ORDINANZA DI RIMESSIONE N. 40/2010 REG. ORD. COLL. N. 245/2010 REG. RIC.
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1 ORDINANZA DI RIMESSIONE N. 40/2010 REG. ORD. COLL. N. 245/2010 REG. RIC. GIUDICE A QUO: T.a.r. Veneto (sez. III) RICORRENTE AVANTI AL T.A.R.: Razzismo stop associazione ONLUS RESISTENTE: Comune di Salvezzano Dentro (in persona del Sindaco) OGGETTO DEL RICORSO AL T.A.R: annullamento dell ordinanza cd. antiaccattonaggio del Sindaco n. 91 del
2 FATTO: Adozione da parte del Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro dell ordinanza n. 91 del ex art. 54 del dlgs. 267/2000 (come modificato dal d.l. n.92/2008 convertito con modificazione in l. n. 125/2008 ACCATTONAGGIO (ai sensi dell ordinanza del Sindaco): attività consistente nella richiesta di denaro in tutto il territorio comunale, tranne le aree agricole Nozione di accattonaggio in senso lato (non necessariamente accattonaggio molesto, invasivo o con sfruttamento di minori) 2
3 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA: da 25 a 500 con facoltà per il trasgressore di estinguere l illecito mediante pagamento nella misura ridotta, fissa di 100 in caso di 1^ violazione 250 in caso di 2^ violazione 500 in caso di 3^ violazione oltre SANZIONE ACCESSORIA: confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell attività MOTIVI CHE HANNO SPINTO ALL ADOZIONE DELL ORDINANZA: segnalazione da parte dei cittadini della presenza di mendicanti nei pressi dei semafori IMPUGNAZIONE DELL ORDINANZA MEDIANTE RICORSO AL T.A.R. 3
4 MOTIVI DELL IMPUGNAZIONE: 1. violazione e falsa applicazione dell art. 54 comma 4 del dlgs. n. 267/2000, travisamento, violazione e falsa applicazione dell art. 3 della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità, con la quale si lamenta la mancanza del presupposto di un grave pericolo che minaccia l incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e la mancanza dei requisiti della contingibilità ed urgenza, ritenuti presupposti necessari per l emanazione delle ordinanze previste dall art. 54 citato; 2. violazione del combinato disposto dell art. 54, comma 4, del dlgs. n. 267/2000 e del decreto del Ministero dell Interno 5 agosto 2008, violazione del principio di proporzionalità, illogicità e contraddittorietà, in quanto il predetto decreto ministeriale consentirebbe di fronteggiare l accattonaggio con l impiego di minori e disabili o l accattonaggio molesto e non l accattonaggio in generale; 4
5 3. carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, violazione del principio di proporzionalità e violazione, sotto altro profilo, dell art. 54, comma 4, del dlgs. n. 267/2000, perché si tratta di un ordinanza a contenuto normativo ad efficacia a tempo indeterminato che esorbita dai limiti propri delle ordinanze contingibili ed urgenti; 4. violazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 519/ 1995, con la quale - sulla scorta della considerazione che la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico, non può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto - è stata dichiarata l illegittimità costituzionale del primo comma dell art. 670 c.p.; 5
6 5. illogicità, violazione dell art. 1 della legge n. 241/ 1990, violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento, violazione delle norme di cui agli artt. 759 e ss. del c.c. in materia di donazione, determinata dalla previsione della confisca; 6. violazione e falsa applicazione dell art. 18 della legge n. 689/ 1981, che detta in via generale le regole per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative; Inoltre la ricorrente prospetta la possibile illegittimità costituzionale dell art del dlgs. n. 267/2000 laddove, innovando rispetto alla precedente tradizione, sembra attribuire al Sindaco il potere di emanare provvedimenti extra ordinem anche al di fuori dei casi contingibili ed urgenti. 6
7 ECCEZIONI E RICHIESTE DEL COMUNE: inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, difetto di legittimazione e difetto di giurisdizione. reiezione delle censure proposte per i seguenti rilievi: - l ordinanza impugnata costituisce un atto a carattere generale, funzionale a dettare una disciplina, anche a carattere sanzionatorio, con riferimento all esercizio all interno del territorio comunale, destinata a trovare applicazione ad una pluralità di casi indistinti - la legge n. 125/2008 di conversione del d.l. n. 92/2008 consente ai Sindaci l emanazione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità ed urgenza ed in assenza di specifici limiti temporali di durata - la normativa vigente, avendo previsto la possibilità per il Sindaco di adottare ordinanze anche contingibili ed urgenti a tutela dell incolumità e della sicurezza urbana, ha eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia MOTIVI DELLA DECISIONE: presupposti e condizioni dell azione (capire se l associazione ricorrente era nel caso di specie legittimata ad agire) dlgs. n. 215/ 2003 che recepisce e dà attuazione alla direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 7
8 Il T.a.r. ritiene che non possa essere negato che la povertà e l esclusione sociale sono spesso la causa che determina la richiesta di aiuti economici facendo appello all altrui solidarietà. La povertà e l esclusione sociale sono fenomeni complessi che riguardano in particolar modo anche i migranti e le minoranze etniche. C.Cost., n. 519/1995: illegittimità costituzionale art c.p. T.A.R. individua nell ordinanza impugnata una forma di discriminazione e lesione della dignità sociale (art. 2.1, lett. b del dlgs. n. 215/ 2003) e afferma che: nonostante l ordinanza vieti comportamenti definiti in modo oggettivo, in via indiretta risulta indirizzata a gruppi appartenenti a minoranze etniche, il che rileva ai fini della legittimazione della parte ricorrente ai sensi del Dlgs. 9 luglio 2003 n
