CONTRATTO DI MUTUO. art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL MUTUO

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1 CONTRATTO DI MUTUO regolato dalle disposizioni sul credito fondiario previste dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.lgs n. 385 del 01/09/1993 (che di seguito verrà indicato come T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni. Viene allegato a questo atto ed indicato con la lettera, il Documento di Sintesi, predisposto in base alle Istruzioni di Banca d Italia del 29 luglio Non viene letto il Documento di Sintesi in quanto le parti dichiarano espressamente di conoscerlo bene, poiché ne hanno già preso visione prima di firmare il contratto. art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL MUTUO 1.1 La Banca, come sopra rappresentata, concede alla Parte mutuataria, che accetta, la somma di Euro a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria Questa somma concessa a titolo di mutuo, al netto dell imposta sostitutiva e dei premi assicurativi, con espresso consenso della Parte mutuataria, è stata versata a mezzo di n 2 assegni circolari non trasferibili che, in conformità ad esplicita richiesta della Parte mutuataria, sono intestati come segue: 1) assegno circolare recante la clausola di non trasferibilità, n dell'importo di EUR emesso da Barclays Bank PLC in data intestato a: 2) assegno circolare recante la clausola di non trasferibilità, n dell'importo di EUR emesso da Barclays Bank PLC in data intestato a: Gli assegni vengono versati qui in atto, alla presenza e vista di me Notaio alla Parte mutuataria stessa, che ne rilascia ricevuta e si riconosce vera e reale debitrice per sé, i suoi successori ed aventi causa in via fra tutti solidale e indivisibile. 1.3 La Parte mutuataria si impegna inoltre a consegnare alla Banca: a) una relazione notarile dalla quale risulta che l ipoteca è stata validamente iscritta nel grado previsto e che la stessa ipoteca non è preceduta da formalità pregiudizievoli; b) la copia esecutiva e due copie autentiche del presente contratto nonché il duplicato della nota di iscrizione ipotecaria. Se la Parte mutuataria non adempie a questi obblighi entro sessanta giorni dalla stipulazione di questo atto, la Banca può risolvere il contratto di mutuo con effetto immediato comunicandolo per iscritto alla Parte mutuataria (art Codice Civile), a meno che decida di consentire un nuovo termine. art. 2) NORME CHE REGOLANO IL MUTUO

2 2.1 Il mutuo viene concesso dalla Banca ed accettato dalla Parte mutuataria sulla base delle clausole inserite in questo contratto e nelle Condizioni Generali di Mutuo, che firmato dalle parti e da me Notaio si allega sotto la lettera a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale. Le clausole contrattuali sono state previste ed inserite nell osservanza delle norme del Codice Civile e del T.U.B., oltre che di altre disposizioni di legge che intervengono di tempo in tempo in materia a regolare il mutuo. 2.2 La Parte mutuataria dichiara di conoscere le Condizioni Generali di Mutuo, per averne già preso visione prima di firmare questo atto, e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura delle stesse. 2.3 La Parte mutuataria dichiara di accettare ed approvare il contenuto delle Condizioni Generali di Mutuo e dichiara di approvare in particolare i seguenti articoli (art del Codice Civile): art. 3 - solidarietà ed indivisibilità degli obblighi; art. 4 - obblighi; art. 6 - ispezione degli immobili ipotecati e diminuzione della garanzia; art. 8 - risoluzione del contratto di mutuo; art. 9 - imputazione dei pagamenti; art assicurazione; art cessione del contratto; art delega a terzi; art fidejussione; art reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie. art. 3) TERMINI E MODALITA DI RIMBORSO DEL MUTUO 3.1 La Parte mutuataria deve, anche per i suoi successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, restituire la somma mutuata di Euro entro anni per un totale di numero rate mensili posticipate la prima delle quali scadrà il e le altre successive di mese in mese sino all'ultima che andrà a scadere il. 3.2 Il mutuo deve essere rimborsato ratealmente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, mediante versamenti mensili che comprendono sia le quote di interessi, come determinate dal successivo art. 4 e 4-bis, sia le quote di capitale come indicato nel piano di ammortamento riferito a 100,00 euro di capitale mutuato. 3.3 Si omette la lettura del piano di ammortamento, allegato al Documento di Sintesi, per espressa volontà delle parti, che dichiarano di averlo integralmente letto prima di firmare questo atto e di approvarlo. 3.4 I versamenti mensili comprendono anche le spese ed oneri relativi a questo contratto di mutuo.

