I contratti software GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore FACOLTÀ DI INGEGNERIA AULA 160/3
|
|
- Raffaela Catalano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'automazione I contratti software GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore FACOLTÀ DI INGEGNERIA AULA 160/3 luigi@innocenzi.it 2013 dott. Luigi Innocenzi Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore. Il copyright indicato si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall'esclusivo uso personale dell'acquirente, senza permesso scritto dell'autore.
2 Nozione di contratto Codice Civile, art. 1321
3 3 Codice Civile, art. 1321, Nozione di contratto Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
4 4 Codice Civile, art Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
5 Contratti Tipici e Atipici Contratti tipici: se le parti hanno deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore (es. compravendita, locazione, mandato etc.) Contratti atipici: Se le parti hanno deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (es. leasing) 5 5
6 I contratti secondo il numero delle parti Contratti unilaterali Consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro. Contratti bilaterali o plurilaterali Sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di più parti, come nel caso del contratto costitutivo di una società o di un'associazione 6
7 7 I contratti secondo gli effetti Contratti ad effetti reali Sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su di un bene determinato (es. compravendita, donazione, contratto costitutivo d usufrutto) Contratti ad effetti obbligatori Sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma diritti di obbligazione (es. locazione, contratto di lavoro etc.)
8 8 Contratti a titolo oneroso o gratuito Contratti a titolo oneroso sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto Contratti a titolo gratuito regolano un acquisto patrimoniale senza sacrificio
9 Elementi di un contratto
10 10 Elementi di un contratto Elementi Costitutivi o Essenziali Accidentali o Accessori Naturali
11 11 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali I requisiti del contratto sono: L Accordo delle parti La Causa L Oggetto La Forma
12 12 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Accordo tra le parti è: La reciproca volontà ed accettazione dell accordo contrattuale tra le parti
13 13 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali La Causa E la funzione pratica del contratto ossia l interesse che il contratto intende soddisfare
14 14 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Oggetto del contratto E il contenuto sostanziale del contratto ossia la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto
15 15 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Oggetto del contratto deve essere: Possibile Lecito Determinato o determinabile
16 16 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali La Forma del contratto Il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale
17 Elementi accessori di un contratto Elementi accessori Hanno la funzione di modificare o precisare il contenuto del contratto, per meglio adattarsi alle esigenze concrete degli stipulanti La loro assenza non inficia il contratto stesso 17
18 18 Elementi accessori di un contratto Il termine Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici Nei contratti il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (termine legale) o da una clausola inserita nell'atto stesso.
19 19 Elementi accessori di un contratto La condizione La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia di un negozio giuridico o di una sua clausola
20 20 Elementi accessori di un contratto Il modo o l onere In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole
21 21 Elementi accessori di un contratto La clausola penale La clausola penale è una particolare clausola del contratto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l ammontare del risarcimento del danno occasionato dall inadempimento dell obbligazione o dal ritardo nell adempimento
22 22 Elementi accessori di un contratto La caparra La caparra è la somma di denaro o di altre cose fungibili che una parte versa all'altra come anticipo della prestazione finale (caparra confirmatoria) o come corrispettivo del diritto di recesso (caparra penitenziale)
23 23 Elementi naturali di un contratto Gli elementi naturali di un contratto sono quelli che operano ex-lege salvo diversa volontà tra le parti Esempio: la garanzia da evizione, o la garanzia per vizi della cosa venduta (art Codice civile)
24 Dubbi e domande
25 Informatica e diritto privato Come e perché
