SALVAGUARDIA DEI REQUISITI E DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA 1) Accesso alla pensione con requisiti maturati entro il ) Altre deroghe

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1 Con supplemento ordinario n. 276 allegato alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del , è stata pubblicata la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni contenute nella suddetta legge, sono state già illustrate con i nostri precedenti messaggi n. 407 del 23 dicembre e n del 7 dicembre u.s. Forniamo, di seguito, un riepilogo delle disposizioni introdotte dalla nuova norma ed una sintesi delle nostre interpretazioni su alcuni punti ancora non del tutto chiari. Cogliamo l occasione, inoltre, per riportare i contenuti della prima circolare pubblicata dall Inpdap, riguardante, in particolare, la disciplina sui lavori usuranti, nonché le nuove modalità di perequazione delle pensioni, alla luce della manovra Monti. INDICE CALCOLO DELLA PENSIONE 1) Pro rata contributivo 2) Coefficienti di trasformazione con 70 anni di età SALVAGUARDIA DEI REQUISITI E DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA 1) Accesso alla pensione con requisiti maturati entro il ) Altre deroghe ACCESSO ALLA PENSIONE CON REQUISITI MATURATI DALL ) Nuove prestazioni pensionistiche 2) Soppressione del sistema delle finestre 3) Pensione di vecchiaia 4) Età massima per la pensione di vecchiaia e incentivazione 5) Pensione anticipata 6) Pensione anticipata nel sistema contributivo 7) Adeguamento agli incrementi della speranza di vita LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE PESANTI E FATICOSE 1) Lavori usuranti ACCESSO ALLA PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE 1) Totalizzazione PUBBLICO IMPIEGO 1) Equo indennizzo e Pensione privilegiata

2 2) Collocamento a riposo GESTIONE DELLA PENSIONE 1) Perequazione delle pensioni 2) Contributo di solidarietà Fondi Speciali CONTRIBUZIONE 1) Aumento contributivo per i lavoratori autonomi 2) Rideterminazione aliquote contributive nel settore agricolo 3) Accesso graduale al sistema contributivo e decontribuzione ARMONIZZAZIONE REGIMI PENSIONISTICI E SOPPRESSIONE ENTI 1) Armonizzazione regimi pensionistici 2) Casse previdenziali dei professionisti 3) Soppressione Enti e organismi PRESTAZIONI TEMPORANEE 1) Prestazioni temporanee per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata ASSISTENZA E FISCO 1) Assegno sociale 2) Isee per le agevolazioni fiscali e le provvidenze di natura assistenziale APPROFONDIMENTI NOTE OPERATIVE INPDAP N 43 E 44 DEL

3 CALCOLO DELLA PENSIONE 1) Pro rata contributivo art. 24 comma 2 A decorrere dal 1 gennaio 2012, viene esteso il sistema contributivo in pro-rata alle anzianità contributive maturate da tale data. Tale previsione interessa anche coloro che rientrano nel sistema retributivo puro. Ne consegue che tutti coloro che non cesseranno entro il 31/12/2011 saranno destinatari di un sistema di calcolo misto. 2) Coefficienti di trasformazione con 70 anni di età - art. 24 comma 16 Con effetto dal 1 gennaio 2013, il coefficiente di trasformazione relativo all età dell assicurato al momento del pensionamento viene esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni. Inoltre, poiché il valore dei 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita, ogniqualvolta ciò comporti il superamento del valore 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti ai valori superiori a 70. Dal 1 gennaio 2019, la rivalutazione del coefficiente di trasformazione, precedentemente soggetto ad una revisione triennale, diverrà biennale. SALVAGUARDIA DEI REQUISITI E DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA 1) Accesso alla pensione con requisiti maturati entro il art. 24 comma 3 I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti, accedono alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere all Ente di previdenza la certificazione del diritto. A tal proposito, precisiamo che la norma concede al lavoratore la facoltà di richiedere al proprio Ente di previdenza la certificazione del diritto, per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza della contribuzione versata a suo favore entro il Pertanto, la richiesta di certificazione del diritto non è vincolante per la salvaguardia dei diritti acquisiti, né esistono termini perentori per la sua proposizione. In proposito, l Inps ha precisato altresì che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. L unica e sola condizione per acquisire il diritto alla pensione secondo le vecchie regole rimane, quindi, aver perfezionato i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data del 31/12/2011. Ciò significa che andranno in pensione secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2011 anche coloro i quali, pur avendo perfezionato età anagrafica e contributi a questa data, debbano attendere l apertura della finestra nel corso del 2012 e del ) Altre deroghe - art. 24 commi 14 e 15 Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenze: - alle lavoratrici che optano per la liquidazione della prestazione con il sistema contributivo (art. 1 comma 9 L.243/2004 cosiddette donne optanti)

