L attività di revisione contabile limitata della relazione semestrale nella fase di transizione agli IFRS. Superato

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1 Documento di ricerca n. 93 L attività di revisione contabile limitata della relazione semestrale nella fase di transizione agli IFRS 1. SCOPO DEL DOCUMENTO La Delibera Consob n del 14 aprile 2005 ha modificato, fra gli altri, gli artt. 81 e 82 del Regolamento Emittenti n /1999 ed ha introdotto, agli artt. 81-bis e 82- bis, il regime transitorio per le rendicontazioni infrannuali obbligatorie (relazione semestrale, prima e seconda trimestrale) relative all esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro la data del 30 settembre Le modifiche del Regolamento Emittenti n /1999 hanno disciplinato, inoltre, gli obblighi degli emittenti in tema di informativa contabile sugli effetti della prima adozione degli International Financial Reporting Standards IFRS ( principi contabili IFRS ) mediante la predisposizione dei prospetti di riconciliazione previsti dal principio contabile internazionale IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard ( prospetti di riconciliazione IFRS ). Il principio IFRS 1 si applica quando l'entità adotta gli IFRS per la prima volta con una dichiarazione esplicita e senza riserve di conformità agli stessi. Il principio troverà applicazione nella generalità dei casi delle società emittenti italiane. Il Documento di Ricerca Assirevi n. 91 ha definito le linee guida per lo svolgimento dell attività di revisione contabile ( full audit ) dei prospetti di riconciliazione IFRS e per la redazione della relazione del revisore chiamato ad esprimere un giudizio su detti prospetti. Questo documento intende fornire le considerazioni e le regole tecniche per lo svolgimento delle verifiche aggiuntive del revisore nell ambito degli incarichi di revisione limitata sulla relazione semestrale relativa all esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 e per la predisposizione della relativa relazione di revisione limitata. Tuttavia, il presente documento può fornire una guida, per quanto applicabile, anche per la revisione contabile limitata di relazioni semestrali redatte in conformità all art. 81 del Regolamento Emittenti n.11971/1999 ed approvate dopo il 30 settembre Il regime transitorio introdotto dall art. 81-bis del Regolamento Emittenti n.11971/1999 non sarà applicabile alle relazioni semestrali approvate dopo il 30 settembre FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE Le regole per la predisposizione della relazione semestrale degli emittenti quotati sono contenute negli artt. 81 e 81-bis del Regolamento Emittenti n /1999. La nuova disciplina dell art. 81 prevede, di norma, che la relazione semestrale è redatta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l informativa 1

2 finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all art. 6 del regolamento (CE) n.1606/2002. L art. 81 del Regolamento Emittenti n /1999 richiede, pertanto, l applicazione delle regole previste dal principio contabile internazionale IAS 34. L applicazione del suddetto principio contabile nel contesto di prima adozione dei principi contabili internazionali IFRS richiede altresì l applicazione delle specifiche regole previste dall IFRS 1 in tema di Bilanci Intermedi applicabili nella fase di transizione agli IFRS dai soggetti neo-utilizzatori 1. In alternativa, CONSOB ha previsto, all art. 81-bis 2, che gli emittenti quotati potranno predisporre la relazione semestrale secondo le norme che disciplinano il bilancio d esercizio ed il bilancio consolidato relativi all esercizio precedente (esempio: 31/12/2004) e far riferimento agli schemi ed al corredo informativo richiesti dall Allegato 3C-bis di detto Regolamento. In tal caso, essi dovranno, inoltre, fornire a) una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l ammontare delle più significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;... 2.a La relazione semestrale redatta secondo IAS 34 Gli emittenti che intendono applicare l art. 81 del Regolamento Emittenti 11971/1999 durante il periodo transitorio ai fini della redazione della relazione semestrale relativa all esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 devono rispettare le disposizioni aggiuntive applicabili alle società che adottano i principi internazionali per la prima volta e pubblicano bilanci intermedi conformi ai principi contabili internazionali IFRS. Se in sede di prima adozione una società presenta una relazione semestrale conforme allo IAS 34 per parte del periodo coperto dal suo primo bilancio annuale conforme ai principi internazionali, tale relazione semestrale dovrà: (a) comprendere la riconciliazione di: patrimonio netto consolidato determinato secondo le norme di legge adottate in precedenza alla fine del corrispondente periodo intermedio dell esercizio precedente con il patrimonio netto consolidato secondo i principi contabili IFRS a tale data; risultato netto consolidato determinato secondo le norme di legge adottate in precedenza per il periodo intermedio corrispondente dell esercizio precedente con il risultato netto consolidato secondo i principi contabili IFRS per tale periodo; 1 Principio contabile IFRS 1, paragrafi 45 e Per le semestrali approvate dopo il 30 settembre 2005 non sarà più applicabile il regime transitorio introdotto dall art. 81-bis del Regolamento Emittenti n.11971/

