Appendice legislativa

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1 Appendice legislativa R.D. 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del codice civile (stralcio) R.D. 30 marzo 1942, n Disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (stralcio) R.D. 28 ottobre 1940, n Approvazione del codice di procedura civile (stralcio) R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del codice penale (stralcio) Legge 27 luglio 1978, n Disciplina delle locazioni di immobili urbani (stralcio) Legge 6 maggio 1940, n Disciplina dell uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche (stralcio) Legge 9 gennaio 1989, n Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (stralcio) Legge 24 marzo 1989, n Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (stralcio) Legge 9 gennaio 1991, n Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (stralcio) D.P.R. 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Legge 21 dicembre 2001, n Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive (stralcio)

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3 Approvazione del testo del codice civile (stralcio) R.D. 16 marzo 1942, n. 262 G.U. 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria LIBRO TERZO DELLA PROPRIETAv Titolo VII DELLA COMUNIONE Capo I Della Comunione in generale Art Norme regolatrici Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti. Art Quote dei partecipanti Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. Art Uso della cosa comune Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Art Disposizioni della quota Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI. Art Obblighi dei partecipanti Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. Art Amministrazione Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell amministrazione della cosa comune.

4 Appendice legislativa Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. Art Regolamento della comunione e nomina di amministratore Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall articolo precedente, può essere formato un regolamento per l ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell amministratore. Art Impugnazione del regolamento Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. Art Innovazioni e altri atti eccedenti l ordinaria amministrazione Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a rendere più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all interesse di alcuno dei partecipanti. Ev necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune. Art Impugnazione delle deliberazioni Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all autorità giudiziaria deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell art. 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad atti eccedenti l ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell art L impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato. Art Rimborso di spese Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. Art Scioglimento della comunione Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in

5 ogni caso non superiore a cinque anni, se l immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Art Cose non soggette a divisione Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all uso a cui sono destinate. Art Intervento nella divisione e opposizione I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l esperimento dell azione revocatoria o dell azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l opposizione, per l effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull immobile, in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione. Art Divisione in natura La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Art Obbligazioni solidali dei partecipanti Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accorso tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. Art Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. Capo II Del condominio negli edifici R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art Parti comuni dell edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune; 2) i locali per la portineria e per l alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i

6 Appendice legislativa canali di scarico, gli impianti per l acqua, per il gas, per l energia, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Art Diritti dei partecipanti sulle cose comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Art Indivisibilità Le parti comuni dell edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l uso della cosa a ciascun condomino. Art Innovazione I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino. Art Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all importanza dell edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l utilizzazione separata non è possibile, l innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell opera. Art Opere sulle parti dell edificio di proprietà comune Ciascun condominio, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell edificio. Art Ripartizione delle spese Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell edificio, per la prestazione dei servizi nell interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Art Manutenzione e ricostruzione delle scale Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l altra metà in misura proporzionale all altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. Art Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali

7 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 dai proprietari di due piani l uno all altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Art Lastrici solari di uso esclusivo Quando l uso di lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Art Costruzione sopra l ultimo piano dell edificio Il proprietario dell ultimo piano dell edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l aspetto architettonico dell edificio ovvero diminuisce notevolmente l aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un indennità pari al valore attuale dell area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare. Art Perimento totale o parziale dell edificio Se l edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L indennità corrisposta per l assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. Art Nomina e revoca dell amministratore Quando i condomini sono più di quattro, l assemblea nomina un amministratore. Se l assemblea non provvede, la nomina è fatta dall autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall assemblea. Può altresì essere revocato dall autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall ultimo comma dell art. 1331, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell amministratore dall ufficio sono annotate in apposito registro. Art Attribuzioni dell amministratore L amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell assemblea dei condomini e curare l osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell edificio e per l esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

8 Appendice legislativa Art Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall assemblea, l amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all assemblea dei condomini. L amministratore che non adempie a quest obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. Art Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. Art Provvedimenti presi dall amministratore I provvedimenti presi dall amministratore nell ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell amministratore è ammesso ricorso all assemblea, senza pregiudizio del ricorso all autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall art Art Spese fatte dal condomino Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell amministratore o dell assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. Art Attribuzioni dell assemblea dei condomini Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell amministratore e all eventuale sua retribuzione; 2) all approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all approvazione del rendiconto annuale dell amministratore e all impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. L amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. Art Costituzione dell assemblea e validità delle deliberazioni L assemblea è regolarmente costituita con intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell edificio. Se l assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

9 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell art devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell edificio. L assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall amministratore. Art Impugnazione delle deliberazioni dell assemblea Le deliberazioni prese dall assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. Art Regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell edificio e quelle relative all amministrazione. Ciascun condomino può prendere l iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell art e trascritto nel registro indicato dall ultimo comma dell art Esso può essere impugnato a norma dell art Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1136 e 1137.

