PROVINCIA DI FERRARA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI FERRARA E SCUOLE D ISTRUZIONE. TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI.
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- Angelica Iolanda Gigli
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1 PROVINCIA DI FERRARA Rif.Prot.n. 59/2015 CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI FERRARA E SCUOLE D ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI. Scrittura privata sottoscritta con firme digitali (D.Lgs 82/05). PREMESSO - che l art. 96 comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; - che l art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996 stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado; - che la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 stabilisce che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali; 1
2 - che l art. 2 del D.P.R. n. 567 del Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni; - che il D.P.R n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha disciplinato l autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche; - che l'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" ha previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l utilizzo temporaneo dei locali dell istituto forniti dall Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell istituto stesso ai compiti educativi e formativi; - che si ritiene opportuno stipulare tra la Provincia e le Scuole Secondarie di II Grado una convenzione intesa a disciplinare la concessione a terzi dell'utilizzo dei locali scolastici e gli obblighi derivanti da dette concessioni; - che la suddetta convenzione rappresenta un'opportunità per rafforzare il 2
3 dialogo tra le Istituzioni locali ed il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti; - che le parti firmatarie convengono sull opportunità di stipulare la presente convenzione al fine di supportare il pieno esercizio dell autonomia della scuola anche in materia di utilizzo della strutture scolastiche; Tenuto conto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, anche in riferimento alla Legge di stabilità per l anno legge 23 dicembre 2014 n.190 e della riforma istituzionale derivante dalla L.56 del 07/04/14 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ; Tutto ciò premesso e considerato, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra PROVINCIA DI FERRARA (c.f ), rappresentata dal suo Presidente Pro-tempore, Avv. Tiziano Tagliani, che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta 30/09/2015 n. 159, esecutiva ai sensi di legge, e LICEO GINNASIO L. ARIOSTO (c.f ) con sede in Ferrara, Via Arianuova n. 19, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mara Salvi, a ciò autorizzata; LICEO SCIENTIFICO A. ROITI (c.f ) con sede in Ferrara, Via Leopardi n. 64, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Donato Selleri, a ciò autorizzato; IIS G. CARDUCCI (c.f ) con sede in Ferrara, Via Canapa n. 75, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Licia Piva, a ciò 3
4 autorizzata; ITC -ITCPACLE V. BACHELET (c.f ) con sede in Ferrara, Via Mons. Ruggero Bovelli n. 7/13, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Zardi, a ciò autorizzata; IIS G.B. ALEOTTI (c.f ) con sede in Ferrara Via Ravera n. 11, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Fabio Muzi, a ciò autorizzato; IIS O. VERGANI (c.f ) con sede in Ferrara, Via Sogari n. 3, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Monti, a ciò autorizzata; IIS L. EINAUDI (c.f ) con sede in Ferrara, Via Savonarola n. 32, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Isabella Fedozzi, a ciò autorizzata; IIS COPERNICO-CARPEGGIANI (c.f ) con sede in Ferrara, Via Pontegradella n. 25, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Roberto Giovannetti, a ciò autorizzato; LICEO GINNASIO CEVOLANI (c.f ) con sede in Cento (FE), Via Matteotti n. 17, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Pedarzini, a ciò autorizzata; ISIT BASSI-BURGATTI (c.f ) con sede in Cento (FE), Via Rigone n. 1, rappresentato dal Dirigente Scolastico Reggente, Dott. Andrea Sardini, a ciò autorizzato; IPSIA F.LLI TADDIA (c.f ) con sede in Cento (FE) Via Baruffaldi n. 10, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Andrea Sardini, a ciò autorizzato; IIS G. MONACO DI POMPOSA (c.f ) con sede in Codigoro 4
5 (FE), Via Resistenza n. 3, rappresentato dal Dirigente Scolastico Reggente, Dott.ssa Isabella Fedozzi, a ciò autorizzata; IIS ARGENTA (c.f ) con sede in Argenta (FE), Via Matteotti n. 16, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Borciani, a ciò autorizzato; IIS REMO BRINDISI (c.f ) con sede in Lido degli Estensi (FE) Via M.M.Boiardo n. 10, rappresentato dal Dirigente Scolastico Reggente Dott. Massimiliano Urbinati, a ciò autorizzato, si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 - Principi generali Le parti firmatarie intendono promuovere l apertura delle strutture scolastiche alle esigenze socio-economiche ed educativo-culturali del territorio di appartenenza, incentivando la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio ed implementando il processo di autonomia scolastica e di qualificazione del sistema formativo, compatibilmente con la sostenibilità dei costi che da ciò discendono a carico degli enti sottoscrittori. ART. 2 Oggetto della convenzione Ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 1, la presente convenzione disciplina i criteri e le modalità di massima per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali (escluse le palestre e le attrezzature sportive e le porzioni di edifici scolastici adibiti a custodia, ove esistenti, il cui utilizzo è disciplinato in base a separati atti) da parte delle Istituzioni Scolastiche. Le istituzioni scolastiche autorizzano inoltre, previo parere dell'ufficio Tecnico della Provincia, l installazione di macchine distributrici di bevande e generi alimentari; la riscossione dei relativi canoni resta di competenza della 5
