carni di selvaggina in Italia, benessere animale e sicurezza alimentare

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1 LA RISORSA SELVAGGINA TRA ECOPATOLOGIA, BIORISCHI E SICUREZZA ALIMENTARE , Bologna, Viale della Fiera, 8 normativa e mercato delle carni di selvaggina in Italia, benessere animale e sicurezza alimentare Mauro Ferri DMV, sanità animale, faunista SIEF ferrimaur@gmail.com

2 QUESTA ESPOSIZIONE TRATTA DI NORMATIVE SULLA CARNE DI SELVAGGINA dall Unità d talia al 1986 Direttive e Regolamenti CE <buone pratiche> post abbattimento Accordi Stato Regioni e Provv. Aut. attuazioni di filiera in Emilia Romagna letture consigliate...anche da Austria, UK,.. + n. 3 appendici su parti di selvaggina scartate dal cacciatore benessere animale e piani di controllo Nutria: effetti della <<deregulation>> del 2014 (2016) 2

3 N.B. Nella evoluzione dello spirito delle norme possiamo individuare aspetti tecnici e deontologici che rimangono importanti prescindendo dalle abrogazioni, delle quali peraltro non si dà evidenza nelle citazioni anche perché questa esposizione è cronologica e sottintende che dal 1890 le nuove normative si siano sostituite alle precedenti. 3

4 REGIO DECRETO , n Regolamento speciale per la vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico semplici disposizioni sulla sorveglianza da farsi da parte dell autorità sanitaria anche sulle carni della selvaggina nei mercati e negli spacci di carne in genere.

5 REGIO DECRETO , n. 45 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. Regolamento generale sanitario, l art. 113 conferma con due uniche righe la linea di condotta del RD 3 agosto 1890: anche lo smercio delle carni degli animali da cortile e della selvaggina deve essere sottoposto a vigilanza igienica. 5

6 REGIO DECRETO , n approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni. regolò, di fatto, tutto il settore delle carni dei grandi animali da macello. Dei suoi numerosi articoli solo uno, il 59, dette disposizioni relative al pollame, ai conigli ed anche alla selvaggina le cui carni dovevano anch esse essere sottoposte a vigilanza sanitaria sotto il controllo del veterinario comunale, il quale per il sequestro, la distruzione o l assegnazione alla bassa macelleria si doveva attenere alle stesse prescrizioni relative ai grandi animali. 6

7 D.P.R , n. 967 Regolamento per la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina Il regolamento, per quanto riguarda appunto la selvaggina, si limitò peraltro a confermare solo gli interventi di vigilanza sulle relative carni ma sancì anche l obbligo di adottare, per le stesse, le regole previste per il sezionamento ed il trasporto delle carni dei volatili e dei conigli, con una deroga per quelle derivanti da animali abbattuti da cacciatori durante la stagione venatoria e da essi trasportate e lavorate in proprio. Inoltre vietò la destinazione alla bassa macelleria delle carni dei volatili, dei conigli ed anche degli animali selvatici. 7

8 Un interesse più diffuso inizia proprio da questa normativa che riscontrava soprattutto questi interessi - allevamenti di selvaggina da carne (ungulati, galliformi) - ordinanze sindacali sul commercio di carni di cinghiali cacciati. In genere le ordinanze indicarono come luoghi dell ispezione i punti di ritrovo degli stessi nei luoghi di venazione oppure i pubblici macelli, dove le carcasse dovevano anche essere contrassegnate con bolli metallici. Tutto questo anche in rapporto con la necessità di intervenire per l applicazione dell esame trichinoscopico, obbligatorio per le carni dei suidi in genere. Conti et al

9 Il salto di qualità D.P.R , n aggiunge al precedente 967/72 l art. 13-bis: le procedure ispettive e di lavorazione previste per i volatili ed i conigli diventarono obbligatorie anche per la selvaggina allevata 9

10 D.M. 16 ottobre 1986 la normativa per stordimento, macellazione, visita ante mortem e trasporto negli animali domestici definita non compatibile con lo stato semiselvatico dei grandi animali a pelo allevati. Per essi la jugulazione e il dissanguamento possono avvenire presso appositi CENTRI DI RACCOLTA istituiti negli stessi allevamenti, a condizione che le successive operazioni di macellazione siano effettuate subito dopo presso impianti di macellazione debitamente autorizzati 10

