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1 1 OGGETTO ACCERTAMENTO DELL IDONEITÀ AL SERVIZIO QUESITO (posto in data 29 agosto 2014) Sono un dirigente medico in servizio dal Il direttore della mia unità operativa ha fatto richiesta, a fronte di un mia assenza dal servizio dal mese di aprile fino all'inizio di ottobre prossimo venturo, affinché io sia sottoposto a visita del collegio medico perché questo si pronunci in merito al giudizio di idoneità per una eventuale dispensa dal servizio. La motivazione addotta fa riferimento a difficoltà nell'organizzazione del lavoro conseguente alla mia assenza. Fermo restando che alla scadenza della malattia sarei comunque tornato in servizio, salvo ulteriori complicazioni, chiedo se la procedura seguita rientri nelle prerogative di un direttore di unità operativa e se, in caso affermativo, è stata seguita una procedura corretta. RISPOSTA (inviata in data 31 agosto 2014) La procedura seguita è formalmente corretta e legittima, purché siano documentate situazioni che possano indurre a presumere quella inidoneità al servizio che si richiede di accertare. Il comma 3 dell articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) conferisce esplicitamente al datore di lavoro la facoltà di sottoporre i propri dipendenti ad accertamenti sanitari finalizzati ad accertarne l idoneità psicofisica al servizio. Il comma citato precisa: Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Questa facoltà è disciplinata per i dipendenti pubblici dal DPR 27 luglio 1971, n 171, adottato in applicazione dell articolo 55- octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro laddove sia accertata una permanente inidoneità psicofisica. Gli aspetti fondamentali di tale regolamento, oggetto di una circolare esplicativa emanata dall INPS in data 8 marzo 2012, sono i seguenti:

2 2 1) la procedura per l accertamento della eventuale inidoneità psicofisica permanente, assoluta o relativa, al servizio, può essere avviata dall amministrazione di appartenenza soltanto quando si verifichi una delle seguenti tre condizioni: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. 2) la procedura deve rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali, con trasmissione in via telematica delle comunicazioni tra uffici, e prevedendo che In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione. 3) il dipendente interessato può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. 4) il dipendente può presentare ricorso in via amministrativa o giurisdizionale contro il provvedimento adottato laddove lo ritenga non rispondente alle sue effettive condizioni di salute 5) laddove sia accertata l inidoneità permanente relativa al lavoro l amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione

3 3 Nell ambito di questi principi di carattere generale, che costituiscono comunque un vincolo ineludibile, ogni azienda sanitaria dovrebbe adottare un regolamento che disciplini gli spazi interpretativi e applicativi al fine di garantire al contempo la massima tutela possibile dei diritti del singolo lavoratore, della sicurezza dei pazienti e degli operatori, e la continuità nell erogazione dei servizi. L opportunità di adottare uno specifico regolamento discende anche dall esigenza di evitare che possano essere adottati comportamenti difformi in situazioni analoghe, che la qualità dei rapporti personali tra lavoratore e responsabile della struttura presso la quale egli opera possa indurre in certi casi ad una eccessiva tolleranza, in altri ad un eccessivo rigore. Data la delicatezza che la procedura presenta sotto ogni profilo, in particolare quello delle implicazioni che un eventuale giudizio di inidoneità può comportare, è opportuno che la decisione sull avvio della procedura di accertamento non sia lasciata al solo direttore di struttura complessa, ma sia adottata da un collegio tecnico che garantisca la massima obiettività di giudizio. L azienda sanitaria locale Roma H, nel regolamento adottato per disciplinare la procedura di accertamento della inidoneità al servizio, prevede che la decisione di sottoporre il dipendente all esame della commissione medica di verifica sia adottata da un collegio interno composto da tre persone: il direttore sanitario, il direttore amministrativo nonché il responsabile del macrolivello di riferimento al quale afferisce la struttura di assegnazione del dipendente interessato. A questo organismo si deve rapportare il direttore della struttura nella quale opera il dipendente interessato, inviando ad esso una relazione tecnica che documenti la sussistenza delle situazioni indicate ai punti b) e c) del comma 3 dell articolo 3 del DPR 27 luglio 2011, n. 171 (disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio).

4 4 INDICAZIONI OPERATIVE Chiarito che sul piano formale la procedura seguita è corretta e legittima, occorre verificare se lo è anche sul piano sostanziale, visto che la facoltà di sottoporre un proprio dipendente all accertamento dell idoneità al lavoro può essere esercitata dall amministrazione solo quando si verificano determinate circostanze, e non semplicemente per un assenza che si protragga oltre la norma. (A questo riguardo occorre tener conto che ai fini dell accertamento dell idoneità al servizio le assenze per malattia si cumulano nell ultimo triennio). Se l azienda non ha ancora adottato un regolamento che disciplini la procedura di accertamento dell idoneità al servizio è quanto mai opportuno che le organizzazioni sindacali sollecitino la direzione generale ad adottare tale regolamento, portando ad esempio quanto al riguardo rilevato in altre aziende sanitarie italiane. In ogni caso se il dirigente che ha posto il quesito non presenta nessuna delle alterazioni previste dalla normativa vigente per poterne dichiarare l inidoneità al servizio non ha niente da temere. Pare comunque opportuno farsi assistere nel corso del procedimento sia da un avvocato (per verificare il rispetto formale della procedura, tenendo conto che eventuali vizi procedurali possono comportare la nullità dell esito della procedura stessa) sia da un medico legale (chiedendo che siano disposti quegli stessi accertamenti sulla base dei quali il collegio medico può dichiarare l inidoneità, e producendo gli esiti degli stessi a supporto di un eventuale ricorso). In un momento successivo, laddove l esito dell accertamento (o del ricorso presentato) dimostrassero l infondatezza della richiesta, può essere valutata, sempre con il supporto di un bravo avvocato, l opportunità di intraprendere una iniziativa di rivalsa per i danni morali o di altra natura che la procedura possa aver recato.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. TITOLO I DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE Articolo 5. Accertamenti sanitari Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

6 6 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica. 1. previsione di un regolamento che disciplini la materia Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

7 7 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 2 Inidoneità psicofisica 1. definizione di inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento Articolo 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio 1. soggetti che possono disporre l accertamento dell inidoneità L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall' amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.

8 8 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 Articolo 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio 2. condizioni per la richiesta di accertamento dal dipendente Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. 3. condizioni per la richiesta di accertamento dall amministrazione La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

9 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 24 Assenze per malattia 1. conservazione del posto con diritto alla retribuzione Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti. 2. ulteriore periodo di conservazione del posto senza retribuzione Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento dei 18 mesi di malattia nel triennio, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. casi in cui è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l indennità sostitutiva del preavviso. 4. validità del periodo di malattia ai fini dell anzianità di servizio I periodi di assenza per malattia ricompresi nei 18 mesi nel triennio non interrompono la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 24 Assenze per malattia 6. trattamento economico in caso di assenza per malattia Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione (salvo le componenti variabili legate all effettiva presenza in servizio) per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto in caso di assenza che si protragga per non più di 18 mesi nel triennio; d) i periodi di assenza che superino i 18 mesi nel triennio non sono retribuiti.

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