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1 RIFERIMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANçE GENEfALE Def':~ita+o'Data' O Ir? tllj :o~ lcu- "S?i l, ;,T't :--;.. a) SULLO STATO E LO SVILUPPO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO FISCALE E DEL NEGOZIATO SULLA.DIRETTIVA RISPARMIO- ECOFIN SULLO STATO E LO SVILUPPO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO FISCALE E DEL NEGOZIATO SULLA DIRETTIVA RISP ARMIO-ECOFIN Il momento storico in cui ci troviamo ha visto un cambio epocale di atteggiamento da parte degli Stati in relazione alle politiche fiscali passando da politiche esclusivamente nazionali a politiche nazionali coordinate a livello internazionale basate sulla cooperazione. A determinare questo passaggio è stato il G20 del 2009 che ha assunto decisioni in merito alla dispersione e perdita di risorse da parte delle amministrazioni fiscali nazionali verso paesi off-shore per effetto di comportamenti infedeli dei propri contribuenti e per combattere il finanziamento del terrorismo internazionale. Le decisioni prese da quel G20 hanno prodotto due effetti importanti che hanno determinato il cambio di direzione nelle relazioni internazionali: 1. L'introduzione dell' obbligatorietà alla sottoscrizione dei accordi bilaterali TIEA e DT A soprattutto con i relevant partner (12 accordi minimi per entrare nella white list); 2. Il processo di valutazione di implementazione degli Standard sulla trasparenza fiscale in ambito Peer Review Group dell'ocse per tutte le giurisdizioni. San Marino in tale contesto ha immediatamente allargato il proprio network di accordi bilaterali sottoscrivendo e superando il numero minimo previsto dall'ocse e, a seguito del processo di valutazione articolato su più fasi, ha raggiunto il rating largely compliant al pari di più evolute giurisdizioni ossia Sati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Italia. Quanto sopradescritto ha comportato una forte accelerazione per quanto riguarda la cooperazione fiscale internazionale e la volontà-esigenza delle giurisdizioni di adottare strumenti multilaterali che prevedono varie forme di scambio di informazioni e per diverse categorie di imposte. Si è passati quindi da rapporti bilaterali alla piattaforma multilaterale. L'OCSE è l'organizzazione internazionale cui è stato affidato il compito di guidare il passaggio e di cogliere l'obiettivo dello spostamento su piano multilaterale degli impegni fra stati in materia fiscale, fine che ha raggiunto rilanciando la Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale del 1988, che ha avuto un aumento in pochissimi mesi di adesioni, compresa quella di San Marino che l'ha firmata a Jacarta nel Tale Convenzione ha fornito la base giuridica, nello specifico all'articolo 6, per lo scambio automatico delle informazioni frnanziarie portando già nell' ottobre del 2014 a Berlino alla firma della Convenzione sulle Autorità Competenti in materia di scambio automatico delle informazioni. San Marino ha firmato in quell' occasione la Convezione sulle Autorità Competenti aderendo al cosiddetto Early Adopters

2 I Group, cioè al gruppo di paesi che scambieranno informazioni a partire dal settembre 2017, in totale 51 Stati, mentre altri 50 Stati inizieranno a scambiare nel Emerge chiaro dal numero delle giurisdizioni aderenti che tutti gli stati partecipano al sistema di cooperazione multilaterale in materia fiscale. La Convenzione disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l'assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale. Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni automatico, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari. Il Protocollo di modifica alla Convenzione, adottato in data 31 marzo 2010, ha adeguato le disposizioni convenzionali agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale che implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni. L'OCSE ha intrapreso una decisa azione contro l'evasione e la frode fiscale ed ha quindi presentato lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account lnformation, che rappresenta il modello multilaterale per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie fra Stati in materia fiscale. Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente per garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare ulteriori strumenti: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata. Lo Standard si compone di un "Common Reporting and Due Diligence Standard" e di un "Model Competent Authority Agreement" dove sono identificate le informazioni di carattere finanziario oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione, i contribuenti interessati, le modalità e le tempistiche previste, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire le istituzioni finanziarie degli Stati aderenti. A fronte dell'evolversi dei processi internazionali, San Marino ha correttamente deciso di aderire agli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale nella consapevolezza che questo costituisce un presupposto ai fini della internazionalizzazione del sistema economico e in quest' ottica ha firmato a Jakarta nel 2013 la Convenzione Multilaterale e successivamente nell' Ottobre 2014 l'accordo Internazionale sulle Autorità Competenti, aderendo al Early Adopters Group e ha accettato la rinegoziazione della Direttiva Ve sulla tassazione dei redditi da risparmio. Senza dubbio lo scambio automatico delle informazioni finanziarie rappresenta la più importante riforma fiscale strutturale internazionale e senza dubbio, San Marino sta vivendo una stagione di riforme e costruzione del nuovo modello di business, mai avuta in passato con questa profondità e velocità. E' evidente che le nuove regole comportano oneri, ma è di fondamentale importanza che il Paese sia considerata una giurisdizione compliant per potere sviluppare e attrarre nuovo business.