3 (b) includere le riconciliazioni descritte nell IFRS 1 o un riferimento a un altro documento contabile pubblicato che comprende tali riconciliazioni 3. Le disposizioni di cui sopra si applicano unicamente in sede di prima adozione dei principi contabili IFRS agli emittenti che predispongono i bilanci intermedi secondo lo IAS 34 ed utilizzano la regola generale prevista dalla specifica normativa adottata da CONSOB. La relazione semestrale dovrà, inoltre, includere i prospetti contabili della capogruppo (non consolidati) e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, le relative note esplicative. 4 La tabella sotto riportata riassume schematicamente i prospetti contabili e le riconciliazioni da includere a livello consolidato 5 nelle relazioni semestrali IAS 34 di un emittente neo-utilizzatore: Alla data del 1 gennaio giugno dicembre giugno 2005 Stato patrimoniale Riconciliazione del *) *) *) patrimonio netto Per il periodo chiuso al Conto economico **) Rendiconto finanziario **) Prospetto delle variazioni di patrimonio netto **) Riconciliazione del *) *) risultato netto Illustrazione delle *) rettifiche sostanziali al rendiconto finanziario ) Prospetti contabili obbligatori *) Riconciliazioni richieste ai sensi dei paragrafi 39, 40 e 45 dell IFRS 1 **) La presentazione di tali prospetti al 31 dicembre 2004 non è richiesta da IAS 34, l informativa sarà obbligatoria nel primo bilancio annuale completo IFRS. Come appare dalla tabella, una parte delle riconciliazioni ed informazioni aggiuntive sono previste dal principio contabile IFRS 1. L emittente potrebbe aver già pubblicato 3 Si veda il Documento di Ricerca Assirevi n Sulla base dell art. 81 del Regolamento Emittenti 11971/1999 i dati semestrali della Capogruppo non consolidati dovranno essere redatti secondo le norme che disciplinano il bilancio d esercizio relative all esercizio. 5 L art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 consente l adozione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d esercizio per l esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 alla generalità degli emittenti con azioni quotate, ad eccezione delle società che esercitano le imprese incluse nell ambito di applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n

4 le suddette informazioni in occasione della prima trimestrale ossia in un contesto diverso da quello della relazione semestrale. Per questa ragione, in sede di prima adozione dei principi contabili IFRS alla rendicontazione intermedia l emittente dovrà includere le riconciliazioni IFRS 1 e le relative note esplicative nella sua prima relazione semestrale conforme al principio contabile IAS 34 oppure fare riferimento a un altro documento che include tali riconciliazioni con il bilancio secondo i precedenti principi contabili. Se la relazione semestrale dell emittente è conforme al Principio IAS 34, tale fatto deve essere indicato. Inoltre i prospetti contabili consolidati del periodo intermedio non potranno essere indicati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che non siano stati predisposti in conformità a tutte le disposizioni di detti principi. Tale obbligo è simile a quello contenuto nello IAS 1. Lo IAS 1 e lo IAS 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori, affermano che un informazione è rilevante quando la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, ma non contengono indicazioni quantitative in merito. La stessa definizione di materiale si applica ai bilanci intermedi. Una società dovrà, nel decidere come rilevare, valutare, classificare o illustrare una voce ai fini della relazione semestrale, determinare la sua rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio. Secondo lo IAS 34, l obiettivo prevalente è di assicurare che un bilancio intermedio comprenda tutti i dati necessari alla comprensione della posizione patrimonialefinanziaria dell impresa e del suo risultato nel periodo intermedio. Pertanto, il principio basa le decisioni relative alla rilevazione e all informativa sui dati relativi al periodo intermedio considerato a sé stante con l obiettivo di consentirne la comprensibilità ; questo per evitare interferenze fuorvianti potenzialmente risultanti dall assenza di informativa su, per esempio, componenti non usuali, modifiche alle politiche contabili o alle stime, errori. Infine il principio IAS 34 dichiara specificatamente che nel valutare la rilevanza, va riconosciuto che le valutazioni intermedie potranno basarsi maggiormente su stime rispetto alle valutazioni dei dati annuali. L applicazione del principio IAS 34 presuppone l individuazione del periodo intermedio (interim period). Tuttavia, il principio IAS 34 non si occupa di quale impresa debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità (periodo intermedio), o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. Questi aspetti sono solitamente disciplinati dal legislatore, dagli organi di controllo, dalle borse valori e dagli ordini professionali. Inoltre, secondo IAS 34, ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità ai principi contabili internazionali IFRS. Il fatto che un impresa non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al principio IAS 34 non impedisce che il bilancio annuale dell impresa possa comunque essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. La scelta del periodo intermedio assume rilevanza, nell applicazione del pincipio IAS 34, ai fini dell individuazione dei periodi per i quali i bilanci intermedi devono essere pubblicati. Infatti, secondo il principio IAS 34 il bilancio intermedio dovrà contenere, tra l altro, il conto economico del 4

