare giudicante, sentito l interessato e verificata la fondatezza della proposta, deliberando sulla stessa e trasmettendo gli atti con la proposta al C.S.M. (Art. 9 comma 4); - fermo restando il potere di segnalazione proprio di ogni singolo Consigliere Giudiziario, la funzione inquirente è di competenza del Presidente della Corte, il quale formula autonomamente il capo di incolpazione nei confronti del giudice di pace e propone al Consiglio Giudiziario - all esito di eventuali accertamenti ed indagini - la dichiarazione 6 Allegato 6 - Legge 21 novembre 1991 n. 374, Istituzione del giudice di pace 18

19 di decadenza, la dispensa, l ammonimento, la censura o, nei casi più gravi, la revoca; formula i pareri sulle tabelle degli uffici dei giudice di pace, sui criteri per l assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, verificando che siano rispettati i criteri di efficienza degli Uffici, di trasparenza, oggettività e non predeterminabilità; esercita la vigilanza sull andamento degli uffici del giudice di pace del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al Ministro della giustizia. Il parere della Sezione, sia per la nomina che per il giudizio di idoneità alla conferma dopo il primo quadriennio di esercizio delle funzioni (art. 7, comma 2-bis l. n. 374/91, è parzialmente vincolante per il C.S.M. in quanto costituisce requisito necessario per la conferma. Il C.S.M. non può disattendere un eventuale giudizio di inidoneità. Può, invece, rifiutare la conferma anche nei casi di giudizio positivo. Gli avvocati che ne fanno parte partecipano a pieno titolo a tutte le deliberazioni. 3.8 Il Regolamento Ogni C.G. si dota di un regolamento per la disciplina dello svolgimento dell attività, in particolare del requisito di pubblicità delle sedute e dell accesso agli atti. Il Consiglio nazionale forense ha predisposto, nel maggio 2008, un documento sulle Linee guida per i regolamenti sul funzionamento dei Consigli giudiziari 7. Il documento, approvato definitivamente nel luglio successivo, ha l obiettivo di rappresentare un minimo comune denominatore per affermare la posizione di indipendenza e di partecipazione attiva da parte dei componenti avvocati. In contrasto con quanto deliberato in data 12 marzo 2009 dal CSM 8 (vedi 5.2), secondo la valutazione del Consiglio nazionale forense deve ritenersi che in materia di nomina, conferma, disciplina e formazione dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari dei tribunali, la competenza sia dei Consigli Giudiziari in composizione ordinaria (cioè integrata da avvocati e professori universitari). Il documento, elaborato in seno al Consiglio nazionale forense conferisce, grande importanza alla trasparenza - sia interna che esterna - dell attività dei consigli giudiziari. Verso l obiettivo di garanzia: a) la previsione del diritto dei consiglieri non togati di poter esaminare con adeguato anticipo la documentazione istruttoria di tutte le pratiche; b) la preventiva formazione di un programma delle sedute (magari anche itineranti); c) la designazione 7 Allegato 7 CNF, Linee guida per i regolamenti sul funzionamento dei Consigli giudiziari 8 Allegato 8 delibera CSM del 12 marzo 2009, Partecipazione dei componenti laici. 19

20 dei relatori secondo criteri predeterminati e, comunque, a turnazione; d) il principio delle votazioni palesi (salva la facoltà di richiedere la votazione segreta su singoli argomenti) e della pubblicità delle sedute (fatti salvi alcuni casi come la trattazione e la deliberazione su dati sensibili). Riguardo a quest ultimo aspetto, le linee guida suggeriscono di specificare nei regolamenti organizzativi dei Consigli che i componenti non togati abbiano il diritto di permanenza nelle sale delle adunanze anche quando le materie trattate esulino dalle loro competenze, rilevando comunque la loro presenza ai fini del quorum per la validità della seduta. Poteri istruttori e fonti di conoscenza devono essere paritari a quelli dei componenti magistrati. Le linee guida suggeriscono anche l istituzione del comitato pari opportunità in funzione ausiliaria e consultiva non vincolante nei confronti dei consigli giudiziari e la continuità nell opera della commissione flussi. Il documento passa in rassegna, inoltre, una serie di indicazioni operative per i consigli dell Ordine forense e per i Consiglieri Giudiziari: per esempio, la verifica che le tabelle si uniformino ad alcuni criteri, tra i quali quello di distribuire equamente gli affari tra i vari magistrati, o di evitare la possibilità di scelta discrezionale del dirigente dell ufficio del magistrato a cui affidare le cause. 3.9 Le Deliberazioni Le deliberazioni del Consiglio Giudiziario, in ogni sua possibile composizione, ordinaria, allargata o ristretta, sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri, compresi quelli di diritto. Le deliberazioni possono essere assunte all unanimità ovvero a maggioranza dei presenti. Tale distinzione è particolarmente importante, atteso che il C.S.M., in genere, delibera conformemente ai pareri espressi dal Consiglio Giudiziario, ma, nel caso in cui vi siano osservazioni sulla deliberazione, è tenuto, necessariamente, ad esaminare attentamente ed a motivare la decisione di adesione o rigetto delle osservazioni. Ciò sta significare che, nei pareri espressi a maggioranza, se al C.S.M. non pervengono in uno alla deliberazione anche le osservazioni contrarie effettuate dai consiglieri giudiziari dissenzienti (c.d. parere di minoranza), di norma il C.S.M. stesso non entra nel merito della decisione adottata dal C.G. 20

21 IV. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE TABELLE La proposta tabellare, la cui redazione è disciplinata per il triennio dalla Circolare C.S.M. P21241 del 1 agosto , deve essere articolata dal Capo dell Ufficio Giudiziario (Presidente del Tribunale e Presidente della Corte) in due parti denominate: Documento Organizzativo Generale (D.O.G.) Progetto tabellare 4.1 Il Documento Organizzativo Generale, D.O.G. É il documento che i dirigenti degli uffici giudiziari devono redigere all inizio del triennio tabellare, funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative e nel quale devono essere indicati i criteri, attraverso i quali intendono organizzare l ufficio, tenuto conto, tra l altro: dell organico previsto, sia per quanto riguarda i magistrati che per il personale amministrativo, e di quante unità siano effettivamente in servizio; dell analisi dello stato dei servizi; dei carichi di lavoro dei singoli uffici e dei singoli magistrati; dell analisi relativa alla ripartizione tra settore civile e settore penale; dei programmi di definizione dei procedimenti con l obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo; dei tempi di definizioni degli affari giudiziari; delle ragioni che giustifichino eventuali variazioni rispetto alla precedente tabella 4.2 Le Tabelle Sono la parte più importante del D.O.G., in quanto descrivono l articolazione dell ufficio giudicante o requirente e la distribuzione degli affari in relazione all organico ed al flusso di essi. Con riferimento agli uffici requirenti, i Consigli Giudiziari non hanno potere decisionale o valutativo sulle determinazioni dei Procuratori, limitandosi a sole prese d atto. Tuttavia, vale la pena segnalare che il C.S.M. ha evidenziato 10 come non sia sgradito un intervento di valutazione generale da parte del Consiglio Giudiziario in materia di programmi organizzativi 9 Allegato 9 - Circolare C.S.M. P21241 del 1 agosto Allegato 10 - Risoluzione CSM del 21 luglio 2009 In materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero 21

22 degli Uffici del Pubblico Ministero, così da procedere alla disamina, in modo organico, delle tabelle degli Uffici giudicanti, valutando la funzionalità degli stessi rispetto all organizzazione degli Uffici requirenti. Per ogni triennio tabellare, il C.S.M. provvede all emanazione di una nuova circolare. Le tabelle devono essere formulate tenendo conto dell organizzazione dell ufficio nel triennio precedente, dei risultati conseguiti e delle modifiche da apportare, eventualmente, per coprire le disfunzioni riscontrate. Importante, sotto questo aspetto, é la valutazione del c.d. indice di ricambio, cioè il rapporto tra affari pendenti, sopravvenienze ed affari definiti, perché consente di verificare se l organizzazione dell ufficio é in grado di smaltire eventuale arretrato. Le tabelle devono indicare, per gli uffici articolati in sezioni: le materie a ciascuna sezione assegnate; i giudici che le compongono; (entrambe indicazioni importanti per il limite della decennalità nelle funzioni) il numero settimanale delle udienze per ciascun magistrato ed i giorni in cui sono tenute; il numero delle udienze collegiali ed i giorni in cui sono tenute; il criterio di assegnazione degli affari fra i magistrati, che deve garantire trasparenza, obbiettività e non predeterminabilità; i criteri di sostituzione dei magistrati per incompatibilità, assenza o impedimento. Il C.S.M. ha, da sempre, caldeggiato che, nell ambito delle sezioni, possano essere previsti dei gruppi di specializzazione, anche nell ottica di ovviare alle situazioni di ultradecennalità (rectius termini massimi di permanenza nell incarico). Negli uffici articolati in sezioni, che svolgono anche funzione di riesame, deve essere creata una sezione specifica per il riesame e non può essere istituita una sezione per il penale collegiale separata da quella del monocratico. Negli uffici più piccoli, dove é prevista una sola sezione promiscua, é preferibile che vengano formati gruppi di magistrati specializzati. Le tabelle diventano esecutive solo dopo il parere del C.G. e la successiva approvazione del C.S.M.. In assenza di approvazione, rimangono in vigore le precedenti tabelle. La proposta tabellare deve essere inviata dal Presidente del Tribunale ai C.O.A. territorialmente competenti, e deve, inoltre, essere depositata in cancelleria, a disposizione del personale amministrativo e dei magistrati. I soggetti summenzionati, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, possono presentare osservazioni. 22

23 Nel caso in cui il dirigente dell Ufficio Giudiziario non trasmetta il progetto ai C.O.A., è il Presidente della Corte d Appello a dovervi provvedere. Il progetto tabellare non può, comunque, essere esaminato prima della scadenza del termine per le osservazioni. 4.3 Variazioni tabellari Si tratta di modificazioni alle tabelle, che si rendono necessarie per circostanze sopravvenute alla loro approvazione. Il Presidente del Tribunale che assuma l incarico direttivo nel corso di validità della Tabella, ha a disposizione un termine massimo di sei mesi per proporre modifiche alla Tabella stessa. Quattro le fattispecie di variazioni tabellari: ordinarie, urgenti, feriali, infradistrettuali Ordinarie Sono quelle che dipendono da situazioni che si prospettano con un certo anticipo rispetto al verificarsi (decennalità, maternità, perdurante assenza, variazioni apprezzabili nel flusso degli affari, sopravvenute incompatibilità) e che richiedono una modificazione nell assetto dell ufficio. Devono seguire la prassi per l approvazione delle tabelle e, qualora la variazione interessi la copertura di un ruolo, dev essere, altresì, esperito l interpello (concorso interno) Urgenti Sono provvedimenti di modifica tabellare che derivano da eventi imprevedibili ed esigono l immediato intervento sull organizzazione esistente dell ufficio. Quando riguardino la assegnazione di magistrati ai settori o alle sezioni sono immediatamente esecutive e non devono essere preventivamente inviate ai Consigli dell Ordine degli Avvocati per osservazioni o pareri. Quando riguardino l assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici che li compongono, l esecutività della variazione è comunque subordinata a due condizioni, ovvero che non siano state presentate osservazioni e che il Consiglio Giudiziario abbia espresso, all unanimità, parere favorevole. Devono, inoltre, in entrambi i casi, essere indicate 23

24 specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che giustificano tali provvedimenti di modifica Feriali I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, osservando i seguenti criteri: a) evitare una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana; b) assicurare un equa rotazione nella scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale; c) determinare il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale, in misura tale da assicurare la funzionalità dell ufficio; d) indicare, nei prospetti, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, siano chiamati a sostituirli. Salvo imprescindibili esigenze di ufficio, è vietato il richiamo in servizio di magistrati in ferie Infradistrettuali Le tabelle infradistrettuali integrano l ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici, derivanti da carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni). Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale. Con riferimento a tali tabelle vi è da segnalare la piena competenza a deliberare, nel senso, rispettivamente, di parere favorevole o meno da parte dei Consigli Giudiziari, ed approvazione o rigetto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. 4.4 Criteri di assegnazione degli affari ai G.O.T. Per affinità di argomento, si riassumono i criteri di assegnazione degli 24

25 affari ai G.O.T.. Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di Tribunale (G.O.T.) assegnati, in funzione collaborativa, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell art. 43-bis O.G 1., nel rispetto della Risoluzione emanata in materia dal C.S.M. in data 16 luglio e delle disposizioni della Circolare C.S.M. del 10 agosto I giudici onorari svolgono presso il Tribunale il lavoro giudiziario loro assegnato dal Presidente del Tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal Presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari, non possono avere un proprio ruolo, e, per il settore penale, non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi. In caso di mancanza dei giudici ordinari per la vacanza del relativo posto in organico, anche se determinata da applicazione (art. 110 O.G. 1 ) del magistrato, la supplenza del giudice onorario può riguardare il magistrato trasferito e non ancora sostituito, ovvero il magistrato applicato, senza assegnazione del ruolo, ma con una turnazione dei G.O.T. in servizio. Dovranno essere indicati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai G.O.T. e di sostituzione dei giudici professionali, nei limiti di cui all art. 43-bis dell Ordinamento Giudiziario 1. Nell assegnazione è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari i seguenti affari giudiziari: a) per il settore civile: i procedimenti cautelari e possessori; la materia di lavoro e previdenza; la materia societaria e fallimentare; la materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare È esclusa anche tutta l attività preparatoria necessaria all emissione del provvedimento da parte del Magistrato Togato, (C.S.M. in risposta a quesiti del 31 marzo e del 7 aprile ); la materia d immigrazione; in materia di proprietà intellettuale e industriale, le cause devolute alle sezioni stralcio o di competenza delle sezioni specializzate. b) per il settore penale: 11 Allegato 11 - Criteri di assegnazione degli affari ai GOT. (Delibera del 16 luglio 2008) 12 Allegato 12 CSM Plenum 10 agosto 2008, Got Vpo e Consiglio Giudiziario. 13 Allegato 13 - Attribuzioni giurisdizionale delegabili ai Giudici onorari di Tribunale. (Risposta a quesiti del 31 marzo 2010) 14 Allegato 14 - Esclusione della possibilità di utilizzare i GOT per attività preparatoria nelle materie affidate al giudice tutelare. (Risposta a quesito del 7 aprile 2010) 25

26 i procedimenti diversi da quelli previsti dall art. 550 c.p.p. 15 ; i reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni; i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l esercizio delle funzioni di G.I.P. o di G.U.P.; i procedimenti di appello avverso sentenze del giudice di pace; i procedimenti trattati con giudizio direttissimo Come già osservato, si ricorda che i G.O.T. non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi. I giudici onorari possono essere destinati alla trattazione delle seguenti controversie, mediante la supplenza dei giudici professionali, purché essa sia realizzata con una turnazione dei G.O.T. in servizio e senza assegnazione del relativo ruolo: a) nelle sole materie del civile: le esecuzioni mobiliari; gli affari ex Pretura ancora pendenti; l assunzione di prove delegate; le cause di locazione a uso abitativo (solo per la determinazione equo canone e richieste accessorie di pagamento e di restituzione somme); condominio; b) nelle materie del penale: per i soli affari ex Pretura ancora pendenti, sempreché ricompresi tra quelli di cui all art. 550 c.p.p Allegato 15 - Art. 550 c.p.p. 26

27 V. LA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI 5.1 Magistrati ordinari La formulazione dei pareri «per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell articolo 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n , e successive modificazioni» (art. 15 comma I lettera b, d.lgs 25/ ) non sarebbe di stretta competenza dei componenti non togati, posto che, per determinazione normativa (art. 16 d.lgs 25/ ), non possono partecipare alla discussione e deliberazione. Tuttavia è opportuno ed utile affrontare l argomento, perché: a) il C.S.M. ha sostanzialmente riconosciuto ai componenti non togati il diritto di tribuna, cioè quello di assistere alla relazione e di chiedere chiarimenti (diversi regolamenti dei C.G. contengono infatti tale previsione); b) l ordinamento riconosce ai C.O.A., ai componenti dei consigli giudiziari - senza distinzione di appartenenza - ed individualmente agli avvocati di inviare segnalazioni sul comportamento dei magistrati. Dette segnalazioni devono essere attendibili, quindi circostanziate e, per quanto possibile, documentate. I criteri di valutazione di professionalità sono indicati nell art. 11 d.lgs. n. 160 del ed attengono: alla capacità, intesa come preparazione giuridica, grado di aggiornamento, possesso delle tecniche argomentative e di indagine, conduzione dell udienza, idoneità ad avvalersi in modo adeguato dell apporto dei collaboratori e degli ausiliari; alla laboriosità, intesa come produttività, valutata con riferimento al numero e qualità degli affari trattati, tempi di smaltimento del lavoro, attività di collaborazione all interno dell ufficio di appartenenza; alla diligenza, intesa come assiduità e puntualità della presenza in ufficio, rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, partecipazione alle riunioni sulle innovazioni legislative e sull evoluzione giurisprudenziale; all impegno, inteso come disponibilità alla sostituzione di magistrati assenti, frequenza dei corsi di aggiornamento, collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. La conoscenza di questi aspetti è necessaria per formulare segnalazioni adeguate, ottenere chiarimenti durante la relazione e verificare la congruità dei pareri espressi dal C.G. e del successivo provvedimento del C.S.M.. È tanto più necessaria perché, a seguito delle segnalazioni, potrebbe crearsi una posizione di controinteressato da parte del segnalante o dell organismo rappresentativo, tale da legittimare il ricorso alla giustizia ammini- 27

28 strativa. Sull argomento vedi anche il Magistrati onorari Vale quanto detto per i magistrati ordinari. Almeno allo stato, se si tiene conto che l esclusione dei componenti non togati dalla partecipazione alla discussione e formulazione del parere è stata deliberata dal C.S.M., a maggioranza, nella risposta a quesito del 12 marzo Vi sono tuttavia due rilievi di importanza per l avvocatura, ai fini di intervento nella materia: a) il parere del Consiglio dell Ordine è sempre richiesto per la nomina di magistrati onorari, in quanto avvocati; b) presso ogni Distretto, quale emanazione del locale Consiglio Giudiziario, è istituita una commissione per la formazione e l aggiornamento della magistratura onoraria (Circ. C.S.M. P28261 del 14 novembre ), finanziata direttamente dal C.S.M.. La Commissione è composta da sei membri: due magistrati, un G.d.P., un V.P.O., un giudice onorario di Tribunale ed un avvocato indicato dai Consigli dell Ordine del Distretto. 5.3 Giudici di pace La sezione dei giudici di pace si occupa della loro valutazione sia in occasione dell immissione in servizio che al momento della richiesta riconferma. La valutazione viene condotta in base: al parere del coordinatore dell ufficio dal quale dipendono; al parere del Presidente del Tribunale nel cui Circondario svolgono servizio; all esame a campione dei provvedimenti emessi durante il servizio, dei quali va valutata sia la sostanza che la forma; alla diligenza nell espletamento delle funzioni, con particolare riferimento alla puntualità nel deposito dei provvedimenti; alla comparazione con l attività svolta da altri magistrati dello stesso Ufficio (Delibera C.S.M. del 23 luglio ; Ovviamente, anche nei loro confronti è prevista la facoltà di effettuare segnalazioni. 16 Allegato 16 - Circ. C.S.M. del 14 novembre Allegato 17 - Delibera C.S.M. del 23 luglio

29 VI. LA COMMISSIONE FLUSSI È un organismo distrettuale, emanazione del Consiglio Giudiziario. I componenti, nominati dal C.G., hanno la funzione di valutare la produttività degli uffici giudiziari in base ai dati statistici, offerti dai singoli uffici o ricavati da quelli elaborati dal C.S.M.. Nella prassi, diversi Consigli Giudiziari, prima di valutare le singole proposte tabellari provenienti dai dirigenti degli Uffici, e soprattutto nell ottica della formazione della proposta tabellare, acquisiscono preventivamente il parere della commissione flussi. L indagine è sostanzialmente finalizzata ad esaminare i flussi dei procedimenti, ricavando gli indici o parametri di efficienza degli uffici: Indice di ricambio: definiti/sopravvenuti, indica il numero dei procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti durante l anno. Con un valore superiore a 100, le definizioni sono in numero superiore ai sopravvenuti e, quindi, vi è una riduzione della pendenza; viceversa, con un valore inferiore a 100, le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze e si è in presenza di un aumento delle pendenze finali. Indice di smaltimento: definiti/ (pendenza iniziale + sopravvenuti), valuta la percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti sopravvenuti; il valore massimo pari a 100 indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero. Indice di durata prospettiva: pendenti finali/definiti, dà una misura tendenziale della durata dei processi in termini di anni. Comparando i dati relativi al 2008 si evidenzia che, negli Uffici Giudicanti che hanno attuato Programmi di Smaltimento, l indice di durata prospettiva è pari o sotto l anno. Ovviamente, l Ufficio Giudiziario risultato più efficiente rispetto ad altri potrebbe aver ottenuto migliori performance in quanto dotato di un numero maggiore di magistrati o di personale amministrativo a fronte dello stesso carico di lavoro. Ai fini dunque della individuazione del miglior Ufficio Giudiziario in termini di efficienza, è necessario parametrare ciascun indice anche alle effettive presenze e dei magistrati e del personale amministrativo. È indispensabile, pertanto, che magistrati dirigenti degli Uffici Giudiziari inseriscano nel programma Valeri@ le presenze effettive dei magistrati. Sarebbe altresì opportuno valutare il peso dei singoli affari (routinari, seriali, etc.). I flussi vengono valutati con riferimento all ufficio, alle sezioni di cui è 29

30 composto ed ai singoli magistrati, nonché riferendosi alla distribuzione delle risorse fra i vari settori. In base a questi risultati, il C.G. può verificare il progetto tabellare anche sotto il profilo dell adeguata distribuzione degli affari fra le risorse umane disponibili. Un recente parere, reso dal C.S.M. su sollecitazione del C.G. di Venezia 18, consente all organo decentrato di consultare periodicamente la commissione flussi ed alla commissione di rendere il parere richiesto, che la lettera della legge (r.d. 12/ così come mod. dalla L. 111/ ) sembrava invece limitare ad un momento successivo all esame delle proposte tabellari. È evidente che l accesso ai dati della commissione flussi è necessario anche per valutare l adeguatezza delle variazioni tabellari, sia ordinarie che urgenti. La partecipazione di componenti avvocati nelle commissione flussi favorisce senz altro un approccio più consapevole alla valutazione della tabella ed alle sue variazioni. 18 Allegato 18 Delibera C.S.M del 5 maggio

31 VII. IL RUOLO DELL AVVOCATURA Con riferimento al ruolo svolto dall avvocatura, pare corretto evidenziare come esso si articoli sostanzialmente su tre livelli, diversi, ma strettamente intersecati e collegati tra loro ed altresì egualmente importanti. Un ruolo primario è esercitato dell avvocatura attraverso i componenti avvocati in seno al Consiglio Giudiziario. Non va dimenticato che essi sono nominati dal Consiglio nazionale forense su proposta dei C.O.A.. Altro ruolo è attivamente esercitato dai Consigli dell Ordine (o dal Presidente). Ed infine un ruolo estremamente importante pur tuttavia non istituzionalizzato - è esercitato da tutti gli avvocati iscritti agli Albi. Va evidenziata la differenziazione tra i ruoli che non devono essere sovrapposti e, se pur necessariamente tra loro intrecciati, debbono mantenere una distinta autonomia di azione nel collaborare alla organizzazione ed alla valutazione sul corretto funzionamento degli Uffici Giudiziari. Di seguito vengono esposte le diversità dei ruoli e le competenze. 7.1 Il Consigliere giudiziario avvocato Non c è dubbio che il Consigliere giudiziario avvocato debba relazionarsi e confrontarsi costantemente con i Consigli dell Ordine del Distretto, ma deve altrettanto tranquillamente essere riconosciuta la sua autonomia di funzione all interno del Consiglio Giudiziario. Si evidenzia, in questa prospettiva, la necessità e l importanza che i Consiglieri Giudiziari dei Distretti siano presentati ai singoli Consigli dell Ordine e, ove possibile, anche ai colleghi, al fine di favorire una maggior coesione e collegamento (Ordine Consiglio Consigliere Giudiziario). È altresì opportuno, in tal senso, rimarcare che il Consigliere Giudiziario avvocato è l espressione rappresentativa di più Ordini all interno del distretto di Corte d Appello. 7.2 Il Consiglio dell Ordine Va anzitutto evidenziato che il Consiglio dell Ordine è - o deve essere - notiziato (tempestivamente) di ogni riunione del Consiglio Giudiziario e degli argomenti da trattarsi nella seduta a mezzo di comunicazione dell Ordine del giorno nella sua forma integrale. Non vi è dubbio, quindi, che una prima attività da parte del Consiglio (del Presidente o di un delegato ad hoc, che funga da referente costante nei rapporti con il Consigliere Giudiziario) 31