4 - nel limite delle risorse finanziarie stabilite (comprensivi dei derogati dalla L. 122/2010) ed anche se maturano i requisiti successivamente al , ai soggetti: o collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità (art. 7 commi 1 e 2 L. 223/91); o collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il ; o titolari, alla data del , di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.); o autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al ; o collocati in esonero dal servizio alla data del , dipendenti delle amministrazioni statali, secondo quanto previsto dall art. 72 comma 1 DL 112/2008 convertito in L. 133/2008. L esonero si considera comunque in corso se il provvedimento concessivo è stato emanato prima del (quindi entro il ). La norma prevede inoltre che, a partire dal , l istituto dell esonero, di cui all art.72 della L. 133 cit. è abrogato, con esclusione dei soggetti derogati. Contestualmente sono abrogate tutte le norme assimilabili all esonero adottate con leggi regionali. Riteniamo opportuno precisare che i suddetti lavoratori derogati dall applicazione delle nuove norme sono soggetti comunque all adeguamento alla speranza di vita. Entro tre mesi dall entrata in vigore della legge, un decreto interministeriale dovrà definire le modalità di attuazione della deroga, con la determinazione, in particolare, del limite numerico dei soggetti interessati sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio dei lavoratori derogati, tenendo conto della: - data di cessazione del rapporto di lavoro - data di inizio del periodo di esonero - data di presentazione della domanda di pensionamento rispetto ai requisiti e decorrenze previgenti. Raggiunto tale limite, gli enti non prenderanno in considerazione ulteriori domande. Nessuna deroga è espressamente prevista per il Personale militare e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare che, come è noto, accede alla pensione di anzianità e di vecchiaia con requisiti inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori. Riteniamo che, successivamente, le norme introdotte dal decreto legge debbano essere armonizzate con le peculiarità di tali comparti. ACCESSO ALLA PENSIONE CON REQUISITI MATURATI DAL 1 GENNAIO ) Nuove prestazioni pensionistiche art. 24 c omma 3 Coloro che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2012 possono conseguire: - la pensione di vecchiaia - - la pensione anticipata

5 2) Soppressione del sistema delle finestre art. 24 comma 5 Per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1 gennaio 2012, l accesso alle prestazioni pensionistiche anche quelle liquidate con la massima anzianità contributiva - non è più soggetto al meccanismo delle cosiddette finestre mobili. 3) Pensione di vecchiaia - art. 24 commi 6, 7, 9 Tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (uomini e donne) che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 possono accedere alla pensione di vecchiaia secondo le modalità anagrafiche di seguito riportate: 1) lavoratrici dipendenti AGO e forme sostitutive: 62 anni nel 2012, che diventano 63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 1 gennaio 2016, per arrivare a 66 anni dal 1 gennaio ) lavoratori dipendenti AGO, forme esclusive e sostitutive e lavoratrici dipendenti delle forme esclusive: 66 anni dal ) lavoratrici autonome AGO e Gestione Separata: 63 anni e 6 mesi nel 2012, che diventano 64 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni e sei mesi dal 2016, per arrivare a 66 anni dal 1 gennaio ) lavoratori autonomi e della Gestione Separata: 66 anni dal 2012 Per quanto riguarda le lavoratrici postali e delle Ferrovie che, come è noto, erano state derogate dall innalzamento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, previsto dalla L. 122/10, riteniamo che possano accedere alla pensione secondo i requisiti previsti per le lavoratrici del settore privato. Sul punto, ritorneremo con i necessari approfondimenti. Unitamente ai requisiti anagrafici descritti, è richiesta un anzianità contributiva minima di 20 anni, sia per i soggetti che rientrano in un sistema misto (compresi quelli che avranno il pro-rata contributivo dal 2012), sia per quelli che rientrano nel contributivo puro. Per gli assicurati a partire dal 1 gennaio 1996, è richiesta anche la condizione che l importo della prestazione pensionistica non sia inferiore all 1,5 dell importo dell assegno sociale. Si prescinde dal vincolo dell importo minimo, qualora il lavoratore abbia raggiunto i 70 anni di età e sia in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva. Tale parametro viene annualmente rivalutato rispetto alla variazione media quinquennale del PIL calcolato dall ISTAT. Per tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti all Ago, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla Gestione Separata, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dall anno 2021, i requisiti anagrafici richiesti per l accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un età minima di accesso non inferiore a 67 anni. Qualora, per effetto degli adeguamenti non fosse comunque raggiunta l età minima dei 67 anni, lo stesso requisito dovrà essere incrementato - con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il fino a garantire la suddetta età minima. 4) Età massima per la pensione di vecchiaia e incentivazione - art. 24 comma 4 Sebbene per i lavoratori e le lavoratrici dell Assicurazione Generale Obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché della Gestione Separata, la pensione di vecchiaia possa essere conseguita in base ai requisiti contributivi ed anagrafici descritti ai punti precedenti, è prevista una forma di incentivazione nel caso di proseguimento dell attività lavorativa, fermo restando gli specifici limiti ordinamentali: verranno, infatti, applicati coefficienti di trasformazione calcolati fino all età di 70 anni, tenendo conto anche degli adeguamenti rispetto alla speranza di vita.