5 periodo intermedio di riferimento e progressivo dell esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell esercizio precedente. Il Regolamento Emittenti 11971/1999 prevede informativa periodica su base trimestrale (art. 82) e su base semestrale (art. 81) 6. Peraltro, la seconda relazione trimestrale può essere omessa ove ricorrano le condizioni stabilite previste dall art. 82, comma 2. Inoltre, come noto, la relazione trimestrale può essere predisposta secondo gli schemi previsti nell Allegato 3 D del Regolamento Emittenti 11971/1999 i quali richiedono schemi ed un corredo di note esplicative diverso da quelli previsti dal principio IAS 34. Sulla base del contesto normativo sin qui descritto, si può ritenere che non sussista l obbligo di presentazione di dati trimestrali nei prospetti contabili della relazione semestrale redatta secondo IAS 34 per gli emittenti che adottano gli schemi dell Allegato 3 D del Regolamento Emittenti 11971/1999 ai fini della redazione della relazione trimestrale. Peraltro, si può ritenere che l emittente possa fornire nel corpo della relazione semestrale ovvero nei prospetti contabili anche le informazioni aggiuntive (saldi e note esplicative) relative al periodo trimestrale intermedio di riferimento. I bilanci intermedi redatti in conformità con lo IAS 34 contengono, di norma, dettagli significativamente inferiori a quelli contenuti nell informativa annuale, perché si basano sull assunto che gli utilizzatori dei bilanci intermedi abbiano accesso anche all ultimo bilancio annuale redatto in conformità agli IFRS. Pertanto, in sede di prima adozione l emittente dovrà assicurare che la sua prima relazione semestrale contenga informazioni sufficienti circa eventi o operazioni che sono significative per la comprensione del periodo intermedio di riferimento. Dovrà pertanto includere nella prima relazione semestrale IFRS informazioni significativamente maggiori di quelle normalmente incluse in un bilancio consolidato intermedio; in alternativa è possibile includere riferimenti a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni. Il principio contabile internazionale IAS 34 definisce un periodo intermedio come un un periodo contabile inferiore all intero esercizio. La relazione semestrale potrà contenere sia l insieme completo dei prospetti contabili consolidati che compongono il bilancio consolidato (come descritti nello IAS 1, Presentazione del bilancio di esercizio) sia l insieme dei prospetti di un bilancio consolidato sintetico come descritti nel principio IAS 34 stesso, riferiti a un periodo intermedio. Il Principio non proibisce né scoraggia: la pubblicazione di una informativa completa di bilancio come bilancio consolidato intermedio, piuttosto che un bilancio sintetico e note informative specifiche; l inclusione nel bilancio consolidato intermedio sintetico di ulteriori informazioni al di là dei contenuti minimi o note esplicative specifiche indicati nello IAS Nel periodo transitorio gli emittenti possono avvalersi delle regole stabilite negli artt. 82-bis (informativa trimestrale) e 81-bis (informativa semestrale). 5

