ex L. 43/94 come modificata dal D.L. 83/2012 (decreto crescita) convertito con L. 134/2012, ex D.L. 179/2012 (decreto crescita bis) convertito con L.

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1 L emissione di cambiali finanziarie L emissione di cambiali finanziarie ex L. 43/94 come modificata dal D.L. 83/2012 (decreto crescita) convertito con L. 134/2012, ex D.L. 179/2012 (decreto crescita bis) convertito con L. 221/2012 ed ex D.L. 145/2013 (decreto destinazione Italia) convertito con L. 09/2014

2 Indice Premessa 03 L iter parlamentare 04 Le caratteristiche delle cambiali finanziarie 11 Emissione: soggetti autorizzati 17 Emissione: limiti 20 Emittenti non quotati 25 Regime fiscale 30 Le novità introdotte dal DL 145/2013 (convertito con Legge 09/2014) 32 Costi e iter di emissione 34 Ipotesi di utilizzo

3 Premessa Le cambiali finanziarie sono uno strumento di raccolta del risparmio tra il pubblico che consente all'impresa, in particolare la PMI, di finanziarsi direttamente sul mercato, a costi più contenuti rispetto a quelli legati al credito bancario. Introdotte in Italia con la Legge 43 del 1994, sono state recentemente riformate a) dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita") convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; b) dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( Decreto Crescita bis ) convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha riformato il trattamento fiscale delle cambiali finanziarie; c) dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 ( Decreto Destinazione Italia ) convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9 che ha modificato la normativa di riferimento, con l obiettivo di agevolare ulteriormente il ricorso alle cambiali finanziarie da parte delle PMI. Le cambiali finanziarie rappresentano una forma di dialogo diretto tra impresa e risparmiatori. Le aziende possono reperire capitali direttamente sul mercato utilizzando uno strumento alternativo all intermediazione bancaria. La centralità del sistema bancario non viene però meno rappresentando comunque il punto di incontro tra domanda e offerta, e un fondamentale perno distributivo delle cambiali finanziarie

4 L iter parlamentare delle cambiali finanziarie

5 Le cambiali finanziarie in Parlamento Premessa In quasi vent anni di esperienza applicativa, hanno conosciuto uno scarso sviluppo. Imprenditori e professionisti, si sono ritrovati concordi nell individuare tra gli ostacoli all utilizzo di tale strumento di raccolta: la durata e la materialità del titolo; i costi di emissione e la connessa necessità di garanzie bancarie; l obbligo di redazione del prospetto informativo; i limiti all emissione; il trattamento fiscale. La recente modifica della normativa di riferimento è intervenuta proprio su questi aspetti, rendendo la cambiale finanziaria competitiva rispetto ad altri strumenti di raccolta

6 Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della Legge 134/2012, della Legge 221/2012 e della Legge 09/2014 di conversione del Decreto Destinazione Italia. Da novembre 2010 a maggio 2011 Audizioni presso la Commissione: SEQ ABI Integrae SIM Studio legale Morri Cornelli e Associati Azimut Holding AIFI Cassa depositi e prestiti Consob ANIA Borsa Italiana Assonime Banca d'italia Assogestioni Federcasse Assofondipensione - 6 -

7 Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della Legge 134/2012, della Legge 221/2012 e della Legge 09/2014 di conversione del Decreto Destinazione Italia. 19 luglio 2011 Seduta conclusiva della Commissione relativa all indagine ed approvazione del documento conclusivo articolato sui due pilastri del mercato del debito e del mercato dell equity, nel quale è presente la proposta di revisione della Legge 43/94 sulle cambiali finanziarie. - ampliare il panorama del mercato del debito, ad esempio rilanciando lo strumento delle cosiddette carte commerciali (commercial papers), anche attraverso la revisione della legge n. 43 del 1994, definendo le condizioni per rilanciare un mercato specifico sul quale negoziare tali titoli di debito, che sia in grado di assicurare la rigorosa tutela degli investitori, di consentire la conoscenza e trasparenza degli emittenti e di ridurre i costi di emissione.quanto alla durata dei titoli, essa dovrebbe essere relativamente breve per la carta commerciale, o con un orizzonte temporale che potrebbe essere più esteso per strumenti obbligazionari, prevedendo un collegamento tra la performance dell'azienda e il premio pagato all'investitore - 7 -

