ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA. Corso di aggiornamento professionale

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1 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA Corso di aggiornamento professionale Il D.M. Ambiente del 10 agosto 2012 n. 161: I piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo 15 Febbraio - Cagliari 22 Febbraio - Sassari

2 I piani di utilizzo, le quantità, il deposito, le definizioni, procedure, modalità e condizioni per il corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti. Contenuti, metodologie in relazione alle disposizioni previste dal nuovo Decreto 161/2012 (Esempi applicativi dei piani di utilizzo - Rapporti con la normativa sui rifiuti di cava ed estrazione e i piani di gestione dei rifiuti dell attività estrattiva) Dott. Geol. Antonello Frau Libero professionista

3 DM ambiente 10 agosto 2012 n.161 Art. 1 Definizioni f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a VIA o ad AIA, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; Tale articolo definisce: Autorità competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi, e l adozione di provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell autorizzazione ambientale integrata, nel caso di impianti h. Piano di Utilizzo : il Piano di cui all art. 5 del Presente Regolamento q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo

4 RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL ART. 184 TUA I RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, NONCHE I RIFIUTI CHE DERIVANO DALLE ATTIVITA DI SCAVO, FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO DALL ART. 184 BIS ART. 184 BIS c.1 E UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO RISPETTO N 4 CONDIZIONI c. 2 Sulla base delle condizioni previste al c.1 possono essere definite misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi.. D.M. 161/2012

5 SI OSSERVA CHE PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO SONO QUINDI IN PRIMA ISTANZA POSSIBILI DIVERSE ASSIMILAZIONI: possono essere considerate rifiuti ai sensi dell art. 184 (fatto salvo quanto previsto dall art. 184 bis) sono esclusi dal settore dei rifiuti ai sensi dell art. 185 (come modificato dal D. lgs 205/2010) (il suolo si osservino le ulteriori modifiche del D. L. 2/2012 non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato) Sono considerati sottoprodotti se rispettano le condizioni di cui all art. 184 bis, 186 (poi abrogato dal dm 161)

6 ANTE D. M. 161/2012 CONDIZIONI DELL ART. 184 BIS 4 CONDIZIONI ART. 186 TUA. TERRE E ROCCE DA SCAVO. Le terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti.. 7 CONDIZIONI

7 Con il D.M. 161 sono quindi definiti i criteri qualitativi che i MDS devono soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti L art. 4 DEL D.M. 161/2012, in applicazione dell art. 184 bis (introdotto dall art. 12 del D lgs. 205/2010) detta le condizioni in presenza delle quali il materiale da scavo è un sottoprodotto.

8 ART. 4 (SINTESI) Al fine di dimostrare che il MDS è un sottoprodotto, il proponente deve dimostrare la sussistenza di 4 condizioni del D.M. 161/2012 (in applicazione dell art.184 bis c.1 -introdotto dal D. lgs. 205/2010) del TUA ossia : il materiale è generato da attività di scavo è utilizzato in conformità al PDU nella stessa opera o in un opera diversa; senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale soddisfa i requisiti di qualità ambientale

9 RISPETTO 4 CONDIZIONI D.M. 161 SI NO SOTTOPRODOTTO RIFIUTO ART. 184 BIS c.1 E UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO

10 Evidenziamo sin d ora che il D.M. 161 non richiama espressamente la previsione dell art. 185 del TUA. In realtà con l art. 4 comma 1, lett. b) il regolamento richiede la redazione di un PDU anche in tali ricorrenze. Pertanto essendo nella gerarchia delle fonti il TUA di rango superiore rispetto al D.M. la fattispecie del materiale da scavo non contaminato utilizzato in sito, fermo l obbligo di analisi del materiale estratto, non è soggetto all obbligo di redazione del PDU

11 La sussistenza delle condizioni di cui all art. 4 è dimostrata dal proponente tramite il piano di utilizzo (art. 4, c. 2), da redigersi in conformità all All. 5 del D.M.

