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1 Le assicurazioni di Assoenologi Più tutela... migliore professionalità RC professionale per tecnici del settore vitivinicolo Tutela legale Assicurazione per ritiro patente Formula A - Formula B Informativa contrattuale 2013/2014

2 Oggi il vino è più che mai un bene complesso, che sposa concretezza ad un valore immateriale, quello della storia che porta con sé, quella capacità di atmosfera, di immaginazione che da sempre si accompagna allo stile made in Italy. Insomma ce lo invidiano davvero tutti questo vino italiano. Porta una firma che si alza dal profumo, carezza lo sguardo e orchestra il gusto, folgorando i cinque sensi. Inarrestabile la sua ascesa, che non conosce barriere geografiche. Cresce l export, nonostante la crisi. Le cantine puntano lo sguardo lontano, sollecitate dalle richieste dei clienti. Il mondo non ha più confine, il must have ha raggiunto Singapore, come Tokyo, Pechino, il Canada o il Brasile e Sudafrica. La penetrazione insiste dove già era forte, Germania, Russia, Svizzera e Svezia. Se questo avviene, è perché esiste una regia forte e sapiente dietro la trasformazione. Un rinnovamento che è partito dalla cantine, dalla capacità delle aziende di strutturarsi, non c è dubbio, ma la firma che porta il nettare degli dei è incontrovertibilmente quella dell enologo o dell enotecnico. Un professionista che mai come ora si trova ad affrontare un universo professionale complesso e variegato, dove competenze tecniche, di chimica, microbiologia, oggi anche di normative, burocrazia e amministrazione, si sposano sempre più a quell intuito che sigla alla fine la differenza. Il successo di un etichetta, di un annata, passa da lì. 1 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

3 La professionalità di un enologo o di un enotecnico è il suo biglietto da visita, la sua carta d identità, è un bene costruito negli anni e con l esperienza. Come tutte le cose di valore va tutelato. La RC Professionale C è un risvolto della medaglia, però. In un sistema più ampio, complesso, che dà riconoscimenti amplificati, dove al nome di un vino si legano azioni commerciali importanti, ecco che un errore, anche minimo, che si determini nel processo di vinificazione rischia di avere un impatto determinante e molto amplificato. Un impatto che si può tradurre in cifre a molti zeri. Le cause di risarcimento contro danni cagionati da errori professionali stanno conoscendo una crescita esponenziale. Le cifre accordate spesso, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, hanno assunto dimensioni esorbitanti. Solo dotandosi di una polizza RC Professionale è possibile trasferire l impatto economico di un tale rischio dal proprio patrimonio a quello di una Compagnia Assicurativa. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 2

4 In gioco non c è (solo) il patrimonio economico, in gioco c è anche quel tratto fondamentale che è la reputazione di un professionista. La clausola accessoria Tutela Legale A tale scopo quest anno abbiamo pensato di offrire a tutti voi, ad un costo davvero contenuto, la clausola accessoria Tutela Legale. Che cosa offre Garantisce a chi la sottoscrive di beneficiare, qualora si verifichi un sinistro, ovviamente nell ambito della vita professionale, della copertura necessaria sia a resistere in cause intentate da altri, sia a promuovere personalmente azioni contro un atto ingiusto, o per costituirsi parte civile in cause penali che da quel sinistro siano derivate. L assicurato potrà avvalersi del legale di sua fiducia o di quello offerto dalla Compagnia. In concreto, grazie alla garanzia Tutela Legale, l assicurato può contare su un importo di per far fronte a tutte le spese legali. Essa opera anche per le controversie relative alla locazione e/o proprietà di locali dove l assicurato svolge la propria attività e per le controversie individuali di lavoro relative ai suoi dipendenti. 3 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

5 Ci sono professioni che senza mezzi di trasporto autonomo diventano quasi impraticabili. Ecco il perché della garanzia per il Ritiro Patente. La garanzia Ritiro Patente Formula A e B Che cos è È una copertura che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per recuperare i punti patente persi e per la revisione della patente (Formula B: Indennità). Per chi la rinnova dal 2009 è prevista anche una somma giornaliera per l eventuale utilizzo di veicoli alternativi in caso di sospensione della patente entro un limite di spesa fissato (Formula A: Diaria+ Indennità). Esistono due formule: -la A è valida solo per i rinnovi di chi già l aveva sottoscritta prima del la B vale per tutti i rinnovi dopo il 2012 e per i nuovi iscritti Perché sceglierla Anche le norme sulla circolazione stradale si complicano e non sempre si ha tutta l attenzione che bisognerebbe. Si sa, avere mille occhi qualche volta non basta. Allora per circoscrivere gli effetti di un errore alla guida, interviene questa garanzia Ritiro Patente, che, se non altro, allevierà l impatto economico e pratico. Un piccolo gesto che vale molto di più! Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 4