3 UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE oe~~"~ij;d, A livello internazionale il CRS-OCSE si affianca al FATCA degli Stati Uniti mutuandone lo standard, semplificando si può affermare che il FATCA rappresenta l'origine e lo standard di riferimento per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie. GIi Stati Uniti infatti, già dal 2012 hanno adottato accordi bilaterali con le giurisdizioni estere sulla base in accordi intergovernativi di modello I o II, per effetto dei quali le Istituzioni Finanziarie delle giurisdizioni estere trasmettono i dati finanziari dei conti soggetti a reporting all'autorità fiscale americana-irs. Attualmente San Marino ha terminato il negoziato dell' Accordo Intergovernativo sul modello II con la parafatura del testo in attesa di firma, stimata entro l'autunno di quest'anno. San Marino poteva fare 2 scelte, negoziare oppure no un accordo intergovernativo e nel secondo caso negoziare il modello II non potendo adottare il modello I riservato ai paesi che con gli USA hanno in essere un DTA e/o TIEA, condizione estranea a San Marino. La decisione che il Governo doveva prendere era quindi quella se stipulare oppure no un accordo intergovernativo e ha deciso di optare per la stipula in quanto questa opzione comportava un sensibile contenimento degli oneri delle Istituzioni Finanziarie verso l'autorità fiscale americana. Il terzo ambito che entra in gioco in materia di scambio automatico è quello dell'unione europea che nel modificare la Direttiva Risparmio ha di fatto recepito il Common Reporting Standard-CRS adottando lo scambio automatico delle informazioni finanziarie tra i paesi membri dell'unione. In quest'ambito la Commissione della Ue ha aperto un negoziato con i 5 paesi terzi: San Marino, Andorra, Liechtestein, Svizzera e Monaco per la modifica del protocollo all' Accordo fra la Ue e i paesi terzi in relazione alla direttiva 2003/48 sulla tassazione dei redditi da risparmio. Il negoziato è in corso dalla tarda primavera del 2013 ed è in fase conclusiva, si stima che si potrà parafare e firmare l'accordo entro l'anno. A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, si prevede il primo scambio automatico delle informazioni finanziarie dal 2017 in corrispondenza temporale con il primo scambio in ambito OCSE ed avrà come effetto quello di non applicare più la cosiddetta ritenuta Ecofin, togliendo una barriera fiscale che impegna solo San Marino. Non essendo ancora concluso il negoziato non è possibile entrare nello specifico ma il modello di scambio delle informazioni è quello CRS-OCSE. A questo punto voglio soffermarmi sulla differenza di applicazione del CRS a seconda che ci si riferisca ai paesi OCSE e Ue oppure si tratti di Stati Uniti. La differenza sta nel fatto che mentre per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie in relazione ai primi due ambiti il criterio di riferimento è quello della residenza fiscale dei titolari dei conti da comunicare, siano esse persone fisiche o giuridiche, per quel che riguarda i conti da comunicare in relazione al FATCA -USA il criterio di riferimento è la cittadinanza americana del soggetto, sia persona fisica o giuridica, cui si riferisce il conto, indipendentemente Lo standard CRS che stiamo dal paese di residenza. implementando all'interno della nostra legislazione prevede specifiche regole di adeguata verifica sui conti finanziari. La sostanziale macrodifferenza che si evince dallo standard è lo spiit temporale tra conti preesistenti -conti aperti fino alla data 31/12/2015- e conti nuovi -conti aperti dal 01/01/2016- detenuti da persone fisiche o da entità. Per queste tipologie di conti sono necessarie adeguate verifiche differenti.