12 Art. 5: Piano di Utilizzo: Tempi di presentazione: 90 gg prima dell inizio Lavori all Autorità competente; In fase di approvazione del progetto definitivo; In caso di VIA, prima dell espressione del parere di VIA

13 MODALITA DI PRESENTAZIONE: A scelta del proponente, anche solo per via telematica; SUSSISTENZA DEI REQUISITI La sussistenza dei requisiti di cui all art. 4 (cioè il soddisfacimento delle condizioni necessarie per la presentazione della pratica terre e rocce da scavo e quindi che il materiale da scavo ha i requisiti di sottoprodotto) è attestata dal proponente l opera con una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà

14 La procedura generale prevista dal DM 161 prende piede dalla verifica delle caratteristiche ambientali del sito di produzione dei MDS.

15 1 caso Se il PDU (Piano di utilizzo) dimostra che i MDS (materiali da scavo), a seguito della caratterizzazione ambientale del sito di produzione, non superano le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) della Tab. 1- all. 5 P. IV del TUA (in funzione della destinazione d uso), si potrà direttamente redigere e presentare il PDU.

16 L'Autorità competente: Procedura caso 1: può chiedere, in un'unica soluzione entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata; entro 90 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo, o dalla presentazione delle eventuali integrazioni: 1. approva il Piano di Utilizzo; 2. esprime parere di diniego motivandolo adeguatamente. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo (comma 3);

17 L'Autorità competente: ha la facoltà di richiedere all ARPA o APPA entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell area di intervento ) di verificare, sulla base del PDU, la sussistenza dei requisiti. Le relative spese, sono a carico del proponente. A seguito della richiesta, ARPA o APPA accerta la sussistenza dei requisiti entro 45 gg, chiedendo eventualmente approfondimenti di indagine, in contradditorio con il proponente, e comunica gli esiti all Autorità competente. (A seguito di ciò al massimo rimangono 15 gg all autorità competente per approvare o respingere il PDU) Silenzio-assenso al termine dei 90 gg In realtà la materia è controversa: l art. 20 della legge 241/1990 esclude in linea generale il silenzio assenso in materia ambientale, in tali casi infatti è richiesta una espressa previsione normativa

18 2 caso Realizzazione dell opera che interessa un sito in cui nelle MDS si rinviene un superamento nei parametri indicati nella tabella 4.1 dell allegato 4 delle CSC (Tab. 1- all. 5 P. IV del TUA - in funzione della destinazione d uso) per fenomeni naturali E fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati

19 Procedura caso 2: In fase di predisposizione del PDU: segnalazione da parte del proponente all autorità competente; Presentazione del piano di accertamento del fondo naturale per definire i valori di fondo da assumere; Esecuzione del piano di accertamento in contraddittorio SULLA BASE DEI VALORI DI FONDO DEFINITI PRESENTAZIONE DEL PDU COME CASO 1

20 LIMITAZIONI CASO 2: L'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi ex situ il materiale potrà essere unicamente utilizzato in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Rispetto all art. 5, l allegato 4 differisce in quanto ammette l utilizzo ex situ solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che quest ultimo sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto al fondo naturale

21 LIMITAZIONI CASO 2: Definizione: ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui un valore superiore alle (CSC) sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.

22 LIMITAZIONI CASO 2: Sebbene la definizione non sembri particolarmente incisiva nel chiarire sul come e chi debba individuare l ambito (e quindi sembri di scarsa utilità); di certo si sottolinea che per modalità di individuazione siano di particolare utilità proprio gli studi geologici svolti sul sito di destinazione

23 CASO 3: caso in cui il sito di produzione interessi siti oggetto di interventi di BONIFICA, i requisiti di qualità ambientale (che quindi consentono di utilizzare i MDS come sottoprodotti) sono individuati da ARPA su richiesta del Proponente.