10 Disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (stralcio) R.D. 30 marzo 1942, n. 318 G.U. 17 aprile 1942, n. 91, s.o. Capo I Disposizioni di attuazione Sezione III Disposizioni relative al libro III Art. 61 Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell art del codice, o è disposto dall autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell edificio della quale si chiede la separazione. Art. 62 La disposizione del primo comma dell articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall art del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell art del codice stesso. Art. 63 Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall assemblea, l amministrazione può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei contributi relativi all anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. Art. 64 Sulla revoca dell amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell art e dall ultimo comma dell art del codice, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l amministratore medesimo. Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione. Art. 65 Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell art. 80 c.p.c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

11 Art. 66 L assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall art del codice, può essere convocata in via straordinaria dall amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell amministratore, l assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l adunanza. Art. 67 Ogni condomino può intervenire all assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano dell edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell assemblea che è designato dai comproprietari interessati, in mancanza provvede per sorteggio il presidente. L usufruttuario di un piano o porzione di piano dell edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario. Art. 68 Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano. Art. 69 I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. Art. 70 Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l amministratore dispone per le spese ordinarie. Art. 71 Il registro indicato dal quarto comma dell art e dal terzo comma dell art del codice è tenuto presso l associazione professionale dei proprietari di fabbricati (1). Art. 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67, 69. Capo II Disposizioni transitorie Sezione III Disposizioni relative al libro III R.D. 30 marzo 1942, n. 318 Art. 155 Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi di applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre (1) Soppressa con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

12 Appendice legislativa Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell ultimo comma dell art del codice e nell art. 72 di queste disposizioni. Art. 156 I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti del condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

13 Approvazione del codice di procedura civile (stralcio) R.D. 28 ottobre 1940, n G.U. 28 ottobre 1940, n. 253, s.o. Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione II Della competenza per materia e valore Art. 7 Competenza del giudice di pace (1) Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni. [Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] (2). Ev competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura e alle modalità d uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; [4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.] (3). (1) Articolo così sostituito dall art. 17, legge 21 novembre 1991, n. 374 ed efficace dal 1 maggio (2) Comma abrogato dall art. 1 dei decreti-legge 21 giugno 1995, n. 238, 9 agosto 1995, n. 347 non convertiti in legge, e dall art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, in vigore dal 4 gennaio (3) Numero abrogato dall art. 1 dei decreti-legge 21 giugno 1995, n. 238, 9 agosto 1995, n. 347 non convertiti in legge, e dall art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, in vigore dal 4 gennaio 1996.

14 Appendice legislativa Art. 8 Competenza del pretore (4) [Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. Ev competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case]. Art. 9 Competenza del tribunale (5) Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso per l esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. (Omissis) Sezione VI-bis Della composizione del tribunale (6) Art. 50-bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale (7) Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (8), e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; (4) Articolo prima sostituito dall art. 3, legge 26 novembre 1990, n. 353 e poi abrogato dall art. 49, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con efficacia dal 2 giugno (5) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in vigore dal 21 marzo 1998 con effetto dal 2 giugno Si riporta di seguito il testo previgente: Art. 9 - Competenza del tribunale - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. (6) Sezione aggiunta dall art. 56, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in vigore dal 21 marzo 1998, con effetto dal 2 giugno (7) Articolo aggiunto dall art. 56, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in vigore dal 21 marzo 1998, con effetto dal 2 giugno (8) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall art. 98, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con decorrenza 24 agosto 1999.

15 R.D. 28 ottobre 1940, n ) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto. Art. 50-ter Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica (7) Fuori dei casi previsti dall art. 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica. Art. 50-quater Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica (7) Le disposizioni di cui agli artt. 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l art. 161, primo comma.

