Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export

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1 Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export Dott.ssa Luigia Scimonelli ISS - Min. del lavoro, della salute e delle politiche sociali Roma, 26 novembre 2008

2 Indice Convenzione di Rotterdam Regolamento Europeo 689/2008 Atto di notifica vigilanza

3 Convenzione di Rotterdam sul Consenso informato a Priori (PIC- Prior Informed Consent) La Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori su certe sostanze chimiche e pesticidi nel commercio internazionale fu adottata a Rotterdam il 10 settembre Legge 11 luglio 2002, n.176 (GU n. 186 del Suppl. Ordinario n.166) La Convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004

4 Scopo della Convenzione Si applica a: Agenti Chimici banditi o severamente ristretti per proteggere la salute umana o l ambiente Formulazioni pesticida severamente pericolose (Severely hazardous pesticide formulations-shpf) - che causano problemi sotto condizioni di uso nei paesi in via di sviluppo

5 Benefici Responsabilità condivisa Le Parti importatrici hanno la responsabilità prendere decisioni sulla base di informazioni riguardante le future importazioni sulle sostanze elencate in Annex III della convenzione Le Parti esportatrici hanno la responsabilità di assicurare che le esportazioni non avvengano con decisioni sull importazioni contrarie dalla Parte Importatrice Procedura di consenso informato

6 .In pratica.. L esportatore :.Lo VUOI??? L importatore: ma come faccio a decidere NON E UN DIVIETO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE! SI Consenso informato a priori NO

7 PIC list allegato III della Convenzione Si tratta di sostanze vietate o ristrette in due o più paesi o regioni del mondo (gli Stati membri dell'unione europea contano solo come una regione, e non come singoli paesi). Sostanze presenti in questo elenco richiedono il consenso. Molti paesi hanno già fornito una decisione sulla necessità o meno che le spedizioni possono aver luogo e queste decisioni sono elencate nella circolare PIC. CIRCOLARI PIC Ogni 6 mesi, dicembre e giugno (Ultima PIC Circular XXVII ) Fornisce la lista di tutte le decisioni di importazioni delle parti n. identificativo della decisione

8

9 Attuazione della Convenzione Reg. Europeo Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi Modifica dell Allegato I: regolamento (CE) n. 1213/2003 della commissione, 7 luglio 2003 regolamento (CE) n. 775/2004 della commissione, 26 aprile 2004 regolamento (CE) n. 777/2006 della commissione, 23 maggio 2006 regolamento (CE) n. 1376/2007della commissione, 23 novembre 2007 ATTUALMENTE REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008 del 17 giugno 2008

10 Campo di applicazione del Reg. 689/2008 Il reg. si applica alle sostanze seguenti: a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (in seguito denominata «la procedura PIC»); b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all interno della Comunità o di uno Stato membro; c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l imballaggio e l etichettatura.

11 Campo di applicazione del Reg. 689/2008 Il presente regolamento non si applica: alle droghe e alle sostanze psicotrope ai materiali e alle sostanze radioattive ai rifiuti alle armi chimiche agli alimenti e agli additivi alimentari ai mangimi agli organismi geneticamente prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari sostanze in quantità non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi

12 I Chemicals per il Reg. 689/2008 Sostanza chimica categoria Pesticidi Sostanze chimiche industriali sottocategoria fitosanitari altri, biocidi e disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari ad uso professionali destinate all uso del consumatore finale Allegato I del 689/2008

13 Chi esporta sostanze/preparati è soggetto al Regolamento 689/2008? Tutti gli esportatori devono etichettare ed imballare almeno con gli stessi standard per la vendita in Comunità europea. L esportatore è, inoltre, per quei chemicals elencati nell allegato I del 689/2008 soggetto alla notifica di esportazione e procedure di consenso esplicito.

14 Allegato I del 689/2008 Parte I Sostanze vietate o ristrette in Europa (ci sono anche le sostanze della parte II e della parte III) Parte II Sostanze assoggettabili alla convenzione di Rotterdam? Parte III Sostanze in ALLEGATO III della convenzione di Rotterdam L allegato I del reg. è revisionato almeno 1 volta l anno

15 Atto di notifica, art 7 del reg. 689/ Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 L Atto di notifica in Italia è gratuito atto della notifica Chi riceve la notifica La tempistica Come si contatta l importatore notifica 30gg 15 gg 1 esportazione Esportazioni successive t

16 cosa succede per gli articoli? Articolo Gli articoli contenenti le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell allegato I in forma non reattiva, o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono soggetti all obbligo di notifica di esportazione di cui all articolo 7.