26 Informatica e diritto privato: le problematiche Sono molte le problematiche del Diritto privato nell informatica. In molti casi queste problematiche hanno dato origine a campi di ricerca e di approfondimento molto specialistici. 26
27 27 Informatica e diritto privato: le problematiche La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del contraente professionale nei contratti di informatica, ed in particolare del produttore e del fornitore dei beni informatici nei contratti di utilizzazione (contratto o licenza d'uso). La responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore dei beni informatici. Le assicurazioni del rischio informatico derivante da cause diverse L utilizzazione dei beni informatici
28 28 Informatica e diritto privato: le problematiche La tutela del software sulla base del diritto d'autore prevista per le opere di ingegno La tutela delle banche dati La validità dei dati La privacy E-commerce La tutela del lavoratore La forma del contratto ossia la conclusione del contratto e la sua formalizzazone. Conclusione informatica dei contratti Firma elettronica
29 29 Beni giuridici «inter-dipendenti» Hardware (bene materiale) Software (bene immateriale)
30 30 Beni giuridici «inter-dipendenti» Software di base Firmware Sistema operativo Software di utilità Compilatori Run time Data Base Browser Software applicativo Standard Personalizzato
31 Contratti di utilizzazione di hardware Hanno per oggetto l acquisizione di apparecchiature nel senso più ampio del termine CPU Stampanti Monitor Memorie di massa Unità di back-up 31
32 32 Contratti di software Progettazione di software Licenza di utilizzazione Contratto di appalto ovvero fornitura e messa in opera
33 33 I contratti di informatica di regola sono stipulati Tra produttori e utenti finali Tra distributori e utenti finali Tra consulenti e utenti finali Tra produttori Tra distributori Tra consulenti Tra utenti finali
34 Le parti contraenti Contraenti professionali Produttori Consulenti Rivenditori o distributori Contraenti non professionali Utenti finali 34
35 35 Le parti contraenti La consegna nel tempo e nel luogo fissato nel contratto La garanzia di buon funzionamento
36 36 Le obbligazioni del compratore Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato
37 Dubbi e domande
38 La produzione del software I contratti di sviluppo di software «non standard»
39 39 Il software realizzato da dipendenti La produzione di software normalmente viene effettuata da parte di dipendenti e/o collaboratori di società di sviluppo oppure viene commissionata a software houses.
40 40 Il software realizzato da dipendenti Le modalità di produzione del software assumono un rilevante impatto giuridico poiché, per un verso, comportano una differente gestione dei diritti patrimoniali di utilizzazione dell opera dell ingegno e, per altro verso, impongono al committente di inserire nei contratti delle clausole ad hoc.
41 41 Il software realizzato da dipendenti Per quel che concerne il primo aspetto assume particolare rilievo la circostanza che l opera dell ingegno sia stata realizzata da un lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo.
42 42 Il software realizzato da dipendenti Nel caso in cui il programma sia stato realizzato da un lavoratore dipendente tutti i diritti patrimoniali, ex art. 12 bis Legge sul Diritto d'autore, spettano al datore di lavoro mentre il dipendente conserverà il diritto morale d autore.
43 43 Il software realizzato da dipendenti L art. 12 bis della Legge sul Diritto d'autore, difatti, stabilisce che, salvo patto contrario, spettano al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
44 44 Il software realizzato da lavoratori autonomi Nel caso, invece, in cui il programma sia stato realizzato da parte di lavoratori autonomi a questi certamente competeranno i diritti morali mentre per quanto attiene i diritti patrimoniali occorrerà interpretare il contratto eventualmente stipulato.
45 45 Il software realizzato da lavoratori autonomi Nel caso di software sviluppato da lavoratori autonomi parte della dottrina ritiene che in assenza di un contratto, debba applicarsi la medesima disciplina prevista per i software sviluppati da lavoratori dipendenti
46 Dubbi e domande
47 Licenze di Software Lo strumento per la commercializzazione del software
48 48 Licenze di Software Il contratto di licenza d uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la commercializzazione del software. E lo schema contrattuale tipico per assicurare la disponibilità di un programma standard (vale a dire prodotto e commercializzato in serie).
49 49 Licenze di Software E un contratto atipico, in quanto non regolamentato dalla legge, consensuale* e generalmente a titolo oneroso. * I contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti.