6 MA QUANTO MI COSTI? Mai come quest anno abbiamo pensato anche al vostro portafoglio e possiamo dirvi che più ne combinate (di queste garanzie) meglio è! La convenienza cresce, e anche la sicurezza. Le formule combinate PREMIO ANNUO (compreso imposta) -RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE premio annuo 250 -TUTELA LEGALE premio annuo 50 -RITIRO PATENTE Formula A (solo per rinnovi) per diaria di 60 premio annuo 170 per diaria di 110 premio annuo 270 -RITIRO PATENTE Formula B premio annuo 70 Qualora scegliate di aderire anche al Ritiro Patente il premio della R.C. Professionale sarà di 230. UNO SCONTO SPECIALE A coloro che rinnovano la loro adesione anche per il 2013 viene riconosciuto un premio fedeltà : il 10% in più sull importo della diaria per la polizza Ritiro patente e una franchigia di anziché per i danni diretti e materiali a persone o cose (sono esclusi i danni patrimoniali) per la polizza Rc professionale. 5 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

7 E ora un po di termini tecnici POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Definizioni generali Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali Danni Il pregiudizio conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose Dipendente La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso lo studio/ ufficio alle dipendenze dell Assicurato Direttore dei lavori Il libero professionista che, su incarico e nell interesse del committente, segue e sorveglia l esecuzione dei lavori Franchigia La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato Massimale La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento in caso di Sinistro Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Polizza Il documento che prova l Assicurazione Premio La somma dovuta alla Società dall Assicurato a corrispettivo dell Assicurazione Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro Scoperto La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Sinistro La richiesta di Risarcimento per Danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l Assicurazione Società L Impresa Assicuratrice Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. I premi devono essere pagati alla Società. Art. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società e l Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso dell Assicurato ha efficacia dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione Il contratto si intende stipulato per la durata di un anno e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta delle parti. Su richiesta dell Assicurato da farsi entro 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, il contratto è rinnovabile per l anno successivo, salvo che la Convenzione, nel frattempo, sia cessata. Art. 8 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all Agenzia cui è assegnato il contratto. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 6

8 Art. 10 Competenza territoriale Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la Polizza. Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 13 Pagamento del Risarcimento Verificata l operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni. Art. 14 Soggetti non considerati Terzi Non sono considerati Terzi: a) l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; b) i Dipendenti dell Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro; c) i collaboratori, Dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell Assicurato; d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore. Art. 15 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 16 Estensione territoriale L assicurazione vale esclusivamente per le richieste di risarcimento relative a danni verificatisi nel territorio europeo. Norme che regolano l assicurazione RC Professionale Assoenologi 1 Responsabilità civile verso terzi (RCT) 1.1 Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile del Tecnico del settore vitivinicolo -* Socio Assoenologi Oggetto dell Assicurazione Inizio della garanzia Termine della garanzia Richiesta di postuma Limite di Risarcimento Scoperto Vincolo di solidarietà Esclusioni Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, quale civilmente responsabile, sino ad un massimo di ,00 per anno e per sinistro di quanto questi sia tenuto a pagare, nell esercizio dell attività professionale di enologo o enotecnico e non iscritto all Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo Assoenologi Soc. Coop., svolta nei termini della Legge n.129 del 10 Aprile 1991 e delle attività comprese nel tariffario professionale di orientamento e su quanto stabilito dal codice deontologico, sia in qualità di libero professionista che alle dipendenze di terzi: a) per Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti: 1) derivanti dall esercizio dell attività professionale di cui sopra, con esclusione di quanto previsto alle successive lettere b) e c); 2) derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D. Lgs. N. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche o integrazioni, purché l Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività; 3) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni 4) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purché conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; 5) derivanti da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti, limitatamente all attività svolta in nome e per conto dell Assicurato. b) per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti: 1) inerenti all attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; 2) derivanti dall inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. N. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni, purché l Assicurato sia regolarmente abilitato 7 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

