UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE a.a (Prof. Luigi Salamone)

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE a.a (Prof. Luigi Salamone) Modulo didattico per il recupero degli studenti iscritti ai corsi del v.o. (2 semestre) Esercitazioni sui titoli di credito I titoli di credito: le linee fondamentali della disciplina (dispensa fuori commercio ad uso degli studenti 1 ) 1. Taluno potrebbe insinuare che una lezione sui titoli di credito possa oggi rivelarsi una lezione sul nulla! Ma è anche realistico pensare che lo studio dei titoli di credito manterrà per molto tempo a venire un importanza fondamentale nel sistema della circolazione della ricchezza mobiliare. Già da tempo si registrano segnali di allontanamento nel diritto positivo della disciplina dei titoli di credito. Già da tempo, entrata in vigore una disciplina di «dematerializzazione totale» (Titolo V, d.l. n.213/98), affermato in via generale nel codice civile che l investimento azionario può servirsi di tecniche circolatorie altre dalla tecnica cartolare (art. 2346, comma 1, c.c.), attestate tecniche di circolazione intermediata dei diritti sulle merci viaggianti nella navigazione internazionale, diminuita soprattutto l utilizzazione dei titoli cambiari, il divorzio tra circolazione di ricchezza finanziaria e disciplina dei titoli di credito potrebbe dirsi consumato. Finché però resterà in vigore il corpo di articoli che il codice civile dedica ai titoli di credito, non si può legittimamente espungere questa materia dalla cultura del giurista e dall insegnamento universitario. Alcune forti ragioni militano in tal senso. Anzitutto, le recenti discipline appena ricordate che fanno a meno del titolo di credito costruttivamente ricalcano le nuove tecniche circolatorie sulle esperienze che prendono forma negli articoli 1992, 1993 e 1994 c.c. Ma vi è di più. L introduzione di una disciplina prima nazionale, poi comunitaria (mi limito a citare solo la direttiva n. 1999/93/CE) sul documento elettronico pone nuovi problemi di coordinamento con la disciplina cartolare, aprendo la strada, se questi fossero risolti in senso favorevole, ad una nuova stagione di applicazione delle norme del codice civile appena ricordate. 1 La presente dispensa costituisce soltanto un ausilio didattico; non implica riduzioni del programma d esame in ragione della selezione dei temi da essa omessi; né sostituisce alcuno dei testi consigliati per la preparazione dell esame. 1

2 In queste brevi battute mi limiterò a cercare una risposta ad un quesito elementare: «a cosa serve un titolo di credito?». Cercherò la risposta attraverso le regole, tenuto conto che queste a loro volta tendono a rispondere a specifici interessi, bisogni di protezione, emersi lungo il corso di secoli di scambi commerciali, e che sarà imprescindibile ricostruire. 2. Sistematicamente, è necessario svolgere una premessa generale sulle formule del linguaggio giuridico e sugli interessi governati dal diritto positivo: se l etichetta «diritto civile» più o meno arbitrariamente e nell uso dei più rappresenta un complesso di discipline dirette alla conservazione della ricchezza, l etichetta «diritto commerciale» altrettanto arbitrariamente e nell uso socialmente e storicamente attestato rappresenta un complesso di discipline dirette alla circolazione della ricchezza Tutti gli istituti del diritto commerciale mercè una consolidata tradizione storica comune a tutti gli ordinamenti che abbiano operato una scelta per la «economia di mercato» si manifestano come regole sulla iniziativa economica, sotto il profilo dell attività (impresa); sotto il profilo dei soggetti quando l iniziativa è collettiva ( società); sotto il profilo degli strumenti giuridici utilizzati nella iniziativa (contratti d impresa, titoli di credito) Dunque, del diritto commerciale come esperienza di regole della circolazione della ricchezza, sotto molteplici profili, ci accorgiamo soprattutto quando parliamo dei titoli di credito. Tali strumenti giuridici, storicamente, trovano antecedenti remoti, ai tempi della rivoluzione commerciale (Secolo XI), si consolidano allo scopo di agevolare la circolazione di crediti, e più in generale di situazioni giuridiche soggettive, un poco come oggetto della negoziazione fossero merci, derrate; insomma, beni (art. 810 c.c.) aventi una intrinseca utilità. Attraverso il titolo di credito è possibile fare mercato