Seminario: la riforma del lavoro e il Jobs Act. Bergamo, 19 marzo 2015
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- Sabrina Giovannini
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1 Seminario: la riforma del lavoro e il Jobs Act Bergamo, 19 marzo
2 INDICE DEGLI ARGOMENTI: 1. Sgravio contributivo triennale 2. Contratto a tutele crescenti 3. Nuovi ammortizzatori sociali dal 1 maggio Buoni Pasto: aumento della soglia di esenzione 5. Bonus Bebè 6. Collaborazioni a Progetto Addio 7. TFR in Busta Paga 8. Voucher a Euro annui e per committente 9. Mutamento delle mansioni 10. PRR (Progetti riabilitativi e risocializzanti)
3 La L. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) prevede 36 MESI DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO L art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato Chi sono i beneficiari: - tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (ad esempio, associazioni, studi professionali, ecc.) - i datori di lavoro del settore agricolo. 3
4 RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; Trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato Non spetta per le assunzioni effettuate con: Contratto di apprendistato. Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro domestico 4
5 LIMITAZIONI L ESONERO CONTRIBUTIVO NON SPETTA AI LAVORATORI: che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; che dall 1/10/2014 al 31/12/2014 (3 mesi antecedenti all 1/1/2015) avevano già in essere con lo stesso datore di lavoro (o con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto) un contratto a tempo indeterminato. SETTORE AGRICOLO L ESONERO CONTRIBUTIVO NON SPETTA AI LAVORATORI: che nel corso del 2014 risultano occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo; che risultano iscritti negli elenchi nominativi del 2014 per un numero di giornate pari o superiore a 250 giornate in qualità di OTD presso qualsiasi datore di lavoro agricolo 5
6 VERIFICA DIRITTO ALL ESONERO Per verificare il diritto all esonero triennale, è necessario conoscere lo status del lavoratore degli ultimi sei mesi precedenti l assunzione. - No lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente; - le altre attività lavorative sono ininfluenti e quindi contribuiscono a creare il semestre bianco. Ad esempio il tempo determinato, co.co.co. o co.co.pro, lavoratore occasionale, lavoro accessorio e partita Iva. IMPORTO L esonero non può comunque essere superiore a. 8,060,00 su base annua e. 671,66 su base mensile (riproporzionato sul part-time). Il tetto annuale di. 8,060,00 corrisponde a retribuzioni intorno ai euro (l importo varia in funzione dell aliquota Inps applicata).
7 STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE È ammesso l esonero contributivo anche qualora il datore di lavoro: Assuma lavoratori con i quali ha avuto contratti a termine superiore a sei mesi, che hanno fatto valere il proprio diritto di precedenza. Assuma a tempo indeterminato lavoratori con i quali ha avuto precedentemente uno o più rapporti di lavoro a termine. Trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. 7
8 CERTIFICAZIONE DELLO STATUS LAVORATIVO DEGLI ULTIMI 6 MESI Per essere certi che il lavoratore da assumere abbia i requisiti previsti dall incentivo, è bene che il lavoratore rilasci una dichiarazione ex DPR n. 445/2000 con la quale, sotto propria responsabilità, dichiara non esservi condizioni ostative all assunzione. Tale dichiarazione, cautela il datore di lavoro, a fronte di una eventuale rivendicazione da parte dell INPS, potrebbe sempre richiedere, civilisticamente, il risarcimento all interessato. Oppure in alternativa, all atto dell assunzione il datore di lavoro può acquisire, all atto dell assunzione, un attestato del Centro per l Impiego (MOD C2 STORICO), rilasciato al lavoratore, che dimostri lo status di assenza di rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti 8
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10 L esonero contributivo non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni: l assunzione viola il diritto di precedenza; il datore di lavoro, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga (CIG ordinaria e in deroga); l assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. l inoltro tardivo della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm, ecc.). La fruizione dell esonero contributivo è subordinata anche a: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. A tale riguardo, l INPS ricorda che si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC; del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali 10
11 . COSA DEVE FARE L AZIENDA PER RICHIEDERE LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO DOPO AVER VERIFICATO IL RISPETTO DEI REQUISITI NECESSARI: - contattare il proprio referente dell ufficio paghe; - l Ufficio paghe richiederà all INPS il Codice di Autorizzazione 6Y oppure E5 per gli agricoli; - l INPS attribuirà il C.A. sulla matricola aziendale dell azienda richiedente; - l ufficio paghe indicherà nel flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza i lavoratori per i quali si chiede l esonero contributivo 11
12 DATI STATISTICI Secondo dati forniti dal presidente dell INPS, nei primi 20 giorni di febbraio ben aziende hanno chiesto di accedere alla decontribuzione prevista dalla legge di stabilità. Mentre secondo Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, le nuove riforme hanno prodotto fino al 10 marzo assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di cui: - l 80% stabilizzazioni di collaborazioni a progetto, contratti a termine e partite Iva; - il 20% nuove assunzioni e dunque «incrementi occupazionali».
