INDICE. Regolamento del Servizio

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1 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI...1 TITOLO I Premesse e finalità...1 Art. 1 Definizioni...1 Art. 2 Premesse...1 Art. 3 Oggetto del Regolamento...2 Art. 4 Finalita' del Regolamento...2 PARTE II SERVIZIO ACQUEDOTTO...3 TITOLO II Servizio somministrazione acqua potabile...3 Art. 5 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto...3 Art. 6 Domanda e condizioni per l allacciamento alla rete...3 Art. 7 Contratto di somministrazione...4 Art. 8 Titolare del contratto...4 Art. 9 Durata e modifiche del contratto...5 Art. 10 Rinuncia all allaccio...5 Art. 11 Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive...6 Art. 12 Erogazioni provvisorie...6 Art. 13 Interruzioni e irregolarita del servizio...6 Art. 14 Controlli...7 Art. 15 Determinazione dei consumi...7 Art. 16 Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa....8 Art. 17 Modalita di fatturazione e di pagamento...8 Art. 18 Morosita...9 Art. 19 Corrispettivi accessori...9 TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE...10 Art. 20 Punto di consegna, pressione e portata...10 Art. 21 Strade non canalizzate...10 Art. 22 Allacciamento...11 Art. 23 Posizione degli apparecchi di misura...12 Art. 24 Impianti interni...12 Art. 25 Prescrizioni...13 Art. 26 Impianti di pompaggio...13 Art. 27 Verifica dei misuratori...13 TITOLO V BOCCHE ANTINCENDIO...14 Art. 28 Bocche antincendio...14 Art. 29 Attivazione e responsabilita...15 Art. 30 Canone e anticipazione a garanzia...15 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI...15 Art. 31 Prescrizioni generali...15 Art. 32 Perdite di acqua...16 Art. 33 Attività informativa...16 Art. 34 Sanzioni...16 PARTE III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE...18 TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI...18 Art. 35 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione...18 Art. 36 Definizioni...18 Art. 37 Catasto degli scarichi...20 i

2 Art. 38 Contratto di servizio...20 Art. 39 Prestazione del servizio...21 TITOLO VIII DISCIPLINA DEGLI ALLACCI...21 Art. 40 Obbligo di allaccio...21 Art. 41 Domanda di allaccio...22 Art. 42 Autorizzazioni...24 Art. 43 Lavori di allaccio...24 Art. 44 Norme tecniche...25 Art. 45 Controlli, accertamenti e verifiche...26 Art. 46 Modifica dell allaccio...27 Art. 47 Servitu di fognatura...28 Art. 48 Strade e aree private...28 TITOLO IX DISCIPLINA DEGLI SCARICHI...28 Art. 49 Ambito di applicazione...28 Art. 50 Assimilabilita degli scarichi industriali a quelli domestici...28 Art. 51 Impianti fognari interni...31 Art. 52 Domanda di autorizzazione...31 Art. 53 Autorizzazione allo scarico...32 Art. 54 Convenzione di utenza...33 Art. 55 Impianti di pretrattamento...33 Art. 56 Strumenti di misura e di analisi...34 Art. 57 Limiti di accettabilita'...35 Art. 58 Divieto di diluizione...35 Art. 59 Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue...35 Art. 60 Scarichi vietati...36 TITOLO X DISPOSIZIONI ECONOMICHE e SANZIONI...37 Art. 61 Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione...37 Art. 62 Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali...37 Art. 63 Riciclo delle acque reflue industriali...38 Art. 64 Norma di rinvio...38 Art. 65 Sanzioni...38 PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI...41 Art. 66 Reclami...41 Art. 67 Identificazioni dei dipendenti...41 Art. 68 Trattamento dei dati personali...41 Art. 69 Controversie...41 ALLEGATO ALLEGATO ii

