INDICE. Regolamento del Servizio
|
|
- Aloisio Pugliese
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI...1 TITOLO I Premesse e finalità...1 Art. 1 Definizioni...1 Art. 2 Premesse...1 Art. 3 Oggetto del Regolamento...2 Art. 4 Finalita' del Regolamento...2 PARTE II SERVIZIO ACQUEDOTTO...3 TITOLO II Servizio somministrazione acqua potabile...3 Art. 5 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto...3 Art. 6 Domanda e condizioni per l allacciamento alla rete...3 Art. 7 Contratto di somministrazione...4 Art. 8 Titolare del contratto...4 Art. 9 Durata e modifiche del contratto...5 Art. 10 Rinuncia all allaccio...5 Art. 11 Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive...6 Art. 12 Erogazioni provvisorie...6 Art. 13 Interruzioni e irregolarita del servizio...6 Art. 14 Controlli...7 Art. 15 Determinazione dei consumi...7 Art. 16 Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa....8 Art. 17 Modalita di fatturazione e di pagamento...8 Art. 18 Morosita...9 Art. 19 Corrispettivi accessori...9 TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE...10 Art. 20 Punto di consegna, pressione e portata...10 Art. 21 Strade non canalizzate...10 Art. 22 Allacciamento...11 Art. 23 Posizione degli apparecchi di misura...12 Art. 24 Impianti interni...12 Art. 25 Prescrizioni...13 Art. 26 Impianti di pompaggio...13 Art. 27 Verifica dei misuratori...13 TITOLO V BOCCHE ANTINCENDIO...14 Art. 28 Bocche antincendio...14 Art. 29 Attivazione e responsabilita...15 Art. 30 Canone e anticipazione a garanzia...15 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI...15 Art. 31 Prescrizioni generali...15 Art. 32 Perdite di acqua...16 Art. 33 Attività informativa...16 Art. 34 Sanzioni...16 PARTE III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE...18 TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI...18 Art. 35 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione...18 Art. 36 Definizioni...18 Art. 37 Catasto degli scarichi...20 i
2 Art. 38 Contratto di servizio...20 Art. 39 Prestazione del servizio...21 TITOLO VIII DISCIPLINA DEGLI ALLACCI...21 Art. 40 Obbligo di allaccio...21 Art. 41 Domanda di allaccio...22 Art. 42 Autorizzazioni...24 Art. 43 Lavori di allaccio...24 Art. 44 Norme tecniche...25 Art. 45 Controlli, accertamenti e verifiche...26 Art. 46 Modifica dell allaccio...27 Art. 47 Servitu di fognatura...28 Art. 48 Strade e aree private...28 TITOLO IX DISCIPLINA DEGLI SCARICHI...28 Art. 49 Ambito di applicazione...28 Art. 50 Assimilabilita degli scarichi industriali a quelli domestici...28 Art. 51 Impianti fognari interni...31 Art. 52 Domanda di autorizzazione...31 Art. 53 Autorizzazione allo scarico...32 Art. 54 Convenzione di utenza...33 Art. 55 Impianti di pretrattamento...33 Art. 56 Strumenti di misura e di analisi...34 Art. 57 Limiti di accettabilita'...35 Art. 58 Divieto di diluizione...35 Art. 59 Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue...35 Art. 60 Scarichi vietati...36 TITOLO X DISPOSIZIONI ECONOMICHE e SANZIONI...37 Art. 61 Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione...37 Art. 62 Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali...37 Art. 63 Riciclo delle acque reflue industriali...38 Art. 64 Norma di rinvio...38 Art. 65 Sanzioni...38 PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI...41 Art. 66 Reclami...41 Art. 67 Identificazioni dei dipendenti...41 Art. 68 Trattamento dei dati personali...41 Art. 69 Controversie...41 ALLEGATO ALLEGATO ii
3 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Premesse e finalità Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente Regolamento e della normative vigente, s intende per: A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova; A.A.T.O.: Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova; Gestore: soggetto cui è stato affidato il Servizio Idrico Integrato e la responsabilità del coordinamento (nell'a.t.o. della Provincia di Genova è A.M.G.A. S.p.A) oppure gestore salvaguardato o autorizzato come da elenco di cui all art 2; Conferenza: l'assemblea dei rappresentanti - Sindaci o loro delegati - aderenti alla Convenzione di Cooperazione. misuratore: strumento installato dal Gestore, di proprietà dello stesso, di norma entro i confini della proprietà pubblica, allo scopo di effettuare la lettura dei consumi dell utenza. Art. 2 Premesse 1. Il Gestore A.M.G.A. S.p.A. - Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A.- (nel seguito denominato il Gestore ) provvede alla gestione diretta del servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale (nel seguito A.T.O.) della Provincia di Genova, ai sensi delle deliberazioni n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova. 2. Sono stati dichiarati organismi salvaguardati,ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 36/94, le seguenti Società: Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante - Genova; Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova; Acque Potabili S.p.A. di Torino; A.M.G.A. S.p.A. di Genova; A.M.TER S.p.A. di Cogoleto Genova; E.G.U.A. S.r.l. di Cogorno Genova; Genova Acque S.p.A. di Genova; IDROTIGULLIO S.p.A. di Chiavari Genova (nel seguito denominati il Gestore ). 3. Sono stati dichiarati organismi autorizzati, per le gestioni svolte con impianti di proprietà, le seguenti Società: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova (nel seguito denominati il Gestore ) (1). 4. Per Servizio Idrico Integrato si intende, ai sensi dell art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, l insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue. 5. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all uso razionale delle risorse idriche dell A.T.O. della Provincia di Genova. 1) costituisce condizione di efficacia dell autorizzazione la sottoscrizione del contratto di servizio da parte delle S.p.A Acquedotto De Ferrari- Galliera e Acquedotto Nicolay 1
4 6. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto. 7. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet. 8. Il presente Regolamento è disponibile presso tutti gli uffici del Gestore. Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia. 9. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della Provincia di Genova Le proposte di modifica al regolamento sono approvate dall A.A.T.O. Art. 3 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua per le tipologie indicate nel successivo articolo 6, nonché l'organizzazione e la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura e il controllo e il monitoraggio degli scarichi, gli adempimenti in caso di approvvigionamento da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (art. 38 e segg). Art. 4 Finalita' del Regolamento 1. Le norme del presente Regolamento stabiliscono una disciplina omogenea del servizio di somministrazione di acqua e degli scarichi di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura al fine di: a. promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai generali fini di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano; b. promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, per la realizzazione del Servizio Idrico Integrato previsto dalla Legge , n. 36 e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento così come previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;. c. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione. 2
5 PARTE II SERVIZIO ACQUEDOTTO TITOLO II Servizio somministrazione acqua potabile Art. 5 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto 1. La parte II del presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua svolto dal Gestore e si applica su tutto il territorio dell A.T.O. della Provincia di Genova oggetto dell affidamento di cui al precedente Art La somministrazione di acqua viene fornita di norma per il consumo umano (uso domestico e non domestico), mentre per tutti gli altri usi (industriali, agricoli, innaffiamento giardini e orti, ecc.) è concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. 3. Queste ultime forniture possono essere temporaneamente sospese o revocate, fatti salvi i termini di preavviso previsti nella Carta dei Servizi, senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni. Art. 6 Domanda e condizioni per l allacciamento alla rete 1. La domanda per l allacciamento alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli predisposti dal Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile e, salvi i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge, presentata agli uffici preposti del Gestore. 2. Nella domanda deve essere specificata l ubicazione dell immobile per cui si richiede l allacciamento e il tipo di utenza in relazione all utilizzazione dell acqua: Uso domestico residenti; Uso domestico non residenti; Uso zootecnico; Uso agricolo; Uso commerciale; Uso industriale; Uso artigianale; Uso diverso; Uso non potabile; Uso temporaneo; Cantieri. 3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio. 4. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell allacciamento, con validità semestrale. 3