6 Le indicazioni sui principi contabili di rilevazione e valutazione di IAS 34, insieme alle note informative specifiche riferite ai periodi intermedi previste da IAS 34, si applicano sia ai bilanci completi sia a quelli sintetici. Nel contesto di un emittente neo-utilizzatore, e nell ipotesi che non sia stato pubblicato un bilancio consolidato completo IFRS dell esercizio precedente (esempio: 31/12/2004), la relazione semestrale dovrà presentare l insieme completo dei prospetti contabili consolidati in linea con le indicazioni di IAS 1 corredati di note esplicative. I prospetti contabili consolidati del periodo intermedio dovranno, pertanto, rispettare per forma e contenuti le disposizioni dello IAS 1 e saranno corredati di note esplicative, ivi inclusa una sintesi dei principi contabili applicati ed altre note esplicative. Inoltre, l emittente dovrà produrre l informativa richiesta specificatamente dallo IAS 34 per quanto riguarda il bilancio consolidato intermedio. Il tema delle note esplicative assume particolare rilevanza nel contesto specifico di un soggetto neo-utilizzatore. Infatti, lo IAS 34 presume che l utilizzatore di un bilancio intermedio di un impresa avrà avuto a disposizione anche l ultimo bilancio annuale dell impresa stessa. Pertanto, in linea di principio non sarebbe necessario che le note a una relazione semestrale forniscano aggiornamenti non rilevanti alle informazioni che siano già state fornite nelle note al bilancio annuale più recente, dato che tale informativa non è necessaria per una comprensione delle variazioni della posizione finanziaria e dei risultati della società dalla data dell ultimo bilancio annuale. Di converso, ciò significa che quando le informazioni sono variate in misura significativa, anche per effetto dell applicazione dei principi contabili IFRS (per esempio: adozione del criterio del valore di mercato per la valutazione degli attivi), l emittente potrà far rinvio all informativa presentata a corredo dei prospetti di riconciliazione IFRS ovvero produrre un informativa più estesa e, per molti aspetti, analoga a quella del bilancio annuale IFRS. In ogni caso l emittente dovrà includere nelle note ai prospetti contabili consolidati del periodo intermedio, come minimo, l informazione seguente, se non illustrata altrove nella relazione semestrale: (a) l indicazione che ai fini della redazione dei prospetti contabili consolidati del periodo intermedio sono stati seguiti gli stessi principi e criteri contabili applicati nella redazione dei prospetti di riconciliazione IFRS o, se questi principi e criteri sono stati modificati, una descrizione dei motivi, della natura e dell effetto del cambiamento; (b) commenti che illustrano la stagionalità o la ciclicità dell attività del periodo intermedio; (c) la natura e l importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flusso finanziario del periodo e che sono inusuali per natura, dimensioni o incidenza; (d) la natura e l importo delle variazioni delle stime effettuate in periodi intermedi precedenti nel corso del corrente esercizio o delle stime effettuate in esercizi precedenti, e se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento; (e) emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e azionari; 6

7 (f) dividendi pagati (in totale o per azione) rispettivamente alle azioni ordinarie ed alle altre azioni; (g) i ricavi e risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base per l informativa di settore ; (h) eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio; (i) gli effetti delle variazioni nella struttura dell impresa o del gruppo intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni di imprese, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari di lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare. Nel caso delle aggregazioni di imprese, la società dovrà produrre l informativa prevista ai sensi dei paragrafi dell IFRS 3, Aggregazioni di imprese. L IFRS 3 prevede che tali informazioni siano prodotte in forma aggregata per le aggregazioni di imprese effettuate nel periodo di riferimento che siano individualmente non rilevanti. Tuttavia, la rilevanza va valutata in rapporto al periodo intermedio, e ciò implica che l IFRS 3 potrà richiedere informazioni sulle aggregazioni di imprese più dettagliate per il periodo intermedio rispetto ai bilanci annuali; (j) variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell ultimo bilancio annuale. Lo IAS 34 fornisce i seguenti esempi in merito all informativa da includere nei bilanci intermedi: la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l effetto di riversamenti di svalutazioni precedenti; la rilevazione di una perdita di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni, o di altre attività e il ripristino di tali perdite ; lo storno di fondi per costi di ristrutturazione; le acquisizioni o dismissioni di immobili, impianti e macchinari; gli impegni per l acquisto di immobili, impianti e macchinari; le conclusioni di vertenze legali; le correzioni di errori nei dati di bilancio di periodi precedenti (rectius: nei dati presentati nei prospetti di riconciliazione IFRS); qualsiasi inadempimento di obbligazioni o violazione di clausole di debito che non sia stata corretta prima o alla data di riferimento di bilancio; operazioni con parti correlate. Molti di questi obblighi di informativa sono peraltro oggetto delle indicazioni di diversi altri principi contabili internazionali. I commenti esplicativi circa la stagionalità o la ciclicità delle attività del periodo intermedio potranno dover essere molto più estesi quando l attività è caratterizzata da elevata stagionalità. Le disposizioni seguenti si applicano a prescindere dal fatto che la società abbia deciso di pubblicare un bilancio completo o sintetico: l utile base e diluito per azione deve essere esposto nel prospetto di conto economico sintetico per il periodo intermedio. Tuttavia lo IAS 34 non prevede specificatamente l informativa sull utile per azione relativamente alle attività cessate; 7