3 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Premesse e finalità Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente Regolamento e della normative vigente, s intende per: A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova; A.A.T.O.: Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova; Gestore: soggetto cui è stato affidato il Servizio Idrico Integrato e la responsabilità del coordinamento (nell'a.t.o. della Provincia di Genova è A.M.G.A. S.p.A) oppure gestore salvaguardato o autorizzato come da elenco di cui all art 2; Conferenza: l'assemblea dei rappresentanti - Sindaci o loro delegati - aderenti alla Convenzione di Cooperazione. misuratore: strumento installato dal Gestore, di proprietà dello stesso, di norma entro i confini della proprietà pubblica, allo scopo di effettuare la lettura dei consumi dell utenza. Art. 2 Premesse 1. Il Gestore A.M.G.A. S.p.A. - Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A.- (nel seguito denominato il Gestore ) provvede alla gestione diretta del servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale (nel seguito A.T.O.) della Provincia di Genova, ai sensi delle deliberazioni n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova. 2. Sono stati dichiarati organismi salvaguardati,ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 36/94, le seguenti Società: Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante - Genova; Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova; Acque Potabili S.p.A. di Torino; A.M.G.A. S.p.A. di Genova; A.M.TER S.p.A. di Cogoleto Genova; E.G.U.A. S.r.l. di Cogorno Genova; Genova Acque S.p.A. di Genova; IDROTIGULLIO S.p.A. di Chiavari Genova (nel seguito denominati il Gestore ). 3. Sono stati dichiarati organismi autorizzati, per le gestioni svolte con impianti di proprietà, le seguenti Società: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova (nel seguito denominati il Gestore ) (1). 4. Per Servizio Idrico Integrato si intende, ai sensi dell art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, l insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue. 5. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all uso razionale delle risorse idriche dell A.T.O. della Provincia di Genova. 1) costituisce condizione di efficacia dell autorizzazione la sottoscrizione del contratto di servizio da parte delle S.p.A Acquedotto De Ferrari- Galliera e Acquedotto Nicolay 1

4 6. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto. 7. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet. 8. Il presente Regolamento è disponibile presso tutti gli uffici del Gestore. Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia. 9. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della Provincia di Genova Le proposte di modifica al regolamento sono approvate dall A.A.T.O. Art. 3 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua per le tipologie indicate nel successivo articolo 6, nonché l'organizzazione e la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura e il controllo e il monitoraggio degli scarichi, gli adempimenti in caso di approvvigionamento da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (art. 38 e segg). Art. 4 Finalita' del Regolamento 1. Le norme del presente Regolamento stabiliscono una disciplina omogenea del servizio di somministrazione di acqua e degli scarichi di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura al fine di: a. promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai generali fini di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano; b. promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, per la realizzazione del Servizio Idrico Integrato previsto dalla Legge , n. 36 e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento così come previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;. c. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione. 2

5 PARTE II SERVIZIO ACQUEDOTTO TITOLO II Servizio somministrazione acqua potabile Art. 5 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto 1. La parte II del presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua svolto dal Gestore e si applica su tutto il territorio dell A.T.O. della Provincia di Genova oggetto dell affidamento di cui al precedente Art La somministrazione di acqua viene fornita di norma per il consumo umano (uso domestico e non domestico), mentre per tutti gli altri usi (industriali, agricoli, innaffiamento giardini e orti, ecc.) è concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. 3. Queste ultime forniture possono essere temporaneamente sospese o revocate, fatti salvi i termini di preavviso previsti nella Carta dei Servizi, senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni. Art. 6 Domanda e condizioni per l allacciamento alla rete 1. La domanda per l allacciamento alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli predisposti dal Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile e, salvi i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge, presentata agli uffici preposti del Gestore. 2. Nella domanda deve essere specificata l ubicazione dell immobile per cui si richiede l allacciamento e il tipo di utenza in relazione all utilizzazione dell acqua: Uso domestico residenti; Uso domestico non residenti; Uso zootecnico; Uso agricolo; Uso commerciale; Uso industriale; Uso artigianale; Uso diverso; Uso non potabile; Uso temporaneo; Cantieri. 3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio. 4. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell allacciamento, con validità semestrale. 3