di ricchezza assente - quali i crediti e tutte le situazioni giuridiche soggettive, anche corporative: si pensi alle prerogative incorporate nei titoli azionari - come se si trattasse viceversa merce presente: i diritti negoziabili attraverso i titoli di credito costituiscono ricchezza assente - come si afferma comunemente - perché rappresentano qualcosa che non è disponibile, per lontananza fisica, o spaziale - come nel caso dei titoli di credito rappresentativi di merci, in deposito presso magazzini generali o in viaggio su una nave - o per lontananza temporale - come ad esempio il credito non scaduto veicolato dalle cambiali, oppure l investimento vincolato all iniziativa collettiva nel caso dei titoli azionari-. Ricchezza presente potranno considerarsi invece, per esempio, le derrate alimentari negoziate nei mercati generali; i preziosi; le materie prime; etc. Il titolo di credito è uno strumento (direi meglio: un esperienza) che avvicina la ricchezza assente alle regole di negoziazione di beni presenti, e poi di beni mobili. Investimento azionario o il credito cambiario sono negoziabili come lo sono frutta, verdura, metalli preziosi, etc. 3. È questa una prerogativa di quella esperienza usualmente (quanto arbitrariamente) denominata «diritto commerciale». 2

3 3.1. Agli antipodi, nella esperienza usualmente denominata «diritto civile» non si rinvengono anzi, sono programmaticamente escluse tecniche normative idonee a perseguire tali risultati: per il diritto civile la circolazione dei crediti avviene secondo regole anche concettualmente distinte da quelle che presidiano alla circolazione di beni mobili, cioè di beni presenti: Per i beni mobili vige infatti un regime di forte protezione dell acquirente, anche quando egli derivi il suo diritto dal non titolare: v. artt e 1155 c.c Per i crediti invece vige un regime di forte protezione dell alienante, poiché gli spazi per acquistare dal non titolare sono ridotti alla sola ipotesi di doppia alienazione (v. art c.c.) Inoltre, nel diritto civile - che tutela in maniera forte le ragioni dell alienante - la disciplina della cessione fa sì che il credito non sia in linea di principio acquistato libero dalle eccezioni che scaturiscono dal rapporto dal quale quel credito trae causa: l unica ipotesi in cui ciò sembra ammesso è quella dell accettazione pura e semplice dell unione, secondo l art. 1248, comma 1, c.c.. È, questo, il c.d. principio di derivatività degli acquisti Come stiamo per vedere, la disciplina della circolazione dei beni mobili è forse quella più «commercialistica», poiché trae ispirazione proprio dai bisogni del commercio espressisi in epoche remote (durante la s.d. Rivoluzione co mmerciale dei Secc. XI ss.): principalmente, stabilire in modo rapido cosa succeda se, ad es. in una fiera, ho acquistato certi beni da un commerciate accreditato che si rivela non essere il legittimo proprietario dei beni alienati, tenuto soprattutto conto che nella gran parte dei casi io non ho una conoscenza collaudata della persona della mia controparte. 4. Art c.c. La disciplina dei titoli di credito ribalta queste prospettive, attraendo la circolazione dei crediti non alla disciplina della cessione, bensì alla disciplina della circolazione dei beni mobili Il diritto trasferito non circola in quanto tale, altrimenti si dovrebbe applicare la disciplina della cessione; il diritto circola invece in quanto associato ad un documento cartaceo, che è un bene mobile al cui trasferimento si applica la disciplina degli artt e 1155 c.c Questo è il senso dell art c.c.: esso rinnova i principi di quelle due disposizioni generali, anche se in termini da un lato involuti - poiché fa letteralmente riferimento alla «rivendicazione» anziché alla «proprietà» - ed anche ellittici o, se si vuole, reticenti (poiché omette di menzionare il c.d. titolo astrattamente idoneo). 3

