La riforma delle pensioni. Obiettivi e strumenti Nuove regole Misure temporanee
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- Jacopo Pisani
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1 La riforma delle pensioni Obiettivi e strumenti Nuove regole Misure temporanee
2 Obiettivi Strumenti 2
3 Obiettivi e strumenti della riforma sostenibilità I REQUISITI DI PENSIONAMENTO SONO LEGATI ALLA LONGEVITA' SI PASSA AL CONTRIBUTIVO PRO RATA adeguatezza IL PENSIONAMENTO DIVIENE FLESSIBILE La riforma si propone di accrescere: la sostenibilità l equità la trasparenza l adeguatezza del sistema previdenziale Gli strumenti attraverso cui questi obiettivi vengono perseguiti sono: equità LE REGOLE DIVENTANO PIU' SEMPLICI E UNIFORMI trasparenza contributivo per tutti nuovi requisiti per il pensionamento flessibili e legati alla longevità regole più semplici e uniformi 3
4 Il vecchio sistema Il vecchio sistema era più generoso con le generazioni più anziane a carico di quelle future Meno sostenibilità Poca equità Ad esse elargiva sistematicamente un regalo, ossia una pensione superiore a quanto sarebbe stato giustificato dai contributi pagati durante la vita lavorativa Il regalo incrementava il debito implicito a carico delle generazioni future Il regalo inoltre non era uguale per tutti, ma era più alto: per chi andava in pensione prima per chi aveva una carriera dinamica (le carriere dinamiche sono spesso le meglio remunerate) 4
5 Il nuovo sistema - 1 L introduzione del contributivo per tutti e i nuovi requisiti aggiornati alla longevità riducono il regalo: Più sostenibilità Più equità favorendo l equilibrio finanziario del sistema ripristinando l equità: tra generazioni, perché non viene più accumulato un debito implicito a carico dei giovani tra individui della stessa generazione, perché garantiscono un trattamento uguale a prescindere dall età di pensionamento e dalle dinamiche di carriera 5
6 Il nuovo sistema - 2 L aggiornamento dei requisiti alla longevità e la convergenza dei requisiti contributivi e di pensionamento tra categorie di lavoratori preservano inoltre l adeguatezza dei trattamenti previdenziali, ossia contribuiscono ad elevare l ammontare delle pensioni Più adeguatezza 6
7 Le nuove regole 7
8 Un atterraggio morbido - 1 Le nuove regole non si applicano: a coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti (anzianità contributiva e/o età) secondo la vecchia normativa ai lavoratori anziani che hanno perso il lavoro e sono stati collocati in mobilità (mobilità ordinaria e cosiddetta mobilità lunga) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 Lavoratori con requisiti maturati entro 31 dicembre 2011 Lavoratori in mobilità Hanno pensione di vecchiaia e anzianità secondo regole precedenti Hanno pensione di vecchiaia e anzianità secondo regole precedenti 8
9 Un atterraggio morbido - 2 a coloro che sono coinvolti, alla data del 4 dicembre 2011, in piani di esubero e sono titolari di sussidi a carico di fondi di solidarietà di settore, anche se raggiungono i requisiti dopo il 31 dicembre Lavoratori coinvolti in piani di esubero Hanno pensione di vecchiaia e anzianità secondo regole precedenti a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria Hanno pensione di vecchiaia e anzianità secondo regole precedenti 9
10 Un atterraggio morbido - 3 ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all esodo e che avrebbero potuto andare in pensione, sulla scorta delle vecchie regole, entro i 24 mesi successivi al dicembre 2011 Lavoratori che si sono dimessi in base ad accordi individuali e collettivi Hanno pensione di vecchiaia e anzianità secondo regole precedenti ai lavoratori in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere i figli con disabilità grave e che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità a prescindere dall età entro i 24 mesi successivi Lavoratori in congedo per assistere familiari disabili Hanno pensione di anzianità secondo regole precedenti 10
11 Due eccezioni per il 2012 Per favorire una transizione più graduale, sono previste inoltre due parziali eccezioni rispetto alle nuove regole. Potranno accedere alla pensione anticipata a 64 anni: i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione avendo raggiunto almeno 60 anni di età Per una transizione più graduale Due eccezioni alle nuove regole Per lavoratori e lavoratrici del settore privato 11
12 Contributivo per tutti - 1 Le vecchie regole La riforma Dini (L.335/1995) ha introdotto il metodo contributivo. Tale cambiamento non ha però toccato in egual modo tutti i lavoratori. In particolare: a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continuava ad applicarsi il sistema retributivo a chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applicava invece un sistema misto (anche detto pro-rata): retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente infine, a coloro che avevano cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si applicava il sistema di calcolo contributivo 12 Anzianità al 31/12/1995 Metodo di calcolo Almeno 18 anni Meno di 18 anni No anzianità retributivo misto contributivo
13 Contributivo per tutti - 2 La nuova regola METODI DI CALCOLO A CONFRONTO La principale novità della riforma è l estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori Dal primo gennaio 2012 tutte le pensioni (per la quota maturata da quel momento in poi e, dunque, prorata) verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo Con il metodo contributivo l ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi, più prendi. I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall età di pensionamento. In particolare, più elevata è l età, più alta sarà la pensione. 13 Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende invece dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall anzianità maturata. Prescinde invece sia dall età, sia dall ammontare dei contributi versati.