6 5. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell importo preventivato, nel rispetto degli standards di servizio adottati. L utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza. 6. Per le unità immobiliari adibite a box, magazzino, ecc., che non usufruiscono di fornitura condominiale, l utente può richiedere l installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese. Art. 7 Contratto di somministrazione 1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione, da parte dell utente, del contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Il contratto si perfeziona con il contestuale versamento delle spese relative. e di un anticipo a garanzia delle obbligazioni relative al contratto da parte dell utente. L importo dell anticipo a garanzia, variabile in funzione della tipologia di utenza, è proposto di concerto fra Gestore e Segreteria Tecnica dell A.T.O. ed approvato con decisione dell Autorità d Ambito. La somma depositata non sarà aggiornata a seguito degli incrementi tariffari, per contro sarà considerata infruttifera, né darà luogo ad addebito all utente di costi di gestione. La restituzione avverrà contestualmente all ultima fattura di conguaglio successivamente alla risoluzione del contratto. Per concessioni temporanee tale anticipo sarà invece pari all importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione. Il Gestore, in caso di insolvenza dell utente, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento ai sensi dell art. 18 e della legge. In questo caso l utente, in occasione della prima fatturazione utile, sarà tenuto a versare nuovamente l anticipo di garanzia (o la sola parte incamerata dal Gestore se questa era inferiore al deposito cauzionale). 2. Il contratto è l unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell acqua. 3. L utente non deve utilizzare l acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali. Art. 8 Titolare del contratto 1. L acqua è di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni edificio. 4

7 2. La somministrazione dell acqua è effettuata, di norma, al proprietario o all utilizzatore della somministrazione (es. affittuario, conduttore, comodatario, appaltatore, usufruttuario, ecc.), dell immobile cui l utenza si riferisce. 3. Nel caso di immobili costituiti in condominio, la somministrazione viene effettuata di norma al condominio per il quale, ai sensi di legge, risponde l amministratore. 4. Negli edifici per i quali non è prevista la figura dell amministratore ai sensi dell art c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari sono tenuti alla stipulazione di un unico contratto. Essi risponderanno pertanto solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto. Il contratto dovrà indicare la tipologia d uso dell acqua. 5. E facoltà del Gestore, concorrendo ragioni tecniche e/o organizzative e/o commerciali, attivare una o più utenze per ciascun edificio. 6. L utente deve consentire che la presa a servizio della propria utenza sia utilizzata per la fornitura di acqua ad altre unità immobiliari dello stesso stabile, qualora, dopo le opportune valutazioni tecniche, il Gestore disponga in tal senso, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura. Art. 9 Durata e modifiche del contratto 1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso. 2. Salvo diverse pattuizioni per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un congruo periodo di preavviso,stabilito nel termine di 60 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione. 3. In mancanza di disdetta il titolare del contratto è l unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi. 4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell immobile, cessione dell esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante. 5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato sigillato può essere fatta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione dell utente che subentra. 6. In difetto di ciò il consumo dell acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge civili e penali. Art. 10 Rinuncia all allaccio 1. Se nel corso dell esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito, trattenendoli sulle somme già versate dall utente. 5

8 Art. 11 Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive 1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, sotto qualsiasi forma. 2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso, ha il diritto di risolvere il contratto di somministrazione. 3. E vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l autorizzazione dei titolari di dette utenze. 4. Fatti salvi i successivi interventi, il Gestore segnalerà all'autorità d'ambito la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica. 5. Il Gestore, qualora accerti abusi precedenti all inizio della sua gestione, ne darà comunicazione al Comune competente per territorio. Art. 12 Erogazioni provvisorie 1. Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento sono applicate anche nel caso in cui siano richieste erogazioni provvisorie. In tal caso l utente è tenuto anche al versamento di un anticipo di garanzia provvisorio commisurato alla tipologia di utenza. 2. Si intendono per erogazioni provvisorie quelle inferiori a sei mesi, salvo possibilità di proroga da parte del Gestore. Art. 13 Interruzioni e irregolarita del servizio 1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti, o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza. 2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. 3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l interruzione si protragga nel tempo. 4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all installazione di un adeguato impianto di riserva. 5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell erogazione dell acqua. 6. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall'autorità d'ambito. 6