6 Per i lavoratori dipendenti, il divieto di licenziamento individuale (art. 18 L. 300/70) opera fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità. 5) Pensione anticipata - art. 24 comma 10 Gli iscritti all Assicurazione Generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla Gestione Separata che acquisiscono il diritto a decorrere dal 1 gennaio 2012 possono conseguire una pensione anticipata rispetto ai requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia. A tale fine, è richiesta un anzianità contributiva di: - 42 anni e 1 mese per gli uomini - 41 anni e 1 mese per le donne Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a partire dal 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall anno Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l importo di pensione maturato sarà interamente attribuito. Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita prima del 62 anno di età, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1 gennaio 2012 verrà effettuata una riduzione: - dell 1% con un età compresa tra i 60 e i 62 anni; - del 2% con un età inferiore ai 60 anni. La percentuale verrà ridotta proporzionalmente al numero dei mesi effettivi, se l anticipo è inferiore all anno. 6) Pensione anticipata nel sistema contributivo - art. 24 comma 11 Coloro che risultano assicurati a partire dal 1 gennaio 1996, che rientrano in un sistema contributivo puro, possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata indipendentemente dal sesso, essendo in possesso di: - 20 anni di contribuzione -63 anni di età - un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l assegno sociale, rivalutato annualmente in base alla variazione del PIL, determinato dall ISTAT. 7) Norma eccezionale art. 24 comma 15bis Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato (AGO e forme sostitutive) è prevista in via eccezionale, la possibilità di accedere alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (se donna) al compimento di almeno 64 anni di età, a condizione che: - i lavoratori, in possesso di almeno 35 anni di contributi entro il , si sarebbero trovati nelle condizioni di maturare, sempre entro l anno 2012, i vecchi requisiti - di cui alla tabella B della L. 243/04 e successive modificazioni, cioè per la pensione anzianità con quote: fino al , 60 anni di età e quota 96; - le sole lavoratrici - qualora risulti più favorevole rispetto ai nuovi requisiti richiesti dal 2012 in poi - maturino 20 anni di contributi e compiano 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012.

7 8) Adeguamento agli incrementi della speranza di vita - art. 24 commi 12 e 13 Gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla L. 122/10 si applicano a tutti i requisiti anagrafici previsti per l accesso ai vari trattamenti pensionistici nonché al requisito contributivo richiesto per accedere alla pensione anticipata (comma 10). Tutti gli adeguamenti successivi al 1 gennaio che la legge precedente aveva previsto con una cadenza triennale - verranno applicati con cadenza biennale. LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI 1) Lavori usuranti art. 24 comma 17 Vengono apportate modifiche al Dlgs 67/2011, norma in materia di accesso alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per lo svolgimento di attività usurante: - viene abbreviato il periodo transitorio, che avrà termine nel 2011 invece che nel l applicazione del beneficio andrà quindi a regime a partire dal dal 2012, il soggetto che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio per lo svolgimento di attività usurante potrà accedere alla pensione di anzianità sulla base dei seguenti requisiti agevolati, che saranno quelli previsti dalla tabella B della L.247/07, di seguito riportata: Data maturazione requisiti Requisiti dipendenti Requisiti autonomi (pensione con contribuzione mista) Dal 1 gennaio anni età e quota anni età e quota 97 Dal 1 gennaio anni età e quota anni età e quota 98 La norma in commento apporta delle modifiche anche riguardo ai requisiti agevolati, che saranno richiesti ai soggetti che svolgono lavoro notturno a turni. Come si ricorderà, si tratta di quei lavoratori che svolgono lavoro notturno soltanto per un determinato numero di giorni all anno, nei confronti dei quali, qualora il numero di giorni di lavoro notturno sia inferiore a 78, il beneficio si applica in misura ridotta rispetto alle altre tipologie di addetti ad attività usurante. Pertanto: - maturazione requisiti dal al : a) riduzione di 1 anno (rispetto ai requisiti ordinari) se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 64 a 71 b) riduzione di 2 anni (rispetto ai requisiti ordinari) se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 72 a 77 - maturazione requisiti dal 2012 in poi (a regime): a) incremento di 2 anni dell età anagrafica e di 2 unità della quota, rispetto ai requisiti previsti dalla tab. B della L.247/07 se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 64 a 71 b) incremento di 1 anno dell età anagrafica e di 1 unità della quota, rispetto ai requisiti previsti dalla tab. B della L.247/07, se svolgono lavoro notturno per un numero di giornate da 72 a 77.