14 Contributivo per tutti - 3 Che cosa cambia L estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del prorata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente Anzianità fino al 31 dicembre 2011 Calcolo retributivo Anzianità maturate dal 1 gennaio 2012 Calcolo contributivo 14
15 Contributivo per tutti - 4 Che cosa non cambia Nulla cambia, invece, per coloro i quali: avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 Per loro era già previsto che la pensione fosse calcolata con il contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995 Anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 Calcolo già contributivo 15
16 Contributivo per tutti - 5 Una tabella di sintesi Anzianità contribuiva maturata al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 Anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio anni o più Calcolo Retributivo Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Nessuna anzianità contributiva Calcolo Contributivo Calcolo contributivo Calcolo Contributivo 16
17 Pensioni di anzianità Fine corsa Dal 1 gennaio 2012 non ci sono più le pensioni di anzianità I lavoratori potranno contare su due tipi di pensione: Fino al 2011 Pensione di vecchiaia regime precedente Pensione di anzianità la nuova pensione di vecchiaia la pensione anticipata Dal 2012 Nuova pensione di vecchiaia Pensione anticipata 17
18 La nuova pensione di vecchiaia - 1 Dal 1 gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età (la c.d. età pensionabile) Età pensionabile Anzianità minima di 20 anni Pensione di vecchiaia 18
19 La nuova pensione di vecchiaia - 2 Età pensionabile L età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni Il processo di convergenza verso un età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento L età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome - più bassa di quella degli uomini e di quella delle lavoratrici del pubblico impiego - verrà elevata, a partire dal 1 gennaio 2012, fino ad arrivare progressivamente, nel 2018, alla completa equiparazione Lavoratrici del privato Lavoratrici autonome Tutti gli altri lavoratori Età minima 66 anni per tutti nel
20 La nuova pensione di vecchiaia - 3 Età pensionabile L età pensionabile, a partire dal 2013, verrà aggiornata alla longevità In ogni caso, nel 2021, per effetto di un vincolo europeo, non potrà essere inferiore a 67 anni 2018 età minima 66 anni 2021 età minima 67 anni 20
21 La nuova pensione di vecchiaia - 4 Età pensionabile lavoratrici dipendenti private Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, le nuove soglie di età pensionabile (fatto salvo l adeguamento all aumento dell aspettativa di vita) sono le seguenti: fino al 31 dicembre 2013: 62 anni Anno Età , dal 1 gennaio 2014: 63 anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2016: 65 anni dal 1 gennaio 2018: 66 anni 21
22 La nuova pensione di vecchiaia - 5 Età pensionabile lavoratrici autonome Per le lavoratrici autonome le nuove soglie di età pensionabile (fatto salvo l adeguamento all aumento dell aspettativa di vita) sono invece le seguenti: fino al 31 dicembre 2013: 63 anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2014: 64 anni e 6 mesi Anno Età , , , , dal 1 gennaio 2016: a 65 anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2018 a 66 anni 22
23 La nuova pensione di vecchiaia - 6 Età pensionabile lavoratrici dipendenti pubbliche Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l età pensionabile (fatto salvo l adeguamento all aumento dell aspettativa di vita) è fissata dal 1 gennaio 2012 a 66 anni 66 anni 23
24 La nuova pensione di vecchiaia - 7 Età pensionabile uomini Per i lavoratori dipendenti e autonomi l età pensionabile (fatto salvo l adeguamento all aumento dell aspettativa di vita) è fissata dal 1 gennaio Lavoratori dipendenti privati 2012 a 66 anni 66 anni Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti pubblici 24
25 Pensione anticipata - 1 Il secondo tipo di pensione introdotta dalla riforma è la cosiddetta pensione anticipata Si tratta di una prestazione che è indipendente dall età del richiedente ed è concessa a chi ha un anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch essi all adeguamento alla speranza di vita No età Sì anzianità Pensione anticipata 25
26 Pensione anticipata - 2 I disincentivi Chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni, però, dovrà accettare una piccola penalizzazione La riduzione della pensione sarà pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due Sotto i 62 anni - 1% per ogni anno di anticipo fino a due anni - 2% per ogni anno di anticipo oltre i primi due 26
27 Pensione anticipata - 3 Una tabella dei requisiti e dei disincentivi Donne Uomini Requisiti anni e 1 mese 42 anni e 1 mese Requisiti anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi Requisiti anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi Soglia dei 62 anni - 1 anno - 1% - 2 anni - 2% - 3 anni - 4% - 4 anni - 6% 27
28 Pensione e speranza di vita Sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata sono adeguate nei requisiti di età e di anzianità contributiva all evoluzione dell aspettativa di vita calcolata dall Istat Età pensionabile Più aumenta l aspettativa di vita, più saliranno l età pensionabile e l anzianità contributiva Speranza di vita 28
29 Non più finestre mobili I nuovi requisiti di età e di anzianità contributiva incamerano la cosiddetta finestra mobile, i dodici o più mesi intercorrenti tra la maturazione del diritto e l effettivo pensionamento Ai requisiti di età e anzianità non bisogna più aggiungere la finestra mobile e si comincia a percepire la pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e alla domanda di pensione Maturazione del diritto Pensionamento effettivo 29