6 5. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell importo preventivato, nel rispetto degli standards di servizio adottati. L utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza. 6. Per le unità immobiliari adibite a box, magazzino, ecc., che non usufruiscono di fornitura condominiale, l utente può richiedere l installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese. Art. 7 Contratto di somministrazione 1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione, da parte dell utente, del contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Il contratto si perfeziona con il contestuale versamento delle spese relative. e di un anticipo a garanzia delle obbligazioni relative al contratto da parte dell utente. L importo dell anticipo a garanzia, variabile in funzione della tipologia di utenza, è proposto di concerto fra Gestore e Segreteria Tecnica dell A.T.O. ed approvato con decisione dell Autorità d Ambito. La somma depositata non sarà aggiornata a seguito degli incrementi tariffari, per contro sarà considerata infruttifera, né darà luogo ad addebito all utente di costi di gestione. La restituzione avverrà contestualmente all ultima fattura di conguaglio successivamente alla risoluzione del contratto. Per concessioni temporanee tale anticipo sarà invece pari all importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione. Il Gestore, in caso di insolvenza dell utente, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento ai sensi dell art. 18 e della legge. In questo caso l utente, in occasione della prima fatturazione utile, sarà tenuto a versare nuovamente l anticipo di garanzia (o la sola parte incamerata dal Gestore se questa era inferiore al deposito cauzionale). 2. Il contratto è l unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell acqua. 3. L utente non deve utilizzare l acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali. Art. 8 Titolare del contratto 1. L acqua è di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni edificio. 4
7 2. La somministrazione dell acqua è effettuata, di norma, al proprietario o all utilizzatore della somministrazione (es. affittuario, conduttore, comodatario, appaltatore, usufruttuario, ecc.), dell immobile cui l utenza si riferisce. 3. Nel caso di immobili costituiti in condominio, la somministrazione viene effettuata di norma al condominio per il quale, ai sensi di legge, risponde l amministratore. 4. Negli edifici per i quali non è prevista la figura dell amministratore ai sensi dell art c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari sono tenuti alla stipulazione di un unico contratto. Essi risponderanno pertanto solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto. Il contratto dovrà indicare la tipologia d uso dell acqua. 5. E facoltà del Gestore, concorrendo ragioni tecniche e/o organizzative e/o commerciali, attivare una o più utenze per ciascun edificio. 6. L utente deve consentire che la presa a servizio della propria utenza sia utilizzata per la fornitura di acqua ad altre unità immobiliari dello stesso stabile, qualora, dopo le opportune valutazioni tecniche, il Gestore disponga in tal senso, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura. Art. 9 Durata e modifiche del contratto 1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso. 2. Salvo diverse pattuizioni per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un congruo periodo di preavviso,stabilito nel termine di 60 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione. 3. In mancanza di disdetta il titolare del contratto è l unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi. 4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell immobile, cessione dell esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante. 5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato sigillato può essere fatta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione dell utente che subentra. 6. In difetto di ciò il consumo dell acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge civili e penali. Art. 10 Rinuncia all allaccio 1. Se nel corso dell esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito, trattenendoli sulle somme già versate dall utente. 5
8 Art. 11 Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive 1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, sotto qualsiasi forma. 2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso, ha il diritto di risolvere il contratto di somministrazione. 3. E vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l autorizzazione dei titolari di dette utenze. 4. Fatti salvi i successivi interventi, il Gestore segnalerà all'autorità d'ambito la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica. 5. Il Gestore, qualora accerti abusi precedenti all inizio della sua gestione, ne darà comunicazione al Comune competente per territorio. Art. 12 Erogazioni provvisorie 1. Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento sono applicate anche nel caso in cui siano richieste erogazioni provvisorie. In tal caso l utente è tenuto anche al versamento di un anticipo di garanzia provvisorio commisurato alla tipologia di utenza. 2. Si intendono per erogazioni provvisorie quelle inferiori a sei mesi, salvo possibilità di proroga da parte del Gestore. Art. 13 Interruzioni e irregolarita del servizio 1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti, o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza. 2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. 3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l interruzione si protragga nel tempo. 4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all installazione di un adeguato impianto di riserva. 5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell erogazione dell acqua. 6. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall'autorità d'ambito. 6
9 Art. 14 Controlli 1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le seguenti operazioni, come meglio specificato nei punti sotto indicati e comunque per assicurarsi della regolarità dell impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali: a. Letture misuratori b. Verifica dello stato di conservazione dell impianto ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni c. Eventuali riparazione guasti o sostituzione del misuratore. 2. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di opposizione e ostacolo, o comunque se necessario, il Gestore, previa comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l erogazione dell acqua finché le verifiche non avranno potuto aver luogo e sia stata ripristinata la regolarità dell esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell utente. Art. 15 Determinazione dei consumi 1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del misuratore. 2. L utente ha l obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. 3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque può effettuare letture supplementari. 4. La frequenza delle letture e/o autoletture può variare a seconda del sistema di fatturazione stabilito dal Gestore e dell uso dichiarato. 5. In caso di mancata lettura per causa dell utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dall utenza o, in mancanza, sulla base dei moduli sottoscritti all atto della stipula del contratto, e tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame. 6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per periodi superiori a un anno, previa comunicazione scritta, può essere disposta la chiusura della presa dell impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo la lettura del misuratore e dopo che l utente abbia provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore. 7
