Detrazione Art. 19 dpr 633/72. Rivalsa. Art. 18 dpr 633/72. Neutralità

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2 Detrazione Art. 19 dpr 633/72 Rivalsa Art. 18 dpr 633/72 Neutralità 1

3 La detrazione dell imposta assolta sugli acquisti e il diritto/dovere di rivalsa, nonché, il diritto al rimborso dell eventuale eccedenza di Iva a credito, rendono il tributo neutrale rispetto ai passaggi compiuti dal bene prima di essere acquistato dai c.d. consumatori finali 2

4 NEUTRALITA DELL IMPOSTA Il cedente o prestatore NON SOPPORTA IL PESO dell imposta in via definitiva, a causa dell obbligo di rivalsa sul cessionario o committente.

5 L imposta applicata alle singole operazioni imponibili deve essere addebitata al destinatario delle medesime. Tale addebito è obbligatorio (co.1) E nullo ogni eventuale patto contrario (co. 4) Ai crediti di rivalsa iva vengono estesi taluni privilegi (co. 5 - privilegio generale sui mobili del debitore ex art cc) La rivalsa è un obbligo, ma anche un diritto.

6 Deve essere operata mediante addebito in fattura (la rivalsa è un effetto legale della fattura emessa ) Per le operazioni per le quali non è prevista l emissione di fattura, non esiste il diritto/dovere di rivalsa (che può costituirsi formalmente anche in tali casi se dal cliente ne viene richiesta l emissione). Vi è detrazione se vi è stata rivalsa; La rivalsa è condizione necessaria ma non sufficiente alla detrazione.

7 Il contribuente ha diritto di rivalersi dell imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

8 In capo al cessionario o committente destinatario della fattura, sorge un diritto alla detrazione, qualificabile come: diritto dei soggetti passivi di sottrarre dall ammontare dell imposta relativa alle operazioni attive quello dell imposta assolta, dovuta od addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni importati o acquistati nell esercizio di impresa, arti o professioni. Imposta da imposta 7

9 Art. 19, co. 1 e 2, d.p.r. n. 633/1972 Artt. 167 e168 Dir. n. 2006/112/CE 1 co.: generalizzata detraibilità per gli acquisti relativi all impresa, arte o professione 2 co.: limite alla detraibilità per i beni e i servizi specificamente afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all imposta regola di indetraibilità in negativo Art. 167: Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile (detrazione immediata),salvo quanto previsto dall art. 167bis (art. 32bis del D.L. n. 83/ regime Iva per cassa). Art. 168: diritto alla detrazione spetta nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta regola di detraibilità in positivo 8

10 L imposta pagata (o da pagare) ai fornitori e quella relativa alle importazioni sono ammesse in detrazione dall imposta addebitata ai clienti a condizione che si tratti di beni e servizi acquistati o importati nell esercizio dell impresa, arte o professione (principio dell'inerenza) L IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l effettuazione anche di operazioni non soggette all imposta, per operazioni esenti ovvero utilizzati per fini privati od estranei all esercizio dell impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa in detrazione per la quota imputabile a detta utilizzazione, da determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati 9

11 L IVA relativa all acquisto o all importazione di beni e/o servizi afferenti esclusivamente operazioni esenti o comunque non soggette all imposta (ad es. quelle previste dall art. 2, co. 3, o dall art. 3, co. 4) non è detraibile N.B. - Le operazioni di cessione all esportazione, cessioni intracomunitarie, operazioni effettuate fuori del territorio nazionale, ecc. si considerano a tal fine come operazioni soggette ad IVA: l IVA sugli acquisti ad esse relativa è pertanto detraibile In deroga alla regola generale sono fissate alcune eccezioni alla detrazione dell'iva assolta su determinati acquisti e/o prestazioni (ad es. autovetture, ristoranti, hotels) 10

12 1. Inerenza dell operazione rilevante 2. Corretto esercizio della rivalsa da parte del cessionario o prestatore e giusto addebito in fattura dell operazione rilevante 3. Inesistenza di una delle condizioni di indetraibilità

13 Nesso immediato e diretto che deve sussistere tra gli acquisti a monte e l attività d impresa che origina operazioni imponibili a valle e che prescinde, in linea di principio, dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all IVA.

14 Per l esercizio della detrazione non occorre solo la qualità dell imprenditore dell acquirente, ma anche l inerenza del bene acquistato all attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene acquistato all attività stessa, con onere della prova a carico dell interessato. 13

15 INERENZA AI FINI IVA vs INERENZA REDDITUALE Il concetto di inerenza ai fini IVA non è perfettamente coincidente con quello reddituale: divergenze INERENZA IVA IMPOSTE SUL REDDITO Ratio Spese di rappresent anza Perfetta neutralità Totalmente non inerente indetraibile (art. 19-bis1, 1 co, lett. h), D.P.R. 633/1972) Principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) Totalmente inerente (art. 108, 2 co, T.U.I.R.)