11 D.M. 16 ottobre 1986 continua Nei CENTRI DI RACCOLTA doveva essere effettuato un preventivo esame ispettivo di gruppo, praticamente la visita ante mortem, al fine di evidenziare eventuali alterazione dello stato generale degli animali che potevano quindi essere abbattuti anche ricorrendo all uso di armi da fuoco. Quindi i selvatici dovevano essere trasportati agli impianti di lavorazione entro 5 ore con mezzi refrigerati, individuati singolarmente e accompagnati da apposito certificato sanitario, poi dopo la lavorazione sottoposti alla visita post mortem e quindi bollati con apposito timbro per potere essere commercializzati. 11

12 due diverse direttive del Consiglio della Comunità Europea Direttiva 91/495 CEE del recepita con il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento Direttiva 92/45/CEE del recepita con il D.P.R. del 17 ottobre 1996 n. 607 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni introduce la divisione tra selvaggina grossa, quella dei mammiferi selvatici dell ordine degli ungulati e selvaggina piccola, quella dei mammiferi selvatici dell ordine dei leporini e dei volatili selvatici 12

13 LE DIRETTIVE 91/945 CE & 92/45/CEE indicano la necessità di tenere conto delle informazioni dei cacciatori riguardo al controllo preventivo degli animali cacciati e si stabilisce di ricorrere, per la lavorazione dei selvatici, ai macelli dei grandi animali domestici per la selvaggina a pelo e ai macelli dei volatili e dei conigli per la selvaggina di penna stabiliscono deroghe per la cessione diretta di piccole quantità di selvaggina cacciata al consumatore finale e per la possibilità di procedere alla lavorazione degli animali in impianti autorizzati in base alla legge 30 aprile 1962 n. 283 per il rifornimento delle mense, ospedali e collettività in genere 13

14 il PRIMO recepimento D.P.R n. 559 Regolamento per l attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d allevamento. 14

15 ( Decreto Legislativo 18 Aprile 1994, n. 286 ) ( ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/497/CEE E 91/498/CEE CONCERNENTI PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI PRODUZIONE ED IMMISSIONE SUL MERCATO DI CARNI FRESCHE. ECOLOGIA. ) Art capitolo V: igiene del personale, dei locali e delle attrezzature negli stabilimenti 15

16 il SECONDO recepimento D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni vi si trovano le fonti in dettaglio della futura riforma 16

17 D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607 PREGI (da considerare tutt ora) Cessione diretta al consumatore Definizioni di <selvaggina> e <carni di selvaggina> Centri di raccolta Centri di lavorazione selvaggina. e tanto altro DIFETTO (tutt ora persistente come atteggiamento) Inadeguatezze tipicamente italiane rispetto all approccio igienico sanitario a queste carni, CON CONCAUSE nella cultura gastronomica diffusa basata su stagionalità e su <umidi, sughi, ragout> 17

18 a breve distanza di tempo gli indirizzi fondamentali delle due direttive sono stati ripresi, perfezionati e confermati dai regolamenti comunitari del < PACCHETTO IGIENE > soprattutto del Reg.to CE n. 853/

19 Reg.to CE n. 853/2004, all. I definisce le diverse categorie di selvaggina e cioè: 1) selvaggina selvatica : gli ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero (animali destinati ad essere uccisi in battuta); 2) Selvaggina di penna : uccelli oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano. 3) "Selvaggina d'allevamento": ratiti e mammiferi terrestri d'allevamento diversi dagli ungulati domestici; 4) "Selvaggina selvatica piccola": selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà; 5) "Selvaggina selvatica grossa": mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola. Il Reg.to indica come lagomorfi oltre ai conigli, anche le lepri e i roditori che possono vivere anch essi allo stato selvatico. 19

20 Reg.to CE n. 853/2004 e macellazione della selvaggina d allevamento 1- strutture adatte alle dimensioni degli animali 2- per la lavorazione e commercializzazione delle carni degli ungulati devono essere applicate, se considerate adeguate, le stesse disposizioni previste per i grandi animali da macello domestici 3- possibilità di iniziare la macellazione degli ungulati selvatici allevati nei luoghi di origine 4- per rispetto del benessere animale evitare il trasporto degli animali vivi al macello per evitare rischi per gli stessi e per gli operatori 6- allevamenti sottoposti periodicamente ad ispezione veterinaria 7- informare per tempo l autorità competente della macellazione degli animali 8- disporre di mezzi e strutture per l abbattimento, il dissanguamento 9- l eventuale eviscerazione da farsi in situ, sotto sorveglianza veterinaria 10- ispezione ante mortem eseguita presso l azienda eseguita dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato con l eventuale ausilio di assistenti tecnici specializzati ufficiali, 11- informazioni sulla catena alimentare e delle condizioni relative al benessere degli animali % 20