10 7. Al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione l utente deve indicare il modulo contrattuale, in misura minima di 10 mc. mensili per ciascun appartamento servito e mc. 5 mensili per gli altri usi. 8. E facoltà dell utente fissare un impegno superiore al quantitativo minimo contrattuale previsto al comma precedente, incrementando il modulo minimo nella misura di multipli di 5 mc/mese. In tal caso la quota fissa è aumentata proporzionalmente ed è dovuta anche in assenza di alcun consumo. Per le utenze domestiche il modulo contrattuale non può comunque superare il valore di 25 mc mensili per ciascuna unità abitativa. 9. L aggiornamento del minimo contrattuale va applicato sui consumi successivi alla data della variazione. 10. Per le utenze domestiche il pagamento è commisurato all effettivo consumo desunto dalla lettura dei misuratori. 11. Per le utenze diverse dall uso domestico, il modulo contrattuale sarà fatturato all utente anche in caso di parziale utilizzazione. 12. Per tutte le utenze, le quantità utilizzate oltre il valore del modulo contrattuale sono considerate eccedenza e come tali fatturate, secondo la vigente metodologia tariffaria. Art. 16 Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa. 1. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dalla imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e le tariffa di vendita sono deliberate dall Autorità d Ambito ai sensi dell'art. 13 della L , n. 36, ed è riscossa dal Gestore. La tariffa è calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza di cui all'art. 6 ed è strutturata secondo scaglioni tariffari. Nel caso in cui l utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico comprende anche le tariffe di fognatura e depurazione, secondo quanto precisato nella Parte III del presente Regolamento, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Nel corso del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'autorità d'ambito, le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale. 2. L articolazione tariffaria del servizio idrico integrato è strutturata con decisione della Autorità d Ambito. Art. 17 Modalita di fatturazione e di pagamento 1. I corrispettivi per il servizio di fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o con l utilizzo di servizi bancari (a domicilio, Bancomat, Carta di Credito) o con le altre modalità, indicate nella Carta dei Servizi, che il Gestore metterà a disposizione. 8
11 2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati dal Gestore, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, con apposita comunicazione all Autorità d Ambito. La bolletta deve contenere: La data di lettura del misuratore; Il consumo e il periodo di riferimento; Lettura precedente e lettura attuale, L articolazione tariffaria e le fasce di consumo; La decorrenza degli incrementi tariffari; Informazioni sulla qualità dell acqua fornita al misuratore. Art. 18 Morosita 1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso d interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento. 2. In caso di morosità oltre il 60 giorno dalla scadenza della fattura, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell acqua e alla chiusura del contatore, con preavviso, tramite lettera raccomandata, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l interruzione, con addebito dei relativi oneri all utente inadempiente. 3. L utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell erogazione. 4. Per il ripristino dell erogazione l utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti. La riattivazione della fornitura avverrà entro due giorni lavorativi dal pagamento. 5. In caso di morosità protratta il Gestore si riserva la facoltà di suggellare o rimuovere il contatore Art. 19 Corrispettivi accessori 1. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo: spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto); imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotondamenti; interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture; importi per lavori richiesti dall utente (es. installazione o spostamento del contatore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica contatori, bocche antincendio, lavaggio e pulizia sifoni, costruzione fognoli privati). In tal caso il Gestore si assume l obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l importo da corrispondere. Tali importi, qualora non determinati dalla legge o dalle Autorità competenti, sono stabiliti con Decisione dell Autorità d Ambito. 9
12 2. In caso di voltura, qualora subentrante e cessante forniscano dichiarazione congiunta circa la lettura del contatore, non sono necessarie verifiche da parte del personale del Gestore. TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE Art. 20 Punto di consegna, pressione e portata 1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell art. 23 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete. 2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all utenza è di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. 3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale. 4. Per le utenze domestiche, inoltre, la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna è non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall utente nelle 24 ore. 5. La portata minima garantita al punto di consegna non è inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra. 6. Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) sono assicurate le portate minime definite nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto precedente. 7. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, sarà compito del Gestore proporre alla Segreteria Tecnica dell ATO di inserire nel programma degli investimenti previsti dal Piano d Ambito quegli adeguamenti delle opere acquedottistiche che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio. Art. 21 Strade non canalizzate 1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglierà le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. 10
13 2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l utente richiede comunque l allacciamento, il Gestore redigerà un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa sarà sottoposto all utente per l accettazione e il pagamento. 3. L utente potrà altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto gestore. Le opere così eseguite sono soggette a verifica e collaudo da parte del gestore, nonché a supervisione dello stesso durante le fasi di realizzazione. 4. Gli impianti, per la parte a monte dei misuratori, restano di proprietà del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore. Art. 22 Allacciamento 1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua il Gestore realizza l allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore. 2. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore. 3. Il punto di consegna della fornitura è il misuratore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio. 4. Di norma sarà installato un unico misuratore per ciascun edificio. 5. Non è consentita l installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata. 6. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione. 7. L utente deve usare tutti i comportamenti atti a preservare il misuratore da manomissioni e da danneggiamenti derivanti dal suo comportamento. In tal caso l utente è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione. 8. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell utenza, saranno addebitati all utente gli oneri sostenuti dal Gestore per il richiesto adeguamento. 9. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione saranno a carico dell Ente costruttore. 10. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore. 11