24 Procedura caso 3: Richiesta da inoltrare ad ARPA ARPA entro 60 gg dalla data di richiesta (a spese del proponente) comunica al Proponente se per i MDS, compresi i riporti, i valori riscontrati per gli elementi non superano i valori delle CSC (colonne A e B Tab 1 dlgs 152) con riferimento alla specifica destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione indicata nel P.D.U. In caso di esito positivo il Proponente può presentare il Piano di Utilizzo come nel caso 1

25 Procedura casi emergenza (art. 6): Deroga nei casi di situazione di emergenza dovute a forze di causa maggiore: dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; Gestione del materiale secondo le indicazioni del documento presentato Entro 15 gg presentazione del PDU seguendo la procedura ordinaria non applicabile per i siti oggetto di bonifica

26 RIASSUNTO DELLE TEMPISTICHE

27 DURATA E CESSAZIONE (DEFINITA NEL PIANO DI UTILIZZO) DURATA: L inizio dei lavori deve avvenire entro 2 ANNI dalla presentazione del P.d.U. Allo scadere di tale termine viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con l obbligo di gestione dello stesso come RIFIUTO. Il Proponente può presentare un nuovo P.D.U. entro due mesi dalla scadenza del termine, il nuovo PDU ha validità massima di 1 anno. CESSAZIONE: ogni qualvolta si verifica la violazione di quanto dichiarato nel P.D.U. o vengano meno il rispetto delle condizioni per le quali il materiale da scavo è definito sottoprodotto (punti a,b,c,d) comma 1 Art. 4 del Dm 161, il Proponente è OBBLIGATO a gestire il materiale da scavo come RIFIUTO.

28 DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO

29 ALLEGATO 5: Piano di Utilizzo: DEVE DEFINIRE: ubicazione dei siti di produzione con indicazione dei volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali con indicazione dei volumi di utilizzo (anche alternativi tra loro operazioni di normale pratica industriale da utilizzare per migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali del materiale da scavo modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale (modalità di campionamento e set di parametri chimici utilizzati nelle analisi) siti di deposito intermedio con indicazione dei tempi di deposito percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo nel processo di gestione oltre alle modalità di trasporto

30 Al fine di esplicitare quanto richiesto, il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc: 1. Inquadramento territoriale (denominazione ed ubicazione dei siti, estremi cartografici da CTR, corografia, planimetria con impianti e sottoservizi sia presenti che smantellati o da realizzare); 2. Inquadramento urbanistico (individuazione della destinazione d uso attuale e futura con allegata cartografia); 3. Inquadramento geologico ed idrogeologico (descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche, ricostruzione litostratigrafica suolo/sottosuolo mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate, con indicazione dei riporti se presenti, descrizione del contesto idrogeologico della zona (anche mediante indagini pregresse), dei livelli piezometrici, ecc );

31 4. Descrizione delle attività svolte sul sito (uso pregresso del sito, indicazione delle aree con possibilità di inquinamento, percorsi di migrazione, identificazione delle possibili sostanze presenti, ecc) 5. Piano di campionamento ed analisi (descrizione delle indagini svolte e modalità esecutive, localizzazione dei punti, elenco delle sostanze ricercate come dettaglio nell allegato 4, descrizione delle metodiche analitiche e relativi limiti di quantificazione).

32 MODELLO PDU Considerazioni generali Necessità della definizione di un accurato business plan che comprenda innanzitutto: individuazione del sito di destinazione; Accordo commerciale tra produttore e destinatario del MDS Analisi del progetto dell opera in relazione e della produzione dei sottoprodotti in relazione alla logistica (viaggi, frequenza etc.); definizione dei quantitativi con apposita definizione dei MDS utilizzabili in situ, quelli da utilizzare ex situ e quelli da gestire come rifiuti Analisi del progetto dell opera in relazione all aspetto propriamente economico (incidenza del costo di gestione del MDS in raffronto ad alternative di smaltimento)