4 UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENrALE.04t+, ~ '~O 'In Data ~\'5 A \ f:clt DeposI,, Gli istituti finanziari interessati dallo standard sono gli istituti di custodia, gli istituti di deposito, organismi di investimento e determinate imprese di assicurazione, a meno che non presentino un basso rischio di essere utilizzati per evadere le imposte e siano esclusi dalla comunicazione. Le informazioni finanziarie da comunicare per quanto riguarda i conti soggetti a comunicazione comprendono interessi, dividendi, saldo o valore dei conti, redditi derivanti da determinati prodotti assicurativi, proventi delle vendite di attività finanziarie e altri redditi generati per quanto riguarda le attività detenute nel conto o pagamenti effettuati in relazione al conto. I conti soggetti a comunicazione comprendono i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche (compresi trust e fondazioni), e lo standard include l'obbligo di svolgere verifiche sui soggetti passivi per effettuare comunicazioni riguardanti i relativi controllanti. Lo scambio ha quindi per oggetto le informazioni relative ad un conto e ai saldi di quel conto. Gli istituti finanziari naturalmente devono effettuare degli adeguamenti, ma possiamo affermare che l'applicazione dello standard non comporta uno stravolgimento dato che già da tempo vi è un'esperienza in merito all'attivazione dell'adeguata verifica discendente dall'acquisizione delle direttive GAFI e che dal punto di vista informatico, l'implementazione fatta nel corso del 2014/2015 ai fmi del FATCA sarà utilizzabile anche ai fmi degli altri scambi. Prima di fornire informazioni sull'implementazione interna, vorrei portare all'attenzione dell'aula quanto segue: Lo scambio automatico delle informazioni si basa sul principio della condivisione delle informazioni finanziarie tra giurisdizioni in un ambito di cooperazione avente come obiettivo quello di combattere l'evasione e l'elusione fiscale e costituisce una base dalla quale potere attivare le attività di accertamento interno. Con lo scambio automatico le giurisdizioni che decidono di scambiare fra loro producono un flusso di informazioni in uscita ed in entrata: inviano informazioni su conti detenuti da residenti esteri e ricevono informazioni su conti all'estero di propri residenti. Ciò quindi vale anche per San Marino che potrà attivare questo strumento a complemento e rafforzamento di quelli già offerti dalla L. 166/20 13 intermini di condizioni per l'attivazione dell' accertamento. Eventuali capitali detenuti all' estero da parte di residenti fiscali sammarinesi, se di consistenza tale da non risultare congrui ai redditi dichiarati, potranno costituire una base per attivare l'accertamento interno e condizione per inoltrare domanda di informazioni su richiesta alla giurisdizione da cui le informazioni finanziarie provengono. E' importante evidenziare che lo scambio automatico riguarda informazioni finanziarie di primo livello, ossia, in estrema sintesi, la comunicazione dell'esistenza di un conto fmanziario aperto ed il suo saldo. Per ottenere più informazioni sul conto, la giurisdizione fiscale ricevente, deve attivare la modalità di scambio di informazioni su richiesta (EOIR) in base ad elementi circostanziati ed una specifica procedura con precise gradualità, questo sia che si tratti di scambio di informazioni finanziarie ambito FATCA, OCSE o Ue. Le cosiddette fishing expedition non sono comunque ammesse. E' inoltre importante evidenziare che il detenere un conto fmanziario presso una istituzione fmanziaria estera, non rappresenta di per sé alcun rischio, la libertà di scelta in tal senso è e rimane garantita e il soggetto non corre nessun rischio in regime di trasparenza, evidentemente diventa rischioso nel caso le somme investite o depositate siano frutto di evasione, elusione o di attività illecite.

5 UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE GEN~LE Depositato in Dat "'lo'} \? l/,d r~ l Progressi e scadenze del gruppo di lavoro dedicato alla implementazio e della legislazione interna Con delibera del Congresso di Stato n. 15 del 23 marzo 2015 è stato costituito il Gruppo Tecnico di Lavoro finalizzato all'implementazione dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters" che coinvolge diversi ambiti della pubblica amministrazione. Il gruppo ha iniziato fin da subito a lavorare in maniera strutturata e regolare effettuando approfondimenti con il settore privato (banche, finanziarie, assicurazioni) in quanto l'impatto più grosso di questo meccanismo interessa il settore privato, dovendo applicare le regole di due diligence e raccogliere i dati per trasmetterli all' Autorità Competente. In data 30 giugno 2015 è stato inviato all'ocse il documento "Annex4" del CRS, prima scadenza formale, focalizzato in maniera dettagliata sulla programmazione delle fasi di implementazione del legal framework e soprattutto sugli aspetti tecnico-informatici compresa la tutela e la salvaguardia dei dati. Il recepimento del CRS comporta interventi di adeguamento su tre livelli: a) struttura legislativa; b) organizzazione dell'autorità Competente; c) sistema operativo informatico; L'implementazione del CRS iniziato a giugno 2015, continuerà anche durante l'intero anno 2016 con mia suddivisione degli interventi per l'anno 2015 i passi per una effettiva implementazione sono: 1. implementazione normativa (con adozione delle norme entro ); 2. produzione delle guidelines-istruzioni dettagliate- per le Istituzioni Finanziarie (entro novembre 2015); 3. interventi di predisposizione dei sistemi informatici che coinvolgono direttamente l'ufficio Informatica-CED ; 4. codificazione delle procedure e dei protocolli autorizzativi e di utilizzo; 5. adeguamento degli Uffici dell' Autorità Competente, dell'ufficio Informatica e della sezione interessata dell'ufficio Tributario; 6. scelta del software per l'invio 7. avvio della certificazione ISO del CLO, Ufficio Informatica e della sezione interessata dell'ufficio Tributario, dato che la sicurezza informatica e la protezione dei dati costituiscono una parte rilevante del CRS. Per l'anno 2016 le tappe per una effettiva implementazione sono i seguenti: 1. implementazione del software; 2. interfaccia con i sistemi informatici del settore privato; 3. test di funzionamento; 4. programma di formazione degli operatori; 5. codificazione delle procedure. Per chi volesse prenderne visione si può fornire una tabella in cui si evidenziano le scadenze comunicate all'interno dell' Annex 4 ai fini di una corretta implementazione dello standard CRS, nel rispetto degli impegni internazionali. Ne giorni 13 e 14 ottobre prossimi, San Marino riceverà la on-site-visit dell'ocse che verificherà lo stato dell'implementazione del CRS. Il Team valutatore