17 Cosa deve fare una ditta per esportare un prodotto chimico elencato in allegato 1? Deve completare il modulo della notifica di esportazione che si trova nell allegato II del reg. 689/ SDS alla DNA (autorità nazionale designata) alla Commissione La notifica è controllata e caricata nel database (EDEXIM) Alla notifica è attribuito un n. di riferimento

18 Informazioni nella notifica di esportazione Identità della sostanza da esportare Identità del preparato da esportare Identità dell articolo da esportare Informazioni sull esportazione: a) paese di destinazione; b) paese di origine; c) probabile data della prima esportazione nell anno in corso; d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare; e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto; Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza. Sintesi delle caratteristiche ecotossicologiche. fisico-chimiche, tossicologiche ed.continua.

19 Informazioni nella notifica di esportazione Impiego della sostanza chimica nell Unione europea: a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni); b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell allegato I del regolamento); c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l esposizione alla sostanza chimica o le emissioni. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni

20 La spedizione necessita di un consenso a priori, a norma del Regolamento 689/2008, prima di essere effettuata? Non necessariamente

21 Quando l esportazione può procedere? Sostanze elencate solo sulla parte 1 dell'allegato I Si ricorda che: sono sono sostanze vietate / o rigorosamente restrette nella solo UE. Il 'Consenso' non è richiesto prima della spedizione, mentre è necessario presentare notifica di esportazione

22 Quando l esportazione può procedere? Le sostanze elencate nella parte 2 dell'allegato I sono delle sostanze che per l unione europea sono assoggettabili alla procedure PIC, ma per le quali non vi è ancora un accordo internazionale. Queste sostanze sono trattate come se il 'consenso' deve essere dato prima della spedizione. Tuttavia, se si esportata a un paese OCSE la DNA può, in consultazione con la Commissione e, caso per caso, può decidere che il consenso esplicito non è necessario se la sostanza chimica viene concessa in licenza, registrata o autorizzata in quel paese OCSE.? Chi importa riceve una richiesta di consenso esplicito di una sostanza non presente nella convenzione di Rotterdam

23 Quando l esportazione può procedere? Sostanze in allegato I parte 3 occorre le circolari PIC! Se la risposta è 'consenso' nella circolare PIC l esportazione può procedere. Se la risposta è 'no consenso' l esportazione non può procedere Se nessuna risposta è elencata nella circolare PIC l'esportatore deve presentare una notifica di esportazione e la Commissione europea insieme alla DNA agisce come intermediario per capire se il paese importatore è disposto ad accettare la spedizione.

24 La notifica è vincolata alla sostanza o all uso? Se sostanza figura nell'elenco di cui all'allegato 1, è limitata perché si tratta di un pesticida, ma gli importatori non utilizzeranno la sostanza per tale scopo, la ditta esportatrice deve fare la notifica di esportazione? Sì. Perchè è la sostanza soggetta al campo di applicazione del reg. 689/2008, non l'uso

25 Sito ufficiale della commissione BANCA DATI EDEXIM

26 Chi è l Autorità nazionale designata DNA DPCM 12 giugno 1992 Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali Nuova sede Via Giorgio Ribotta 5, (angolo viale Oceano Pacifico) Roma EUR

27 VIGILANZA Articolo 17 del Reg. 689/ Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell allegato I. Designazione entro 1 novembre 2008

28 VIGILANZA Articolo 17 del Reg. 689/ Gli esportatori indicano nelle loro dichiarazioni di esportazione (nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), un numero identificativo a conferma della consonanza agli obblighi da ottemperare. Cosa controllare Casella 44

29 Quali sono i numeri identificativi da inserire nella casella 44? È il numero di cui: all articolo 7, paragrafo 2, o all articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 9, Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una banca dati della Commissione con un numero di riferimento identificativo dell esportazione Procedura PIC contrassegnate da un numero di riferimento identificativo della decisione sull importazione La Commissione registra nella propria banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e gli esoneri concessi. A ciascun consenso esplicito o esonero è assegnato un numero di riferimento identificativo del consenso esplicito, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, le date di validità, ecc.

30 Relazioni periodiche Articolo 21 Sorveglianza e comunicazione delle informazioni 1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.

31 Decreto sanzioni Entro il 1 agosto 2009

32 GRAZIE DELL ATTENZIONE Luigia Scimonelli

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