21 Reg.to CE n. 853/2004 e macellazione della selvaggina d allevamento continua 12- particolare attenzione anche al solo eventuale sospetto di presenza di TBC e BRC, nonché delle malattie di cui all elenco A o, se del caso, dell elenco B dell UIE. 13- trasporto al macello, se possibile in regime di freddo, con autocertificazione dell allevatore circa identità animale ed eventuali trattamenti farmacologici utilizzati. 14- Nel macello il veterinario ufficiale applica le procedure d ispezione post mortem previste per i bovini, gli ovini, i suini domestici ed il pollame e i conigli, corrispondentemente alle specie di selvaggina oggetto del controllo 21

22 Regolamento (CE) n. 853/2004 art. 1, paragrafo 3, lettera e) sono esclusi dalla applicazione i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione a livello locale che forniscono il consumatore finale CESSIONE DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE 22

23 Reg. 853/2004/CE, All. III, Sez. IV, Cap. 1 la commercializzazione Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di sufficienti nozioni in materia di malattie della selvaggina, di produzione e trattamento della selvaggina e delle sue carni dopo la caccia, per essere in grado di condurre un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto. E sufficiente tuttavia che almeno una persona tra i componenti di un gruppo di cacciatori disponga di tali nozioni per poter eseguire tale esame preliminare 23

24 Accordi Stato Regioni Provv Autonome Prot. n del 9 febbraio 2007 Prot. n del 9 febbraio 2007 Cacciatore = produttore primario con facoltà di cessione diretta di piccole quantità & obbligo della tracciabilità piccola quantità: 1 capo di grossa selvaggina 500 capi di piccola selvaggina 24

25 Accordi Stato Regioni Provv. Autonome Prot. n. 253/CSR del 17 dicembre 2009 ribadisce che in applicazione del Reg.to 853/2004 la cessione di capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell ambito di piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate deve concretizzarsi con il trasferimento delle carcasse degli animali abbattuti ad un Centro di Lavorazione della Selvaggina 25

26 Accordi Stato Regioni Provv. Autonome Febb-Dic 2007 PRIMO PUNTO CRITICO CESSIONE DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE 1. non è legata al manuale di buona pratica o all HACCP del singolo cacciatore inteso come <produttore primario>, cioè OSA 2. Interpretata come una questione di tipo legale sulla quantità legittimamente cacciabile di un cacciatore-tipo irreale peraltro pure slegata da una reale conoscenza degli aspetti tecnico-legali venatori sulle quantità cacciabili MAMMIFERI: tutte le specie CACCIABILI sono cedibili per la L.157/92 UNGULATI: il singolo cacciatore può avere un carniere giornaliero o annuo largamente esorbitante l UNICO capo cedibile per gli Accordi UCCELLI: delle specie CACCIABILI solo SEI SPECIE sono cedibili per la L.157/92: Il numero 500 degli Accordi è chimerico 26

27 Accordi Stato Regioni Provv. Autonome Febb-Dic 2007 SECONDO PUNTO CRITICO AUTOCONSUMO 1. Non è considerato dagli Accordi 2. Si continua a lasciar credere popolarmente che sia AUTOCONSUMO anche il <regalo> a parenti ed amici 3...va da sé che il <regalo> sia estensibile agli amici degli amici, ai ristoratori compiacenti 4. va da sé che si continua a far credere che una famiglia possa consumare QUINTALI/anno di carne di cinghiale o cervidi (e la gotta? Basta un consumo di kg/anno ) 5...va da sé che la <vendita diretta in nero> possa essere ritenuta una massa notevole (quanti dei mila capi abbattuti all anno?) 27