4 4.3. È chiaro, da un lato, che la «proprietà del documento» è qualcosa che economicamente ha poco senso, almeno nella misura nella quale senso comune va riconosciuto invece al parlare ad esempio di «proprietà di derrate alimentari». Infatti, quella «proprietà» tradisce un uso strumentale di una categoria giuridica che vanta una tradizione di migliaia di anni, semplicemente per attrarre il credito associato al documento alla disciplina alla circolazione dei beni mobili. La regola fondamentale dell art c.c. è la più forte protezione delle ragioni dell acquirente ed è anche detta «autonomia reale»: essa consiste nella possibilità di acquistare dal non titolare secondo le regole degli artt e 1155 c.c. con l aggiunta degli elementi di specialità dell art c.c. Si tratta di estendere alla circolazione della «ricchezza assente» una disciplina che, si è visto, nelle sue linee già risponde alla esperienza «giuscommercialistica» (retro, n ) L art c.c. fa letteralmente riferimento, infatti, al possesso «nelle forme richieste dalla legge»: la disposizione introduce così un elemento di specialità rispetto alle regole generali sui beni mobili, nella considerazione che oggetto di disciplina sono beni privi di un intrinseco interesse economico, ma attraenti per la ricchezza assente che giuridicamente vi si associa; stiamo cioè parlando di documenti, anziché di merci comuni; documenti cui è giuridicamente associata una ricchezza non disponibile, «assente», in quanto non si sono ancora verificate le condizioni giuridiche (lontananza nel tempo) o materiali ( lontananza spaziale) per la disposizione Se ne desume, sul piano applicativo, che alla proprietà del documento è associata la titolarità del diritto, poiché - come si è detto - al documento è associato il diritto. Si tratta dello stesso fenomeno giuridico, che ora è visto nella prospettiva soggettiva (titolarità delle situazioni giuridiche soggettive); e che in seconda battuta è visto in prospettiva oggettiva (la prospettiva cioè, del bene giuridico: art. 810 c.c.) Questa regola è qualificante di una tecnica di assoggettamento di fenomeni circolatori di ricchezza (giuridicamente) strumentale a i principi della circolazione dei beni mobili: laddove non si applica l art c.c., neppure vi è spazio per qualificare il documento quale titolo di credito, neppure se destinato alla circolazione, perché destinazione alla circolazione del documento non implica necessariamente produzione degli effetti giuridici della circolazione mobiliare. Sono questi ultime le fattispecie regolate dall art c.c., classi di documenti che non sono qualificabili come titoli di credito: Documenti di legittimazione: non sono per niente destinati alla circolazione e servono a identificare l avente diritto alla prestazione. Titoli impropri: sono destinati alla circolazione, ma non servono a richiamare i principi della circolazione mobiliare. Non si applica l art c.c. Piuttosto essi servono soltanto ad esonerare dall osservanza delle forme previste per la cessione, ma il trasferimento produce tuttavia gli effetti di questa. 4

5 5. Art c.c. Ma la tutela sarebbe incompleta se non desse risposte alle ragioni dell acquirente nei casi di apparenza del buon diritto: già si è visto che l art c.c. richiede - per l acquisto a non domino - un possesso «nelle forme previste dalla legge» Ora dobbiamo dire che per l art c.c. il possesso nelle forme previste dalla legge è richiesto anche sotto altro profilo, quello della legittimazione «Legittimazione» è quanto dire nel lessico giusprivatistico comunemente e tradizionalmente attestato nell uso - «potere di disporre di una situazione giuridica soggettiva data». Questo potere è generalmente condizionato ad indici formali oppure ad autorizzazioni specifiche. Nel primo caso v. l art c.c. e poi la disciplina dei titoli di credito; nel secondo v. ad esempio la disciplina della rappresentanza. È diverso dal concetto di capacità, che non consegue ad autorizzazioni né ad indici formali: la capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 c.c.); la capacità di agire si raggiunge in linea generale con la maggiore età (art. 2 c.c.), salvo cause ostative (artt. 414; 414 c.c.) Ora, la legittimazione può classificarsi come: «attiva» (art. 1992, comma 1, c.c.): chi si trova in determinate condizioni estrinseche può esigere l adempimento della prestazione ovvero trasferire a terzi la propria situazione di legittimazione «passiva» (art. 1992, comma 2, c.c.): di fronte a chi si trovi in quelle condizioni estrinseche, il debitore che paga è senz altro liberato, anche se sa che chi presenta il titolo non è titolare, a meno che disponendo di prove liquide idonee a contestare la mancanza di titolarità trascuri di utilizzarle per dolo o colpa grave. Si dice così che per l art c.c. il debitore deve in linea di principio pagare, a meno di avere prove liquide; mentre la regola generale del diritto civile è quella opposta, per cui il debitore in