32 sia costituita da una specifica analisi degli argomenti presenti all ordine del giorno (ODG). In questa fase non pare discutibile che il Consiglio dell Ordine possa altresì esercitare il diritto di accesso agli atti - secondo le regole vigenti - che siano ostensibili. Distinti e differenti sono i contributi che il Consiglio dell Ordine può offrire all attività del Consiglio Giudiziario, evidenziandosi come essi, in alcuni casi, trovino espressa previsione normativa ed in altri una regolamentazione a mezzo delle circolari interpretative del C.S.M Valutazione periodica sulla professionalità del magistrato In tale materia, l avvocatura è esclusa dalla partecipazione alle deliberazioni (art. 16 d.lgs. 25/ ) ma, nondimeno, è divenuta, per legge, una delle fonti degli elementi che concorrono a tale valutazione attraverso il meccanismo delle segnalazioni. Scopo di tali segnalazioni è esclusivamente quello di fornire utili notizie al Consiglio Giudiziario per esprimere il parere sulla professionalità del magistrato in valutazione e concorrere, così, come fonte qualificata, alla valutazione del lavoro dei singoli magistrati e dei capi degli uffici giudiziari Fonti delle segnalazioni I casi sono previsti nel decreto legislativo c.d. sulla progressione in carriera, n. 160 del : Al quarto comma, lettera f) dell art (così come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n ) si evince che il Consiglio Giudiziario, al fine del parere sulla valutazione di professionalità, deve acquisire e valutare «le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell Ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica». Questo primo tipo di segnalazioni andranno indirizzate a uno dei capi degli uffici di Corte, che li trasmette, con le proprie eventuali considerazioni, al Consiglio giudiziario. Il C.G. le acquisisce e ne effettua una valutazione alla scadenza del periodo di valutazione quadriennale. Il tutto deve poi essere necessariamente trasmesso dal Consiglio giudiziario al C.S.M.. Nel caso in cui il destinatario delle censure sia proprio il capo dell ufficio, la segnalazione dovrà essere inviata al magistrato competente a redigere il parere su quel capo di ufficio, ovvero allo stesso Consiglio giudiziario. Nella pratica, tuttavia, qualora dette segnalazioni siano trasmesse direttamente al Consiglio Giudiziario, esse avranno la medesima portata e 32

33 rilevanza, non essendo prevista alcun tipo di sanzione di inefficacia in caso di mancato rispetto della procedimentalizzazione della segnalazione (rif ). il quinto comma dell art (così come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n ) prevede un secondo autonomo e diverso tipo di segnalazioni provenienti dai Consigli dell Ordine, questa volta direttamente ai Consigli giudiziari. Tale norma prevede infatti che il Consiglio giudiziario possa assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell Ordine degli avvocati. Il Consiglio dell Ordine, se intende avvalersi di tale facoltà, deve indicare tuttavia i fatti specifici su cui si fonda la segnalazione. Il terzo comma dell art (così come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n ) prevede, infine, un terzo caso in cui possono essere richieste le osservazioni questa volta del Presidente del Consiglio dell Ordine degli avvocati - ma in concreto deve ritenersi la sostanziale eguaglianza tra osservazioni richieste al Consiglio o al Presidente. E il caso del passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa. Il Presidente della Corte d Appello o il Procuratore Generale presso la Corte possono in questi casi acquisire «anche le osservazioni del Presidente del Consiglio dell ordine degli avvocati» Contenuto delle segnalazioni Tali segnalazioni, sulla scorta delle linee guida approvate dal Consiglio nazionale forense in base alle circolari del C.S.M. (n del 8 ottobre 2007 e deliberazione del 4 ottobre ), dovranno riguardare fatti specifici ed in particolare: a) fatti che concernono l indipendenza del magistrato, intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione. b) fatti che riguardano l imparzialità del magistrato, individuata nel corretto atteggiamento dello stesso nei confronti di tutti i soggetti processuali. c) fatti che riguardano l equilibrio del magistrato, che consiste nell esercizio della funzione condotta con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso. 19 Allegato 19 - Circolare n dell 8 ottobre 2007: Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull Ordinamento giudiziario. (Deliberazione del 4 ottobre). 33

34 d) fatti che riguardano la capacità del magistrato, con riferimento: alla chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto; per i magistrati con funzione inquirente, inoltre, dall impiego di corrette tecniche di indagine. In tutti questi casi, dovrà essere allegata copia del provvedimento o dei provvedimenti richiamati nella segnalazione; alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento: ad eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all adozione di misure cautelari; alle modalità di gestione dell udienza, in termini di corretta conduzione o partecipazione nel rispetto dei diritti delle parti e rispetto degli orari; alla capacità del magistrato ad organizzare il proprio lavoro ed alla sua predisposizione all aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale. In questo caso dovrà essere allegata copia del provvedimento o dei provvedimenti richiamati nella segnalazione; e) fatti che riguardano la laboriosità del magistrato, con riferimento: alla congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati; al rispetto degli standard medi di rendimento individuati nella Risoluzione C.S.M del 24 giugno 2010; ai tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi f) fatti che riguardano la diligenza del magistrato, con riferimento: al rispetto degli impegni prefissati e del numero di udienze; al rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie; g) fatti che riguardano l impegno del magistrato, con riferimento: alla disponibilità del magistrato alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e supplenze. Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione fatti che attengono: alla sfera privata, salvo che non assumano rilevanza a fini penali, disciplinari o ai sensi dell art. 2 Regio decreto Legislativo 31 maggio 1946 n , ovvero che siano rilevanti al fine di valutare eventuali incompatibilità parentali; all attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione 20 Allegato 20 Art. 2 Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n

35 del fatto o delle prove, salvo l interpretazione che appare condotta al di fuori delle disposizioni dell art. 12 delle preleggi 21 ; agli orientamenti politici, ideologici o religiosi (nei limiti della valutazione dell equilibrio sub c)); all impegno concreto del Magistrato negli incarichi giudiziari ed extragiudiziari, salvo quelle tendenti ad evidenziare come il secondo confligga col primo. 7.4 Materia tabellare Nella Circolare del C.S.M. definita Relazione sulla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio risulta dettagliatamente disciplinata la partecipazione dei Consigli dell ordine degli avvocati alla predisposizione della proposta tabellare, «nella consapevolezza dell imprescindibile ruolo della classe forense nell organizzazione degli uffici giudiziari». E sufficiente, con riferimento a tale materia, al fine di evidenziare il ruolo rivestito o richiesto all avvocatura, richiamare le premesse ed i contenuti del documento citato in cui è possibile recuperare il solco chiaro della procedimentalizzazione dell attività di formazione della Tabella con riferimento al contributo richiesto agli Ordini degli avvocati. 7.5 Interlocuzione con i Consigli dell Ordine degli Avvocati Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell ufficio, i Dirigenti degli Uffici richiedono al Presidente del Consiglio dell ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare, contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell ufficio. I Presidenti dei Consigli dell Ordine, opportunamente, avranno cura di chiedere al dirigente dell Ufficio il termine ultimo per il deposito delle loro osservazioni. 7.6 Esiti delle interlocuzioni preliminari I Dirigenti degli Uffici Giudiziari, nella segnalazione, che inviano ai sensi del 7.7, danno conto dello svolgimento degli adempimenti di cui al punto precedente e motivano le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell ufficio o dai Consigli dell Ordine degli avvocati. 21 Allegato 21 Art. 12 preleggi 35

36 7.7 Deposito della proposta di tabella La proposta di tabella, unitamente all originaria segnalazione del dirigente dell ufficio interessato, con i contributi raccolti, va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro i termini che, indicati per le tabelle , sono: 10 novembre 2008 per i Tribunali con organico di magistrati pari o inferiore a 10; 25 novembre 2008 per i Tribunali con organico di magistrati pari o inferiore a 40; 31 dicembre 2008 per i Tribunali con organico di magistrati superiore a 40, per le Corti d Appello e per la Corte di Cassazione. Copia della tabella, riguardante l ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell ufficio interessato. Il Presidente della Corte d Appello, nel quadro di una necessaria collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare, per eventuali osservazioni, da depositarsi entro il termine di 10 giorni, anche qualora il Presidente del Consiglio dell Ordine non si sia avvalso della facoltà di interlocuzione (attraverso la trasmissione di osservazioni o contributi) con il Dirigente dell Ufficio (cfr. 7.5). 7.8 Osservazioni sulla proposta tabellare Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, al Consiglio Direttivo presso la Corte entro dieci (10) giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori cinque (5) giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni. La disciplina di cui al punto che precede si applica anche alle osservazioni eventualmente formulate dai Consigli dell Ordine degli Avvocati al Presidente della Corte d Appello dopo il deposito della proposta tabellare. In definitiva, è chiaro come sia dato ai Consigli dell Ordine il potere di intervenire in modo concreto nel proporre, suggerire o criticare l organizzazione dei singoli Uffici giudiziari, prevedendo in sostanza un obbligo di 36

37 interlocuzione da parte dei dirigenti dell Ufficio e dei Presidenti delle Corti di Appello, rispettivamente prima della formazione della proposta tabellare e prima del parere del Consiglio giudiziario sulla proposta tabellare ed in vista del medesimo. 7.9 Altri pareri richiesti all Ordine a) Il parere sui procedimenti omogenei da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate. E previsto il parere preventivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio dell Ordine degli Avvocati con riferimento all indicazione dei criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell adozione del provvedimento di proposta tabellare di cui agli artt. 48-quinquies, primo comma e 48-quinquies, secondo comma (relativamente a gruppi omogenei di procedimenti) del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n b) Il parere sui criteri predeterminati e non predeterminabili di assegnazione degli affari ai singoli giudici e per la formazione dei collegi giudicanti. Sono finalizzati a garantire che le funzioni giurisdizionali possano svolgersi in modo libero da ogni condizionamento, anche all interno della magistratura, così da evitare in piena concordanza con l intero assetto delineato dalle norme costituzionali sull indipendenza dei giudici che la scelta del giudice nella singola controversia possa essere influenzata dagli interessi coinvolti o dalla natura o qualità delle parti. Lacune ed insufficienze dell organizzazione dell ufficio sono sicuramente suscettibili di vulnerare l effettiva realizzazione del principio costituzionale del Giudice Naturale. Il progetto organizzativo, dunque, ha senso nella misura in cui è correlato, da una parte, all attuazione del principio del giudice naturale, dall altra, alla realizzazione di una strategia di ottimizzazione dell uso delle risorse al fine di migliorare i livelli di efficienza del sistema giudiziario. Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all art. 132 disp. att. c.p.p. 22., i criteri obiettivi predeterminati e non predeterminabili che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito, oltre il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria, anche il Presidente dell Ordine degli Avvocati. c) Il parere sulla trattazione nelle sezioni distaccate, aventi sede nelle Isole, delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 22 Allegato 22 - Art. 132 disp. att. c.p.p. 37

38 Trattasi di un caso residuale, in quanto riguarda l ipotesi che nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del triennio, il Presidente del Tribunale intenda proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Questa proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell Ordine degli Avvocati Vigilanza sull andamento degli Uffici Giudiziari del distretto E un potere di segnalazione di carattere assolutamente generale esercitabile dal Consiglio dell Ordine con trasmissione diretta al Consiglio giudiziario e che può evidentemente, abbracciare una varietà di casistiche non tipizzate, che esulino dalle competenze specifiche in materia di valutazione del magistrato e di organizzazione degli Uffici. E, quindi, una attività che tende ad inserirsi su situazioni patologiche specifiche e relative a malfunzionamenti o a disfunzioni organizzative degli uffici che si riverberino sull attività giudiziaria. Nella materia, il potere di segnalazione dell avvocatura è strettamente collegato al potere di vigilanza del Consiglio giudiziario sul funzionamento degli uffici (art. 15 lett. D d.lgs. 25/ ) ed anche alla facoltà di porre rimedi alle situazioni di accertato disfunzionamento (ancorché sul punto non vi sia interpretazione concorde). E opportuno evidenziare il recente intervento interpretativo del C.S.M. in materia di vigilanza (Risoluzione C.S.M. 1 luglio ): si tratta di una vigilanza connotata dal carattere della collegialità, che si rivela funzionale anche alla diffusione di buone prassi ed alla verifica periodica dell andamento degli uffici giudiziari, in una prospettiva che è non più soltanto di mero controllo ma è, soprattutto, di promozione di modelli organizzativi efficienti. In altri termini, ai Consigli giudiziari spetta, oltre che la verifica di eventuali disfunzioni verificatesi nei singoli uffici, anche l attivazione di meccanismi idonei a prevenire situazioni di disservizio, come pure la prospettazione di soluzioni possibili. La novità sottesa alla nuova competenza attribuita ai Consigli giudiziari sta proprio nel potere loro attribuito di agire in prevenzione su possibili problemi di funzionalità degli uffici appartenenti al distretto di competenza dell organo, evitando, laddove possibile, che tali problematicità si trasformino in rilievi, ad esempio in sede tabellare, di valutazione della professionalità ed altro. Si segnala sul punto che, nell attuazione dell esercizio del potere di vigi- 23 Allegato 23 - Risoluzione su Poteri di vigilanza dei Consigli Giudiziari (Delibera del 1 luglio 2010) 38

39 lanza sul funzionamento degli uffici, alcuni Consigli Giudiziari - di propria iniziativa - hanno istituito un progetto di consultazione periodica con i Presidenti degli Ordini (e con i Dirigenti degli Uffici) per favorire la segnalazione diretta di eventuali problematiche. Tali iniziative hanno trovato avallo da parte del C.S.M. (citata Risoluzione C.S.M. 1 luglio ). In materia di rapporti di interlocuzione tra Dirigenti degli Uffici e Consigli dell ordine, e di trasmissione delle risultanze ai Consigli Giudiziari, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della giustizia è assolutamente opportuno richiamare la persistente vigenza dell art. 15 d.lgs. 28 luglio 1989 n ( incontri periodici trimestrali con i Dirigenti degli Uffici giudiziari) Gli Avvocati Sarebbe senz altro incompleto riferire del ruolo dei Consigli dell Ordine senza rimarcare che essi sarebbero privi di strumenti valutativi e informativi se non potessero contare sulla collaborazione, la sensibilità alle problematiche, la conoscenza capillare delle molteplici situazioni di funzionamento degli uffici e dei magistrati che li compongono, da parte degli avvocati che esercitano nel distretto. In quest ottica, il valore aggiunto o meglio il privilegiato e qualificato punto di osservazione degli avvocati che frequentano e vivono professionalmente l Ufficio giudiziario e sono a diretto contatto con le attività dei magistrati e delle cancellerie e segreterie, deve essere estremamente valorizzato. Vanno però combattuti e vinti, da un lato, quella sorta di pigrizia nell effettuare le segnalazioni ed il timore di porsi in cattiva luce nei confronti del magistrato o dell Ufficio; dall altro, devono essere valutate con attenzione le prese di posizione personali. La vigilanza è un terreno nuovo sul quale i Consigli Giudiziari sono pronti a confrontarsi e che nelle premesse legislative e nelle intenzioni del C.S.M. occupa senz altro un posto di preminenza Il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) presso il Consiglio giudiziario. Recente previsione innovativa (Delibera C.S.M. 9 aprile ) ha istituito Comitati per le pari opportunità decentrati presso ciascun Consiglio Giudiziario, i cui statuti e compiti sono specificati in sede locale nell ambito 24 Allegato 24 Art. 15 d.lgs. 28 luglio 1989 n Allegato 25 - Delibera di Consiglio del 9 aprile 2008, Istituzione dei Comitati Pari Opportunità decentrati presso i Consigli Giudiziari 39

40 delle linee guida della citata circolare. Prende parte a detto comitato, tra gli altri componenti, una donna avvocato, designata dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero in mancanza del C.P.O. dal medesimo Consiglio dell Ordine, affinché sia garantita la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, (condivisi dall avvocatura e dalla magistratura), di organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari. Fermo il carattere propositivo e consultivo non vincolante, i Comitati per le Pari Opportunità decentrati sono chiamati ad impegnarsi perché nel funzionamento degli uffici giudiziari si sviluppi una cultura organizzativa in un ottica di genere. 40

41 Allegato 1 Regio decreto n. 12 del 1941, cd. Ordinamento Giudiziario 41

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43 Regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TITOLO I Disposizioni generali Capo I Delle autorità alle quali è affidata l amministrazione della giustizia Articolo 7-bis 1 Tabelle degli uffici giudicanti 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell articolo 47 bis, secondo comma, l attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47 ter, terzo comma, 47 quater, secondo comma, e 50 bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. 2, 3 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 9 1 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 3, d.p.r , n Il presente comma prima sostituito dall art. 5, D.Lgs , n. 51 è stato poi così modificato dall art. 4 L , n. 111 ( G.U , n. 175, S.O. n. 171 ). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell articolo 47 bis, secondo comma, l attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47 ter, terzo comma, 47 quater, secondo comma, e 50 bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.. 3 La parola biennio contenuta nel presente comma è stata sostituita dall attuale triennio dall art. 4 L , n. 111 ( G.U , n. 175, S.O. n. 171 ). 43

44 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 4 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell attività medesima. 5 [2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] 6, 7 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 8 3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 9 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 9 3-quater. L individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; 4 Il presente comma, prima aggiunto dall art. 57 comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479 è stato, poi, così modificato dall art. 24, L , n. 63 con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: 2 bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 5 Il presente comma, aggiunto dall art. 57 comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479 modificato dall art. 2 comma 27, L , n. 150 è stato, da ultimo, così modificato dall art. 4 L , n. 111 ( G.U , n. 175, S.O. n. 171 ). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 2 ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di dodici anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell attività medesima. 6 Il presente comma è stato aggiunto dall art. 57, L , n. 479 (G.U , n. 296). 7 Il presente comma è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 ( G.U , n. 175, S.O. n. 171 ) con decorrenza dal Le presenti parole, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono state aggiunte dall art. 4 L , n. 111 ( G.U , n. 175, S.O. n. 171 ). 9 Il presente comma è stato aggiunto dall art. 6, L , n

45 c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l erario. 9 3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 9 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3 bis, si osservano le procedure previste dal comma 2. 9 TITOLO II Dei giudici Capo III Dei tribunali Sezione I Del tribunale ordinario Articolo 43-bis 10 Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario 1.I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. 2.I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. 3.Nell assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall articolo 550 del codice di procedura penale Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 8, D.Lgs , n La lettera b) del presente comma è stata così sostituita dall art. 1 L n. 144 (G.U n. 131), entrata in vigore l 8 giugno Si riporta, di seguito, il testo precedente: b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell articolo 4 del codice di procedura penale. 45

46 TITOLO II Dei giudici Capo III Dei tribunali Sezione I-bis Delle sezioni distaccate di tribunale Articolo 48-quinquies 12 Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti. 12 Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall art. 15, D.Lgs , n

47 Allegato 2 Legge 25 luglio 2005, n

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49 Legge 25 luglio 2005, n. 150 Delega al Governo per la riforma dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche per l emanazione di un testo unico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio Supplemento Ordinario n. 134 Art. 1 (Contenuto della delega) 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l accesso in magistratura, nonche la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonche in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonche istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l ufficio del pubblico ministero; e) modificare l organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonche modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d ufficio; g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall articolo Il Governo e delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all espressio- 49

50 ne dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l espressione dei pareri e ridotto alla metà. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche disposizioni ulteriori) 1. Nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere per l ingresso in magistratura: 1) che sia bandito annualmente un concorso per l accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; 2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche nelle materie attinenti al diritto dell economia; 3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati; 4) che, al momento dell attribuzione delle funzioni, l indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell ambito della funzione prescelta; b) prevedere che siano ammessi al concorso per l accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che: 1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall ar- 50

51 ticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l abilitazione all esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; 6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; c) prevedere che, nell ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione; d) prevedere che: 1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioe nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l inizio del tirocinio il 15 settembre dell anno successivo; 2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte; e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti: 1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; 51

52 11) funzioni giudicanti di legittimità; 12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità; 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità; 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità; f) prevedere: 1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell ottavo anno dall ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; 2) che, dopo otto anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; 3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado; 4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli; 5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonche i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta; 6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i); g) prevedere che: 1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e valutato dal Consiglio superiore della magistratura; 2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6); 3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver 52

53 frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e valutato dal Consiglio superiore della magistratura; 4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla letteral), numero 5); 5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3); 6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; 7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale; h) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello; 4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonche quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia; 5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore 53

54 della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni; 16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni; 17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale e valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; 18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni direttive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14); i) prevedere che: 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni; 2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni; 3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del 54

55 Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità; 4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità; 5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità; 6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; l) prevedere che: 1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l accesso in magistratura; 2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l accesso in magistratura; 3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 55

56 3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno; 3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno; 3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo gradoai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7); 4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della 56

57 magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno; 4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno; 4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7); 5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenien- 57

58 za presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno; 7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno; 7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali; 8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: 9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera 58

59 f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; 9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno; 9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno; 9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali; 10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell attività prestata dal magistrato nell ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonche dell eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all entità del lavoro svolto, tenuto specificamente contodella sede e dell ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via 59

60 preferenziale dall articolo 76-bis, comma 4, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 12) l esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso; m) prevedere che: 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonche della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi; 2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonche della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l incarico semidirettivo nell ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni; 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato; 5) alla scadenza del termine dì cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda peril conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni; 7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri 60

61 incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonche di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale; 8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonche da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonche da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza e messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale; o) prevedere che, ai fini dell applicazione delle disposizioni della presente legge,il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura 61

62 generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e ubicato il distretto presso cui e posta la sede di provenienza nonche in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, e ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; p) prevedere che: 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento; 2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell incarico; q) prevedere che: 1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi; 2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità; 3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità; r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali e in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità; s) prevedere che: 1) siano attribuite al magistrato capo dell ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche la competenza 62

63 ad adottare i provvedimenti necessari per l organizzazione dell attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; 2) siano indicati i criteri per l assegnazione al dirigente dell ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti; 3) sia assegnata al dirigente dell ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l esercizio dei poteri di cui all articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 4) entro trenta giorni dall emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell ufficio giudiziario ed il dirigente dell ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell anno; il magistrato capo dell ufficio giudiziario ed il dirigente dell ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell anno; nell ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche poteri decisionali circa le rispettive competenze; t) prevedere che: 1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia; 2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1): 2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all Amministrazione; 2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria. 2. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magi- 63

64 stratura quale struttura didattica stabilmente preposta: 1) all organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 2) all organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; 4) all offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria; b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l altra all aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati; d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere; f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola; g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell uditore giudiziario; h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale; i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego; l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immedia- 64

65 tamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario; m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l); n) prevedere che, nella programmazione dell attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche; o) prevedere l obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 12), con facoltà del capo dell ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi; p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno; r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale; s) prevedere che, al settimo anno dall ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l intervallo di un biennio tra un giudizio e l altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il 65

66 cui esito e valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonche dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l intervallo di un biennio tra una valutazione e l altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità. 3. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense; c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense; d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d appello; f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione 66

67 e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonche da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonche da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g); i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione; l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d appello ed il presidente del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto; m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati; o) prevedere che l elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati; p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un anzianità di servizio non inferiore a venti anni; q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari; r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze: 1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, del- 67

68 la capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell equilibrio nell esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto; 3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell azione disciplinare; 4) vigilanza sull andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia; 5) formulazione di pareri e proposte sull organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura; s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite; t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari; u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5); v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo; b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perche lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell attività di un settore di affari; c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l organizzazione dell ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunica- 68

69 zione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all ufficio devono attenersi nell impiego della polizia giudiziaria, nell utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell ufficio e nella impostazione delle indagini; d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l articolo 7-ter, comma 3, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale e richiesta in sede di convalida del fermo o dell arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva; f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra; g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell azione penale, nonche il rispetto dell adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall articolo 70-bis dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 5. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche di tutti i posti di magistrato d appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti 69

70 di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l ufficio del massimario e del ruolo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l ufficio del mas simario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità; e) prevedere l abrogazione dell articolo 116 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: di appello e. 6. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche all individuazione delle relative sanzioni; b) prevedere: 1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio; 2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona; 3) che anche fuori dall esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorche legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell istituzione; 4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e); c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell esercizio delle funzioni: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell ambito dell ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l ingiustificata interferenza nell attività giudiziaria di altro magistrato; l omessa comunicazione al capo dell ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime; 3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e richiesta dalla legge; l adozione di provvedimenti non con sentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti 70

71 patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l inosservanza dell obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l ufficio, se manca l autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; 4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l inosservanza dell obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell organo competente; 5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato; 6) il tenere rapporti in relazione all attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura; 7) l adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; 8) l omissione, da parte del dirigente l ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell ufficio, della sezione o del collegio; l omissione, da parte del dirigente l ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della letterap), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o); 9) l adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali; 10) l emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; 11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale; d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell esercizio delle funzioni: 71