50 50 Licenze di Software Attraverso questo contratto, il licenziante concede al licenziatario il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone.
51 51 Il software standard Qualora la licenza d uso abbia ad oggetto un software standard ovviamente essa non sarà esclusiva poiché il produttore ha interesse a locare il programma al maggior numero di persone possibili.
52 52 Il software standard Con il contratto di licenza viene riconosciuto all utente (acquirente) il diritto di godimento del software secondo le condizioni indicate nella licenza.
53 53 Licenze di Software Per quanto riguarda il contenuto, esistono contratti di licenza con cui si conferisce il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato o indeterminato dietro pagamento di un canone annuale o una tantum
54 54 Licenze di Software Tra i vari modelli di licenza d uso, uno dei più diffusi, a causa della necessità di rendere più veloce la commercializzazione del software e dell impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioni, è il cosiddetto contratto di licenza software a strappo (shrink-wrap license).
55 55 Il software standard Il software standard può, comunque, costituire oggetto di cessione in favore di un determinato soggetto.
56 56 Il software standard In questo caso tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del software spettano all acquirente che potrà liberamente riprodurlo e controllarne il potere di circolazione (differentemente dal licenziatario).
57 57 Il software standard La vendita del programma per elaboratore si sostanzia nella cessione irreversibile di tutti i diritti allo sfruttamento economico dell opera.
58 58 Licenze di Software Altro modello di licenza software è costituito dal contratto di licenza open source, attraverso il quale il licenziatario ha il diritto di accedere al codice sorgente del software, di modificarlo per creare ulteriori programmi e di fare copie sia del software originale che del programma rielaborato dal licenziatario stesso per distribuirle, anche a pagamento.
59 59 Licenze di Software Uno dei contratti di licenza software più convenienti, da un punto di vista economico, è costituito dal contratto di licenza OEM (Original Equipment Manufacterer), che viene concluso automaticamente con l acquisto di un hardware sul quale il programma è stato preinstallato.
60 60 Licenze di Software La caratteristica principale di questa licenza è quella di essere collegata direttamente con il computer che si acquista.
61 61 Licenze di Software E sempre buona regola conoscere il contenuto delle licenze prima di acquistare un prodotto, anche se esso è di fatto imposto dal venditore per cui non resta che accettarlo o non utilizzare quel software.
62 Dubbi e domande
63 Il contratto di sviluppo del software
64 64 Il contratto di sviluppo del software I contratti per lo sviluppo di software sono le pattuizioni aventi ad oggetto l attività di sviluppo di un programma per elaboratore contro corrispettivo di un prezzo.
65 65 Il contratto di sviluppo del software Questi contratti si differenziano a seconda che essi abbiano ad oggetto lo sviluppo di un software standard o di un programma personalizzato ed a seconda del soggetto che sviluppa il software.
66 Il contratto di sviluppo di software personalizzato
67 67 Il software personalizzato I software personalizzati consistono in programmi per elaboratore creati su misura tramite l adattamento di un software già presente sul mercato oppure di quei programmi nuovi realizzati ad hoc.
68 68 Il software personalizzato Sotto il profilo giuridico il contratto di sviluppo del software si configura diversamente a seconda che il soggetto che si impegna nello sviluppo di un software sia una software house oppure un lavoratore autonomo.
69 Il software personalizzato Nel primo caso il contratto di sviluppo viene accostato all appalto d opera nel secondo possono essere configurate anche come una prestazione di opera intellettuale. Le conseguenze sono diverse soprattutto dal punto di vista della responsabilità derivante dal contratto e dell esercizio del diritto di recesso da parte del committente. 69
70 70 Il contratto di sviluppo con una software house Per quanto riguarda l appalto di software va precisato che la software house (o appaltatore) può utilizzare anche i macchinari del committente. Utilizzare i macchinari del committente non impedisce che il contratto sia considerato un contratto di appalto.
