CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI TRA
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- Romano Palumbo
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1 CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI - ROMA TRA INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, istituita con Legge 4 marzo 1958, n. 179 quale Associazione giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, (che per brevità sarà in seguito chiamata Associazione ), rappresentata da nella sua qualità di della Cassa stessa, E la Banca (codice fiscale e partita IVA ), (che sarà in seguito chiamata "Banca"), rappresentata dal signor nato a, nella sua qualità di della Banca stessa; PREMESSO Che la Banca è risultata aggiudicataria della procedura di gara denominata Gap 1
2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Scopo, oggetto e limiti della convenzione L'Associazione affida alla Banca il proprio servizio di cassa, nonché l'esecuzione di ogni ulteriore prestazione bancaria ad esso accessoria alle condizioni di cui alla presente Convenzione, all offerta tecnica ed economica presentata e relativi allegati. La gestione finanziaria dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Si intende appartenere al servizio di cassa la riscossione di tutte le somme spettanti all'associazione per qualsiasi titolo; il pagamento delle somme di cui sia stato emesso apposito mandato; ed in genere, il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare o erogare. Il servizio in oggetto verrà svolto, a decorrere dal, in conformità con i patti stipulati e sarà disimpegnato dalla Banca presso la sede di Roma,, nei propri locali, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico. Qualsivoglia comportamento contrario alle previsioni di cui al precedente comma potrà essere considerato causa di risoluzione. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari. 2
3 Articolo 2 Riscossioni - Obblighi dell'associazione In relazione a quanto sopra, l'associazione delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare quietanza liberatoria. All'uopo l'associazione si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le Amministrazioni interessate affinché gli ordinativi da emettersi in suo favore vengano intestati alla Banca. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'associazione, le somme che i Terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'associazione stesso, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "salvi i diritti dell'associazione". Gli incassi, accreditati in tempo reale sul conto corrente aperto all'associazione per la gestione del servizio di cassa, saranno giornalmente segnalati all'associazione stesso al quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione. La Banca non è tenuta in alcun caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi. 3
4 Articolo 3 Incasso affitti e contributi dovuti dagli Iscritti Gli incassi di cui al presente articolo possono essere effettuati, a scelta dell Associazione, mediante almeno le seguenti modalità: servizio M.AV.; disposizioni di incasso RID; conto corrente postale; rete interbancaria; internet. L utilizzo delle predette soluzioni non necessariamente deve intendersi limitato a una sola di essa, ma tutte possono coesistere. Incasso a mezzo del servizio M.AV. Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti: rimborso spese per allestimento: rimborso spese per la predisposizione e l imbustamento di ogni foglio di dettaglio allegato: euro 0,10 (dieci centesimi di euro); recupero spese vive postali (vigenti tempo per tempo) per invio di ogni bollettino e/o sollecito; giorni banca per accredito: n. ( ) giorn_ lavorativ_ dalla data d incasso per pagamenti effettuati presso i nostri sportelli; n. ( ) giorn_ lavorativ_ dalla data valuta per incassi effettuati su altre banche; 4
5 n. ( ) giorn_ lavorativ_ dalla data d incasso dell assegno postale per pagamenti effettuati presso gli uffici postali. Incasso a mezzo disposizioni di incasso RID L Associazione fornisce alla Banca le informazioni necessarie per disporre l invio nella rete interbancaria di appositi messaggi di addebito. Ciascun messaggio, oltre alle informazioni essenziali, contiene una breve descrizione della causale di addebito. Presupposto necessario per l attivazione di questo servizio è l acquisizione delle autorizzazioni all addebito automatico sul conto corrente bancario rilasciate dagli iscritti ed accettate dalla banca domiciliataria del rapporto di conto. La Banca (in qualità di banca attiva ) attribuisce la presunzione di pagato a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la banca passiva (destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine ristrettissimo, rifiutare il pagamento per giustificati motivi (conto estinto, disponibilità insufficiente o per revoca dell autorizzazione all addebito automatico). L importo complessivo delle disposizioni di incasso RID viene accreditato sul conto di gestione dell Associazione alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliatarie dei conti correnti degli iscritti. 5