9 Art. 14 Controlli 1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le seguenti operazioni, come meglio specificato nei punti sotto indicati e comunque per assicurarsi della regolarità dell impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali: a. Letture misuratori b. Verifica dello stato di conservazione dell impianto ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni c. Eventuali riparazione guasti o sostituzione del misuratore. 2. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di opposizione e ostacolo, o comunque se necessario, il Gestore, previa comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l erogazione dell acqua finché le verifiche non avranno potuto aver luogo e sia stata ripristinata la regolarità dell esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell utente. Art. 15 Determinazione dei consumi 1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del misuratore. 2. L utente ha l obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. 3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque può effettuare letture supplementari. 4. La frequenza delle letture e/o autoletture può variare a seconda del sistema di fatturazione stabilito dal Gestore e dell uso dichiarato. 5. In caso di mancata lettura per causa dell utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dall utenza o, in mancanza, sulla base dei moduli sottoscritti all atto della stipula del contratto, e tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame. 6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per periodi superiori a un anno, previa comunicazione scritta, può essere disposta la chiusura della presa dell impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo la lettura del misuratore e dopo che l utente abbia provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore. 7

10 7. Al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione l utente deve indicare il modulo contrattuale, in misura minima di 10 mc. mensili per ciascun appartamento servito e mc. 5 mensili per gli altri usi. 8. E facoltà dell utente fissare un impegno superiore al quantitativo minimo contrattuale previsto al comma precedente, incrementando il modulo minimo nella misura di multipli di 5 mc/mese. In tal caso la quota fissa è aumentata proporzionalmente ed è dovuta anche in assenza di alcun consumo. Per le utenze domestiche il modulo contrattuale non può comunque superare il valore di 25 mc mensili per ciascuna unità abitativa. 9. L aggiornamento del minimo contrattuale va applicato sui consumi successivi alla data della variazione. 10. Per le utenze domestiche il pagamento è commisurato all effettivo consumo desunto dalla lettura dei misuratori. 11. Per le utenze diverse dall uso domestico, il modulo contrattuale sarà fatturato all utente anche in caso di parziale utilizzazione. 12. Per tutte le utenze, le quantità utilizzate oltre il valore del modulo contrattuale sono considerate eccedenza e come tali fatturate, secondo la vigente metodologia tariffaria. Art. 16 Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa. 1. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dalla imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e le tariffa di vendita sono deliberate dall Autorità d Ambito ai sensi dell'art. 13 della L , n. 36, ed è riscossa dal Gestore. La tariffa è calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza di cui all'art. 6 ed è strutturata secondo scaglioni tariffari. Nel caso in cui l utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico comprende anche le tariffe di fognatura e depurazione, secondo quanto precisato nella Parte III del presente Regolamento, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Nel corso del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'autorità d'ambito, le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale. 2. L articolazione tariffaria del servizio idrico integrato è strutturata con decisione della Autorità d Ambito. Art. 17 Modalita di fatturazione e di pagamento 1. I corrispettivi per il servizio di fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o con l utilizzo di servizi bancari (a domicilio, Bancomat, Carta di Credito) o con le altre modalità, indicate nella Carta dei Servizi, che il Gestore metterà a disposizione. 8