16 INERENZA IVA IMPOSTE SUL REDDITO Acquisti Sostenuti nell esercizio dell impresa Sostenuti nell esercizio dell impresa Consumo personale o familiare Indetraibile Indeducibile Acquisti ad uso promiscuo Regole di pro-rata (art. 19, 4 e 5 co, D.P.R. 633/1972) Regole di pro-rata (art. 109, 5 comma, T.U.I.R.) Disposizioni % d imposta detraibile % di costi deducibili

17 Corte di Giustizia, del 13 dicembre 1989, Causa C-342/87 L esercizio del diritto alla detrazione ( ) è limitato ( ) alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un operazione soggetta all iva o versate in quanto erano dovute, e non si estende all imposta dovuta ( ) unicamente perché indicata nella fattura. Circolare

18 Quando sorge? Da quale momento è esercitabile? 17

19 Momento di effettuazione dell operazione art. 6 dpr 633/72 Esigibilità Emissione fattura Obbligo di versamento dell Iva a debito, anche se non ancora incassata dal cliente Diritto alla detrazione dell Iva a credito, anche se non ancora pagata al fornitore NASCE quando l iva sull operazione diventa esigibile (art. 19 d.p.r. n. 633/72; art. 167 Dir. 2006/112/CE) 18

20 Previa annotazione della fattura (bolletta doganale) nel registro degli acquisti Art. 25, co. 1, d.p.r. 633/72 Il contribuente deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. 19

21 Detrazione La fattura (art. 178 dir. 2006/112) si configura quale strumento tecnico scelto dal legislatore per collegare il momento in cui l imposta diviene esigibile in capo al soggetto passivo che pone in essere l operazione, con quello in cui sorge, in capo al soggetto passivo che riceve l operazione medesima, il diritto alla detrazione. La documentabilità dell iva della detrazione.

22 Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo E conforme alla direttiva 2006/112/CE? 21

23 Art. 10 del Trattato istitutivo CE: gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi, derivanti dal presente Trattato, ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. La norma si rivolge a tutti i poteri dello Stato membro (legislativo, esecutivo e giudiziario) a cui è devoluta l'applicazione del diritto comunitario. Essa non contiene un semplice obbligo di collaborazione ma sancisce un "generale obbligo di risultato : gli Stati membri sono tenuti ad adempiere a tutte quelle attività, volte a rendere possibile, agevolare e non aggravare la compiuta (effettiva) affermazione del sistema normativo comunitario.

24 Sulla base del principio di effettività, ogni disposizione in materia di Iva deve essere interpretata ed attuata in modo da garantire sempre la neutralità degli scambi (scopo dell'introduzione dell'imposta) e il diritto di detrazione (fulcro della neutralità dell'imposta) deve essere riconosciuto e applicato secondo le previsioni comunitarie, in quanto ogni limitazione di tale diritto, incidendo direttamente sulla neutralità dell'imposta, impedisce il raggiungimento dello scopo dell'iva. Confronto fra norma interna e quella comunitaria, la quale in ipotesi di contrasto trova immediata applicazione

25 L esame della disciplina della VI Dir. e del principio di effettività del diritto comunitario non consente di affermare che il diritto alla detrazione dell IVA da parte del soggetto passivo non possa essere assoggettato a limiti temporali. Conseguentemente, non rileva la circostanza che l ordinamento giuridico dello Stato membro imponga un termine di decadenza ovvero che detto termine venga a spirare preventivamente rispetto a quello previsto per l azione di accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria. Non è compatibile con il diritto comunitario - in quanto lesiva dei principi di effettività e proporzionalità ai fini degli obblighi degli Stati membri circa l esatta riscossione dell IVA - la prassi giusta la quale l A.f. sanzioni l inadempimento contabile e dichiarativo del soggetto passivo per l ipotesi di erronea applicazione delle disposizioni sull inversione contabile escludendo altresì il diritto alla detrazione.

26 Il contribuente è chiamato a valutare in chiave prospettica il futuro impiego dei beni e dei servizi: Acquisto destinato interamente ad attività imponibili detrae l Iva assolta senza attendere l effettiva utilizzazione dei beni e servizi acquistati se in sede d acquisto prevede l integrale destinazione ad operazioni esenti o non soggette all imposta deve astenersi ab origine dall esercizio del diritto di detrazione se il bene/servizio sarà utilizzato in parte per operazioni soggette ed in parte per operazioni non soggette ad Iva possibilità di esercitare la detrazione soltanto per la quota imputabile alla prima categoria di operazioni (pro-rata specifico, art. 19, co. 4, d.p.r. n. 633/72)

27 Cambiamento della finalità di utilizzo ovvero il mancato utilizzo del bene per espressa volontà dell imprenditore conseguente obbligo di rettifica dell IVA detratta al momento dell acquisto (art.19 bis2 d.p.r. n.633/72). ESISTONO DEROGHE A QUESTA REGOLA?

28 Mancato utilizzo del bene come conseguenza di cause indipendenti dall attività dell impresa (o per circostanze estranee alla sua volontà) il diritto a detrazione rimane acquisito (CGCE, sent. 15 gennaio 1998 causa C-37/95) La detrazione spetta anche in relazione alle spese di investimento sostenute prima dell avvio dell attività; detto diritto rimane acquisito anche se il soggetto passivo non avvia l attività in considerazione dei risultati di studi di fattibilità. A condizione che sussista la buona fede del soggetto (CGCE, C- 110/94, Inzo) 27

29 La cessazione dell attività non preclude il diritto di continuare a detrarre l IVA sugli oneri che il soggetto è tenuto a sopportare, per espressa previsione contrattuale, purché tali oneri si ricolleghino all attività commerciale svolta precedentemente e sia dimostrata l assenza di intento fraudolento (CGCE C-32/03, FINI H) 28

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