30 Le nuove pensioni Una sintesi di tutti i requisiti NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA anzianità minima: 20 anni età minima: 66 anni per gli uomini e le dipendenti pubbliche 62 anni per le dipendenti private 63,6 anni per le autonome età massima: 70 anni gradualmente innalzata sino a raggiungere i 66 anni nel 2018 innalzata con la longevità, sino a raggiungere almeno 67 anni nel 2021 PENSIONE ANTICIPATA anzianità: 42 anni e 1 mese per gli uomini 41 anni e 1 mese per le donne gradualmente innalzata di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014 con penalizzazione se età inferiore a 62 anni: -1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni -2% per ogni anno di anticipo oltre i 2 anni 30
31 Lavori usuranti: meno età, meno anzianità Regole diverse continuano a essere previste per chi è addetto a lavori usuranti L anzianità contributiva minima è compresa tra i 35 e i 36 anni E continua a valere il sistema delle cosiddette quote (età + anzianità contributiva) Lavoro normale Più età più anzianità Lavoro usurante Meno età meno anzianità L anticipo massimo rispetto alla generalità dei lavoratori non potrà comunque essere superiore ai 3 anni 31
32 Più contributi, più pensione Le aliquote contributive a carico di: artigiani commercianti lavoratori agricoli crescono progressivamente fino a raggiungere i 24 punti percentuali artigiani commercianti Lavoratori agricoli In questo modo, tali categorie accumuleranno più contributi e matureranno una pensione più alta Contributi al 24% 32
33 Misure temporanee 33
34 Pensioni d oro, contributo di solidarietà Sino al 31 dicembre 2014, è previsto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati Gli scaglioni sono quattro: fino a 90 mila euro lordi non si applica alcuna trattenuta per la parte di pensione compresa tra i e i euro lordi annui il contributo è pari al 5% per la parte eccedente i euro e sino a la trattenuta è del 10%; per la parte eccedente i euro il prelievo sale al 15% E previsto, dal 2012 al 2017, un contributo di solidarietà a carico del Fondo volo per le pensioni superiori a 5 volte il minimo Zero fino a 90 mila euro 15% sopra 200 mila euro Solidarietà 5% tra 90 e 150 mila euro 10% tra 150 e 200 mila euro 34
35 Blocco temporaneo delle rivalutazioni Pensioni superiori a 1.400euro Le pensioni che superano 3 volte l importo del trattamento minimo Inps (ovvero superiori a euro) non verranno rivalutate sulla base dell inflazione per gli anni No rivalutazione Dal 2014 Si rivalutazione 35
36 Direzione Centrale Pensioni Roma, 14/03/2012 Circolare n. 35 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. dal 1 gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
37 Premessa 1. Pensione di vecchiaia 1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre Requisito anagrafico Requisito contributivo 1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio Trasformazione dell assegno ordinario di invalidità 1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione 1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del Ripristino della pensione di invalidità sospesa 2. Pensione anticipata 2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio Decorrenza delle prestazioni pensionistiche 4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo 6. Disposizioni eccezionali 7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente 7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre Lavoratrici in regime sperimentale 7.3 Altre categorie di lavoratori Lavoratori di cui all art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n.14 del Monitoraggio Clausola di salvaguardia 8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati 9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio 10. Totalizzazione dei periodi assicurativi 11. Fondi speciali 11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 11.3 Lavoratori marittimi 11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A Fondo di quiescenza Poste 11.6 Fondo clero 11.7 Altri fondi speciali 12. Contributo di solidarietà 13. Prestazioni assistenziali 14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS modalità di presentazione delle domande Premessa Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il
38 consolidamento dei conti pubblici. L art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l applicazione della normativa in argomento. Dal 1 gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati. 1. Pensione di vecchiaia(art. 24, commi 6 e 7) 1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti Requisito anagrafico Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
39 a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi* 64 anni e 9 mesi* 65 anni e 9 mesi** 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n c) per i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
40 dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995); - invalidi in misura non inferiore all 80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995) Requisito contributivo Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. 1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 A decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore, per l anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1); b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6
41 dicembre2011. Inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento. 1.3 Trasformazione dell assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984) L assegno ordinario di invalidità è trasformato d ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente. 1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto della presente circolare. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell età pensionabile o al raggiungimento dell età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981). 1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 Tenuto conto di quanto disposto dall articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto Ripristino della pensione di invalidità sospesa La nuova disciplina introdotta dall art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto della presente circolare. 2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11) 2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1 gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:
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