14 Art. 23 Posizione degli apparecchi di misura 1. Gli apparecchi di misura sono, di norma, installati su suolo pubblico, in prossimità della tubazione di distribuzione e comunque nel luogo e nelle posizioni ritenute più idonee dal Gestore, comunque in modo tale da non costituire aggravio di spesa per l utente. E facoltà del Gestore, spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l inidoneità dell attuale posizionamento. In tal caso, sarà cura del gestore comunicare all utente l avvenuta decisione e le modalità di esecuzione dell intervento. Le spese per lo spostamento del misuratore saranno a carico del gestore. 2. Lo spostamento del misuratore se richiesto dall utente, può essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese. 3. L utente ha l obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in luoghi di sua disponibilità.,. 4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. 5. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell apparecchio misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell erogazione e alla risoluzione del contratto di somministrazione. In tal caso il Gestore provvede a quantificare il presunto consumo attraverso una media significativa dei consumi fatturati; il periodo considerato può estendersi fino agli ultimi cinque anni. In mancanza di tali dati il Gestore può prendere in considerazione i consumi medi di utenze all interno dell ambito aventi le stesse caratteristiche. 6. Tutti i misuratori di nuova installazione saranno provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno Il Gestore nell ambito degli interventi annuali provvede a sostituire i misuratori non conformi. 7. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e derivazioni anche quando queste sorgano su proprietà privata. Il Gestore è esonerato da responsabilità, previo accertamento e comunicazione mediante verbale alla Segreteria Tecnica dell ATO mediante appositi verbali, nel caso in cui il proprietario del bene su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l accesso al personale del Gestore. In tal caso gli interessati, danneggiati dal comportamento del privato, possono agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti. Art. 24 Impianti interni 1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell acqua a valle del misuratore, escluso il raccordo di collegamento sono di proprietà dell utente che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento. 2. L utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull impianto di propria competenza. 12
15 3. Il Gestore pertanto non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti posti a valle del misuratore/dispositivo limitatore. 4. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. Art. 25 Prescrizioni 1. E vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. 2. E vietato il collegamento dei tubi dell acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. 3. Inoltre il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell acqua dell impianto con quello dell acquedotto. 4. L impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici. 5. Qualora l utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti. Art. 26 Impianti di pompaggio 1. Le installazioni per l eventuale sollevamento dell acqua nell interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. 2. E vietato in ogni caso l inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. 3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell utente la responsabilità sulla sicurezza dell impianto. Art. 27 Verifica dei misuratori 1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta. 2. Il personale incaricato dal Gestore installa un nuovo contatore ed effettua, entro i tempi standard previsti dalla Carta dei Servizi, le verifiche e le prove del contatore rimosso alle quali potrà presenziare l utente o persona dallo stesso delegata. 3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall utente, se presente. 13
16 4. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimangono a carico dell utente, che potrà essere tenuto al pagamento anticipato delle stesse. 5. In caso contrario sarà effettuato il rimborso o recupero di eventuali errate fatturazioni per un periodo non superiore all anno. 6. Il consumo dell acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell apparecchio è valutato in maniera analoga alle disposizioni contenute nell art.15. TITOLO V BOCCHE ANTINCENDIO Art. 28 Bocche antincendio 1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. 2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi. 3. L utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità. 4. Le prese sono installate dal personale incaricato dal Gestore sulla base dello schema dell impianto fornito dall utente e approvato dai Vigili del Fuoco, previa accettazione del preventivo di spesa 5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo. 6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell utente. 7. Uno speciale sigillo viene applicato dal personale incaricato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio. 8. L utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. 9. Nel caso in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non sia dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato. 14
17 Art. 29 Attivazione e responsabilita 1. Al momento del completamento dell impianto interno da parte dell utente, il personale incaricato dal Gestore provvede all attivazione della presa e all apposizione dei sigilli. 2. Da tale momento responsabile dell impianto resta unicamente l utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. 3. A seguito di richiesta scritta dell utente, e previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell impianto. 4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell acqua fornita dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore. 5. Il Gestore si riserva il diritto di verificare anche con apposito misuratore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all utente alla tariffa vigente, il volume dell acqua dispersa. Art. 30 Canone e anticipazione a garanzia 1. Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi. 2. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate ed è automaticamente aggiornato in occasione di variazioni tariffaria. 3. A garanzia dell uso delle bocche antincendio è previsto, inoltre, un anticipazione a garanzia, per l adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell impianto e comunque in misura non superiore al doppio del canone annuo. 4. L anticipazione sarà incamerata dal Gestore per la copertura di eventuali crediti dell utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio. 5. L importo della garanzia viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Prescrizioni generali 1. L utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete. 15
18 Art. 32 Perdite di acqua 1. L intero importo del consumo di acqua misurato dal misuratore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell utente. 2. Qualora si verifichi una perdita sull impianto interno a valle del misuratore e comunque nel tratto di competenza privata così come definito all art. 23, l utente dovrà darne tempestiva segnalazione al Gestore. 3. Nell ipotesi che, su parti non ispezionabili dell impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate, dovessero verificarsi perdite a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l utente potrà richiedere al Gestore entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura un agevolazione nell addebito dei consumi rilevati. 4. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede, di norma, ad inviare apposita comunicazione all utente. 5. L agevolazione prevista dal comma 3 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate dall utente siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura per riparazione guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell utenza. 6. L agevolazione sarà concessa esclusivamente in fattura, una sola volta all anno e non potrà riguardare più di 2 bollette secondo la seguente procedura: l eccedenza di consumo verrà calcolata sulla base del doppio del modulo contrattuale; l eccedenza, oltre tale misura, verrà ricalcolata a tariffa base; la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà applicata ai consumi fino a concorrenza del doppio del modulo contrattuale; nel caso di perdite su tratti di tubazione di competenza del gestore ma all interno della proprietà privata dell utente, il gestore si riserva il diritto allo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata, con oneri a proprio carico. Art. 33 Attività informativa 1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolgerà un attività informativa su tutti gli aspetti dell erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell acqua per favorire il risparmio idrico. Art. 34 Sanzioni 1. Salva l applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore. 2. Il Gestore ha la facoltà di sospendere l erogazione dell acqua fino al pagamento delle somme dovute dall utente e finché lo stesso non adempia agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 16