9 ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere suddette attività 3) in occasione di visite e di sopralluoghi all esterno della sede dell attività, compresi i terreni coltivati e le aziende agricole, resi necessari dallo svolgimento dell attività assicurata. c) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti: 1) derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali; 2) per le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso. Fermo tutto quanto sopra stabilito, vengono determinati i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo: - lett. a) punto 3: relativamente all evento incendio la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso; - lett. a) punto 4: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso; - lett. c) punto 1: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso; - lett. c) punto 2: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso. Limitatamente ai danni di natura patrimoniale, diversi dai casi sopra indicati, viene stabilito un limite di indennizzo pari a per anno e per sinistro Inizio della garanzia L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. L Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo Termine della garanzia Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa Richiesta di postuma La Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell attività da parte dell Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria. L operatività di questa estensione è subordinata all esistenza delle seguenti condizioni: a) che vi sia specifica richiesta scritta dell Assicurato o dei suoi eredi indirizzata alla Società entro 90 giorni dalla data di cessazione dell attività; b) che l Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli Art e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento a termini di Polizza; c) che l Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell attività. L estensione di garanzia avverrà mediante l emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un premio pari al 200% di quello incassato per l ultima annualità Limite di Risarcimento L Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo Scoperto e franchigia Fermi i massimali, la garanzia è prestata con: -- franchigia assoluta di per danni materiali e diretti arrecati a cose e/o persone; -- scoperto del 30% dell importo di ogni sinistro con il minimo di ed il massimo di per danni di natura patrimoniale Vincolo di solidarietà Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l Assicurazione è limitata alla sola, esclusiva e personale responsabilità attribuibile all Assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno Esclusioni L Assicurazione non vale: a) per i Danni subiti dalle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; b) per le Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti dal furto o rapina; c) per le Perdite patrimoniali inerenti all attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di Amministratore, di Consigliere di amministrazione in Società o enti. 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10 POLIZZA TUTELA LEGALE Definizioni generali Nel testo che segue s intende per: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Conviventi Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l Assicurato e sono nominativamente indicate in Polizza. Dipendenti Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola. Familiari Le persone indicate nello stato di famiglia. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prestata l assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Il Contraente o l Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all Indennizzo. Art. 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente o l Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I Premi devono essere pagati presso l intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Art. 4 Frazionamento del Premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. Art. 5 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 7 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo/rimborso, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta da una delle parti con la lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti 9 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

11 Norme che regolano l assicurazione Tutela legale Assoenologi Art. 12 Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l onere delle spese per l assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e penale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese sostenute in sede giudiziale per l intervento di un perito nominato dall Autorità Giudiziaria o dall Assicurato e approvato dalla Società; le spese di giustizia; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società; le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/ Contraente. Art. 13 Ambito dell assicurazione Con riferimento all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell ambito della vita professionale delle persone assicurate indicate nella scheda di polizza e appartenenti all associazione Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Assoenologi e si riferisce a: a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall Assicurato per fatto illecito di altri soggetti; b) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato, La garanzia opera con i limiti di cui al successivo art.22; c) difesa dell Assicurato contro l imputazione penale per delitto colposo o contravvenzione; d) difesa dell Assicurato contro l imputazione penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute all unica condizione che l Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 14 punto terzo. e) le controversie relative alla locazione e/o proprietà di locali ove l Assicurato esercita la propria attività; f) le controversie individuali di lavoro relative ai Dipendenti dell Assicurato. Art.14 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); le spese di controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; le spese di controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste; le spese per controversie in materia di diritto societario; le spese per controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale. Art.15 Limitazioni Ad integrazione dell art. 14 delle Norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria, la garanzia non è operante per: 1) controversie inerenti l art. 28 dello Statuto dei Lavoratori; 2) vertenze sindacali o procedure di licenziamento collettivo; 3) vertenze contrattuali in ogni senso intese; 4) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione; 5) controversie relative a rapporti tra soci, e/o amministratori e Assicurato, nonché relative a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie; 6) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni e di Assistenza Sociale; 7) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti e/o atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche in associazioni anche se di categoria; 8) controversie riferite alla proprietà o all uso di qualsiasi mezzo di locomozione; 9) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese; 10) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell Assicurato; 11) procedimenti conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari; 12) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 13) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la presente opera in secondo rischio; 14) nei confronti del Professionista /Assicurato non regolarmente iscritto all Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Assoenologi; 15) tutto quanto non espressamente previsto. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 10

12 Art. 16 Limiti territoriali L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall Autorità Giudiziaria competente. Art. 17 Limite di Indennizzo Resta convenuto tra le Parti che la garanzia è fissata in ,00 (diecimila/00) per vertenza. Art. 18 Scoperto e Franchigia La garanzia opera uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di 1.000,00 sull indennizzo dovuto a termini di polizza. Art. 19 Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento inziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 20 Denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art C.C. Unitamente alla denuncia l Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Art. 21 Gestione del Sinistro L Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia di Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.ove l indicazione del legale non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso, quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Ai sensi dell art. 12 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transizioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell art.11. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata la Società sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece della Società. Art. 22 Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista della presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di cio che è dovuto dall assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza ai sensi dell art. 1917, 3 comma, c.c. 11 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