3 3.5 Il pagamento delle rate avviene tramite addebito automatico sul conto corrente indicato dalla Parte mutuataria, aperto presso la Banca stessa o presso altri Istituti bancari. In quest ultimo caso l addebito avverrà tramite sistema R.I.D. Se non è possibile, per qualsiasi causa, addebitare automaticamente la rata sul conto corrente indicato dalla Parte mutuataria, la Parte mutuataria stessa deve comunque effettuare il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata. art. 4) INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO 4.1 Le parti concordano che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, e per le prime due rate, il tasso di interesse convenzionale è stabilito nella misura del 0,150% mensile, pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del 1,800%. 4.2 Gli interessi di preammortamento, pari a Euro., verranno addebitati sulla prima rata. 4.3 A partire dalla terza rata il mutuo proseguirà a tasso variabile fino alla scadenza, a meno che la Parte mutuataria eserciti l opzione prevista al successivo art. 4 bis. Il tasso variabile applicato mensilmente sarà pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso EURIBOR 3 mesi divisore 365, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (Reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 0,800 punti percentuali (spread). 4.4 Se manca il parametro per il calcolo degli interessi, si farà riferimento ad un parametro di mercato monetario simile, riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica Italiana. 4.5 La Parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente le condizioni stabilite in questo articolo e dichiara inoltre di essere consapevole che, nel periodo di ammortamento a tasso variabile, la rata può aumentare se il tasso applicato, per effetto dell applicazione delle clausole di indicizzazione, varia in modo a lei sfavorevole. 4.6 Secondo quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione, si precisa che: l indicatore Sintetico di Costo (ISC), denominato Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), relativo al presente mutuo è pari al %; a titolo esemplificativo l ultimo valore disponibile della media mensile del tasso EURIBOR 3 mesi divisore 365 come sopra riferita, maggiorato dello spread convenuto è pari a %. 4.7 Se il tasso di interesse supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente

4 sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. art. 4 bis) OPZIONE DI PROSEGUIMENTO DEL MUTUO A TASSO FISSO 4 bis).1 Le parti concordano espressamente che, nel periodo di ammortamento a tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l opzione di proseguire il contratto di mutuo a tasso fisso per un periodo prestabilito di 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni), comunicandolo alla Banca con preavviso di 60 giorni prima delle rate di aprile e di ottobre di ogni anno e mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La variazione avrà luogo nella data di scadenza di una delle rate sopra indicate. 4 bis).2 Se la Parte mutuataria ha optato per il proseguimento a tasso fisso: a) il nuovo tasso mensile sarà pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo EUROIRS lettera (Interest Rate Swap per operazioni in Euro) per scadenza 2, 5 o 10 anni contro EURIBOR 6 mesi, rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso fisso, pubblicato sui principali quotidiani finanziari e circuiti di informazione economica (Reuters) e maggiorato di 0,800 punti percentuali. Se questo parametro dovesse mancare si farà riferimento ad analogo parametro di mercato monetario riferito alla divisa avente corso legale nella Repubblica Italiana; b) la Parte mutuataria stessa dovrà, almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo prescelto a tasso fisso, comunicare alla Banca, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l intenzione di proseguire il contratto di mutuo a tasso fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque fino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore a 5 o 10 anni), al termine del quale potrà esercitare nuovamente l opzione negli stessi termini e modalità. In assenza di questa comunicazione, il mutuo proseguirà a tasso variabile. 4 bis).3 Se la Parte mutuataria intende proseguire: a) con il mutuo a tasso variabile, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile per il residuo periodo sarà determinato secondo le modalità previste al precedente articolo 4; b) con il mutuo a tasso fisso, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile sarà determinato secondo le modalità previste al presente art. 4 bis). 4 bis).4 Ad ogni variazione del regime di tasso a fronte dell esercizio delle opzioni stabilite dal presente articolo, la Banca provvederà al ricalcolo del piano di ammortamento. art. 5) INTERESSI DI MORA SULLA SOMMA DOVUTA DALLA PARTE MUTUATARIA