6 Provincia. ART. 3 Criterio di concessione Enti, persone fisiche e persone giuridiche, possono chiedere alle Istituzioni Scolastiche la disponibilità temporanea di locali in edifici scolastici di competenza Provinciale per lo svolgimento di iniziative o attività compatibili con la preminente destinazione di tali locali a compiti educativi e formativi. Detta compatibilità è verificata di volta in volta dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria da parte degli enti sottoscrittori. ART. 4 Procedure L utilizzazione temporanea di locali scolastici da parte di terzi è concessa direttamente dall'istituzione Scolastica interessata, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e sulla base dei criteri e limiti stabiliti dalle singole Istituzioni Scolastiche. A tale scopo ogni Istituzione, nell ambito della propria autonomia negoziale, disciplina le procedure, i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di concessione. ART. 5 - Informazione Le condizioni e le modalità di utilizzo dei locali scolastici sono pubblicizzate dalle Istituzioni scolastiche anche sui rispettivi siti istituzionali. ART. 6 Canone di concessione e contributo spese Allo scopo di consentire l utilizzo dei locali scolastici per le finalità di cui all art.1, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il pagamento di un apposito canone. Tale canone è determinato dalle Istituzioni Scolastiche tenuto conto dei valori sotto indicati determinati in maniera forfetaria a fronte delle spese per le utenze sostenute dalla Provincia, dell usura dei locali e degli 6
7 arredi dalla stessa forniti: a) aule e laboratori: da un minimo di 8,00 a un massimo 10,00 l ora in assenza di climatizzazione invernale e da un minimo di 10,00 ad un massimo di 12,00 in presenza di climatizzazione invernale; aule magne: da un minimo di 12,00 a un massimo di 14,00 l ora in assenza di climatizzazione invernale e da un minimo di 14,00 ad un massimo di 16,00 l ora in presenza di climatizzazione invernale; b) al costo orario determinato nell ambito di oscillazione sopra indicato, in considerazione dell ampiezza e della vetustà dei locali e degli arredi, può essere aggiunta una quota, determinata dalle Istituzioni Scolastiche, a copertura dei costi per la custodia e la pulizia e per l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio; c) i canoni suddetti si intendono per ora/aula; d) per le concessioni che prevedono un utilizzo prolungato di locali (per più giorni la settimana e per più settimane) le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte del 50% se effettuate a favore di soggetti non aventi fini di lucro non rientranti tra quelli indicati alla lettera e) dell art. 7 della presente convenzione. e) La concessione di locali potrà avere luogo di norma solo contestualmente allo svolgimento delle attività istituzionali, onde evitare costi generali aggiuntivi a carico della Provincia, in un'ottica di sostenibilità finanziaria. Negli altri casi la concessione potrà avere luogo, negli edifici dotati di impianto di riscaldamento parzializzato, solo nel caso in cui i canoni determinati come sopra risultino remunerativi dei costi aggiuntivi di cui verrebbe gravata la Provincia per l attivazione degli impianti. Detta verifica potrà essere effettuata dall Istituzione Scolastica interessata, prima della concessione, con il 7
8 competente servizio della Provincia. Non si può dar luogo alla concessione di locali, nei periodi in cui è necessaria la climatizzazione invernale, in assenza di attività istituzionali, negli edifici scolastici non dotati di impianti parzializzati di riscaldamento. ART. 7 Concessioni gratuite Si fa luogo alla concessione di locali a titolo gratuito, fatta eccezione per i costi richiamati all'articolo 6, lettera b), per attività organizzate: a) dalla Provincia di Ferrara o dalla stessa patrocinate; b) dall'ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara; c) dalle RSU della Provincia e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola; d) da altre istituzioni scolastiche; e) da ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali iscritte negli appositi registri Provinciali ed operanti sul territorio provinciale. ART. 8 Contabilizzazione dei canoni riscossi e rendicontazione a) contabilizzazione dei canoni: All'atto di rilascio della concessione, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il versamento dei canoni secondo le modalità dalle stesse determinate. Il 90% dell ammontare dei canoni riscossi da ciascuna Istituzione Scolastica, ai sensi del precedente art 6, lett a) sarà contabilizzato dalla stessa in conto spese varie d ufficio di cui all art. 3 comma 2 della L. 23/96. Il restante 10% potrà essere utilizzato da ciascuna istituzione per lo sviluppo dell attività formativa. b) rendicontazione: 8