28 Accordi Stato Regioni Provv. Autonome Febb-Dic 2007 TERZO PUNTO CRITICO BUONE PRATICHE VENATORIE 1. Citate qua e là, solo come <titolo> 2. Assenti nella preparazione ufficiale del cacciatore generico 3. Assenti nella preparazione ufficiale del cacciatore di cinghiale, di cervidi e di bovidi 4. Presenti in forme aberranti nella letteratura grigia, nei social, nei media 5. Nella realtà le <male pratiche> sono tollerate o peggio indicate da addetti ufficiali (faunisti, sanitari) 6. Eccezioni: Regione Emilia Romagna dal 2011 ha on line la norma e la didattica ufficiale per i <cacciatori formati> e sul loro ruolo di promotori di BPV Prov Aut Bolzano: ha una linea ufficiale sulla formazione dei cacciatori ATC MO 1, MO2, MO3: promozione attiva ATC Pistoia (formati e centri di raccolta) altri? 28

29 Regione Emilia Romagna SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI DETERMINAZIONE N DEL 29/11/2007 INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI DI SELVAGGINA ABBATTUTA IN ATTUAZIONE DELLA D.G. 970/2007

30 Regione Emilia Romagna SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI DETERMINAZIONE n 939 del 01/02/2011 CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI REG. CE 853/2004, ALL. III, SEZ. IV, CAP contenuto dei corsi (pacchetto didattico) 2 - modalità di approvazione ed erogazione dei corsi 3 - modalità di aggiornamento del materiale didattico 30

31 REGOLAMENTO (UE) n. 150/2011 della Commissione del recante modifica dell allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d allevamento e selvatica L allevatore può essere autorizzato a certificare la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché della data e dell ora della macellazione, incudendola nella dichiarazione dell OSA, a condizione che: b) l operatore del settore alimentare abbia dimostrato di possedere un adeguato livello di competenza per la macellazione di animali senza causare dolore, ansia o sofferenze evitabili, a norma dell articolo 7, paragr. 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009 e fatto salvo l articolo 12 di tale regolamento % 31

32 REGOLAMENTO (UE) n. 150/2011 della Commissione del recante modifica dell allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d allevamento e selvatica continua. La <persona formata> può rilasciare una unica dichiarazione per più carcasse purché siano destinate ad un unico Centro di Lavorazione Selvaggina e purché ciascuna di esse sia adeguatamente identificata ed elencata nella dichiarazione, specificando per ognuna la data, l ora e il luogo dell abbattimento. La testa ed il diaframma di suidi solipedi ed altri sensibili a Trichinosi accompagnano la carcassa al CdLS, tuttavia, l autorità competente può autorizzare l inoltro senza testa nel caso questa sia inviata ad un centro tecnico per la produzione di trofei di caccia, riconosciuto a norma dell articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/

33 REGOLAMENTO (UE) n. 151/2011 della Commissione del recante modifica dell allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d allevamento - Adozione di un Modello a numerazione progressiva con cui l OSA certifica ora favorevole ispezione ante mortem, corretta macellazione e dissanguamento, id. dei capi, macello di destinazione - Obbligo di regolari controlli sull operato del personale addetto a macellazione e dissanguamento 33

34 integrazione tra gestione faunistica e sanità pubblica 1 2 PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO SANITARIO SELVATICI, DETERMINAZIONE N DEL 29/11/2007 Centri di raccolta e Centri di Lavorazione selvaggina 3 4 Delibera Giunta RER n. 751 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA- ROMAGNA DETERMINAZIONE n 939 del 01/02/2011 CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI, REG. CE 853/2004, ALL. III, SEZ. IV, CAP In revisione 1-4 on line, con i pertinenti materiali scaricabili

35 BASE - PILASTRI - TETTO SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA DELLA CARNE DELLA SELVAGGINA BUONE PRATICHE POST ABBATTIMENTO CENTRI DI RACCOLTA + CENTRI DI LAVORAZIONE FORMAZIONE dei cacciatori + INFORMAZIONE acciatori cittadini PIANO MONITORAGGIO SANITARIO SELVATICI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA 35

36 Determina n. 939/2011 PER ABILITARE PERSONE FORMATE (CACCIATORI) almeno n. 42 ORE complessive con crediti riconosciuti di n. 36 ore per cacciatori già abilitati ai censimenti e alla gestione degli ungulati ACCREDITAMENTO AUSL del corso REGISTRAZIONE presenze (max 40 p.) ISTRUTTORI accreditati MATERIALE DIDATTICO ufficiale TEST entrata- uscita VALUTAZIONE corso ATTESTATO di abilitazione ISTRUTTORI ACCREDITABILI: Argomento 1: Istruttore faunistico abilitato o figura omologabile Argomenti 2-3: VETERINARIO abilitato all esercizio della professione Argomento 4: docente con CURRICULUM ADEGUATO al caso 36