5 5.1 Se una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo viene pagata in ritardo, la Parte mutuataria deve corrispondere alla Banca interessi di mora. 5.2 Gli interessi di mora, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorrono dalla data di scadenza delle rate stesse e fino al momento del pagamento. Gli interessi di mora decorrono di diritto e senza bisogno di alcuna intimazione nè di messa in mora, ma soltanto per effetto della scadenza del termine di pagamento. 5.3 Se la Banca dichiara la decadenza del beneficio del termine nei confronti della Parte mutuataria, gli interessi di mora sono calcolati sull intero capitale residuo del mutuo e sulla quota capitale delle rate insolute, a partire dalla data in cui la Banca lo avrà comunicato alla Parte mutuataria e fino al momento del pagamento. 5.4 Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 5.5 Il tasso degli interessi di mora è pari alla Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360 maggiorata di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti percentuali, su base annua. La Media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 360 corrisponde a quella relativa al mese di dicembre precedente per il primo trimestre solare dell anno, al mese di marzo precedente per il secondo, al mese di giugno precedente per il terzo ed al mese di settembre per il quarto. 5.6 Se il tasso di interesse di mora supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. art. 6) IPOTECA 6.1 A garanzia del puntuale pagamento del capitale mutuato, dei relativi accessori e dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e delle allegate Condizioni Generali il sig. concede a favore della Banca ipoteca di primo grado sull'immobile di seguito descritto; nell ipoteca sono comprese anche le ragioni di comproprietà che competono all immobile di seguito descritto sull area e su tutte le parti del fabbricato che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. 6.2 La descrizione eventualmente sbagliata od incompleta dei beni di seguito descritti non costituisce un motivo di eccezione per la validità dell ipoteca stessa. 6.3 Questa ipoteca viene costituita per la somma complessiva di Euro e garantirà: o per Euro l'intero capitale mutuato, e o per Euro gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora nella misura concordata, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese per l estensione degli effetti della trascrizione (art Codice Civile) e delle altre spese giudiziali

6 non privilegiate, restituibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche derivante da legge e/o dipendente da questo atto. 6.4 La somma iscritta deve essere aumentata di diritto, per effetto dell applicazione delle clausole di indicizzazione, fino alla concorrenza dell intero importo effettivamente dovuto (art. 39, 3 Comma del T.U.B.). DESCRIZIONE DELL IMMOBILE VEDASI RELAZIONE NOTARILE 6.5 I datori di ipoteca assicurano formalmente alla Banca di avere la piena proprietà e la libera disponibilità del bene su cui è concessa l ipoteca e che il bene è libero da servitù non apparenti, da cause che possono diminuirne il valore, da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, da qualsiasi vincolo o peso che può pregiudicare o diminuire la capacità della garanzia ipotecaria costituita con il presente contratto. Se non viene rispettata questa disposizione, la Banca può risolvere il contratto di mutuo con effetto immediato comunicandolo per iscritto alla Parte mutuataria (art Codice Civile). art. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO 7.1 La Parte mutuataria può effettuare estinzioni parziali anticipate o l estinzione totale anticipata, se ha provveduto a: a) saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali e quant'altro è dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria; b) versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell estinzione. 7.2 Per estinguere anticipatamente il mutuo, la Parte mutuataria deve inviare una richiesta scritta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. 7.3 L estinzione, sia parziale che totale, deve essere eseguito contestualmente alla scadenza di una rata. 7.4 Nelle more del preavviso, la Parte mutuataria mantiene invariato l obbligo di pagare le rate del piano di rimborso che sono scadute nel frattempo, compresa quella in scadenza nella data prevista per l estinzione, in caso di estinzione totale. 7.5 In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo. Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione. art. 8) SPESE E MODIFICHE CONTRATTUALI