19 3. Ove agli adempimenti di cui sopra l utente non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il contratto sarà dichiarato revocato e il Gestore può procedere all incameramento dell anticipazione a garanzia fino a concorrenza dell importo dovuto e delle spese per le operazioni di chiusura dell utenza. 17
20 PARTE III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 35 Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione 1. La parte III del presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici e industriali che recapitano nelle pubbliche fognature, al fine di: prevenire e ridurre l inquinamento delle acque e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge , n. 36 circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue; raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall inquinamento e sul trattamento delle acque reflue urbane. 2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli scarichi che recapitano direttamente nelle pubbliche fognature o che sono a esse indirettamente collegate attraverso condutture e canalizzazioni fisse, pubbliche o private. 3. Esso in particolare ha per oggetto: a. le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione; b. la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di lavaggio delle aree esterne immesse nelle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione; c. il controllo degli scarichi di cui al punto precedente allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi; d. la disciplina del conferimento dei rifiuti liquidi ai civici impianti di trattamento delle acque reflue urbane; e. le immissioni vietate. 4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Art. 36 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. Gestore: la Società A.M.G.A. SpA, già definita nell Art. 1 del presente Regolamento; 18
21 b. Insediamento: dizione generica con la quale s individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegati tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali; c. Stabilimento Industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; d. Scarico: ogni immissione diretta nella pubblica fognatura, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Ai fini della disciplina degli allacci di cui al Titolo VIII del presente Regolamento, s intendono: Insediamenti esistenti: quelli attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come p.e. il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato; Scarichi nuovi: quelli attivati successivamente all'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o dopo la modifica del sistema fognario già operante. Ai fini della disciplina degli scarichi di cui al Titolo IX del presente Regolamento, s intendono: Scarichi esistenti: gli scarichi materialmente attivati e autorizzati prima del , data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99; Scarichi nuovi: gli scarichi attivati e autorizzati dopo il e. Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. f. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. g. Acque meteoriche: le acque piovane naturali. h. Acque di prima pioggia: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare l inquinamento. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore. Acque di lavaggio aree esterne: le acque provenienti da operazioni di lavaggio di spazi scoperti, annessi o non a insediamenti, sui quali vengano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne provochino l inquinamento. i. Acque bianche: le acque meteoriche, le acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, le acque sorgive. j. Acque nere o reflue urbane: quelle costituite dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue industriali, dalle acque di lavaggio aree esterne o dal miscuglio di esse. k. Rete fognaria o Fognatura: il complesso delle canalizzazioni e opere accessorie, atte a raccogliere, convogliare e allontanare le acque reflue urbane. La fognatura può essere: a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni; a sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte. Si distingue in: 19
COMUNE DI VESSALICO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO COMUNALE
COMUNE DI VESSALICO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO COMUNALE Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 25 maggio 2010 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto
Marotta (ex Marotta di Fano) (PU)
Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 del 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di MONDOLFO frazione di Marotta (ex Marotta di Fano) (PU) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato
Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU)
Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it -
ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa. Pag. 1
ELENCO PREZZI In riferimento al paragrafo 3.2 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale, redatto dall Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, il presente documento elenca
Procedura del Sistema Qualità. Gestione operativa dei lavori. Pubblico Servizio Distribuzione Metano. di Ponte Rio (AN) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI
Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 del 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di TRECASTELLI Frazione di Ponte Rio (AN) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito www.sadorireti.it
Revisione decorrenza 01/01/ Elenco prezzi servizi al punto di riconsegna PREZZIARIO STANDARD DI TEA S.E.I. S.r.l.
Le attività sono svolte da personale interno della Società o da imprese esterne, e sono regolamentate dalle normative tecniche, procedure, istruzioni in vigore e svolte secondo le prescrizioni di sicurezza
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA
. Comune di San Rocco al Porto Provincia di Lodi C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA APPROVATO DAL CONSIGLIO
ALLEGATO N. 6 DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
(*) Scarico N. Estremi catastali del punto di scarico FOGLIO N. MAPPALI N. Scarico in : pubblica rete fognaria pubblica rete fognaria recapitante nel collettore consortile collettore consortile pubblico
Definizioni Scarico: Scarico esistente: c)
¾D.lgs 11 maggio 1999 n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI FUGHE ACQUA
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI FUGHE ACQUA - Approvato con Delibera di C.d.A. n 2060 del 11 marzo 2010-1 Indice pag.2 Premessa pag.3 Art.1 Definizioni pag.3 Art.2 Esclusioni pag.3 Art.3 Procedure
Comune di CASTELLEONE DI SUASA (AN)
Procedura Sistema Qualità Pubblico Servizio Distribuzione Metano Delibera A.E.E.G.S.I. n. 108/06 06 giugno 2006 e s.m.i. Comune di CASTELLEONE DI SUASA (AN) ELENCO PREZZI PRESTAZIONI Pubblicato sul sito
COMUNE DI SENEGHE PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI SENEGHE PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE GREZZE Allegato alla deliberazione del Consiglio n 27 del 03.08.2012 NORME DI CARATTERE GENERALE Il
Azienda Speciale Ufficio d Ambito
Azienda Speciale Ufficio d Ambito della Provincia di Mantova REGOLAMENTO DI FOGNATURA DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 25 Febbraio 2016 Premessa Piano D Ambito 2015 D.Lgs. 152/2006
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE NEL COMUNE DI SAN VITO
Comune di San Vito Provincia di Cagliari Tel. 070/9927034 9927322 Fax 070/9927971 C.F. 800001610924 Piazza Municipio n 3 C.a.p. 09040 e-mail: serviziotecnicosvito@tiscali.it CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
CARTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CARTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Allegati Allegato A Riferimenti per contattare il Gestore: ubicazione sportelli, orari, numeri di telefono e fax e orario del call-center, indirizzi postali per reclami,
L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32
L.R. 17/2009, art. 6, c. 3 B.U.R. 11/8/2010, n. 32 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l utilizzo di beni
Costruire Casa - FAQ
Costruire Casa - FAQ Cosa devo fare per l'allacciamento della rete elettrica? Allacciamento Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento. Tutte le imprese sia durante
Disposizioni Tecniche Servizio Acquedotto
Disposizioni Tecniche Servizio Acquedotto approvato dal CdA dell Ufficio d Ambito di Lodi il 17/09/2013 In vigore dal 16/01/2014 Pagina 1 di 16 I N D I C E SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA...
COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO
COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO Allegato alla Delibera C.C. 32 del 24.11.2015 INDICE SISTEMATICO Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.
REGOLAMENTO PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE Approvato con delibera 8/2010
COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE Approvato con delibera 8/2010 ART. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina
Comune di Soverato. Provincia di Catanzaro. Regolamento del Servizio Idrico Integrato Disposizioni Tecniche Allegato n.1
Comune di Soverato Provincia di Catanzaro Regolamento del Servizio Idrico Integrato Disposizioni Tecniche Allegato n.1 1. SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA I seguenti casi a), b), c) si riferiscono
REGOLAMENTO COMUNALE
COMUNE DI TERRAGNOLO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE per l utilizzazione della palestra e delle attrezzature annesse al centro scolastico della fraz. Piazza Approvato con deliberazione consiliare
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CINEMA COMUNALE A.CONTI PER ANNI CINQUE.
. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CINEMA COMUNALE A.CONTI PER ANNI CINQUE. SCHEMA DI CONCESSIONE Indice 1) Oggetto della concessione 3 2) Validità della concessione 4 3) Modalità di aggiudicazione 4 4)
CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali
CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento servizio di illuminazione votiva dei Approvato con D.C.C. n. 8 del 31/01/2012 Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri
2i RETE GAS S.p.A. LISTINO PREZZI in vigore dal 01/12/2016
Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, a fornire le
OGGETTO: Concessione orto n. Via Navali - Via Dandolo. (frazione della pp.cc.nn. 6520, 6512, 6513 e 6514 del C.C. di
COMUNE DI TRIESTE C.F. e N.P.IVA 00210240321 Area Affari Generali ed Istituzionali Rep./Racc. n Ufficio Contratti PROT. N. OGGETTO: Concessione orto n. Via Navali - Via Dandolo (frazione della pp.cc.nn.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI Provincia di Siena REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del
CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva 1 INDICE Art. n. 1 pag. n. 3 Art. n. 2 pag. n. 3 Art. n. 3 pag.
COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino
COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N 13 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 24 APRILE 2009 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE SOMMARIO Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE
CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.
CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A. Art. 1 Oggetto della concessione Il Comune di Foligno,
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità
Regolamento per la MOBILI COMUNALI
COMUNE DI CAVA MANARA Provincia di Pavia Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) Tel. 0382/5575 Fax 0382/554110 Partita IVA 00467120184 e- mail info@comune.cavamanara.pv.it - PEC protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it
CONSORZIO PER L AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE - AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI
CONSORZIO PER L AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE - AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI ART. 1 - Servizi soggetti a pagamento - Le aziende, insediate negli ambiti degli agglomerati industriali
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI
COMUNE DI CARATE URIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n del..) Sommario
10 - Interessi: sono gli interessi che vengono applicati nel caso in cui ci sia un ritardo nel pagamento della bolletta/e.
1 - Numero Utenza: codice univoco attribuito ad ogni utenza 2 - Intestazione: intestatario dell'utenza ovvero la persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura 3 - Quota fissa: è una quota che si
AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL ACQUA INDUSTRIALE
AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL ACQUA INDUSTRIALE Approvato con delibera dell Assemblea dell Autorità d Ambito Territoriale
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE TRA
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE N. ---------------- di repertorio. TRA Il Comune di Aymavilles
2i RETE GAS S.p.A. LISTINO PREZZI 2016 in vigore dal 01/01/2016
Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, a fornire le
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4347 del 08/11/2016 Oggetto OGGETTO: Rinnovo
Voci che compongono la fattura. - consumo acqua fredda. - quota fissa Ente erogatore. - componente tariffaria UI1
Voci che compongono la fattura - consumo acqua fredda - quota fissa Ente erogatore - componente tariffaria UI1 - conguagli ante 2012 Delibera ATERSIR 2014/60 - conguaglio a credito o a debito acqua fredda
ALLO SCARICO / ALL ALLACCIO
MODULO UNICO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO / ALL ALLACCIO ACQUE REFLUE COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE BAGNI LA COMPILAZIONE DEI MODULI DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA CORRETTA CLASSIFICAZIONE
Sen e t n e t n e z n a a C or o t r e t e C os o ti t tu t z u ion o a n l a e e n. 335/2008 1
Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 1 La sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 ha riconosciuto l illegittimità costituzionale parziale: dell art. 14, c. 1, della L. 36/1994: La quota di
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE COMUNE DI NOICÀTTARO PROVINCIA DI BARI
COMUNE DI NOICÀTTARO PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO B TARIFFE A CARICO DEI CLIENTI ED A FAVORE DEL GESTORE NEL PERIODO DI CUI ALL ART. 3, C.1 DELLA CONVENZIONE
ALLEGATO B TARIFFE A CARICO DEI CLIENTI ED A FAVORE DEL GESTORE NEL PERIODO DI CUI ALL ART. 3, C. DELLA CONVENZIONE Servizio Acquedotto 202 USI DOMESTICI tariffa I.S.E.E. 0,200 /m³ tariffa agevolata (fino
Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia
Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL III SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI
Tariffario servizi, costi unitari prestazioni tecniche, penali
Tariffario servizi, costi unitari prestazioni tecniche, penali Servizi Costo fisso di sopralluogo preliminare di fattibilità tecnica e preventivazione senza che l allacciamento 35,00 idrico o fognario
REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Provincia di Verona REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE nei CIMITERI COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 19/04/2013-1
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