8 Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della Legge 134/2012, della Legge 221/2012 e della Legge 09/2014 di conversione del Decreto Destinazione Italia. 27 settembre 2011 Convegno presso la Camera dei Deputati la riforma dei mercati finanziari: proposte e progetti organizzato da SEQ in collaborazione con la rivista Investimenti Finanziari. Relatori: On. Gianfranco Conte, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati Dott. Giuseppe Vegas, Presidente Consob Dott. Giuseppe Mussari, Presidente ABI Dott. Massimo Tononi, Presidente Borsa Italiana S.p.A. Dott. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti Nel corso del convegno viene approfondita la proposta di attivare in Italia un mercato del debito. 18 novembre 2011 Presentazione della Proposta Fluvi di revisione della Legge 43/ novembre 2011 Presentazione della Proposta Ventucci di revisione della Legge 43/ maggio 2012 Approvazione presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati di un testo unificato delle proposte Fluvi e Ventucci e contestuale decisione della Commissione di fare richiesta di poter procedere in Legislativa

9 Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della Legge 134/2012, della Legge 221/2012 e della Legge 09/2014 di conversione del Decreto Destinazione Italia. 22 giugno 2012 Il Governo Monti, con decisione del ministro Passera, recepisce nel Decreto Sviluppo il lavoro relativo al testo unificato prodotto dalla Commissione Finanze della camera dei Deputati. 25 luglio 2012 Fiducia posta dal Governo alla conversione in Legge del Decreto Sviluppo. 11 agosto 2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo della Legge 43/94 come modificata dalla conversione del Decreto. 12 agosto 2012 Entrata in vigore della nuova Legge relativa all emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni partecipative subordinate. 19 dicembre 2012 Entrata in vigore del nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie (parzialmente modificato dal passaggio successivo Legge 09/2014). 22 febbraio 2014 Entrata in vigore della Legge 09/2014 di conversione del Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013) che introduce nuove agevolazioni per le operazioni di finanziamento delle PMI

10 Riferimenti normativi: sintesi Legge 13 gennaio 1994, n. 43 disciplina delle cambiali finanziarie Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita ) convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( Decreto Crescita bis) convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 ( Decreto Destinazione Italia ) convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9 Decreto legislativo dell 01 settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario Delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058, raccolta del risparmio per i soggetti diversi dalle banche Circolare della Banca d Italia, n. 229 del 21 aprile 1999, istruzioni di vigilanza per le banche Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (definizione di investitore professionale) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile Direttiva MIFID (definizione di investitore professionale) Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (art. 34 ter esenzioni prospetto informativo) Codice civile (limiti all emissione ex art. 2412, 2483)

11 Le caratteristiche delle cambiali finanziarie

12 Definizione Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all ordine, emessi in serie ed aventi scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione (art. 1 Legge 43/94 modificata). Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie e sono girabili esclusivamente con la clausola senza garanzia o equivalenti (art. 2 Legge 43/94 modificata). In questo modo il girante è esonerato dalla responsabilità per mancato pagamento da parte dell'emittente. L emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo (art. 3 Legge 43/94 modificata)

13 Le caratteristiche delle cambiali finanziarie Emittenti: società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati e non in mercati regolamentati o non regolamentati. Prima della L.134/2012 potevano emettere cambiali finanziarie a) le società per azioni quotate, b) le società finanziarie vigilate da Banca, c) le società per azioni non quotate e d) le società non finanziarie. Informativa al mercato: le delibere Consob del e dell , hanno modificato il Reg. Emittenti, individuando all art. 34 ter i casi di esenzione dall obbligo di redazione del prospetto informativo. Nel caso specifico delle società non quotate, l emissione non è più subordinata alla redazione di un prospetto in quanto destinata ad investitori qualificati, intesi come professionali (definizione MIFID: art. 26 e allegato 3 Reg. Intermediari). Prima delle citate delibere Consob, l emissione di cambiali finanziarie è stata ostacolata dai costi connessi alla redazione di un prospetto informativo

14 Le caratteristiche delle cambiali finanziarie Scadenza: non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione. Prima della L. 134/2012, avevano scadenza da 3 a 12 mesi: la modifica della scadenza ha avuto l obiettivo di far fronte alle esigenze di liquidità delle aziende. Natura del titolo: materiale e non. Prima della L. 134/2012, non era prevista la possibilità di emettere cambiali finanziarie in forma dematerializzata. La dematerializzazione rappresenta un passaggio di estrema importanza ai fini della loro negoziabilità nei mercati secondari di strumenti finanziari