33 Predisposizione e ottenimento di specifica autorizzazione del progetto di sistemazione del sito di destinazione (per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari etc Così come sottolineato nell articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL GEOLOGO PROGETTISTA DEL "PIANO DI UTILIZZO di Gian Vito Graziano, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi, non è superfluo sottolineare che tra le diverse competenze necessarie alla definizione degli aspetti squisitamente ambientali, quella del geologo risulta determinante e per certi versi strategica, per il suo bagaglio di conoscenze geoambientali, geochimiche ed idrogeologiche. Ma oltre agli aspetti prettamente geoambientali, la gestione delle terre e rocce da scavo impone anche una conoscenza di carattere geologico-tecnico ad ampio spettro. Non a caso il "Piano di Utilizzo" si compone di diverse parti, tra cui quella relativa alla modellazione geologica ed idrogeologica, nelle quali il geologo si configura a tutti gli effetti come progettista.

34 PROPOSTA PDU CONTENUTI MINIMI 1. Premessa: dati del proponente e del legale rappresentante della Società in modo da consentire la completa identificazione del produttore Descrizione sintetica del progetto dell opera da realizzare; con indicazione del volume dei MDS Caratteristiche litologiche generali dei materiali da scavo e relative tecnologie di escavazione Descrizione del progetto di utilizzo, estremi autorizzazione progetto, localizzazione del medesimo (destinatario) Indicazione preliminare delle operazioni di normale pratica industriale (selezione granulometrica, operazioni di comminuzione, stabilizzazione, essicazione o maturazione del materiale, eventuale cernita etc.) Copia dell accordo produttore/destinatario Durata del piano

35 2. Volumetria e trattamento: calcolo volumetrico del materiale da scavo suddivisi per litologie in banco. Sarebbe opportuno, anche a fini economici, una stima sulla base di accurati rilievi topografici e mediante la dimostrazione mediante elaborazioni topografiche (sezioni ragguagliate, calcolo con simulazione 3D da sovrapposizione modelli GIS etc.) Descrizione delle volumetrie di utilizzo distinguendole per riutilizzo in situ, ex situ e come rifiuti. Per il riutilizzo ex situ, sarebbe auspicabile riportare un dimensionamento volumetrico delle aree di destinazione sulla base di accurati rilievi topografici recependo le indicazioni del progetto presentato all Ente per la relativa autorizzazione Descrizione delle operazioni di normale pratica industriale (se previste) a cui sono sottoposti I MDS con indicazione specifica del processo.

36 3. Descrizione del sito di produzione dei MDS: 3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO - denominazione, indirizzo, estremi catastali e cartografici - Descrizione della zonizzazione urbanistica sia attuale che a seguito dello scavo. - Descrizione degli impianti e reti di sottoservizio sia presenti, che smantellati o da realizzare E opportuno allegare una esauriente documentazione cartografica (I.G.M.I.; C.T.R.N. altre planimetrie; stralcio della zonizzazione urbanistica derivata dallo strumento urbanistico vigente; planimetria indicante la delimitazione esatta del sito di produzione; planimetria in scala 1: con indicazione degli impianti e reti di sottoservizio sia presenti, che smantellati o da realizzare, carta delle criticità ambientali

37 3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO - Descrizione dell area vasta e di dettaglio delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche - Descrizione di dettaglio della successione stratigrafica del sottosuolo con indicazione specifica dei riporti che devono essere appositamente distinti nella stratigrafia; - Descrizione di dettaglio delle caratteristiche idrogeologiche del settore con indicazione dei livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, ubicazione di pozzi e piezometri - acquiferi e tipologie dei medesimi Documentazione cartografica di tipo tematico preferibilmente prodotte in scala o maggiore qualora si tratti di aree nelle quali necessiti un inquadramento di dettaglio. Esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla ricostruzione stratigrafica e idrogeologica

38 SAREBBE AUSPICABILE LA PREPARAZIONE DI UN ALLEGATO CHE RIPORTI L INSERIMENTO DEI LOG STRATIGRAFICI, LE PLANIMETRIE DEI PUNTI DI INDAGINE, APPOSITA RASSEGNA FOTOGRAFICA E UN REPORT DEI FOTOPOSIZIONAMENTI DI INDAGINE