7 8.1 La Parte mutuataria espressamente concorda di avere a proprio carico: tutte le spese, comprese le spese notarili; gli oneri fiscali, anche futuri, in qualsiasi modo dipendenti da o collegati a questo atto; le spese per il rilascio della copia esecutiva a favore della Banca; le spese per l'iscrizione, frazionamento, conferma e rinnovazione ipotecaria, per le quietanze, cancellazioni e riduzioni ipotecarie (art. 115 e seguenti del T.U.B.). 8.2 La Parte mutuataria non dovrà pagare alcuna spesa in caso di cancellazione di ipoteca effettuata ai sensi dell art. 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007 convertito, con modificazioni, nella Legge 40/ Si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nel Documento di Sintesi, allegato al contratto di mutuo. 8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali, se sussiste un giustificato, fermo restando che il tasso di interesse sarà regolato da quanto previsto da questo contratto. (art. 118 del T.U.B.). 8.5 La Banca deve comunicare alla Parte mutuataria ogni eventuale modifica unilaterale, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad esempio mediante l utilizzo della posta elettronica se e dopo che la Parte mutuataria ha accettato questa modalità e indicato il relativo recapito di posta elettronica). La comunicazione deve indicare espressamente la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto. 8.6 La Parte mutuataria può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di Proposta di modifica unilaterale del contratto, recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura ed ottenere, nella fase di liquidazione del rapporto contrattuale, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se la Parte mutuataria non recede entro i termini e con le modalità appena indicate, le modifiche si intendono approvate. 8.7 La Parte mutuataria approva specificatamente che, nel periodo di ammortamento del mutuo potranno variare in senso ad essa sfavorevole i prezzi e le altre condizioni di contratto, fermo restando che il tasso di interesse sarà regolato in base a quanto è previsto da questo contratto (art. 117, 5 Comma del T.U.B.). art. 9) ONERI FISCALI 9.1 La Parte mutuataria deve pagare l onere relativo al trattamento tributario della presente operazione, che gode delle agevolazioni di cui agli Articoli 15 e seguenti del D.P.R n. 601 e successive modificazioni, poiché la durata del contratto è stabilita in più di diciotto mesi. 9.2 Tale onere è applicato nella misura del 0.25% dell'ammontare del capitale erogato.

8 9.3 Ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento), in conformità al disposto dell art. 18, comma 3 del D.P.R. 601/73, come modificato dall art. 1, comma 160 della della L. 24 dicembre 2007 n. 244, la Parte mutuataria dichiara che il presente finanziamento è stato richiesto per finalità l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una casa d abitazione per la quale ricorrono le condizioni di cui all art. 1, nota 2 bis, della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n La Parte mutuataria deve pagare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto. art. 10) TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E COMUNICAZIONI PERIODICHE 10.1 La Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca, per poterne prendere visione prima di procedere alla stipulazione del contratto di mutuo, copia della Guida concernete i mutui ipotecari offerti ai consumatori e una copia dei Fogli Informativi (art. 115 e seguenti del T.U.B. e Istruzioni di Vigilanza di Banca d Italia del 29 luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ivi compreso, in caso di acquisto dell abitazione principale, del foglio comparativo contenente le informazioni sulle diverse tipologie di mutui offerti La Parte mutuataria dichiara di non avere richiesto, prima di procedere alla stipulazione del contratto di mutuo, una copia del testo contrattuale e una copia del documento di Sintesi (art. 6, Sezione II, delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d Italia del 29 luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) La Parte mutuataria prende atto che io Notaio le fornirò copia autentica dell atto di mutuo completa degli estremi di registrazione (art Comma del T.U.B.) La Banca, una volta all'anno e, comunque, alla conclusione del rapporto, invia alla Parte mutuataria in forma cartacea: il rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto contrattuale; il Documento di Sintesi aggiornato, con tutte le condizioni economiche in vigore ed evidenza delle eventuali modifiche intercorse dal momento della sottoscrizione del contratto Le comunicazioni periodiche (rendiconto e Documento di sintesi) si intendono approvate se, decorsi 60 giorni dal loro ricevimento, la Parte mutuataria non propone a Barclays specifica contestazione scritta La Parte mutuataria può scegliere e concordare con la Banca una diversa periodicità di invio del rendiconto.

9 10.7 La Banca può addebitare alla Parte mutuataria la somma indicata nel Documento di Sintesi, quale recupero delle spese sostenute per l invio delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. art. 11) ELEZIONE DI DOMICILIO 11.1 Per l esecuzione del contratto di mutuo e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio: a) quanto alla Banca, presso la propria sede secondaria di Milano via della Moscova n. 18, (art. 39 Comma 1 del T.U.B.); b) quanto alla Parte mutuataria, presso il domicilio indicato in questo atto e in mancanza presso la segreteria del comune in cui si trova l immobile concesso in ipoteca.

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