37 DIDATTICA per il corso PERSONE FORMATE N. 3 MATERIE DELLE 4 STABILITE dal Reg. 853/2004 CE ESEMPI DI NORMO VISCERI DA MACELLAZIONE DI CINGHIALE E CAPRIOLO PER AUTOCONSUMO 7 LEZIONI su file PDF n. 273 slide stampabili BN a 2-4 slide/pagina + LETTURE CONSIGLIATE ALTRI file PDF testi integrali e/o schede manuale del Corso scaricabile stampabile in BN 37

38 clicca e accedi PER SCARICARE LIBERAMENTE TUTTE LE LEZIONI E LE LETTURE CONSIGLIATE PER IL CORSO PER PERSONE FORMATE EX REG 853/2004/CE 12 FILES (LEZIONI+LETTURE) 38

39 RIMANDA a 39

40 questo impegno congiunto faunistica sanità pubblica perche DAL 1989, FORTE CRESCITA ABBATTIMENTI UNGULATI CATTIVE PRATICHE POST ABBATTIMENTO ASSENZA DI UNA CULTURA DELLA PREVENZIONE ASSENZA INFRASTRUTTURE NELLE AREE DI CACCIA (CENTRI DI RACCOLTA) AUTOCONSUMO: PRESUNTO UNICO USO DEL CARNIERE CENTRI DI LAVORAZIONE SELVAGGINA: NON COLLEGATI LOGISTICAMENTE ALL ABBATTIMENTO CONSUMO ALLARGATO NON TRACCIABILE 40

41 DOPO 3 ANNI DI CORSI etc.. Modena, 2010: inizio campagna di incoraggiamento per realizzare CENTRI DI RACCOLTA PER CAPI ABBATTUTI presso le <case di caccia> da registrare all'asl, come da determinazione RER del 2007 REQUISITI: pavimenti e pareti lavabili, lavaggio e sanificazione, gancere inox, registro CASA DI CACCIA DI UN DISTRETTO punto biometrico CELLA FRIGORIFERA! servizi magazzino, sala riunioni Gusciola (MO), giugno 2010: la prima cella N.B. i promotori erano 41 BIOMETRI e FORMATI

42 MODENA, 2016 N. 13 CENTRI DI RACCOLTA PER CAPI ABBATTUTI presso le <case di caccia> Registrati all'asl, come da determinazione RER, 2007 Requisiti: pavimenti e pareti lavabili, lavaggio e sanificazione, gancere in ox, registro di carico/scarico abbattimenti di ungulati in caccia + piani di controllo CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA CELLA Cessione diretta AUTOCONSUMO ¾ DEI DISTRETTI DI CACCIA DOTATI DI CELLA FRIGORIFERA n. 3 CENTRI LAVORAZIONE 42

43 (stime) MODENA BOLOGNA, Cacciatori di ungulati Ungulati abbattuti (caccia+controllo) n. 19 CENTRI DI RACCOLTA, registrati all ASL (celle frigorifere nei punti biometrici e case di caccia) n. 7 Centri di Lavorazione Selvaggina riconosciuti N. 300 formati (ca.): formazione a carico ProVV., ATC e interessati Alcuni laboratori con ritiro diretto dal cacciatore 43

44 IRFMGH Vienna 2012 sezione poster (atti stampati nel 2014) Ferri et al. Implementations of Regulation 853/2004/EC on wild game in the Region Emilia Romagna (Italy) in the period A growth opportunity for hunters and official authorities in the interest of food safety and protection of the wildlife resource. 44 PDF del poster disponibile presso gli autori

45 Paese: quanti Centri di raccolta, quanti Centri di lavorazione selvaggina e quanti Cacciatori formati in Italia per questi prelievi? Cinghiale TOTALE ca