39 3.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE SUL SITO - Anche sulla base della descrizione geomorfologica effettuata riportare la cronistoria delle attività antropiche; indicare quindi se il sito di produzione risulta o non risulta esser stato oggetto di attività antropiche o di modificazioni tali da comportare potenziali contaminazioni. A titolo esemplificativo possono essere definite le seguenti categorie di attività così come descritto nel manuale pratico per l utilizzo redatto da Roberto Pizzi: abbandono di rifiuti ai quali siano applicate le procedure ai sensi dell art. 192 del TUA (abbandono, deposito incontrollato immissione rifiuti in acque superficiali e sotterranee); serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della Direttiva 67/458/CE e s.m.i. Impianti con apparecchiature contenenti PCB (policlorobifenili etc ) di cui al D. Lgs. 209/1999

40 Interventi di bonifica ai sensi dell art. 242 del TU; Potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali o urbane Impianti ricadenti: 1. Nella disciplina del D. lgs. 334/1999 e s.m.i. (Aziende a rischio di incidente rilevante) 2. Nelle tipologie di impianti di cui agli allegati 2 e 3 della parte seconda del TUA (procedimento di VIA) 3. Nella disciplina degli impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione ai sensi del TUA Vicinanza a strade di grande comunicazione e altri fenomeni di inquinamento diffuso

41 Sulla base di quanto sopra indicato si deve identificare in via preliminare (eventualmente supportati anche con modelli cartografici): - Zone a maggior probabilità di inquinamento - Identificazione delle sorgenti di contaminazione - Sostanze presenti

42 3.4 PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI Data la notevole quantità di informazioni connesse alla caratterizzazione ambientale del sito di produzione, sarebbe auspicabile effettuare la redazione di uno specifico allegato al PDU riportate le risultanze delle indagini - In ogni caso si possono riassumere in questa sezione, sia i risultati di indagini chimiche e fisiche pregresse svolte nel sito e sia le risultanze delle analisi eseguite a supporto del PDU (per questo si rimanda allo specifico allegato) - Si potrebbe quindi allegare una tabella riassuntiva che indichi i singoli campioni, gli analiti e i valori di riferimento del TUA evidenziando inoltre i valori e gli analiti che superano le CSC Al termine dovranno essere riportati i commenti sul relativo superamento o meno delle CSC in funzione della destinazione d uso del sito di destinazione

43 DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE APPOSITE PLANIMETRIE DI DETTAGLIO CON LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

44 -Tratta da Terre e rocce da scavo di Roberto Pizzi

45 Quanto definito per il sito di produzione, secondo l allegato 5 del Dm 161 deve essere eseguito per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc. Gran parte delle informazioni per il sito di destinazione potrebbero già essere disponibili dall apposito progetto sottoposto all autorizzazione degli Enti

46 Prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell opera, il Proponente comunica alla Autorità Competente chi è l Esecutore del P.D.U. il quale è tenuto a farlo rispettare e ne è responsabile. L Esecutore deve redigere la documentazione necessaria a rendere tracciabile il materiale da scavo e in particolare: o presentazione del documento di trasporto presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U.

47 ALCUNE CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE: Volumi Il D.M. 161/2012 non prevede limiti di volume per la sua applicazione pertanto, ad oggi, si applica a tutti gli interventi di scavo. Una gestione "semplificata" per gli scavi sotto i 6000 metri cubi è prevista all interno di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/10/2012 MA NON ANCORA OPERATIVO: DISEGNO DI LEGGE SEMPLIFICA ITALIA BIS: Norme che attuano quanto previsto dall art.266 c. 7 (ultimo art.) del Codice Ambientale : con Decreto sarà dettata la disciplina amministrativa delle procedure relative ai materiali,ivi incluse le terre e rocce da scavo,provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 mc di materiale.

48 Art. 23 Decreto semplificazioni bis (non vigente) (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni) 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all articolo 184-bis se il produttore dimostra:

49 a) che la destinazione all utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

50 2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all utilizzo, i tempi previsti per l utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. 3. Il produttore deve in ogni caso confermare all Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali. 4. L utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.