base all art c.c. può (a certe condizioni) pagare al debitore apparente, con efficacia liberatoria. Quest ultima regola peraltro difficilmente può trovare applicazione nei confronti delle situazioni giuridiche soggettive di tipo amministrativo dall azionista verso la società (ad es.: diritto di intervento e di voto nell assemblea). Si è così rinvenuto una prima norma che non è dato applicare a tutte le classi di titoli di credito, come invece avviene per l art c.c Qui si può solo accennare al fatto che, mentre resta costante condizione della legittimazione cartolare il possesso del documento (salvo casi particolari, correlabili all attivazione di una procedura di ammortamento: v. artt. 2018; 2019, comma 2; 2027, comma 2, c.c.), possono invece mutare gli indici formali che, in certi casi, debbono accompagnare l impossessamento e così condizionare la legittimazione. Il codice civile distingue così tra titoli al portatore, all ordine e nominativi. 5

6 6. Art c.c. La tutela cartolare infine è completata dall art c.c.; norma che peraltro risulta di assai difficile applicazione nella stessa misura per tutte le classi di titoli di credito Siccome ciò che circola, ciò che è oggetto di negoziazione e di vicende traslative è la proprietà del documento, non il diritto a questo giuridicamente associato (= la circolazione del diritto è mediata dalla circolazione della proprietà documento), il diritto è acquistato libero dalle eccezioni che traggono origine dal rapporto che ha dato causa al sorgere od alla trasmissione del diritto, evento che risulta quindi mediato dall emissione del documento. Già si è visto (retro, n ), che la disciplina della cessione del credito per effetto della quale oggetto immediato della negoziazione e della vicenda traslativa è il credito stesso trova applicazione l opposto principio della derivatività degli acquisti, per cui il diritto non è (in linea di principio e con la circoscritta deroga dell art. 1248, comma 1, c.c.) acquistato libero dalle eccezioni che scaturiscono dal rapporto dal quale quel credito trae causa Si parla così - per dire esattamente la stessa cosa - di autonomia (personale), letteralità (alla quale ultima si usa contrapporre la letteralità incompleta), astrattezza (alla quale ultima si usa contrapporre la causalità): le eccezioni opponibili dal debitore al portatore sono solo quelle elencate dall art c.c., prime fra tutte quelle desumibili dalla lettera del documento circolante (ad es. ti pago 10 e non ti pago 50, come tu mi chiedi, perché sul documento è scritto 10). Più precisamente, alla stregua del primo comma dell art c.c. è usuale una classificazione tra: - eccezioni reali, od assolute, vale a dire opponibili dal debitore a qualsiasi portatore del titolo di credito. Limitandoci alla rassegna della disposizione citata, si tratta delle eccezioni di forma; di quelle fondate sul contesto letterale del titolo; di quelle dipendenti dalla falsità della firma; o da difetto di capacità o di rappresentanza al momento della emissione, o della mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione; - eccezioni personali, o relative, vale a dire opponibili ad un solo portatore determinato. Possono essere sia quelle fondate su rapporti personali, cioè extracartolari, tra debitore e singolo portatore (ad es. una eccezione connessa all inadempimento del rapporto che ha dato causa alla emissione o alla trasmissione del titolo; una eccezione di compensazione), oppure anche fondate sullo stesso rapporto cartolare, ma non opponibili agli altri portatori, come le eccezioni di difetto di legittimazione o di difetto di titolarità (che taluno ama chiamare eccezioni personali «in senso stretto»: tipicamente, l eccezione che si rivolge al ladro di una cambiale girata in bianco, che si è legittimato iure, ma non ha acquisito la proprietà del documento e dunque la titolarità del diritto) Il principio non può trovare applicazione per tutti i titoli di credito: così almeno per tutti quei titoli di credito nei quali il rapporto che ha dato causa alla loro emissione è variamente richiamato nella lettera del documento stesso. In queste ipotesi le eccezioni possono essere fondate sul contesto letterale del titolo solo de relato. Chi sostiene che la «letteralità» sia caratterizzante dei titoli di credito è poi costretto ad accettare che esistano titoli a «letteralità incompleta»; chi (affermando la stessa cosa) ritiene caratterizzante la «astrattezza» dei titoli di credito, vale a dire che l acquisto del diritto per via cartolare 6

