CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 338 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Rizzotto e Dalla Libera * DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CACCIATORE FORMATO IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO III SEZIONE IV DEL REGOLAMENTO N. 853/2004 CE Presentato alla Presidenza del Consiglio l 11 aprile * Con nota del 4 maggio 2018, prot il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

2 DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CACCIATORE FORMATO IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO III SEZIONE IV DEL REGOLAMENTO N. 853/2004 CE R e l a z i o n e: La presente legge, si inserisce all interno di un panorama normativo comunitario e nazionale volto all applicazione delle corrette pratiche igienicosanitarie necessarie a garantire la sicurezza alimentare e la libera circolazione degli alimenti nella Comunità Europea. Tali norme che interessano principalmente gli operatori di settore, riguardano anche i soggetti che occasionalmente contribuiscono alla cessione diretta di prodotti alimentari al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio su scala locale. Nelle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e in particolare nell allegato III, sez. IV del Regolamento CE n. 853/2004 si riconosce, disciplina e promuove il ruolo del cacciatore formato in materia di igiene e di sanità, garantendo criteri univoci per la sua formazione, abilitazione e aggiornamento continuo, nell'interesse della tutela della salute umana. La Giunta regionale con DGR n dell 11 aprile 2006, ha recepito le linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 stabilendo: la possibilità di vendita dei capi abbattuti in attività venatoria, ad un dettagliante locale da parte di un cacciatore e l obbligo di applicazione del Regolamento CE ai capi abbattuti nell ambito dei piani di limitazione e controllo della fauna selvatica previsti dalle leggi n. 157/1992 e n. 50/1993. Tuttavia per garantire su tutto il territorio regionale un omogeneo controllo sanitario dei capi abbattuti, con DGR n del 28 luglio 2009 denominata controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta, la Giunta regionale ha introdotto a tutela dei consumatori, l elenco delle indicazioni tecniche per il controllo delle carni, la modulistica per la cessione diretta della selvaggina all utilizzatore finale, la modulistica per l invio della selvaggina ai centri di lavorazione carni, il check-list per il riconoscimento dei centri di lavorazione della selvaggina. In conseguenza a tutto ciò si è delineata la necessità di costituire a livello regionale l importante figura del cacciatore formato già prevista nella normativa europea, quale soggetto certificatore delle carni di selvaggina selvatica oggetto di cessione diretta e occasionale al consumatore finale (in contesto locale) oppure di cessione finalizzata alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione, così come avviene nella vicina provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Si tratta di un soggetto abilitato all esercizio dell attività venatoria che ai sensi della presente legge acquisisce anche l abilitazione al rilascio della dichiarazione post-abbattimento di cui al Regolamento CE n. 852/2004. Il cacciatore formato deve quindi disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e trattamento delle carni, per poter eseguire, un esame visivo preliminare atto ad escludere potenziali rischi per la salute umana legati al consumo per uso alimentare dell animale abbattuto. 1

3 La presente legge, nell'interesse della tutela della salute umana, recepisce l esigenza di garantire criteri univoci su tutto il territorio regionale per la formazione, abilitazione e aggiornamento continuo della figura del cacciatore formato, individua i soggetti accreditati all abilitazione del cacciatore formato e i contenuti minimi dei corsi di abilitazione, regola i criteri di sospensione o revoca delle abilitazioni conseguite, individua i soggetti competenti in materia di vigilanza e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni di legge. La costante educazione sanitaria, determinata dall applicazione di questa legge e dei suoi regolamenti attuativi, ha la duplice finalità di garantire una maggiore tutela del consumatore finale, nonché la salvaguardia degli stessi operatori esposti ai rischi connessi da talune malattie che investono il settore delle carni di selvaggina selvatica, i quali a loro volta possono diventare utili informatori dello stato di salute della fauna della nostra regione. 2

4 DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE, ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CACCIATORE FORMATO IN ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO III SEZIONE IV DEL REGOLAMENTO N. 853/2004 CE Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge, in attuazione dell'allegato III, sezione IV del Regolamento n. 853/2004 CE e delle Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004 CE, sull'igiene dei prodotti di origine animale, riconosce, disciplina e promuove il ruolo del cacciatore quale soggetto formato in materia di igiene e di sanità delle carni di selvaggina selvatica abbattute, garantendo, su tutto il territorio regionale, criteri univoci per la sua formazione, abilitazione e aggiornamento continuo, nell'interesse della tutela della salute umana. 2. Si definisce cacciatore formato il soggetto abilitato all esercizio dell attività venatoria che ai sensi della presente legge ha acquisito l abilitazione al rilascio della dichiarazione post-abbattimento di cui al comma 1 finalizzata alla cessione diretta e occasionale a livello locale di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale. 3. Il cacciatore formato deve quindi disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento delle carni di selvaggina, per poter eseguire, un esame visivo preliminare atto ad escludere potenziali rischi per la salute umana legati al consumo per uso alimentare dell animale abbattuto. Art. 2 - Definizioni adottate. 1. Per gli effetti delle linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti di origine animale approvato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2009, Rep. Atti n. 253/CSR, si adottano le seguenti definizioni: a) selvaggina selvatica : selvaggina di penna, ungulati, lagomorfi selvatici e altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatoria finalizzata al consumo alimentare umano, comprese le specie che vivono in territori delimitati in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero; b) livello locale : viene ad essere identificato dall ambito amministrativo della Provincia in cui è avvenuto l abbattimento dell animale esteso all ambito amministrativo delle provincie contermini; c) piccoli quantitativi : corrispondono a 1 capo/cacciatore/anno per animali di grossa taglia e 500 capi/cacciatore/anno per animali di piccola taglia. 2. Per gli effetti della presente legge si adottano le seguenti definizioni: a) cessione occasionale : si intende quell attività commerciale occasionale definita dall articolo 67 del Tuir DPR 917/86 eseguita con le modalità stabilite per legge. Art. 3 - Compiti del cacciatore formato. 1. La dichiarazione post-abbattimento di cui al comma 2 dell articolo 1 è rilasciabile esclusivamente dal cacciatore formato per: 3