La SES RETI S.p.A. si impegna, nell impianto di distribuzione del gas naturale del comune di SAN PIETRO IN LAMA a fornire le prestazioni ed i servizi di seguito meglio individuati (denominati Attività
Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI DOMICILI DI EMERGENZA DI PROPRIETA O DISPONIBILITA COMUNALE (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2005.) 1 INDICE Articolo 1 CONTENUTO E
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ACQUEDOTTO PATRIZIALE DI MONTE CARASSO EDIZIONE REG.ACQPATRIZIALE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ACQUEDOTTO PATRIZIALE DI MONTE CARASSO EDIZIONE 01.10 REG.ACQPATRIZIALE IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO visto il messaggio municipale n. 419 del 15 aprile 2010 d
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI PROVINCIA DI VICENZA Regolamento per il Servizio di Illuminazione Votiva Cimitero Comunale Approvato con deliberazione di C.C. n 21 del 30.04.2010 Modificato con deliberazione
LISTINO PREZZI. Giugno2016Rev04
LISTINO PREZZI Il Listino Prezzi entra in vigore contestualmente alla firma della Convenzione EGA Monza e Brianza Brianzacque, e sarà soggetto a revisioni dietro richiesta. 1. TARIFFE SERVIZI ACQUEDOTTO
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI GESTIONE ART. 1 DEFINIZIONI Gestore: società AMGA Azienda multiservizi S.p.A. con sede a Udine via del
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA. TRANSITORIA. (ai sensi dell'art. 5, c. 1, della legge , n. 431)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA. (ai sensi dell'art. 5, c. 1, della legge 9.12.1998, n. 431) La Sig.ra / Il sig. nata/o a il, residente a (Cod. Fis. ) di seguito denominata
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCOLA UFFICIO AMBIENTE. sito internet: www.comune.arcola.sp.it e.mail: sportelloscarichi@comune.arcola.sp.
1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCOLA UFFICIO AMBIENTE 1 sito internet: www.comune.arcola.sp.it e.mail: sportelloscarichi@comune.arcola.sp.it GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE
REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI ART. 15 D. LGS , N. 228
Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI ART. 15 D. LGS. 18.05.2001, N. 228 Approvato con D.C. n. 60 del 29.09.2011, dichiarata immediatamente
Fraz. Antagnod AYAS AO. Contratto di Somministrazione di Acqua Potabile. Richiesta fornitura in data prot. n. del :
COMUNE DI AYAS VALLE D AOSTA Tel. 0125 306633 Fax 0125 306788 tributi@comune.ayas.ao.it www.comune.ayas.ao.it Fraz. Antagnod 11020 AYAS AO COMMUNE D AYAS VALLÉE D AOSTE Codice fiscale e Partita I.V.A.
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE
C O M U N E D I S E U I P R O V I N C I A D O G L I A S T R A U F F I C I O T E C N I C O Via Della Sapienza n. 38 08037 Seui (OG) 0782 54611/539128 - fax 0782 54363 0782 539163/ email:utc.seui@tiscali.it
MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti
MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Disciplinare per la gestione della telefonia fissa, mobile e linee dati Approvato con Deliberazione di G. C. n. 150 del 16.05.2012 Integrato con delibera di G.C. n. 168
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE s.r.l. ELENCO PREZZI PER ATTIVITA' TECNICHE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA VALIDITA' DEL LISTINO PREZZI DAL 01/01/2016
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE s.r.l. ELENCO PREZZI PER ATTIVITA' TECNICHE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA VALIDITA' DEL LISTINO PREZZI DAL 01/01/2016 CODICE ART. PRESTAZIONE TIPOLOGIA IMPORTO 1 ATTIVAZIONE DELLA
Richiesta di attivazione della fornitura di gas: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n.
Allegato A (da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore: (Denominazione, indirizzo, telefono) Richiesta di attivazione della fornitura di gas: Codice n. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RICALCOLO DEI CONSUMI IDRICI ANOMALI DOVUTI A PERDITE OCCULTE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RICALCOLO DEI CONSUMI IDRICI ANOMALI DOVUTI A PERDITE OCCULTE PREMESSA Il Servizio di ricalcolo dei consumi idrici anomali dovuti a perdite idriche occulte è stato attivato
Allegato A) alla deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 4 di verbale del REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE
Allegato A) alla deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 4 di verbale del 11-02-2016 REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE 3 INDICE Art. 1 - premesse pag. 3 Art. 2 - definizione di perdita
CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di in San Pietro di Morubio (VR) CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA - Il Comune di San Pietro di Morubio, C.F. 82002650230, con sede
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L USO DEL PALAFESTE
REGOLAMENTO PER L USO DEL PALAFESTE Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29 settembre 2008 INTRODUZIONE Il presente regolamento disciplina l utilizzo della struttura di proprietà Comunale sita
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il
REGOLAMENTO per i criteri di utilizzazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a: - «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi»; - «Centri civici e sociali, attrezzature
CONDIZIONI TECNICHE. Fornitura di Generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche
CONDIZIONI TECNICHE Acea Elabori S.p.A. Edizione Giugno 2016 Fornitura di Generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 2 TERMINI
COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi
COMUNE DI ARBA Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2010 1 Articolo 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina
Capitale Sociale ,00 i.v. P.IVA/Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino R.E.A
Condizioni Economiche Attività Presso il Punto di Riconsegna (PDR) Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non comprese nella tariffa di distribuzione SOMMARIO Argomento Pagina 1 - PREMESSA
oppure in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
marca da bollo Al Comune di 10152 TORINO Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Via Padova, 29 OGGETTO: Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali
Allegato parte integrante
Allegato parte integrante Allegato d) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità
MOD. A PROPOSTA CONTRATTUALE DI :
SO.A.KRO. s.p.a. Società Acque Krotonesi S.S. 106 Jonica, km 245 88900 CROTONE tel. 0962/969664 fax 0962/969513 www.soakro.it info@soakro.it P.Iva 02750480796 CCIAA n. 166188 MOD. A PROPOSTA CONTRATTUALE
(Provincia di Foggia)
COMUNE DI SERRACAPRIOLA (Provincia di Foggia) Prot. lì CONTRATTO DI LAVORO PER L ESPLETAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL I SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA.