72 1) l uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se o per altri; 2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; 3) l assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell organo competente; 4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3); 5) l ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro; 6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio e espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo; 7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l esercizio delle funzioni giudiziarie; 8) l iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l esercizio delle funzioni o comunque appannare l immagine del magistrato; 9) ogni altro comportamento tale da compromettere l indipendenza, la terzietà e l imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell apparenza; 10) l uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, e idoneo a turbare l esercizio di funzioni costituzionalmente previste; e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato: 1) i fatti per i quali e intervenuta condanna irrevocabile o e stata pronunciata sentenza ai sensi dell articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; 2) i fatti per i quali e intervenuta condanna irrevocabile o e stata pronunciata sentenza ai sensi dell articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; 3) i fatti per i quali e intervenuta condanna irrevocabile o e stata pronunciata sentenza ai sensi dell articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità; 4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato e estinto per qualsiasi causa o l azione penale non può essere iniziata o proseguita; f) prevedere come sanzioni disciplinari: 1) l ammonimento; 2) la censura; 3) la perdita dell anzianità; 72

73 4) l incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; 6) la rimozione; g) stabilire che: 1) l ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all illecito commesso; 2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione; 3) la sanzione della perdita dell anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; 4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna; 5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe; 6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio; 7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile; 8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica; h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 2) la consapevole inosservanza dell obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 3) l omissione, da parte dell interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p); 4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; 5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c); 6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all esercizio delle funzioni; 8) la scarsa laboriosità, se abituale; 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 10) l uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; 11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qua- 73

74 lora per l entità e la natura dell incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità; i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell anzianità: 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 2) l uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d); l) stabilire che: 1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l interferenza nell attività di altro magistrato da parte del dirigente dell ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave; 2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l entità e la natura dell incarico il fatto si appalesi di particolare gravità; 3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell articolo 168 dello stesso codice; m) stabilire che, nell infliggere una sanzione diversa dall ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell amministrazione della giustizia. Il trasferimento e sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell inosservanza dell obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell inosservanza dell obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se e inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni; n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria. il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 74

75 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all azione disciplinare; o) prevedere la modifica dell articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio; p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all entità dell organico nonche alla diversità di incarico, l incompatibilità per il magistrato a svolgere l attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni. 7. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero; b) stabilire che: 1) l azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia; 2) entro un anno dall inizio del procedimento debba essere richiesta l emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza e annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l incolpato vi consenta; 3) il corso dei termini sia sospeso: 3.1) se per il medesimo fatto e iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna; 3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e pubblicata la decisione della Corte costituzionale; 3.3) se l incolpato e sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario; 3.4) se il procedimento disciplinare e rinviato a richiesta dell incolpato o del suo difensore o per impedimento dell incolpato o del suo difensore; c) prevedere che: 1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore 75

76 della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede; 2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l obbligo di esercitare l azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini; 3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare; 4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l inizio del procedimento; 5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l azione e stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo; d) stabilire che: 1) dell inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all incolpato con l indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell addebito, nonche, se del caso, da un consulente tecnico; 2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all incolpato o dall avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non e dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; 3) per l attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371- bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo; 4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte 76

77 d appello nel cui distretto l atto deve essere compiuto; 5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti; e) prevedere che: 1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell atto; 2) il Ministro della giustizia, nell ipotesi in cui abbia promosso l azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti; 3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; 4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti; 5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all incolpato nonche al difensore di quest ultimo se già designato e al Ministro della giustizia; 6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e data comunicazione al Ministro della giustizia, nell ipotesi in cui egli abbia promosso l azione disciplinare, ovvero richiesto l integrazione della contestazione, con invio di copia dell atto; 7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell ipotesi in cui egli abbia promosso l azione disciplinare, ovvero richiesto l integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell udienza di discussione orale, formulando l incolpazione; 8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto; 9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell ipotesi in cui egli abbia promosso l azione disciplinare, ovvero richiesto l integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all udienza delegando un magistrato dell Ispettorato generale; 10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare 77

78 testi, consulenti e periti e interrogare l incolpato; f) prevedere che: 1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione; 2) l udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all ufficio che l incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi; 3) la sezione disciplinare possa assumere anche d ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; 4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio; 5) se non e raggiunta prova sufficiente dell addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza; 6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione; 7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell ipotesi in cui egli abbia promosso l azione disciplinare, ovvero richiesto l integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento; g) stabilire che: 1) l azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall azione civile di risarcimento del danno o dall azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b); 2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che e equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perche il fatto non sussiste o perche l imputato non lo ha commesso; h) prevedere che: 1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale; 2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimen- 78

79 to; la sospensione debba essere revocata, anche d ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche la misura cautelare e revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare; 3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6; 4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se e prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se e pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m); i) prevedere che: 1) quando il magistrato e sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell inizio del procedimento disciplinare; 2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare; 3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d ufficio; 4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4); l) prevedere che: 1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato; 2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso; m) prevedere che: 1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non e vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti; 2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento; 79

80 3) se e pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l incolpato e assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare; n) prevedere che: 1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali e stata applicata una sanzione disciplinare, quando: 1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; 1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l insussistenza dell illecito; 1.3) il giudizio di responsabilità e l applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile; 2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata e conseguito il trasferimento d ufficio; 3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale e stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale; 4) l istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; 5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale; 6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5); 7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare; 8) contro la decisione che dichiara inammissibile l istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione; 9) in caso di accoglimento dell istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione; 10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonche a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla 80

81 variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. 8. Nell attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento e stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l ente conferente, l eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell ultimo triennio; b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato; c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero. 9. Nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all anno accademico ; b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla letterai), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2; c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell anzianità di servizio; che la scelta nell ambito dei posti vacanti avvenga secondo l ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale, nell ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni; d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 81

82 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale e valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri; g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell organico complessivo della magistratura; h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati 82

83 che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r); i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti: 1) necessaria idoneità precedentemente conseguita; 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza; l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma; m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decretì legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a): 1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 3) che i magistrati fuori ruolo che, all atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1, comma 1, lettera a): 1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale; 2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza; 3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni. 10. Il Governo e delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento 83

84 degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonche degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro per l anno 2005 e di euro a decorrere dall anno Ai fini dell esercizio della delega di cui al comma 10 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell articolo Il Governo e delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell organizzazione giudiziaria; b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche; c) riserva all amministrazione centrale: 1) del servizio del casellario giudiziario centrale; 2) dell emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni; 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni; 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all ammonimento e alla censura; 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. 13. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla locazione degli immobili, all acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, e autorizzata la spesa massima di curo per l anno 2005 e di euro a decorrere dall anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente 84

85 Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 14. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi al personale, valutati in euro per l anno 2005 e in euro a decorrere dall anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell attuazione del presente comma, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 12 non possono avere efficacia prima della data del 1 luglio Ai fini dell esercizio della delega di cui al comma 12 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell articolo Il Governo e delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni; b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni; c) prevedere che per l elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente. 18. Ai fini dell esercizio della delega di cui al comma 17 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell articolo Il Governo e delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell ultimo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al comma 1 dell articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 20. Per l emanazione del decreto legislativo di cui al comma 19 si applicano le disposizioni del comma 4 dell articolo Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 19, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario. 85

86 22. Il trasferimento a domanda di cui all articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza. 23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell obbligo di residenza nella sede di servizio, non e residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non e con il medesimo stabilmente convivente. 25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento. 26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 27. All articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: sei anni sono sostituite dalle seguenti: dieci anni. 28. All articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: sei anni sono sostituite dalle seguenti: dieci anni. 29. All ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 86 e sostituito dal seguente: Art. 86. (Relazioni sull amministrazione della giustizia) Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche sugli interventi da adottare ai sensi dell articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell avvocatura, per ascoltare la relazione sull amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell avvocatura ; b) l articolo 89 e abrogato; c) il comma 2 dell articolo 76-ter e abrogato. 30. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello sta- 86

87 tuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Balzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonche mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6). 32. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d appello di Trento, nonche alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen: a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: Lauregno/Laurein e Proves/Proveis sono soppresse; b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: Lauregno/ Laurein e Proves/Proveis. 34. Dopo l articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, e inserito il seguente: Art. 1-bis E istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano. 35. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista e determinata in euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006; per l istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche lettera m), numeri 9) e 10), e autorizzata la spesa massima di euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), e autorizzata la spesa massima di euro per l anno 2005 e di euro a decorrere dall anno 2006, di cui euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonche euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, letterat), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri- 87

88 spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 37. Per l istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e autorizzata la spesa massima di euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, di cui euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per le spese di funzionamento, euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m). 38. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista e determinata in euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, di cui euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g). 39. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista e determinata in euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno Per le finalità di cui al comma 10 e autorizzata la spesa di euro per l anno 2005 e di euro a decorrere dall anno Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro per l anno 2005, l accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro a decorrere dall anno 2006, l accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 41. Agli oneri indicati nei commi 35, 37, 38 e 39, pari a euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, si provvede: a) quanto a euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n

89 42. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 44. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1 luglio Nelle more dell attuazione della delega prevista dal comma 10, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo 5 del regio decreto legislativo n. 511 del Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 46. Nelle more dell attuazione della delega prevista al comma 17, per l elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. 47. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge. 48. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 89

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91 Allegato 3 Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n

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93 Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 25 Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28 S.O. n. 26 Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a Norma dell articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 25 luglio 2005, n Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150 recante delega al Governo per la riforma dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l emanazione di un testo unico; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005 che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione Capo I Istituzione, composizione e durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione Articolo 1 Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 93

94 1. E istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell albo speciale di cui all articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense 1. Articolo 2 Membri supplenti 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è altresì composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell albo speciale di cui all articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.] 2 2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. Articolo 3 Organi 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, [un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, ] tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti l organizzazione dell attività e la ripartizione degli affari. 3 1 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. E istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonchè da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell albo speciale di cui all articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.. 2 Il presente comma è stato abrogato dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 3 Il presente comma è stato così modificato dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. 94

95 2. Alle spese connesse all attività svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Articolo 4 Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati 1. Concorrono all elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. 4 Articolo 4 Bis 5 Assegnazione dei seggi 1. L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età. Il n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.. 4 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.. 5 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 95

96 presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Articolo 5 Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni. 2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell ambito della stessa categoria. 4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. 5. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente. Articolo 6 Compensi 1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto. CAPO II Competenze del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione Articolo 7 Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all articolo 7 bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonchè sui criteri per l assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all articolo 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali [direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150]; 6 b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; 7 6 Le parole tra parentesi quadre, contenute nella presente lettera, sono state abrogate dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 7 La presente lettera è stata così sostituita dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. 96

97 [c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;] (3) [d) esercita la vigilanza sull andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell esercizio della vigilanza, rilevi l esistenza di disfunzioni nell andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;] (3) [e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;] 8 [f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in magistratura dei magistrati;] (3) g) formula pareri, [anche] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite; 6, 9 h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola. Articolo 8 Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze 1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti, ] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all articolo 7, comma 1, lettera a). 10 Articolo 8 Bis 11 Quorum 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: b) formula pareri sull attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell equilibrio nell esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense;. 8 La presente lettera è stata abrogata dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 9 Le parole ad ulteriori contenute nella presente lettera sono state sostituite dall attuale alle dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 10 Il presente comma è stato così modificato dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. I componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice presidenti, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all articolo 7, comma 1, lettere a) e d).. 11 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 97

98 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. TITOLO II Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari Capo I Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari Articolo 9 Composizione dei consigli giudiziari 1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello [e dal presidente del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, ] che ne sono membri di diritto Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o 12 Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state abrogate dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 13 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonchè un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.. 98

99 in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto. (4) 3 ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. 15 Articolo 9 Bis Quorum del consiglio giudiziario Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Articolo Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4 14 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonchè un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.. 15 Il presente comma è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 16 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 17 La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, la rubrica previgente: Membri supplenti. 99

100 bis, 7, comma 2 bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 2; b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 3; c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 3 bis. (2) 1 bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. Articolo 11 Organi 1. Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, [scelto tra i componenti non togati, e, ] tra i componenti togati, il segretario L originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente 1. Il consiglio giudiziario è altresì composto da cinque componenti supplenti, di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto e uno nominato dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio.. 19 Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state abrogate dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 100

101 Articolo Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari 1. Concorrono all elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. Articolo 12 Bis Assegnazione dei seggi L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età. 20 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari 1. L elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un anzianità di servizio non inferiore a venti anni; b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti; c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti L elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un anzianità di servizio non inferiore a venti anni; b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti; c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti L elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per: a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti; b) un magistrato che esercita funzioni requirenti Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l elezione dei componenti togati effettivi e supplenti Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.. 21 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 101

102 Articolo 12 Ter 22 Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace 1. Concorrono all elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. 3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. Articolo 12 Quater 23 Assegnazione dei seggi per i giudici di pace 1. L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età. Articolo 13 Durata in carica dei consigli giudiziari 1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni. 2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell ambito della stessa categoria. 4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. 22 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 23 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 102

103 5. Finchè non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente Articolo 14 Compensi 1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto. Capo II Competenze dei consigli giudiziari Articolo 15 Competenze dei consigli giudiziari 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze: a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all articolo 7 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè sui criteri per l assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all articolo 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150; b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; 24 [c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario che, nell esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione;] (2) d) esercitano la vigilanza sull andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell esercizio della vigilanza rileva l esistenza di disfunzioni nell andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia; e) formulano pareri e proposte sull organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; [f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privile- 24 La presente lettera è stata così sostituita dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: b) formulano pareri sull attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell equilibrio nell esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio. A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;. 103

104 giate e concessione di sussidi;] 25 g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo; h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite; 26 i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola. 2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte. Articolo 16 Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti, nonchè il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). 27 [2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4 bis, 7, comma 2 bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.] 28 TITOLO III Disposizioni finali Articolo 17 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall articolo 6, comma 1, e dall articolo 14, comma 1, valutati in euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006, di cui euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi all articolo 6, comma 1, ed euro per l anno 2005 ed euro a decorrere dall anno 2006 per gli oneri connessi all articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all articolo 2 comma 38, della legge 25 luglio 2005, n Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell attuazione del comma 1 anche ai fini dell applicazione dell articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, 25 La presente lettera è stata abrogata dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 26 La presente lettera è stata così modificata dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: h) formulano pareri, [anche] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;. 27 Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state abrogate dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 28 Il presente comma è stato abrogato dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 104

105 corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del Articolo 18 Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all articolo 1 comma 3, della legge numero 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) l articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235; b) l articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n Articolo 18 Bis 29 Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale 1. Con regolamento emanato a norma dell articolo 17 comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale. Articolo 19 Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 29 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 4 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 105

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107 Allegato 4 Decreto legislativo del 5 aprile 2006, n

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109 Decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n. 99 S.O. n. 106 Nuova disciplina dell accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a Norma dell articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150 recante delega al Governo per la riforma dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l emanazione di un testo unico; Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150 concernenti la modifica della disciplina per l accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005; Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all articolo 19, comma 2, di inserire, all articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficoltà di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata è mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti; Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonché inopportuno, tenuto conto del più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell ambito di tali prove, lo schema prevede già l inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al diritto dell economia, con le quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi nella propria vita professionale; Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commis- 109

110 sione giustizia della Camera dei deputati in ordine all articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto prevalentemente (...) dell attività prestata dal magistrato nell ambito delle sue funzioni giudiziarie, non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalità raggiunto; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo 1 : CAPO I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio 2 Art. 1 Concorso per magistrato ordinario 3 1 L efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è sospesa fino al , in virtù dell art. 1 L , n. 269, con decorrenza dal A norma dell art. 3 L , n. 269, s ono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo , n La rubrica del presente Capo è stata così modificata dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato. 3 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Concorso per uditore giudiziario 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale L esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo - 4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e industriale; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica; l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell Unione europea Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati 110

111 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 4. La prova orale verte su: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l indicazione del solo punteggio numerico, mentre l insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo. 6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. 7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Precomponenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma Nell ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psicoattitudinale all esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.. 111

112 sidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell impiego. Art. 2 Requisiti per l ammissione al concorso per esami 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell anzianità minima di servizio necessaria per l ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi: a) i magistrati amministrativi e contabili; b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; f) gli avvocati iscritti all albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n Il presente comma è stata così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. 112

113 2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni 5 : a) essere cittadino italiano; b) avere l esercizio dei diritti civili; b bis) essere di condotta incensurabile; 6 b ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 6 c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. [3. Si applicano le disposizioni vigenti per l elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.] 7 4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. 5. Ai concorsi per l accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all anno accademico L accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Al concorso sono ammessi coloro che: a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l abilitazione all esercizio della professione forense; d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n Il presente alinea è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:. 6 La presente lettera è stata aggiunta dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171) 7 Il presente comma è stato abrogato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 113

114 Art. 3 Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta 1. Il concorso per esami di cui all articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. 3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. 4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. 9 Art. 4 Presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, 8 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.. 9 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall articolo 5, limitatamente alla durata dell attività del comitato.. 114

115 a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma. (1) (2) Art. 5 Commissione di concorso 1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all articolo 13 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d ufficio magistrati 10 Le parole al concorso per uditore giudiziario sono state sostituite dalle seguenti al concorso per esami per magistrato ordinario dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 11 Le parole o spedite sono state aggiunte dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 12 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. La commissione di concorso è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre supplemento ordinario n e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell esigenza di rispettare le scadenze indicate nell articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.. 13 Il presente comma è stato aggiunto dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 115

116 che non hanno prestato il loro consenso all esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi Nella seduta di cui al sesto comma dell articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova 14 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all esame degli elaborati.. 15 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.. 16 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.. 17 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.. 116

117 relativamente ad ogni candidato Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all esame orale dei candidati e all attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n del 1925, e successive modificazioni L esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. [9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.] Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso 21. Art. 6 Disciplina dei lavori della commissione La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell ultima prova scritta. 2. L intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dodici mesi dalla data di conclusione delle 18 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.. 19 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all esonero totale dall esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.. 20 Il presente comma è stato abrogato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 21 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.. 22 La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, la rubrica previgente: Lavori della commissione. 117

118 prove scritte del relativo concorso I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa. 4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l inizio delle prove orali. 25 L eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale. [6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.] Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l esame orale di almeno cento candidati Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente [o del vicepresidente] da parte del Consiglio superiore della magistratura Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione. Art. 7 Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura 1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura. 2. Agli effetti dell ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. 3. L espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scrit- 23 Le parole degli uditori del presente comma sono state così sostituite dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 24 Le parole vicepresidente del presente comma sono state così sostituite dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 25 Le parole I componenti del presente comma sono state così sostituite dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 26 Il presente comma è stato abrogato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 27 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l esame orale di non meno di cento candidati.. 28 Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state abrogate dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 118

119 te, equivale ad inidoneità. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. Art. 8 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso. 30 [2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l indicazione di cui all articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.] I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. Art. 9 Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all esame per l esercizio della professione di avvocato I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell ammissione all esame per l esercizio della professione di avvocato La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, la rubrica previgente: Nomina ad uditore giudiziario. 30 Il presente comma è stato così modificato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.. 31 Il presente comma è stato abrogato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 32 La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, la rubrica previgente: Tirocinio degli uditori e ammissibilità all esame per l esercizio della professione di avvocato. 33 Il presente comma è stato così sostituito dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n Il presente comma è stato così modificato dall art. 1 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 2. Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell ammissibilità all esame per l esercizio della professione di avvocato. 119

120 Art. 9 Bis 35 Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio 1. Salvo quanto previsto dall articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. 2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura. CAPO II Funzioni dei magistrati Art Funzioni 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. 3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni. 4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto 35 Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 3-bis D.L , n. 193 così come modificato dall allegato alla legge di conversione, L , n. 24 con decorrenza dal Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Funzioni dei magistrati 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti: a) giudicanti di primo grado; b) requirenti di primo grado; c) giudicanti di secondo grado; d) requirenti di secondo grado; e) semidirettive giudicanti di primo grado; f) semidirettive requirenti di primo grado; g) semidirettive giudicanti di secondo grado; h) semidirettive requirenti di secondo grado; i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; m) giudicanti di legittimità; n) requirenti di legittimità; o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità; p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità; q) direttive superiori apicali di legittimità.. 120

121 procuratore generale presso la corte di appello. 5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia. 6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione pre[[sso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello. 10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città. 12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. 13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia. 14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. 15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. 16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione. 121

122 Art. 11 Valutazione della professionalità Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. 2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizza- 37 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Funzioni di merito e di legittimità - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 e successive modificazioni Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.. 122

123 tiva e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all eventuale attività di collaborazione svolta all interno dell ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall ordinamento giudiziario per la discussione e l approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell evoluzione della giurisprudenza; d) l impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d intesa con il Ministro della giustizia; e) l individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell ufficio, all ambito territoriale e all eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti; 123

124 e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l indicazione dell impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell ufficio e le segnalazioni del consiglio dell ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell esito all interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalità è positivo quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è non positivo quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è negativo quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l ultimo giudizio sia stato non positivo. 10. Se il giudizio è non positivo, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla sca- 124

125 denza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l avviso e l audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l audizione può essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell attività svolta, e di ogni altra documentazione che l interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l attività in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili. 125

126 CAPO III Della progressione nelle funzioni Art Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni 1. Il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d ufficio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell articolo Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall articolo 76 bis dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità. 7. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità. 8. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 15, è richiesto il 38 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Progressione nelle funzioni 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 le progressioni nelle funzioni si effettuano: a) mediante concorso per titoli ed esami; b) mediante concorso per titoli. 2. Fino al compimento dell ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. 3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli. 4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali. 5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado. 6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli. 126

127 conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità. 9. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità. 10. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l attitudine direttiva. 11. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva. 12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull andamento generale dell ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. 13. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell incarico. 14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito. 15. L organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per 127

128 le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. 16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione. 17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. CAPO IV Passaggio di funzioni Art Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa 1. L assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive [e l assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione] sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. 3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all interno dello stesso distretto, né all interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall interessato, per non più di quattro volte nell arco dell intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere 39 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all articolo 28, comma Le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall art. 3-bis D.L , n. 193 così come modificato dall allegato alla legge di conversione, L , n. 24 con decorrenza dal

129 del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all interno dello stesso distretto, all interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d appello determinato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento. 5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. 6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa. [7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario.] Il presente comma è stato abrogato dall art. 16 ter, D.L , n. 248 (G.U , n. 302) come modificato dall allegato alla L , n. 31 (G.U , n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal

130 CAPO IV Passaggio di funzioni Art. 14 Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti 42 [1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Si applica il comma 2 dell articolo La Commissione esaminatrice è quella prevista all articolo 28, comma 1. ] Art. 15 Periodicità dei passaggi 43 [1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall articolo 16, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale.] Art. 16 Regime transitorio 44 [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all articolo 13, comma 2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola. 2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione positiva del 42 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171) con decorrenza dal

131 Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia già avvenuto all atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest ultima data. Si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5 e Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell anzianità di servizio. 6. Nell ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale, nell ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.] CAPO V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado Art. 17 Posti vacanti nella funzione giudicante 45 [1. Ferma l esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l accesso in magistratura.] Art. 18 Posti vacanti nella funzione requirente 46 [1. Ferma l esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all esito delle deter- 45 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

132 minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l accesso in magistratura.] Art. 19 Permanenza nell incarico presso lo stesso ufficio 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni, il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, [nonché nel corso del biennio di cui al comma 2], ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell incarico bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all interno dell ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso Il presente comma è stato così modificato dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.. 48 Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state abrogate dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 49 Il presente comma è stato aggiunto dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 132

133 CAPO VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado Art. 20 Posti vacanti nella funzione giudicante 50 [1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall articolo 5 comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo 50 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

134 quanto previsto dal comma Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.] Art. 21 Posti vacanti nella funzione requirente 51 [1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall articolo 5 comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a 51 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

135 che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.] Art. 22 Regime transitorio 52 [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all effettivo funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. 3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell esito della medesima.] CAPO VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità Art. 23 Posti vacanti nella funzione giudicante 53 [1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della 52 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

136 magistratura con le seguenti modalità: a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.] Art. 24 Posti vacanti nella funzione requirente 54 [1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità: a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità 54 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

137 presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno; 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.] Art. 25 Regime transitorio 55 [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all effettivo funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. 3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l effettivo conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell esito della medesima.] CAPO VIII Concorsi e commissioni 55 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