46 CONCLUSIONI Sono fondamentali: GRUPPI DI LAVORO INTEGRATI SANITA FAUNISTICA UFFICIALE NORMATIVE SANITARIE E FAUNISTICHE INTEGRATE FORMAZIONE E DIVULGAZIONE SU BASE PERMANENTE CENTRI DI RACCOLTA ABBINATI AI CENTRI BIOMETRICI O CASE DI CACCIA N.B. - i Centri di Lavorazione Selvaggina sono imprese. Questi OSA si organizzano spontaneamente SE sul territorio sono disponibili flussi di carniere gestiti con buone pratiche post abbattimento e organizzati in centri di raccolta nelle singole Unità di Gestione (AFV, ATV, Distretti o comparti di ATC, CA) 46

47 LETTURE 47

48 Conti R., Barsotti B., Focacci A.*, L ISPEZIONE DELLE CARNI DELLA SELVAGGINA ALLEVATA E CACCIATA. Animali selvatici uccisi durante la caccia e allevati: la cronistoria italiana dell ispezione delle loro carni a partire dagli anni successivi all Unità d Italia. Eurocarni, 3/2011, 118 : *: un vero veterano delle attività ispettive, ma anche appassionato divulgatore e piacevolissimo chatter notturno! 48

49 in memoriam Aldo Focacci Massa Marittima 1926 Grosseto 2014 DMV, specialista nelle ispezioni degli alimenti «gran conoscitore del mondo veterinario e di tutto ciò che gli ruota attorno» ( Paziente e stimolante interlocutore di lunghe telefonate serali e di frequenti scambi di appunti e bozze ) 49

50 per un autoconsumo più consapevole 2006 IL CORRETTO TRATTAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE CARNI DI SELVAGGINA PROV. BELLUNO ULSS n. 1 BELLUNO UNIV PADOVA file disponibile in: letture consigliate 50

51 per un autoconsumo più consapevole Berzieri E. Mazzamurro G. CACCIA DI SELEZIONE nel rispetto delle regole e della fauna per esaltare la qualità delle carni 2008 pgg. 96 Provincia di Bologna ew/s11cb0f5do/corsi-e-testi-per-la-formazione 51

52 ALTRI PAESI Austria (copiare no, ma perché non provare a frequentare e prendere spunto da chi ha più esperienza?) 52

53 Austria sistema ispettivo basato su 3 punti Cacciatore: esame per la prima licenza di caccia - conoscenze basilari circa l igiene delle carni meat e le malattie della selvaggina Cacciatori istruiti in modo specifico (persone formate, Reg. (EC) 853/2004) - corso speciale Veterinario Ufficiale in caso di anomalie commercio intra-comunitario addestrati durante il periodico aggiornamento) Da: Winkelmayer, UniBO,

54 Austria: storia del sistema ispettivo della carne di selvaggina Regolamento 92/45/CEE ( ) Austria: WFVO 1994 (regolamentazione della carne di selvaggina applicazione del Regol. 92/45/CEE) <Pacchetto igiene EC> (al 2006) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 Da: Winkelmayer, UniBO,

55 CENTRI DI LAVORAZIONE SELVAGGINA un manuale di buona pratica per operatori <formati> Winkelmayer Paulsen Lebersorger Zedka, Wildbret- Hygiene Das Buch zur Guten Hygienepraxis bei Wild Zentralstelle Österr. Landesjagdverbände, Wien 2008 (successivamente altre edizioni) 220 pagg., 207 immagini, 11 tavole ISBN NB: successive edizioni aggiornate file con traduzione del testo del 2008: 55

56 CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA un manuale di buona pratica per <operatori formati> Winkelmeyer Paulsen Lebersorger Zedka Wildbret-Direktvermarktung Hygiene - Zerwirken - Gesetze - Vermarktung pag, 165 immagini a colori ISBN ,00 file con traduzione del capitolo REQUISITI 56

57 abilitate circa persone formate 1. Edition: Edition: Edition: 2008 Da: Winkelmayer, UniBO, 2009 Manuale per persone formate = Manuale di buona pratica Secondo il Reg CE 853/2004

58 AUSTRIA: addestramento di base per tutti i cacciatori che devono sostenere l esame di abilitazione venatoria! testo per il corso di abilitazione per la prima licenza di caccia Totale: 600 pag.! Igiene della carne: Malattie: 11 pag. 13 pag. Da: Winkelmayer, UniBO, 2009 CONFRONTA In Italia c è l obbligo di un esame al quale si accede SENZA l obbligo di un corso ufficiale, NÉ ESISTE UN TESTO UFFICIALE PER I CANDIDATI In ER il cacciatore di ungulati deve frequentare un corso ufficiale curato da istruttori abilitati con didattiche approvate, per poter accedere 58 all esame teorico-pratico