9 il principio costituzionale di favore per il pluralismo sociale e di tutela dei singoli anche nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, implica che le associazioni abbiano titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie, sia, ed è questo il caso all esame, interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento, in considerazione della corrispondenza tra le finalità annoverate dallo statuto della formazione sociale e quelle assunte a tutela dalla formazione stessa (ex pluribus cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza 8 maggio 2008, n. 717; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 1995, n. 562; id. 13 luglio 1993, n. 531; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 1990, n. 374). Secondo il T.a.r. l associazione ha interesse ad agire ed è legittimata in quanto: - le finalità statutarie sono incise dal contenuto dell ordinanza - vi è stabile collegamento dell associazione con i territori interessati - vi è svolgimento dell attività protratto nel tempo - vi è riconoscimento normativo di legittimazione straordinaria a tutela dei predetti interessi, alla stregua di consolidata giurisprudenza in materia di legittimazione delle associazioni non riconosciute a tutela di interessi superindividuali - la tutela contro discriminazioni dirette ed indirette può essere fatta valere anche avanti al giudice amministrativo (competente nel caso di specie) - la procedura prevista dall'art. 4 del dlgs. n. 215/2003 non è sostitutiva dei mezzi di tutela ordinari, ma rappresenta uno strumento aggiuntivo e ulteriore che va a rafforzare la protezione nel caso di discriminazioni. 9
10 AMMISSIBILITA DEL RICORSO RILEVANZA Secondo il T.a.r. la questione è rilevante poichè l eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all art del dlgs. n. 267/2000, comporterebbe necessariamente l accoglimento delle censure proposte con il ricorso introduttivo, mentre un eventuale pronuncia di infondatezza comporterebbe necessariamente la loro reiezione. 10
11 IMPOSSIBILITA DI UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL ART DLGS. 267/2000 è esatta l interpretazione della norma prospettata dal Comune attribuzione al Sindaco di un potere normativo vasto ed indeterminato, privo di elementi idonei a delimitarne la discrezionalità, solo finalisticamente orientato - nel rispetto esclusivamente dei principi generali dell ordinamento e quindi finanche in deroga alle norme di legge e all assetto delle competenze amministrative vigenti - alla eliminazione e semplice prevenzione di pericoli che minacciano, oltre che l incolumità pubblica, anche la sicurezza urbana. la congiunzione anche è stata appositamente inserita durante la discussione in Assemblea al Senato della conversione in legge del d.l. n. 92/2008, con l emendamento del Governo la congiunzione anche comporta che le ordinanze ex art dlgs. n. 267/2000 possano prescindere dall accertamento di situazioni specifiche e localizzate, per assumere efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio comunale, e ciò gli attribuisce indubbiamente una valenza marcatamente normativa, che per sua natura prescinde dalla necessità di una motivazione (cfr. art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) tali ordinanze non sembrano tenute, nel rapporto con altre fonti, al rispetto delle altre norme di legge e delle competenze di altri organi amministrativi, legislativamente prefissate la giurisprudenza non ha mancato di rimarcare il carattere ordinario, discrezionale e libero, del potere di ordinanza di nuova configurazione (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 22 dicembre 2008, n , punto 6 in diritto) 11
12 la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/ 2009 (resa a seguito dell impugnazione in via principale della norma da parte della Provincia autonoma di Bolzano) nel definire vasti ed indeterminati i nuovi poteri del Sindaco finalizzati all attività di prevenzione e repressione dei reati riconosce la natura solo formalmente provvedimentale, ma a contenuto generale e quindi sostanzialmente normativo, delle ordinanze di nuova introduzione l oggetto delle varie ordinanze Sindacali adottate, che hanno pacificamente interpretato la norma come attributiva di un potere normativo libero, illimitato, con carattere di permanenza ed in deroga all ordinamento, senza considerare la possibile incisione di diritti fondamentali e libertà garantite dalla Costituzione con riserve di legge relative o assolute NON MANIFESTA INFONDATEZZA violazione dei limiti costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità ai sensi degli artt. 23, 97, 70, 76, 77 e 117 Cost. e chiaramente sanciti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 8/ 1956, n. 26/ 1961, n. 4/ 1977, e n. 201/ violazione pertanto della riserva di legge di cui agli artt. 23 e 97, e degli artt. 70, 76, 77 e 117 che demandano in via esclusiva alle assemblee legislative statali e regionali il compito di emanare atti aventi forza e valore di legge. violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost. quali norme che costituiscono il fondamento costituzionale delle libertà individuali e del principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative (cristallizzato, a livello di normazione primaria, nell art. 1 della legge n. 689/ 1981) Possibile violazione degli artt. 13, 16, 17, 41, 117 Cost. 12
13 irragionevole e ingiustificata frammentazione di discipline recanti divieti, obblighi di fare e di non fare profondamente diversificati tra i territori dei Comuni in ambiti che, essendo riconducibili a diritti e libertà individuali costituzionalmente rilevanti, richiederebbero invece un esercizio unitario a livello statuale con conseguente violazione degli artt. 3, 2, 5, 97, 118 Cost. irragionevole deroga al riparto ordinario di competenze tra gli organi dell ente locale, in quanto il Sindaco finisce per poter attrarre alla propria competenza, qualsiasi ambito riservato alla competenza dei regolamenti consiliari e violazione del pluralismo culturale, politico, religioso e scientifico ex artt. 2, 6, 8, 18, 21, 33, 39 e 49 Cost. latissima discrezionalità intrinseca degli atti normativi così configurati, poteri attribuiti al Sindaco vasti ed indeterminati tali da rendere eccessivamente difficoltosa la possibilità di un effettivo sindacato giurisdizionale sulle singole fattispecie con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost. 13
Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
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