138 Art. 26 Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami 56 [1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalità del magistrato. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attività prestata dal magistrato nell ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonché dall eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell ufficio cui il magistrato è stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonché dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. 3. E utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l anonimato dell estensore del provvedimento o dell autore della pubblicazione. 4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l ordine di graduatoria. 5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall articolo 76 bis, quarto comma, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. 7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta. 8. I magistrati che, prima dell espletamento di uno dei concorsi di cui all articolo 12, hanno ricevuto l applicazione di una sanzione disciplinare superiore all ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non può essere, comunque, inferiore a due né superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.] Art. 27 Corsi di formazione 57 [1. La valutazione conseguita all esito dei corsi di formazione alle funzioni di 56 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

139 secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.] CAPO VIII Concorsi e commissioni Art. 28 Commissioni di concorso 58 [1. La commissione di concorso istituita per l assegnazione dei posti di cui all articolo 20 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di concorso istituita per l assegnazione dei posti di cui all articolo 21 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La commissione di concorso istituita per l assegnazione dei posti di cui all articolo 23 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 4. La commissione di concorso istituita per l assegnazione dei posti di cui all articolo 24 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento. 6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell incarico.] 58 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

140 CAPO IX Incarichi semidirettivi e direttivi Art Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito [1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonchè degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.] Art Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.] Art Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.] 59 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

141 Art Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.] Art Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni.] Art Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni.] Art. 34 Bis 65 Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive 1. Le funzioni semidirettive di cui all articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del 62 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato aggiunto dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 141

142 posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall articolo 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell articolo 46, comma 1. Art Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall articolo 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell ipotesi di conferma per un ulteriore sola volta dell incarico già svolto, di cui all articolo 45. Art Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legg... [1. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 11 a 16, ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l anticipato collocamento in quiescenza,, comunque non oltre settantacinque anni di età.] 66 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Conferimento degli incarichi direttivi di merito 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all articolo 12, comma La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all effettivo funzionamento della Scuola medesima.. 67 Il presente articolo prima modificato dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171), è stato poi abrogato dall art. 1, D.L , n. 143, come modificato dall allegato alla L , n. 181, con decorrenza dal

143 Art Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito [1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, L esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisce, a parità di graduatoria, costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all articolo 33.] Art Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità [1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio superiore della magistratura.] Art Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni.] Art Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità [1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimità. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell incarico di procuratore generale 68 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

144 presso la Corte di cassazione. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell incarico direttivo superiore apicale di legittimità. Art Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità [1. Gli incarichi direttivi di cui all articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all articolo 12, comma Gli incarichi direttivi di cui all articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall articolo 12, comma La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in data anteriore all effettivo funzionamento della Scuola medesima.] Art Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legg... [1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.] 72 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

145 Art Concorsi per gli incarichi direttivi [1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all articolo 47, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo. 3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. 4. Nell ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive. 5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all articolo 26, commi da 1 a Nella valutazione dei titoli ai fini dell assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall articolo 76 bis, comma 2, primo periodo, dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.] Art Concorsi per l attribuzione degli incarichi semidirettivi [1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all articolo 47, in via prevalente, della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l incarico semidirettivo nell ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo. 3. Nell ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive. 74 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

146 4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 5. Ai fini dell individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all articolo 26, commi da 1 a Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza è messa a concorso.] Art Temporaneità delle funzioni direttive 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 76 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Temporaneità degli incarichi direttivi Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell organico complessivo della magistratura. 77 Il presente comma è stato così modificato dall art. 3-quinquies D.L , n. 193 così come modificato dall allegato alla legge di conversione, L , n. 24. Si riporta di seguito il testo previgente: 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.. 146

147 3. All atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive. Art Temporaneità delle funzioni semidirettive 1. Le funzioni semidirettive di cui all articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio. Art Commissioni di concorso [1. La commissione di concorso istituita per l assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta da 78 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Temporaneità degli incarichi semidirettivi - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui ai comma 1, permane nell incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonchè di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell organico complessivo della magistratura In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall articolo Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

148 un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. Si applicano i commi 5 e 6 dell articolo 28.] Art Concorso per l incarico di procuratore nazionale antimafia [1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell incarico di Procuratore nazionale antimafia. 2. Alla scadenza del termine di cui all articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale.] Art Regime transitorio [1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l attribuzione delle funzioni di secondo grado. 2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all articolo 34, per i magistrati di cui all articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l attribuzione delle funzioni di legittimità. 3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti 80 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

149 di legittimità, ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell esito della medesima.] CAPO X Magistrati fuori ruolo Art. 50 Ricollocamento in ruolo 1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto. 2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all entrata in vigore del presente decreto. 3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto. 4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni. 5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene: a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell ambito dei posti vacanti all atto del ricollocamento in ruolo; b) per i magistrati che, all atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell ambito dei posti vacanti all atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; c) per i magistrati che, all atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall articolo 3 comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell ambito dei posti vacanti all atto 149

150 del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all articolo 15, comma Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni. CAPO XI Progressione economica dei magistrati Art Trattamento economico 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1 gennaio Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425 l articolo 50 comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l adeguamento economico triennale di cui all articolo 24 commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97 e della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto. CAPO XII Disposizioni finali e ambito di applicazione Art Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, non- 82 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: Classi di anzianità 1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; b) seconda classe: da sei mesi a due anni; c) terza classe: da due a cinque anni; d) quarta classe: da cinque a tredici anni; e) quinta classe: da tredici a venti anni; f) sesta classe: da venti a ventotto anni; g) settima classe: da ventotto anni in poi. 2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità. 3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità.. 83 Il presente articolo è stato così sostituito dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente: 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.. 150

151 ché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile. Art Copertura finanziaria [1. Agli oneri derivanti dall attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a euro annui a decorrere dall anno 2006, e a quelli derivanti dall attuazione dell articolo 51, commi 2 e 3, valutati in euro annui a decorrere dall anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall articolo 2 comma 35, della legge 25 luglio 2005, n Si applica la clausola di salvaguardia di cui all articolo 2 comma 42, della legge 25 luglio 2005, n. 150.] Art. 54 Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all articolo 1 comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 8, 121, 123, 123 ter, 124, 125, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 125-quinques, 126, 126 bis, 126 ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129 ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; b) la legge 25 luglio 1966, n. 570; c) la legge 20 dicembre 1973, n Art Disposizione transitoria [1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. 86 Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell articolo 19.] 84 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 2 L , n. 111 (G.U , n. 175, S.O. n. 171). 85 Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal Il presente articolo è stato abrogato dall art. 4 comma 20, L , n. 111 (G.U , n S.O. 171) con decorrenza dal

152 Art. 56 Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 152

153 Allegato 5 Legge 30 luglio 2007, n

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155 Legge 30 luglio 2007, n. 111 Modifiche alle norme sull ordinamento giudiziario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio Supplemento Ordinario n. 171/L Art. 1 Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: uditorato e sostituita dalla seguente: tirocinio. 2. L articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Concorso per magistrato ordinario). 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 4. La prova orale verte su: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e motivato con l indicazione del solo punteggio numerico, mentre l insufficienza e motivata con la sola formula non idoneo. 6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono 155

156 nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. 7. Nulla e innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell impiego. 3. All articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e sostituita dalla seguente: Requisiti per l ammissione al concorso per esami ; b) il comma 1 e sostituito dal seguente: 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell anzianità minima di servizio necessaria per l ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi: a) i magistrati amministrativi e contabili; b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; f) gli avvocati iscritti all albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; g) coloro i quali hanno svolto le funzioni dì magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 156

157 l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un, corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n ; c) al comma 2: 1) l alinea e sostituito dal seguente: Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: ; 2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: b-bis) essere di condotta incensurabile; b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ; d) il comma 3 è abrogato. 4. All articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e sostituito dal seguente: 1. Il concorso per esami di cui all articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale e bandito il concorso. ; b) il comma 4 e sostituito dal seguente: 4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. 5. All articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: al concorso per uditore giudiziario sono sostituite dalle seguenti: al concorso per esami per magistrato ordinario ; b) al comma 2, dopo la parola: presentate sono inserite le seguenti: o spedite. 6. All articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e sostituito dal seguente: l. La commissione del concorso per esami e nominata, nei quindici giorni antecedenti l inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. ; b) dopo il comma 1 e inserito il seguente: I-bis. La commissione del concorso e composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la 157

158 terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. ; c) il comma 2 e sostituito dal seguente: 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. ; d) il comma 3 e sostituito dal seguente: 3. Nella seduta di cui al sesto comma dell articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1. ; e) il comma 4 e sostituito dal seguente: 4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. ; f) il comma 5 e sostituito dal seguente: 5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta. ; g) il comma 6 e sostituito dal seguente: 6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. ; h) il comma 7 e sostituito dal seguente: 7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all esame orale dei candidati e all attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 158

159 15 e 16 del citato regio decreto n del 1925, e successive modificazioni. ; i) il comma 9 e abrogato; l) il comma 10 e sostituito dal seguente: 10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio , stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.. 7. All articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e sostituita dalla seguente: Disciplina dei lavori della commissione ; b) al comma 2, le parole: degli uditori sono sostituite dalle seguenti: dei magistrati ordinari ; c) al comma 4, la parola: vicepresidente e sostituita dalle seguenti: il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente ; d) al comma 5, le parole: I componenti sono sostituite dalle seguenti: Il presidente e i componenti ; e) il comma 6 e abrogato; f) il comma 7 e sostituito dal seguente: 7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l esame orale di almeno cento candidati. ; g) al comma 8, le parole: o del vice-presidente sono soppresse. 8. All articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e sostituita dalla seguente: Nomina a magistrato ordinario ; b) al comma 1, dopo la parola: idonei sono inserite le seguenti: all esito del concorso per esami e le parole: uditore giudiziario sono sostituite dalle seguenti: magistrato ordinario ; c) il comma 2 e abrogato. 9. All articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: degli uditori sono sostituite dalle seguenti: dei magistrati ordinari ; b) il comma 1 e sostituito dal seguente: 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. ; c) al comma 2, le parole: Il periodo di uditorato sono sostituite dalle seguenti: Il completamento del periodo di tirocinio e la parola: ammissibilità e sostituita dalla seguente: ammissione. 10. I rinvii all articolo 124 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del

160 Art. 2 Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n L articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Funzioni). 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. 3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l ufficio di sorveglianza nonche di magistrato addetto all ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni. 4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello. 5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia. 6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello. 10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla 160

161 tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città. 12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. 13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia. 14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. 15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. 16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. L articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente Art (Valutazione della professionalita). 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. 2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l impegno. Essa e operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l attività di interpretazione di norme di diritto, ne quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità e riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche all eventuale attività di collaborazione svolta all interno dell ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza e riferita all assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonche alla partecipazione alle riunioni previste dall ordinamento giudiziario per la discussione e l approfondimento delle innovazioni legislative, nonche per la conoscenza dell evoluzione della giurisprudenza; d) l impegno e riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore 161

162 della magistratura; nella valutazione dell impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d intesa con il Ministro della giustizia; e) l individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell ufficio, all ambito territoriale e all eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l indicazione dell impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche le segnalazioni pervenute dal consiglio dell ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell ufficio e le segnalazioni del consiglio dell ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, 162

163 titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell esito all interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che e sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalità e positivo quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e non positivo quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; e negativo quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l ultimo giudizio sia stato non positivo. 10. Se il giudizio e non positivo, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell anno se il nuovo giudizio e positivo. Nel corso dell anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e negativo, il magistrato e sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l avviso e l audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e impedito, l audizione può essere differita per 163

164 una sola volta. 15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, e valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all estero. Il parere e espresso sulla base della relazione dell autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell attività svolta, e di ogni altra documentazione che l interessato ritiene utile produrre, purche attinente alla professionalità, che dimostri l attività in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili. 3. L articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). 1. Il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d ufficio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 3, e richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell articolo Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 4 e 7, e richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 8, e richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, e richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall articolo 76-bis dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 10, e richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità. 7. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 12, 13 e 14, e richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità. 8. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 15, e richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità. 164

165 9. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 16, e richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità. 10. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonche ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l attitudine direttiva. 11. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell accesso alla magistratura nonche ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva. 12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l attitudine direttiva e riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e riferita altresì alla propensione all impiego di tecnologie avanzate, nonche alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull andamento generale dell ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. 13. Per il conferimento delle funzioni di cui all articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito e oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell incarico. 14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, e prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, ne sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito. 15. L organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistra- 165

166 tura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. 16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, e tenuta a motivare la sua decisione. 17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ne superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. 4. L articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). 1. L assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. 3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e consentito all interno dello stesso distretto, ne all interno di altri distretti della stessa regione, ne con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall interessato, per non più di quattro volte nell arco dell intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche sostituendo al presidente della corte d appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto 166

167 di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all interno dello stesso distretto, all interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d appello determinato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento. 5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l anzianità di servizio e valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. 6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all articolo 10, commi 15 e 16, nonche, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa. 7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario. 5. All articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: il medesimo incarico sono sostituite dalle seguenti: nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro ; le parole: per un periodo massimo di dieci anni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni ; le parole da: con facoltà di proroga fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. ; b) al comma 2, le parole:, nonche nel corso del biennio di cui al comma 2, sono soppresse; c) dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all interno dell ufficio o ad altro ufficio e assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell ufficio immediatamente esecutivo. Se ha pre- 167

168 sentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso. 6. Dopo l articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e inserito il seguente: Art. 34-bis (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). 1. Le funzioni semidirettive di cui all articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell articolo 46, comma L articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 35 (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell ipotesi di conferma per un ulteriore sola volta dell incarico già svolto, di cui all articolo All articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 sono sostituite dalle seguenti: delle funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 11 a 16, ; le parole: pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del sono sostituite dalle seguenti: commisurato al e le parole: cumulati fra loro sono sostituite dalle seguenti:, comunque non oltre settantacinque anni di età. 9. L articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 45 (Temporaneità delle funzioni direttive). 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 3. All atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servi- 168

169 zio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne direttive ne semidirettive. 10. L articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 46 (Temporaneità delle funzioni semidirettive). 1. Le funzioni semidirettive di cui all articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio. 11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, e sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. 12. L articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 51 (Trattamento economico). 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1 gennaio Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l adeguamento economico triennale di cui all articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina e corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità e stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto. 13. L articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 52 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonche, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile. 14. L articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e abrogato. 169

170 Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n All articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 e sostituito dal seguente: 5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonche quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi. 2. L articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art. 2 (Finalità). 1. La Scuola e preposta: a) alla formazione e all aggiornamento professionale dei magistrati ordinari; b) all organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia; c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione; f) alle attività di formazione decentrata; g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all attività di formazione che si svolge nell ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi; i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione; m) all organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all attività di formazione; n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense; o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari. 2. All attività di ricerca non si applica l articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n L organizzazione della Scuola e disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell articolo 5, comma All articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: cinque e sostituita dalla seguente: otto. 170

171 4. L articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Organi). 1. Gli organi della Scuola sono: a) il comitato direttivo; b) il presidente; c) il segretario generale. 5. L articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Composizione e funzioni). 1. Il comitato direttivo e composto da dodici membri. 2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. 6. All articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e sostituito dal seguente: 1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati. ; b) il comma 2 e sostituito dal seguente: 2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell incarico. ; c) al comma 3, le parole: fatta eccezione per i soggetti indicati al comma l, sono soppresse e le parole: per uditore giudiziario sono sostituite dalle seguenti: per magistrato ordinario. 7. All articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 e sostituito dal seguente: 1.,Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione e necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto e sempre palese. 8. L articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Funzioni). 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed e eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, 171

172 adotta i provvedimenti d urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto. 2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto. 9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituita dalla seguente: I responsabili di settore. 10. L articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Funzioni). 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo: a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonche delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale; b) l attuazione del programma annuale dell attività didattica approvato dal comitato direttivo; c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione; d) l individuazione dei docenti chiamati a svolgere l incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo; e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione; f) l offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche; g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive. 11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e aggiunta la seguente: Sezione IV-bis. IL SEGRETARIO GENERALE Art. 17-bis. - (Segretario generale). 1. Il segretario generale della Scuola: a) e responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica; b) provvede all esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa; c) predispone la relazione annuale sull attività della Scuola; d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo; e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni. Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e

173 2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L attribuzione dell incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell amministrazione di provenienza. 3. L incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso. 12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituita dalla seguente: Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio. 13. L articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Durata). 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura. 14. L articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Contenuto e modalità di svolgimento). 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell articolo 18, nonche su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonche della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio. 2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico. 3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio. 4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato. 15. All articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: uditore, ovunque ricorra, e sostituita dalle seguenti: magistrato ordinario in tirocinio ; b) al comma 1, le parole: della durata di sette mesi sono sostituite dalle seguenti: della durata di quattro mesi ; dopo la parola: collegiale sono inserite le seguenti: e monocratica ; le parole: della durata di tre mesi sono sostituite dalle seguenti: della durata di due mesi ; le parole: della durata di otto mesi 173

174 sono sostituite dalle seguenti: della durata di sei mesi ; c) al comma 2, le parole: di gestione sono sostituite dalla seguente: direttivo e le parole: civile e penale sono sostituite dalle seguenti: civile, penale e dell ordinamento giudiziario ; d) il comma 3 e sostituito dal seguente: 3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario. ; e) al comma 4, le parole: di gestione sono sostituite dalle seguenti: direttivo ed al Consiglio superiore. 16. All articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: uditore e uditore giudiziario, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: magistrato ordinario in tirocinio ; b) il comma 1 e sostituito dal seguente: 1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola. ; c) il comma 2 e sostituito dal seguente: 2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti. ; d) al comma 3, le parole: di gestione sono sostituite dalla seguente: direttivo ; e) al comma 4, dopo la parola: collegiale sono inserite le seguenti: e monocratica ; le parole: i tribunali, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: il tribunale e le parole: le procure della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: la procura della Repubblica. 17. L articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Tipologia dei corsi). 1. Ai fini della formazione e dell aggiornamento professionale, nonche per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati. 18. All articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, individuati nell albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L albo e aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso ; b) al comma 2, le parole: di gestione sono sostituite dalla seguente: direttivo ; c) dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: 174

175 2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d appello per la realizzazione dell attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi. 19. L articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 e sostituito dal seguente: Art (Obbligo di frequenza). 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma La partecipazione ai corsi e disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. 3. Il periodo di partecipazione all attività di formazione indicata nel comma 2 e considerato attività di servizio a tutti gli effetti. 4. Nei primi quattro anni successivi all assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l anno a sessioni di formazione professionale. Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni 1. L articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e sostituito dal seguente: Art (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). 1. E istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonche da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell albo speciale di cui all articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense. 2. All articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 e abrogato. 3. All articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adotta le disposizioni concernenti l organizzazione dell attività e la ripartizione degli affari. 4. L articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e sostituito dai seguenti: Art (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). 1. Concorrono all elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassa- 175

176 zione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi) L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio e assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio e assegnato al candidato più anziano per età. 5. All articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 sono soppresse; b) la lettera b) e sostituita dalla seguente: b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ; c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate; d) alla lettera g) la parola: anche e soppressa e le parole: ad ulteriori sono sostituite dalla seguente: alle. 6. All articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: I componenti avvocati e professori universitari sono sostituite dalle seguenti: Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, le parole:, anche nella qualità di vice presidenti, sono soppresse e le parole: lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti: lettera a). 7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l articolo 8 e aggiunto il seguente: Art. 8-bis. - (Quorum). 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense. 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 8. All articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 176

177 a) al comma 1, le parole: e dal presidente dell ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto sono soppresse; b) il comma 2 e sostituito dal seguente: 2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto. ; c) il comma 3 e sostituito dal seguente: 3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario e composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto. ; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario e composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell ordine degli avvocati del distretto. 3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. 9. Dopo l articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e inserito il seguente: Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. 2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 10. All articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e sostituita dalla seguente: Sezione del consiglio giudiziario rela- 177

178 tiva ai giudici di pace ; b) il comma 1 e sostituito dai seguenti: 1. Nel consiglio giudiziario e istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 2; b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 3; c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell ipotesi di cui all articolo 9, comma 3-bis. 1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 11. All articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e, sono soppresse. 12. L articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e sostituito dai seguenti: Art (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). 1. Concorrono all elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato. 3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). 1. L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio e assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio e assegnato al candidato più anziano per età. 178

179 Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). 1. Concorrono all elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. 2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. 3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell ambito della lista votata. Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). 1. L ufficio elettorale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio e assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio e assegnato al candidato più anziano per età. 13. All articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e sostituita dalla seguente: b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ; b) le lettere c) ed f) sono abrogate; c) alla lettera h), la parola: anche e soppressa e le parole: ad ulteriori sono sostituite dalla seguente: alle. 14. All articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:, anche nella qualità di vice presidenti nonche il componente rappresentante dei giudici di pace sono soppresse; b) il comma 2 e abrogato. 15. Dopo l articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e inserito il seguente: Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). 1. Con regolamento emanato a norma dell articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale. 179

180 16. Il comma 2 dell articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: 2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 17. All articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: ha facoltà di promuovere sono inserite le seguenti:, entro un anno dalla notizia del fatto,. 18. All articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: 2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari. 19. All articolo 7-bis dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, la parola: biennio, ovunque ricorra, e sostituita dalla seguente: triennio ; b) al comma 1 e aggiunto, in fine, il seguente periodo: La violazione dei criteri per l assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. ; c) al comma 2-ter, le parole: per più di dieci anni consecutivi sono sostituite dalle seguenti: oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ; 20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l articolo 3, commi 1 e 3, l articolo 7, comma 2, e l articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. Art. 5 Disposizioni varie 1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario. 2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile 180

181 successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. 3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall incarico restando assegnati con funzioni non direttive ne semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai magistrati ordinari e attribuito, all atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall articolo 2, comma 11, della presente legge. 5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura e aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina: a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio; b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. 7. L articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e abrogato. 8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. 181

182 Art. 6 Norma di copertura 1. Per le finalità di cui all articolo 1, comma 6, e autorizzata la spesa di euro a decorrere dall anno Per le finalità di cui all articolo 2, comma 11, la spesa prevista e determinata in euro a decorrere dall anno Per le finalità previste all articolo 3, comma 6, l autorizzazione di spesa di cui all articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, e incrementata di euro a decorrere dall anno Per le finalità di cui all articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), e incrementata di euro a decorrere dall anno Per le finalità di cui all articolo 4, comma 10, la spesa prevista e determinata in euro a decorrere dall anno Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro a decorrere dall anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell articolo 2, in euro per l anno 2007 e in euro per l anno Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell attuazione dell articolo 2, comma 12, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7 Delega al Governo per l adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario 1. Il Governo e delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai 182

183 principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore i] giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 183

184 Tabella A (Articolo 2, comma 11) MAGISTRATURA ORDINARIA QUALIFICA STIPENDIO ANNUO LORDO Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) euro ,39 Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) ,26 Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) ,13 Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità ,60 Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità ,83 Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità ,10 Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità ,37 Magistrati ordinari ,23 Magistrati ordinari in tirocinio ,71 184

185 Tabella B (Articolo 5, comma 9) RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione 1 Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1 Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1 Procuratore generale aggiunto 1 Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 59 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 368 Magistrato con funzioni direttive: Procuratore nazionale antimafia 1 Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52 Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti 36 Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 381 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado Magistrati ordinari in tirocinio (Numero pari a quello dei posti vacanti nell organico) TOTALE

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187 Allegato 6 Legge 21 novembre 1991, n

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189 L. 21 novembre 1991, n Istituzione del giudice di pace. Capo I Del Giudice di Pace 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace 1 È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. 2 L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario Sede degli uffici del giudice di pace 1 Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni 2. 3 Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace 3. 1 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 2 Il D.P.R. 31 marzo 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141) ha così disposto: «Art. 1. Presso il comune di Missaglia è istituita una sede distaccata dell ufficio del giudice di pace di Lecco, con competenza sui comuni di seguito indicati: Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò. Art. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è stabilita la data di inizio del funzionamento della sede distaccata dell ufficio del giudice di pace di Lecco con sede in Missaglia». 3 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, 189

190 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace 1 Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. 2 In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. 3 Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo Ammissione al tirocinio 1 Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati 5. Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 4 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 5 Comma così sostituito dall art. 4, D.L. 11 settembre 2002, n. 201, come modificato dalla relativa legge di conversione. 190

191 1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto 6. 2 Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti. 3 Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura. 4 Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare bis. Tirocinio e nomina 9 1 I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2 Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti. 3 Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante. 4 Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti. 5 Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività 6 Comma aggiunto dall art. 4, D.L. 11 settembre 2002, n Articolo prima modificato dall art. 8, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostituito dall art. 1, L. 24 novembre 1999, n Vedi anche quanto disposto dall art. 23 della suddetta legge. 8 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002 n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 9 Articolo aggiunto dall art. 2, L. 24 novembre 1999, n Vedi, anche, il D.P.R. 10 giugno 2000, n