6 Incasso a mezzo conto corrente postale Per il ricorso a detta modalità é necessario predisporre uno o più bollettini postali compatibili con le tecnologie di lettura ottica, al fine di consentire la tempestiva acquisizione delle informazioni presenti sul bollettino stesso. Per i bollettini relativi al versamento dei contributi di importo predeterminato, gli stessi saranno precompilati in tutte le parti possibili (dati anagrafici, riferimenti al versamento e importo). Ovviamente, sarà tralasciato l importo sui bollettini relativi al versamento dei contributi di importo non predeterminabile. Tali bollettini di versamento in conto corrente postale saranno recapitati agli iscritti all interno del plico che annualmente viene loro inviato per gli adempimenti connessi al versamento di detti contributi. La Banca è disponibile a farsi carico di tali incombenze richiedendo all Associazione il solo rimborso delle spese sostenute per la predisposizione, la stampa, l imbustamento e la spedizione di tutto il materiale. Resta inteso che i preventivi dei costi tipografici verranno sottoposti all Associazione, di volta in volta, per l approvazione. Per la spedizione dei plichi verranno applicate le tariffe postali vigenti tempo per tempo a secondo del corso che verrà scelto dall Associazione. Per i versamenti contributivi effettuati tramite conto corrente postale, la Banca fornirà il servizio a titolo completamente gratuito. 6
7 Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale la Banca trasmette all Associazione mensilmente la rendicontazione. Incasso a mezzo Internet La Banca mette a disposizione dell Associazione un ulteriore modalità di pagamento basata su tecnologie e sistemi del mondo Internet. In tale contesto sono attivabili procedure, attinenti alle operazioni di pagamento dei contributi, che guidano gli utilizzatori e concorrono a facilitare la redazione automatizzata e controllata di appositi moduli online, rendendo possibile l attuazione dei relativi versamenti mediante carta di credito o, in particolari circostanze, tramite speciali strumenti alternativi. L importo complessivo giornaliero delle operazioni effettuate verrà accreditato sul conto corrente bancario di gestione. La Banca fornirà questo servizio a titolo completamente gratuito. Articolo 4 Pagamenti La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari, emessi dall'associazione avvalendosi di moduli appositamente predisposti oppure utilizzando strumenti telematici o supporti magnetici validati o garantiti con modalità tecniche da concordarsi con la Banca e i medesimi soggetti titolari del potere di firma recanti numerazione progressiva e le firme congiunte delle persone autorizzate. 7
8 I mandati sono pagabili: mediante bonifico su conto corrente bancario e sui relativi mandati di pagamento la Banca apporrà, a comprova del pagamento avvenuto, il timbro della Banca, la data e gli estremi relativi all'operazione; mediante accreditamento in conto corrente postale, vaglia postale o assegno circolare non trasferibile la Banca allegherà al mandato la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio Postale e nel caso di pagamento tramite assegno, il tagliando dell'assegno circolare spedito; allo sportello abilitato al servizio di cassa dell Associazione, presso la filiale domiciliataria del relativo conto corrente di gestione, a partire dal giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca contro ritiro di regolare quietanza. La Banca non darà corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o che presentino abrasioni, cancellature, o discordanze tra l importo scritto in lettere e quello in cifre. Qualora si tratti di spese fisse ricorrenti, quali rate di imposte e tasse, contributi, canoni di utenze varie o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse per somme prestabilite in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla Banca, con ordine scritto da parte dell'associazione di soddisfare il debito alle relative scadenze, questa provvederà anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento, che verrà emesso successivamente su richiesta della Banca. 8
9 Di tali pagamenti la Banca darà comunicazione all Associazione. La Banca si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale che per spese) agli aventi diritto l importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, ecc.) o comunque fraudolentemente. L importo degli assegni restituiti, non incassati sarà riaccreditato giornalmente, con pari valuta, sul conto dell Associazione, previa estinzione d ufficio dei titoli. La Banca provvederà all emissione dei duplicati degli assegni smarriti/rubati entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della denuncia del beneficiario, senza addebito di commissioni e spese, assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche di assegni smarriti. L emissione del duplicato degli assegni non comporterà l addebito dell importo sul conto corrente di gestione del servizio di cassa dell Associazione. Articolo 5 Pagamento delle pensioni Il pagamento relativo alle pensioni sarà disposto mensilmente dall'associazione sulla base di un tracciato setif, su cui saranno inseriti gli importi da pagare e tutte le notizie necessarie al pagamento delle stesse, non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento. Il pagamento delle pensioni avverrà secondo le seguenti modalità: 9