15 Le cambiali finanziarie materiali

16 Le cambiali finanziarie dematerializzate In caso di emissioni di cambiali finanziarie dematerializzate, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. La richiesta deve contenere: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ciascuna cambiale; il numero delle cambiali; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione; gli elementi specificati nell'articolo le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data di emissione; la denominazione, l'oggetto e la sede 100, primo comma, numeri da 3) a 7), dell'emittente; del RD14 dicembre 1933, n. 1669; l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto

17 Emissione: soggetti autorizzati

18 Soggetti autorizzati all emissione Possono emettere cambiali finanziarie: le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese. L emittente cambiali finanziarie può essere: una società con titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati; una società con titoli rappresentativi del capitale non negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati. Le società i cui titoli di capitale non sono negoziati, possono emettere cambiali finanziarie alle seguenti condizioni: individuazione di uno sponsor; certificazione del bilancio; emissione e girata presso investitori professionali. Tali condizioni sono imposte dal legislatore al fine di prevedere adeguati meccanismi di garanzia della solvibilità dell emittente

19 Esclusioni Con L. 134/2012 è sancito il divieto di emissione di cambiali finanziarie per le banche e le micro-imprese. Le banche: già la delibera CICR del 3 marzo 1994, il cui punto 5 non è stato revocato dalla successiva delibera del 19 luglio 2005, stabiliva che [...] l emissione delle cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche. Le micro imprese: ovvero le imprese che a) hanno meno di 10 occupati e b) hanno un fatturato annuo (voce A.1 del conto economico) appure un totale di bilancio annuo (ovvero il totale dell attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni. I requisiti a) e b) sono cumulativi, ovvero devono coesistere. Per maggiori dettagli si rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio Per completezza ricordiamo anche le definizioni di piccola e media impresa: Piccola impresa: a) meno di 50 occupati e b) fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni. Media impresa: a) meno di 250 occupati e b) fatturato annuo non superiore a 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni

20 Emissione: limiti

21 Limiti soggettivi all emissione Società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative Art cod. civ. Comma 1: emissioni non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Comma 2: il limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Comma 5: il comma 1 e il comma 2 non si applicano alle emissioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (novità introdotta dal D.L. 83/2012)

22 Limiti soggettivi all emissione Società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative Ai sensi dell art cod. civ. pertanto, le società (quotate e non) che emettono cambiali finanziarie destinate a quotazione non hanno limiti di emissione. Il limite del doppio del capitale, non si applica se l eccedenza è sottoscritta da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ovvero: banche, società di assicurazione, sim, sgr, sicav, gli intermediari 107, i fondi pensione. Le imprese di grandi dimensioni sono investitori professionali, ma non vigilati

23 Limiti soggettivi all emissione Società a responsabilità limitata Art cod. civ. Comma 1: l emissione deve essere prevista da atto costitutivo. L'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. Comma 2: i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima

24 Limiti oggettivi all emissione Istruzioni di vigilanza per le Banche, Titolo IX, Capitolo 2, raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle Banche e Delibera CICR 2005, art. 5: Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo non inferiore a Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati

25 Gli emittenti non quotati: sponsor, certificazione del bilancio e investitori professionali

26 Emittenti non quotati: a) il ruolo dello sponsor (I) Per gli emittenti non quotati, l emissione di cambiali finanziarie deve essere assistita da uno sponsor. Possono rinunciare alla nomina dello sponsor, gli emittenti non quotati, diversi dalle PMI. Lo sponsor assiste l emittente nella procedura di emissione e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi. Possono assumere il ruolo di sponsor: le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata e le SICAV, purché con succursale in Italia. Lo sponsor deve mantenere in portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota di titoli emessi non inferiore: 1) al 5% del valore di emissione dei titoli, per emissioni fino 5 milioni; 2) al 3% del valore di emissione dei titoli, eccedente 5 milioni e fino a 10 milioni, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 3) al 2% del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2). Finalità: garantire la bontà dell emissione

27 Emittenti non quotati: a) il ruolo dello sponsor (II) L obbligo di titoli in portafoglio è derogabile se l'emissione è assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. Dovere di vigilanza sulla consistenza patrimoniale dell emittente: lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato (d esercizio o consolidato). Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno 5 categorie di qualità creditizia (ottima,buona, soddisfacente, scarsa e negativa) da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata

28 Emittenti non quotati: b) la certificazione del bilancio Per gli emittenti non quotati, l emissione di cambiali finanziarie deve essere accompagnata dall ultimo bilancio certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Finalità: maggiore trasparenza. Rating sull emissione vs certificazione del bilancio