7 avvenga «astraendo» (= disgiungendo) il diritto medesimo dal rapporto che vi ha dato causa, deve poi ammettere che esistano titoli per i quali l effetto dell astrazione non sia totale e che si debba parlare allora di «titoli causali». Queste operazioni di classificazione in fondo danno un modesto contributo in termini di conoscenza, quando non siano compiute per evidenziare il solo casisticamente incontrovertibile: che la limitazione delle eccezioni opponibili a quanto previsto dal «contesto letterale» del documento è formula adottata dal legislatore molto ambigua. Così, ad es., nel caso dei titoli azionari, che essendo rappresentativi di una partecipazione ad una iniziativa imprenditoriale in forma di società rinviano, nella lettera dei documenti, al contenuto dell atto costitutivo della medesima, risulta difficile sostenere che in ipotesi di una deliberazione di aumento di capitale debitamente eseguita ma poi annullata da provvedimento dell autorità giudiziaria non si possa legittimamente rifiutare agli acquirenti di quei titoli l ammissione in assemblea o il pagamento dei dividendi distribuiti. Le eccezioni derivanti dal rapporto che ha dato causa alla emissione dei titoli risultano opponibili a tutti i portatori perché richiamato anche se de relato nel contesto letterale del titolo. E alle azioni di società potrebbe aggiungersi la classe dei titoli rappresentativi di merci. Il rinvio contenuto nella lettera del documento cartolare ad altra fonte di disciplina del rapporto il contratto di deposito o di trasporto di cose - concorre ad integrare il contenuto del diritto circolante, con una notevole attenuazione del principio di limitazione delle eccezioni opponibili dal debitore al portatore stabilito dall art c.c. È evidente, ad es., che se per effetto del contratto di trasporto il vettore si impegna a riconsegnare a destinazione certe merci a nulla egli è tenuto se per qualsiasi ragione nulla gli sia stato consegnato prima della partenza, a prescindere da quanto possa pure desumersi dalla lettera del documento. Al contrario, se taluno redige il testo di una cambiale o di un assegno bancario anche senza una causa, vale a dire nell assenza di un rapporto che renda socialmente plausibile l attribuzione patrimoniale, il diritto nei riguardi del portatore sorge comunque. Ciò perché nessun rapporto extracartolare è richiamato nella lettera del documento. Potrà trattarsi ad es. della c.d. cambiale di favore, emessa semplicemente favoris causa, cioè per «favorire» (= compiere una liberalità per) il portatore. Ma potrà trattarsi in una casistica di anomalie di cambiali emesse ad es. ioci o docendi causa: qui, occorrerà distinguere fra chi sia stato in qualsiasi modo partecipe della emissione per causa di scherzo o di insegnamento (potrebbe pertanto non essere necessariamente il primo prenditore) ovvero tra chi ne sia ignaro acquisendo il titolo. Mentre ai primi l eccezione del debitore relativa alla mancanza di effettiva volontà di impegnarsi sarà senz altro opponibile in quanto eccezione relativa a rapporti personali ex art. 1993, comma 1, c.c., ai secondi nessuna eccezione potrà essere legittimamente opposta e pertanto essi avranno diritto ad essere pagati. Ciò non vuol dire comunque che in quale particolare caso non possa trovare applicazione anche a titoli non costitutivi la regola limitativa delle eccezioni proponibili a quelle fondate sul «contesto letterale» del titolo. Si pensi ad es. ad un patto certamente di natura «parasociale» anziché «sociale» intercorso tra la società ed un socio, per cui quest ultimo si impegna a non chiedere il pagamento dei dividendi distribuiti per un determinato numero di anni, per fare un finanziamento indiretto alla società. Cosa succede se dopo un anno il socio vende tutte o magari anche solo una parte delle azioni da lui possedute? Potrà la società obiettare al nuovo socio/acquirente della partecipazione azionaria il patto intercorso con il suo dante causa? Sicuramente no, perché il riferimento al «contesto letterale» del titolo va inteso come circoscritto all atto costitutivo (e, ovviamente, allo statuto, se la 7