13 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23, in attuazione della L.10 dicembre 2014 n.183 Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore per tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato il Contratto a Tutele crescenti. La Legge 183/2014 ha chiarito per la prima volta che l istituto della reintegrazione nel rapporto di lavoro rappresenti solo l eccezione ad una regola generale che invece è caratterizzata dall indennizzo economico. 13
14 CAMPO DI APPLICAZIONE Il nuovo contratto a tutele crescenti si applica a: Tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti a decorrere dal 7 marzo 2015 (operai, impiegati e quadri del settore privato). Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine o apprendistato dopo il 7/3/2015. Per i rapporti in essere continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina. In tutti i casi in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 7/3/2015, superi il limite dei 15 dipendenti la nuova disciplina verrà applicata a tutti i lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione 14
15 CARATTERISTICHE Si è voluto escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio. Il diritto al reintegro è stato quindi limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori e ad alcune fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore. Non è un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma sono state semplicemente riformate le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo, limitando ancora di più la possibilità di reintegra e consentendo ai datori di lavoro di poter valutare quanto potrà costare un licenziamento illegittimo grazie ad un meccanismo sanzionatorio di natura indennitaria calcolato sull anzianità di servizio. 15
16 Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, Soggettivo e Giusta Causa: TUTELA OBBLIGATORIA (Indennizzo Economico) art. 3 comma1 Se viene accertato che non ci sono gli estremi del licenziamento per: - giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico); - giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (licenziamento disciplinare); il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro a pagare: - 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Indennità non assoggettata a contributi. 16
17 Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo e Giusta Causa in caso di insussistenza del fatto materiale: TUTELA REALE (Reintegra del lavoratore) art.3 comma 2 In caso di licenziamenti disciplinari (per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa), in cui viene dimostrata l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro a: - reintegrare il lavoratore; - pagamento di un risarcimento che non può superare le 12 mensilità + contributi. In alternativa il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione, non soggetta a contributi. 17
18 LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (REINTEGRA) - ART.2 In caso di licenziamenti discriminatori (es. ragioni politiche, religiose ecc..), nulli (es. licenziamento causa matrimonio, maternità ecc..) e intimati in forma orale il Giudice ordina: Reintegra del lavoratore + Indennità pari almeno a 5 mensilità + contributi Il lavoratore ha la facoltà di chiedere in sostituzione della reintegra un indennità pari a 15 mensilità. 18
19 LICENZIAMENTO INTIMATO CON VIZI FORMALI O PROCEDURALI ART.4 Per licenziamento intimato senza indicare le motivazioni che lo hanno determinato o senza rispettare la procedura, il rapporto di lavoro si intende comunque estinto. In caso di impugnazione il giudice condanna il datore: al pagamento di una indennità, non assoggettata a contributi pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità A meno che il giudice non accerti la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle tutele precedenti (es. 2 mensilità per anno da 4 a 24). 19
20 REVOCA DEL LICENZIAMENTO ART. 5 Nel caso in cui il lavoratore dovesse impugnare il licenziamento (da farsi entro 60 giorni), entro 15 giorni dalla ricezione dell impugnazione del licenziamento, il datore può decidere di revocare il licenziamento stesso. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende mai risolto e dunque prosegue senza soluzione di continuità. Il lavoratore in questo caso avrà diritto alla intera retribuzione maturata nel periodo intercorso, mentre il datore di lavoro non è soggetto a sanzioni. 20