51 ESCLUSIONI ART obbligo analisi chimiche? CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 OTTOBRE 2008, N : solo se vengono rispettate tutte le condizioni poste dalla legge le terre e le rocce da scavo possono derogare alla normativa sui rifiuti. grava sull imputato l onere di provare le condizioni positive per l applicabilità della deroga (riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile), mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga (concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti).

52 OPPORTUNITÀ Per scavi di ridotte dimensioni si hanno quindi come uniche opportunità : piano di utilizzo (se economicamente conveniente) Conferimento a discarica Recupero in procedura semplificata utilizzando anche il DM 5 febbraio 1998 (il materiale in questo caso è sempre assimilabile ad un rifiuto) REDAZIONE PDU Il DM non fornisce indicazioni in merito alle figure professionali abilitate alla redazione di tale documento. Tuttavia i contenuti richiesti all allegato 5 richiedono competenze specifiche in materia geologica e ambientale. PROPONENTE Il proponente è chi presenta il piano di utilizzo, quindi potrebbe essere identificabile con il proponente dell opera, con il progettista, con l esecutore stesso del piano di utilizzo, e comunque un soggetto collegato all opera nell ambito della quale viene prodotto il materiale da scavo.

53 DESTINAZIONE D USO- CERTIFICAZIONE - individuazione univoca destinazione d uso urbanistica non sempre vi è la congruenza tra quanto previsto nelle tabelle dell all. 5 alla p. IV del TUA (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e siti ad uso commerciale e industriale) e la certificazione di destinazione urbanistica) FONDO NATURALE - individuazione aree o macroaree regionali. Possibilità di avvalersi di studi pregressi già valutati dagli enti, Mancanza attuale nella Regione Sardegna ART. 6 FASE EMERGENZA: - adozione cautele: autocertificazione - impermeabilizzazione piazzole di caratterizzazione secondo allegato 8. Attuazione piano emergenza La norma non identifica i provvedimento legislativi relativi alle emergenze.. Quali sono? In genere si va in deroga con i provvedimenti di dichiarazione di calamità naturali ma qui si va oltre Organizzazione grandi cantieri??

54 PROBLEMATICHE LEGATE ALL INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN FASE PROGETTUALE Per la gestione come sottoprodotto ai sensi del D.M. devono essere individuati, in fase progettuale, uno o più siti di destino o impianti industriali in cui riutilizzare il materiale, che possono essere anche alternativi tra loro. Prima dell'inizio dei lavori, se tali siti non sono più disponibili, può essere presentata una modifica al PDU secondo le procedure dell'art. 5 (tempo 90 gg. per l'approvazione da parte dell'autorità competente). TRASPORTO Per norma deve essere trasmessa una comunicazione all'autorità competente prima di ogni viaggio con le informazioni riportate nell allegato 6.

55 IMPOSSIBILITA ESECUZIONE INDAGINI La caratterizzazione ambientale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla gestione delle terre come sottoprodotto deve essere fatta in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo. L'allegato 8 invece lascia la possibilità di caratterizzare in corso d'opera qualora vi sia l'accertata impossibilità di farlo prima. Pertanto dovrà essere l'autorità competente che valuterà di caso in caso se è applicabile o meno la caratterizzazione in corso d'opera. CAMPIONAMENTO DEL MATERIALE DA SCAVO COSTITUITO DA ROCCIA Il DM non fornisce alcuna indicazione in relazione alle modalità di campionamento di rocce. Vengono riportate le indicazioni sulle procedure di caratterizzazione ma sembrerebbe in realtà poco esplicitato in relazione alle modalità effettive di lavoro. Occorrerebbe confrontarsi con l autorità competente.

56 PROPOSTA ASSIMPREDIL ANCE

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64 ATTIVITA ESTRATTIVE Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008

65 Misure di applicazione: 2009/358/CE: Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, sull armonizzazione e l invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3011] 2009/359/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (Comunità Europee) del 30 aprile 2009 che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell applicazione dell articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3012]

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