29 Emittenti non quotati: c) gli investitori professionali Le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci dell emittente. Il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. La definizione di investitori professionali coincide con quella di cliente professionale, di cui al Regolamento Intermediari Consob, mutuata dalla Direttiva MIFID, ovvero: i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio 20 milioni, fatturato netto 40 milioni, fondi propri 2 milioni

30 Regime fiscale

31 Regime fiscale Post L. 221/2012 e L. 09/2014 Esenzione dall imposta di bollo per le cambiali emesse in forma dematerializzata Deducibilità delle spese di emissione nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio Ritenute e interessi EMITTENTE QUOTATO TITOLO QUOTATO Interessi deducibili ex art. 96 TUIR TITOLO NON QUOTATO Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione ritenuta ex Dlgs 239/96 Esenzione ritenuta ex Dlgs 239/96 EMITTENTE NON QUOTATO e INVESTITORE QUALIFICATO NON SOCIO EMITTENTE NON QUOTATO e ALTRI INVESTITORI Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione ritenuta ex art. 26 DPR 600/73 Ritenuta ex art. 26 DPR 600/73 Interessi deducibili fino a 2 volte il T.U. di riferimento ed ex art. 96 TUIR Interessi deducibili fino a T.U. di riferimento aumentato di 2/3 ed ex art. 96 TUIR Esenzione ritenuta ex art. 26 DPR 600/73 Ritenuta ex art. 26 DPR 600/73 Si rinvia alle pagine successive per le novità introdotte dal D.L. 145/2013 convertito con Legge 09/

32 Le novità introdotte dal Le novità introdotte dal Decreto Destinazione Italia convertito con Legge 09/2014

33 Le novità del Decreto Destinazione Italia convertito con Legge 09/2014 (*) Regime fiscale agevolato dell imposta sostitutiva esteso alle garanzie accessorie alle obbligazioni corporate; Privilegio speciale, previsto quale possibile garanzia solo per i finanziamenti bancari, applicabile anche alle obbligazioni corporate; Possibilità per le banche di emettere obbligazioni garantite da obbligazioni corporate emesse da società non quotate, strumenti finanziari emessi da veicoli di cartolarizzazione aventi quali sottostanti obbligazioni corporate e crediti nei confronti delle PMI; Esenzione dalla ritenuta sui pagamenti degli interessi per le obbligazioni non quotate estesa ai fondi di investimento riservati a Investitori Qualificati; Possibilità per le compagnie di assicurazione e i fondi pensione di investire con maggiore facilità nelle obbligazioni corporate e nelle quote di alcuni tipi di fondi di investimento; Estensione della disciplina delle cartolarizzazioni alle operazioni di tale natura aventi ad oggetto obbligazioni corporate e semplificazione degli adempimenti previsti nell ambito delle operazioni di cartolarizzazione. (*) Il Decreto cita obbligazioni e titoli similari, ricomprendendo quindi anche le cambiali finanziarie

34 Costi e iter di emissione

35 Costi di emissione Il costo di emissione di cambiali finanziarie nasce come sommatoria di più elementi: oneri per interessi, il cui tasso è strettamente legato a quello del denaro a breve; eventuale commissione di intermediazione, che la banca percepisce per collocare il titolo sul mercato; oneri fiscali prospetto informativo (fuori dai casi previsti dall art. 34 ter del Reg. Emittenti) Nello specifico di emittenti non quotati, si aggiungono: sponsor e costi per la certificazione; costo per il rilascio di eventuali garanzie e contro garanzie

36 Iter per l emissione Seguono le fasi di un processo di emissione di cambiali finanziarie: individuazione di un global coordinator dell emissione; preliminare verifica dei requisiti e dei limiti di importo per l emissione; selezione di uno sponsor che segua l emissione e il collocamento (per emittenti non quotati); eventuale selezione della società di revisione; eventuale selezione del soggetto abilitato per l emissione della garanzia

37 Ipotesi di utilizzo delle cambiali finanziarie

38 Ipotesi di utilizzo Nello specifico contesto economico italiano ed alla luce delle esperienze sui mercati esteri, le cambiali finanziarie possono: Favorire la gestione della tesoreria attraverso il credito interaziendale; Rendere possibili vie alternative al finanziamento d impresa; Favorire le procedure di ristrutturazione del debito; Svolgere la funzione di pre equity

39 Servizi Emittenti Quotati Srl via Privata Maria Teresa, Milano (MI) tel info@serviziemittentiquotati.it

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