21 OFFERTA DI CONCILIAZIONE art. 6 In caso di licenziamento, dopo eventuale contestazione del lavoratore, per evitare il contenzioso il datore di lavoro può offrire al lavoratore 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, che non è soggetta né a IRPEF né a contributi, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Se il lavoratore accetta, il rapporto di lavoro è definitivamente concluso e il licenziamento non è più impugnabile. La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite (ad es. davanti alla DTL o ai Sindacati). 21
22 NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO E stato introdotto un nuovo adempimento amministrativo a carico del datore di lavoro, il quale entro 65 giorni dalla data di licenziamento dovrà integrare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto inviata al centro per l Impiego specificando se le parti hanno aderito o meno alla conciliazione agevolata del Jobs Act. L omessa comunicazione è punita con al sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro per ogni lavoratore. 22
23 PICCOLE IMPRESE Art. 9 comma 1 per le aziende fino a 15 dipendenti: 1) tutela reale (reintegrazione del lavoratore) non applicabile in caso di: -licenziamento disciplinare illegittimo (art. 3 c.2) 2) e previsto il dimezzamento delle indennità dovute dal datore di lavoro nei casi di: - licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 3 c.1); - licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali (art.4 c.1); - accettazione dell offerta di conciliazione fissando il limite a metà di una mensilità per ogni anno di servizio fino a un massimo di 6 mensilità (art.6 c.1). 23
24 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E IN FORMA ORALE Per avere licenziato il prestatore di lavoro per ragioni di credo politico o fede religiosa, o per l appartenenza ad un sindacato Assunti fino al 6 marzo 2015 reintegrazione oppure indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo Assunti dal 7 marzo 2015 reintegrazione oppure indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità; versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; 24
25 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO, GIUSTA CAUSA O ECONOMICO Assunti fino a 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI risarcimento da 12 a 24 mensilità senza reintegra In caso di manifesta insussistenza della causa del licenziamento REINTEGRA + pagamento al massimo di 12 mensilità AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI - Reintegra entro 3 giorni dalla sentenza del giudice In alternativa - Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI 2 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità (No Contributi) No reintegra. AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI Risarcimento da 2 a 6 mensilità in funzione dell anzianità (1 mens.tà x anno) No reintegra 25
26 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON INESISTENZA DEL FATTO CONTESTATO Assunti fino a 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI risarcimento da 12 a 24 mensilità senza reintegra In caso di assenza del fatto contestato, reintegra + risarcimento massimo 12 mensilità AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI - Reintegra entro 3 giorni dalla sentenza del giudice oppure in alternativa - Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI Risarcimento di 2 mensilità per ogni anno di anzianità (con minimo di 4 massimo 24 mensilità senza reintegra) In caso di assenza del fatto contestato, reintegra + risarcimento max 12 mensilità AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI Risarcimento da 2 a 6 mensilità in funzione dell anzianità (1 mens.tà x anno) No reintegra 26
27 LICENZIAMENTO CARATTERIZZATO DA VIZI FORMALI E PROCEDURALI Assunti fino al 6 marzo 2015 Assunti dal 7 marzo 2015 AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI risarcimento da 6 a 12 mensilità No reintegra AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI - Reintegra entro 3 giorni dalla sentenza del giudice oppure in alternativa - Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità AZIENDA CON PIU DI 15 DIPENDENTI Risarcimento di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (con minimo di 2 massimo 12 mensilità) No reintegra. AZIENDA CON MENO DI 15 DIPENDENTI Risarcimento da 1 a 6 mensilità in funzione dell anzianità (½ mens.tà x anno) No reintegra 27
28 Il contratto a tutele crescenti non va specificato sulla lettera di assunzione Il contratto a tutele crescenti non è un contratto di lavoro nuovo, ma è una modalità di tutela in caso di licenziamento illegittimo, previsto dal legislatore esclusivamente sui contratti stipulati dal 7 marzo Per questo motivo, nulla cambia sul format della lettera di assunzione che resta identica a prima.