9 I canoni, riscossi e contabilizzati nel corso dell'esercizio finanziario ai sensi del precedente punto a), vengono rendicontati al Servizio Pubblica Istruzione della Provincia entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo. ART. 9 Revoca della concessione La concessione di utilizzo dei locali dovrà essere revocata qualora si ravvisino nella realizzazione di attività oggetto della concessione motivi di inopportunità o carenze di sicurezza o mancato rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione. La revoca delle concessioni può essere richiesta dalla Provincia per le stesse ragioni. ART Oneri a carico della Provincia La Provincia provvede a fornire il riscaldamento, l illuminazione e l acqua per consentire lo svolgimento delle attività in orario scolastico. Per le attività in orario extrascolastico, la scuola dovrà preventivamente informare l Ufficio Manutenzione Scuole della Provincia affinché questi provveda al riscaldamento degli ambienti da utilizzare. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno quattro giorni lavorativi antecedenti allo svolgimento dell iniziativa. ART Oneri a carico delle istituzioni scolastiche Le Istituzioni Scolastiche provvedono a garantire le condizioni organizzative e l attività amministrativa connesse all utilizzo delle strutture. ART. 12 Responsabilità e sicurezza Le Istituzioni scolastiche, per quanto di loro competenza, nel concedere l utilizzo dei locali a terzi, si impegnano ad osservare tutte le precauzioni necessarie per garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al momento del rilascio 9
10 della concessione il concessionario deve sottoscrivere l accettazione: - dell obbligo di custodire e di riconsegnare locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione; - della responsabilità a tutti gli effetti di legge delle attività svolte tenendo esente la scuola e la Provincia da ogni responsabilità e danno a persone e/o cose che potesse verificarsi all interno della scuola e nelle aree esterne di sua pertinenza; - del divieto di sub concedere l uso anche parziale dei locali oggetto della concessione; - della capienza massima di persone consentite nei locali; - del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nessuna responsabilità può essere posta a carico della Provincia per obbligazioni contratte e rapporti comunque stabiliti dai concessionari e tra questi e i partecipanti alle attività, e per danni alle persone e alle cose eventualmente intercorrenti durante lo svolgimento di tali attività. ART. 13 Controlli e responsabilità La Provincia si riserva di verificare il corretto svolgimento delle iniziative oggetto di concessione. A tal fine deve essere consentito, anche durante lo svolgimento delle attività, l accesso al personale provinciale incaricato al controllo. ART. 14 Penalità In caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione da parte delle Istituzioni Scolastiche, in particolare per quanto riguarda eventuali danni causati al patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà Provinciale, la 10
11 Provincia si riserva di effettuare una decurtazione corrispondente all entità del danno subito nella assegnazione annuale del fondo per manutenzioni spettante alle Istituzioni Scolastiche interessate. Nessuna decurtazione verrà effettuata per i danni eventualmente causati nel corso di iniziative organizzate o autorizzate dalla stessa Provincia. ART. 15 Clausola compromissoria In caso di controversia riguardante ogni aspetto della presente convenzione, le parti convengono di nominare d intesa un arbitro; in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Ferrara. ART Durata La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/08/2018 e può essere, d intesa tra le parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza, fermo restando quanto previsto dalla L.56 del 07/04/14 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. ART Norme generali Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie. ART. 18- Norma transitoria Sono escluse dalla disciplina della presente convenzione le concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore fino alla loro scadenza. ART. 19- Registrazione La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso ai sensi dell art.1 della tabella allegata al DPR 26/04/1986 n
12 Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale dalle Parti in segno di piena accettazione. PROVINCIA DI FERRARA LICEO GINNASIO "L. ARIOSTO" - FERRARA LICEO SCIENTIFICO "A. ROITI" - FERRARA IIS "G. CARDUCCI" - FERRARA ITC-ITCPACLE "V. BACHELET - FERRARA IIS G. B. ALEOTTI -FERRARA IIS O. VERGANI - FERRARA IIS L. EINAUDI - FERRARA IIS COPERNICO-CARPEGGIANI - FERRARA LICEO GINNASIO CEVOLANI" - CENTO ISIT BASSI-BURGATTI" - CENTO IIS F.LLI TADDIA - CENTO IIS "G. MONACO DI POMPOSA CODIGORO IIS ARGENTA IIS "REMO BRINDISI" - LIDO ESTENSI 12
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