71 71 Il contratto di sviluppo con una software house Ciò che invece è necessario perché la pattuizione privatistica possa giuridicamente qualificarsi alla stregua di un contratto di appalto d opera è che l appaltatore si assuma il rischio circa il risultato da realizzare (vale a dire lo sviluppo del software).
72 72 Il contratto di sviluppo con una software house La software house, quindi, potrà organizzare il lavoro secondo le modalità che ritiene più opportune senza subire ingerenze da parte del committente se non limitatamente al diritto di controllo e di verifica che il committente può eseguire in virtù dell art c.c.
73 73 Il contratto di sviluppo software (appalto d opera) Ai contratti di sviluppo di software si applicano gli articoli relativi alla verifica in corso d opera (1662 c.c.) al collaudo prima della consegna (1665 c.c.) alla garanzia dell appaltatore per le difformità e i vizi dell opera (1667 e 1668 c.c.) al rischio del deperimento della cosa accettata dal committente (1673 c.c.).
74 74 Art codice civile Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
75 Dubbi e domande
76 Il contratto con un lavoratore autonomo
77 77 Il contratto con un lavoratore autonomo Il contratto di sviluppo di un software concluso con un lavoratore autonomo può essere qualificato come appalto d opera oppure come contratto d opera intellettuale Le conseguenze giuridiche sono molto diverse soprattutto sotto il profilo della disciplina della responsabilità o dell esercizio del diritto di recesso.
78 78 La responsabilità per inadempimento Nell appalto d opera (obbligazione di risultato) il mancato conseguimento del risultato (consistente - nel caso di specie - nel mancato sviluppo del software), comporta la responsabilità dell appaltatore (vale a dire la software house o il libero professionista).
79 79 La responsabilità per inadempimento Nel contratto d opera intellettuale la mancata creazione del software non genera responsabilità dell appaltatore (obbligazione di mezzi).
80 80 La responsabilità per inadempimento Nel contratto d opera intellettuale il professionista risponderà per danni esclusivamente nel caso in cui la mancata realizzazione del software sia dovuta a colpa grave oppure a dolo.
81 81 La responsabilità per inadempimento Mentre il libero professionista nell eseguire un contratto d opera professionale ha sempre il diritto al compenso anche se non riesce a sviluppare il software purché adotti la dovuta diligenza che andrà valutata avendo riguardo allo stato dell arte dell informatica.
82 82 La responsabilità per inadempimento A questo proposito si ricorda che anche le software houses quando stipulano dei contratti di sviluppo di software, pur impegnandosi ad elaborare un software per far fronte alle specifiche esigenze del cliente, non garantiscono l effettivo conseguimento del risultato desiderato.
83 83 La responsabilità per inadempimento L inclusione di una clausola contrattuale avente questo contenuto ritrova la propria giustificazione logica giuridica nella circostanza che essendo l informatica un campo in rapida evoluzione non è pensabile di realizzare un software privo di difetti e pienamente affidabile.
84 Dubbi e domande
85 Il difetti del software
86 86 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Al software deve considerarsi applicabile la normativa sui prodotti difettosi contenuta nel d. lgs. 115/1995 che ha ratificato la Direttiva 92/59 del 25 luglio del 1985, introdotta per colmare le lacune della Direttiva comunitaria 85/274/CEE recepita in Italia con il DPR 224 del 1988.
87 87 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Un prodotto deve considerarsi difettoso qualora non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze.
88 88 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Tra queste circostanze particolare rilievo assumono le informazioni e le istruzioni eventualmente fornite, il tempo in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e le modalità di circolazione dello stesso.
89 89 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi L applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi al software, che oggi può darsi per certa, inizialmente ha visto contrapporsi due tesi.
90 90 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Da una parte chi riteneva che il software dovesse essere considerato un prodotto poiché l oggetto della prestazione di un servizio è dato da un prodotto dall altra chi distingueva il software standard da quello personalizzato definendo il primo come un prodotto ed il secondo come un servizio.