192 giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti. 6 Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto. 7 Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi. 8 Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici. 9 Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina Requisiti per la nomina 1 Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; e) avere idoneità fisica e psichica; f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. 2 Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato: a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; b) funzioni notarili; c) insegnamento di materie giuridiche nelle università; d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 3 Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4 In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle 10 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 192

193 leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina Corsi per i giudici di pace 1 Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario. 3 Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale. 4 A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila. 5 Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario. 5-bis. [Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni] ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio Articolo prima modificato dall art. 9, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostituito dall art. 3, L. 24 novembre 1999, n Vedi, anche, quanto disposto dall art. 23 della suddetta legge. Vedi, inoltre, il D.P.R. 10 giugno 2000, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 13 Comma così modificato prima dall art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dall art. 4, L. 24 novembre 1999, n Comma aggiunto dall art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall art. 4, L. 24 novembre 1999, n Comma aggiunto dall art. 16, D.L. 7 ottobre 1994, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione 193

194 7. Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace 17 1 In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 17 Rubrica così sostituita prima dall art. 1, D.L. 1 febbraio 1999, n. 16 e poi dall art. 5, L. 24 novembre 1999, n Comma prima modificato dall art. 1, D.L. 1 febbraio 1999, n. 16 e poi così sostituito dall art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di conversione. 19 Il presente comma, aggiunto dall art. 1, D.L. 1 febbraio 1999, n. 16, è stato così modificato dall art. 5, L. 24 novembre 1999, n Comma così modificato dall art. 1, D.L. 1 febbraio 1999, n Comma aggiunto dall art. 5, L. 24 novembre 1999, n Comma aggiunto dall art. 5, L. 24 novembre 1999, n Comma aggiunto dall art. 5, L. 24 novembre 1999, n In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l art. 20, L. 13 febbraio 2001, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 194

195 8. Incompatibilità 1 Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici 26. c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado [Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense] , n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 26 Lettera così modificata dall art. 6, L. 24 novembre 1999, n Lettera aggiunta dall art. 6, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 8 -Prima serie speciale), ha dichiarato l illegittimità della presente lettera, nella parte in cui stabilisce l incompatibilità all esercizio delle funzioni di giudice di pace -per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione -con riguardo all intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale. 28 Comma aggiunto dall art. 6, L. 24 novembre 1999, n Comma abrogato dall art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 195

196 8-bis. Limiti all'esercizio della professione forense 1 [Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio] Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari 1 Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità. 2 Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. 3 Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto. 4 Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca. 5 I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia Articolo aggiunto dall art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall art. 6, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 33 Articolo così sostituito dall art. 7, L. 24 novembre 1999, n Vedi anche quanto disposto dall art. 24 della suddetta legge. 34 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, 196

197 10. Doveri del giudice di pace 1 Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti bis. Divieto di applicazione o supplenza 1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti ter. Richiesta di trasferimento e concorso di domande 1 I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico. 2 Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002 n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 35 Articolo così sostituito dall art. 8, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza aprile 1999, n. 123 (Gazz. Uff. 21 aprile 1999, n. 16, Serie speciale), in riferimento al testo precedentemente in vigore, aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell art. 10, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione. 37 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 38 Articolo aggiunto dall art. 9, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 197

198 revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni quater. Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati 1 Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario Indennità spettanti al giudice di pace. 1 L'ufficio del giudice di pace è onorario. 2 Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L per 40 Comma così sostituito dal comma 6-ter dell art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 41 Articolo aggiunto dall art. 10, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 43 Articolo aggiunto dall art. 11, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 198

199 ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo È altresì dovuta un'indennità di L per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni; b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000,e successive modificazioni; d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000,e successive modificazioni; f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo; h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la re- 45 Comma prima modificato dal D.M. 6 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 novembre 1996, n. 278) e poi così sostituito dall art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dall art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 46 La Corte costituzionale, con ordinanza aprile 2000, n. 104 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 11, commi 2 e 3, nella formulazione precedente alla loro sostituzione ad opera dell art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione. 47 Comma prima sostituito dall art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dall art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall art. 1, comma 7, D.L. 14 settembre 2004, n La Corte costituzionale, con ordinanza aprile 2000, n. 104 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 11, commi 2 e 3, nella formulazione precedente alla loro sostituzione ad opera dell art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione. 49 Comma aggiunto dall art. 5, L. 16 dicembre 1999, n

200 stituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro lordi annui Comma aggiunto dall art. 6, D.L. 11 novembre 2002, n. 251, come modificato dalla relativa legge di conversione. 51 Comma aggiunto dall art. 1, comma 7, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come modificato dalla relativa legge di conversione. 52 Comma prima sostituito dall art. 5, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall art. 6, D.L. 11 novembre 2002, n. 251, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall art. 1, comma 7, D.L. 14 settembre 2004, n Comma aggiunto dall art. 15, D.L. 7 ottobre 1994, n I commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 15 hanno, inoltre, così disposto: «2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall incarico nel corso del primo quadriennio - 1. Al personale che cessa dal servizio per assumere l ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall incarico nel corso del primo quadriennio». Vedi anche l art. 12, comma 2, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 55 Comma aggiunto dal comma 310 dell art. 1, L. 30 dicembre 2004, n Vedi, anche, il comma

201 12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario. 1 Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale. 2 L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n unità di cui: a) 12 della I qualifica dirigenziale; b) 84 della IX qualifica funzionale; c) 840 dell'viii qualifica funzionale; d) della VI qualifica funzionale; e) 802 della V qualifica funzionale; f) della IV qualifica funzionale; g) della III qualifica funzionale. 3 L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n unità di cui: a) 240 della VII qualifica funzionale; b) 480 della VI qualifica funzionale; c) 640 della V qualifica funzionale. 4 Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace. 5 Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo. 6 Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in nte alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge dello stesso articolo Vedi, anche, l art. 17, D.L. 7 ottobre 1994, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 201

202 13. Notificazione degli atti 1 Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza. 2 Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace 1 Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della L. 24 aprile 1941, n Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace 1 Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge 58 Articolo così sostituito prima dall art. 11-bis, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dall art. 6, L. 16 dicembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 60 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 202

203 compiti di coordinamento. 2 Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio. 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire per tutti gli altri uffici ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice Sorveglianza 1 La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente Comma aggiunto dall art. 5, comma 3, L. 16 dicembre 1999, n Comma aggiunto dall art. 20, D.L. 24 novembre 2000, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 64 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 203

204 Capo II Competenze e Procedimento Civile del Giudice di Pace 17. Competenza del giudice di pace Competenza del pretore Connessione Patrocinio Giudizio secondo equità Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale Poteri istruttori del giudice Querela di falso Forma della domanda Rappresentanza davanti al giudice di pace Contenuto della domanda Sostituisce l art. 7 del codice di procedura civile. 66 Sostituisce l art. 8, primo comma, del codice di procedura civile. 67 Aggiunge alcuni commi all articolo 40 del codice di procedura civile. 68 Sostituisce l articolo 82 del codice di procedura civile. 69 Sostituisce l articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 70 Il I comma sostituisce l intitolazione del titolo secondo del libro secondo del codice di procedura civile. 71 Il II comma sostituisce l articolo 311 del codice di procedura civile. 72 Sostituisce l articolo 312 del codice di procedura civile. 73 Sostituisce l articolo 313 del codice di procedura civile. 74 Il I comma sostituisce l intitolazione del capo terzo, del titolo secondo, del libro secondo del codice di procedura civile. 75 Il II comma sostituisce l articolo 316 del codice di procedura civile. 76 Sostituisce l articolo 317 del codice di procedura civile. 77 Sostituisce l articolo 318 del codice di procedura civile. 204

205 28. Costituzione delle parti Trattazione della causa Decisione Conciliazione in sede non contenziosa Termini per le impugnazioni Impugnazione Giudice dell'appello Sostituisce l articolo 319 del codice di procedura civile. 79 Sostituisce l articolo 320 del codice di procedura civile. 80 Sostituisce l articolo 321 del codice di procedura civile. 81 Sostituisce l articolo 322 del codice di procedura civile. 82 Sostituisce l articolo 325, primo comma, del codice di procedura civile. 83 Sostituisce l articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile. 84 Aggiunge un comma all articolo 341 del codice di procedura civile. 205

206 Capo III Competenza e Procedimento Penale del Giudice di Pace Delega al Governo in materia penale [1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38] Competenza in materia penale del giudice di pace [1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale] Procedimento penale innanzi al giudice di pace [1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i 85 L intero capo III, comprendente gli articoli da 35 a 38, è stato abrogato dall art. 20, L. 24 novembre 1999, n Articolo così sostituito prima dall art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292) e poi dall art. 12, D.L. 7 ottobre 1994, n Successivamente l intero capo III, comprendente gli articoli da 35 a 38, è stato abrogato dall art. 20, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 88 L intero capo III, comprendente gli articoli da 35 a 38, è stato abrogato dall art. 20, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 206

207 princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. 2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà] Entrata in vigore del decreto legislativo [1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996] La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002 n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 91 Articolo così sostituito prima dall art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292) e poi dall art. 12, D.L. 7 ottobre 1994, n Successivamente l intero capo III, comprendente gli articoli da 35 a 38, è stato abrogato dall art. 20, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 207

208 Capo IV Norme di Coordinamento, Transitorie e Finali (giurisprudenza di legittimità) 39. Coordinamento 1 In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'aosta 1 Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario. 3 Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi. 4 Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 94 Comma così modificato dall art. 13, L. 24 novembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 208

209 41. Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese 1 Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n Nel territorio della regione Valle d'aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n Nei comuni della Valle d'aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace Norme di coordinamento e di attuazione 1 Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge Cause pendenti 1 Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell' articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore , n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 96 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 209

210 44. Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori [1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti] Dei giudici Regime fiscale. 1 Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni [Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99] Articolo abrogato dall art. 3, L. 16 dicembre 1999, n La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 99 Sostituisce il primo comma dell art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n Comma così sostituito dal comma 308 dell art. 1, L. 30 dicembre 2004, n Comma abrogato dall art. 243, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 316 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 46, sollevata in riferimento all art. 3 della Costituzione. 103 La Corte costituzionale, con ordinanza dicembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47, e dell art. 1 e, per conseguenza, dell intero testo della predetta legge, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 8-12 luglio 2002, n. 337 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 1 e dell intero testo sollevata in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione. 210

211 47. Abrogazioni 1 Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l' articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. 2 È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge Copertura finanziaria 1 Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi. 2 Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace». 3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Efficacia di singole disposizioni 1 Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente: «Art. 92 -Entrata in vigore. -1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993» Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti [1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace] La Corte costituzionale, con sentenza gennaio 1999, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre motivi o profili nuovi, con ordinanza marzo 1999, n. 75 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza. 211

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213 Allegato 7 Linee guida per la predisposizione delle norme regolamentari dei consigli giudiziari 213

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215 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI Si auspica che le norme regolamentari dei Consigli Giudiziari vogliano assicurare: - con riferimento alla composizione del Consiglio, che la composizione del Consiglio di cui all art. 9 Dlgs 27/01/2006 n. 25, come modificato dalla L. 111/07 (quella con i membri di diritto, i magistrati eletti e i membri non togati designati), debba essere considerata quella ordinaria e prevalente, eccezion fatta per le materie indicate nell art 15, I comma, lett b), g), h) ed i) e per quelle di competenza della sezione per i giudici di pace. Al riguardo, un problema interpretativo potrebbe nascere dalla lettera dell art. 16 (secondo il quale i membri non togati partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all esercizio delle competenze di cui all art. 15, comma I, lettera a), d) ed e) ), laddove l uso del termine esclusivamente può indurre a ritenere che l indicazione delle materie attribuite alla competenza loro riservata sia analitica e tassativa. Tale interpretazione restrittiva non sembra, tuttavia, sostenibile in quanto : - la prevalenza della previsione dell art. 9, è rafforzata dalla lettura dell art. 9 bis che, individuando il quorum costitutivo, fa riferimento alla necessaria presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. - l art. 15 non può dirsi esaustivo delle competenze del consiglio giudiziario (e quindi indicativo di una chiara e inequivoca volontà del legislatore) in quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari Il termine esclusivamente di cui all art. 16 va quindi rapportato, in un interpretazione sistematica e complessiva, alle sole materie indicate dall art. 15 e non esteso anche alle materie non espressamente indicate in quest articolo, o meglio in quelle materie che si possono definire non riservate per la fase della discussione e della votazione alla composizione ristretta (membri togati di diritto ed elettivi). Alla luce della considerazione che precede, può dunque - ritenersi che in materia di nomina, conferma, disciplina e formazione dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di Tribunale la competenza sia dei nuovi Consigli Giudiziari in composizione ordinaria (cioè con avvocati e professore universitario), anche per l evidente affinità strutturale con la vecchia composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (c.d. composizione integrata da cinque rappresentanti designati, d intesa tra loro, dai consigli dell ordine degli avvocati del Distretto di Corte d Appello) e per la contiguità della materia con quelle attribuite alla competenza del CG in quella composizione. Donde il definitivo superamento della tesi di far rivivere le cd. Commissione Integrate (nelle quali gli avvocati votavano) di cui si era pur prospettata la sopravvivenza per la mancata espressa abrogazione delle norme relative (anche se le stesse erano state richiamate dagli art. 1,3,7 e 13 del D.M e dalla circolare CSM P-17794/07 del ). - con riferimento alla convocazione ed ordine del giorno: a) la trasmissione integrale dell odg anche ai Consigli dell Ordine del Distretto; b) un congruo termine di preavviso per le sedute, anche per consentire ai Consigli degli Ordini di interloquire nelle materie e fare le segnalazioni; c) il diritto dei Consiglieri non togati di poter esaminare con adeguato antici- 215

216 po la documentazione istruttoria di tutte pratiche. A tale scopo sarebbe opportuno prevedere e far sì che i documenti fossero possibilmente digitalizzati e trasmessi dagli Uffici alla Segreteria del Consiglio Giudiziario, anche in forma digitale; sarà così possibile l ulteriore loro trasmissione su supporto informatico a tutti i Consiglieri, evitando che ogni singolo consigliere debba esaminarli presso la Corte. Si osserva, al riguardo, che i Consiglieri Giudiziari non togati sono titolari di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato; diritto che ha una ratio diversa e maggiore di quella che contraddistingue il più limitato diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai cittadini; inoltre, quanto alla riservatezza, si ricorda che i Consiglieri Giudiziari non togati sono vincolati all'osservanza del segreto. d) la preventiva formazione di un programma delle sedute e, soprattutto, la previsione di sedute itineranti del Consiglio Giudiziario presso le sedi dei Tribunali del distretto, in specie per la trattazione di questioni organizzative attinenti quegli uffici. e) l istituzione del Comitato di Pari Opportunità decentrato in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari, con compiti di proposta e di consultazione nelle materie di tutela di genere e tabellari. Si raccomanda di prevedere l obbligatoria trasmissione al Comitato dell odg e delle delibere. f) la designazione dei relatori secondo criteri predeterminati 1. Quanto al verbale, si raccomanda che tale atto venga redatto con le forme più idonee a consentirne l esaustività, assicurando a ciascun componente la possibilità di inserire delle dichiarazioni. La trasparenza dell agire del Consiglio, in quanto organo elettivo, impone poi che il verbale, definitivamente approvato, sia inviato al Consiglio superiore della Magistratura, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari che ne cureranno la trasmissione ai Magistrati del distretto, ai Consigli dell Ordine del distretto. Sul punto si veda appresso sui limiti in tema di pubblicità degli atti. Circa le votazioni: sarà utile prevedere che esse avvengano in maniera palese, facendo salva la facoltà, a richiesta, di disporre la votazione segreta su singoli argomenti o questioni. Per la pubblicità degli atti: si ricorda che il CSM ha segnalato l opportunità della massima pubblicità possibile. I provvedimenti adottati nel corso della riunione devono pertanto essere resi pubblici e venire comunicati, con i provvedimenti relativi, ai Magistrati del Distret- 1 Si suggeriscono quali possibili criteri che: - i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati siano attribuiti, nel corso della riunione del consiglio, mediante sorteggio, e in modo paritetico, ai componenti togati, esclusi i componenti di diritto per essere trattati nella successiva riunione del Consiglio (un indiretto vantaggio di tale metodo è che si assicura così anche il tempo per consentire agli Ordini di poter fare le segnalazioni previste dalla legge); - i pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all art. 7 bis del r.d n. 12, nonchž sui criteri per l assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all art. 7 ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto e quelle connesse alle proposte organizzative delle procure siano assegnati dal Consiglio a due componenti, preferibilmente scelti tra un componente togato e un avvocato e con competenze diversificate. 216

217 to e ai Consigli dell Ordine degli Avvocati del Distretto, salvo il potere di escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità, la sicurezza o la riservatezza delle persone interessate al procedimento; analogamente per le deliberazioni ed i documenti concernenti la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti, dei servizi o secretate dal Consiglio. Con riferimento alle deliberazioni concernenti nomine, mutamento di funzioni, conferimento di uffici direttivi o che importino valutazioni delle qualità soggettive o professionali del magistrato le stesse dovranno essere trasmesse oltre che a tutti i Consiglieri Giudiziari: a) ai diretti interessati; b) a ogni altro magistrato del distretto; c) al Consiglio dell Ordine degli Avvocati che ha fatto pervenire segnalazioni ex art. 11 comma 4 lettera f) e comma 5, o reso il parere ai sensi dell art. 13 comma 3 e all art. 11 comma 4 lett. e) In ordine alla pubblicità delle sedute: fatto salvo il caso di deliberazioni contenenti dati sensibili, la sicurezza dei magistrati, degli edifici, degli impianti e dei servizi, appare opportuno e coerente che venga privilegiato il principio della pubblicità delle sedute. Ulteriore aspetto essenziale è il riconoscimento che i componenti avvocati e professori universitari, pur non partecipando alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze al di fuori dei casi di cui all'articolo 15 Dlgs 27/01/2006 n. 25, come modificato dalla L. 111/07, comma 1, lettere a), d) ed e), abbiano ugualmente diritto di non allontanarsi dalla sala delle adunanze del Consiglio giudiziario. Non esistendo un obbligo di allontanarsi ne esce rafforzato il diritto al pieno accesso agli atti da parte dei consiglieri non togati anche nelle materie non di loro competenza. E invero utile prevedere che il Consiglio giudiziario possa anche pubblicizzare, mediante comunicati stampa o altro sistema equivalente, sue deliberazioni, riguardanti materie di interesse generale correlate all amministrazione della giustizia nel distretto. Circa i poteri istruttori: va affermato che a ogni componente del Consiglio spettano i poteri istruttori previsti dalla legge, e che il Consiglio e ogni suo componente utilizza le fonti di conoscenza di cui all art. 11 comma 4 lettera f) e comma 5, all art. 13 comma 3 del Dlgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla L. 111/07. Si auspica che l assunzione delle informazioni di cui V comma dell art.11 Dlgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla L. 111/07, diventi prassi operativa. E inoltre opportuno prevedere che ogni qualvolta il Consiglio giudiziario è chiamato a rendere il parere sul giudizio di idoneità cui all art. 13 III comma, Dlgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla L. 111/07, vengano acquisite le osservazioni rese dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, mediante trasmissione della copia della delibera Consiliare che lo autorizza a rendere tali osservazioni. Nel rispetto della richiamata circolare del CSM, si segnala l opportunità di prevedere che i criteri organizzativi degli Uffici requirenti vengano trasmessi anche ai Consigli giudiziari, allo scopo di consentire la verifica se l organizzazione del P.M. sia funzionale a quella dell ufficio giudicante corrispondente. Circa la valutazione del dirigente occorre poi affermare il principio, ai fini della conferma, della verifica del funzionamento dell'ufficio e dell'effettività del sistema tabellare con particolare riferimento, non solo al progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche alla determinazione del programma delle attività annuali. Può essere utile prevedere nel regolamento che al riguardo siano assunte specifiche informazioni 217

218 dal Consiglio dell Ordine. Per la commissione flussi: è indispensabile assicurarne la continuità delle funzioni di analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario, stabilendo la cadenza annuale e prevedendo che la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi dovranno avvenire costantemente durante il corso dell anno. La sua composizione dovrà assicurare anche la presenza di avvocati, su segnalazione dei Consigli degli Ordini avente sede nel distretto, curando la presenza di competenze diversificate per il settore penale e per quello civile. Il Consiglio Giudiziario si dovrà avvalere della Commissione Flussi ai fini dell istruttoria nell ambito dei procedimenti di esame delle proposte e delle variazioni tabellari e in ogni altro caso ritenuto opportuno (ad esempio, valutazione dei dirigenti). Della Commissione per la formazione permanente della magistratura onoraria (Circolare CSM n. P-7507/ aprile 2004 Deliberazione dell 8 aprile 2004), che ha assorbito la non più esistente commissione per la formazione permanente dei giudici di pace potranno far parte anche avvocati. La sua competenza per esame sulla formazione (a questo punto di GOT, VPO e Gdp) dovrà appartenere al C.G. ordinario di cui all art

219 Allegato 8 Partecipazione ai consigli giudiziari dei componenti laici 219

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221 PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI GIUDIZIARI DEI COMPONENTI LAICI (Risposta a quesito del 12 marzo 2009) Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera: «Al fine di compiutamente analizzare le diverse questioni oggetto del quesito che occupa, giova richiamare gli approdi interpretativi ai quali è prevenuto il Consiglio superiore nella Risoluzione del 10 settembre 2008, di risposta al quesito in ordine alla interpretazione del D.Lgs. n. 35/2008, in particolare se le problematiche relative alle componenti dei magistrati onorari diverse da quella dei giudici di pace siano demandate all esame del Consiglio giudiziario in composizione ordinaria. Il Consiglio superiore ha invero chiarito che le questioni afferenti ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace non possono essere trattate dalla Sezione prevista dall art. 10, D.Lgs. n. 25/2006, strutturata con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace. In ragione della formulazione dell'art. 16 D.Lgs. - ove si stabilisce che i componenti laici integrano la composizione dei Consigli giudiziari <esclusivamente> per le competenze di cui all art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/ il Consiglio superiore ha precisato che l'intera materia della magistratura onoraria deve essere trattata dal Consiglio giudiziario in composizione esclusivamente togata. Muovendo dalle richiamate considerazioni è dato soffermarsi in risposta al quesito formulato dal Presidente della Corte di appello di in ordine alla composizione dei Consigli giudiziari nella trattazione delle diverse materie, al fine di individuare il relativo quorum strutturale; alle connesse questioni circa le modalità di convocazione e di invio degli ordini del giorno; ed all eventuale diritto di tribuna vantato dai membri laici, rispetto alla discussione di pratiche non comprese nelle previsioni di cui all art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/2006. La norma di riferimento non può che essere individuata nell'art. 16 D.Lgs. 25/2006 che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del Consiglio giudiziario esclusivamente per le competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) del medesimo D.Lgs. 25/2006. Il Consiglio superiore, nella delibera del 10 settembre 2008, nel procedere all interpretazione della disposizione ora richiamata, ha rilevato che si tratta di una norma di carattere generale, in base alla quale i membri non togati compongano il Consiglio giudiziario solo per determinate materie, specificatamente individuate. Conseguentemente, i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall art. 9-bis, D.Lgs. n. 25/2006, solo con riguardo alle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), citato. Discende dalle svolte considerazioni che è dato individuare due distinti ordini del giorno del Consiglio giudiziario, tenuto conto della diversa composizione dell Organo, in ragione degli affari da trattare. Non di meno, al fine di garantire la trasparenza e la piena conoscibilità da parte degli interessati della attività svolta dai Consigli giudiziari, appare opportuno che la convocazione ed i relativi ordini del giorno siano comunicati, nelle forme specificamente dettate dai regolamenti interni, a tutti i componenti dei Consigli. Dette modalità risultano poi funzionali all esercizio del c.d. diritto di tribuna, da parte dei membri laici, rispetto alla trattazione di pratiche non comprese nelle previsioni di cui all art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e), citato. Come considerato dal Consiglio superiore da ultimo nella risoluzione del 25 gennaio 2007, per i Consigli giudiziari, in assenza di una regolamentazione normativa della materia, la pubblicità delle sedute rappresenta la regola, 221

222 mentre la segretezza costituisce l'eccezione. Peraltro, ciò non esclude che possano legittimamente essere stabilite eccezioni alla regola della pubblicità delle sedute, rispondenti ad una duplice esigenza: la salvaguardia della libertà di opinione e di voto dei componenti il Consiglio giudiziario, i quali non godono della prerogativa della insindacabilità prevista nella legge istitutiva a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura; la tutela della riservatezza nella formulazione dei giudizi e nella divulgazione di dati che riguardano singoli magistrati, come quelli relativi alla progressione in carriera e più in generale alla professionalità. Il diritto di tribuna, come sopra individuato, discende perciò dal principio generale di pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari. Peraltro, nel caso in cui i regolamenti interni dei Consigli disciplinino la materia della pubblicità delle sedute, escludendola in riferimento alla trattazione di determinati affari, la possibilità di assistere ai lavori consiliari risulta in concreto esercitabile unicamente entro i limiti dettati dalle disposizioni di organizzazione di ciascun organo decentrato di autogoverno. Alla luce delle considerazioni esposte, il Consiglio superiore della magistratura delibera di rispondere al quesito formulato dal Consiglio giudiziario della Corte di appello di nel senso che : - i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall art. 9-bis, D.Lgs. n. 25/2006, solo con riguardo alle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), citato; - la possibilità di assistere ai lavori consiliari dipende dal regime di pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari; pertanto, il c.d. diritto di tribuna, nel caso in cui i regolamenti interni dei Consigli pongano dei limiti alla pubblicità delle sedute, risulta in concreto esercitabile unicamente entro i limiti dettati dalle disposizioni di organizzazione di ciascun organo decentrato di autogoverno.». 222