8 ACCESSO ALLA PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE 1) Totalizzazione - art. 24 comma 19 Qualora si intenda acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica utilizzando l istituto della totalizzazione, non è più necessario essere in possesso del requisito minimo di durata dei 3 anni di iscrizione in ciascuna gestione previdenziale,. Pertanto, sarà possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di spezzoni contributivi non vincolati a durata temporale minima. PUBBLICO IMPIEGO 1) Equo Indennizzo e Pensioni Privilegiate Articolo 6 Sono abrogati gli istituti relativi all accertamento: Rimangono in vigore i predetti istituti esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso. Rimangono in vigore le norme per la tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La disposizione non si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, a tutti i provvedimenti instaurati nel previsto termine di 6 mesi, siano essi attivati da domanda dell interessato che conseguenti a procedura d ufficio per eventi antecedenti ai citati 6 mesi. 2) Collocamento a riposo art. 24 comma 20 Per tutti coloro che sono già in esonero dal servizio o che sono stati trattenuti in servizio e che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni dovranno tener conto delle nuove disposizioni e dei nuovi requisiti introdotti dalla norma. La stessa disposizione sembra applicarsi anche al personale che nel corso del 2012 raggiungeva la massima anzianità contributiva con i 40 anni e nei confronti del quale le amministrazioni hanno già emesso un provvedimento di collocamento a riposo d ufficio. I provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati prima dell entrata in vigore del DL da parte delle amministrazioni pubbliche rimangono in vigore anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva al 1 gennaio GESTIONE DELLA PENSIONE 1) Perequazione delle pensioni - art. 24 comma 25

9 Per il biennio , la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avverrà nella misura del 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite considerando anche la rivalutazione automatica, l incremento viene attribuito fino al limite maggiorato. Esempio: trattamento minimo anno 2011 = 467,43 trattamento minimo anno 2012 = 474,55 (ipotizzando un indice di rivalutazione dell 1,5%) 467,43 x 3 = 1402,29 (3 volte il T.M.) x 3 = 1423,65 (3 volte il T.M. incrementato della rivalutazione) Fascia di pensione garantita: da 1402,29 a 1423,65 2) Contributo di solidarietà Fondi speciali - art. 24 comma 21 A decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2017, è previsto un contributo di solidarietà a carico sia degli iscritti che dei pensionati del: - Fondo Volo - Ex Fondo trasporti - Ex Fondo Elettrici - Ex Fondo Telefonici - Ex Inpdai Il contributo di solidarietà viene determinato in rapporto al periodo maturato anteriormente all entrata in vigore della L. 335/95 e la quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell Assicurazione Generale Obbligatoria (tabella A). Il trattamento pensionistico, con l applicazione del contributo, non potrà comunque essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Restano escluse dall applicazione del suddetto contributo: - le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo - le pensioni e gli assegni di invalidità - le pensioni di inabilità CONTRIBUZIONE 1) Aumento contributivo per i lavoratori autonomi - art. 24 comma 22 A decorrere dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche di lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni autonome dell Inps sono incrementate ogni anno di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. 2) Rideterminazione aliquote contributive nel settore agricolo - art. 24 comma 23