29 NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI DAL 1 MAGGIO 2015 Dal 7 marzo è in vigore la Riforma ammortizzatori sociali contenuta nel decreto di attuazione della delega del Jobs Act. Il Dlgs 22/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo contiene novità relative a: - ASpI, che diventa NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego); - l'introduzione dell'asdi, la disoccupazione per chi non trova lavoro dopo la scadenza della NASpI; - DIS-Coll, il trattamento per i parasubordinati, e del Contratto di Ricollocazione, che prevede un voucher; 29
30 NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpI) La NASpI sostituisce l'aspi e la mini-aspi, è applicabile dal 1 maggio 2015 per i lavoratori subordinati. Sono necessari contemporaneamente i seguenti 3 requisiti: disoccupazione involontaria (licenziamento, dimissioni per giusta ) almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi Mentre per l ASPI erano necessari i seguenti requisiti: trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente (52 settimane) Per la MINI ASPI: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi 30
31 NASPI: DURATA E IMPORTO La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi (dal 1 gennaio 2017, la durata massima sarà 18 mesi). In ogni caso, l importo massimo mensile per la NASpI non potrà superare Euro (Con retrib. mensile fino a = 75% della retribuz.. Con redditi sopra % della differenza fra retribuz. mensile e 1.195) L importo della NASpI verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal 4 mese di fruizione. L erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione alle politiche attive. Per i dettagli siamo tutt ora in attesa dell emanazione di apposita norma. 31
32 ASDI - ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE L'ASDI decorrere dal 1 maggio 2015, in via sperimentale per il 2015, a favore dei soggetti che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione e in situazione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione, tale trattamento verrà riservato a nuclei familiari con minorenni e, ai lavoratori prossimi al pensionamento. La durata massima del beneficio sarà 6 mesi e il relativo importo pari al 75% dell'ultima indennità NASpI. Per la piena operatività dell ASDI, si è in attesa di apposito Decreto attuativo del Ministro del Lavoro. 32
33 DIS-COLL: Indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro. La DIS-COLL viene introdotta, in via sperimentale per il 2015, per la disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita Iva. Requisiti: - Stato di disoccupazione involontaria; - Almeno 3 mesi di contributi nell anno precedente; - Almeno 1 mese di contributi nell anno in cui cessa il lavoro (es. 3 mesi nel mese nel 2015). Il sussidio mensile non può in ogni caso superare i euro mensili. A partire dal 4 mese di fruizione, l importo della DIS-COLL si riduce, ogni mese, del 3%. Sono esclusi dal beneficio gli amministratori, i sindaci, i pensionati e i titolari di partita Iva 33
34 CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Il contratto di ricollocazione è uno strumento volto alla promozione dell'occupazione dei soggetti in stato di disoccupazione. I soggetti in stato di disoccupazione potranno rivolgersi ad agenzie per il lavoro autorizzate, private o pubbliche, al fine di ottenere un servizio di profilazione volto a verificare le competenze e le esperienze del soggetto onde definire il "livello di occupabilità" individuale. A seconda del livello di occupabilità verrà assegnata una determinata dote individuale di ricollocazione che potrà essere utilizzata presso i soggetti accreditati per ricevere un assistenza professionale nella ricerca della nuova occupazione. In casi di mancata partecipazione alle iniziative previste o nel caso di rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro, si decade dalla dote individuale. La stessa sorte è prevista in caso di perdita dello stato di disoccupazione. 34
35 AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI A parziale modifica di quanto disposto dall art. 51 del TUIR, aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29. L innalzamento della predetta soglia avrà decorrenza 1 luglio
36 BONUS BEBÈ Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la Stabilità 2015 prevede l erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre Il vincolo reddituale è di 25 mila euro per la famiglia. L assegno ammonta a 960,00 euro annui ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia inferiore a 7.000,00 euro annui; È erogato mensilmente (80 euro mensili) fino al compimento del terzo anno di età. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF L assegno è corrisposto dall INPS, previa presentazione di apposita domanda. 36
37 COLLABORAZIONI A PROGETTO ADDIO Sono tipologie contrattuali destinate a scomparire, tranne che per alcune tipologie specifiche di lavoratori, come ad esempio i professionisti iscritti agli ordini. Siamo tutt ora in attesa della norma definitiva. Se le tempistiche saranno effettivamente queste, a partire da maggio o da giugno 2015 i datori di lavoro del privato non potranno più firmare contratti di collaborazione a progetto. Per quanto riguarda, invece, i Co.Co.Pro già in essere, potranno arrivare alla naturale scadenza (nell arco del 2015). Dal primo gennaio 2016, dovranno invece essere trasformati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui si tratta di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 37