16 Approvazione del testo definitivo del codice penale (stralcio) R.D. 19 ottobre 1940, n G.U. 26 ottobre 1940, n. 251, s.o. LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo VI DEI DELITTI CONTRO L INCOLUMITAv PUBBLICA Capo I Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri colposi Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. Capo III Dei delitti colposi di comune pericolo Art. 449 Delitti colposi di danno Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1). La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone. LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE Titolo I DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza Sezione seconda Delle contravvenzioni concernenti l incolumità pubblica 1 Delle contravvenzioni concernenti l incolumità pubblica delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni Art. 676 Rovina di edificio o di altre costruzioni Chiunque ha avuto parte nel progetto o (1) Comma così modificato dall art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275.

17 R.D. 19 ottobre 1940, n nei lavori concernenti un edificio o un altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila (2). Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell arresto fino a sei mesi ovvero dell ammenda non inferiore a lire seicentomila. Art. 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (3) Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell arresto fino a sei mesi o dell ammenda non inferiore a lire seicentomila. (2) Comma così modificato dall art. 51, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n (3) Articolo così modificato dall art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

18 Disciplina delle locazioni di immobili urbani (stralcio) Legge 27 luglio 1978, n. 392 G.U. 29 luglio 1978, n. 211 Art. 9 Oneri accessori Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all ordinaria manutenzione dell ascensore, alla fornitura dell acqua, dell energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi (1). Art. 10 Partecipazione del conduttore all assemblea di condominio Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell appartamento locatogli, nelle delibere dell assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull assemblea dei condomini. (1) Comma aggiunto dall art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1993, n. 427.

19 Disciplina dell uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche (stralcio) Legge 6 maggio 1940, n. 554 G.U. 14 giugno 1940, n. 138 Art. 1 I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e3. Art. 2 Le installazioni di cui all art. precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell art. 78, del R.D. 3 agosto 1928, n Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. Art. 3 Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell aereo, né per questo deve alcuna indennità all utente dell aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell aereo. Art. 5 Coloro che non intendono più servirsi dell aereo esterno sia per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamenti di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l aereo venga utilizzato da altro utente. (Omissis) Art. 11 Le contestazioni derivanti dall installazione di aerei esterni ai sensi dell art. 1 e del comma 1 dell art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. All autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all applicazionedelcomma2edistabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all accertamento dell effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa. (Omissis)

20 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (stralcio) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 G.U. 26 gennaio 1989, n. 21 Art. 1 I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. Entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità ela visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1). La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. Ev fatto obbligo al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge. Art. 2 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all art. 27, comma 1, della legge 30 marzo 1971 n. 118, ed all art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all interno degli edifici privati, sono approvate dall assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall art. 1136, commi secondo e terzo del codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l ampiezza delle porte d accesso, al fine di rendere più agevole l accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Resta fermo quando disposto dagli artt. 1120, comma secondo, e 1121, comma terzo del codice civile. Art. 3 Le opere di cui all art. 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2). (1) Le prescrizioni tecniche sono state approvate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 145, s.o. (2) Comma così sostituito dall art. 1, legge 27 febbraio 1989, n. 62.

21 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 E fatto salvo l obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del codice civile nell ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Art. 4 Per gli interventi di cui all art. 2, ove l immobile sia soggetto al vincolo di cui all art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell autorizzazione di cui all art. 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso. In ogni caso di diniego, gli interessati possono entro i trenta giorni successivi, richiedere l autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall interessato. Art. 5 Nel caso in cui per l immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell art. 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall art. 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all art. 4, comma 2, 4e5. Art. 6 L esecuzione delle opere edilizie di cui all art. 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all autorizzazione di cui all art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Resta fermo l obbligo del preavviso e dell invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell art. 17 della stessa legge 2 febbraio 1974 n. 64. Art. 7 L esecuzione delle opere edilizie di cui all art. 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, contestualmente all inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto art. 26, l interessato presenta al Sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell edificio, si applicano le disposizioni relative all autorizzazione di cui all art. 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 Alle domande ovvero alle comunicazioni al Sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l handicap e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risultino l ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. Art. 9 Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3). Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire (3) Comma così sostituito dall art. 2, legge 27 febbraio 1989, n. 62.

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