10 A decorrere dal 1 gennaio 2012, sono rideterminate le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell Inps (secondo le tabelle B e C allegate al DL). 3) Accesso graduale al sistema contributivo e decontribuzione - art. 24 comma 28 Il Ministero del Lavoro istituirà una Commissione Tecnica, che dovrà valutare entro il , possibili ed ulteriori forme di gradualità nell accesso al trattamento pensionistico determinato con il sistema contributivo rispetto a quanto già previsto dal presente decreto. Sempre entro il , saranno valutate forme di decontribuzione parziale dell aliquota contributiva obbligatoria orientate verso forme di previdenza integrativa ARMONIZZAZIONE REGIMI PENSIONISTICI E SOPPRESSIONE ENTI 1) Armonizzazione regimi pensionistici - art. 24 comma 18 E prevista l armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici per i quali sono previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell Assicurazione Generale Obbligatoria. Tra questi sono compresi: - lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall articolo 18 L. 153/69; - personale (compresi i dirigenti) appartenenti alle seguenti categorie: o Forze di armate e Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare o Corpo dei Vigili del Fuoco o Ferrovieri Al riguardo dovrà essere emanato apposito regolamento entro il 30 giugno 2012 volto ad attuare le disposizioni sopra indicate. 2) Casse previdenziali dei professionisti art. 24 comma 24 Entro il 30 giugno 2012, le Casse di Previdenza per i Liberi Professionisti (DLgs 509/94 e DLgs 103/96), dovranno adottare misure volte ad assicurare un equilibrio tra le entrate contributive e le spese per prestazioni pensionistiche, in base a bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere adottate dovranno essere sottoposte all approvazione dei Ministeri Vigilanti che dovranno esprimersi in merito entro 30 gg dalla ricezione delle delibere stesse. Qualora le Casse Professionali non provvedano entro tale termine ( ) ad apportare le dovute modifiche, ovvero in caso di parere negativo da parte dei Ministri Vigilanti, si applicheranno in automatico, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le disposizioni contenute nella nuova norma, quali: - il sistema contributivo in pro-rata sulle anzianità contributive maturate dalla predetta data anche per coloro che rientrano nel sistema retributivo puro - il contributo di solidarietà per gli anni , a carico dei pensionati nella misura dell 1%.

11 3) Soppressione enti e organismi Art. 21 Dal 1 gennaio 2012 sono soppressi l INPDAP e l ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all INPS che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del DL e fino al , tali Enti possono compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Un apposito decreto dovrà prevedere, entro il 31 marzo 2012, il trasferimento all INPS delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti soppressi e l INPS sarà incrementato in tale misura di queste risorse. I dipendenti dei soppressi enti manterranno l inquadramento previdenziale di provenienza. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano a svolgere le attività connesse ai compiti istituzionali. Per tale motivo, l'inps nei giudizi già in essere relativamente agli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'inpdap e l'enpals. Sono inoltre soppressi: o EIPLI (Ente per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania), le relative competenze e dotazioni organiche saranno affidate ad un apposito organismo individuato dalle Regioni; o AGENZIA NAZIONALE PER LA REGOLAZIONE E LA VIGILANZA IN MATERIA DI ACQUA, le relative competenze e dotazioni organiche saranno affidate all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG); o AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE, le relative competenze e dotazioni organiche saranno affidate al Ministero dello sviluppo Economico d intesa con il Ministero dell Ambiente; o AGENZIA NAZIONALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE, le relative competenze e dotazioni organiche saranno affidate al Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). PRESTAZIONI TEMPORANEE 1) Prestazioni temporanee per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata - art. 24 comma 26 A decorrere dal 1 gennaio 2012, vengono estese anche i professionisti iscritti solo alla Gestione Separata, non pensionati, le prestazioni temporanee di malattia e maternità (art.1, comma 788 L. 296/2006). ASSISTENZA E FISCO 1) Assegno sociale art. 24 comma 8

12 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell assegno sociale (art.3 c.6, L.335/95), dell assegno sociale sostitutivo della pensione per sordomuti (art.10 L.381/70), della pensione di invalidità e dell assegno di invalidità civile (art.19 L.118/71), è incrementato di un anno, passando da 65 a 66 anni. 2) Isee per le agevolazioni fiscali ed le provvidenze di natura assistenziale Art. 5 Tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato entro il 31 maggio 2012, verranno riviste le modalità di determinazione dell Isee ed elencate le agevolazioni fiscali e le provvidenze di natura assistenziale soggette all Isee. A decorrere dal 1 gennaio 2013, le agevolazioni fiscali e le provvidenze di natura assistenziale non verranno erogate ai soggetti possessori di un Isee superiore ai limiti individuati nel medesimo decreto. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi derivanti da questa misura saranno riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati a interventi a favore di famiglie numerose, donne e giovani. ALCUNI APPROFONDIMENTI Come detto in premessa, abbiamo individuato alcune problematiche, rispetto alle nuove disposizioni contenute nella manovra Monti. Pertanto, riportiamo di seguito le prime considerazioni, scaturite anche dal confronto con la Consulenza Legale Centrale. 1. Deroghe Dlgs 503/92 Riteniamo debbano continuare ad applicarsi le deroghe in materia di pensione di vecchiaia, previste dal decreto legislativo 503/92, per le seguenti fattispecie: Gli autorizzati ai versamenti volontari entro il I soggetti che avevano maturato i 15 anni di contributi al (in quanto, diritto già acquisito) I soggetti con invalidità almeno all 80% (in quanto norma speciale). Diversamente, dal 2012, le deroghe, di cui al Dlgs 503, potrebbero non più applicarsi nei confronti dei: soggetti con 25 anni di assicurazione, che siano stati occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell anno solare, che acquisiscono il diritto a pensione con 15 anni di contributi (restano salvi coloro che maturano i requisiti entro il ) soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il requisito personalizzato previsto dal Dlgs 503 (restano salvi coloro che maturano il suddetto requisito entro il ).