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009 Novembre 2008 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di fornitura
Elenco prezzi per le attività accessorie al servizio di distribuzione
Elenco prezzi per le attività accessorie al servizio di distribuzione COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI Il presente documento è stato redatto al fine di elencare le attività, ed i relativi costi, che gli Utenti
Contratto di Concessione d uso. tra. DIGITEN S.r.l. Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
Contratto di Concessione d uso tra DIGITEN S.r.l. e Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D USO tra il Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO con sede
Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio DIVISIONE GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio DIVISIONE GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE Struttura istituzionale e organizzativa per la gestione delle acque in Italia Workshop Gli obblighi
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 - Oggetto dell appalto FOGLIO PATTI E CONDIZIONI L'appalto ha per oggetto l esecuzione di allacciamenti provvisori e lavori agli impianti elettrici a servizio della realizzazione della 50^ Fiera
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.
DIREZIONE GENERALE RISPONDE A: Consiglio di Amministrazione INTERAZIONI: tutti gli uffici Pianificazione, gestione e controllo di tutte le attività dell azienda in relazione agli indirizzi impartiti dal
ALL. A GENERALITA DOTAZIONE E RIPARTIZIONE FINANZIARIA
ALL. A CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI OVE LE ESIGENZE MILITARI INCIDONO MAGGIORMANTE SULL USO DEL TERRITORIO E
SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L USO TEMPORANEO DI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA TRA Infrastrutture Lombarde S.p.A. (P.I. 04119220962) con sede in Milano, via Pola n.12/14, qui rappresentata da Paolo Besozzi, in
ALL. n. 2 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Autorita di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato MARCHE SUD ASCOLI PICENO Viale Indipendenza n 42 63100 Ascoli Piceno AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO anni 2003-2008
LEGENDA. Ubicazione e caratteristiche della fornitura. Indirizzo di recapito
Ubicazione e caratteristiche della fornitura Indirizzo di recapito Qui sono indicati i dati fiscali della Società che ha il contratto con il cliente e che emette la relativa bolletta. Qui sono indicati
- l Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 247 del 28/12/1995, esecutiva ai sensi di
CONVENZIONE PER L UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE - AI SENSI DEL REGOLAMENTO RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E FORME DI SOSTEGNO - ALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOCOLACCIA - SCI FONDO
COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE
COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE Approvato con delibera C.C. n. 61 del 30.09.2002 Modificato con delibera C.C. n. 11 del 27.03.2009 Modificato con delibera
RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE
RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE il Trasmessa all U.T.C. prot. Spett.le AMMINISTRAZIONE del COMUNE DI ALBANELLA (Servizio Acquedotto) P.zza Cav. di Vitt. Veneto, 6 84044 ALBANELLA
COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia
COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI Approvato con delibera C.C. N. 52 del 04.08.2008 Modificato con delibera C.C. N. 7 del 15.03.2013 Art. 1 DEFINIZIONE DI SALA
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA 1) PROCEDURA DI ATTIVAZIONE CONTABILIZZAZIONE LAVORI E fatto obbligo alla ditta subappaltatrice di compilare i rimessi, forniti in triplice copia da EXE.GESI
CITTA DI LISSONE Gestione del Territorio Lavori Pubblici
CITTA DI LISSONE Gestione del Territorio Lavori Pubblici REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI MANOMISSIONI PER LAVORI Lissone, 25.7.1999 ART. 1 - FINALITA
DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA
DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA Allegato A delibera n. 3/04 del 09.02.2004 1 PREMESSE Richiamata la deliberazione della Conferenza n. 7/2003 con la quale l ATO Provincia
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
COMUNE DI GIOIOSA IONICA (Provincia di Reggio Calabria) Partita IVA 00288960800 - (0964) 51536 - Fax (0964) 410520 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA Approvato con deliberazione
Fasce di consumo Domestico per utenti residenti senza minimo impegnato da mc 0 - a mc 60 Tariffa Agevolata da mc 61 - a mc 116 Tariffa base
Comunicazione agli utenti del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dell A.T.O. n 1 LAZIO NORD VITERBO Gentile utente, il giorno 23 Aprile 2009 nella sede dell Amministrazione Provinciale di Viterbo, la Conferenza
Regolamento per le. Utenze Condominiali. Regolamento per le Utenze Condominiali
Regolamento per le Utenze Condominiali Regolamento per le Utenze Condominiali Art. 1 Oggetto e finalità a) Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell art. 54, punto 1 del Regolamento del Servizio
Regolamento Comunale per il. Servizio di Luce Votiva Cimiteriale
Regolamento Comunale per il Servizio di Luce Votiva Cimiteriale Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/04/1999 e modificato con delibera di C.C n. 81 del 01/12/2008 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
OGGETTO DEL REGOLAMENTO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE REQUISITI PER L AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNITA IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E NON ABITATIVO DI PROPRIETA DELL ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 PROCEDURA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALE DEL COMUNE DI CISERANO
Comune di Ciserano REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALE DEL COMUNE DI CISERANO 1 Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Finalità. Art.2 Soggetti legittimati all'utilizzo. Art.3 Disponibilità
REGOLAMENTO COMUNALE
Comune di SAN PRISCO Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli
ODG/PRG: PG: Data Seduta: Data inizio vigore: Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli TITOLO 1...3 DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1... 3 Oggetto e ambito del