38 TRASFORMAZIONI CONTRATTI NEL 2015 Sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni con titolari di partita IVA in contratti a tempo indeterminato. Per il datore di lavoro che fa questa trasformazione di contratto nel corso del 2015, si estinguono automaticamente tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso Il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi assistite (quindi DTL ecc..,); Nei 12 mesi successivi all assunzione, il datore di lavoro non può decidere il licenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo 38
39 TFR IN BUSTA PAGA Dal 1 marzo i dipendenti del privato possono chiedere al proprio datore di lavoro il versamento mensile, insieme allo stipendio, del TFR del mese. Caratteristiche e requisiti: - il lavoratore deve avere almeno 6 mesi di anzianità aziendale; - la scelta deve essere fatta entro settembre 2015 ed è irreversibile fino a giugno 2018; - incide sul reddito per gli assegni familiari (ANF) per cui si rischia di ridurne il valore mensile; - i versamenti iniziano dal mese successivo a quello in cui il dipendente ne fa richiesta. Nelle aziende con meno di 50 dipe. iniziano al 4 mese successivo. 39
40 A CHI CONVIENE FARSI ANTICIPARE IL TFR? 1) E una scelta personale e riguarda il fatto che si tratta una somma che viene anticipata per far fronte ad eventuali necessità; 2) E soggetta a tassazione ordinaria e non a quella separata applicata di solito sul TFR. 3) Per i redditi fino a Euro la scelta è ininfluente (tassato comunque al 23% come il primo scaglione); 4) Per i redditi più alti: la perdita per il lavoratore è uguale alla differenza fra tassazione separata e tassazione ordinaria che sale con l aumentare dello stipendio. 40
41 Retrib annua TFR aliquota fiscale TFR anticipato in busta paga TFR netto annuo in busta TFR mensile netto in busta aliquota tassazione separata TFR in azienda TFR annuo accantonato differenza annua Differenza fino al giugno 2018 data di vincolo euro euro euro euro % % % ,4% % ,1% % ,3% CONTRO: Un dipendente che guadagna fino a 25mila Euro l anno facendosi anticipare il TFR perde 50 Euro all anno. Le somme anticipate incidono anche sulle detrazioni per lavoro dipendente e sugli assegni familiari. PRO: Anticipazione immediata di liquidità e non incidenza sul Bonus di 80 euro in Busta Paga;
42 VOUCHER Il limite complessivo dei compensi per anno civile è portato a 7mila euro Il limite economico è stato adeguato a 7mila euro annui complessivamente per tutti i committenti (rispetto al precedente limite di euro previsto per il 2014) mentre resta a 2mila euro per ciascun committente.. Per i percettori di ammortizzatori sociali, il limite all utilizzo dei voucher è mantenuto a 3mila euro. Invece una novità è rappresentata dall'obbligo di tracciabilità della prestazione di lavoro accessorio e di monitoraggio, attraverso una comunicazione preventiva da rendersi alla DTL, con modalità telematiche (Sms, mail eccetera), sulla falsariga di quanto già avviene da qualche anno per il lavoro a chiamata Il valore netto del buono così ottenuto continua a non essere imponibile a fini fiscali, né ad incidere sullo stato di disoccupazione del lavoratore. 42
43 MUTAMENTO DELLE MANSIONI Il nuovo art del Codice Civile stabilisce che: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Dunque viene eliminato il concetto di equivalenza delle mansioni e si fa riferimento solo a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. La possibilità di demansionamento, in precedenza ammessa solo in casi specifici, è concessa in caso ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché venga conservato il precedente trattamento retributivo, ad eccezione degli elementi di paga collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. L assegnazione a una mansione superiore diventa definitiva dopo sei mesi di lavoro in quell attività e non più dopo tre mesi 43
44 PROGETTI RIABILITATIVI E RISOCIALIZZANTI (PRR) La funzione dei PRR è esclusivamente di tipo educativo, terapeutico e riabilitativo, diretta al miglioramento della qualità di vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie. I PRR sono uno strumento pensato per percorsi riabilitativi di persone che per il loro stato di svantaggio fisico, psichico o di particolare fragilità sociale, non hanno e non avranno mai opportunità di inserimento al mondo del lavoro. La certificazione di disabilità deve essere rilasciata da un Ente pubblico preposto E stato sottoscritto un Protocollo d intesa relativo ai Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR) che ha lo scopo di disciplinare il rapporto fra le persone che si trovano nello stato di fragilità di cui sopra e i rispettivi Enti proponenti (Comuni, Province, ASL ecc..) ed enti ospitanti (Coop. Sociali di tipo A e tipo B). 44
45 PRR: OBBLIGO ASSICURATIVO Ai fini assicurativi, oltre all obbligo di stipulare una idonea polizza presso una Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, resta l obbligo (a carico del soggetto proponente o del soggetto ospitante) di assicurare le persone interessate all INAIL (voce di rischio 314 o altra voce in funzione dell attività specifica) mediante trasmissione del Modello Unilav (Sintesi) il giorno prima che inizi il rapporto, specificando nelle note: "trattasi di utenti che non svolgono un'attività lavorativa vera e propria in quanto fanno parte di un progetto riabilitativo e socializzante (utenti PRR)", Per quanto riguarda la Tipologia Contrattuale da indicare sul Sintesi, bisognerà scegliere la seguente dicitura: "contratti di Borsa lavoro e altre works experiences". I Progetti PRR non determinano la costituzione di un rapporto di lavoro vero e proprio né di una subordinazione tra soggetto Ospitante e soggetto destinatario dell intervento. 45
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