5 a) animali che, precedentemente l abbattimento, non presentavano anomalie o modificazioni comportamentali e le cui viscere e organi interni non si evidenzino in sede di esame visivo, anomalie o modificazioni patologiche; b) i capi non abbattuti dal cacciatore formato, purché questi abbia potuto acquisire opportune informazioni dal soggetto abbattitore relative al comportamento dell animale prima dell abbattimento. 2. Nel caso in cui dall analisi post morte, il cacciatore formato verifichi il manifestarsi di un potenziale pericolo per la salute umana, è tenuto a sospendere il proprio esercizio richiedendo immediatamente la procedura di verifica a cura del Servizio Veterinario dell ULSS competente per zona. 3. Nel caso di commercializzazione di selvaggina selvatica previo invio ad un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi del Regolamento n. 853/2004 CE, non si configurano alcun limite al numero di capi cedibili. Art. 4 - Soggetti accreditati. 1. L'attività di formazione, abilitazione e aggiornamento del cacciatore formato avviene per mezzo di soggetti pubblici o privati denominati soggetti accreditati autorizzati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 2. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento attuativo che disciplina i requisiti minimi dei soggetti accreditati, le procedure per l'accreditamento e le modalità di accesso e di funzionamento dei corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento continuo, nonché le procedure operative per lo svolgimento dell attività del cacciatore formato. Art. 5 - Contenuti formativi. 1. La formazione deve contemplare almeno le materie elencate nell'allegato III, sezione IV, capitolo I, comma 4) lettere a), b), c), d) del Regolamento n. 853/2004 CE. 2. Oltre alle disposizioni di cui al comma 1 i corsi di formazione dovranno affrontare i seguenti argomenti: a) Fondamenti normativi: diritto europeo, nazionale, regionale e regolamenti; b) Anatomia e fisiologia: organi interni dei mammiferi e dei volatili; c) Tutela degli animali: influsso dei metodi di caccia sulla qualità della carne, PH come criterio di valutazione; d) Osservazioni pre-abbattimento: stato di nutrizione, postura, andatura, eventuali fratture, reattività, mantello, pelle, emissioni sonore; e) Malattie degli animali selvatici: cause, malattie virali, malattie batteriche, malattie parassitarie, micosi, intossicazioni, tumori, contromisure e procedure da adottare per ogni caso specifico; f) Analisi della selvaggina abbattuta: procedimento d analisi, esame per la ricerca di microrganismi, batteri, funghi e parassiti interni ed esterni dannosi per la salute umana, interpretazioni delle anomalie che possono essere osservate durante l apertura, fondamenti di igiene; g) Analisi speciali: spedizione del materiale da analizzare, laboratori di analisi, servizi veterinari; h) Centri di raccolta della selvaggina: caratteristiche di un centro di raccolta della selvaggina e di una cella frigorifera, trasporto e magazzinaggio, ispezione delle carni e bollatura; 4

6 i) Preparazione della carne finalizzata al consumo alimentare: dissanguamento, eviscerazione, raffreddamento, frollatura, spellatura, sezionamento, confezionamento, conservazione. Art. 6 - Sospensione, revoca e attività di vigilanza. 1. In caso di mancato aggiornamento formativo, decorso il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4, il cacciatore formato è automaticamente sospeso dall'emissione della dichiarazione post-abbattimento di cui al comma 2 dell articolo 1, fino al conseguimento dell aggiornamento formativo richiesto. 2. In caso di palese e accertato errore di valutazione nell espletazione dell esame preliminare di cui al comma 3 dell articolo 1 e conseguente errato rilascio della dichiarazione post-abbattimento di cui al comma 2 dell articolo 1, il cacciatore formato è sospeso per un anno dall'emissione della dichiarazione postabbattimento, in caso di reitero dell errore la sospensione è definitiva. 3. In caso di palese e accertata mancata segnalazione al Servizio Veterinario della ULSS competente per zona ai sensi del comma 2 dell articolo 3, il cacciatore formato è sospeso per un anno dall'emissione della dichiarazione postabbattimento, in caso di reitero dell errore la sospensione è definitiva. 4. Il soggetto accreditato che durante i corsi formativi e di aggiornamento non garantisca i requisiti minimi stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 3 comma 2, è sospeso dall'attività con provvedimento esecutivo del soggetto di vigilanza e sottoposto ad accertamenti da parte della Giunta regionale che procede se necessario alla revoca dell'accreditamento con proprio provvedimento. 5. Il soggetto vigilante sull'attività del cacciatore formato e dei soggetti accreditati è individuato con il regolamento attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 3 che ne definisce le competenze e i poteri. Art. 7 - Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni accertate alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 100 a euro 600 per ogni dichiarazione post-abbattimento rilasciata nel periodo di sospensione di cui al comma 1 dell articolo 4; b) da euro 100 a euro 600 nei casi stabiliti dal comma 3 dell articolo 4; 2. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste per legge. 5

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8 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizioni adottate Art. 3 - Compiti del cacciatore formato Art. 4 - Soggetti accreditati Art. 5 - Contenuti formativi Art. 6 - Sospensione, revoca e attività di vigilanza Art. 7 - Sanzioni amministrative

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