13 2. Deroga prevista dalla Legge 247/2007 Riteniamo che i soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il possano continuare a beneficiare della deroga, prevista dalla L. 247/2007 (accesso alla pensione di anzianità con i requisiti vigenti prima del 2008), indipendentemente dal limite di risorse finanziarie stabilito dal comma 15 art. 24 Legge 214/ Totalizzazione Riteniamo che continuino a rimanere in vigore i requisiti previsti specificatamente dal Dlgs 42/2006 per il diritto alla pensione in regime di totalizzazione (40 anni di contributi indipendentemente dall età anagrafica ovvero 20 anni di contributi e 65 anni di età), nonché le finestre di accesso introdotte dalla L.122/2010 (18 mesi). La manovra è intervenuta sulla fattispecie, abrogando unicamente il requisito minimo di durata dei 3 anni (L. 247/2007). 4. Lavoratore autonomo: raggiungimento requisiti al Ci si è posti il caso di un lavoratore che, nel corso del 2011, raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia in una gestione autonoma, con prima finestra utile che si aprirà trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Rispetto al nuovo requisito anagrafico (66 anni) e all abrogazione delle finestre, stabiliti dalla L.214/2011, teoricamente il lavoratore potrebbe ottenere la prestazione pensionistica dal mese successivo al compimento del nuovo requisito anagrafico (che raggiunge nel corso del 2012 prima dell apertura della finestra) e quindi beneficiare di una decorrenza più favorevole (mese successivo al compimento del 66 anno di età), rispetto alla previgente normativa. Riteniamo che in tali casi non sia superabile il regime delle finestre e che, pertanto, i lavoratori che si trovino nella situazione sopra descritta debbano attendere comunque che siano trascorsi 18 mesi per la decorrenza della loro pensione. 5. Lavoratrice dipendente privata: raggiungimento requisiti al Un caso analogo a quello sopra illustrato potrebbe riguardare una lavoratrice dipendente che, nel mese di dicembre 2011, ha maturato i 20 anni di contributi ed ha compiuto 62 anni di età. Avendo maturato tutti i requisiti nel 2011, la sua prima finestra utile per la pensione si aprirà trascorsi 12 mesi, quindi dal 1 gennaio del Se la stessa avesse maturato i 20 anni di contributi a gennaio del 2012, avrebbe invece avuto diritto a pensione dal 1 febbraio Pensione supplementare e supplemento di pensione Il riconoscimento di tali prestazioni è subordinato alla titolarità dei trattamenti diretti; pertanto, a nostro parere, dovranno seguire l aumento graduale dell età pensionabile. 7. Pensione anticipata e utilizzo contributi ds e malattia In base alla normativa attuale, il lavoratore può conseguire un trattamento con la maggiore anzianità contributiva (40 anni di ctb indipendentemente dall età anagrafica), fermo restando i 35 anni di contributi utili con esclusione dei contributi figurativi per malattia/infortunio e disoccupazione ordinaria. Quest ultima fattispecie riguarda la pensione di anzianità, prestazione non più contemplata dalla riforma Monti. Pertanto, riteniamo che la contribuzione figurativa per malattia/infortunio e disoccupazione ordinaria debba essere considerata utile ai fini del perfezionamento dei nuovi requisiti previsti per la pensione anticipata, indipendentemente dal raggiungimento o meno dei 35 anni di contributi utili.