8 il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto consolidato dovrà seguire lo stesso formato adottato nel bilancio annuale. 2.b La relazione semestrale redatta secondo l art. 81-bis del Regolamento Emittenti 11971/1999 Gli emittenti che intendono applicare l art. 81-bis del Regolamento Emittenti 11971/1999 durante il periodo transitorio ai fini della redazione della relazione semestrale relativa all esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 dovranno applicare le norme che disciplinano il bilancio d esercizio ed il bilancio consolidato relativi all esercizio precedente (esempio: 31/12/2004) e far riferimento agli schemi ed al corredo informativo richiesti dall Allegato 3C-bis di detto Regolamento. Tuttavia, essi dovranno fornire informazioni aggiuntive per illustrare gli effetti derivanti dall adozione dei principi contabili internazionali IFRS, nonché il rinvio ad altro documento (ad esempio: i prospetti di riconciliazione IFRS) contenenti tale informativa. La relazione semestrale dovrà obbligatoriamente includere le seguenti riconciliazioni e le relative note: a) la riconciliazione del patrimonio netto consolidato alla fine del periodo intermedio dell esercizio determinato secondo le norme di legge adottate nell esercizio precedente con il patrimonio netto consolidato secondo i principi contabili IFRS a tale data, b) la riconciliazione del risultato netto consolidato per il periodo intermedio determinato secondo le norme di legge adottate nell esercizio precedente con il risultato netto consolidato secondo i principi contabili IFRS per tale periodo. La relazione semestrale potrà anche includere informazioni di natura comparativa relative al corrispondente periodo dell esercizio precedente circa gli effetti derivanti dall adozione dei principi contabili internazionali IFRS. Le suddette informazioni, riconciliazioni e note esplicative costituiscono parte integrante della relazione semestrale e dovranno essere assoggettate a revisione contabile limitata secondo le linee guida illustrate nel successivo paragrafo LIMITI INSITI NEI DATI FORNITI TRAMITE LA PRIMA RELAZIONE SEMESTRALE IFRS I dati IFRS presentati nella prima relazione semestrale relativa all esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 dovranno riflettere gli effetti del cambiamento di criteri contabili; ciò non comporta unicamente la rimisurazione di dati consuntivi sulla base di criteri diversi ma anche l introduzione di numerose modifiche nei processi contabili e nelle modalità di rilevazione e valutazione dei fatti aziendali. Questa attività di adeguamento potrebbe risultare tuttora in corso al momento della redazione della relazione semestrale. 8

9 Inoltre, per taluni aspetti, l attività di adeguamento ed interpretativa degli organismi ufficiali a ciò preposti ed il necessario processo di omologazione da parte della Commissione Europea è tuttora in corso. Al momento della predisposizione del primo bilancio consolidato completo IFRS potranno risultare in vigore nuovi principi IFRS ed interpretazioni IFRIC per i quali sarà consentita l applicazione in via anticipata. Recentemente, lo IASB ha elaborato le modifiche ai criteri contabili dello IAS 39 (la cosiddetta Fair Value Option ). Gli emendamenti al suddetto principio contabile sono stati approvati dall Accounting Regulatory Committe (ARC) ma il processo di omologazione non è stato ancora completato. La situazione, qui descritta a mero titolo esemplificativo, potrebbe indurre gli emittenti ad applicare i nuovi principi contabili sin dalla prima semestrale IFRS ovvero a modificare le scelte già operate in sede di predisposizione dei prospetti di riconciliazione IFRS già pubblicati. Le note esplicative della relazione semestrale dovranno contenere una specifica informativa in merito ai principi contabili adottati ed alle scelte operate in sede di prima applicazione. Infatti, i dati presentati nei prospetti di riconciliazione IFRS costituiranno i valori pubblicati a fini comparativi nel primo bilancio consolidato completo IFRS; tali valori potrebbero essere soggetti ad alcune variazioni che si rendessero necessarie qualora qualche principio contabile internazionale fosse rivisto o modificato prima della pubblicazione del suddetto bilancio. Va ricordato che è possibile che nuove versioni o interpretazioni degli IFRS siano emesse prima della pubblicazione del primo bilancio consolidato completo IFRS, eventualmente con effetti retroattivi. Se ciò dovesse accadere, potrebbero, quindi, emergere effetti sui dati presentati nella prima semestrale IFRS e nei prospetti di riconciliazione redatti secondo l IFRS 1. I limiti insiti nei dati IFRS presentati devono essere ben compresi dagli investitori e dagli altri utilizzatori dei bilanci. Pertanto, in linea di principio, le note esplicative della relazione semestrale dovranno contenere una specifica informativa in merito alle finalità dei dati presentati nonché alle possibili modifiche che potrebbero derivare dall evoluzione dello scenario normativo. Il revisore valuterà la necessità di inserire nella relazione di revisione limitata un richiamo della suddetta informativa. 4. REVISIONE LIMITATA (REVIEW) DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE L IFAC e lo IAASB hanno pubblicato nell Agosto 2004 un documento che fornisce, in accordo con i principi di revisione internazionali ISA, le linee guida per lo svolgimento di incarichi di revisione che abbiano per oggetto informazioni e bilanci pubblicati in occasione della prima adozione degli IFRS. Il documento IFAC/IAASB affronta anche il tema dell incarico di revisione limitata ( review ) svolto sulle rendicontazioni intermedie predisposte in conformità agli IFRS per la parte dell esercizio in cui la società predispone il primo bilancio secondo tali regole contabili. Anche in questa situazione, lo svolgimento dell incarico è subordinato all ottenimento di sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle rettifiche apportate ai saldi di apertura (esempio: all 1/1/2004) ed alla fine 9