10 accredito su conto corrente bancario; assegno circolare non trasferibile; accredito in conto corrente postale. Per gli accrediti su conto corrente bancario verrà mensilmente indicata la valuta per il beneficiario. Articolo 6 Firme autorizzate L'Associazione si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone abilitate alla firma degli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari (autografi) di firma, impegnandosi altresì a depositare le firme autorizzate sugli specimen della Banca. Articolo 7 Trasmissione ordinativi Gli ordinativi saranno trasmessi dall'associazione alla Banca, accompagnati da distinta, in duplice copia, di cui una, firmata dalla Banca per presa in consegna, ha per l Associazione valore di ricevuta. Articolo 8 Limiti di pagamento I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'associazione. La Banca è tenuta a dare avviso all'associazione del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità. 10
11 Su richiesta dell'associazione, accompagnata da copia autentica della deliberazione all'uopo assunta dal competente Organo dell'associazione stesso, la Banca potrà concedere, per eventuali improvvise e momentanee necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette, anticipazioni di cassa alle condizioni previste al successivo articolo 9, per un importo da concordare di volta in volta di comune accordo. La Banca avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse su tutte le entrate dell'associazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'associazione si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria, derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante nella gestione dello stesso servizio di cassa, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni. Articolo 9 Condizioni Tasso creditore. Il tasso d interesse creditore (attivo per l Associazione), da applicare sui rapporti di conto corrente con liquidazione e accreditamento trimestrali degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, sarà pari al tasso comunicato dalla Banca Centrale Europea vigente tempo 11
12 per tempo diminuito/aumentato di % ( punti percentuali). Tasso debitore Il tasso d interesse debitore (passivo per l Associazione), da corrispondere alla Banca sulle somme effettivamente utilizzate per eventuali anticipazioni di cassa, franco di commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione e addebitamento trimestrali degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, sarà pari al tasso comunicato dalla Banca Centrale Europea vigente tempo per tempo diminuito/aumentato di % ( punti percentuali). Valute per versamenti all Associazione: RID / MAV Contanti Assegno circolare emesso istituto Assegno circolare emesso altra banca Assegno bancario emesso istituto cassiere Assegno bancario emesso altra banca Vaglia Giorni valuta per pagamenti: RID / MAV / Bonifico Contanti Assegno circolare Assegno bancario Giorni antecedenti rispetto alla data dell operazione 12
13 Commissioni spese di tenuta conto titoli: ; commissioni su fido accordato: ; Giorni di preavviso per prelievi liquidità:. Contributo La Banca si impegna a corrispondere annualmente all Associazione un contributo, a titolo di sponsorizzazione, fino alla concorrenza di euro ( /00). Incasso degli affitti Per la riscossione degli affitti delle unità immobiliari di proprietà dell Associazione potrebbe essere proficuamente impiegato il servizio M.AV. ordinario o dematerializzato, le cui caratteristiche e condizioni sono illustrate all articolo 3 del presente contratto. Potrà inoltre essere utilizzato il servizio di riscossione a mezzo RID. Presupposto necessario per l attivazione di questo servizio è l acquisizione delle autorizzazioni all addebito automatico sul conto corrente bancario rilasciate dai conduttori ed accettate dalla banca domiciliataria (banca presso la quale è domiciliato il conto corrente del conduttore) del rapporto di conto. Per tale attività, ci si avvale dell utilizzo del sistema telematico interbancario di allineamento elettronico. 13
14 La banca assuntrice provvede ad inviare la richiesta di autorizzazione alla banca passiva e quest ultima, entro il termine prefissato, invia un apposito messaggio di accettazione o di diniego all addebito permanente in conto. Il servizio di incasso RID prevede che la Cassa fornisca alla banca, entro i termini previsti dai regolamenti interbancari, le informazioni necessarie per disporre l invio nella rete interbancaria dei messaggi di addebito. Tali informazioni devono essere fornite mediante supporto magnetico o flusso telematico compatibile con gli standard interbancari. L importo complessivo delle disposizioni RID viene accreditato sul conto corrente di gestione alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliatarie dei conti correnti bancari degli utenti. Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti: - attribuzione codice azienda: gratuito; - messaggi di allineamento (ricevuti e spediti): Articolo 10 Comunicazioni giornaliere - restituzione ordinativi La Banca trasmetterà giornalmente all'associazione, in via telematica: l elenco delle operazioni a debito ed a credito confluite sull estratto conto; l elenco delle operazioni per le quali ancora non è stata emessa regolarizzazione contabile (mandato/reversale). 14