8 prima formula viene intesa in senso restrittivo), non certo a patti (di carattere indubbiamente parasociale) tra società e soci La differenza tra le classi per le quali l art c.c. trova integrale ovvero limitata applicazione trova una duplice spiegazione: a) una di tipo sistematico e positivo, poiché la legge nel caso dei titoli cambiari ritiene sufficiente per la costituzione della obbligazione che viaggia cartolarmente la confezione di un documento avente certi contenuti rispecchiati in una forma solenne, contenuti fra i quali non trova tuttavia spazio alcuna menzione del rapporto che ha dato causa alla emissione del titolo; mentre per altre classi di documenti la legge richiede espressamente che nella lettera del documento sia richiamato il rapporto che ha dato causa alla emissione del titolo e in alcuni casi che l emissione avvenga a conclusione di una procedura assai articolata. Si può qui riprendere una utile distinzione di origine tedesca fra titoli formali, quali i titoli cambiari, ed i titoli procedimentali, quali tutti i titoli che una società per azioni può emettere (di partecipazione al capitale sia di rischio sia di credito). b) una di tipo storico, poiché l art c.c. origina effettivamente da una forzatura compiuta dai legislatori del codice civile del 1942, che vollero estendere una norma che caratterizza il diritto dei titoli cambiari a tutte le realtà cartolari, unificate, al vertice, dalla costante applicabilità del solo art c.c. L idea che i titoli cambiari e la cambiale in particolare modo fossero il «prototipo» di tutti i titoli di credito predominava negli anni quaranta del secolo scorso; con notevoli ricadute anche nella didattica universitaria dell epoca. Di questo equivoco è traccia anche nelle fonti del diritto. Si diceva di una forzatura, che diviene evidente quando si provi a dare un contenuto precettivo alla formula delle eccezioni «che dipendono ( ) dalla mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione» (v. ancora art. 1993, comma 1, in fine, c.c.), agevolmente identificabile operativamente parlando in materia di titoli cambiari nella mancanza delle condizioni formali e/o sostanziali per l esercizio dell azione di regresso cambiario, assai oscuro, quando non privo di senso, nelle altre classi di titoli di credito, per i quali condiziona l esercizio dell azione (= la mera pretesa, in questo caso) del portatore la semplice legittimazione di questo (ma allora torneremmo alle eccezioni personali in senso stretto v. retro, n , come tali opponibili ad un portatore determinato, mentre qui si parla di eccezioni reali, opponibili indistintamente a tutti i portatori). Negli anni immediatamente successivi alla entrata in vigore del codice del 1942 una certa dogmatica che non intende rinunziare a pensare la disciplina degli artt. 1992, 1993 e 1994 c.c. come «monolitica» ed indistintamente applicabile a tutte le classi di titoli di credito si è indotta, come già detto, a parlare di letteralità incompleta e/o di causalità. Accettabile o meno che sia la prospettiva unitaria (e dogmatica) prescelta, la proposta classificatoria se ricondotta ai limiti descritti può mantenere una sua utilità, se utilizzata per mettere in luce il problema applicativo relativo all art c.c. Forse, più incisivamente, la letteratura tedesca ha proposto una diversa classificazione dei titoli di credito, utilmente trasponibile anche nel nostro ordinamento: - titoli costitutivi, come cambiali ed assegni, per i quali l emissione del documento è causa sufficiente per riconoscere al portatore il diritto veicolato; - titoli non costitutivi, come azioni ed obbligazioni di società (oggi dovremmo dire meglio: titoli di partecipazione ad un capitale di rischio o di crediti), titoli rappresentativi di merci, per i quali non il non basta l emissione del documento per riconoscere al portatore il 8

9 diritto veicolato, essendo necessario che ricorra invece un valido rapporto che abbia dato causa alla emissione del titolo in virtù del richiamo a questo nel «contesto letterale» di questo ex art. 1993, comma 1, c.c Infine, della protezione (di carattere personale) dell art. 1993, comma 1, c.c. non può avvantaggiarsi chi non ne sia meritevole : si veda la sanzione dell art. 1993, comma 2, c.c. contro il portatore che abbia agito intenzionalmente a danno del debitore (c.d. exceptio doli). Questa formula viene normalmente intesa come la presenza di un accordo fraudolento (tra il portatore attuale del titolo ed il suo dante causa) ai danni del debitore. Luigi Salamone 9

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