10 dell esercizio dell ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (esempio 31/12/2004). In accordo con le linee guida previste dalla Delibera CONSOB n del 31 luglio 1997, lo svolgimento della revisione limitata sulla relazione semestrale è subordinato all ottenimento di sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle rettifiche apportate ai saldi di apertura (esempio: all 1/1/2004) ed alla fine dell esercizio dell ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (esempio 31/12/2004), ossia, come illustrato nel documento di ricerca Assirevi n. 91, allo svolgimento del full audit dei prospetti di riconciliazione previsti dall IFRS 1. Preliminarmente, si osserva che il revisore dovrà ottenere specifica modifica dell incarico di revisione contabile limitata originariamente conferito che identifichi l oggetto dell incarico e le norme di riferimento ai fini della comunicazione al mercato degli effetti del passaggio agli IFRS. A questi fini può apparire sufficiente l approvazione della modifica dell incarico da parte degli amministratori dell emittente con successiva ratifica dell assemblea degli Azionisti. Peraltro, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DAC/RM/ del 18 aprile 1996, punto D.2.1), tali modifiche all incarico di revisione, unitamente a quelle eventualmente resesi necessarie sulla revisione del bilancio al 31 dicembre 2005 e successivi per effetto del passaggio ai principi contabili internazionali, dovranno essere comunicate alla Consob, successivamente all approvazione dell incarico da parte del Consiglio di Amministrazione. L incarico conferito alla società di revisione, come raccomandato dalla Comunicazione CONSOB n del 20 febbraio 1997, dovrà prevedere le seguenti verifiche a seconda delle scelte che verranno effettuate dall emittente: applicazione dell art. 81: la revisione contabile limitata dovrà essere condotta secondo i principi descritti nella delibera CONSOB n del 31 luglio 1997, svolgendo le procedure di revisione limitata sui dati economici e patrimoniali IFRS del semestre in corso (esempio: al 30 giugno 2005) 7 ; applicazione dell art. 81-bis ed inserimento di un prospetto di riconciliazione quantitativa dei dati del patrimonio netto e del risultato alla data di chiusura del semestre: la revisione contabile limitata dovrà essere condotta secondo i principi descritti nella delibera CONSOB n del 31 luglio 1997, svolgendo le procedure di revisione limitata su: i) dati economici e patrimoniali redatti secondo i principi contabili nazionali del semestre in corso (esempio: al 30 giugno 2005), ii) prospetto di riconciliazione quantitativa IFRS dei dati del patrimonio netto e del risultato alla data di chiusura del semestre in corso (esempio: 30 giugno 2005). 7 Per completezza si segnala che la Comunicazione CONSOB n. DEM/ del 15 aprile 2005 richiede lo svolgimento della revisione limitata anche sui dati patrimoniali IAS/IFRS alla chiusura dell esercizio precedente ; peraltro, si ritiene che tale lavoro di revisione possa essere ricondotto nell ambito della revisione completa dei prospetti di riconciliazione richiesti dall IFRS 1. 10