11 2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati dal Gestore, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, con apposita comunicazione all Autorità d Ambito. La bolletta deve contenere: La data di lettura del misuratore; Il consumo e il periodo di riferimento; Lettura precedente e lettura attuale, L articolazione tariffaria e le fasce di consumo; La decorrenza degli incrementi tariffari; Informazioni sulla qualità dell acqua fornita al misuratore. Art. 18 Morosita 1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso d interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento. 2. In caso di morosità oltre il 60 giorno dalla scadenza della fattura, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell acqua e alla chiusura del contatore, con preavviso, tramite lettera raccomandata, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l interruzione, con addebito dei relativi oneri all utente inadempiente. 3. L utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell erogazione. 4. Per il ripristino dell erogazione l utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti. La riattivazione della fornitura avverrà entro due giorni lavorativi dal pagamento. 5. In caso di morosità protratta il Gestore si riserva la facoltà di suggellare o rimuovere il contatore Art. 19 Corrispettivi accessori 1. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo: spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto); imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotondamenti; interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture; importi per lavori richiesti dall utente (es. installazione o spostamento del contatore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica contatori, bocche antincendio, lavaggio e pulizia sifoni, costruzione fognoli privati). In tal caso il Gestore si assume l obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l importo da corrispondere. Tali importi, qualora non determinati dalla legge o dalle Autorità competenti, sono stabiliti con Decisione dell Autorità d Ambito. 9

12 2. In caso di voltura, qualora subentrante e cessante forniscano dichiarazione congiunta circa la lettura del contatore, non sono necessarie verifiche da parte del personale del Gestore. TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE Art. 20 Punto di consegna, pressione e portata 1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell art. 23 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete. 2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all utenza è di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. 3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale. 4. Per le utenze domestiche, inoltre, la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna è non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall utente nelle 24 ore. 5. La portata minima garantita al punto di consegna non è inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra. 6. Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) sono assicurate le portate minime definite nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto precedente. 7. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, sarà compito del Gestore proporre alla Segreteria Tecnica dell ATO di inserire nel programma degli investimenti previsti dal Piano d Ambito quegli adeguamenti delle opere acquedottistiche che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio. Art. 21 Strade non canalizzate 1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglierà le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. 10

13 2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l utente richiede comunque l allacciamento, il Gestore redigerà un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa sarà sottoposto all utente per l accettazione e il pagamento. 3. L utente potrà altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto gestore. Le opere così eseguite sono soggette a verifica e collaudo da parte del gestore, nonché a supervisione dello stesso durante le fasi di realizzazione. 4. Gli impianti, per la parte a monte dei misuratori, restano di proprietà del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore. Art. 22 Allacciamento 1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua il Gestore realizza l allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore. 2. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore. 3. Il punto di consegna della fornitura è il misuratore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio. 4. Di norma sarà installato un unico misuratore per ciascun edificio. 5. Non è consentita l installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata. 6. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione. 7. L utente deve usare tutti i comportamenti atti a preservare il misuratore da manomissioni e da danneggiamenti derivanti dal suo comportamento. In tal caso l utente è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione. 8. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell utenza, saranno addebitati all utente gli oneri sostenuti dal Gestore per il richiesto adeguamento. 9. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione saranno a carico dell Ente costruttore. 10. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore. 11

14 Art. 23 Posizione degli apparecchi di misura 1. Gli apparecchi di misura sono, di norma, installati su suolo pubblico, in prossimità della tubazione di distribuzione e comunque nel luogo e nelle posizioni ritenute più idonee dal Gestore, comunque in modo tale da non costituire aggravio di spesa per l utente. E facoltà del Gestore, spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l inidoneità dell attuale posizionamento. In tal caso, sarà cura del gestore comunicare all utente l avvenuta decisione e le modalità di esecuzione dell intervento. Le spese per lo spostamento del misuratore saranno a carico del gestore. 2. Lo spostamento del misuratore se richiesto dall utente, può essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese. 3. L utente ha l obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in luoghi di sua disponibilità.,. 4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. 5. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell apparecchio misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell erogazione e alla risoluzione del contratto di somministrazione. In tal caso il Gestore provvede a quantificare il presunto consumo attraverso una media significativa dei consumi fatturati; il periodo considerato può estendersi fino agli ultimi cinque anni. In mancanza di tali dati il Gestore può prendere in considerazione i consumi medi di utenze all interno dell ambito aventi le stesse caratteristiche. 6. Tutti i misuratori di nuova installazione saranno provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno Il Gestore nell ambito degli interventi annuali provvede a sostituire i misuratori non conformi. 7. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e derivazioni anche quando queste sorgano su proprietà privata. Il Gestore è esonerato da responsabilità, previo accertamento e comunicazione mediante verbale alla Segreteria Tecnica dell ATO mediante appositi verbali, nel caso in cui il proprietario del bene su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l accesso al personale del Gestore. In tal caso gli interessati, danneggiati dal comportamento del privato, possono agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti. Art. 24 Impianti interni 1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell acqua a valle del misuratore, escluso il raccordo di collegamento sono di proprietà dell utente che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento. 2. L utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull impianto di propria competenza. 12