13 POLIZZA RITIRO PATENTE DI GUIDA Formula A - Formula B Definizioni generali Nel testo che segue si intende per: Assicurato Persona per la quale è prestata l Assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazioni. Contraente Persona, Ditta o Ente che stipula l Assicurazione. Polizza Il documento che prova l Assicurazione. Premio Somma dovuta dall Assicurato alla Società a corrispettivo dell Assicurazione. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società L impresa assicuratrice. Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 dei giorni indicati come decorrenza della garanzia nel frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. I premi devono essere pagati direttamente alla Società assicuratrice. Art. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/ Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, la Società, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, può recedere dall Assicurazione riguardante il singolo Associato con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione Il contratto si intende stipulato per la durata di un anno e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta delle parti. Su richiesta dell Assicurato da farsi entro 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, il contratto è rinnovabile per l anno successivo, salvo che la Convenzione, nel frattempo, sia cessata. Art. 8 Oneri fiscali Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto. Art. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art. 10 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede della Società MILANO ASSICURAZIONI - Agenzia Norme che regolano l assicurazione Ritiro Patente Assoenologi Definizioni Nel testo che segue si intende per: Ritiro della patente di guida Sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida. Revoca della patente di guida Sanzione amministrativa accessoria adottata dall Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida. Sospensione patente di guida Sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida. Formula A (solo per rinnovi) 1a Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato l indennità giornaliera scelta dall Assicurato di 50,00 o 100,00 nelle seguenti ipotesi: sospensione disposta dal Prefetto o dal Giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice dellastrada; sospensione conseguente all inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di fermarsi e di prestare l assistenza Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 12

14 occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. La garanzia opera a condizione che l Assicurato venga prosciolto o assolto dall imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso; infrazione ai seguenti articoli del Codice della Strada: Art. 142 limite di velocità Art. 143 posizione veicoli Art. 145 precedenza Art. 147 comportamento ai passaggi a livello Art. 148 sorpasso Art. 149 distanza tra veicoli Art. 150 incrocio tra veicoli Art. 176 comportamento in autostrada Art. 186 comma 2: guida sotto l influenza dell alcool. Ai fini dell operatività della garanzia è necessario che l evento che determina il provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della copertura. 2a Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) Nel caso di infrazioni al Codice della Strada commesse durante la validità del contratto, l Assicurato potrà fruire delle seguenti forme di indennità specifiche della patente a punti: Indennità recupero punti Qualora, a seguito di infrazioni commesse, il punteggio sulla patente diventi inferiore a 10, la Società rimborserà, entro il limite massimo di 1.000,00, il costo necessario per frequentare, presso un autoscuola, un corso valido per recuperare i punti stabiliti. La Società provvederà al rimborso previa esibizione da parte dell Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. Indennità punti 0 Qualora, a seguito di infrazioni commesse, il punteggio sulla patente venga azzerato, la Società rimborserà, entro il limite massimo di 1.000,00, le spese sostenute per l esame di revisione e le eventuali altre spese necessarie al riconseguimento della patente di guida. L indennità verrà corrisposta previa ricezione di copia del provvedimento di Revoca notificato all Assicurato e copia delle spese sostenute per il riconseguimento della patente. Indennità patente per perdita requisiti fisici e psichici Nel caso di Revoca della patente di guida per perdita requisiti psichici e/o fisici, a condizione che la perdita dei suddetti requisiti avvenga durante la validità della Polizza, la Società rimborserà, nel limite di 1.000,00, le spese sostenute per il riconseguimento della patente. L indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di Revoca della patente notificato dai competenti uffici e copia dei giustificativi delle spese sostenute per il riconseguimento della patente. 3a Denuncia ed obblighi in caso di sinistro La denuncia della Revoca/Sospensione/Ritiro della Patente deve essere fatta alla Società dall Assicurato con lettera raccomandata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento notificato. Per le prestazioni aggiuntive: Indennità recupero punti: l Assicurato dovrà presentare copia delle ricevute/fatture di spesa comprovante la frequenza al corso presso l autoscuola ed il pagamento dello stesso; Indennità 0 punti: l Assicurato dovrà presentare copia delle ricevute/fatture di spesa sostenute per il riconseguimento della patente. 4a Liquidazione dell indennità giornaliera L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione o il ritiro della patente e fino a quando la patente non venga restituita o, dopo il provvedimento di sospensione, venga per qualsiasi causa revocata, fermo sempre il limite massimo di 180 giorni indennizzabile. Il pagamento è, di norma, effettuato al termine del periodo indennizzabile. Tuttavia, a richiesta dell Assicurato, la Società corrisponde bimestralmente l indennità già maturata. In ogni caso l Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell avvenuta restituzione della patente. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l indennità è corrisposta solo dopo che l Assicurato sia stato prosciolto od assolto. In caso di morte dell Assicurato durante il periodo di Sospensione della patente, la Società è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso. La Società si impegna a corrispondere una diaria maggiorata di 10,00 per gli Assicurati che sottoscrivono anche l R.C. Professionale (60,00 al giorno invece di 50,00 110,00 al giorno invece di 100,00 ). Formula B 1b Oggetto dell assicurazione La società, in caso di infrazione al Codice della strada commessa in corso di validità del contratto, si impegna corrispondere all assicurato le seguenti indennità: Indennità recupero punti La società rimborsa il costo sostenuto dall assicurato, per il corso di recupero del punteggio sul documento di guida previsto dall Art. 126 bis del Codice delle strada. La garanzia è prestata fino ad un massimo di per annualità assicurativa e opera a condizione che venga documentato che: il punteggio assegnato al documento di guida diventi inferiore a 10 a seguito dell infrazione commessa; il titolare del documento di guida abbia regolarmente frequentato il corso di aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal dipartimento per i Trasporti terrestri. Indennità revisione La società rimborsa il costo sostenuto dall Assicurato per 13 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi

15 l esame di revisione del documento di guida disposta dalla competente autorità e per le altre spese necessarie al riconseguimento della patente di guida, nel caso di: azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e psichici. La garanzia è prestata fino ad un massimo di per annualità assicurativa e opera a condizione che l Assicurato al momento della revoca della patente abbia almeno 10 punti. Indennità per utilizzo veicoli alternativi La Società, nel caso di ritiro della patente, rimborsa all Assicurato, nel limite di 50 al giorno e per un massimo di 750 per annualità assicurativa, le spese sostenute per l utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (autobus, treno, taxi) o privato a noleggio, se consentito dal Codice della strada. Si intende compreso il noleggio di bicicletta o l acquisto della stessa nel limite di 100. Ai fini dell operatività delle prestazioni sopra descritte è necessario che l evento che determina il provvedimento di decurtazione dei punti o il ritiro della patente si sia verificato durante il periodo di validità della copertura. 2b Denuncia e obblighi in caso di sinistro La denuncia deve essere fatta alla società dall Assicurato con lettera raccomandata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento notificato. 3b Liquidazione dell indennizzo Indennità recupero punti/revisione La società, ricevuta dall Assicurato la necessaria documentazione, ricevute o fatture comprovante la frequenza del corso e il pagamento dello stesso, provvederà al rimborso delle spese sostenute per il recupero dei punti o, in caso di revoca, per il nuovo esame di idoneità alla guida. Indennità utilizzo veicoli alternativi La Società, ricevuta dall Assicurato la necessaria documentazione comprovante l operatività di una delle prestazioni previste in garanzia, provvederà al rimborso delle spese sostenute. e) il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti; f) l Assicurato, ai fini della garanzia Indennità recupero punti, al momento della prima adesione abbia punteggio sulla patente inferiore a 16 punti. Per i rinnovi successivi l assicurazione manterrà piena efficacia, senza tener conto del punteggio assegnato all Assicurato, a condizione che non vi sia stata soluzione di continuità nella copertura assicurativa. 2 Estensione territoriale La garanzia vale in relazione a sinistri avvenuti in Europa. Il testo integrale delle condizioni assicurative è a Vs. disposizione presso la sede Milano Assicurazioni Gruppo Assicurativo Unipol Agenzia 2276 e la sede centrale di Assoenologi. Norme comuni alle Formule A e B 1 Esclusioni L assicurazione non è valida nei casi in cui: a) nei confronti dell Assicurato siano stati adottati provvedimenti di Sospensione della patente prima della stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società; b) l Assicurato guidi il veicolo senza essere abilitato ai sensi di legge o partecipi a competizioni e relative prove; c) la Sospensione della patente sia conseguente a guida sotto influenza di sostanze stupefacenti (Art.187 del Nuovo Codice della Strada); d) la Sospensione della patente avvenga in relazione a fatti dolosi compiuti dall Assicurato, nonché in caso di condanna per il reato di fuga o di omissione di soccorso (Art. 189 Nuovo Codice della Strada); Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia 2276 o Assoenologi 14

16 Milano Assicurazioni S.p.A. Agenzia 2276 Tel. 045/ Fax 045/

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