223 Allegato 9 Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/

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225 Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 (Circolare P del 1 agosto Delibera del 17 luglio 2008 e succ. mod. all 8 ottobre 2008) Relazione sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 Premessa Il «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici: le tabelle si configurano come essenziale atto organizzativo degli uffici giurisdizionali. Esse delineano l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari e, quindi, stabiliscono le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo. Il procedimento di formazione delle tabelle, ed in particolare l'assegnazione degli affari effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale, consente l'effettiva precostituzione del giudice naturale così come stabilito dall'art. 25 Costituzione, nonchè la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento proveniente dall'interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice, che sono alla base della scelta del legislatore Costituente di configurare un ruolo del C.S.M. così complesso ed articolato, con rilievo costituzionale. Le fonti normative dei compiti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono costituite dall'art. 105 della Costituzione, dalle disposizioni contenute nell'art. 10 bis L. 24 marzo 1958, n. 195, dagli artt. 7 bis e ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nell attuale formulazione, frutto di numerose sedimentazioni normative succedutesi nel tempo e, da ultimo, in particolare, come modificati dalla legge n.111 del La cultura tabellare diffusasi negli ultimi anni costituisce principalmente l espressione della scelta effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura di promuovere la gestione partecipata degli Uffici giudiziari, nella consapevolezza che l autogoverno implica il contributo responsabile di tutti gli operatori del sistema - giustizia. Per altro verso proprio la condivisione delle scelte organizzative si traduce in garanzia di buon funzionamento ed efficienza degli Uffici giudiziari. In tale prospettiva, il Consiglio Superiore, prima di deliberare la presente Circolare, ha voluto incontrare i Dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti per ricevere da loro indicazioni, critiche e propositive, utili all elaborazione di una normativa secondaria funzionale alle reali esigenze dell organizzazione. Nella medesima prospettiva è stato realizzato un incontro anche con il Consiglio Direttivo della Cassazione, sia per valorizzare l apporto del nuovo organismo di autogoverno sia per acquisire maggiore conoscenza delle esigenze organizzative della Corte di Cassazione, del tutto peculiari. Gli incontri, svoltisi a Roma il 9 e 10 maggio, il 27 e 28 giugno, nonché il 7 luglio scorsi, hanno rappresentato una tappa fondamentale del percorso di formazione della presente Circolare, giacchè hanno consentito la positiva sperimentazione di forme nuove di autogoverno partecipato. 1. Nell elaborazione della presente Circolare si è tenuto conto: a) del disposto normativo di cui all art.19 del d.lgs 160/06, come mod. dall art. 2, comma 5, della legge n.111 del 2007, che ha previsto limiti temporali di permanenza massima nell incarico presso lo stesso Ufficio, nonché della Risoluzione deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 marzo 2008 re- 225

226 cante il Regolamento di attuazione a tale disposizione con relazione illustrativa; b) del disposto normativo di cui all art.11 comma 2 lett.c del D.Lvo n.160 del 2006 come modificato dalla legge n.111 del 2007, che ha individuato tra gli indicatori per la valutazione di professionalità dei magistrati anche la partecipazione alle riunioni previste dall Ordinamento Giudiziario per la discussione e l approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell evoluzione della giurisprudenza; c) del disposto normativo di cui agli artt.45 e 46 del d.lgs n.160 del 2006 come modificati dalla legge n.111 del 2007, i quali introducendo il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi prospettano l eventualità che i magistrati interessati restino assegnati ai medesimi uffici anche in soprannumero con le conseguenti ricadute in tema di distribuzione del lavoro; d) del disposto normativo di cui agli artt.8 e 10 del d.lgs. n.160 del 2006 come modificati dalla legge n.111 del 2007, che hanno ridefinito le qualifiche e la progressione in carriera dei magistrati ordinari, nonché dell art.13 comma 2 del medesimo decreto legislativo, che ha escluso la possibilità di destinare a determinate funzioni i magistrati ordinari al termine del tirocinio ed anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità; e) del disposto normativo di cui all art.13 comma 4 del d.lgs n.160 del 2006 come modificato dalla legge n.111 del 2007, che ha previsto, ai fine del passaggio dalle funzioni giudicante a quelle requirenti, e viceversa, la necessità di verificare la natura delle funzioni effettivamente svolte nell ultimo quinquennio; f) del disposto normativo di cui all art.1, comma 7, nonché dell art.7 comma 1 del d.lgs 106 del 2006 che hanno, rispettivamente, disposto la trasmissione al CSM dei provvedimenti con cui il Procuratore della Repubblica adotta o modifica i Criteri di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché abrogato il comma 3 dell art.7 ter dell Ordinamento Giudiziario. 2. In ragione delle innovazioni legislative sopra indicate ed al fine di introdurre formule di regolamentazione secondaria maggiormente rispondenti alle esigenze di buon andamento, efficienza e speditezza dell organizzazione degli Uffici giudiziari, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ravvisato la necessità di modificare le disposizioni della previgente circolare, in particolare: a) è stata analiticamente descritta la struttura della proposta tabellare, distinta in due diverse parti denominate Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare. Sono stati, altresì, precisati i contenuti di ciascuna di esse e la documentazione da allegare. Il Presidente, all interno del Documento Organizzativo Generale, illustra il contenuto di eventuali incontri, finalizzati alla predisposizione della Proposta Tabellare, con esponenti della società civile quali ad esempio rappresentanti delle istituzioni territoriali, delle organizzazioni sindacali, degli osservatori per la giustizia civile e per la giustizia penale. Particolare risalto merita la relazione - prevista in questa sede per la prima volta - che il Presidente è tenuto a redigere nell ipotesi in cui assuma l incarico direttivo nel corso del triennio tabellare; con la relazione in oggetto il Dirigente fotografa, entro i sei mesi successivi al suo insediamento, la situazione dell Ufficio all atto della sua presa di possesso, prospettando eventualmente le necessarie modifiche tabellari da realizzarsi anche mediante la procedura d urgenza; b) è stata dettagliatamente disciplinata la composizione come pure il funzionamento della Commissione Flussi, prevedendone una diversa strutturazione in relazione alle dimensioni del distretto di Corte di Appello presso cui opera; c) è stata introdotta, per i Tribunali organizzati in più sezioni, una disciplina diretta ad assicurare la specializzazione per materia e ciò al fine ulteriore di consentire 226

227 passaggi all interno dello stesso settore nel rispetto delle regole per la permanenza massima nel medesimo incarico; è stata, altresì, prevista la possibilità di istituire ruoli specializzati all interno delle singole sezioni, rilevanti, in quanto tali, in sede di applicazione del Regolamento sui termini di permanenza massima; d) è stata esclusa la possibilità di distinguere in maniera rigida le funzioni di GIP da quelle di GUP, ferme restando le incompatibilità di legge, al fine di favorire il raggiungimento di una professionalità quanto più completa nello svolgimento di funzioni particolarmente delicate; e) è stata introdotta la previsione per la quale, nel dimensionamento delle sezioni GIP GUP, deve tenersi conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, fornendo adeguata motivazione delle scelte nel documento organizzativo generale; f) è stata regolamentata la possibilità di nominare magistrati collaboratori dei Presidenti delle Corti d Appello e dei Tribunali ordinari, dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minorenni, i quali coadiuvano i Dirigenti in specifiche attività di loro competenza non espressamente riservate ai Presidenti di Sezione ovvero che questi dichiarano di non poter espletare (tra i compiti di specifica collaborazione rientrano anche quelli per la raccolta e l elaborazione dei dati statistici). La nomina dei magistrati collaboratori deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell ufficio, seguendo la procedura tabellare; g) le disposizioni che disciplinano gli incarichi di collaborazione dei Presidenti di sezione, in ossequio all art.47quater O.G., sono state interpretate coerentemente al sistema e, conseguentemente, estese alle Corti di Appello. Sono stati, altresì, indicati i criteri, ispirati a regole di trasparenza, per la designazione dei magistrati destinati a presiedere l ufficio in caso di mancanza o di impedimento del Presidente del Tribunale o della Corte di Appello; h) è stata introdotta una disciplina di maggiore dettaglio in ordine alle modalità organizzative ed alla tempistica delle riunioni che i Dirigenti degli uffici sono tenuti a promuovere per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e l aggiornamento normativo e dottrinale; i) sono state disciplinate le modalità di organizzazione interna a seguito della scadenza del limite di durata negli incarichi direttivi e semidirettivi, in ragione dell eventuale permanenza in soprannumero nell Ufficio; l) è stata introdotta, in materia di concorsi interni, la previsione in base alla quale i Dirigenti degli Uffici sono tenuti a motivare la scelta relativa a quali posti pubblicare, in ragione delle esigenze dell ufficio e dei posti vacanti che restano non pubblicati, dei flussi, delle pendenze e del numero dei magistrati in servizio; per altro verso è stata elevata ad 8 anni la fascia di anzianità nel ruolo nell ambito della quale prevale il criterio delle attitudini, atteso il ridimensionamento dell anzianità nel nuovo sistema ordinamentale; m) si è prevista una forma di coordinamento, in materia di concorsi interni, con la pubblicazione dei bandi per il tramutamento dei magistrati ordinari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; n) è stata attuata una omogeneizzazione delle discipline poste a tutela dei magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia e dei magistrati che siano portatori di handicap ai sensi dell art.21 legge n.104/1992, nonché ai magistrati che assistono con continuità un familiare convivente o siano affidatari di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell art.21 comma 2 legge n.104/1992; o) è stata prevista una disciplina di favore, in sede di comparazione delle domande 227

228 di applicazione extradistrettuali, per i magistrati con prole inferiore ai tre anni che, in virtù dell applicazione stessa, realizzano l avvicinamento al nucleo familiare; p) il procedimento di sostituzione dei magistrati che abbiano raggiunto il limite di permanenza massima nel medesimo incarico è stato completamente rivisto, al fine di renderlo, da un lato, più celere e, dall altro, coerente con le modifiche del Regolamento consiliare del 13 marzo 2008, armonizzandolo altresì con le procedure previste per i concorsi interni; q) sono stati meglio definiti i compiti di collaborazione e supplenza dei GOT, in ossequio alla Risoluzione adottata dal CSM in data 16 luglio 2008, la quale ha pure chiarito il significato di mancanza ed impedimento dei giudici professionali, fermo il divieto di impiegare i GOT nei Collegi; è stato, peraltro, espressamente previsto che i GOT non possano trattare processi con rito direttissimo; r) è stata prospettata come ulteriore obiettivo funzionale all organizzazione la concentrazione in udienze distinte dei procedimenti previsti dall art.550 c.p.p., per una migliore utilizzazione delle risorse della Procura della Repubblica; s) è stato disciplinato in maniera puntuale il procedimento di esonero parziale dall attività giudiziaria dei referenti per la formazione decentrata, dei referenti informatici e dei componenti del Comitato Scientifico, per i quali è stata anche aumentata la percentuale di esonero, nonché l incompatibilità di tali incarichi tra loro e con quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo; t) è stata introdotta disciplina di dettaglio per l esonero parziale dall attività giudiziaria dei componenti elettivi dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Cassazione, al fine di migliorare l efficienza dei Consigli medesimi, ed in tale direzione sono state anche aumentate proporzionalmente le percentuali di esonero già previste, avute presenti le nuove competenze loro attribuite; è stata disciplinata l operatività della decadenza nell ipotesi in cui il componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo ricopra anche l incarico di referente per la formazione decentrata, di referente informatico e di componente del Comitato Scientifico; u) è stato fissato il divieto di applicazione extradistrettuale dei magistrati distrettuali, in ragione della loro stessa funzione all interno del distretto giudiziario cui sono assegnati, che verrebbe irrimediabilmente compromessa ove gli stessi fossero destinati in applicazione al di fuori di tale distretto; v) è stata prevista l esclusione dei magistrati che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera n) dal novero di coloro i quali devono essere inseriti nella formazione delle tabelle infradistrettuali, salva la loro disponibilità; z) è stato disciplinato in forma più dettagliata il procedimento di formazione della Tabella della Corte di Cassazione, prevedendo, tra l altro, l ampio coinvolgimento dei Presidenti di Sezione. Particolare attenzione è stata riservata alla disciplina relativa alle Sezioni Unite ed a quella dell Ufficio del Massimario e del Ruolo, ispirata alla predeterminazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle Sezioni e di attribuzione degli affari ai giudici. 3. Le innovazioni hanno investito anche profili strettamente procedimentali, in particolare: a) sono stati dettati termini diversi per il deposito della proposta tabellare, calibrati sulle dimensioni degli uffici giudiziari e, quindi, sulle diverse esigenze di organizzazione e programmazione di ciascuno di essi. Nell individuazione di tali termini si è perseguito, peraltro, l obiettivo di giungere alla deliberazione finale di competenza del C.S.M. in tempi rapidi e, comunque, in epoca quanto 228

229 più prossima possibile all inizio del triennio cui la stessa tabella si riferisce. b) è stata introdotta la possibilità per i Dirigenti degli Uffici di interloquire con la Commissione Flussi anche in fase di predisposizione della proposta tabellare; c) è stata dettagliatamente disciplinata la partecipazione dei Consigli dell Ordine degli Avvocati alla predisposizione della proposta tabellare, nella consapevolezza dell imprescindibile ruolo della classe forense nell organizzazione degli uffici giudiziari; d) é stato previsto il parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione sulla proposta di tabella della Suprema Corte, a seguito delle innovazioni disposte dal D.Lgs. 25/2006 e ss. modifiche; e) è stata introdotta la possibilità di dichiarare immediatamente esecutive anche le variazioni tabellari che riguardano l assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici che li compongono, alla duplice condizione, tuttavia, che non siano state presentate osservazioni e che il Consiglio giudiziario abbia espresso, all unanimità,parere favorevole. L esecutività è differita al verificarsi di entrambe le condizioni. 4. In un ottica di analisi dei risultati raggiunti con le previsioni contenute nella precedente Circolare per la formazione delle Tabelle nel biennio , prorogate anche per l anno 2008, sono state confermate le seguenti prospettive organizzative e le relative disposizioni: a) l incentivazione alla costituzione, nel settore civile, di sezioni specializzate nella materia fallimentare e in quella di famiglia mentre, per quanto concerne il settore penale, alla previsione di una sezione per il riesame e l appello avverso le misure cautelari personali e reali; b) l incentivazione alla formazione di professionalità specializzate, anche con riguardo alla destinazione dei magistrati alle sezioni distaccate, per i quali va prevista la tendenziale assegnazione al settore civile o a quello penale, eventualmente provvedendo alla coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata; c) la concentrazione della trattazione degli affari di cui al D.L.vo n. 286/1998 o in una unica sezione o in capo a specifici magistrati; d) la previsione, nei casi in cui ciò sia possibile, di istituire all interno della sezione destinata alla trattazione degli affari riguardanti la famiglia una subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare, senza che i magistrati addetti possano operare in via esclusiva nella materia, ma partecipando alle assegnazioni ordinarie in misura ridotta; e) la previsione di un rapporto numerico tra i magistrati in organico presso la Procura della Repubblica e quelli in organico presso la sezione G.I.P./G.U.P., e ciò anche per i Tribunali capoluogo del Distretto presso il quale operano i G.I.P. distrettuali, salva la facoltà per il dirigente di motivare il mancato aumento della percentuale; f) le disposizioni già dettate a tutela della maternità e, in particolare, la necessità di motivare da parte dei Dirigenti degli uffici i casi nei quali non è stato possibile rispettare tali disposizioni; g) le disposizioni tese ad assicurare il principio di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell udienza preliminare ovvero nella trattazione dei giudizi con rito abbreviato. Sono state mantenute inalterate le previsioni relative alle sezioni stralcio e, segnatamente, all attività dei GOA, atteso che in alcune sedi giudiziarie gli stessi continuano ad operare. Del pari è stata mantenuta la previsione, oggi contenuta nel paragrafo 60.1, dettata in materia di modifica dei criteri di priorità, di cui 229

230 all art. 227 del D.Lgs. 51/98. A tale previsione normativa, risalente ormai nel tempo, i dirigenti degli uffici hanno dato negli anni piena attuazione nel rispetto della procedura partecipata disciplinata dal paragrafo 57 della previgente circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari, che, per i principi cui era ispirata, continua a costituire una tappa fondamentale nell elaborazione della cultura tabellare. Per l organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero occorre fare riferimento alla risoluzione consiliare del 12 luglio 2007 ed alla Circolare per l organizzazione degli Uffici Giudiziari per il biennio esclusivamente nelle parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 106 del

231 CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2009/2011. Indice Capo I Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. 1 - Tabelle degli uffici giudicanti 2 - Tabelle infradistrettuali giudicanti Capo II Procedimento di formazione delle tabelle. 3 - Struttura della Proposta Tabellare 4 - Redazione della proposta di tabella 5 - Interlocuzione con i Consigli dell Ordine degli Avvocati 6 - Esiti delle interlocuzioni preliminari 7 - Deposito della proposta di tabella 8 - Osservazioni sulla proposta tabellare 9 - Parere del Consiglio Giudiziario 10 - La Commissione per l analisi dei flussi e delle pendenze 11 - Termini e modalità dell invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata 12 - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle 13 - Periodo feriale 14 - Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari 15 - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella 16 - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura 17 - Osservanza delle direttive in materia tabellare Capo III Organizzazione degli uffici giudicanti di merito Organizzazione dell ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale 19 - Numero e dimensionamento delle sezioni 20 - Criteri organizzativi delle sezioni 21 - Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d Appello 22 - Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale 23 - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro 24 - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona 25 - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale 26 - Sezione GIP/GUP 27 - Tribunale del Riesame 28 - Composizione del Collegio di cui all art. 1 legge cost n Sezioni stralcio 30 - Sezioni distaccate 231

232 31 - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo). Capo IV Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni 33 - Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale 34 - Presidenti di Sezione di Corte di Appello 35 - Presidente di Sezione del Tribunale 36 - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale 37 - Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi 38 - Sezioni distaccate Capo V Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell ambito dello stesso ufficio Mobilità interna 40 - Concorsi interni. Legittimazione 41 - Criteri di valutazione 42 - Scambio di posti 43 - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi 44 - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione 45 - Organizzazione dell ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia 46 - Assegnazione di Presidenti di Sezione 47 - Assegnazione alle sezioni distaccate 48 - Assegnazione dei magistrati all esito del tirocinio 49 - Termini di permanenza nell incarico 50 - Trasferimenti d ufficio 51 - Incompatibilità ex artt.18 e 19 O.G. Capo VI Criteri per l assegnazione degli affari Precostituzione del giudice. Principi generali 53 - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c Assegnazione degli affari nell Ufficio GIP/GUP 55 - Assegnazione degli affari negli uffici minorili 56 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza 57 - Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione 58 - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione 59 - Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione 60 - Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98 232

233 Capo VII Giudici onorari di tribunale 61 - Giudici onorari di tribunale Capo VIII Udienze e composizione dei collegi Calendario e ruolo delle udienze 63 - Criteri di composizione dei collegi 64 - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie 65 - Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello 66 - Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati Capo IX Funzioni particolari 67 - Referente informatico 68 - Referente per la formazione Componenti del Comitato Scientifico 70 - Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione 71 - Commissari agli usi civici Capo X Corte di Cassazione 72 - Formazione della tabella 73 - L Ufficio del Massimario e del Ruolo 74 - Costituzione dei collegi 75 - Assegnazione degli affari alle sezioni 76 - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori 77 - Assegnazione degli affari penali 78 - Sezioni Unite Capo XI Supplenza. Applicazione. Principi generali Assegnazione dei magistrati in supplenza e applicazione Capo XII Supplenze: disciplina specifica Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti 81 - Indicazione tabellare dei supplenti 82 - Criteri delle supplenze 83 - Competenza a disporre la supplenza all interno del medesimo ufficio e modalità attuative 84 - Requisiti del provvedimento di supplenza 85 - Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario 233

234 86 - Durata della supplenza 87 - Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio Giudiziario al Consiglio Superiore della Magistratura 88 - Compiti del supplente 89 - Supplenza infradistrettuale 90 - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive 91 - Supplenza esterna per la Corte d Appello 92 - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati Capo XIII Applicazioni: disciplina specifica 94 - Magistrati che possono essere destinati in applicazione 95 - Presupposti e tipi di applicazione 96 - Applicazione e variazione tabellare Richiesta di applicazione extradistrettuale 98 - Competenza a disporre l applicazione 99 - Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione Parere del Consiglio Giudiziario Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura Proroga delle applicazioni extradistrettuali Durata delle applicazioni Compiti dell applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale Applicazioni extradistrettuali d ufficio Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto Congelamento del ruolo Capo XIV Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA Funzioni dell applicazione Procedimento Durata dell applicazione Assegnazione del procedimento Capo XV Applicazioni e supplenze: situazioni particolari Magistrati assegnati alla Corte di Assise Uffici di sorveglianza Uffici minorili Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano Capo XVI Magistrati distrettuali: disciplina specifica Magistrati distrettuali 234

235 120 - Forme di utilizzazione Procedimento Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale Presupposti per l assegnazione in sostituzione Assegnazione. Revoca e modifica Criteri di designazione Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali Capo XVII Tabelle infradistrettuali Tabelle infradistrettuali Capo XVIII Sostituzione di circolari precedenti Sostituzione di circolari precedenti 235

236 Capo I Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali Tabelle degli uffici giudicanti Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo dei medesimi e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale, in attuazione dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare Le tabelle stabiliscono: a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni; b) la destinazione dei magistrati all interno dell ufficio; c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.; d) l assegnazione alle sezioni dei presidenti e l eventuale attribuzione dell incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell ufficio; e) la formazione dei collegi giudicanti; f) i criteri obiettivi e predeterminati per l assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici; g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. In tabella devono essere indicati i magistrati in servizio nell Ufficio i quali usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell esonero e delle sue modalità di realizzazione Tabelle infradistrettuali giudicanti Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti che, ai soli fini della supplenza e dell assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal capo XVII della presente circolare. Capo II Procedimento di formazione delle tabelle Struttura della Proposta Tabellare 3.1 La Proposta Tabellare deve essere articolata in due parti denominate: a) Documento Organizzativo Generale b) Progetto Tabellare 3.2 Il Documento Organizzativo Generale (DOG), funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative e a dare conto delle valutazioni e dei dati raccolti ed esaminati nonché di tutte le attività svolte dal Presidente per la formulazione della Proposta, deve contenere: a) analisi dello stato dei servizi, indicazione dei carichi di lavoro e dei flussi delle 236

237 pendenze, adeguatamente scomposti -quantitativamente e qualitativamenteper ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell ufficio (con specifica indicazione delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale), secondo gli schemi predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura, implementati da eventuali, ulteriori dati omogenei, rappresentativi del carico di lavoro complessivo e delle eventuali cause di disfunzione dell intero ufficio o delle sue diverse sezioni; b) analisi relativa ai monitoraggi eseguiti all interno di ciascun settore/sezione per verificare la realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella sulla quale è già intervenuta delibera del CSM; all attuazione del programma organizzativo del biennio precedente; al raggiungimento degli obiettivi indicati nella precedente Tabella, ovvero alle ragioni per cui detti obiettivi non sono stati conseguiti; all illustrazione dell esito delle riunioni di cui al par.35.8 e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati con le relative ricadute sul servizio; c) analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale. In particolare: - per il settore civile, deve tenersi conto, avute presenti le sopravvenienze e l eventuale suddivisione secondo criteri di specializzazione, del sufficiente rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari; - per il settore penale, particolare attenzione deve essere attribuita alla ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali, tenuto conto dei dati relativi alle definizioni con riti alternativi e di quelli, connessi, del carico di lavoro dibattimentale; d) analisi sull adeguatezza, nel settore penale dibattimentale, del rapporto udienze collegiali e monocratiche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi; e) illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare, elaborato in ragione delle analisi di cui al par.3.2.lett.a) e con l obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo; f) previsione indicativa del tempo necessario alle parti nei procedimenti civili per ottenere tutela anticipata con decreto ingiuntivo, ordinanza cautelare reclamabile, provvedimento presidenziale in materia di separazione ed ordinanza di convalida di licenza o sfratto; g) previsione indicativa dei tempi per ottenere la sentenza, di quelli che intercorrono tra il deposito della minuta e la pubblicazione della sentenza, nonché dei sistemi adottabili per il monitoraggio periodico dei tempi di deposito delle sentenze; h) indicazione delle ragioni di eventuali variazioni rispetto alla precedente Tabella, tenuto conto dell analisi dei flussi, delle definizioni dei procedimenti, delle eventuali disfunzioni dell ufficio e delle relative cause; i) indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura; l) relazione che prospetta, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli obiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra detti obiettivi e quelli sottesi alla proposta tabellare e derivanti dall analisi dei punti precedenti, al fine di migliorare l andamento dei settori amministrativi connessi all esercizio della giurisdizione, tenuto conto anche dei programmi annuali di cui all art. 4 D.Lgs. 240/2006, che vanno allegati alla relazione Il Progetto Tabellare costituisce la concreta e reale proposta di organizzazione dell Ufficio e deve stabilire specificamente quanto indicato al par.1.2, Capo I, 237