59 ALTRI PAESI 59

60 UK - F.S.A. THE WILD GAME GUIDE A GUIDE TO THE HYGIENE REGULATIONS FOR PEOPLE WHO SHOOT WILD GAME AND SUPPLY IT IN-FUR OR IN-FEATHER OR AS SMALL QUANTITIES OF WILD GAME MEAT 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 & Allegati fotografici CONSIGLIABILE CONSULTARE DALLA PRIMA EDIZIONE

61 Austria Czech Republic / Slowakia Holland Germany additional: Italy (Emilia Romagna Region) Hungary Modificato da: Winkelmayer, UniBO,

62 APPENDICI 1. destino parti non utilizzate dal cacciatore 2. benessere animale e piani di controllo di ungulati selvatici 3. il <caso Nutria> dopo la <<deregulation>> del

63 1.a appendice destino delle parti non utilizzate dal cacciatore 63

64 FAUNA ABBATTUTA (caccia, piano di controllo) QUALE DESTINO PER I VISCERI? LEGGIAMO DA UNO DEI TANTI PROVVEDIMENTI attuativi del Reg. (CE) n. 1069/2009 Lo stomaco e l intestino appartenenti alla grossa selvaggina selvatica abbattuta nel loro habitat naturale possono essere smaltiti, sul terreno di caccia, nei seguenti modi: - 1. abbandonati in luoghi idonei e secondo la buona pratica venatoria. (? ) - 2. in casi di particolare e motivata necessità, si potrà disporre l interramento. TUTTO COSI SERAFICAMENTE <ECOLOGICO>

65 MA PARLIAMO DI pacchi viscerali abbandonati / anno VISCERI % SUL PESO INTERO: Cinghiale, % Capriolo, 20 % Cervo 25 % Daino 22 % + PELLE ESTREMITA ARTI

66 E GIUSTO ABBANDONARE I RESTI DELLA SELVAGINA ABBATTUTA? l abbandono di rifiuti CACCIATORE CITTADINO 5-70 kg di visceri buttati carta del panino, bucce di banana una deroga al D.lgvo 152/2006? addirittura anche per SCAVARE una buca nella proprietà altrui? UNA MULTA SECCA: D.lgvo 152/2006 art. 255, comma 1 sanzione di

67 E GIUSTO ABBANDONARE I RESTI DELLA SELVAGINA ABBATTUTA? l aspetto ecologico biomasse disponibili in grosse quantità concentrate per periodi e aree accessibili per cani e consumatori selvatici snaturazione del ruolo <opportunista> dei predatori nulla a che fare con una presunti vantaggi ecologici del ruolo dei predatori

68 E GIUSTO ABBANDONARE I RESTI DELLA SELVAGINA ABBATTUTA? l aspetto epidemiologico Ex: I RESTI DI CINGHIALE (e capriolo? cervo? lepre?...) breve lista degli agenti patogeni che i suoi resti possono reinserire nella catena trofica (NB: i cinghiali scovano e scavano resti di visceri anche se sepolti sotto cm di terra!!) TRICHINELLE: soggetti infestati possono essere consumati da PREDATORI (volpe, lupo) ma anche da altri CINGHIALI favorendo la circolazione dei parassiti e aumentando il rischio per l uomo VIRUS DI AUJESZKY: causa la Malattia di Auj. è endemica nei cinghiali. Nei SUIDI causa nei giovani encefalite acuta, negli adulti polmonite e ipofertilità ed aborto. In LUPO, ORSO, CANE, : il virus causa ENCEFALITE ACUTA, con esito infausto, in genere in 48 ore. Nota anche come PSEUDORABBIA. Sintomo caratteristico: automutilazione dell area di inoculo, causa prurito incontenibile

69 2.a appendice benessere animale e piani di controllo TRASPORTO E MACELLAZIONE DI UNGULATI CATTURATI? No grazie! 69

70 Sanità animale Zoonosi Reg.to CE n. 853/2004 SELVAGGINA Benessere Farmaco Alimentazione Sanità animale Zoonosi SELVATICA ALLEVATA ABBATTIMENTO MACELLO CESSIONE DIRETTA CENTRO DI LAVORAZIONE COMMERCIO AUTOCONSUMO 70