91 91 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi La Commissione CE, espressamente interrogata sulla questione con un interpellanza parlamentare, ha evidenziato che la direttiva sui prodotti difettosi non si applica esclusivamente ai prodotti fabbricati in serie ma anche a quelli di tipo artistico o artigianale ivi compresi i programmi per elaboratore personalizzati.
92 92 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Nonostante la chiarificazione comunitaria circa l applicabilità della normativa sui prodotti difettosi va detto che la prova della difettosità del software resta particolarmente difficile soprattutto per i software personalizzati poiché in questo caso il soggetto danneggiato dovrà dimostrare che l errore del produttore superi quella che è la soglia di normale difettosità del prodotto.
93 Dubbi e domande
94 Recesso e revoca
95 95 Il recesso dal contratto Nel contratto di appalto il committente può sempre recedere dal contratto purché indennizzi l appaltatore.
96 96 Il recesso dal contratto L indennizzo è composto dalle seguenti voci costituite da: Spese sostenute comprensive di spese generali e materiali non ancora impiegati per l esecuzione dell opera (per lo sviluppo software ad esempio consulenza, dischetti, apparecchiature speciali) Retribuzione per i lavori sino ad allora eseguiti, vale a dire fino ad allora completati Il mancato guadagno costituito dalla differenza tra il prezzo contrattuale dei lavori non eseguiti ed il presuntivo importo delle spese che sarebbero state necessarie per portarli a compimento.
97 97 Il recesso dal contratto Nel contratto di prestazione di opera intellettuale invece l indennizzo spettante al libero professionista si compone esclusivamente delle prime due voci e non è dovuto il mancato guadagno.
98 98 Il risarcimento del danno Il cliente può recedere senza addurre alcuna giustificazione, tuttavia, secondo una parte della dottrina in questo caso il libero professionista potrebbe chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni poiché il recesso senza motivo configurerebbe un ipotesi di abuso di diritto.
99 99 Il risarcimento del danno Secondo altra parte della dottrina, invece il recesso deve considerarsi sempre legittimo (quindi non darebbe luogo a risarcimento dei danni) nel caso in cui il cliente abbia avvertito il minimo disagio nella prosecuzione del rapporto.
100 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Qualora il libero professionista sia un ingegnere la sospensione dell incarico dà sempre luogo al risarcimento dei danni ulteriori nel caso in cui essa non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
101 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Questa previsione è contenuta nell art. 10, comma 2, della Legge n. 143 del 1949, la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 336 del
102 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Perché l ingegnere abbia diritto ai danni ulteriori è indispensabile che egli provi la sussistenza del pregiudizio economico. I giudici di legittimità ritengono che in questo caso al professionista spettino non solo i danni ulteriori ma anche il danno totale.
103 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Per danni ulteriori si intendono quelli che sono maggiori rispetto al compenso spettante all ingegnere per le prestazioni parziali dallo stesso rese anche in caso di revoca dell incarico.
104 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere In altri termini all ingegnere spetta: Sempre il compenso consistente nell onorario relativo al lavoro fatto e predisposto. Il compenso deve essere aumentato del 25% secondo quanto previsto dall art. 18 della legge 143 del 1949 Solo in caso di revoca dell incarico non dovuta a comportamento dell ingegnere, il risarcimento del danno ulteriore.
105 Dubbi e domande
106 Suggerimenti
107 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Nel contratto di sviluppo del software è necessario determinare esattamente non solo il risultato che il committente pensa di ottenere ma anche tutti gli elementi necessari per circoscrivere gli obblighi del soggetto incaricato di realizzare l opera.
108 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software L incertezza interpretativa palesata dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la disciplina di alcuni diritti, rende opportuna una loro regolamentazione specifica nel contratto di sviluppo.