6 ( redigerà un rapporto sulla fase preliminare dell'implementazione nella prossima sessione del Global Forum che si terrà a novembre a New Deli, seguirà il rapporto sulla fase ordinaria. Per quanto riguarda la struttura legislativa, il gruppo di lavoro sta procedendo congiuntamente con la elaborazione e stesura di un testo di legge "Cooperazione fiscale internazionale", congiuntamente ad un regolamento tecnico finalizzato alla protezione dei dati personali, ed in seguito alla stesura delle guidelines-istruzioni rivolte alle istituzioni finanziarie, come sopra accennato. Nella fattispecie la legge disciplinerà la cooperazione fiscale internazionale attuata dalla Repubblica di San Marino in esecuzione degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, stipulati con Paesi o Giurisdizioni estere in materia di scambio di informazioni nelle varie forme. Va sottolineato che la scadenza per la legislazione inerente alla cooperazione fiscale è dicembre 2015, quindi verrà richiesta una corsia preferenziale per l'iter legislativo e la sua approvazione. Per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura dell'autorità Competente (CLO), sempre nella costituenda legge, vengono individuati e chiariti i seguenti punti cardine ai fini del CRS: a) i poteri e le funzioni dell'autorità in questione; b) i requisiti e le incompatibilità del personale; c) gli obblighi dei funzionari; d) i rapporti con altri Uffici ed Autorità; e) gli accessi alle informazioni e ai dati. La parte più onerosa e complessa dell'effettiva implementazione dello standard riguarda il sistema informatico. L'Ocse ha sviluppato uno standard comune di comunicazione, adeguata verifica e scambio di informazioni sui conti finanziari. In base a tale standard comune, le giurisdizioni ottengono dagli istituti frnanziari segnalanti, e automaticamente scambiano con i partner con cui hanno concluso accordi sullo scambio di informazioni, se del caso, su base annuale, informazioni finanziarie rispetto a tutti i conti soggetti a comunicazione, identificati dagli istituti finanziari sulla base di norme comuni di comunicazione e adeguata verifica. Anche per quel che riguarda lo scambio dei dati in ambito Ue vi sarà una piattaforma informatica protetta, in questo caso predisposta dalla Commissione Ue. L'implementazione del sistema nelle modalità richieste, implica una serie numerose e ravvicinate scadenze per l'ufficio Informatica Tecnologia e Statistica che ha, tra gli altri, il dovere di rendere il flusso di dati riservati con particolari standard di cifratura contenuti all'interno dell' Annex 3. I dati devono essere sicuri e sottostanti agli standard tecnici ISO Il trattamento dei dati per l'interscambio in materia fiscale, richiede una serie di attenzioni dal punto di vista del loro trattamento ed in funzione della riservatezza. Infatti se da un lato le Istituzioni Finanziarie, l'autorità di Collegamento e gli Organismi preposti devono in base agli accordi sottoscritti poter ricevere e gestire le informazioni a carattere frnanziario nell'ambito della Cooperazione Fiscale, dall'altro lato occorre garantire la protezione di tali informazioni, tutelando il diritto alla riservatezza dei soggetti ai quali fanno capo. Questi diritti sono esplicitati nella costituenda legge all'articolo 1 del Titolo V. Con questa relazione ho voluto fornire un quadro sintetico ma completo di cosa significa Scambio Automatico delle Informazioni per la nostra piccola giurisdizione. Come emerge chiaramente, si tratta di un lavoro complesso che impegna molte risorse della amministrazione ed ancor più delle istituzioni private che saranno chiamate ad applicarlo. Va considerato anche quello che si sta componendo non è un quadro con la sua staticità, ma un video con la sua dinamicità. Intendo dire ~ ~

7 che se da un lato il lavoro più impegnativo è quello del recepimento dello standard e di adeguare a questo nuovo standard tutto il sistema, dall'altro occorre mettere in conto che ci saranno periodiche verifiche e continue evoluzioni dello standard. Depositato in Data...::;.+-"-""--\"~-"'--""-'-''-

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