238 della presente Circolare Il Presidente, nell ipotesi in cui assuma l incarico direttivo nel corso del triennio di validità della Tabella, deve predisporre, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione utile a rappresentare la situazione dell Ufficio all atto della presa di possesso. Tale relazione va tempestivamente inviata al Consiglio Superiore della Magistratura e allegata al Documento Organizzativo Generale già predisposto. Essa è posta a fondamento delle eventuali variazioni tabellari che il dirigente intende apportare alla tabella vigente, anche facendo ricorso alla procedura d urgenza, sulla base dell analisi da lui effettuata Redazione della proposta di tabella Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, che provvedono ad inserire i relativi dati nel modulo informatico standardizzato di cui all allegato A Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono: - a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli elementi di analisi di cui al par.3 della presente Circolare. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori. Deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale; - a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza; -a consultare, ove lo ritengano necessario, la Commissione Flussi di cui al par.10 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze Nella segnalazione, cui vanno allegati la relazione di cui alla lett.l) del precedente paragrafo predisposta per la redazione della Proposta Tabellare, i dati di cui al medesimo paragrafo ed i verbali delle riunioni con i magistrati dell ufficio svolte ai sensi del par. 4.2, i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti suindicati La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle riunioni con i Presidenti di Sezione e acquisito il parere formulato dal Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione. 4.5 I Dirigenti devono provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell ufficio di cui al par. 4.2: a. entro il 1 ottobre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità b. entro il 15 ottobre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a quaranta unità c. entro il 15 novembre 2008 nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità, nelle Corti di Appello e presso la Corte di Cassazione Interlocuzione con i Consigli dell Ordine degli Avvocati Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magi- 238

239 strati dell ufficio ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.5, i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell ufficio Esiti delle interlocuzioni preliminari I Dirigenti degli Uffici Giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e motivano le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell ufficio o dai Consigli dell Ordine degli Avvocati Deposito della proposta di tabella La proposta di tabella, unitamente all originaria segnalazione del dirigente dell ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par.4.2, 4.4. e 5 va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro il: a. 10 novembre 2008 per i Tribunali di cui al par.4.5 lett.a b. 25 novembre 2008 per i Tribunali di cui al par.4.5 lett.b c. 31 dicembre 2008 per i Tribunali di cui al par. 4.5 lett.c, per le Corti di Appello e per la Corte di Cassazione Copia della tabella, riguardante l ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell ufficio interessato Il Presidente della Corte d'appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 8.1. anche qualora il Presidente del Consiglio dell ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al par Osservazioni sulla proposta tabellare Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, al Consiglio Direttivo presso la Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni La disciplina di cui al punto che precede si applica anche alle osservazioni formulate dai Consigli dell Ordine degli Avvocati ai sensi del par

240 9. - Parere del Consiglio Giudiziario Decorsi i termini previsti dal paragrafo 8.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni presentate Al Consiglio Giudiziario compete, in ogni caso, autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell analisi dei flussi posta a base della Proposta Tabellare e dell idoneità di quest ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. A tal fine, presso il Consiglio Giudiziario opera la Commissione per l analisi dei flussi e delle pendenze, come disciplinata dal paragrafo Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, nonché, sentita la Commissione Flussi, in ordine alla correttezza dell analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell ufficio e sull idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel biennio precedente; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni Il Consiglio Giudiziario esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro 30 giorni dalla ricezione. Qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve prima informarne il dirigente dell ufficio interessato, il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può modificare l originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio Giudiziario. Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito nel modulo informatico standardizzato, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell iter di formazione della proposta Il Presidente della Corte d Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell ufficio, conferma ovvero modifica l iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione La Commissione per l analisi dei flussi e delle pendenze La Commissione Flussi è composta: a) nei Distretti con un massimo di trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonchè dai magistrati referenti distrettuali per l informatica; b) nei Distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonchè dai magistrati referenti distrettuali per l informatica. La Commissione può avvalersi della collaborazione dell Ufficio dei referenti distrettuali per l informatica, del CISIA, dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par.67.3, dei magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici Ciascuna Commissione Flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all approvazione del Consiglio Giudiziario presso cui opera, al fine di 240

241 disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse. Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione stessa e deve privilegiare soluzioni che offrano legittimità e flessibilità di lavoro. Il Consiglio Giudiziario, nel designare i propri componenti partecipanti alla Commissione Flussi, ai sensi del par.10.1, indica tra loro il Presidente della Commissione stessa, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori della Commissione, la formulazione dell ordine del giorno e l assegnazione delle pratiche ai relatori Termini e modalità dell invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d Appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, deve essere inserita nel modulo informatico standardizzato immediatamente dopo l esaurimento della procedura di cui ai paragrafi precedenti. Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione. Contestualmente deve essere inviata l ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e deve essere comunicato al Consiglio - mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l avvenuto completamento dell attività di inserimento dei dati. La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all esame della proposta di tabella entro novanta giorni dall inserimento nel modulo informatico standardizzato, fatte salve eventuali sospensioni del termine per esigenze di carattere istruttorio Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l ufficio alla data del 30 ottobre 2008, indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell ufficio Adozione ed entrata in vigore delle tabelle La tabella dell ufficio è formata e diviene efficace con l adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce Fino alla adozione della tabella ai sensi del paragrafo 12.1, resta in vigore la tabella precedentemente formata All esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Corte d Appello invia copia della Tabella approvata al Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare Periodo feriale I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente 241

242 per ogni anno, entro il 20 aprile 2009, 20 aprile 2010 e il 20 aprile Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri: a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana; b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6; c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell ufficio; d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 13.1, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 10 maggio di ciascun anno Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del 13.2, lett. d) Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, seguendo tutte le fasi della procedura ordinaria prevista dai par. 4 e ss. della presente Circolare, ivi compresa la necessaria interlocuzione, rispettivamente, con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Giudiziario Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile Provvedimenti urgenti di modifica della tabella I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare. 242

243 Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro 7 giorni, ed al Presidente della Corte di Appello. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15 giorni dall adozione al Consiglio Superiore della Magistratura. Decorso tale termine il Presidente della Corte di Appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio Giudiziario non ancora espresso. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici che li compongono, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprime parere favorevole all unanimità e sempre che non siano state presentate osservazioni nel termine ordinario di dieci giorni, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare. Se non ricorrono entrambe le condizioni l esecutività del decreto è regolata dal par.14 della presente Circolare Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l approvazione, e pervenire entro quindici giorni dall emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio Giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, i seguenti atti: a) le variazioni tabellari in via d urgenza adottate nel corso del biennio; b) i decreti di applicazione e i decreti di supplenza limitatamente ai casi previsti dalla presente Circolare Osservanza delle direttive in materia tabellare L osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, come pure il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità Fermo restando quanto previsto dalle Circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d ufficio ai sensi dell art. 2, r.d.lgs. n. 511 del

244 Capo III Organizzazione degli uffici giudicanti di merito Organizzazione dell ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale L eventuale organizzazione dell ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell ufficio I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro Numero e dimensionamento delle sezioni La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l efficienza dell organizzazione, nell osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente: a) della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza. b) della possibilità di disporre l assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati; c) della possibilità di avvalersi dell apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 61. In deroga a quanto previsto dal par.19.1, per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente I Presidenti delle Corti d Appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, al fine di disporre in via ordinaria l assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell esito di tali riunioni. In via generale va privilegiato l istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia tutelare e delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell ufficio GIP/GUP e del riesame Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale, le ragioni della scelta Nell assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli 244

245 uffici devono destinare gli stessi, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata Criteri organizzativi delle sezioni La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell osservanza delle direttive stabilite nella presente Circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza L attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie I magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili devono essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche nei modi e nelle forme richiesti dal Documento Organizzativo Generale, salvo che esigenze organizzative, da motivare espressamente, ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, o specifiche esigenze personali- da valutarsi in concreto- relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui al paragrafo impongano una soluzione diversa. La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 39.4, 39.5 e Gli affari di cui al D.lgs n. 286/1998 tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un unica sezione o in capo a specifici magistrati. La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d Appello Nell organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall art.19 del D.Lvo 160 del 2006 ed al relativo Regolamento del CSM 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all istanza di giurisdizione I Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente Circolare Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materia I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti d Appello. 245

246 22. - Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purchè l analisi dei flussi lo consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro Presso i Tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari devono, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare. I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente paragrafo partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale Presso i Tribunali e le Corti d Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia opera la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall art. 3 D.Lgs. n.168/ La sezione è composta da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione, deve essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par.36 della presente Circolare, nella proposta di tabella Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione che si occupa in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell organico della sezione e comunque per un numero 246

247 di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio. Nei casi in cui non può essere applicata tale direttiva, i magistrati destinati alla sezione sono assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell ufficio L attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate deve, in ogni caso, essere commisurata all esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si può pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale sono assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo Sezione GIP/GUP La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente. La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell udienza preliminare, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e in ogni caso non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all organico dell'intero tribunale. Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p. I dirigenti degli uffici devono espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizione per procedere a tale incremento. Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all esito dell udienza preliminare. Ai magistrati destinati alla sezione GIP/GUP. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal successivo paragrafo La sezione o l ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell udienza preliminare. 247

248 27. - Tribunale del Riesame Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del Distretto di Corte d Appello devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali(artt. 309, 310, 312 bis e 324 c.p.p.) I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello. Ove la dimensione dell ufficio e la concreta situazione dell organico non consentono l istituzione di una sezione autonoma, l attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, deve avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento Alle eventuali carenze di organico cui non può sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell osservanza delle direttive fissate ai capi XI e XIII e dei seguenti criteri: a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di GIP/GUP; b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente Composizione del Collegio di cui all art. 1 legge cost n Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che hanno almeno la seconda valutazione di professionalità o superiore ad essa, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali deve essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente L ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello 248

249 dell anzianità dei magistrati In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, deve essere ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico Sezioni stralcio Sino ad esaurimento della relativa attività, la sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del successivo paragrafo 36, designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale I magistrati indicati al paragrafo che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, devono essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, allo stato ancora in servizio I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di ricusazione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 c.p.c.. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato In caso di vacanze nell organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa vanno assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause, le modalità e i termini per la definizione prioritaria degli eventuali procedimenti residui, secondo le ordinarie previsioni tabellari Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 dell art. 4, della Legge 16 dicembre 1999 n L organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare. 249

250 30. - Sezioni distaccate La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell urgenza della loro trattazione e dell esistenza o meno dell esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare: a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno; b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni distaccate; c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni distaccate. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare, tenuto conto della prevalenza dell impiego, quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite. In ogni caso l assegnazione esclusiva o congiunta alle sezioni distaccate deve essere disposta secondo la previsione del par Per l assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il successivo paragrafo Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale devono tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione. Alle proposte devono essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell organico complessivo dell ufficio, valgono a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest ultimo Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni Alle sezioni previste dal par.31.1, in applicazione dell art. 4, D. Lgs. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest ultima le separazioni ed i divorzi I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali. 250

251 32. - Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo) I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia. Capo IV Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale I Presidenti di Corte d Appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge Nella proposta tabellare deve essere indicata, specificandone entità ed impegno, l attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d Appello ed ai Presidenti di Tribunale Il Presidente del Tribunale, se l ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata e/o la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare deve essere indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive. Nella proposta tabellare devono essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare quali delle attività di direzione dell ufficio di cui all art. 47 O.G. il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di Sezione ai sensi dell art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo L esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell ufficio, designa il Presidente di Sezione a cui è attribuita la materia. L attribuzione della delega ad altri magistrati dell ufficio diversi dal presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore I Presidenti di Tribunale e di Corte d Appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai Presidenti di Sezione ovvero che questi dichiarano di non poter espletare. Il numero dei magistrati collaboratori deve essere rigorosamente rapportato alle dimensioni dell ufficio di Tribunale o di Corte d Appello. La nomina deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell ufficio, seguendo la procedura tabellare. La motivazione deve dar conto delle esigenze dell ufficio che 251

252 sottendono al conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti ad un Presidente di Sezione nonché dei criteri seguiti nella scelta Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori Presidenti di Sezione di Corte di Appello L assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata L assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi deve essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione Le disposizioni di cui al successivo par. 35 si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Sezione di Corte d Appello Presidente di Sezione del Tribunale Il Presidente di Sezione svolge i compiti stabiliti dall art. 47-quater, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo Generale Le proposte tabellari - qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell ipotesi in cui all ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione - debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti: a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee; b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale; c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di Sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l andamento dei servizi all interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere 252

253 organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione. La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell interesse dell ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i Presidenti di Sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all interno delle sezioni e verificare l andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno La proposta tabellare deve altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui al paragrafo Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al punto Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio. Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti. La proposta tabellare deve indicare espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve es- 253

254 sere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all anzianità nel ruolo Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all approfondimento della materia ordinamentale e dell organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito. Si applica il paragrafo Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell eventuale decorso del termine massimo di durata delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro Sezioni distaccate L organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l incarico nell osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si attiene nell adozione del provvedimento dell art. 48-quinquies, primo comma, O.G. Il provvedimento, se relativo a singoli procedimenti, va adottato successivamente all instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l avvenuta audizione delle parti, le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l adozione, le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell ufficio, le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell attività da parte del giudice incaricato della trattazione Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell adozione del provvedimento dell art. 48-quinquies, II comma, O.G. relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. Il provvedimento deve essere adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell Ordine degli Avvocati. Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di proce- 254

255 dimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del triennio, il Presidente del Tribunale può proporre, ai sensi dell art. 48 quater, III comma, O.G. che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell Ordine degli Avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante nonché l arco temporale, eventualmente predeterminato, entro il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del triennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell art. 48-quater, terzo comma, O.G. Capo V Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell ambito dello stesso ufficio Mobilità interna L organizzazione dell ufficio deve favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri, soprattutto nella prima fase della carriera del magistrato, la diffusione delle competenze, coerentemente ai principi e agli obiettivi delineati del Documento Organizzativo Generale I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d ufficio di cui al successivo paragrafo Nel caso di magistrati che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 45.1, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari nè della sede di esercizio delle funzioni Ai magistrati entrati nell Ordine Giudiziario successivamente al 31 luglio 2007 si applica la disposizione di cui all art.13 del D.Lvo n.160 del I magistrati entrati nell Ordine Giudiziario prima del 31 luglio 2007 e che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità non possono essere destinati, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate: 1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali; 2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP Nell assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti dalla corrispondente Procura, si applica la disposizione di cui all art.13 comma 4 del D.Lvo n.160 del Concorsi interni. Legittimazione Negli uffici giudiziari, sia per l eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo 255

256 spostamento di magistrati da una sezione all altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri: a) dare comunicazione, con modalità tali da assicurare l effettiva conoscenza, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell Ufficio e le ragioni della scelta; b) il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d ufficio l assegnazione ad altra sezione o settore dell ufficio può avvenire decorso un anno dall effettiva presa di possesso. Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell ufficio decide di provvedere alla sua copertura I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) e non mantengono efficacia per i successivi concorsi. Nella comunicazione dei posti da coprire il Presidente deve indicare la data da cui si è determinata la vacanza. La data di scopertura del posto di risulta coincide con quella del posto che va a ricoprire l aspirante il cui trasferimento ha determinato la vacanza del posto di risulta Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra Criteri di valutazione Nel caso in cui vi siano più aspiranti all assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell ufficio, applica, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio: 256

257 a) attitudine all esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l idoneità professionale dell aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento - che possano risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso; b) anzianità nel ruolo; c) anzianità di servizio nell ufficio. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto assegnato. Si terrà, altresì, conto dell esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nonché delle situazioni previste dall art. 21 L. 104/ Nella valutazione delle attitudini, il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. Allo stesso modo il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza nell esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l assegnazione dei relativi posti Nell assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevale il criterio delle attitudini degli aspiranti, desuntedalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesimamateria o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dalsettore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente. In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo I medesimi criteri valgono per l assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, regolamentate con D.Lvo n.168 del 2003, per la quale sono tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l idoneità professionale del magistrato Il criterio delle attitudini, nell assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti La proposta di cui al punto 41.5 deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante. é fatto obbligo al dirigente dell ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere. 257

258 42. - Scambio di posti é possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell ufficio, con modalità tali da assicurare l effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti Il dirigente dell ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si fa fronte mediante l istituto della supplenza Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l espletamento della relativa procedura, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 39.4, 35.5 e La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all organico della sezione. L anzianità di servizio nell ufficio ai sensi del paragrafo lett. c) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo. 258

259 45. - Organizzazione dell ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonchè dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati. I dirigenti degli uffici devono adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato. Le specifiche modalità con le quali viene data attuazione all obbligatoria disposizione di cui al punto 45.1 devono essere individuate in relazione al caso concreto. Nel settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza Il provvedimento è adottato dal dirigente dell ufficio, sentito il magistrato interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/ Assegnazione di Presidenti di Sezione Le disposizioni che precedono si applicano anche all assegnazione dei Presidenti di Sezione. 259

260 47. - Assegnazione alle sezioni distaccate Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell art. 21, 2 legge 104/1992, deve essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata. Deve, inoltre, tenersi conto di tali situazioni nelle assegnazioni disposte ai sensi dei par. 40 e ss Assegnazione dei magistrati all esito del tirocinio I magistrati ordinari all esito del tirocinio, oltre a quanto previsto dal paragrafo 39.4, in occasione del conferimento delle funzioni non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio Subito dopo la comunicazione relativa all elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati dispongono i concorsi interni e formulano le conseguenti proposte di variazione tabellare. Fermi i limiti previsti dal paragrafo 48.1, i posti che risultano vacanti all esito di tali procedure sono destinati ai magistrati in tirocinio e le relative proposte di variazione tabellare - la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell ufficio assegnatogli - devono senza indugio essere comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario competente ed ai magistrati interessati Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell azione disciplinare Termini di permanenza nell incarico La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura 13 marzo 2008 dettato in materia Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto Regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati al par.40 della presente circolare. Nel caso in cui, decorso il suddetto termine, costoro non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all esito dell ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, ad uno di quelli vacanti non pubblicati. Nel corso di tale semestre il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell Ufficio 260

261 e a cui i suddetti magistrati devono partecipare. Questi ultimi, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione. Nell ipotesi in cui neanche all esito di tale ultimo concorso risultino assegnatari del posto richiesto, gli stessi sono trasferiti d ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispone l elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere proroga ex art.19 co.1 del D.Lvo n.160/2006 per alcuni ovvero non intende per altri. L elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al CSM per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio Giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza Per gli uffici a pieno organico - da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell ufficio - deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d ufficio ai sensi del successivo par.50 della Circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d ufficio il giudice interessato dalla procedura E comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui al par.42 della presente Circolare Trasferimenti d ufficio Il tramutamento d ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi: a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento; b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti; c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno; d) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento consiliare 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui al par.49.3; e) nel caso in cui, all esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.; f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell ufficio nell ipotesi di cui al paragrafo 51.2; g) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell ufficio da indicare con specifica motivazione Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell ufficio. 261

262 Nel caso di cui alla lettera d) il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di cinque anni. La stessa disposizione si applica anche all atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori ruolo all ufficio di provenienza, quando tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, meno di cinque anni Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G L assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt.18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell ufficio. Capo VI Criteri per l assegnazione degli affari Precostituzione del giudice. Principi generali L articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell art. 47 quater O.G. Il dirigente dell ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in ispecie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell auto- 262

263 matismo, onde evitare sia la prevedibilità dell assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte Assegnazione degli affari nell Ufficio GIP/GUP La ripartizione del lavoro all interno dell ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi Assegnazione degli affari negli uffici minorili L assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obbiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza L assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali deve avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato - in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi - con altri criteri automatici. Per i condannati liberi devono essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato L assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza deve avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l adozione di criteri predeterminati deve tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell ambito dell attività monocratica Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere as- 263

264 segnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi Al fine di consentire che l attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe devono essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell ufficio deve indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo. I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti secondo i criteri indicati nei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare, assicurando, al contempo, la conservazione dell attività processuale già svolta. Va adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui al par Il presidente del collegio designa il componente estensore nel rispetto dei criteri prefissati di cui al par.52.1, deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d Appello Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e di regola automatici; il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta, soprattutto nel caso di deroga ai criteri automatici previsti in Tabella. 264

265 60. - Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/ Nelle proposte vanno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all art.227 D.lgs. 51/98, che sono già state indicate nelle tabelle relative all ultimo triennio Per l adozione di tali modifiche in ogni distretto deve essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, alla quale compete elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi ancora pendenti tra quelli indicati dall art. 227 D.Lgs. 51/98. La conferenza, che è preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, viene convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d Appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale. I verbali relativi ai lavori della conferenza devono essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare. Capo VII Giudici onorari di tribunale Giudici onorari di tribunale Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione collaborativa, previa consultazione dei medesimi, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell art. 43 bis O.G. e nel rispetto della Risoluzione emanata in materia dal CSM in data 16 luglio La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, presso la sede centrale o la sezione distaccata, nei casi di assenza o impedimento del magistrato, come compiutamente delineati nella Risoluzione del 16 luglio 2008, per la trattazione dei processi con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie: 1) per il settore civile: a) i procedimenti cautelari e possessori; b) in materia di lavoro e previdenza; c) in materia societaria e fallimentare; d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare; e) in materia di immigrazione; f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio; g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale. 2) per il settore penale: a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall art. 550 cpp; b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni; c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell udienza preliminare. d) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall art. 39 D.Lgs. 28 agosto 2000, n e) i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo. Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in sup- 265

266 plenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile ricorrere all utilizzazione dei magistrati distrettuali ovvero alla sostituzione mediante tabelle infradistrettuali. In tali casi i giudici onorari possono essere destinati alla trattazione delle seguenti controversie mediante la supplenza dei giudici professionali, purché essa sia realizzata con una turnazione dei GOT in servizio, senza assegnazione del relativo ruolo: 1) nel settore civile: a) le esecuzioni mobiliari; b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici; c) l assunzione di prove delegate; d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme; e) la materia del condominio. 2) nel settore penale: a) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli di cui all art. 550 c.p.p. Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell osservanza dei limiti stabiliti dall art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari. Capo VIII Udienze e composizione dei collegi Calendario e ruolo delle udienze Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici Onorari Aggregati ancora eventualmente in servizio Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt.113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 d.lgs. n.273/1989 nonché degli artt.102 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all art.132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. 266

267 I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell Ordine degli Avvocati Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall art. 72, ultimo comma, O.G. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati, per la trattazione dei singoli processi In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo che in secondo grado, devono contenere l indicazione di almeno 6 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L individuazione di tali giorni deve essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori Generali di concerto con i referenti per la formazione distrettuali Criteri di composizione dei collegi I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all interno della medesima sezione Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata In ogni caso la potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi e non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale. 267

268 64. - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-bis, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d adottabilità e delle udienze civili Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70- bis lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art. 70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l affare è stato assegnato, per l attività monocratica o per l attività istruttoria Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi bis, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 28 luglio 1989, n La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.) Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente 268

269 (art. 97, quarto comma, O.G.) Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali. Capo IX Funzioni particolari Referente informatico La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, con la specificazione della sua posizione tabellare all interno dell ufficio. Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro. Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell interessato, deve indicare la misura dell esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell esenzione da specifiche attività. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare di cui al capo II della Circolare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell interessato. Il dirigente dell ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell esonero La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della Giustizia Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle. A tal fine il referente informatico comunica il provvedimento adottato al dirigente dell ufficio il quale provvede alla relativa variazione tabellare Il referente informatico redige una relazione al termine di ciascun anno di attività nella quale dà atto delle attività svolte, dell impiego delle risorse e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere L incarico di referente informatico è incompatibile con quello di referente per la formazione, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione Referente per la formazione La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all interno dell ufficio La Proposta Tabellare deve precisare se il Referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta Il referente per la formazione può usufruire di un esonero parziale dall at- 269