15 3. Il Gestore pertanto non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti posti a valle del misuratore/dispositivo limitatore. 4. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. Art. 25 Prescrizioni 1. E vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. 2. E vietato il collegamento dei tubi dell acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. 3. Inoltre il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell acqua dell impianto con quello dell acquedotto. 4. L impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici. 5. Qualora l utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti. Art. 26 Impianti di pompaggio 1. Le installazioni per l eventuale sollevamento dell acqua nell interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. 2. E vietato in ogni caso l inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. 3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell utente la responsabilità sulla sicurezza dell impianto. Art. 27 Verifica dei misuratori 1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta. 2. Il personale incaricato dal Gestore installa un nuovo contatore ed effettua, entro i tempi standard previsti dalla Carta dei Servizi, le verifiche e le prove del contatore rimosso alle quali potrà presenziare l utente o persona dallo stesso delegata. 3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall utente, se presente. 13

16 4. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimangono a carico dell utente, che potrà essere tenuto al pagamento anticipato delle stesse. 5. In caso contrario sarà effettuato il rimborso o recupero di eventuali errate fatturazioni per un periodo non superiore all anno. 6. Il consumo dell acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell apparecchio è valutato in maniera analoga alle disposizioni contenute nell art.15. TITOLO V BOCCHE ANTINCENDIO Art. 28 Bocche antincendio 1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. 2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi. 3. L utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità. 4. Le prese sono installate dal personale incaricato dal Gestore sulla base dello schema dell impianto fornito dall utente e approvato dai Vigili del Fuoco, previa accettazione del preventivo di spesa 5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo. 6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell utente. 7. Uno speciale sigillo viene applicato dal personale incaricato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio. 8. L utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. 9. Nel caso in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non sia dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato. 14

17 Art. 29 Attivazione e responsabilita 1. Al momento del completamento dell impianto interno da parte dell utente, il personale incaricato dal Gestore provvede all attivazione della presa e all apposizione dei sigilli. 2. Da tale momento responsabile dell impianto resta unicamente l utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. 3. A seguito di richiesta scritta dell utente, e previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell impianto. 4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell acqua fornita dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore. 5. Il Gestore si riserva il diritto di verificare anche con apposito misuratore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all utente alla tariffa vigente, il volume dell acqua dispersa. Art. 30 Canone e anticipazione a garanzia 1. Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi. 2. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate ed è automaticamente aggiornato in occasione di variazioni tariffaria. 3. A garanzia dell uso delle bocche antincendio è previsto, inoltre, un anticipazione a garanzia, per l adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell impianto e comunque in misura non superiore al doppio del canone annuo. 4. L anticipazione sarà incamerata dal Gestore per la copertura di eventuali crediti dell utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio. 5. L importo della garanzia viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Prescrizioni generali 1. L utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete. 15