11 I dati relativi al trimestre, presentati nella relazione semestrale in accordo con le indicazioni dello IAS 34, saranno assoggettati a revisione contabile limitata nel contesto della revisione contabile della relazione semestrale senza specifica menzione a tali dati trimestrali nella relazione di revisione contabile limitata. Qualora la relazione semestrale contenga anche informazioni aggiuntive "non obbligatorie" (saldi e note esplicative) relative al periodo trimestrale intermedio di riferimento, il revisore dovrà esplicitare in un paragrafo intermedio della relazione di revisione limitata che i suddetti dati non sono stati assoggettati a revisione contabile limitata, salvo che non abbia svolto le procedure di revisione contabile limitata anche con riguardo alle suddette informazioni 8. I dati della capogruppo alla chiusura del semestre ed inclusi nella relazione semestrale saranno ugualmente sottoposti a revisione contabile limitata nel contesto delle procedure di revisione limitata finalizzate alla revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata 9. Come noto, limitatamente al primo esercizio di applicazione degli IFRS, il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, emanato in attuazione dell art. 25 della legge 306/2003, prevede la facoltà di redigere il bilancio d esercizio utilizzando i principi IFRS 10. L emittente dovrà, pertanto, esplicitare nella relazione sulla gestione di accompagnamento alla relazione semestrale la propria scelta con riferimento al bilancio d esercizio Qualora l emittente indichi che redigerà il bilancio d esercizio secondo i principi contabili IFRS e sia tenuta, per effetto del 3 comma dell art. 81 del Regolamento Emittenti, a presentare, nell ambito della relazione semestrale, anche le note esplicative dei prospetti contabili della società capogruppo, allora le suddette note dovranno contenere anche adeguata informativa sugli effetti dell applicazione dei principi contabili IFRS. In via generale, si ritiene che la suddetta informativa possa riflettere, per forma e contenuto, l analoga informativa fornita a corredo dei dati IFRS consolidati. Eventuali richiami di informativa possono essere effettuati dopo l'espressione delle conclusioni per porre in evidenza la scelta adottata dall emittente al fine di agevolare la comprensione dei prospetti contabili riguardanti i dati della capogruppo. L adozione dei criteri rispettivamente previsti dagli artt. 81 e 81-bis del Regolamento Emittenti comporta la presentazione delle riconciliazioni IFRS 1. L attività di revisione sui suddetti prospetti sarà svolta secondo le indicazioni del Documento di Ricerca Assirevi n. 91 a cui si rimanda anche per gli aspetti relativi alla redazione della relazione di revisione. La relazione di revisione (full audit) sarà oggetto di richiamo in un paragrafo intermedio della relazione di revisione limitata. Come illustrato al precedente paragrafo 2 di questo documento, l adozione del principio contabile IAS 34 richiede, tra l altro, la presentazione di dati comparativi 8 L obbligo di presentazione di dati trimestrali nei prospetti contabili della relazione semestrale redatta secondo IAS 34 non sussiste per gli emittenti che adottano gli schemi dell Allegato 3 D del Regolamento Emittenti 11971/1999 ai fini della redazione della relazione trimestrale. 9 Si veda il Documento Consob Il regolamento Consob sulla relazione semestrale Risposta ai quesiti del 14 luglio 2000 ( Quesito n.8). 10 Si veda la nota 5 del presente documento. 11

12 economici IFRS ed anche la presentazione dei dati economici e patrimoniali IFRS del corrispondente periodo dell anno precedente ed alla chiusura del medesimo e le riconciliazioni degli stessi. Ai fini dello svolgimento della revisione contabile limitata della revisione semestrale del periodo (esempio: 30 giugno 2005) che è parte dell esercizio in cui l emittente redige il primo bilancio IFRS, il revisore incaricato dovrà acquisire le informazioni necessarie per comprendere se i dati comparativi IFRS e i prospetti di riconciliazione IFRS del corrispondente periodo dell anno precedente ed alla chiusura del medesimo (esempio: 30 giugno 2004) sono stati redatti con criteri contabili omogenei con quelli adottati per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30 giugno 2005) e mediante l applicazione di procedure contabili ed extra-contabili coerenti con quelle utilizzate per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30 giugno 2005). Le relative procedure aggiuntive di revisione saranno, di norma, svolte coerentemente con le linee guida previste per la revisione contabile limitata e, pertanto, consisteranno principalmente nella raccolta di informazioni tramite colloqui con la direzione dell emittente e l ottenimento di adeguate evidenze in merito a: i) completezza delle rettifiche IFRS predisposte ai fini della rielaborazione dei dati del corrispondente periodo dell anno precedente ed alla chiusura del medesimo, ii) omogeneità dei criteri di valutazione adottati, iii) procedure contabili ed extra-contabili utilizzate. In assenza di adeguate evidenze il revisore dovrà illustrare nella propria relazione di revisione limitata le significative limitazioni incontrate nello svolgimento delle procedure aggiuntive di revisione sui predetti dati IFRS rielaborati (esempio: 30 giugno 2004). Il revisore incaricato della revisione limitata della relazione semestrale dovrà esprimere nella sua relazione le conclusioni sulla conformità della relazione semestrale alle specifiche regole statuite dal Regolamento Emittenti CONSOB in accordo con le linee guida descritte nella delibera CONSOB n del 31 luglio Analoghe procedure di revisione limitata dovranno essere svolte anche sui prospetti di riconciliazione dei dati economici e patrimoniali redatti secondo i principi contabili nazionali del semestre in corso (esempio: al 30 giugno 2005) con i dati del patrimonio netto e del risultato alla data di chiusura del semestre in corso (esempio: 30 giugno 2005) che costituiscono parte integrante della relazione semestrale redatta ai sensi dell art.81-bis del Regolamento Emittenti. Gli allegati A e B al presente documento illustrano i modelli di relazione di revisione limitata sulle relazioni semestrali predisposte rispettivamente, secondo gli artt. 81 e 81-bis del Regolamento Emittenti. Ottobre

