ADEMPIMENTI E NOVITA. Circolare n. 04/201 /2014. Castelfranco Veneto, 10 marzo Spett. li CLIENTI LORO SEDI
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1 Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Dottore Commercialista Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dottore Commercialista Dott. Oscar Sartor Dottore Commercialista Dott.ssa Sofia Bertolo Dottore Commercialista Circolare n. 04/201 /2014 Castelfranco Veneto, 10 marzo 2014 Spett. li CLIENTI LORO SEDI ADEMPIMENTI E NOVITA 1. San Marino Fuori dalla black list 1.1 Decorrenza 1.2 Obbligo di comunicazione degli acquisti 1.3 Presunzione di residenza 1.4 I paesi black list 2. Spesometro 2.1 Soggetti obbligati 2.2 Termini e modalità di invio 2.3 Operazioni da comunicare 2.4 Operazioni rilevanti IVA 2.5 Operazioni escluse dallo spesometro 2.6 Sanzioni 2.7 Modalità di esposizione dei dati Modalità aggregata Modalità analitica 3. Passo indietro sul pagamento dei canoni di locazione 4. Dal 2014 compensazione crediti fino a euro 4.1 Compensazioni oltre soglia - Sanzioni 4.2 Altre limitazioni all utilizzo in compensazione
2 1. San Marino fuori dalla black list Con la pubblicazione sulla G.U del 24 febbraio 2014 del D.M. del 12 febbraio 2014 è effettiva l esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list, come individuati dal D.M. 4 maggio Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto: -sull obbligo di presentazione delle comunicazioni black list per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino; -sulla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata. 1.1 Decorrenza Si precisa che a tale importante modifica non è stata data una specifica decorrenza, ragione per cui è opportuno cercare di comprendere quali siano i riflessi pratici della norma e da quando essa risulti produttiva di effetti. Il D.M. del 12 febbraio 2014 è in vigore dal 24 febbraio 2014 e pertanto una corretta lettura della norma impone di considerare San Marino come un Paese black list fino al 24 febbraio Tuttavia in assenza di un esplicita previsione normativa o di un chiarimento dal parte dell Agenzia delle entrate si dovrà procedere nel seguente modo: - per i soggetti che presentano la comunicazione black list con periodicità ità mensile (quindi entro il 28 febbraio per le operazioni effettuate nel mese di gennaio) si dovrebbero includere nella comunicazione anche tutte le operazioni effettuate a gennaio con operatori della Repubblica di San Marino, mentre per la scadenza del 31 marzo 2014 (per le operazioni di febbraio) dovrebbero essere incluse le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino fino al 23 febbraio 2014; - per i soggetti che presentano la comunicazione black list con periodicità trimestrale: nell elenco da presentare entro il 30 aprile 2014 relativo al I trimestre 2014 dovrebbero essere incluse tutte le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino fino al 23 febbraio Obbligo di comunicazione degli acquisti Non ha alcuna influenza invece l eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list sull obbligo di comunicazione (con utilizzo del modello polivalente) nel caso di acquisti di beni senza addebito di iva da operatori sanmarinesi. L'operatore sammarinese che non procede all'addebito del tributo, deve emettere la fattura, senza evidenziare l'iva dovuta, in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve necessariamente procedere a: -integrare con l Iva la fattura vidimata dall Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell articolo 17 del D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; -comunicare l avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni
3 attraverso il modello di comunicazione polivalente (per le operazioni dal 1 gennaio 2014); nell ambito del modello deve essere compilato il quadro SE, riservato, oltre che per la comunicazione di acquisti di servizi da soggetti non residenti, alla comunicazione di cui all art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa proprio alle operazioni di acquisto da operatori economici sanmarinesi. 1.3 Presunzione di residenza Infine in merito alla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata l art. 2 comma 2 bis del Tuir prevede che si considerino residenti, salvo prova contraria (onere della prova che quindi grava sul contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Data quindi la cancellazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Pesi black list i cittadini italiani residenti in tale stato non dovranno più dimostrare di non essere residenti in Italia, e questo dovrebbe valere per tutto il periodo d imposta I paesi black list I Paesi a fiscalità privilegiata denominati black-list sono quelli inseriti nell elenco degli Stati e Territori individuati dai Decreti del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre Quelli contemplati dal D.M. del 4 maggio 1999, sono: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Quelli elencati invece nel D.M. del sono: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine,Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia,
4 Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, ed inoltre sono altresì inclusi: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) (abrogato); 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. 2. Spesometro SI INVITANO I SIGNORI CLIENTI CHE SI AVVALGONO DELLO STUDIO PER L INVIO TELEMATICO DELLO SPESOMETRO, DI INOLTRARE IL FILE ENTRO IL 31 MARZO Nel corso del 2013, l'agenzia delle Entrate ha approvato una nuova comunicazione telematica denominata "Modello di comunicazione polivalente", che prevede fra i differenti adempimenti (Provv. Agenzia Entrate n /2013), quello relativo allo "spesometro" IVA. La normativa che disciplina il nuovo "spesometro" prevede che l'adempimento consistente nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura sia assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a euro, comprensivo dell'iva (art. 21, D.L. n. 78/2010 così come modificato dall'art. 2, c. 6, del D.L. n. 16/2012). 2.1 Soggetti obbligati Sono obbligati a compilare lo "spesometro" tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - cosiddetti "nuovi minimi" (art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011). Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, con riferimento al previgente regime dei minimi, aveva precisato che l'esonero veniva meno quando, in corso d'anno, il regime avesse cessato di avere efficacia; in tal caso, il contribuente era obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui venivano meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato (C.M. n. 24/E, 2011). 2.2 Termini e modalità di invio Lo "spesometro" all'interno del nuovo "Modello di comunicazione polivalente" deve essere trasmesso con riferimento all'anno solare, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. Per le comunicazioni cazioni relative all'anno 2013 i termini sono i seguenti:
5 - i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile devono trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (10 aprile 2014); - gli altri soggetti devono trasmettere la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (22 aprile 2014). Qualora il termine di presentazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello. 2.3 Operazioni da comunicare Il provvedimento di approvazione del "Modello di comunicazione polivalente" dispone che sono da comunicare le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta: - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura (p. 3.1, lett. a); - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro, al lordo dell'iva. (p. 3.1, lett. b). Dalla lettura delle istruzioni emerge, tuttavia, che per tali operazioni l'obbligo di comunicazione riguarda solo il ciclo attivo (cessioni di beni/servizi resi) e non il ciclo passivo. Il provvedimento chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei euro. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo. 2.4 Operazioni rilevanti IVA È bene ricordare che sono considerate operazioni rilevanti ai fini IVA quelle per le quali coesistono contemporaneamente tre requisiti: oggettivo, soggettivo e territoriale. Tali operazioni possono qualificarsi come: - imponibili (ad aliquota 22% dal 1 ottobre 2013, ad aliquota 21% fino al 30 settembre 2013, ad aliquota 10%, ad aliquota 4%, ad aliquota "zero" in reverse charge); - non imponibili (quali, tra le più frequenti, le operazioni effettuate nei confronti di clienti esportatori abituali in forza di apposita dichiarazione di intento); - esenti (art. 10, Decreto IVA). Con riferimento allo spesometro in scadenza ad aprile 2014, un dubbio sorge per le operazioni non soggette a IVA (artt. da 7 a 7-septies, Decreto IVA), le quali, dal 1 gennaio 2013, pur essendo operazioni fuori campo IVA, sono soggette all'obbligo di fatturazione e concorrono al calcolo del volume d'affari. Trattandosi di operazioni non soggette, non dovrebbero essere incluse nello spesometro (venendo meno il presupposto territoriale); tuttavia, considerato che dal 2013 per tali operazioni c'è l'obbligo di emettere la fattura (sia nei confronti di operatori comunitari sia extracomunitari), si ritiene necessario un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate. 2.5 Operazioni escluse dallo spesometro
6 Dalla lettura del provvedimento e delle istruzioni al "Modello di comunicazione polivalente" emergono le seguenti esclusioni oggettive, in quanto già monitorate dall'amministrazione finanziaria (p. 4, Provv. n /2013): - importazioni; - esportazioni (art. 8, c. 1, lett. a, b, Decreto IVA). Al riguardo, è possibile ricorrere ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate per la compilazione della precedente versione dello spesometro (anni 2010 e 2011), nei quali si evidenziava che l'esclusione opera per le esportazioni soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale. Pertanto, l'obbligo di comunicazione si ritiene sussista sia per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali nell'ambito delle "triangolazioni all'esportazione (art. 8, c. 1, lett. a, Decreto IVA) sia per le "triangolazioni comunitarie" (art. 58, D.L. n. 331/1993); - operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario già acquisite tramite i modelli INTRA; - operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati cosiddetti "black-list" (in quanto già comunicate in separata sezione del modello - Quadro BL). Sono escluse dallo spesometro anche le operazioni con Paesi "black-list", in quanto di importo uguale o inferiore a 500 euro (risposta alla FAQ n. 1 del 19 novembre 2013); - acquisti di beni da operatori della Repubblica di San Marino senza IVA esposta in fattura (in quanto già comunicate in separata sezione del modello - Quadro SE); - operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 7, D.P.R. n. 605/1973). Con riferimento al nuovo "spesometro", l'agenzia delle Entrate ha confermato che sono escluse le cessioni di immobili (risposta alla FAQ n. 5 del 19 novembre 2013). Si ritengono ancora valide le precisazioni fornite con riferimento alla precedente versione dello "spesometro", le quali escludevano dall'obbligo comunicativo anche le spese relative alle utenze quali, per esempio, elettricità, gas, acqua, telefono. Sul punto, un'ulteriore conferma è contenuta nella risposta n. 2 alle FAQ del 23 gennaio 2014 seppur formulata per gli enti non commerciali; - le operazioni di importo non inferiore a euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA ("B2C"), non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione); - le operazioni finanziarie esenti IVA (art. 10, Decreto IVA), in quanto già comunicate all'archivio dei rapporti. Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale (art. 36-bis) con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie. - le operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile; - i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente. 2.6 Sanzioni In caso di omessa comunicazione, ovvero in caso di invio effettuato con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro (art. 11, D.Lgs. n.