270 tività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro Il provvedimento di esonero, da emanarsi su specifica richiesta dell interessato, deve indicare la misura dell esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell esenzione da specifiche attività Il provvedimento di esonero deve essere adottato con variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera previa acquisizione del parere della Commissione per il Tirocinio e la formazione professionale relativamente alla percentuale di esonero. Il dirigente dell ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell esonero L incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di referente informatico, di componente del Comitato Scientifico e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione Componenti del Comitato Scientifico La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura -la misura dell effettivo esonero parziale dall attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 30% Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una esenzione da specifiche attività, e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato. Con variazione tabellare il Capo dell ufficio dà attuazione all esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell interessato. La variazione tabellare deve essere immediatamente trasmessa al CSM per l approvazione. Il dirigente dell ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell esonero. Nella determinazione delle modalità dell esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall ufficio L incarico di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché la misura dell effettivo esonero parziale dall attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi. La misura dell esonero che può essere riconosciuta è regolata come segue: a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica; b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica 270

271 compresa tra 151 e 250 magistrati professionali; c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali; d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica; e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione Il Consiglio Giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell interessato, e trasmettono la relativa delibera al Dirigente dell Ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali devono indicare con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell Ufficio. L esonero non è rinunciabile. Il dirigente dell ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell esonero Il Presidente della Corte d Appello ed il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Casssazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario L incarico di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Comitato Scientifico Il magistrato componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione deve, entro la prima seduta, rinunciare agli incarichi non cumulabili ai sensi del par In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da quello di componente del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura I componenti del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi del par. 70.4, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni Commissari agli usi civici Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall attività giudiziaria, in misura non superiore all 80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato. 271

272 Capo X Corte di Cassazione Formazione della tabella In applicazione dell art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata in applicazione dei principi generali enunciati nella Relazione alla Circolare e delle direttive indicate nel paragrafo 4, che permettono di tenere conto dell apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri, nonché del parere del Consiglio Direttivo Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari, dell anzianità nell ufficio quale Presidente di Sezione, delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell ufficio Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione collaborano con il Presidente titolare all organizzazione della Sezione al fine di evitare l insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno L Ufficio del Massimario e del Ruolo La tabella organica del Massimario prevede un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile. La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alle trattazione di determinate materie; nella destinazione si deve tener conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che comunque valorizzi le specializzazioni del singolo giudice. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che tuttavia non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell'ambito della procedura tabellare Il Direttore, i Vice Direttori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo. L incarico di Direttore e di Vice Direttore ha durata pari a tre anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della Tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia nominato Vicedirettore e Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può comunque essere superiore ai sei anni. I coordinatori devono essere scelti tra i giudici in organico all Ufficio del Massimario e del ruolo. L incarico di coordinatore ha la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza per due volte sino ad un massimo di tre anni. Ogni altro incarico di collaborazione interna deve essere conferito secondo criteri di rotazione L Ufficio del Massimario e del Ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l analisi della giurisprudenza di legittimità. L attività del Massimario si 272

273 articola esemplificativamente nelle seguenti forme: -massimazione delle decisioni civili e penali -segnalazione dei contrasti -relazioni preliminari per le Sezioni Unite -relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni Unite costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario. Ogni altra attività a cui possono essere addetti i magistrati dell Ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione attraverso lo studio e l analisi della giurisprudenza di legittimità Costituzione dei collegi La proposta tabellare deve indicare: a) i criteri di composizione dei collegi all interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell ufficio b) le ragioni dell eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione e con provvedimento motivato; c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere. d) la composizione dei collegi deve essere predisposta almeno sei mesi prima della data dell udienza Assegnazione degli affari alle sezioni La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001 e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall art. 6 della l. 26 marzo 2001, n La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori La ripartizione degli affari all interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, che devono essere indicati nella proposta tabellare. A tal fine all interno della sezione sono individuate aree omogenee di competenza specifica per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della Tabella. In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la formazione dei ruoli d udienza I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implichino la soluzione di questioni omogenee Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di 273

274 servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati Assegnazione degli affari penali Nell assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo Sezioni Unite La proposta tabellare deve indicare il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse Nella formazione dei collegi deve essere assicurata la presenza di consiglieri di tutte le sezioni, salvo che, per motivate esigenze di servizio, anche in relazione al numero e alla qualità delle questioni, debba essere prevista una composizione diversa L assegnazione degli affari ai consiglieri avviene secondo criteri obbiettivi, predeterminati e verificabili successivamente, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi del punto E opportuno che la proposta tabellare preveda, al fine di garantire la migliore conoscenza da parte dei giudici degli orientamenti giurisprudenziali in formazione, la costante presenza di uno stesso consigliere in ogni collegio L assegnazione e il rinnovo dei consiglieri delle sezioni unite è regolato dai decreti del primo presidente del 4 marzo e del 19 giugno 1999 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che qui si intendono riportate e considerate norme della presente circolare, e dai punti 14, 40 e 41 della presente circolare. La proposta tabellare può indicare, con adeguata motivazione, criteri di valutazione degli aspiranti diversi da quelli indicati al punto 41. Capo XI Supplenza. Applicazione. Principi generali Assegnazione dei magistrati in supplenza e applicazione La supplenza è l istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza, ovvero di impedimento temporaneo di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e 274

275 temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuabile con criteri predeterminati dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 89 -, di ufficio diverso dello stesso distretto. Non può farsi ricorso all istituto della supplenza per sopperire a vacanze nell organico L applicazione è l istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell ufficio. Essa comporta l inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all interno di un ufficio. Può, pertanto, farsi ricorso all istituto dell applicazione per sopperire a vacanze di organico, per potenziare l organico di un ufficio o per sopperire ad un assenza che si protragga oltre i sei mesi Non può farsi ricorso all istituto dell applicazione nei casi in cui si deve procedere a supplenza L utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo XVI Per la composizione dei collegi con magistrati in supplenza o in applicazione si applica il par.66 della presente Circolare. Capo XII Supplenze: disciplina specifica Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti i magistrati professionali, con l osservanza dei requisiti per l espletamento delle funzioni monocratiche penali e di GIP/GUP Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore L utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dal paragrafo Indicazione tabellare dei supplenti Le proposte tabellari, anche infradistrettuali, devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente Criteri delle supplenze a) Nell ipotesi di mancanza e di impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati professionali ovvero mediante magistrati onorari compatibilmente con i limiti di legge e di Circolare previsti per il loro utilizzo; 275

276 b) alla supplenza infradistrettuale, disciplinata al capo XVII della presente Circolare, è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni; c) nell ipotesi in cui l assenza sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia la supplenza di durata superiore a 15 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali; d) nell ipotesi di assenza nei casi di congedo previsto dalla legge n. 53 del 2000 e succ. mod. la supplenza di durata superiore a 30 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali; e) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l assegnazione congiunta; g) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 91, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna Competenza a disporre la supplenza all interno del medesimo ufficio e modalità attuative La supplenza all interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell ufficio La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro ope legis del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella, è disposta con specifico e motivato provvedimento che indica le ragioni di individuazione del supplente. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito Le supplenze di cui al presente paragrafo, se di durata superiore a sessanta giorni ovvero se rendono opportuna l adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi Requisiti del provvedimento di supplenza Nelle proposte di tabelle devono essere indicati analiticamente i criteri oggettivi per l individuazione del supplente in riferimento all assenza o all impedimento di ciascun magistrato dell ufficio Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell assenza e/o dell impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 80 e 81; il termine di durata della sostituzione, nell osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 86; le 276

277 attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito Nell adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario L adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell ufficio. Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità possono segnalare i titoli preferenziali ovvero i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione La scelta del supplente -ove questa non avvenga automaticamente in base alle indicazioni tabellari - deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza prevista dal par.85.2 può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello di cui ai paragrafi precedenti Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell osservanza delle direttive fissate dalla presente circolare Durata della supplenza La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio Giudiziario al Consiglio Superiore della Magistratura Il Consiglio Giudiziario non trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per l approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par e nei confronti dei quali non siano state proposte osservazioni. Egualmente non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di 277

278 durata fino a sessanta giorni nel caso in cui non vi siano state osservazioni e il Consiglio Giudiziario abbia espresso parere favorevole all unanimità Il Consiglio Giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura per l approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui siano state formulate osservazioni ovvero sia stato espresso dal Consiglio Giudiziario parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dal paragrafo 85.2 e 85.4, seguono la procedura di cui al par Compiti del supplente Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito Supplenza infradistrettuale La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l assegnazione congiunta dal par Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 81, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai presidenti di Corte d appello e dai procuratori generali, su richiesta del dirigente dell ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell ufficio di provenienza Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle dell Ufficio e le ragioni dell individuazione del supplente. Nell ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l esigenza di funzionalità dell ufficio nell ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all entità dei carichi di lavoro Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell osservanza delle direttive del Capo II e del par. 87. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in Circolare per le supplenze, in quanto compatibili. 278

279 90. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive Il Presidente della Corte di Appello o il Presidente del Tribunale mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare Il Presidente della sezione di Corte di Appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione Il magistrato designato a sostituire il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d Appello è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo 35.6 è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell ufficio La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell art. 109 O.G Supplenza esterna per la Corte d Appello Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma del successivo par.92, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n Nei casi nei quali sorge l improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 d.lgs.lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione espressa della situazione di "improvvisa e urgente necessità", di impossibilità di provvedere altrimenti e dei criteri utilizzati per l individuazione del supplente Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati L'istituto della supplenza può essere applicato anche ai componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre nel rispetto dei 279

280 requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità. Capo XIII Applicazioni: disciplina specifica 94 - Magistrati che possono essere destinati in applicazione Salvo quanto precisato al paragrafo per le applicazioni extradistrettuali, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi i magistrati con anzianità inferiore a tre anni dal decreto di nomina. Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere applicati unicamente i magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni I magistrati distrettuali possono essere destinati in applicazione ad un ufficio del distretto solo qualora non sussistano i presupposti per la loro assegnazione in sostituzione Presupposti e tipi di applicazione L applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell organico dell ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell ufficio di provenienza L applicazione può essere endodistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell ufficio di destinazione L applicazione endodistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l impossibilità di provvedere mediante l assegnazione congiunta prevista dal paragrafo 127 ovvero mediante l assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale L applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio mediante supplenze, anche infradistrettuali, assegnazioni congiunte, assegnazione in sostituzione di magistrati distrettuali o applicazioni endodistrettuali Applicazione e variazione tabellare L applicazione è sempre preceduta da interpello e quando supera la durata di novanta giorni è disposta con variazione tabellare Se l applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato Richiesta di applicazione extradistrettuale Le richieste dei Presidenti delle Corti d Appello e dei Procuratori Generali 280

281 debbono essere formulate sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l impegno dell ufficio e l impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall applicazione extradistrettuale e, in particolare, assegnando in sostituzione un magistrato distrettuale. Deve essere indicato il settore (civile - penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall indicazione della percentuale di scopertura, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti, all interno del distretto. In detta percentuale vanno computate anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. A pena di inammissibilità della richiesta, la percentuale di scopertura non può essere complessivamente inferiore al 10% e deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare. é fatto obbligo ai Procuratori Generali ed ai Presidenti delle Corti d Appello richiedenti di informare il Consiglio Superiore della Magistratura dell eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia del 10% necessaria per l accoglimento della richiesta Con riguardo ai procedimenti di cui all art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione sono considerate prive di adeguata motivazione Competenza a disporre l applicazione L applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta motivata del Ministero della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio Giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. Nell interpello sarà indicato, ove possibile il settore (civile - penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare L'applicazione endodistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato Il decreto deve espressamente indicare: 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell ufficio di destinazione che costi- 281

282 tuiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell ufficio di provenienza e di destinazione; 2) l impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all assegnazione congiunta, alle tabelle infradistrettuali ovvero mediante l assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale 3) la prestazione del consenso da parte dell applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali; 4) la durata dell applicazione, nell osservanza delle direttive del paragrafo 104, se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell ufficio di provenienza e di destinazione Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione L applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione endodistrettuale di durata non superiore a sei mesi Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da destinare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri: a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare; b) l individuazione del magistrato deve essere operata all interno dell ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l ufficio di destinazione, in base all ordine inverso di anzianità Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione Il Consiglio provvede all individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri: 1) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati che esercitano le funzioni in un distretto ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali da sovrapporre i relativi periodi; 2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia; 3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati con meno di tre anni di anzianità dal decreto di nomina; 4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d ufficio an- 282

283 che a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998 se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso; 5) non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive. 6) non possono essere applicati i magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate dal successivo par. 107; Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) dell anzianità nel ruolo. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell ipotesi in cui l applicazione extradistrettuale comporti l avvicinamento al nucleo familiare La revoca della disponibilità all applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l hanno determinata. La dichiarazione di revoca della disponibilità va trasmessa alla competente Commissione del Consiglio e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato Parere del Consiglio Giudiziario Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, con espresso riferimento all osservanza dei criteri stabiliti nella presente Circolare Con riguardo alle richieste di applicazione extradistrettuali, i Consigli Giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l eventuale parere contrario all applicazione. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d Appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio Giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 99, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Con- 283

284 siglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo Proroga delle applicazioni extradistrettuali Le richieste di proroga delle applicazioni in corso devono evidenziare il permanere degli elementi, indicati dal paragrafo 97, che hanno consentito l applicazione e devono essere formulate, dal Procuratore Generale o dal Presidente della Corte d Appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell iter procedimentale; inoltre, devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull attività svolta dal magistrato Il Consiglio Superiore della Magistratura valuta, nei casi di richiesta di proroga dell applicazione extradistrettuale, le eventuali osservazioni dell Ufficio di provenienza Durata delle applicazioni L applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In casi di eccezionale rilevanza, l applicazione può essere disposta - limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale - per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo La durata dell applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale Compiti dell applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito L applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare L applicazione, se è disposta a tempo parziale, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell applicazione a tempo parziale, l identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni 284

285 tabellari dell ufficio di destinazione nelle parti concernenti l assegnazione degli affari e le attribuzioni dell applicato, secondo le direttive del capo II Applicazioni extradistrettuali d ufficio Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio Superiore della Magistratura valuta l opportunità di effettuare un secondo interpello e, qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo siano ancora inferiori al numero dei magistrati da applicare, di procedere d ufficio L ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l ufficio al quale l applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all art.4, comma 5, legge 356/1991, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell organico, sempre che questa non superi, per effetto dell applicazione, il 25%, in caso di pari percentuale, l applicazione è operata dall ufficio con organico più ampio. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado. All interno dell ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli con almeno tre anni di anzianità dal decreto di nomina Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario, del Presidente della Corte d Appello o del Procuratore Generale ove ha sede l ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto é possibile - anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo il ricorso all applicazione extradistrettuale all ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possegga le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l applicazione si riferisce La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente Congelamento del ruolo Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell Ufficio e dell impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua moti- 285

286 vazione delle ragioni che ne hanno determinato l adozione. Capo XIV Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA restano disciplinate dall Ordinamento Giudiziario (artt.110 bis e 110 ter ) e dalle disposizioni che seguono Funzioni dell applicazione L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituto concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale L applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA Procedimento Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l approvazione Il Consiglio esercita un controllo sulla legittimità del provvedimento al fine di verificare se esso sia riconducibile ad uno dei casi di applicazione previsti dall art. 110 bis O.G., esclusa ogni valutazione di merito sull uso del potere di applicazione o sulle scelte investigative e/o di coordinamento Durata dell applicazione Fermi i limiti temporali di cui all art.110 bis e richiamati dall art.110 ter O.G., il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure Assegnazione del procedimento L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio L applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione. 286

287 Capo XV Applicazioni e supplenze: situazioni particolari Magistrati assegnati alla Corte di Assise La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise L applicazione alla Corte di assise determina l attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente Uffici di sorveglianza Alla supplenza ed all applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell ufficio, all opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell art. 70, quinto comma, legge n. 354 del I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l applicazione determinata dall esigenza di portare a compimento procedimenti in corso Uffici minorili I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, D.Lgs. n.272 del 1989) Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo 287

288 presso gli uffici minorili I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l applicazione determinata dall esigenza di portare a compimento procedimenti in corso Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Capo XVI Magistrati distrettuali: disciplina specifica Magistrati distrettuali I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti L ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima. I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto Forme di utilizzazione Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; b) in applicazione in uno degli uffici del distretto; c) in compiti di ausilio al Consiglio giudiziario Il ricorso all applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presuppo- 288

289 sti previsti per l assegnazione in sostituzione di un magistrato assente. L attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei presupposti previsti per una sua diversa utilizzazione Procedimento Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, sentiti preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui al par.125, dal Presidente della Corte di Appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell appartenenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. I provvedimenti hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate. I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo I provvedimenti indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 123, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa Con l assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito Presupposti per l assegnazione in sostituzione L assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall art. 5 della legge n. 48 del 2001: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche; c) tramutamento ai sensi dell art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale all esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da 289

290 congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico Al fine di coordinare, in base ad un criterio di complementarietà, l utilizzazione della nuova figura con gli strumenti preesistenti diretti a fronteggiare assenze di magistrati, nell ipotesi in cui l assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l impiego del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l assenza è di durata inferiore, dovrà farsi ricorso alla supplenza interna. Se l assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l assegnazione non potrà complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l anno. Qualora l assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi potrà essere prorogata l assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 126, al fine di assicurare la continuità della sostituzione Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale L assegnazione di un magistrato distrettuale non potrà in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti Assegnazione. Revoca e modifica In presenza di una delle ipotesi previste dall art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell ufficio interessato segnalerà al Presidente della Corte di Appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvede prontamente all assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio giudiziario Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari Nell ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta - secondo la procedura prevista dal paragrafo soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari. Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della precedente assegnazione. 290

291 Criteri di designazione In tutti i casi di organico distrettuale superiore all unità, devono essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore generale della stessa, nell ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità. Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili. Ogni sei mesi è organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi La proposta organizzativa deve indicare altresì i criteri di designazione per il conferimento al magistrato distrettuale di compiti in favore del Consiglio giudiziario I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss del capo II e, una volta predisposti, saranno inseriti nell ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali Qualora non sussistano i presupposti per l assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale può essere applicato ad uno degli uffici del distretto. L assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale (v. par ) Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall art. 110 dell Ordinamento giudiziario, deve motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della imprescindibilità e prevalenza L attribuzione di compiti ausiliari in favore del Consiglio giudiziario deve avvenire in conformità ai criteri indicati in via generale nella proposta di organizzazione dell ufficio. Il provvedimento che assegna il magistrato distrettuale a tali compiti indica, sia pure in via generica, le attività di cui questi è investito, dalle quali dovranno ritenersi escluse le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo. Capo XVII Tabelle infradistrettuali Tabelle infradistrettuali Le tabelle infradistrettuali integrano l ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni). Le tabelle 291

292 infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nella delibera consiliare dell 8 luglio L assegnazione congiunta o coassegnazione, disposta dal Presidente della Corte di appello per gli Uffici giudicanti o dal Procuratore generale presso la Corte di appello per gli Uffici requirenti, può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio, comporta l assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell organico e l organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità. L assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico. L assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza e può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate. Nelle proposte tabellari infradistrettuali devono essere congruamente motivate le ragioni poste a fondamento della assegnazione congiunta. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l ufficio del cui organico il magistrato faccia parte. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente La supplenza infradistrettuale, prevista dal paragrafo 89, ampliando la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente, ha la funzione di far fronte all assenza o impedimento di un magistrato determinato, a prescindere dalla causa. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro. Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti. In ogni caso vanno esclusi dalla tabelle infradistrettuali i magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par.45.6, salvo che non dichiarino la loro disponibilità. Possono essere indicati quali supplenti infradistrettuali, alle condizioni stabilite dalla disciplina ordinaria, anche magistrati aventi diversa attribuzione o competenza. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente Per la formazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le ordinarie modalità procedimentali previste al par.3 e ss. Le proposte di tabelle infradistrettuali sia per gli Uffici giudicanti che per gli Uffici requirenti, predisposte rispettivamente dal Presidente della Corte d Appello e dal Procuratore Generale, vanno depositate entro il termine del 31 marzo Per i provvedimenti di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi XI, XII e XIII. 292

293 Capo XVIII Sostituzione di circolari precedenti Sostituzione di circolari precedenti Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti Per l organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero occorre fare riferimento alla risoluzione consiliare del 12 luglio 2007 ed alla Circolare per l organizzazione degli Uffici Giudiziari per il biennio esclusivamente nelle parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 106 del All. 1) Vademecum inserimento Modello Organizzativo attraverso Valeri@ Il modello organizzativo dell ufficio, inserito dagli uffici giudiziari attraverso le pagine web Valeri@, è stato modificato per tenere conto delle indicazioni della Settima Commissione; l accesso alla pagina web relativa a detto modello è rimasto invariato. All interno della pagina web, invece, è stata attivata una differente modalità di invio dei dati. Di seguito è possibile esaminare la nuova impostazione grafica. Nella parte superiore della maschera è ancora visibile una lista relativa ai vecchi modelli organizzativi inviati per il triennio selezionato; di seguito, se presente, viene mostrato il nuovo modello organizzativo inserito dall ufficio (inizialmente questa sezione, così come quella precedente, saranno vuote). É possibile visualizzare in qualunque momento i documenti presenti nelle due liste cliccando sull elemento di selezione (1) e successivamente sul pulsante Visualizza (2). Immediatamente dopo è presente un campo (visibile solo per l ufficio giudiziario) che consente di selezionare la data di validità del documento organizzativo utilizzando un calendario; per impostare la data si dovrà cliccare sul pulsante Clicca qui e selezionare la stessa come di seguito indicato. Al momento dell apertura, il calendario presenta la data e l ora del mese corrente. Con un click sul punto a) il calendario si sposta all anno precedente. Tenendo il tasto premuto continuativamente si attiva il menù a comparsa dal quale è possibile effettuare una scelta rapida. Tale procedura si applica anche per la selezione delle seguenti funzionalità anno successivo - punto d) - mese precedente - punto b) - mese successivo - punto c) - Cliccando sul punto e) si torna alla data corrente 293

294 294

295 Calendario Subito dopo viene mostrata una tabella composta da 15 righe, ognuna relativa ad una sezione del modello organizzativo. In ogni riga sono presenti le seguenti informazioni: 1 Nella prima colonna un segno di spunta (4), non modificabile, che indica la presenza o meno di un documento relativo alla voce in questione; questo documento sarà inizialmente assente e quindi il riquadro sarà vuoto. 2 Nella seconda colonna un segno di spunta (5), modificabile, attivo e visibile nel caso in cui sia già stato inserito un nuovo modello organizzativo; tale segno di spunta dovrà essere selezionato al fine di indicare quale delle singole sezioni è stata sottoposta a modifica. 3 Una descrizione estesa della sezione. 4 Un pulsante ( Nuovo ) (6) che consente di aprire, nella parte inferiore della maschera, il documento relativo alla sezione selezionata. L ufficio è tenuto a compilare tutti i campi evidenziati a video, fino alla completa marcatura di tutti e 15 i riquadri. Per compilare un campo si dovrà cliccare sul pulsante Nuovo ; verrà evidenziato in basso sia il titolo della sezione che, all interno dell editor di testo presente nella maschera, il contenuto del documento relativo alla sezione stessa. L editor di testi può essere aperto a schermo intero cliccando sul pulsante (10); cliccando sempre su tale pulsante si tornerà ad una visualizzazione più compatta. Il testo del documento può essere scritto e/o modificato come un normale testo di word; utilizzando gli opportuni pulsanti presenti a video (11) è inoltre possibile effettuare operazioni di copia/ incolla da un documento word preesistente. Al termine delle attività di scrittura l utente dovrà obbligatoriamente cliccare sul pulsante SALVA (7), pena la perdita totale del testo digitato. Una volta completate tutte le sezioni, appariranno due pulsanti: Anteprima (8) e Inserisci documento completo (9). Il primo pulsante (8) aprirà una nuova finestra dalla quale si potrà leggere, ed eventualmente stampare, il documento nella sua interezza. Il secondo pulsante (9), invece, inserirà il documento nel sistema; successivamente all inserimento del documento, se il Consiglio Giudiziario dovesse ritenere necessaria una modifica o integrazione del documento, dovrà darne comunicazione all ufficio giudiziario che potrà effettuare le modifiche o integrazioni segnalate; in tal caso il pulsante (9) muterà in Modifica documento. Dopo l approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, il documento non potrà più essere modificato. Successivamente alla delibera del Csm, nel caso in cui l ufficio giudiziario debba apportare modifiche o integrazioni al modello organizzativo approvato, potrà inserire le stesse in un nuovo modello organizzativo attraverso la nuova compilazione dei 15 punti della maschera. Nulla cambia nella gestione del documento al di fuori di questa maschera. 295

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