18 Art. 32 Perdite di acqua 1. L intero importo del consumo di acqua misurato dal misuratore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell utente. 2. Qualora si verifichi una perdita sull impianto interno a valle del misuratore e comunque nel tratto di competenza privata così come definito all art. 23, l utente dovrà darne tempestiva segnalazione al Gestore. 3. Nell ipotesi che, su parti non ispezionabili dell impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate, dovessero verificarsi perdite a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l utente potrà richiedere al Gestore entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura un agevolazione nell addebito dei consumi rilevati. 4. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede, di norma, ad inviare apposita comunicazione all utente. 5. L agevolazione prevista dal comma 3 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate dall utente siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura per riparazione guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell utenza. 6. L agevolazione sarà concessa esclusivamente in fattura, una sola volta all anno e non potrà riguardare più di 2 bollette secondo la seguente procedura: l eccedenza di consumo verrà calcolata sulla base del doppio del modulo contrattuale; l eccedenza, oltre tale misura, verrà ricalcolata a tariffa base; la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà applicata ai consumi fino a concorrenza del doppio del modulo contrattuale; nel caso di perdite su tratti di tubazione di competenza del gestore ma all interno della proprietà privata dell utente, il gestore si riserva il diritto allo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata, con oneri a proprio carico. Art. 33 Attività informativa 1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolgerà un attività informativa su tutti gli aspetti dell erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell acqua per favorire il risparmio idrico. Art. 34 Sanzioni 1. Salva l applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore. 2. Il Gestore ha la facoltà di sospendere l erogazione dell acqua fino al pagamento delle somme dovute dall utente e finché lo stesso non adempia agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 16

19 3. Ove agli adempimenti di cui sopra l utente non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il contratto sarà dichiarato revocato e il Gestore può procedere all incameramento dell anticipazione a garanzia fino a concorrenza dell importo dovuto e delle spese per le operazioni di chiusura dell utenza. 17

20 PARTE III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 35 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione 1. La parte III del presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici e industriali che recapitano nelle pubbliche fognature, al fine di: prevenire e ridurre l inquinamento delle acque e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge , n. 36 circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue; raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall inquinamento e sul trattamento delle acque reflue urbane. 2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli scarichi che recapitano direttamente nelle pubbliche fognature o che sono a esse indirettamente collegate attraverso condutture e canalizzazioni fisse, pubbliche o private. 3. Esso in particolare ha per oggetto: a. le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione; b. la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di lavaggio delle aree esterne immesse nelle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione; c. il controllo degli scarichi di cui al punto precedente allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi; d. la disciplina del conferimento dei rifiuti liquidi ai civici impianti di trattamento delle acque reflue urbane; e. le immissioni vietate. 4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Art. 36 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. Gestore: la Società A.M.G.A. SpA, già definita nell Art. 1 del presente Regolamento; 18

21 b. Insediamento: dizione generica con la quale s individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegati tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali; c. Stabilimento Industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; d. Scarico: ogni immissione diretta nella pubblica fognatura, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Ai fini della disciplina degli allacci di cui al Titolo VIII del presente Regolamento, s intendono: Insediamenti esistenti: quelli attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come p.e. il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato; Scarichi nuovi: quelli attivati successivamente all'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o dopo la modifica del sistema fognario già operante. Ai fini della disciplina degli scarichi di cui al Titolo IX del presente Regolamento, s intendono: Scarichi esistenti: gli scarichi materialmente attivati e autorizzati prima del , data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99; Scarichi nuovi: gli scarichi attivati e autorizzati dopo il e. Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. f. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. g. Acque meteoriche: le acque piovane naturali. h. Acque di prima pioggia: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare l inquinamento. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore. Acque di lavaggio aree esterne: le acque provenienti da operazioni di lavaggio di spazi scoperti, annessi o non a insediamenti, sui quali vengano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne provochino l inquinamento. i. Acque bianche: le acque meteoriche, le acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, le acque sorgive. j. Acque nere o reflue urbane: quelle costituite dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue industriali, dalle acque di lavaggio aree esterne o dal miscuglio di esse. k. Rete fognaria o Fognatura: il complesso delle canalizzazioni e opere accessorie, atte a raccogliere, convogliare e allontanare le acque reflue urbane. La fognatura può essere: a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni; a sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte. Si distingue in: 19

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