7 471/1997). Nella documentazione ufficiale, nulla viene detto in merito all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). 2.7 Modalità di esposizione dei dati La comunicazione può essere effettuata, alternativamente: - in modalità aggregata; - in modalità analitica. Nel frontespizio, campo "Formato comunicazione", occorre selezionare l'opzione tra le due modalità di esposizione dei dati. L'opzione esercitata è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo Modalità aggregata Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. I quadri interessati dalla modalità aggregata sono: - Quadro FA (fatture attive e passive); - Quadro SA (operazioni senza fattura); - Quadro BL (operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti); - Quadro TA (riepilogo) Modalità analitica Ai fini della comunicazione analitica, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione (artt. 23, 24 e 25, Decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni (art. 6). I quadri interessati dalla modalità analitica sono: - Quadro FE (fatture emesse); - Quadro FR (fatture ricevute); - Quadro NE (note di variazione emesse); - Quadro NR (note di variazione ricevute); - Quadro DF (operazioni senza fattura); - Quadro FN (operazioni con soggetti non residenti); - Quadro SE (acquisti di servizi da non residenti); - Quadro TA (riepilogo). 3. Passo indietro sul pagamento dei canoni di locazione La notizia che ogni canone di locazione, anche di euro 100,00, dovesse passare per mezzi tracciati (assegni o bonifici) aveva destato molta preoccupazione per le ovvie conseguenze in termini di praticabilità delle operazioni e di relativi costi. L Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti sul tenore della norma al Ministero il quale ha risposto con nota 10492/DT del specificando che: la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la
8 devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione. In sostanza il Ministero ha stabilito che il pagamento delle locazioni sotto la soglia dei euro possa avvenire anche in contanti ma solo con la traccia della movimentazione che può essere fornita attraverso una semplice ricevuta r icevuta. Riepilogando lo stato attuale si possono avere le seguenti casistiche: pagamento dei canoni di locazione di unità abitative Canone fino a 999,99 Canone da 1.000,00 Possibile l uso del contante Vietato l uso del contante Necessaria tracciabilità della movimentazione Necessaria tracciabilità della movimentazione Ricevuta di pagamento Assegno, bonifico, altro 4. Dal 2014 compensazione crediti fino a euro Dal 2014 aumenta la soglia di compensabilità dei crediti tributari: l art. 9, comma secondo del D.L. n. 35 del 2013, ha innalzato ad euro il limite alla compensazione che precedentemente era fissato ad Euro ,90 (ossia il miliardo delle vecchie lire). Tale limite riguarda congiuntamente: tanto gli utilizzi in compensazione dei crediti, da valutarsi cumulativamente in relazione a tutti i crediti d imposta e contributivi, utilizzabili in compensazione orizzontale nel modello F24; quanto i rimborsi in conto fiscale, tenendo conto di quanto già chiesto a rimborso con tale procedura, nel medesimo periodo d imposta. Importante ricordare che la verifica di tale limite riguarda l anno solare e non l anno di compensazione del credito: quindi non interessa quale sia l origine del credito che viene compensato, ma piuttosto l aspetto che rileva è il fatto nell anno solare siano state fatte compensazione entro tale soglia. Quindi, riepilogando, in tema di compensazioni, il limite di si applica: cumulativamente, a tutti i crediti d imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione orizzontale nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali; a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall anno della sua formazione. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d affari relativo all anno precedente costituito almeno per l 80% da prestazioni rese nell ambito di contratti d appalto) non subisce invece alcuna variazione e quindi resta fissato in , Compensazioni oltre soglia - Sanzioni La compensazione oltre soglia è sanzionata; non si applicherà però la sanzione per utilizzo dei crediti inesistenti, ma quella relativa alle irregolarità di versamento, pari al 30% dell importo utilizzato oltre soglia (vedasi la risoluzione n. 452/E del 2008).
9 Il credito viene infatti utilizzato indebitamente, ma detto credito esiste. Tale irregolarità può essere comunque sanata dal contribuente tramite riversamento del credito compensato oltre il limite, con la possibilità di azionare il ravvedimento operoso per definire la sanzione. 4.2 Altre limitazioni all utilizzo in compensazione Occorre comunque ricordare che, al di là di tale soglia massima di compensazione, i crediti potrebbero avere anche altre limitazioni specifiche: sin dal 2010 i crediti IVA (annuale o infrannuale) utilizzati in compensazione richiedono la presentazione della dichiarazione (la compensazione è legittima dal giorno 16 del mese successivo quello in cui viene presentata la dichiarazione in questione); il credito annuale IVA (anche questo sin dal 2010) richiedono l apposizione del visto di conformità per essere compensati oltre la soglia di euro ; dal 2014 anche i crediti per imposte dirette (Irpef e addizionali, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte dirette, ritenute) necessitano del visto di conformità per le compensazioni oltre la soglia di euro ; nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per somme superiori ad euro 1.500, le compensazioni di crediti erariali non sono ammesse, pena l applicazione di una sanzione del 50%. Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Cordiali Saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati
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