14 8. Monitoraggio dei soggetti derogati Il monitoraggio dei soggetti derogati dall applicazione delle nuove disposizioni normative sarà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell inizio del periodo di esonero. Quindi, ci sembra che la data di presentazione della domanda di pensione non possa essere considerata un criterio obiettivamente valido per la predisposizione degli elenchi dei soggetti derogati. Approfondiremo, comunque, la questione non appena saranno rese note le disposizioni operative degli Enti suddetti. 9. Perequazione delle pensioni Dalla lettura del testo di legge, sembra che l esclusione dall applicazione della perequazione delle pensioni riguardi l intero trattamento pensionistico di importo superiore al limite fissato, e non soltanto la quota di pensione superiore al limite stesso. La legge 214 contiene comunque una norma di salvaguardia, riguardante le pensioni con importo di poco superiore a tre volte il TM, illustrata nel nostro messaggio n.407/11. NOTE OPERATIVE INPDAP N. 43 E 44 DEL 28/12/2011 1) Lavori usuranti Il comma 17 apporta delle modifiche al Dlgs 67/2011, norma in materia di accesso alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per lo svolgimento di attività usurante: - viene abbreviato il periodo transitorio, che avrà termine nel 2011 invece che nel l applicazione del beneficio andrà quindi a regime a partire dal dal 2012, il soggetto che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio per lo svolgimento di attività usurante potrà accedere alla pensione di anzianità sulla base dei seguenti requisiti agevolati, che saranno quelli previsti dalla tabella B della L.247/07, di seguito riportata: Anno Requisiti normali anni quota 96 dal anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi Per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l accesso anticipato dal 1 gennaio 2012, il requisito anagrafico e la quota di cui alla Tabella B della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

15 da 64 a 71 notti da 72 a 77 notti da 78 notti anni quota anni quota anni quota 96 Dal anni e tre mesi con quota 99 e tre mesi 62 anni e tre mesi con quota 98 e tre mesi 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi Modalità e termini di presentazione della domanda. Dal 1 gennaio 2012, il diritto all accesso anticipato previsto per i lavori usuranti, si consegue mediante presentazione all INPDAP della domanda corredata della documentazione richiesta entro il 1 marzo dell anno di maturazione dei requisiti agevolati. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre tali termini, la decorrenza della pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ed i lavoratori notturni, sono tenuti ad allegare alla domanda, a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante: 1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all originale risalente all epoca in cui sono state svolte le attività usuranti 2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04). I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione sopra indicata anche la carta di qualificazione del conducente di cui all art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è obbligato a rilasciare all interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmetterlo in via telematica all INPDAP. Procedura INPDAP - Per i requisiti che si conseguono entro il 31 dicembre 2012 Le domande, redatte su modulistica INPDAP e corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate 1. con raccomandata con ricevuta di ritorno all Inpdap Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Viale Aldo Ballarin n Roma oppure

16 2. tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito Qualora l interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la posta elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato. La domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell istanza ed in particolare l interessato deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l accesso al pensionamento, del beneficio in esame; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti; c) allegare la documentazione comprovante l attività usurante svolta. Inoltre, esclusivamente per le domande i cui requisiti si maturino entro il 2012, sarà cura dell Ufficio I Pensioni dell INPDAP procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all interessato, entro il 30 ottobre 2012, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. Qualora la domanda risulti carente della prescritta documentazione attestante l attività oggetto dei benefici in esame oppure il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti, sarà cura dell Ufficio I comunicare alla Sede Inpdap competente il rigetto dell istanza specificandone i motivi affinché venga notificato all interessato a cura della medesima. Al fine di determinare l esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al beneficio in esame, la sede centrale INPDAP si impegna a segnalare alle sedi gli aventi diritto che dovranno definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti. Le Sedi dovranno utilizzare la notifica a vista e contestualmente richiedere all interessato la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, in tempi brevi anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso. In caso di esito positivo dell accertamento del diritto all accesso anticipato, il diritto alla liquidazione della pensione è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede INPDAP competente in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro. In caso di istanze dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto. 2) Adeguamento automatico delle pensioni INPDAP