109 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Tra queste indicazioni essenziali si ricordano: L esistenza di specifiche funzionali cui il software dovrà conformarsi (ambiente operativo, interoperabilità con altri software, linguaggio di programmazione, il metodo di sviluppo e di strutturazione, il margine di tolleranza delle difformità) Le prestazioni qualitative del software (velocità di esecuzione delle funzioni) I tempi ed il luogo di realizzazione Le modalità del collaudo L eventuale utilizzo di macchine del committente
110 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: L eventuale previsione di parti separate del programma (utilities) con elaborazione e consegna distinta dall opera completa La disciplina della verifica e variazioni in corso d opera quindi ad esempio in caso di modifica di specifiche deve necessariamente essere rivisto sia l eventuale termine di consegna che il corrispettivo Possibilità o meno del subappalto Le modalità di effettuazione del test da parte del committente (ad esempio direttamente o per mezzo di persone da esso designate)
111 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: Modalità e tempi della consegna del programma (installazione) e del necessario materiale di documentazione (tecnica e d uso) Il prezzo, i criteri per la variazione dello stesso, i termini e le condizioni di pagamento L individuazione della proprietà del software Gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni ricevute dal committente per l esecuzione del contratto
112 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: Le conseguenze derivanti dal recesso del committente L eventuale assistenza e/o addestramento da fornire successivamente alla consegna del software La disciplina delle modalità di tutela dei diritti morali Una clausola di dichiarazione di originalità.
113 11 Conclusione Alla stesura di un contratto di sviluppo di un software occorrerà dedicare particolare cura redazionale usando attenzione soprattutto nella predisposizione delle specifiche tecniche che si suggerisce di inserire in un allegato.
114 Dubbi e domande
Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara ghbncl@unife.it
Tecniche Informatiche di ricerca giuridica Nicolò Ghibellini Università di Ferrara ghbncl@unife.it Sesta lezione I contratti del software Modelli di tutela Distribuzione commerciale Tutela giuridica del
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliLICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI
LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI IMPORTANTE AVVISO: LEGGERE ACCURATAMENTE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L UTENTE FINALE PRIMA DI ACCETTARE
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliPREVENTIVO uno strumento che ci tutela!
PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliPROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL
PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL PROFESSIONISTA INCARICATO PER L ATTIVITA DI ISPETTORE DI CANTIERE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliProfili giuridici del cloud in sanità: dalla digitalizzazione alla privacy
Profili giuridici del cloud in sanità: dalla digitalizzazione alla privacy Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Osservazioni preliminari Esternalizzazione:
DettagliAnaao-Cref Servizio Tutela Lavoro
1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliMANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
DettagliCONTRATTO TIPO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
CONTRATTO TIPO DI MANUTENZIONE SOFTWARE Clausola tipo 1 Definizioni L Assistenza telefonica e/o online ha ad oggetto un servizio di call center di helpline via telefonica e/o telematica (via email o web
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto
DettagliCodice di Comportamento
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare
DettagliREGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliCONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL
CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL Versione del 01 Dicembre 2015 DEFINIZIONI Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista,
DettagliLe licenze d uso. Le principali tipologie di licenze
Le licenze d uso La legge 633/41 attribuisce in via esclusiva all autore dell opera software tutti i diritti derivanti dall opera stessa, e vieta e punisce ogni abuso che leda questi diritti esclusivi.
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliINFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA
INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliLa tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto
La tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto Padova, 22 Novembre 2012 Studio Legale Seno Francini & Partners Avv. Fabrizio Seno Avv. Gherardo Piovesana OPERE DELL INGEGNO DA
DettagliSpecifiche dello sviluppo di un progetto software e indicazioni sulla documentazione e sulle modalità di esercizio delle prestazioni
Specifiche dello sviluppo di un progetto software e indicazioni sulla documentazione e sulle modalità di esercizio delle prestazioni Redatto dalla Commissione per l elettronica, l informatica e la telematica
DettagliRAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.