15 Gli ordinativi di riscossione e di pagamento dovranno essere restituiti dopo l estinzione, debitamente quietanzati come previsto al precedente art. 4. Articolo 11 Comunicazioni periodiche della Banca all Associazione - Chiusura Conti Reclami - Penali La Banca invierà all'associazione gli estratti in linea capitali del conto corrente di cassa alla fine di ogni mese. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Banca trasmetterà all'associazione l'estratto di conto regolato per capitali ed interessi sia creditori e sia debitori. L'Associazione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. Trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l inoltro) dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Per ogni violazione delle condizioni economiche previste dalla presente Convenzione e dall offerta tecnica ed economica della Banca, potrà essere applicata una penale giornaliera di Euro 1.000,00 (mille/00). Qualsiasi infrazione che possa comportare l applicazione di penali dovrà essere contestata alla Banca entro 10 giorni dal momento in cui l Associazione ne sia venuta a conoscenza. Alla Banca è concesso un termine di 10 giorni per controdedurre. 15
16 Trascorso tale termine, e ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, sarà applicata la penale. Il valore complessivo delle penali applicate non potrà superare Euro ,00 (centomila/00); nel caso di superamento di tale limite, l Associazione avrà facoltà di risolvere il presente contratto. Articolo 12 Quadro di raccordo del conto Per esigenze amministrative dell Associazione, al fine di procedere ai dovuti riscontri, la Banca dovrà trasmettere, su richiesta dell Associazione e al 31/12 di ogni anno un quadro di raccordo delle risultanze dal quale dovranno risultare i seguenti dati: saldo inizio del periodo; accrediti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione (reversale); addebiti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (mandato); addebiti/accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte dell Associazione documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale). Tale quadro di raccordo dovrà essere elaborato con l aggiornamento al giorno precedente di quello della consegna. 16
17 Articolo 13 Amministrazione titoli e valori in deposito La Banca potrà assumere - in via non esclusiva - in custodia ed amministrazione titoli e valori di proprietà dell'associazione. Analogamente saranno custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'associazione, con l'obbligo per la Banca di non procedere a restituzione senza regolari ordini dell'associazione comunicati per iscritto e sottoscritti da persone autorizzate. Articolo 14 Rimborso spese di gestione Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto a titolo gratuito salvo il rimborso alla Banca con regolare mandato di tutte le spese vive sostenute (postali, telegrafiche, di bollo e similari), intendendosi nelle postali comprese anche le tasse e i diritti gravanti su ciascun pagamento eseguito tramite l Amministrazione postale e sui prelevamenti dai conti correnti postali intestati all Associazione. Sono inoltre esenti da costi l accensione del conto corrente di tesoreria e tutte le operazioni su esso effettuate, ad eccezione di quelle espressamente previste nell offerta economica. 17
18 Articolo 15 Durata della convenzione La presente convenzione avrà durata triennale a partire dal. Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall esperienza. Articolo 16 Spese stipula e registrazione della convenzione Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca. Articolo 17 Controversie Il Foro competente è il Tribunale di Roma. Qualsiasi controversia sull applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà demandata all esame di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Articolo 18 Domicilio delle parti Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'associazione elegge il proprio domicilio in Roma, Via Salaria n. 229 presso la Sede 18
19 dell Associazione stesso e la Banca presso la propria Sede Centrale in. Letto, approvato e sottoscritto. Roma, per l INARCASSA per la Banca Ai sensi dell art. 1341, 2 comma Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 11 (Comunicazioni periodiche della Banca all Associazione - Chiusura Conti Reclami Penali) 16 (Spese stipula e registrazione della convenzione) 17 Controversie Roma, per l INARCASSA per la Banca 19
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