71 Regol. (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l abbattimento considerandum n. 10 <<L abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento>> considerandum n. 6 Rientrano nel campo di applicazione solo due specie selvatiche (CERVI, QUAGLIE) se ALLEVATE considerandum n. 10 e 11 Elenco positivo di specie contemplate per applicazione: tutte DOMESTICHE inoltre lo stordimento con proiettile captivo richiede l uso di contenzioni specifiche basate proprio sul contatto confidente con l uomo, impossibile per un selvatico 71

72 DEL RESTO DA 40 ANNI. D.M. 16 ottobre 1986 la normativa per stordimento, macellazione, visita ante mortem e trasporto negli animali domestici definita non compatibile con lo stato semiselvatico dei grandi animali a pelo allevati. Per essi la jugulazione e il dissanguamento possono avvenire presso appositi CENTRI DI RACCOLTA istituiti negli stessi allevamenti, a condizione che le successive operazioni di macellazione siano effettuate subito dopo presso impianti di macellazione debitamente autorizzati 72

73 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 Qualora il trasporto sia verso il macello, le operazioni correlate al trasporto (ricattura nel recinto di cattura, carico, trasporto, scarico) costituiscono quella serie continua di situazioni stressogene inutili e facilmente evitabili solo nel caso si tratti di animali domestici e cioè di specie elencate ed allevate, pertanto trattandosi di individui abituati al contatto con l uomo da regolari manipolazioni. 73

74 Trasportare un ungulato selvatico catturato al macello realizza pertanto una complessa serie di violazioni all obbligo di tutela del benessere, sottoponendo gli animali ad una serie continua di situazioni stressogene inutili e facilmente evitabili con l applicazione delle norme europee per la <selvaggina abbattuta e cioè - preparazione del personale addetto alla cattura, al fine di uso di adatto mezzo di soppressione preferibilmente a proiettile libero per evitare agli animali inutili contatti con l uomo - una procedura di abbattimento nel recinto di cattura, seguita da dissanguamento, eviscerazione e successivi trasporto di carcasse non accatastate ad un impianto indicato dalla ASL. Tra l altro il <pacchetto igiene> e le integrazioni fatte dai Reg.CE 150 e 151/2011 prevede possibilità di semplificazione dell inoltro allo stabilimento dei capi abbattuti senza i visceri, in caso di favorevole esame effettuato da parte di una <persona formata> in igiene e sanità della selvaggina etc Quanto attuato in crescenti aree protette italiane soprattutto con cinghiali (cattura, trasporto, macellazione) deve essere riconsiderato 74

75 3.a appendice il <caso Nutria> Legge 116/2014, art. 11, comma 12 bis Esclusione della nutria dall'applicazione della legge 157/

76 Il Coypu o nutria da carne e da pelliccia Focacci A. Ferri M. Eurocarni nr. 2, 2013 p

77 Ministero degli Interni Alto Commissariato per l Igiene e la Sanità Pubblica Circolari n. 17 del e n. 144 del dicembre 1959 liberalizzano l utilizzo delle carni di castorino di allevamento, purché sottoposte a vigilanza veterinaria, messe in vendita ad animale intero e individuate con apposito bollino a cura dell allevatore Reg. (CE) 853/2004, allegato I, selvaggina selvatica piccola, lepri, conigli e roditori sono assimilati ai lagomorfi. 77

78 Reg. (CE) 853/2004 DEFINIZIONI Selvaggina selvatica: ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati 78

79 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio è opportuno gestirle in modo adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri interessati, anche attraverso la pesca, la caccia, la cattura o qualsiasi altro tipo di raccolta per il consumo o l'esportazione, a condizione che queste attività siano svolte all'interno di un programma di gestione nazionali 79

80 ma con la Legge 116/2014, art. 11, comma 12 bis, Esclusione della nutria dall'applicazione della legge 157/1992 non pare davvero più possibile prevedere una razionale azione di controllo destinando al consumo questa (pregiata) risorsa alimentare ora destinata ad essere oggetto di qualche migliaio di piani di controllo municipali scoordinati ed esposti anche ai gravi costi degli smaltimenti 80

81 grazie per l attenzione 81

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