13 ALLEGATO A Relazione della società di revisione sulla revisione limitata della relazione semestrale redatta ai sensi dell art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni Agli Azionisti della ABC S.p.A. 1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati e delle relative note esplicative ed integrative ( in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo: dei prospetti contabili e delle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati) inclusi nella relazione semestrale al della ABC S.p.A.. La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della ABC S.p.A.. E nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale. 2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n del 31 luglio [La responsabilità della revisione contabile limitata dei dati semestrali di alcune società controllate (o sottoposte ad influenza notevole), che rappresentano circa il..% delle attività consolidate e circa il..% dei ricavi consolidati, è di altri revisori]. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio 11, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale. 3. Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell esercizio precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data. (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS). (I dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell esercizio precedente presentati nei prospetti contabili sono stati assoggettati a revisione contabile 11 In presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo, riportare anche il riferimento al bilancio d esercizio in aggiunta a quello sul bilancio consolidato. 13

14 da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alla loro relazione emessa in data. (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS). I dati comparativi della relazione semestrale dell anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti da noi precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data. (I dati comparativi della relazione semestrale dell anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione emessa in data ). (Illustrare eventuali limitazioni incontrate nello svolgimento delle procedure aggiuntive sui dati comparativi della relazione semestrale dell anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS e sui relativi prospetti di riconciliazione IFRS). 4. Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative (in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo: ai prospetti contabili ed alle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati), identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri di redazione della relazione semestrale previsti dall art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 5. (Inserire eventuali richiami di informativa riguardanti: - Principi contabili adottati per la predisposizione dei dati semestrali della Capogruppo non consolidati; - Finalità e limiti dei dati semestrali presentati - Eventuale applicazione di principi contabili internazionali in corso di omologazione). Luogo,.. data.. (Società di revisione). (Socio - Nome e Cognome) 14

15 ALLEGATO B Relazione della società di revisione sulla revisione limitata della relazione semestrale redatta ai sensi dell art. 81-bis del Regolamento Consob adottato con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni Agli Azionisti della ABC S.p.A. 1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati e delle relative note esplicative ed integrative (in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo: dei prospetti contabili e delle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati) inclusi nella relazione semestrale al della ABC S.p.A.. La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della ABC S.p.A.. E nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale. 2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n del 31 luglio [La responsabilità della revisione contabile limitata dei dati semestrali di alcune società controllate (o sottoposte ad influenza notevole), che rappresentano circa il..% delle attività consolidate e circa il..% dei ricavi consolidati, è di altri revisori]. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato 12 di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale. 3. Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato 13 dell esercizio precedente presentati nei prospetti contabili e quelli presentati nell Appendice Separata alla relazione semestrale relativamente ai prospetti di riconciliazione IFRS, si fa riferimento alle nostre relazioni emesse in data. (data di emissione della relazione sulla revisione del bilancio consolidato e sul bilancio d esercizio) e in data (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS). 12 In presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo, riportare anche il riferimento al bilancio d esercizio in aggiunta a quello sul bilancio consolidato. 13 In presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo, riportare anche il riferimento al bilancio d esercizio in aggiunta a quello sul bilancio consolidato. 15

16 (I dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell esercizio precedente presentati nei prospetti contabili e quelli presentati nell Appendice Separata alla relazione semestrale relativamente ai prospetti di riconciliazione IFRS sono stati assoggettati a revisione contabile da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni rispettivamente emesse in data. (data di emissione della relazione sulla revisione del bilancio consolidato) e in data (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS). I dati comparativi della relazione semestrale dell anno precedente redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti sono stati da noi precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data. (I dati comparativi della relazione semestrale dell anno precedente redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti sono stati precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione emessa in data ). 4. Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative (in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo: ai prospetti contabili ed alle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati), identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri di redazione della relazione semestrale previsti dall art. 81- bis del Regolamento Consob adottato con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 5. (Inserire eventuali richiami di informativa riguardanti: - Finalità e limiti dei dati semestrali presentati - Eventuale applicazione di principi contabili internazionali in corso di omologazione). Luogo,.. data.. (Società di revisione).. (Socio - Nome e Cognome) 16

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