17 L INPDAP, con nota operativa n. 44 del 28/12/2011 ha comunicato, come di consueto, le variazioni degli importi delle prestazioni pensionistiche, compresi quelli relativi ai trattamenti di guerra e le variazioni reddituali e fiscali relative all anno Perequazione automatica in via definitiva per l anno 2011 e in via previsionale per l anno La percentuale definitiva per il calcolo della perequazione delle pensioni per l anno 2011 pari allo 1,6% a decorrere dal 1 gennaio 2011 che è superiore a quello determinato in via provvisoria e pertanto apporterà un conguaglio per l anno sui trattamenti pensionistici. Inoltre, in via previsionale, è attribuito un aumento della percentuale di perequazione automatica, per le prestazioni pensionistiche da liquidare nell anno 2012 in misura del 2,6%. Per le pensioni liquidate con l indennità integrativa speciale (I.I.S.) separata in quanto assegno accessorio, ai fini dell individuazione della fascia di reddito su cui applicare la perequazione, le stesse devono essere considerate nella loro interezza. La misura dell I.I.S. è stata fissata in 717,26 per l anno 2011 e sarà elevata a 735,91 dal 1 gennaio 2012, mentre l importo della 13ma mensilità relativa all indennità stessa è pari a 697,26 per l anno 2011 mentre per l anno 2012 è pari a 715,91. Per gli anni 2012 e 2013, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica: - per intero sull importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo INPS (per il ,05); - per le pensioni di importo superiore a tre volte il suddetto minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato ( 1.441,58). - Le pensioni superiori a tale ultimo importo non saranno rivalutate. In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2011, comprensiva anche dell indennità integrativa speciale, se erogata, e nella misura effettivamente corrisposta. Qualora il trattamento pensionistico risulti compreso tra 1.405,06 e 1.441,58 sarà incrementato soltanto l importo mensile della voce pensione mentre la misura dell IIS resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre L INPDAP specifica che l ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per attribuire la perequazione è pari per l anno 2011 a. 468,35 (annuo 6.088,55) mentre per l anno 2012 tale limite è fissato a 480,53 (annuo 6.246,89). Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori: Anno ,6% sull importo mensile non eccedente 1.382,91; - 1,44% sull importo mensile oltre 1.382,91 e fino a 2.304,85; - 1,2% sull importo mensile oltre 2.304,85.

18 Anno ,6 % sull importo mensile non eccedente 1.405,05; - per gli importi mensili compresi tra 1.405,06 e 1.441,58, l incremento a scalare per un massimo di 36,53 che viene attribuito fino a concorrenza di 1.441,58-0% per le pensioni eccedenti 1.441,58 Cumulo tra trattamenti pensionistici ai superstiti e reddito del beneficiario. Sono stati determinati i limiti di reddito previsti dalla tabella F allegata alla L. 335/95 previsti per gli anni 2011 e 2012 Anno 2011 o fino a ,65 100% o da ,66 a ,20 75% o da ,21 a ,75 60% o oltre ,75 50% Anno 2012 o fino a ,67 100% o da ,68 a ,56 75% o da ,57 a ,45 60% o oltre ,46 50% 3) Integrazione al trattamento minimo Sono stati adeguati i limiti di reddito previsti per l integrazione al trattamento minimo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità sia in relazione al reddito personale che al reddito familiare. ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA Reddito personale PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIO NE DA A 2011 Fino a 6.088,55 Oltre 6.088,55 fino a ,10 Oltre , Fino a 6.246,89 Oltre 6.246,89 fino a ,78 Oltre ,78 ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA Reddito cumulato con quello del coniuge PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIO NE DA A 2011 Fino a ,65 Oltre ,65 Fino a Oltre

19 24.354, , Fino a ,67 Oltre ,67 Fino a Oltre , ,56 4) Limiti di reddito per la liquidazione della pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17/08/1995. Il limite di reddito per essere considerati figli a carico e per poter quindi beneficiare della suddetta pensione è pari ,22 per l anno Tale importo deve essere aumentato dell indennità di accompagnamento pari a 483,37 mensili dal 1 /07/2011 nel caso in cui l orfano abbia necessità di assistenza trovandosi nell impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Si ricorda che l assegno in questione spetta per 12 mensilità. 5) Assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria. E stato fissato a partire dal 1 gennaio 2012 l aumento degli assegni accessori nella misura del 2,4%. 6) Maggiorazioni sociali Sono stati riportati dalla circolare INPDAP i limiti di reddito definitivi per l anno 2011e provvisori per l anno 2012 per il diritto alle maggiorazioni sociali. 7) Contributo di perequazione L art. 24, comma 31 bis della legge n. 214/2011, modificando l art. 18, comma 22/bis del D.L. n. 98/2011 ha previsto un contributo di perequazione, dalla rata di pensione di agosto 2011, pari al 15% sui trattamenti pensionistici superiori a calcolato sull importo lordo complessivo dell anno; la relativa trattenuta viene applicata, in via preventiva e con riserva di conguaglio alla fine dell anno di riferimento, all atto della liquidazione di ciascun rateo mensile. Ne consegue che sulla rata di gennaio verranno operate le trattenute pari al: - 5% sugli importi complessivi superiori a e fino a % per la parte eccedente e fino a % per la parte eccedente

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