1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliCentrali Uniche di Committenza
Centrali Uniche di Committenza Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall Autorità Nazionale Anticorruzione 1. Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 Oggetto: rapporto tra stazione unica
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliApprovvigionamento di beni e servizi
Approvvigionamento di beni e servizi Sistemi e procedure di affidamento A cura dell Ufficio Risorse (ultimo aggiornato del 01/10/2012) Procedure di affidamento ordinarie soprasoglia e sottosoglia La soglia
DettagliIl Contratto Professionale ed i compensi
FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione L attività professionale
Dettagliesurv Contratto di licenza per l utente finale
esurv Contratto di licenza per l utente finale Indice Definizioni... 3 Contratto di licenza... 3 Licenza, installazione e restrizioni di utilizzo... 3 esurv Smart... 4 esurv FirstOne... 4 esurv Premium...
DettagliCREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1
T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliREGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE
REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito
Dettagli2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.
In esito all emanazione della circolare 7 dicembre 2006, n. CR/51 - che disciplina l attività di vigilanza e di controllo svolta da AGID nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC)
DettagliELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione
DettagliCOMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliAMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE RAPPORTO DI LAVORO 1 Il rapporto individuo azienda si basa su un contratto per lo scambio di una prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico retribuzione
DettagliCCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario
1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliPO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.
INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE
DettagliMinistero della salute
Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività
DettagliIl Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11
Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
DettagliSEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliIl software: la tutela d autore
Il software: la tutela d autore Avv. Beatrice Cunegatti Il brevetto di software Dottorato di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica Bologna, 24 novembre 2003 Fonti normative Convenzione
DettagliAmministrazione e Contabilità
Amministrazione e Contabilità Elementi del regolamento di Amministrazione e Contabilità per la gestione nei dipartimenti universitari 2 febbraio 2007 a cura di Noemi Rossi 1 Ambito di applicazione e finalità
DettagliPROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Acquisizione Beni e Servizi
Acquisizione Beni e Servizi Indice dei contenuti 1. SCHEDA SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI...3 1.1. TIPOLOGIA... 3 1.2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO... 3 1.2.1 Descrizione del servizio... 3 1.2.2 Obblighi
DettagliVOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato*
VOLONTARIATO SICURO QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato* * Le OdV di Protezione Civile sono soggette ad adempimenti
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione
Allegato 1) Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni SOCIETA
DettagliComune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliCONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e
CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliOGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita
Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
DettagliGUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Riforma del Mercato del Lavoro Legge 92/2012 GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO DI RENZO LA COSTA LUGLIO 2012 Il nuovo lavoro a progetto 1 Il contratto di lavoro
DettagliCONVENZIONE ACQUISTO PESONAL COMPUTER NOTEBOOK - SERVIZI IN CONVENZIONE -
CONVENZIONE ACQUISTO PESONAL COMPUTER NOTEBOOK - SERVIZI IN CONVENZIONE - 1. SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO DEI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori
DettagliDELIBERAZIONE N. 30/7 DEL 29.7.2014
Oggetto: Assegnazione all Azienda ASL n. 8 di Cagliari dell espletamento della procedura per l affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico per la gestione dell accreditamento dei
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
Dettaglidanilo.vaselli@opendotcom.it
Organizzazione dello studio e controllo di gestione -Introduzione - Gestione delle attività di Studio, Parcellazione e controllo della redditività del lavoro: criticità ed obiettivi di miglioramento. -
DettagliAcquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento
Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi
Dettagli14 giugno 2013 COMPETENZE E QUALIFICHE DELL INSTALLATORE DI SISTEMI DI SICUREZZA. Ing. Antonio Avolio Consigliere AIPS All right reserved
14 giugno 2013 COMPETENZE E QUALIFICHE DELL INSTALLATORE DI SISTEMI DI SICUREZZA A.I.P.S. Associazione Installatori Professionali di Sicurezza Nata per rispondere alla fondamentale aspettativa degli operatori
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliIF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliREGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI
REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -
Dettagli